Nel corso del terzo quadrimestre del 2025 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta sui requisiti per l’assegnazione degli alloggi pubblici in relazione alla legge della Regione Toscana. Il tema degli alloggi pubblici e della discriminatorietà dei requisiti di residenza previsti è stato vagliato in relazione alla legge della Regione Piemonte dal Tribunale di Torino che ha disapplicato la disposizione per contrasto con il diritto comunitario ed ha contestualmente rimesso la questione alla Corte costituzionale per emendare la norma. Si segnala che i giudici di merito hanno dovuto emettere nuovamente provvedimenti in ordine al comportamento discriminatorio tenuto dall’INPS in relazione al reddito di cittadinanza ed al bonus asilo. Degne di interesse sono le decisioni che hanno esaminato la questione relativa all’iscrizione al SSN sia per i cittadini comunitari che per gli stranieri. Infine si richiama l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale di Torino che ha ribadito che la libertà di espressione ha precisi limiti che devono essere rispettati e non può, in via generale, fungere da giustificazione di comportamenti e linguaggi denigratori e lesivi della dignità delle persone.
Alloggi pubblici
La Corte costituzionale con sentenza del 5 novembre 2025 ha ritenuto fondata, in riferimento all’art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui richiama l’Allegato B, lettera c-1), alla medesima legge regionale, sollevata dal Tribunale di Firenze. Si rammenta che la normativa censurata prevede, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), l’attribuzione, ai fini della graduatoria, di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni. Il giudice remittente è stato chiamato a pronunciarsi, ex art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, su ricorso dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), di APS e dell’associazione l’Altro diritto ODV - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, nei confronti del Comune di Arezzo e della Regione Toscana. Le associazioni ricorrenti avevano chiesto che venisse accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Arezzo, il quale nel bando ERP del 2022 ha previsto una clausola relativa all’assegnazione del punteggio basata sulle condizioni di «storicità di presenza» e che venisse ordinato al citato Comune di modificare detto bando, di modificare le graduatorie adottate sulla base dello stesso (senza considerare la clausola asseritamente discriminatoria), nonché di riaprire i termini per la presentazione delle domande. La Corte ha ricordato che «9.1. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato la centrale considerazione dello stato di bisogno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Che il diritto all’abitazione rientri «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988), è approdo ermeneutico cui la giurisprudenza costituzionale è pervenuta da tempo e che ha ribadito anche di recente (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024). Nello scrutinare diverse disposizioni regionali che hanno previsto il radicamento territoriale come requisito di accesso all’ERP, questa Corte ha ripetutamente affermato che «non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza – comunque la si declini […] – nel territorio regionale» (così la sentenza n. 67 del 2024). Il criterio della prolungata residenza o attività lavorativa, infatti, «muov[e] dalla premessa, contraddetta dalla realtà empirica, che il bisogno abitativo sia più pressante solo perché più lunga è la permanenza sul territorio […] e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua» (sentenza n. 1 del 2025). E, se qualificato come requisito di accesso all’ERP, quel criterio «impedisce il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro; non è indice di una prospettiva di radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018) (sentenza n. 147 del 2024).» Quindi ha concluso che «Dalla centralità della considerazione dello stato di bisogno per l’assegnazione di alloggi ERP discende l’illegittimità costituzionale anche di ogni disposizione legislativa che come quella censurata – pur non prevedendo il radicamento territoriale come requisito di accesso all’ERP – attribuisca alla permanenza sul territorio una «importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno» (sentenza n. 44 del 2020) o, comunque sia, un peso più rilevante «rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti» (sentenza n. 9 del 2021); in altri termini, che consenta, nell’attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno. L’attribuzione ex lege di una siffatta prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l’art. 3». La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto di sottolineare che «non intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica» e che «Un criterio del genere può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità da valutare in sede di formazione della graduatoria (sentenza n. 44 del 2020), poiché può inferirsi che il richiedente bisognoso ma non assegnatario di alloggio, il quale ciononostante sia rimasto sul territorio, difficilmente eserciterà la propria libertà di circolazione una volta che – finalmente – venga soddisfatto il suo diritto all’abitazione. In tal senso, del resto, si è orientata la stessa legge regionale censurata, che prevede l’attribuzione di un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza nella graduatoria (Allegato B, lettera c-2). E non v’è dubbio che tale permanenza prolungata può costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata.».
La Corte costituzionale ha quindi concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10 della medesima legge regionale (sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2026 pubblicata in G.U. 14.1.2026).
Il tema dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica è stato affrontato anche dal tribunale di Torino che, su ricorso presentato da ASGI e da una cittadina algerina, si è pronunciato in merito al carattere discriminatorio di alcune norme introdotte dalla Regione Piemonte. In particolare parte ricorrente aveva individuato la discriminazione: nella previsione del requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa per i cittadini extra UE, o, in subordine, nella previsione di detto requisito per l’assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa e nell’aver previsto tale requisito anche per gli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, in contrasto con l’art. 40, co. 6, Testo unico immigrazione (TUI); nell’aver inserito tra le situazioni cui attribuire punteggio la lungo-residenza pregressa. Inoltre aveva rilevato il comportamento discriminatorio posto in essere dall’ATC - Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, attraverso le Commissioni assegnazioni alloggi, consistente: nella composizione delle graduatorie secondo i requisiti e i punteggi discriminatori indicati dalla nuova norma regionale; nell’esclusione dalle graduatorie già formate di coloro che non dimostrano il requisito dello svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata.
Il Tribunale, con sentenza parziale ha accolto la domanda della cittadina algerina alla quale era stata revocata l’assegnazione di un alloggio pubblico unicamente perché non svolgeva un’attività lavorativa al momento della consegna delle chiavi. Ad avviso del giudice il suddetto requisito, pur previsto dalla legge regionale e anche dal TU immigrazione (che peraltro limita il requisito della attività lavorativa ai soli titolari di permesso almeno biennale) si pone in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE, che garantisce ai soggiornanti di lungo periodo la parità di trattamento con i cittadini nazionali nell’accesso agli alloggi e che, pertanto, consente che gli italiani possano accedere alle graduatorie anche se disoccupati, mentre gli stranieri lungo-soggiornanti ne sono esclusi quando perdono il lavoro. Di conseguenza il Tribunale ha disapplicato la norma della legge regionale e per rimuovere il comportamento discriminatorio ha ordinato «all’ATC e, pertanto, alla commissione presso di essa istituita, il reinserimento della sig.ra Henda Chaouche nella graduatoria al fine di ottenere l’assegnazione dell’alloggio già assegnato qualora lo stesso non sia già stato assegnato ad altro soggetto. In tale ultimo caso alla stessa dovrà essere garantita l’assegnazione di un alloggio equivalente.» ed ha condannato i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in misura pari alla differenza degli esborsi di canone, tra l’immobile ove risiede e la casa già assegnata e poi illegittimamente revocata, dal momento dell’assegnazione alla data della decisione. Infine ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale «attesa l’evidente lesione del diritto alla dignità della persona derivante dalla discriminazione posta in essere, tenuto soprattutto conto della difficile situazione in cui versa l’interveniente in ragione della disabilità di una delle figlie che si trova costretta a viere in un immobile non adeguato alle esigenze famigliari Alla luce di tali considerazioni il danno deve essere indicato nella misura di € 2340,00, pari al 50% dell’importo riconosciuto per il danno patrimoniale.» (sentenza del 3 novembre 2025 in Banca dati ASGI).
Con separata ordinanza il Tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: 1) dell’art. 40 co. 6 d.lgs. 286/98 e dell’art. 3 co. 1 lett. a) l. reg. Piemonte 3/2010, nella parte in cui limitano l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini extra UE che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 12, par. 1, lettera g) della Direttiva 2011/98 e all’art. 34 CDFUE nonché all’art. 11, par. 1, lettera f) Direttiva 2003/109; 2) dell’art. 8 co. 1 lett. t-bis) l. reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l’art. 3 Cost (ordinanza del 3 novembre 2025 in Banca dati ASGI).
Da segnalare che analoga questione era già stata sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 16.7.2025. L’udienza di discussione di quest’ultima è fissata avanti la Corte costituzionale per il giorno 19.5.2026.
Reddito di cittadinanza
La Corte d’appello di Milano, in seguito alla decisione della Corte costituzionale che con sentenza n.31 del 2025 aveva dichiarato il requisito dei 10 anni di residenza sul territorio nazionale per accedere al reddito di cittadinanza discriminatorio e irragionevole ritenendo compatibile con i principi di uguaglianza e ragionevolezza il requisito massimo di 5 anni, ha riconosciuto discriminatoria la condotta dell’INPS consistente nell’aver inserito detto requisito nella circolare n. 43 del 20 marzo 2019 e nell’aver sospeso l’erogazione della prestazione agli appellanti nonostante avessero tutti più di 5 anni di residenza. L’INPS è stato di conseguenza condannato a pagare la prestazione fino ai 18 mesi di durata massima del reddito di cittadinanza (sentenza del 15 ottobre 2025 in Banca dati ASGI).
Bonus asilo
Il Tribunale di Monza, su ricorso di una cittadina ecuadoriana e di ASGI, ha statuito in merito all’illegittimità dell’esclusione dei titolari di permesso per attesa occupazione dal bonus, nuovamente riproposta dall’INPS anche in relazione alla suddetta provvidenza nonostante tale tesi fosse stata ampiamente disattesa dai giudici di merito in relazione alla corresponsione dell’assegno unico universale.
Il giudice, dopo un’accurata disamina della disciplina normativa vigente e della giurisprudenza formatasi in merito all’articolo 3 della circolare INPS n. 27 del 14.2.2020 che ne aveva rilevato il carattere discriminatorio consistente nella limitazione all’accesso al bonus ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, ha evidenziato che tale bonus è «misura meramente finalizzata a sostenere le famiglie» e quindi ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento 883/04 e, conseguentemente, dell’art. 12 Direttiva 2011/98. Il giudice ha stigmatizzato il comportamento dell’Istituto che aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: «in base a quanto indicato nella circolare n. 60 del 20.3.2025 al punto 2 – requisiti per la richiesta del contributo – il permesso di soggiorno in attesa occupazione non risulta elencato ai fini dell’accoglimento del contributo “bonus nido” (cfr. doc. 15 ric.).» chiarendo che «la mancata attribuzione del bonus al genitore cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia (ed in possesso degli altri requisiti di legge) è illegittima atteso che, come già rilevato anche in sede giurisprudenziale, la norma di cui all’art. 1 comma 355 l. 232/2016 non prevede requisiti soggettivi ulteriori al regolare soggiorno. La relativa portata applicativa non può, pertanto, essere ristretta in via amministrativa. L’elenco dei titoli di soggiorno utili all’accesso al bonus asili nido, che INPS ha ritenuto di formulare al punto 2 della circolare 60/2025, è privo di portata precettiva e non può, quindi, giustificare il rigetto della domanda dell’odierna ricorrente. Peraltro, il permesso di soggiorno per c.d. attesa occupazione non costituisce un titolo autonomo di soggiorno». Il Tribunale ha sottolineato che l’art. 22 comma 11 d.lgs. 286/1998 c.d. TU immigrazione prevede che la «perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 150/11 e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore».
Ad avviso del Tribunale di Monza la condotta di INPS integra un’ipotesi di discriminazione sia individuale che collettiva. Si chiarisce a quest’ultimo riguardo: «L’omessa inclusione del permesso per attesa occupazione tra i titoli di accesso al bonus asili nido secondo la circolare n. 60/2025 costituisce un trattamento svantaggioso nei confronti dei cittadini extracomunitari che ne siano titolari poiché, a parità di ogni altra condizione, i cittadini italiani avrebbero accesso alla prestazione; preannunciando l’applicazione all’intera popolazione interessata all’accesso al bonus in esame di criteri selettivi in contrasto con l’art. 1 comma 355 l. 232/2016 ed, in generale, con il dovere di parità di trattamento tra cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti, costituisce discriminazione collettiva nei confronti di quanti abbiano presentato domanda e non abbiano poi proposto ricorso individuale avverso il rigetto dell’INPS e di quanti non hanno presentato domanda ritenendo, sulla base della circolare predetta, di non avere diritto alla prestazione.». Per rimuovere l’accertata discriminazione ed evitarne la ripetizione, non solo l’INPS va condannato a riconoscere la prestazione alla ricorrente ma altresì «a modificare la circolare 60/2025 includendo tra gli aventi diritto anche i titolari del permesso per c.d. attesa occupazione ed alla pubblicazione del presente provvedimento sulla home page del sito istituzionale per almeno 30 giorni.» (sentenza n. 1230/2025 pubblicata il 22.10.2025 in Banca dati ASGI).
Discriminazione per ragioni di etnia
Il Tribunale di Torino si è pronunciato in ordine al carattere discriminatorio del comportamento posto in essere durante una trasmissione radiofonica da un noto giornalista il quale aveva profferito le seguenti frasi «Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto”. [Perché non li sopporti?] “E c’è bisogno di chiedermelo? Basta guardarli … poi vedi quello che combinano qui a Milano, eh, come fai ad amarli? … già, non amo i Musulmani … Ma io gli sparerei in bocca”. [Non è che in quanto musulmani son tutti ladri e assassini] “Tutti, tutti. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori. Razze. Ma che me ne frega a me, ma io sostengo quello che voglio».
Il Tribunale, dopo aver chiarito che ai sensi dell’art. 2 co. 3 d.lgs. 215/2003 «sono, altresì, considerate come discriminazioni … anche le molestie, ovvero i comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo» e ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che «costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno “scopo” di discriminazione, produca comunque un “effetto” di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici …» e che «la nozione di molestia lesiva comprende anche i casi “in cui si ipotizzi che tutti gli appartenenti ad una determinata etnia, in quanto tali, siano più inclini a commettere reati, o a tenere altri comportamenti a cui si associa il disvalore sociale, con conseguente incremento di un clima ostile verso una determinata etnia”(Cass. 14836/2023)», ha ritenuto che «le non contestate dichiarazioni del convenuto – e, segnatamente, quelle in cui sostiene che tutti i musulmani sono ladri e assassini e afferma di considerarli “razze inferiori” – integrano gli estremi della molestia discriminatoria ex art. 2 co. 3 d.lgs. 215/2003, la cui esistenza non è adeguatamente confutata dalle sue difese.».
Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha avuto modo di sottolineare che il carattere della trasmissione non esclude la sussistenza della molestia discriminatoria perché anche la satira «rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini”, affinché esse “non si risolvano … in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. pen. 12101/2023).». Inoltre ha evidenziato che, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge «la necessità di escludere dall’ontologia delle espressioni satiriche, quelle che non rivolgono i propri strali verso i potenti, ma che infieriscono su categorie deboli, oggetto di discriminazione, razzismo, sessismo etc., non suscitando il sorriso amaro che la satira dovrebbe provocare, bensì semplice dileggio o disprezzo (Cass. 6960/2024).».
Il Tribunale ha altresì escluso che nel caso di specie potesse avere rilevanza esimente l’articolo di rettifica pubblicato perché «lo scritto – oltre a non menzionare espressamente la trasmissione, che non risulta quindi facilmente identificabile – non contiene una sostanziale modifica del giudizio sull’inferiorità di “islamici” e “immigrati”, che viene anzi confermato (doc. 2 fasc. conv. “Sono inferiori, e lo ribadisco con orgoglio, come chiunque, italiani inclusi, calpesti qualsiasi regola del vivere civile … Se non fossero inferiori questi immigrati che ci odiano, che disprezzano le nostre norme, il nostro vivere civile, i nostri costumi, i nostri simboli, la nostra fede, perché vogliono trasferirsi tutti qui?”).» (sentenza del 5 dicembre 2025 in Banca dati ASGI).
Accesso al SSN
L’incremento a 2.000 euro annui dell’importo fisso da pagare alle Regioni per l’iscrizione a titolo volontario al SSN (disposto con l. 30.12.2023, n. 213) ha riacceso l’attenzione della giurisprudenza sul tema della iscrizione volontaria (cioè a pagamento) dei cittadini stranieri, regolata dall’art. 34, comma 3, d.lgs. 286/98. In particolare si è posto il problema di coloro che hanno diritto al soggiorno in quanto titolari di una pensione o assegno di invalidità e ai quali viene rilasciato un permesso cd. “per residenza elettiva” ex art. 11, comma, 1 lettera c-quater d.p.r. 94/1999. Detto permesso, tuttavia, non è compreso nell’elenco degli aventi diritto alla iscrizione gratuita di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. TU immigrazione, sicché costoro si trovano a dover versare ogni anno il rilevante importo di cui sopra, incorrendo così in una duplice contraddizione: da un lato perché si tratta normalmente di persone che godevano in precedenza di un permesso di soggiorno che dava diritto alla iscrizione obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 34, co. 1, cit.; dall’altro perché si trova dover pagare un importo fisso molto elevato, che spesso corrisponde a un terzo del reddito annuo.
Le due questioni hanno avuto in giurisprudenza, nell’arco di pochi mesi, risposte parzialmente diverse, rese entrambe nell’ambito di giudizi antidiscriminatori contro le Regioni interessate.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza 8.9.2025, ha sollevato questione di costituzionalità relativamente a entrambe le problematiche sopra richiamate.
Secondo il giudice rimettente la norma determina in primo luogo una discriminazione in ragione della disabilità ai sensi dell’art. 2, co. 1, l. 67/2006, in quanto proprio la condizione di disabilità, se pur mediata attraverso la perdita del permesso di soggiorno “ordinario”, determina anche la perdita del diritto alla iscrizione al SSN; costituisce anche una discriminazione in ragione della nazionalità in quanto la persona disabile di nazionalità italiana che percepisce la sola prestazione di invalidità non è tenuta alla iscrizione volontaria a pagamento, mentre lo è la persona disabile straniera titolare del predetto permesso. La giudice ha quindi escluso la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma ritenendo che l’elenco dei titoli di soggiorno che danno titolo alla iscrizione obbligatoria (contenuto nel comma 1 dell’art. 34 TU immigrazione) sia tassativo, non essendo rilevante che lo stesso Ministero ne abbia dato, per altri casi, una interpretazione non tassativa. Infine ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità riferite a entrambi i profili sopra richiamati: il primo (esclusione dalla iscrizione obbligatoria per coloro che erano in precedenza titolari di un permesso che dava titolo a tale iscrizione) perché è irragionevole e in contrasto con gli artt. 3, 32, co. 1 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 13 della Carta sociale europea) escludere dalla iscrizione gratuita coloro che, avendo avuto un precedente permesso per lavoro o famiglia, hanno evidentemente un rilevante grado di radicamento territoriale; il secondo (che ovviamente verrebbe in rilievo solo qualora la prima questione fosse ritenuta non fondata) perché la fissazione di un minimo cosi elevato privo di connessione con il reddito effettivo della persona sarebbe parimenti irragionevole e in contrasto con le medesime norme (ordinanza 8.9.2025 in causa RG 2877/2025 in banca dati ASGI).
L’udienza avanti la Corte costituzionale per la discussione della questione sollevata è già fissata per il giorno 14.4.2026.
Il Tribunale di Torino, invece – dopo aver considerato che già l’accordo Stato-Regioni del 20.12.2012, pur privo di efficacia normativa, prevedeva l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN a favore di coloro che sono titolari di permesso per residenza elettiva in quanto aventi diritto a una pensione contributiva – ha ritenuto che «vi sia spazio per interpretare la disposizione dell’art. 34, comma 1, TU immigrazione comprendendovi non solo i possessori di permesso di soggiorno per residenza elettiva per godimento di pensione contributiva, ma anche quelli che posseggono il medesimo titolo per il godimento di pensione di invalidità civile dopo aver perso i requisiti per il rinnovo dei precedenti titoli di soggiorno già legittimanti l’iscrizione obbligatoria». Il Tribunale ha anche dato rilievo al fatto che il Ministero della salute, costituendosi nel giudizio milanese, avesse sostenuto che l’interpretazione corretta è quella di cui sopra e che l’iniziativa di non consentire l’iscrizione obbligatoria nei casi in esame sarebbe frutto di decisioni riferibili esclusivamente alle Regioni. Il Tribunale ha quindi ordinato alla Regione Piemonte di riconoscere il diritto alla iscrizione obbligatoria al SSN, ai sensi dell’art. 34, comma 1, TU immigrazione, sia in favore di ricorrenti persone fisiche, sia (su domanda dell’ente collettivo che ha agito in giudizio) «di tutti i cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità , già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l’iscrizione obbligatoria». Ha anche condannato la Regione a restituire ai ricorrenti le somme versate per l’iscrizione negli anni precedenti (sentenza n. 4728/25 del 3.1.2025, in Banca Dati ASGI).
Sempre in materia di iscrizione al SSN si segnala anche la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha esaminato il caso della opposizione di un cittadino italiano di origine ghanese alla richiesta di rimborso da parte della ASL di una ingente somma per spese mediche per ricovero ospedaliero sostenute in favore della madre, cittadina ghanese, poi deceduta: la questione di diritto esaminata era se si dovesse avere riguardo alla situazione sostanziale (se cioè la signora potesse effettivamente considerarsi familiare a carico del cittadino italiano e dunque avente diritto alla iscrizione obbligatoria) o alla situazione formale (la signora, al momento del ricovero, non era ancora titolare del permesso per motivi familiari, né risultava fiscalmente a carico del figlio). Il Tribunale ha optato per la prima ipotesi ritenendo che il conseguimento formale del titolo di soggiorno fosse dovuto solo a ragioni burocratiche e che la condizione di familiare a carico sia «da intendersi in senso sostanziale non potendosi fare pedissequa applicazione dei criteri applicabili in campo fiscale in un ambito a cui sono sottesi beni di natura essenziale».
Il Tribunale ha tuttavia escluso la sussistenza di una discriminazione in ragione della nazionalità essendo la causa promossa da un soggetto avente la cittadinanza italiana (sentenza n. 55/2025 del 7.10.2025).
Condizione di reciprocità per l’accesso ad albi professionali
Con ordinanza 20.10.2025 il Tribunale di Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 7, co. 1, lett. a) l. 55/2024 nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai fini della iscrizione all’albo dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, la sussistenza della condizione di reciprocità per in contrasto con gli artt. 3, comma 1, 4 comma 1, 35, comma 1, 10, comma 2 e 117, comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 della Direttiva 2003/109 e dell’art. 10 della Convenzione OIL, al considerando 2, 3 e all’art. 5 della Direttiva 2018/958/UE.
Il Tribunale ha innanzitutto escluso la possibilità di una interpretazione adeguatrice basata sulla consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, nell’esercizio dei diritti fondamentali, ivi compreso quello al lavoro, la condizione di reciprocità non sarebbe più richiesta allo straniero regolarmente soggiornante; ha anche escluso la possibilità di dare diretta applicazione della Direttiva 2018/958/UE (che vieta l’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate) sia perché questa non avrebbe il carattere self-executing; sia perché i principi affermati in materia di azioni contro le discriminazioni collettive dalla sentenza Corte cost. 15/2024, impongono comunque, in caso come quello in esame, l’incidente di costituzionalità.
Ha tuttavia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, considerando tra l’altro l’assenza di un interesse pubblico che possa fondare la limitazione in questione e la irragionevolezza dell’assetto normativo attuale secondo il quale il requisito della condizione di reciprocità non è richiesto per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario (ai sensi del d.m. Ministero della sanità 13.3.2018) ma è richiesto per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico (ordinanza 20.10.2025, in G.U., prima serie speciale, n. 50 del 10.12.2025).
L’udienza di discussione avanti la Corte è già fissata per il giorno 15.4.2026.