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Fascicolo 2, Luglio 2025


Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,
non dimenticare il cibo delle colombe. 

Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,
non dimenticare coloro che chiedono la pace. 

Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,
coloro che mungono le nuvole. 

Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,
non dimenticare i popoli delle tende. 

Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri,
coloro che non trovano un posto dove dormire. 

Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,
coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. 

Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,
e di’: magari fossi una candela in mezzo al buio.

Maḥmūd Darwīsh, Pensa agli altri

Editoriale

Nie wieder? La polverizzazione della parola

Siamo stati testimoni, anche nel dopoguerra, di terrificanti imprese dell’essere umano: Cambogia, Kurdistan iracheno, Sabra e Chatila, Bosnia, Ruanda, Darfur, Afghanistan sono solo alcuni esempi. Ma quello che accade nei territori occupati della Palestina trasforma la lettura della democrazia e dell’universalità dei diritti umani. Tante volte questi concetti e diritti, quella passata consapevolezza, hanno avuto anche utilizzo retorico e funzionale a politiche etnocentriche e neo coloniali. Oggi però sono pubblicamente e volgarmente ridicolizzati.

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 2: Diritto alla vita

Il caso Almukhlas e Al-Maliki e Grecia (Corte EDU, sentenza del 25.03.2025) riguarda la morte del figlio dei due ricorrenti, cittadini iracheni, avvenuta durante un’azione della guarda costiera greca volta a fermare l’imbarcazione che li stava trasportando illegalmente in Grecia nel quadro della più ampia operazione europea Poseidon. Alla vista di una nave lettone che stava effettuando delle ispezioni nel mare tra la Grecia e la Turchia il 29 agosto 2015, gli scafisti di origine turca al comando dell’imbarcazione si rendevano responsabili di manovre pericolose nel tentativo di fuga verso le coste turche. Alcuni agenti della guarda costiera greca riuscivano comunque ad affiancarli e a salire a bordo dove, durante una rissa con gli scafisti, sparavano alcuni colpi in aria. Come aveva confermato successivamente una perizia balistica delle autorità interne, un colpo sparato per immobilizzare uno degli scafisti trapassava il pavimento della cabina di comando e uccideva il figlio dei ricorrenti che si trovava al di sotto della stessa con molte altre persone migranti di cui, apparentemente, gli agenti non avevo percepito la presenza.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 8, par. 1, della direttiva 2001/55: rapporto tra domande di soggiorno presentate dallo sfollato in Stati membri diversi e rimedi giurisdizionali contro decisioni di rigetto 

La sentenza Krasiliva (CGUE, C-753/23, 27 febbraio 2025) riguarda la direttiva 2001/55 in materia di protezione temporanea a favore degli sfollati, in particolare l’art. 8, par. 1, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie affinché chi gode di questa tutela disponga di titoli di soggiorno durante l’intero periodo, e che a tal fine riceva i documenti appropriati. La vicenda era sorta dopo l’adozione della decisione di esecuzione 2022/382, che accertò, sulla base dell’art. 5 della direttiva, l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina. In base a questa decisione, la cittadina Ucraina A.N. aveva raggiunto la Germania e lì aveva chiesto la protezione temporanea; poi si era spostata in Repubblica Ceca, dove aveva presentato invano una domanda dello stesso tenore. A.N. aveva impugnato il provvedimento sfavorevole di fronte al giudice ceco e la vertenza era progressivamente approdata presso la Corte suprema amministrativa, la quale decideva di rivolgersi alla Corte di giustizia per ottenere l’interpretazione dell’art. 8, par. 1, della direttiva 2001/55 in merito a due principali profili. In primo luogo, il giudice a quo si chiedeva se fosse ammissibile una normativa interna che impedisce il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona, come A.N., che ha già richiesto un titolo analogo in un altro Stato membro.

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e trattenimento

 

A seguito dell’appello congiunto recentemente lanciato da diversi leaders europei, tra cui Italia e Danimarca, per aprire un dibattito europeo volto a verificare se alcune Convenzioni vincolanti siano ancora strumenti efficaci per affrontare le grandi questioni in materia migratoria, abbiamo pensato di aprire la Rassegna allontanamenti di questo numero della Rivista con una aggiornata panoramica giurisprudenziale sull’attuale rilevanza dell’art. 8 CEDU nella disciplina delle espulsioni, al fine di offrire un contributo ragionato sul tema.

 

Le varie declinazioni della rilevanza della vita privata e familiare nella disciplina delle espulsioni 

Natura dell’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione e tutela della vita privata e familiare

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, co. 5, d.lgs. 286/98, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, senza il consenso dell’interessato, impone al Magistrato di sorveglianza di disporre l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione nei confronti dello straniero detenuto, identificato, che, se fosse libero, sarebbe espellibile per irregolarità dell’ingresso o del soggiorno (art. 13, co. 2. lett. b, d.lgs. 286/98), che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni di reclusione e che non sia stato condannato per i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione illegale di cui all’art. 12, co. 1, 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/98, ovvero per uno o più delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p. fatta eccezione per quelli, consumati o tentati, di cui agli artt. 628, co. 3 e 629, co. 2, c.p.

Ammissione e soggiorno

SOMMARIO.

Visto d’ingresso per lavoro. Sospensione procedure rilascio visti per lavoratori provenienti da Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka – Silenzio uffici consolari – Accoglimento sospensiva. Regolarizzazione 2020. Segnalazione Schengen – Rinvio alla Corte costituzionale. Soggiorno in Italia a seguito di flussi per lavoro. Revoca successiva al rilascio di nulla osta e di visto – Notifica al lavoratore e non al domicilio del datore di lavoro – Obbligo specifica motivazione – Impossibilità di integrazione motivazionale in giudizio; asseverazione – Soggetti abilitati – Nessun obbligo iscrizione datore di lavoro all’organizzazione di categoria che presta l’asseverazione; revoca del nulla osta per condotte del datore di lavoro – Rilevanza del decorso del tempo – Permesso per attesa occupazione. Permesso di soggiorno per casi speciali – Sfruttamento lavorativo. Mancata ricezione domanda di permesso per sfruttamento lavorativo per asserita di necessità di previo nulla osta autorità giudiziaria – Obbligo di formalizzare la domanda. Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Requisito reddituale – Valutazione complessiva – Computo dei 5 anni e trasformazione permessi originariamente non computabili. Conversione permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro. Comportamento inerte della questura – Censura. Permesso per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. d-bis) TU d.lgs. 286/98. Diritto intertemporale ex art. 7 d.l. n. 20/2023 – Applicazione a tutti i permessi di soggiorno ivi indicati, compreso quello per cure mediche – Interpretazione rispettosa dei principi costituzionali.

 

VISTO D’INGRESSO PER LAVORO

Silenzio degli Uffici consolari su domande di visto di ingresso per lavoro

Il Tar Roma, ord. n. 1082 del 19.2.2025 interviene sulla problematica relativa alla mancata fissazione di un appuntamento da parte dell’autorità consolare italiana all’estero, dunque sul silenzio dell’Amministrazione rispetto alla domanda amministrativa, a seguito del rilascio del nulla osta all’ingresso per motivo di lavoro di un cittadino straniero di nazionalità pakistana.

Benché il giudizio origini da una domanda amministrativa pregressa, il Collegio di merito dà atto che, nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. n. 145/2024, convertito in legge 9.12.2024, n. 187, il quale ha previsto la sospensione di tutti i nulla osta per lavoro subordinato rilasciati dagli Sportelli unici per l’immigrazione ai cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka fino a completo espletamento delle procedure di verifica da parte delle autorità competenti (art. 3). A dire dell’Amministrazione resistente in giudizio solo una volta completati tali controlli sarebbe possibile per le sedi all’estero procedere alla trattazione delle relative domande di visto.

Asilo e protezione internazionale

Sommario

Il riconoscimento dello status di rifugiato. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale – Tratta di essere umani – Sfruttamento sessuale – Rischio di re-trafficking – Gruppo sociale costituito dalle persone che hanno subito abusi da minori – Compelling reasons – Sfruttamento lavorativo – Rischio di re-trafficking – Domande basate sull’orientamento sessuale – Violenza di genere – Opinioni politiche – Motivi religiosi – Fatwa. Protezione sussidiaria. Grave danno, ex art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 – Mancata accettazione della carica di re del villaggio – Liti tra privati – Rilevanza – Land grabbing. Cause di esclusione. Crimini contro l’umanità – Insussistenza. Questioni procedurali e processuali. Richiedente asilo detenuto – Ordine alla questura di formalizzare in carcere la domanda – Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi designati di origine sicura – Rigetto per manifesta infondatezza, ex art. 28-ter, d.lgs. n. 25 del 2008 – Sospensione automatica dell’efficacia esecutiva, ex art. 35-bis, co. 3, lett. c), d.lgs. n. 25 del 2008 – Termini per l’impugnazione – Rimessione in termini – Videata VESTANET – Procedimento ex art. 35-bis del 25 del 2008 – Lunga durata del giudizio – Onere di valutazione ex nunc al momento della decisione. Regolamento Dublino. Clausola discrezionale ex art. 17 regol. n. 604/2013 – Sindacato giurisdizionale – Protezione speciale – Motivo di annullamento della decisione di trasferimento – Onere di allegazione – Dovere di valutazione d’ufficio di fatti nuovi – Distinzione tra giudizi pendenti prima della sentenza n. 935/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione – Obblighi informativi ex art. 5 regol. n. 604/2013 – Infungibilità con altri adempimenti – Durata ragionevole per il trasferimento –Sospensione dei giudizi – Effetti – Decisione di rinvio in Croazia – Accertata violazione art. 3 regol. n. 604/2013 – Rischio trattamenti inumani e degradanti – Carenze sistemiche del sistema asilo e di accoglienza. Protezione complementare. Diniego rilascio permesso per protezione speciale – Errata indicazione del termine di impugnazione – Art. 3 legge n. 241/90 essenziale per diritto di difesa – Errore scusabile – Rimessione in termini – Art. 8 CEDU – Vita privata – Declinazione concetto di integrazione sociale – Vita privata – Durata della presenza – Precedenti penali – Protezione speciale e diritto alla salute – Protezione speciale post riforma 2023 – Presupposti – Regime intertemporale ex art. 7 d.l. n. 20/2023. Domanda autonoma di permesso di soggiorno ex art. 19 TU d.lgs. 286/98. Diritto alla presentazione di domanda autonoma al questore – Libertà procedimentale della questura. Accoglienza di richiedenti asilo. Obbligo accoglienza per richiedenti vulnerabili – Revoca misure accoglienza per superamento requisito reddituale.

Cittadinanza e apolidia

Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano

a) Sulla legittimità della disciplina

Investito della consueta domanda di accertamento del concomitante status civitatis italiano da parte di un gruppo di cittadini statunitensi discendenti da una ava italiana, e soprattutto posto di fronte a una nutrita serie di eccezioni da parte del Ministero dell’interno convenuto, il Tribunale di Campobasso ha respinto punto per punto tutte queste ultime con una dettagliata pronuncia che richiama anche le recenti vicende processuali e normative di questa tormentata disciplina ( Trib. Campobasso, sent. 1.5.2025 n. 375 ).

Famiglia e minori

Diritto al soggiorno del convivente di cittadino italiano

Tribunale di Torino, sez. IX civile, sentenza 9 aprile 2025

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Torino si esprime su una questione di particolare rilievo interpretativo, relativa all’applicazione dell’art. 23, co. 1-bis del d.lgs. n. 30/2007, relativo ai familiari di cittadini italiani «statici». 

Si tratta di una disposizione introdotta con lo scopo di rispondere alle richieste della Commissione europea e di regolare in maniera distinta la posizione dei familiari di cittadini italiani «statici», ovvero di quei cittadini dell’Unione che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione.

Non discriminazione

Nel corso del primo quadrimestre del 2025 sono intervenute due pronunce della Corte costituzionale: la sentenza n. 31 pubblicata il 20 marzo 2025 in materia di reddito di cittadinanza e la sentenza pubblicata il 20 aprile 2025 sull’assegno temporaneo di natalità per i richiedenti asilo. La Corte di cassazione si è pronunciata sulle discriminazioni collettive determinate dall’appartenenza nazionale e dalla cittadinanza. Avanti ai giudici di merito sono state segnalate varie questioni relative alla violazione della parità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri sia nella consueta materia delle prestazioni di assistenza sociale, sia per il reddito di cittadinanza, sia per l’accesso degli stranieri ai posti di lavoro pubblici.

Penale

1) Espulsione ex art. 16 co. 5 TUI e trattamento rieducativo 

Corte cost. sent. 23 maggio 2025, n. 73, Pres. Amoroso, rel. Petitti

In un giudizio riguardante l’opposizione alla espulsione ex art. 16 co. 5 TUI di un cittadino tunisino detenuto, sia il Procuratore generale che la difesa dell’interessato hanno chiesto al Tribunale di sorveglianza di Palermo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 5, in quanto la misura espulsiva ivi prevista sarebbe «automatica» e non terrebbe conto dei risultati dell’osservazione intramuraria, «provocando una brusca e irragionevole interruzione del trattamento rieducativo». Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, dal momento che, a suo avviso, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione risulterebbe preclusa dal dato testuale che prevede «un automatismo decisionale» in grado di escludere ogni discrezionalità giudiziale». In altri termini, secondo il giudice rimettente, il Magistrato di sorveglianza sarebbe tenuto a verificare esclusivamente i presupposti previsti per legge, il titolo in esecuzione e la durata della pena residua, mentre gli sarebbe preclusa ogni valutazione sugli effetti negativi del provvedimento sul percorso trattamentale.

In particolare, il giudice a quo afferma di non condividere l’orientamento della Cassazione per cui la misura espulsiva di cui all’art. 16 TUI abbia natura sostanzialmente amministrativa e non trattamentale (in quanto finalizzata alla diminuzione del sovraffollamento carcerario) e sia, pertanto, estranea al finalismo rieducativo. A suo avviso, così ragionando, la misura espulsiva resterebbe impermeabile a qualsiasi forma di bilanciamento e – anche a prescindere dalla natura amministrativa o trattamentale della misura – l’assenza di discrezionalità giudiziale finirebbe per «incidere in termini tombali sul finalismo rieducativo della pena detentiva» di cui all’art. 27 Cost.

Osservatorio europeo

Atti di indirizzo.

Programma di lavoro della Commissione per il 2025. A febbraio la Commissione ha presentato il proprio programma di lavoro per il 2025, intitolato “Avanti insieme: un’Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida”, nel quale è assegnato un ruolo centrale alla gestione della migrazione, considerata una delle sfide prioritarie per la costruzione di un’Unione più coesa, efficace e resiliente. Il documento riflette la volontà di consolidare l’approccio comune dell’UE in materia di migrazione e asilo, attraverso strumenti normativi e strategici orientati all’efficienza, alla solidarietà e alla sicurezza. Un elemento fondamentale del programma è l’attuazione del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, adottato nel 2024. In parallelo, la Commissione ha preannunciato la presentazione di una strategia per la migrazione e l’asilo per il quarto trimestre 2025. Tale strategia sarà accompagnata da una riforma delle politiche di rimpatrio, con la proposta di un nuovo quadro normativo volto a semplificare e accelerare le procedure di ritorno. La cooperazione con i Paesi terzi rappresenta, parimenti, un pilastro chiave della strategia europea e la Commissione intende promuovere un rafforzamento delle partnership esterne per prevenire la migrazione irregolare, contrastare le reti del traffico di esseri umani e, allo stesso tempo, incentivare la creazione di percorsi legali e sicuri per la migrazione. 

Recensioni e materiali di ricerca

RECENSIONE A:

Lea Ypi, Confini di classe. Diseguaglianze, migrazione e cittadinanza nello stato capitalista, Milano, Feltrinelli Editore, 2025.

di Anna Brambilla

 

Il libro di Lea Ypi “Confini di classe Diseguaglianze, migrazione e cittadinanza nello stato capitalista” edito da Feltrinelli è un libro essenziale. Un libro che richiama ed è richiamato da altri libri. Un libro in cui alcune parole – conflitto, resistenza, giustizia sociale – ritrovano il giusto spessore. Tracciare in modo sintetico le linee attorno a cui si svolge il pensiero di Lea Ypi è difficile proprio perché nessun passaggio è superfluo.

Se il punto di centrale di tutta la riflessione è la classe e se, come già detto, la lettura di questo libro è richiamata da altre letture, un punto di partenza ideale ci viene offerto dalle parole di un’altra donna straordinaria, Françoise Ega, che nel suo libro “Lettere ad una nera”, scritto tra il 1962 e il 1963, descrive una realtà, quella marsigliese, in cui le donne antillane «lasciano le loro isole per un destino migliore. Le vedo ed è sempre la stessa storia, per un certo periodo di tempo sono come comprate. Quelle signore fanno come tutte le loro amiche benestanti, hanno una donna antillana più docile e isolata, rispetto a quella spagnola di un tempo» e in cui «a una manifestazione antillana non vogliono gli antillani che lavorano» ma solo quelli benestanti.

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

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via delle Pandette 35, 50127 Firenze

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