A seguito dell’appello congiunto recentemente lanciato da diversi leaders europei, tra cui Italia e Danimarca, per aprire un dibattito europeo volto a verificare se alcune Convenzioni vincolanti siano ancora strumenti efficaci per affrontare le grandi questioni in materia migratoria, abbiamo pensato di aprire la Rassegna allontanamenti di questo numero della Rivista con una aggiornata panoramica giurisprudenziale sull’attuale rilevanza dell’art. 8 CEDU nella disciplina delle espulsioni, al fine di offrire un contributo ragionato sul tema.
Le varie declinazioni della rilevanza della vita privata e familiare nella disciplina delle espulsioni
Natura dell’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione e tutela della vita privata e familiare
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, co. 5, d.lgs. 286/98, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, senza il consenso dell’interessato, impone al Magistrato di sorveglianza di disporre l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione nei confronti dello straniero detenuto, identificato, che, se fosse libero, sarebbe espellibile per irregolarità dell’ingresso o del soggiorno (art. 13, co. 2. lett. b, d.lgs. 286/98), che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni di reclusione e che non sia stato condannato per i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione illegale di cui all’art. 12, co. 1, 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/98, ovvero per uno o più delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p. fatta eccezione per quelli, consumati o tentati, di cui agli artt. 628, co. 3 e 629, co. 2, c.p.
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SOMMARIO.
Visto d’ingresso per lavoro. Sospensione procedure rilascio visti per lavoratori provenienti da Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka – Silenzio uffici consolari – Accoglimento sospensiva. Regolarizzazione 2020. Segnalazione Schengen – Rinvio alla Corte costituzionale. Soggiorno in Italia a seguito di flussi per lavoro. Revoca successiva al rilascio di nulla osta e di visto – Notifica al lavoratore e non al domicilio del datore di lavoro – Obbligo specifica motivazione – Impossibilità di integrazione motivazionale in giudizio; asseverazione – Soggetti abilitati – Nessun obbligo iscrizione datore di lavoro all’organizzazione di categoria che presta l’asseverazione; revoca del nulla osta per condotte del datore di lavoro – Rilevanza del decorso del tempo – Permesso per attesa occupazione. Permesso di soggiorno per casi speciali – Sfruttamento lavorativo. Mancata ricezione domanda di permesso per sfruttamento lavorativo per asserita di necessità di previo nulla osta autorità giudiziaria – Obbligo di formalizzare la domanda. Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Requisito reddituale – Valutazione complessiva – Computo dei 5 anni e trasformazione permessi originariamente non computabili. Conversione permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro. Comportamento inerte della questura – Censura. Permesso per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. d-bis) TU d.lgs. 286/98. Diritto intertemporale ex art. 7 d.l. n. 20/2023 – Applicazione a tutti i permessi di soggiorno ivi indicati, compreso quello per cure mediche – Interpretazione rispettosa dei principi costituzionali.
VISTO D’INGRESSO PER LAVORO
Silenzio degli Uffici consolari su domande di visto di ingresso per lavoro
Il Tar Roma, ord. n. 1082 del 19.2.2025 interviene sulla problematica relativa alla mancata fissazione di un appuntamento da parte dell’autorità consolare italiana all’estero, dunque sul silenzio dell’Amministrazione rispetto alla domanda amministrativa, a seguito del rilascio del nulla osta all’ingresso per motivo di lavoro di un cittadino straniero di nazionalità pakistana.
Benché il giudizio origini da una domanda amministrativa pregressa, il Collegio di merito dà atto che, nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. n. 145/2024, convertito in legge 9.12.2024, n. 187, il quale ha previsto la sospensione di tutti i nulla osta per lavoro subordinato rilasciati dagli Sportelli unici per l’immigrazione ai cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka fino a completo espletamento delle procedure di verifica da parte delle autorità competenti (art. 3). A dire dell’Amministrazione resistente in giudizio solo una volta completati tali controlli sarebbe possibile per le sedi all’estero procedere alla trattazione delle relative domande di visto.
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