Nel corso del primo quadrimestre del 2026 ai giudici di merito sono state sottoposte domande dirette a far accertare il comportamento discriminatorio tenuto dall’INPS e dalla Pubblica amministrazione in materia di prestazioni assistenziali, edilizia residenziale pubblica, iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Si richiama l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale di Milano in materia di durata del contratto di lavoro e accesso alle selezioni per lavoratori interinali correlata alla durata del permesso di soggiorno.
Alloggi pubblici
Il tema dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica è stato affrontato dalla Corte d’appello di Venezia che si è pronunciata in merito al carattere discriminatorio dell’esclusione di una lavoratrice straniera dalla graduatoria per l’accesso all’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Treviso, in quanto priva di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale al momento della presentazione della domanda. La ricorrente aveva chiesto che venisse accertato il contrasto tra l’art. 12 par. 1 lett. g) della direttiva 2011/98/UE che impone la parità di trattamento tra i cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno unico per motivi di lavoro e i cittadini italiani e gli artt. 40, sesto comma del d.lgs. 286/1998, 25, primo comma, lett. e), della l. reg. Veneto n. 39/2017 nonché 1, primo comma, lett. e), del bando ERP del Comune di Treviso del 11 gennaio 2023, nella parte in cui limitava l’accesso ai cittadini non UE che fossero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale. Il ricorso era stato respinto dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1047/2025 del 24.6.2025 che aveva reputato infondata la domanda di cui aveva rilevato, altresì, l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire non potendo la richiedente ottenere un collocamento utile in graduatoria.
La Corte d’appello di Venezia ha riformato integralmente la decisione di primo grado evidenziando, quanto al profilo di carenza di interesse ad agire, che «A norma dell’art. 28 del d.lgs. 150/2011 oggetto del giudizio è solo la valutazione e la rimozione della natura discriminatoria della ricorrente e a questo sono confinati gli incisivi poteri riconosciuti al giudice ordinario vieppiù considerando che, come osservato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 7186/2011 della Suprema Cassazione, non è finalizzata ad assicurare una posizione di interesse legittimo, ma tutela un diritto soggettivo assoluto di rilievo costituzionale e sovranazionale quale quello a non essere discriminati per ragioni etniche o simili e a non subire comportamenti ritorsivi, in reazione alla tutela antidiscriminatoria eventualmente conseguita (cfr., in questo senso, anche Corte cost. n. 15/24)». La Corte ha chiarito che non è rilevante la collocazione della ricorrente nella graduatoria perché essa attiene alla «sussistenza o meno dei requisiti che è il bene della vita oggetto di una procedura di natura pubblicistica, successiva a quella di cui si lamenta il carattere discriminatorio».
Nel merito, premessa un’accurata disamina della normativa europea e di quella interna e richiamate le pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, ha concluso: «la disposizione di cui al 40, sesto comma del d.lgs. 286/98 che, limitando agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, il diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, introduce una condizione di sfavore per i cittadini extracomunitari derogatoria della regola generale della parità di trattamento che informa nel suo complesso la direttiva 2011/98/UE». Pertanto la Corte d’appello, dopo aver sottolineato che la direttiva è direttamente applicabile e che la disposizione di cui all’art. 12, par. 1, lett. g) è chiara, precisa ed incondizionata e, come tale, dotata di effetto diretto e rilevato che lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga prevista dall’art. 12, paragrafo 2, della direttiva, ha concluso che la norma interna confliggente doveva essere disapplicata. In particolare ha evidenziato che il d.lgs. 40/2014, che ha dato attuazione alla direttiva, si è limitato ad introdurre nel d.lgs. 286/1998 la dicitura permesso unico di lavoro nel permesso di soggiorno, senza contenere alcuna manifestazione di volontà derogatoria.
La sentenza ha chiarito altresì che l’obbligo di disapplicazione non grava solo sul giudice, ma anche sulla Pubblica amministrazione, la quale deve quindi astenersi dall’emanare bandi di gara che recepiscano disposizioni interne incompatibili: «Nella specie, pertanto, il Comune di Treviso aveva l’obbligo di disapplicare la normativa nazionale e regionale limitatamente al requisito del permesso di soggiorno almeno biennale per accesso alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto contrastante con la direttiva 2011/98/UE nella parte in cui sancisce il diritto alla parità di trattamento dei cittadini extracomunitari titolari di permesso unico; il mancato ottemperamento di tale obbligo, con conseguente adozione di un criterio selettivo discriminatorio nella lex specialis della procedura, integra una condotta discriminatoria imputabile all’ente» (sentenza del 18 febbraio 2026 in Banca dati ASGI).
La medesima problematica del rapporto tra l’art. 12, par. 1, lett. g) della direttiva 2011/98/UE e l’art. 40, comma 6 d.lgs. 286/1998, è stata affrontata, se pure limitatamente al requisito della attività lavorativa, anche dal Tribunale di Milano con ordinanza del 4.3.2026 (in Banca dati Italian Equality Network) approdando a una soluzione in parte diversa. Secondo il Tribunale di Milano, come già analogamente ritenuto da un diverso estensore dello stesso Tribunale (ordinanza 16.7.2025 in Banca dati Italian Equality Network), il legislatore nazionale avrebbe esercitato la facoltà di deroga prevista dall’art. 12, par. 2 della citata direttiva, sicché non si porrebbe una questione di contrasto tra fonte interna e fonte eurounitaria. Tuttavia, come già ritenuto dal predetto precedente, la previsione dell’art. 40, comma 6, cit. si porrebbe in contrasto con l’art. 3, commi 1 e 2 Cost. soprattutto per l’irragionevolezza di escludere dall’accesso alle graduatorie proprio coloro che si trovano in condizioni di maggior bisogno per aver perso il lavoro; mentre neppure la giustificazione relativa alla solvibilità dell’inquilino appare prospettabile, posto che lo stesso requisito non viene richiesto al cittadino italiano. La questione di costituzionalità sollevata dalla prima ordinanza del Tribunale di Milano è stata discussa avanti la Consulta in data 14 aprile 2026 e quindi si attende a breve la sentenza.
Sempre in tema di alloggio è intervenuta la Corte d’appello di Venezia con una decisione relativa alla rilevanza della residenza pregressa nell’attribuzione dei punteggi, questione sulla quale si è pronunciata in più occasioni la Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 1/2026).
Il giudice di primo grado, dopo aver sollevato la questione di costituzionalità con riferimento al requisito di residenza quinquennale nella Regione (questione che ha poi condotto alla dichiarazione di incostituzionalità del requisito, con la sentenza n. 67/202) ha definito il giudizio di primo grado dichiarando indirettamente discriminatorie nei confronti degli stranieri (che hanno una mobilità territoriale più elevata) le clausole del regolamento regionale e del bando del Comune di Venezia che prevedevano un punteggio collegato alla durata della residenza pregressa, indipendentemente dalla sussistenza di una specifica situazione di bisogno del richiedente.
La Corte, investita dell’appello della Regione e del Comune, ha confermato il principio, ma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado ordinando ai due enti non la rimozione integrale delle clausole, ma la rimodulazione delle graduatorie secondo i seguenti due criteri: a) riconoscimento di un punteggio per residenza o attività lavorativa nel Veneto solamente nei casi in cui sia presente una condizione oggettiva o soggettiva di bisogno del richiedente; b) definizione di detto punteggio in modo tale che non sia mai superiore a quello più basso attribuito a ciascuna delle altre condizioni oggettive e soggettive. La Corte ha anche confermato il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione attribuito dal giudice di primo grado in misura di 5.000 euro per ciascuna associazione ricorrente.
Assegno di inclusione
Il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto all’assegno di inclusione ad una cittadina egiziana in possesso di permesso per casi speciali ex art. 18-bis d.lgs. 286/1998 negato dall’INPS in quanto era titolare di un permesso per vittime di violenza. Secondo l’Istituto per accedere al beneficio era necessario essere titolari di un permesso di lungo periodo. Nelle more del giudizio è stato approvato l’art. 4 del d.l. n. 146 del 3 ottobre 2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 179 del 1° dicembre 2025 che ha inserito, fra i beneficiari dell’assegno di inclusione, i titolari di un permesso ex art. 18 d.lgs. 286/1998 (violenza o grave sfruttamento) o ex art. 18-bis citato decreto (vittime di violenza domestica), anche in assenza dei requisiti di reddito e di residenza. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che tale modifica fosse applicabile retroattivamente richiamando sul punto la sentenza n. 274/2006 della Corte costituzionale ritenendo che la disposizione avesse portata innovativa con efficacia retroattiva in quanto rappresenta «una delle letture possibili del dato normativo preesistente e non contrasta con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti». Del resto il d.l. 48/2023, istitutivo dell’assegno di inclusione, aveva previsto, all’art. 6, comma 5, lettera d-bis, che le vittime di violenza di genere fossero esentate dagli obblighi c.d. condizionali (partecipazione ai corsi di formazione, risposta alle offerte di lavoro ecc.), con ciò riconoscendo implicitamente che tali vittime avessero diritto alla prestazione anche se titolari del permesso di soggiorno tipico di tali situazioni di violenza (sentenza del 3 febbraio 2026 in Banca dati ASGI).
Accesso al lavoro
Il Tribunale di Milano (sezione lavoro), ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Il ricorso era stata promosso dalla CGIL Lombardia che, venuta a conoscenza di tale prassi, aveva ottenuto la conferma da parte della società la quale, tuttavia, non si era resa disponibile ad una revisione reputandola legittima.
Il Tribunale ha evidenziato che «pretendere che un gruppo di persone (gli stranieri con permesso di soggiorno) debba immediatamente (in sede di valutazione assuntiva) produrre la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (che peraltro, non è semplice ottenere in via di fatto, quando la scadenza non è imminente) è circostanza, in sé, discriminatoria. Certamente si tratta di un modesto svantaggio, ma la giurisprudenza europea mette in guardia anche da piccoli ostacoli, pur sempre rivolti alla discriminazione di un gruppo. Ma proprio il concetto di “modesto svantaggio” è una declinazione del più ampio principio di “svantaggio particolare” (disadvantage), elaborato dalla CGUE nell’interpretazione della discriminazione indiretta (su cui si veda, pur in altro ambito, la sentenza della Grande Sezione della CGUE del 17 luglio 2008, Causa C 303/06, Coleman; sul tema lavoristico si veda l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 216 del 2003). Secondo il diritto UE, infatti, anche una misura apparentemente neutra, che produce effetti sfavorevoli anche minimi, ma sistematici, verso un gruppo protetto (in questo caso, stranieri con permesso di soggiorno) può costituire discriminazione indiretta. La Corte non richiede che lo svantaggio sia grave o sostanziale: è sufficiente che sia idoneo a rendere più difficile, anche in modo modesto, l’accesso ad un diritto per quel gruppo. In linea di principio, una tale discriminazione è vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata. Per essere giustificata, essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C 223/22, N. D.). L’obiettivo segnalato da ADECCO ITALIA s.p.a. nel corso dell’udienza è, in questo caso, l’intenzione (certamente commendevole) di non integrare la fattispecie penale prevista dalla norma speciale. Ma è la stessa ADECCO ITALIA s.p.a. che riferisce che nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa, l’acquisizione della richiesta di rinnovo del permesso consente al lavoratore di andare oltre la durata originaria del permesso, anche tramite l’istituto della proroga (memoria, p. 15)» (sentenza n. 144/2026 pubblicata il 15.1.2026 in Banca dati ASGI).
Il Tribunale di Trento, accogliendo il ricorso per discriminazione promosso da CGIL Trentino, ha accertato il carattere discriminatorio della comunicazione inserita da un noto chef nella sua pagina facebook in ordine a una selezione di assunzione per la stagione estiva in un “hotel quattro stelle” del Trentino. Lo chef, in tale comunicazione, aveva dichiarato di voler selezionare una brigata escludendo comunisti/fancazzisti e persone con problematiche di orientamento sessuale. Aveva poi corretto la comunicazione, sostanzialmente confermandola, in due interviste, l’una radiofonica (alla trasmissione “La zanzara”) l’altra alla testata Il Giornale.
Secondo il Tribunale tali dichiarazioni costituiscono – in conformità alla giurisprudenza resa della CGUE in casi analoghi e in applicazione del d.lgs. 216/2003 – discriminazione in ragione delle convinzioni personali e dell’orientamento sessuale, in quanto scoraggiano le persone contraddistinte dalle caratteristiche indicate dal presentare la propria candidatura; ciò indipendentemente dal fatto che la selezione abbia poi effettivamente avuto luogo. Il Tribunale ha anche condannato il convenuto al pagamento, in favore del sindacato ricorrente, della somma di euro 6.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, oltre alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale (sentenza del 27 aprile 2026, in Banca dati Italian Equality Network).
Iscrizione al SSN
Il Tribunale di Varese ha affrontato un problema particolare relativo all’iscrizione al SSN che ha però riflessi anche sulla portata del permesso di soggiorno di lungo periodo.
La questione nasceva dalla domanda di iscrizione gratuita al SSN da parte di due coniugi, titolari di permesso di lungo periodo che avevano maturato il quinquennio utile per l’attribuzione di detto permesso essendo titolari di permesso per residenza elettiva e che, al momento della domanda di iscrizione, non svolgevano alcuna attività lavorativa, disponendo di redditi propri, regolarmente soggetti a imposizione fiscale.
La Regione e l’Azienda sanitaria avevano negato l’iscrizione gratuita (e avevano quindi chiesto il pagamento dell’importo di 2.000 euro annui di cui all’art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998) sostenendo, in via gradata, due tesi: secondo i due enti, il primo comma dell’art. 34 citato decreto, laddove prevede, alla lettera a), l’iscrizione obbligatoria e gratuita dei cittadini di Paesi terzi «che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento» andrebbe riferito anche agli stranieri di cui alla lettera b) e pertanto uno straniero inattivo non potrebbe in nessun caso avere diritto alla iscrizione obbligatoria, indipendentemente dal suo titolo di soggiorno; per altro verso, il titolare di permesso di lungo periodo derivante da un precedente permesso per residenza elettiva non avrebbe comunque diritto all’iscrizione gratuita, posto che tale permesso non è incluso nell’elenco di cui alla citata lettera b) (che comprende appunto i titoli di soggiorno che danno diritto alla iscrizione gratuita).
Il Tribunale ha disatteso entrambe le tesi. La prima perché la legge non prevede una correlazione tra versamenti contributivi e prestazioni sanitarie, essendo queste finanziate dalla fiscalità generale. La seconda, perché l’art. 9 d.lgs. 286/1998, stabilendo – in coerenza con l’art. 11, comma 1, lett. d) della direttiva 2003/109/CE – il diritto del titolare di lungo periodo a godere delle prestazioni relative ad erogazioni in materia sanitaria non fa alcuna distinzione a seconda del titolo che ha consentito il regolare soggiorno nel quinquennio di maturazione del diritto. Conseguentemente il soggiornante di lungo periodo è sempre titolare del diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni sanitarie, indipendentemente dal titolo di soggiorno precedente; il che trova conferma – afferma il Tribunale – anche nell’Accordo Stato-Regione del 2012. Il Tribunale ha quindi ordinato alla ASST di iscrivere gratuitamente i ricorrenti al SSN, ordinando alla ASST anche di pubblicare il provvedimento sulla home page del sito istituzionale, con modalità tali da garantire una adeguata visibilità (sentenza del 5 febbraio 2026 in Banca dati Italian Equality Network).
Assegno unico universale
Secondo il Tribunale di Busto Arstizio, l’elenco di cui all’art. 5, comma 8.2. d.lgs. 286/1998 deve ritenersi tassativo.
Si tratta dell’elenco che comprende i permessi di soggiorno che, pur consentendo di lavorare, non possono essere qualificati come permesso unico lavoro; tutti i permessi che non sono ivi elencati devono quindi ritenersi ad ogni effetto permessi unici lavoro con i diritti che ne derivano ai sensi della direttiva 2011/98/UE. Conseguentemente, il permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis (che all’epoca del rilascio del permesso di soggiorno del ricorrente era convertibile in permesso per lavoro ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998 e pertanto consentiva sicuramente lo svolgimento di attività lavorativa) deve considerarsi permesso unico lavoro, anche se il relativo documento plastificato non reca la relativa dicitura.
La conseguenza è che il titolare di detto permesso ha diritto all’assegno unico universale, posto che l’art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. 230/2021 riconosce il diritto alla prestazione, tra gli altri, ai titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
Il Tribunale ha quindi accertato il carattere discriminatorio del diniego opposto dall’INPS e condannato l’Istituto a pagare la prestazione (sentenza del 2 marzo 2026 in Banca dati Italian Equality Network).
Ancora prestazioni sociali e permesso per attesa occupazione.
La Corte d’appello di Milano con due successive sentenze, l’una del 10 febbraio 2026 e l’altra del 21 aprile 2026 ha confermato la propria giurisprudenza in tema di prestazioni sociali e direttiva 2011/98/UE.
In entrambi i casi la questione nasceva dalla scelta dell’INPS di rifiutare due prestazioni di sicurezza sociale (nel primo caso il bonus asili nido di cui all’art. 1, comma 335, l. 232/2016; nel secondo caso l’assegno unico universale) ai titolari del permesso per attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.
Secondo la Corte, invece, detto permesso «non è altro che un prolungamento del permesso per lavoro subordinato spettante alle condizioni (…) e per i tempi (…) previsti dalla richiamata disposizione normativa agli stranieri che si trovano privi di occupazione al momento del rinnovo» (così la prima sentenza).
La conseguenza è che i titolari di detto permesso hanno diritto – anche per coerenza con l’art. 12, comma 2, lett. e) della direttiva 2011/98/UE – ad entrambe le prestazioni esaminate, al pari dei titolari di altri permessi che consentono di lavorare.
Nel caso relativo all’assegno unico universale la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la discriminazione, aveva ordinato il pagamento; nell’altro caso la Corte – nell’ambito di una causa individuale nella quale erano intervenute anche le associazioni legittimate facendo valere la discriminazione collettiva – ha confermato il carattere discriminatorio della esclusione, pur riconoscendo che, con messaggio n. 205 del 22.1.2026, tale discriminazione era venuta meno, avendo l’INPS riconosciuto il diritto a tutti i richiedenti titolari del permesso in questione (sentenze del 10 febbraio 2026 e del 21 aprile 2026 entrambe in Banca dati Italian Equality Network).