Sommario
Visto d’ingresso per palestinesi della Striscia di Gaza
1. Visto d’ingresso per motivi umanitari. Richiesta di visti umanitari a tutela di diritti fondamentali – Attività dello Stato disciplinata a disposizioni di legge – Esclusione natura di atto politico – Giurisdizione ordinaria; visto d’ingresso ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Orientamenti giurisprudenziali difformi: 1) Applicazione soggetta a discrezionalità dello Stato – Inesistenza di diritto individuale – Applicazione discrezionale solo con i corridoi collettivi umanitari – Inesistenza di diritto d’ingresso ai sensi dell’art. 10, co. 3 Cost. – Disposizione di principio – Diritto d’asilo costituzionale interamente attuato dal legislatore – Convenzione ONU 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio – Obbligo tra Stati – Inesistenza diritto individuale in relazione a detta Convenzione; 2) Visto ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Diretta applicazione del diritto europeo – Inapplicabilità principi espressi dalla sentenza Corte di giustizia UE 7.3.2017 X.X. c. Belgio se il visto non è espressamente finalizzato alla domanda di protezione internazionale – Nel caso di specie visto richiesto solo per fare ingresso in Italia, di breve durata, del tutto eventuale la successiva domanda di asilo – Conseguente applicazione del codice visti – Discrezionalità prevista dalla norma regolamentare europea – Dovere di rispetto dei diritti sanciti dalla Carta fondamentale UE – Dovere di rispetto anche degli obblighi internazionali e costituzionali, analogo all’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 – Convenzione ONU 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio – Obblighi tra Stati ma non impedisce la tutela del diritto individuale in sedi diverse dalla Corte internazionale di giustizia – Rilevanza dell’art. 10, co. 3 Cost. quale diritto d’ingresso sul territorio nazionale – Visto umanitario strumento preordinato all’ingresso sul territorio nazionale per sottrarsi ad acclarate violazioni di diritti fondamentali inviolabili.
2. Visti d’ingresso per motivi di famiglia o umanitari. Ricongiungimento di rifugiata con figli maggiorenni non affetti da invalidità totale – Necessità di considerare il concreto sostegno del rifugiato al familiare – Diritto all’unità familiare tutelato dalla Costituzione e dal diritto europeo – Accertamento della situazione nella Striscia di Gaza – Esposizione a trattamenti inumani e degradanti – Concreto pericolo di genocidio; ricongiungimento di rifugiato con genitori affetti da patologie – Presenza di figlia maggiorenne nella Striscia di Gaza – Irrilevanza – Impossibilità oggettiva di provvedere ai genitori a causa della drammatica situazione nella Striscia e non a causa dello Stato invalidante della figlia – Interpretazione costituzionalmente orientata.
Visto d’ingresso per protezione internazionale. Richiedente asilo espulso e rimpatriato in occasione della presentazione della 3^ domanda di riconoscimento della protezione internazionale (2^ reiterata) – Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU –Accertati elementi di integrazione in Italia (durata della presenza, attività lavorativa, disponibilità abitazione) – Diritto di ingresso e reingresso in Italia al fine di proseguire l’iter procedurale per il riconoscimento della protezione internazionale – Diritto d’ingresso per asilo ex art. 1, co. 3 Cost. – Norma immediatamente precettiva – Irrilevanza presenza sul territorio nazionale – Visto umanitario ex art. 25 reg. n. 810/2009 è uno degli strumenti utilizzabili anche individualmente e non solo nei cd. corridoi umanitari.
Il riconoscimento dello status di rifugiato. Ammissibilità della domanda di protezione internazionale in favore di un cittadino di uno Stato membro – Appartenenza ad un particolare gruppo sociale – Violenza di genere – Colorismo – Discriminazioni legate al colore della pelle – Tratta a fini di sfruttamento lavorativo – Rischio di re-trafficking – Indicatori di tratta – Domande di natura autodeterminata – Irrilevanza della limitazione della domanda alla sola protezione sussidiaria – Appartenenza ad un gruppo sociale – Orientamento sessuale solo attribuito – IPOB – Opinioni politiche – Sur place. Protezione sussidiaria. Trattamento inumano e degradante – Violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato interno – Pakistan – Provincia del Punjab – Revoca della protezione sussidiaria – Cause di esclusione – Verifica in concreto della pericolosità sociale – Esclusione di ogni automatismo. Questioni procedurali e processuali. Notifica effettuata a mezzo posta – Tempestività del ricorso – Onere della prova – Paesi di origine sicura – Sospensione cautelare del provvedimento – Revoca dello status di rifugiato – Sospensione automatica del provvedimento – Condizioni – Obbligo di disporre l’audizione del richiedente – Presupposti – Cooperazione istruttoria.
La protezione complementare. Effetti della riforma ex d.l. n. 20/2023 – Interpretazione della Corte di cassazione su rinvio del Tribunale di Venezia, ex art. 363-bis c.p.c. – Intervenuta abrogazione del richiamo espresso al diritto alla vita privata e familiare – Irrilevanza ai fini dell’accertamento del diritto di cui all’art. 8 CEDU – Obbligo internazionale compreso nell’art. 19 TU d.lgs. 286/98 mediante l’art. 5, co. 6 TU – Criteri di accertamento complessivi, non esclusivamente derivanti da giurisprudenza Corte EDU ma anche dal sistema costituzionale – Protezione speciale completa il sistema asilo di cui all’art. 10, co, 3 Cost. – Tutela multilivello – Integrazione sociale anche in divenire e svolta nelle more dell’accertamento del diritto alla protezione internazionale – Necessità di bilanciamento anche con ragioni di ordine pubblico e sicurezza – Onere del giudice di valutare i presupposti con rigore ma anche con umanità, nel rispetto dei valori costituzionali – Applicazione criteri indicati da Cassazione SU n. 24413/2021 – Distinzione tra settled migrants e non settled migrants – Esclusione.
Protezione speciale e obblighi procedurali della PA. Protezione speciale non richiesta in sede amministrativa ma solo nel giudizio – Diritto soggettivo di competenza della giurisdizione ordinaria – Irrilevanza della mancata formalizzazione della richiesta in sede amministrativa – Dovere della pubblica amministrazione di verificare sempre i presupposti della protezione speciale anche in assenza di espressa richiesta.
Protezione speciale e diritti civili. Class action per l’efficientamento della PA – Tar Marche – Procedimenti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – Presupposti di accertamento dell’illegittimità del ritardo (violazione del termini e valutazione sforzo esigibile in relazione alle risorse) – Legittimazione attiva sia dei singoli che delle associazioni – Legittimazione diffusa – Class action finalizzato non a superare l’inerzia nella singola pratica ma per accertare disfunzioni strutturali nella gestione dell’attività amministrativa – Prospettata emergenza causata da aumento delle domande di protezione internazionale – Irrilevanza in assenza di misure adottate per risolvere il ritardo sistematico e strutturale dei procedimenti – Accoglimento del ricorso – Ordine di risolvere il ritardo entro 90 giorni.
Diritto all’accoglienza per richiedenti asilo. Manifestazione della volontà – Richiesta di accoglienza in una struttura pubblica – Comunicazione della prefettura di inserimento in una lista d’attesa – Successivo silenzio – Illegittimità – Obbligo per la PA di riconoscere misure di accoglienza, con modalità previste dal diritto europeo (direttiva 2013/33/UE) e da quello nazionale (d.lgs. 142/2015) – Assenza di discrezionalità – Dovere di conclusione del procedimento ex art. 2 legge n. 241/90 – Accoglimento del ricorso – Ordine all’amministrazione di disporre l’accoglienza; diniego di accoglienza per asserito ritardo nella presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale – Illegittimità per contrasto con il diritto europeo (direttiva 2013/33/UE) – Disapplicazione del diritto nazionale (art. 1, co. 2-bis, d.lgs. n. 142/2015).
Visti d’ingresso per palestinesi dalla Striscia di Gaza
Continua anche in questo numero della Rivista la rassegna dei provvedimenti del Tribunale di Roma relativi alle richieste di cittadini e cittadine palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza di rilascio di visti umanitari o ad altro titolo, comunque collegati alla drammatica situazione che persiste in detto territorio. Rispetto alle decisioni intervenute da agosto a ottobre 2025 – in maggioranza di accoglimento dei ricorsi d’urgenza, con conseguente ordine al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di rilascio di detti visti (umanitari o per motivi di famiglia) –, si sta oggi delineando un differente e contrario orientamento giurisprudenziale, di adesione alla tesi ministeriale che riconosce il visto umanitario solo all’interno dei cd. corridoi umanitari, negando il diritto individuale a sottrarsi alle violazioni eclatanti dei diritti fondamentali e ai crimini internazionali acclarati da fonti autorevoli. Orientamento che pare arretrare rispetto all’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni con riguardo al concetto di giurisdizione (cioè se lo Stato ha obblighi giuridici in territori altri rispetto a quello nazionale), ma anche rispetto alla cogenza di obblighi internazionali, quali la prevenzione, oltre che la repressione, del crimine di genocidio (Convenzione ONU del 1948, ratificata dall’Italia con legge n. 153/1952) o la protezione dovuta a chi è assoggettato a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) o, ancora, a violazioni delle libertà fondamentali (art. 10, co. 3 Cost.).
Altre pronunce, tuttavia, confermano la cogenza degli obblighi internazionali e costituzionali dello Stato italiano ai quali non può sottrarsi, riconoscendo il diritto d’ingresso per le persone gazawi le quali hanno imprescindibile necessità di lasciare la Striscia per salvarsi dalle inaccettabili violazioni di una platea enorme di loro diritti.
Rimane ancora aperta la questione dell’inottemperanza, che permane da mesi, del Ministero per gli affari esteri di eseguire gli ordini giudiziali di rilascio dei visti umanitari o anche quelli per motivi di famiglia.
In rassegna alcune pronunce dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Roma. Si pubblicano anche alcune pronunce del Tribunale di Roma che riguardano visti per motivi di famiglia a favore di familiari che abitano nella Striscia di Gaza, nelle quali sono evidenziati importanti principi di concreta applicazione del diritto all’unità familiare dei/delle rifugiati/e, proprio perché versano in una condizione del tutto particolare.
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Il visto per motivi umanitari dalla Striscia di Gaza
Avverso alcune ordinanze del Tribunale romano, che hanno ordinato il rilascio di visti umanitari a persone gazawi, il Ministero per gli affari esteri ha proposto reclamo, accolto dal Collegio.
In questo senso l’ ordinanza 15.1.2026 del Tribunale di Roma, RG. 46092/2025 , ha revocato l’ordinanza cautelare RG. 36569/2025 (pubblicata in questa Rivista n. 3.2025, Rassegna asilo e protezione internazionale), dopo averne già sospeso l’efficacia con decreto 3.11.2025. Rispetto all’ampia motivazione del primo provvedimento cautelare, il Collegio del reclamo esamina principalmente l’istituto del visto umanitario di cui all’art. 25 reg. n. 810/2009, affermando che i tre presupposti per il suo rilascio – motivi umanitari, interesse nazionale, obblighi internazionali – sono autonomi tra loro, escludendo in primo luogo che, nel caso di specie, si integri l’ipotesi di interesse nazionale perché «certamente estranea al presente contenzioso».
Quanto ai motivi umanitari, il Collegio esclude l’obbligatorietà dello Stato di rilasciare visti in presenza di essi poiché non c’è «alcuna posizione soggettiva suscettibile ex se di tutela giurisdizionale.» e pertanto «Il potere di accordare visti straordinari in relazione a motivi umanitari costituisce una potestà latamente e assolutamente discrezionale dello Stato e in quanto tale la mancanza del suo esercizio appare sindacabile dal Tribunale entro i margini molto limitati di un’eventuale manifesta arbitrarietà, come – ad esempio – a fronte di ingiustificabili disparità di trattamento di situazioni eguali.». In tal senso, sono richiamati precedenti giurisdizionali nei quali si è affermato che la discrezionalità dello Stato italiano è «sostanzialmente limitata alle ipotesi dei corridoi umanitari o altre analoghe», con esclusione della riconoscibilità di un visto individuale «e finalizzato alla successiva presentazione di una domanda di protezione, al di fuori di iniziative organizzate dalle Amministrazioni degli Stati coinvolti e con destinatari plurimi (quali i corridoi umanitari)».
Passaggio motivazionale in cui è sembra evidente la contraddittorietà rispetto all’affermazione precedente (sindacabilità solo a fronte di ingiustificabili disparità di trattamento di situazioni eguali), poiché non si spiega effettivamente perché, pur a fronte di una identica condizione soggettiva di chi fugge da violazione dei diritti umani da un medesimo territorio, nel caso dei corridoi umanitari lo Stato possa esercitare la facoltà discrezionale in modo “collettivo”, ma non riconosca il visto individuale.
Il Collegio cerca di superare tale palese immotivata discriminazione, affermando che «i motivi umanitari richiamati dall’art. 25 in esame – per come denominati e per come oggettivamente distinti dagli obblighi internazionali e da tutte le varie fattispecie di rilascio del visto disciplinate dal medesimo reg. UE n. 810/2009 – appaiono costituire un orizzonte praeter ius, nel quale possono esprimersi iniziative di solidarietà universale, che in quanto tali sono e debbono essere libere nell’an e nel quomodo e non coercibili. Si è in un ambito di ampia discrezionalità dello Stato. Perciò un intervento giurisdizionale può essere esercitato soltanto nei limiti sopra menzionati».
Già sotto questo profilo non può non notarsi una singolare declinazione dei “motivi umanitari”, che si allontana decisamente dall’ampia e consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che, con riguardo all’istituto della protezione umanitaria (art. 5, co. 2 TU d.lgs. 286/98) prima delle modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, ha collocato i “seri motivi umanitari” della norma del TU immigrazione all’interno del «quadro degli obblighi costituzionali e internazionali» (Cass. SU n. 19393/2009 e n. 29459/2019, oltre a Cass. n. 4455/2018, n. 4890/2019 e molte altre). Non pare corretta, dunque, la qualificazione dei motivi umanitari come connessa a facoltà caritatevoli o solidaristiche e perciò totalmente discrezionali (peraltro, anche il dovere di solidarietà rientra nei diritti costituzionali: art. 2 Cost.), ma vanno invece compresi all’interno dell’ampia platea di diritti fondamentali, previsti da svariate disposizioni di legge, internazionali e nazionali, e dunque nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 10, co. 2 della Costituzione.
Secondo il Tribunale, la qualificazione caritatevole e discrezionale dei motivi umanitari ex art. 25 codice visti non può essere superata nemmeno dall’art. 10, co. 3 della Costituzione perché «Come ampiamente ritenuto dalle pronunce di questa sezione ed in linea con la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione va confermata e ribadita la natura programmatica e non precettiva dell’art. 10, comma 3, Cost. La norma costituzionale non è direttamente applicabile, giacché enuncia un principio al quale la legge deve conformarsi nel disciplinare le singole ipotesi». Dunque, la norma costituzionale è norma di mero principio e la sua disciplina attuativa trova fonte nel d.lgs. 251/2007 e nell’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98, i quali prevedono il riconoscimento del rifugio politico, della protezione sussidiaria e della protezione speciale e, conseguentemente, non vi è più alcun margine di «residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 19176 del 15.9.2020).».
Qui il salto giurisprudenziale all’indietro è notevole, perché in contrasto con le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4674/1997 e n. 907/1999 (sull’immediata precettività dell’art. 10, co. 3 Cost. e che bene descrivono la differenza dell’asilo costituzionale dal rifugio politico), mai smentite da successive pronunce, ma in contrasto anche con quella giurisprudenza di Cassazione, neppure essa smentita, secondo la quale l’art. 10, co. 3 Cost. garantisce quantomeno il diritto d’ingresso in Italia (Cass. n. 18549/2006 e n. 25028/2005, le quali, pur assai restrittive nell’interpretazione della complessiva disciplina sulla protezione e l’asilo, hanno entrambe riconosciuto che l’asilo costituzionale garantisce almeno l’ingresso sul territorio nazionale).
Partendo da tali assunti, il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, nega l’obbligo di rilascio del visto umanitario ex art. 25 reg. n. 810/2009 richiamando, a conforto, anche la sentenza della Corte di giustizia UE, X.X c. Belgio del 7.3.2017, che ha negato tale diritto a ricorrenti siriani perché la loro richiesta era preordinata alla presentazione in Belgio della domanda di protezione internazionale, prefigurando un periodo di soggiorno più esteso di quello sotteso al visto disciplinato dalla norma regolamentare (a validità temporale limitata a 90 gg.), affermando che rientra nella discrezionalità dello Stato disciplinare o applicare l’art. 25 nel proprio ordinamento interno.
Infine, secondo il Tribunale non è rinvenibile nemmeno il terzo presupposto indicato dall’art. 25 reg. n. 810/2009, cioè in presenza di obblighi internazionali, poiché soggetto anch’esso a «valutazioni ampiamente discrezionali (se non puramente politiche) rispetto alle quali la posizione soggettiva e la tutela giurisdizionale di chi possa eventualmente essere destinatario del visto è definibile in termini analoghi a quelli operanti per i visti per motivi umanitari.».
Solo se la fonte internazionale preveda «un obbligo specificamente rivolto in favore di posizioni individuali come quella del possibile beneficiario del visto, la valutazione della necessità o meno di rilasciare eccezionalmente il visto si identifica, sostanzialmente, con l’accertamento della applicabilità o meno di questo tipo di obbligo nel caso concreto». Fattispecie che, però, il Tribunale non ravvisa nella Convenzione ONU del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, che riguarderebbe solo obblighi tra gli Stati e non obblighi di garantire diritti individuali.
Solo agli Stati, sostiene il Tribunale, è data facoltà di attivare la Corte internazionale di giustizia e, dunque, «La Convenzione, come osservato, non pone obblighi di protezione, accoglienza e/o assistenza nei confronti delle vittime di genocidio e, pertanto, la sua attuazione non può identificarsi con una norma interpretata come fondamento di diritti (individuali) all’espatrio e all’ingresso in altri Stati.».
Nemmeno il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, di cui all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, secondo il Tribunale di Roma è obbligo internazionale idoneo a fondare il diritto dei ricorrenti a fare ingresso in Italia, perché difetta la giurisdizione extraterritoriale (cioè il potere dello Stato di intervenire fuori dai propri confini territoriali), secondo la declinazione che di essa ha dato la giurisprudenza CEDU (controllo sul territorio straniero – ratione loci – o funzionale – ratione personae). Ritiene il Collegio che «al fine di configurare la responsabilità di uno Stato a fronte della richiesta di un cittadino di un Paese terzo di fare ingresso sul suo territorio nazionale ai sensi dell’art 25 cit., sia necessario non solo che nei confronti del richiedente sia stato esercitato un potere autoritativo, che metta in relazione lo Stato (in qualità di soggetto obbligato) con un individuo specifico (in quanto titolare di un diritto) in un particolare contesto, ma altresì che a causa di tale intervento autoritativo il soggetto richiedente corra il rischio di subire una violazione dei suoi diritti fondamentali o più in particolare il rischio di trattamenti inumani e degradanti.».
Il Tribunale esclude che, nel caso dei ricorrenti, vi sia alcun collegamento con lo Stato italiano che ne radichi la giurisdizione, irrilevante il fatto che uno degli adulti abbia partecipato a diverse mostre fotografiche in Italia e con il suo nucleo familiare viva anche delle rimesse solidaristiche di denaro inviate da cittadini italiani, poiché non ha mai fatto ingresso sul territorio nazionale e a sostegno della domanda i ricorrenti avrebbero rappresentato «solo una condizione generale di insicurezza territoriale, circostanza che di per se stessa non vale a radicare l’obbligo di intervento a tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione e il conseguente sindacato giurisdizionale da parte del giudice in caso di mancato rilascio del visto di ingresso».
A tacer d’altro, suscita profondo sconcerto che la violazione di diritti fondamentali, primo tra tutti alla sopravvivenza, ampiamente dimostrata nel giudizio e corredata da ampie e autorevoli fonti di informazione, sia stata da un‘autorità giudiziaria ridotta e svilita a mera «condizione generale di insicurezza».
In termini identici anche l’ordinanza RG. 50362/2026 .
Di tutt’altro contenuto l’ ordinanza 5.2.2026 RG. 52932/2025 del Tribunale di Roma , che esprime un orientamento completamente diverso dalla pronuncia che precede in questa Rassegna, sia sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 25 reg. n. 810/2009 quale strumento che consente il rilascio del visto umanitario, sia per quanto riguarda i suoi presupposti giuridici e all’esito del giudizio ordina al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale il rilascio di visti umanitari a favore di un nucleo familiare palestinese (coniugi e due figli minori) che vive nella Striscia di Gaza.
Preliminarmente, concordemente con quanto affermato in tutte le pronunce finora intervenute sulla “questione visti Gaza”, il Tribunale rigetta l’eccezione dell’Avvocatura di Stato di difetto assoluto di giurisdizione (per ritenuta mancanza di un atto giustiziabile), avendo accertato documentalmente che la richiesta di rilascio dei visti era stata formalmente chiesta al Consolato italiano a Gerusalemme (e a diversi uffici del MAECI), che aveva attribuito i numeri di protocollo delle domande ma non aveva mai concluso il procedimento. Comportamento amministrativo che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario poiché riguarda diritti soggettivi della persona (Cass. SU n. 4674/1997 e SU n. 19393/2009), nel caso di specie i «più basilari diritti umani inviolabili quali la vita, la salute e la libertà personale».
Il Tribunale svolge però ulteriori approfondite considerazioni sulla giurisdizione, a partire dall’interessante analisi della natura del visto umanitario ex art. 25 codice visti (reg. n. 810/2009), chiesto dai ricorrenti quale strumento utilizzabile per fare ingresso in Italia.
Premessa la diretta e immediata applicazione dei regolamenti dell’Unione europea (ex artt. 288 TFUE), l’ordinanza in questione affronta la portata della nota sentenza della Corte di giustizia UE XX c. Belgio del 7.3.2017, solitamente richiamata sia dall’Avvocatura di Stato sia in altri provvedimenti del medesimo Tribunale per ritenere inapplicabile detto art. 25 poiché consentirebbe l’ingresso solo per periodo limitato (90 gg.) e non al fine di presentare domanda di protezione internazionale, cioè per un periodo ovviamente più lungo. Al riguardo, il Tribunale chiarisce che la Corte di giustizia non ha affatto negato la giurisdizione in materia di visti umanitari, rigettando il ricorso, senza entrare nel merito della vicenda, solo perché il visto umanitario era stato espressamente finalizzato alla domanda di protezione internazionale in Belgio (dunque per un periodo lungo) e dunque di per sé estraneo alla natura di breve durata del visto ex art. 25 reg. 810/2009 (90 gg.), rientrante nella discrezionalità del singolo Stato. Nel caso oggetto di giudizio, invece, i ricorrenti hanno chiesto esclusivamente di potere entrare in Italia per salvarsi dal drammatico contesto della Striscia di Gaza, eventuale la loro richiesta di protezione internazionale una volta qui giunti, con successiva, nel caso, sostituzione del visto con altro titolo. Pertanto, per i ricorrenti «La funzione del visto temporaneo sarebbe solo quella assegnata dalla norma: nell’immediato salvarsi la vita o salvarsi da trattamenti inumani e degradanti, essendo del tutto estranee alla sua applicabilità l’eventuale intenzione di proporre domanda di asilo sul territorio italiano alla sua scadenza, alla quale del caso si applicherebbe la relativa disciplina.» (in questo senso: Corte appello Roma sent. 11.1.2021 RG. 2525/2020) e, del resto, precisa il Tribunale, già nel passato i visti di breve durata sono stati utilizzati dalle autorità italiane nell’ambito dei cd. corridoi umanitari.
Puntualizzazioni importanti perché collocano il visto ex art. 25 codice visti esattamente all’interno della sua cornice giuridica, cioè strumento per l’ingresso, in ragione dei motivi indicati da detta norma, irrilevante quanto potrà accadere sul territorio nazionale.
L’ordinanza in rassegna riflette anche sul concetto di giurisdizione previsto dall’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali UE (quando venga in questione l’applicazione del diritto europeo), diverso e non sovrapponibile con quello indicato nell’art. 1 CEDU e richiama le conclusioni dell’Avvocato generale proprio nella causa X.X. c. Belgio, secondo il quale quando si controverte su una domanda di visto per motivi umanitari ai sensi del codice visti si sta, a tutti gli effetti, attuando il diritto dell’Unione e pertanto i diritti sanciti dalla Carta «rilevano indipendentemente da ogni criterio di territorialità». Il Tribunale ne trae la conclusione (richiamando anche il Considerando 29 della Carta) che anche quando lo Stato decide sul rilascio del visto umanitario nell’esercizio della sua discrezionalità, non significa che i diritti della Carta fondamentale UE «non debbano comunque conformare tale discrezionalità al diritto dell’Unione e nel nostro caso anche al diritto nazionale – in primo luogo la Costituzione italiana (l’art 54 della Costituzione obbliga i funzionari pubblici a osservare la Costituzione e le leggi) – e che la relativa attività amministrativa connessa al rilascio dei visti non sia soggetta al sindacato giurisdizionale (art 32 comma 3 codice visti). In particolare, per la natura stessa del visto umanitario, al sindacato del giudice ordinario.».
Importante anche il richiamo, sempre in tema di giurisdizione, al parere UNHCR sull’applicazione extraterritoriale del divieto di refoulement di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati (https://www.unhcr.org/it/sites/it/files/legacypdf/ITA_Advisory_Opinion_Extrater-Appl_of_Non-refoulement.pdf).
Affrontando, poi, l’eccezione dell’Avvocatura di Stato di difetto assoluto di giurisdizione anche perché il rilascio del visto sarebbe un atto politico, il Tribunale romano la rigetta, richiamando la qualificazione che di esso ne hanno dato le Sezioni Unite della Cassazione (SU nn. 27177/2023, n. 33398/2024, n. 5992/2005) e la necessità di stretta interpretazione del concetto di atto politico tale per cui «il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana» (Cass. SU n. 15601/2023) e pertanto «E’ chiaro che l’attività amministrativa riguardante il rilascio dei visti di ingresso a chi ne faccia richiesta non è atto politico, né dal punto di vista soggettivo né da quello oggettivo, si tratta di attività di funzionari pubblici disciplinata dalla legge (interna e sovranazionale) e come tale soggetta al sindacato giurisdizionale. Resta da stabilire se del giudice ordinario o del giudice amministrativo.».
Quanto a quest’ultimo profilo, il Tribunale non dubita che nel caso dei visti umanitari la giurisdizione sia ordinaria, poiché riguarda la tutela dei diritti umani fondamentali e gli obblighi internazionali (Cass. SU n. 19393/2009, SU n. 30658/2018, n. 29459/2019, Corte cost. n. 194/2019).
Un ulteriore importante passaggio motivazionale, che corrobora la giurisdizione ordinaria, riguarda l’analogia tra l’art. 25 codice visti e l’art. 5, co. 6 TU immigrazione, d.lgs. 286/98 (che impone, lo si ricorda, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali anche quando mancano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno), poiché entrambe le norme sono soggette al rispetto degli obblighi internazionali («Stante la identità di formulazione della norma di cui in questa sede si tratta e di quella cui all’art 5 comma 6 del TUI, tenuto conto che anche l’art 25 codice visti limita la possibilità di rifiuto del visto pur in assenza dei presupposti previsti dal regolamento per la loro concessione, è di tutta evidenza che i principi sopra riportati siano applicabili anche nel caso di specie, in particolare in ordine al contenuto dei motivi umanitari e alla circostanza che agli obblighi internazionali a salvaguardia dei diritti umani corrisponda un diritto soggettivo dei singoli.»).
Conclusivamente sulla giurisdizione, l’ordinanza qui in rassegna, richiamato l’art. 51 Carta fondamentale UE e la diretta applicazione nell’ordinamento interno del regolamento n. 810/2009, afferma che «la discrezionalità nel rilascio dei visti umanitari è discrezionalità tecnica che non può violare diritti umani fondamentali, in particolare diritti assoluti e non bilanciabili come il diritto alla vita e a non subire trattamenti inumani e degradanti». Infatti «L’art. 52, par. 3, della Carta dispone che “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione” e la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti umani ha ribadito più volte che l’art 3 della CEDU, corrispondente all’art 4 della Carta, non è bilanciabile con alcun altro diritto o interesse, così come previsto dall’art 17 della Convenzione medesima».
Aggiunge il Tribunale che anche l’art. 10, co. 3 della Costituzione rientra tra i diritti fondamentali del nostro ordinamento, peraltro non soggetti a revisione costituzionale, norma immediatamente precettiva (Cass. SU n. 4674/1997) e il diritto sorge quando si verifica la condizione di vulnerabilità (Cass. SU n. 29459/2019), precisando che l’affermazione secondo cui la disposizione costituzionale sarebbe completamente attuata attraverso le tre forme di protezione (rifugio politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria/speciale) riguarda il suo contenuto e la disciplina processuale, non l’immediata precettività.
In ogni caso, la discrezionalità prevista dall’art. 25 codice visti deve attuarsi, secondo l’ordinanza, nel rispetto dei diritti sanciti sia dalla Carta fondamentale UE che dalla Costituzione italiana.
Nel merito della richiesta di rilascio dei visti umanitari per il nucleo familiare gazawi, il Tribunale esamina attraverso specifiche fonti di informazione (COI) la situazione nella Striscia di Gaza, ove i ricorrenti sono esposti a concreti rischi per la personale incolumità, inaccessibile il soddisfacimento dei loro bisogni vitali e l’annientamento di tutti i diritti e le libertà fondamentali.
Tra le varie COI anche il provvedimento della Corte internazionale di giustizia che ha ordinato, sin dal gennaio 2024, allo Stato di Israele di porre in essere tutta una serie di misure per prevenire il crimine di genocidio per la popolazione di Gaza, per il quale vari Stati hanno presentato la denuncia contro lo Stato di Israele. Prescrizioni totalmente inattuate dallo Stato israeliano, tanto che nel settembre 2025 la Commissione di esperti ONU ha presentato un Rapporto secondo cui ci sono ragionevoli motivi per ritenere che lo Stato di Israele ha compiuto e sta compiendo atti di genocidio nella Striscia di Gaza. Ciò che le fonti consultate confermano anche dopo la tregua dell’ottobre 2025. Pertanto, «Tale situazione attiva gli obblighi di prevenzione del genocidio cui tutti gli stati che hanno aderito alla convenzione sono tenuti, tali obblighi non possono non riguardare la tutela dei diritti fondamentali delle vittime, in primo luogo quello di sottrarsi agli atti genocidiari così come descritti dalla convenzione. Se così non fosse le vittime non potrebbero avere alcuno scampo, in quanto non ci sarebbe alcuno stato obbligato ad accoglierle.».
Interessante anche il passaggio in cui l’ordinanza afferma che gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro il genocidio (ndr: Convenzione Onu del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio ratificata dall’Italia con legge n. 153/1952) si sono progressivamente saldati con altri obblighi internazionali inderogabili, quali il divieto di aggressione, il principio di autodeterminazione, il divieto di tortura.
In una situazione a Gaza come descritta nelle varie COI, secondo il Tribunale di Roma è indubbio che i ricorrenti siano esposti a pericolo di vita o di trattamenti inumani e degradanti, non potendo nemmeno rifugiarsi nei Paesi limitrofi a causa dell’impedimento all’evacuazione da parte di Israele.
Situazione che non è mutata nemmeno dopo l’apertura, il 2 febbraio 2026, del valico di Rafah, che garantisce l’uscita di un numero limitatissimo di civili e di persone che richiedono urgentissime cure sanitare, il tutto discrezionalmente controllato dalle forze israeliane. Pertanto, «I ricorrenti non hanno altro modo per sottrarsi alla violazione dei loro diritti fondamentali che richiedere un visto di ingresso in altri paesi.», ciò che hanno chiesto all’Italia anche perché hanno qui una concreta opportunità di accoglienza.
Importante anche l’ultimo passaggio motivazionale dell’ordinanza in rassegna, ove afferma che la situazione di totale deprivazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti, «vittime di atti genocidiari e trattamenti inumani e degradanti per il solo fatto di trovarsi nella Striscia di Gaza», fa sorgere l’obbligo per lo Stato italiano di rilascio del visto d’ingresso (adoperandosi anche con gli Stati terzi affinché sia consentita l’uscita dalla Striscia), a prescindere dal dubbio se la Convenzione ONU contro il genocidio dia luogo o meno a un diritto soggettivo individuale «(ma va sottolineato che se è vero che i singoli non sono parti nel procedimento innanzi alla CIG essendo prevista la partecipazione solo degli Stati, ciò non significa che essi non possano far valere i altre sedi i propri diritti umani fondamentali)». I ricorrenti, infatti, possono far valere i propri diritti fondamentali in altre sedi, diverse dalla Corte internazionale di giustizia, in quanto titolari dei diritti garantiti dal diritto internazionale, dalla Carta fondamentale UE e dalla Costituzione italiana, «in primo luogo alla vita e a non subire trattamenti inumani e degradanti, e titolati a farli valere in sede giudiziaria.».
Il Tribunale, dunque, a conclusione del giudizio cautelare, conferma il decreto inaudita altera parte emesso il 26.11.2025 e «ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti necessari a consentire l’immediato ingresso dei ricorrenti nel territorio dello Stato italiano».
Nel ricorso si era chiesta, in caso di accoglimento, anche la condanna delle Amministrazioni dello Stato al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dei visti dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. Ordine giudiziale già emesso fin dal 26.11.2025 e totalmente ineseguito dallo Stato italiano. La domanda è stata, però, rigettata, in sede di ordinanza confermativa, in ragione del contrasto di orientamento giurisprudenziale nella sezione del medesimo Tribunale.
Il visto per motivi di famiglia o umanitari dalla striscia di Gaza
Le pronunce di seguito rassegnate riguardano visti per motivi familiari di due categorie: i genitori a carico e i figli maggiorenni, i quali sono si compresi dall’art. 29, co. 1 TU d.lgs. 286/98 tra i familiari ricongiungibili ma con caratteristiche particolari (per i primi essere a carico e non avere figli nel Paese di origine, per i figli maggiorenni essere totalmente invalidi).
Con decreto inaudita altera parte 9.1.2026 RG. 194/2026 il Tribunale di Roma ha affrontato il caso della richiesta di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare o per motivi umanitari presentata da una rifugiata politica in Italia a favore della figlia maggiorenne e del suo nucleo familiare (marito e due figlie minori), in relazione alla quale era stato negato il nulla osta perché non dimostrato lo stato di invalidità totale della figlia. Quest’ultima, peraltro, aveva già chiesto alla Rappresentanza consolare italiana il visto d’ingresso per motivi umanitari senza avere riscontro alcuno.
Il Tribunale riconosce il diritto della figlia maggiorenne e del suo ristretto nucleo familiare all’ingresso in Italia, dopo avere accertato con autorevoli fonti di informazione che la situazione nella Striscia di Gaza è tale da esporli al rischio di trattamenti inumani e degradanti o al rischio stesso di vita e ove, secondo la Corte internazionale di giustizia, ci sono concreti pericoli che lo Stato di Israele stia compiendo atti di genocidio, vietati inderogabilmente dalla Convenzione Onu del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Secondo il giudice romano, la generale situazione nella Striscia, in cui dal 1^ gennaio 2026 non possono più operare nemmeno molte ONG umanitarie, è tale da attivare «gli obblighi di prevenzione del genocidio e di protezione delle vittime cui tutti gli Stati che hanno aderito alla convenzione (e non solo, trattandosi di una norma cogente di diritto consuetudinario) sono tenuti. Tali obblighi non possono non riguardare anche la tutela dei diritti fondamentali delle vittime, in primo luogo quello di sottrarsi agli atti genocidiari così come descritti dalla convenzione. Se così non fosse le vittime non potrebbero avere alcuno scampo, in quanto non ci sarebbe alcuno stato obbligato ad accoglierle.»
Obblighi che si sono progressivamente saldati «con altri valori – come il divieto di aggressione, il principio di autodeterminazione, il divieto di tortura – che costituiscono “norme imperative” di diritto internazionale generale. Esse esprimono, secondo la definizione data dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, norme inderogabili da trattati (art. 53).».
Precisa, altresì, l’ordinanza in commento che il diritto all’unità familiare è costituzionalmente tutelato e deve essere interpretato anche alla luce del diritto europeo (d.lgs. n. 251/2007 e d.lgs. n. 25/2008) ed è necessario considerare anche il superiore interesse del minore di cui all’art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, recepito nell’art. 28, co. 3 TU d.lgs. 286/98. Viene richiamata anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12.12.2019, causa C-519/18, secondo la quale è necessario tenere conto, per i familiari del rifugiato, del concreto rapporto di dipendenza tra i primi e il secondo, che nel caso di specie è stato accertato proprio in ragione della situazione nella Striscia.
In ogni caso, il Tribunale ritiene che, anche qualora non si ritenessero sussistenti i requisiti di cui agli artt. 29 e 29-bis TU d.lgs. 286/98, comunque sussistono anche «le gravi ragioni umanitarie e il necessario adempimento degli obblighi internazionali che giustificano il rilascio di un visto ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. a) del regolamento CE 810/2019 (c.d. codice visti). Si tratta di un nucleo familiare che ha un solido legame con lo Stato italiano vivendo qui la madre, suocera e nonna dei ricorrenti, che è rimasto unito garantendosi sostegno reciproco nella drammatica situazione nella quale si è trovata e si trova la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, l’ingresso in Italia appare necessario non solo a garantire l’unità familiare, ma il diritto a non vivere in una condizione esistenziale che concreta trattamenti inumani e degradanti e mette a rischio la stessa vita dei familiari».
Conseguentemente ordina il rilascio di visti d’ingresso per motivi umanitari ovvero «di provvedere in altro modo ritenuto idoneo a consentire l’immediato ingresso dei predetti ricorrenti nel territorio dello Stato italiano, anche attraverso gli atti necessari nei confronti delle autorità straniere».
Sempre il Tribunale di Roma, con sentenza 13.1.2026 RG. 54771/2025 , ha riconosciuto il diritto al rilascio di visto d’ingresso per i genitori di rifugiato politico palestinese in Italia, affetti peraltro da serie patologie, per i quali il Consolato italiano a Gerusalemme aveva opposto vari adempimenti burocratici e conclusivamente un silenzio, nonostante fosse stato rilasciato nulla osta dallo Sportello unico per l’immigrazione.
Nel giudizio il Tribunale ha affrontato, preliminarmente, l’eccezione del Ministero per gli affari esteri di difetto di giurisdizione poiché non vi sarebbe un atto “giustiziabile”, cioè un espresso rifiuto di rilascio del visto. Il giudice rigetta l’eccezione, poiché la mancanza di un espresso provvedimento non preclude all’autorità giudiziaria di esaminare la condotta della pubblica amministrazione qualora vengano dedotte violazioni di diritti fondamentali.
Nel merito del ricorso, vengono, innanzitutto, valorizzate le prove allegate in giudizio sia con riguardo alle condizioni di salute dei genitori del rifugiato ricorrente, sia per le rimesse di denaro inviate da quest’ultimo, precisando che comunque l’assenza di prove documentali non può mai essere motivo di diniego di ricongiungimento per la persona rifugiata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 29-bis TU d.lgs. 286/98 (Corte appello Roma sent. n. 284/2020). Si richiama, in proposito la giurisprudenza di Cassazione (ord. n. 20127/2021) sulla necessità di valorizzare il principio solidaristico della solidarietà familiare per non restringere indebitamente i parametri previsti dall’art. 4, par. 2 direttiva 2003/86/CE. Ma si richiama anche la giurisprudenza di merito dello stesso Tribunale romano (ord. n. 19301/2023), secondo cui, con specifico riguardo ai genitori di rifugiato e alla presenza di figli nel Paese di origine che escluderebbe il diritto all’unità familiare a meno che siano impossibilitati per le loro condizioni di salute, va applicato un criterio di ragionevolezza e un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di accertare detta impossibilità non per patologie invalidanti ma in dipendenza dalle condizioni del Paese che impediscano loro di provvedere ai genitori. Nel caso della Striscia di Gaza il Tribunale accerta, mediante l’indicazione di svariate autorevoli fonti di informazione, che la situazione è così drammaticamente grave da escludere che la figlia ivi presente possa provvedere ai genitori. Tra le altre, la conclamata carestia, la distruzione delle infrastrutture, l’uccisione di una quantità enorme di civili, la morte per denutrizione di centinaia di persone gazawi (minori ma non solo), il rischio di genocidio denunciato da organismi internazionali ONU, sono elementi che consentono al Tribunale di ritenere accertata l’oggettiva impossibilità dei figli presenti a Gaza di essere di sostegno ai genitori e «Alla luce di tale situazione, risulta evidente che il ricongiungimento familiare con il ricorrente, rappresenta, per i genitori di quest’ultimo, l’unica speranza di sopravvivenza».
Il Tribunale affronta anche l’eccezione sollevata dal Ministero per gli affari esteri, secondo il quale l’eventuale rilascio del visto non garantirebbe comunque l’uscita dalla Striscia di Gaza poiché soggetta ad autorizzazione dello Stato di Israele. Sul punto, il giudice chiarisce che il rilascio del visto e l’autorizzazione all’uscita dalla Striscia sono due questioni diverse e autonome, in quanto la seconda è una conseguenza di mero fatto, rispetto alla quale il rilascio del visto è attività di stretta ed esclusiva competenza del Ministero, imprescindibile, propedeutica e funzionale all’uscita da Gaza e pertanto l’eventuale impossibilità di uscita dal territorio occupato palestinese non può, in nessun caso, giustificare la compressione del diritto dei ricorrenti a ottenere il rilascio dei visti.
Visto d’ingresso per protezione internazionale
Un caso particolare è trattato dal Tribunale di Roma nella sentenza 7.10.2025 RG. 19587/2025 , in cui affronta la vicenda di un richiedente asilo che, in Italia da 8 anni, ha presentato per la terza volta domanda di riconoscimento della protezione internazionale (la 1^ rigettata, la 2^, reiterata, dichiarata inammissibile) ma è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Guinea in occasione dell’accesso in questura all’appuntamento fissatogli per la formalizzazione. Dal suo Paese egli ha chiesto il rilascio di un visto di reingresso, mai riscontato dalla Rappresentanza consolare italiana, e comunque umanitario, ai sensi dell’art. 25 reg. n. 810/2009 o ad altro titolo, al dichiarato fine di proseguire l’iter procedurale della protezione internazionale.
In sede giudiziale è stato accertato che effettivamente il ricorrente viveva in Italia dal 2016, che al momento del rimpatrio svolgeva attività lavorativa e disponeva di un alloggio, accertato anche che la nuova domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale era corredata da documentazione attestante il suo inserimento sociale, rilevante ex art. 8 CEDU anche dopo la riforma dell’art. 19 attuata dal d.l. n. 20/2023, nel cui ambito di applicazione ricadeva la nuova domanda (Cass. n. 28162/2023). Elementi i quali, ad avviso del Tribunale, «avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione nell’ottica di tutela della sua vita privata in quanto socialmente integrato sul territorio nazionale e al contempo lontano ormai da molti anni dal paese d’origine, inoltre costituivano elementi nuovi che avrebbero impedito la dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata, che avrebbe dovuto, quindi, essere esaminata nel merito.». Sotto tale profilo l’allontanamento coattivo del ricorrente è stato ritenuto illegittimo per lesione del diritto al rispetto della sua vita privata, nonostante la sede giudiziale non sia quella del ricorso avverso l’espulsione. Inoltre, al fine di accertare il diritto d’ingresso o reingresso in Italia, il Tribunale afferma che l’art. 10, co. 3 Cost. è norma immediatamente precettiva anche in assenza di legge di disciplina e contempla il diritto di ingresso sul territorio nazionale al fine di essere ammesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 25028/2005). Infatti, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 29460/2019 «il diritto alla protezione internazionale “è pieno e perfetto” e “il procedimento non incide affatto sull’insorgenza del diritto” che “nelle forme del procedimento è solo accertato… il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità” (così Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 11 gennaio 2021).».
Precisa, altresì, la sentenza che la ritenuta attuazione dell’asilo costituzionale mediante le tre forme di protezione (rifugio, protezione sussidiaria e protezione speciale), «ha riguardo, evidentemente, al contenuto del diritto di asilo e non alle condizioni per la presentazione della domanda, quali la necessaria presenza sul territorio nazionale che nella norma costituzionale non è prevista. L’evocazione, contenuta nell’art. 10, co. 3, Cost., del “territorio della Repubblica” viene prospettata quale luogo dove lo straniero potrà effettivamente beneficiare della situazione giuridica soggettiva di riferimento e non quale luogo dove il richiedente asilo debba previamente trovarsi al fine di chiederne il riconoscimento.».
Su questa importante affermazione, è utile rinviare anche al decreto 19.9.2025 del Tribunale di Bologna, RG. 9080/2023, pubblicato nella Rassegna asilo e protezione internazionale n. 3.2025, in cui è stata ritenuta irrilevante la presenza in Italia per chi chiede il riconoscimento della protezione speciale, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 10, co. 3 Cost., a differenza della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, di derivazione europea, che, invece, tale presenza sul territorio richiede.
Tornando alla sentenza qui in esame, il Tribunale di Roma richiama gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l’art. 25 reg. n. 810/2009 è strumento idoneo al richiedente asilo per fare rientro in Italia (Corte app. Roma sent. 11.1.2021), esclusa la sua applicabilità solo nell’ambito dei corridoi umanitari, mentre altra parte della giurisprudenza lascia all’amministrazione dello Stato la scelta di individuare la tipologia di visto. Dopo avere Nel caso oggetto di giudizio viene comunque rinvenuta la precisa responsabilità dello Stato italiano (e dunque la piena giurisdizione italiana) in quanto il ricorrente è qui che aveva avanzato domanda di protezione internazionale ma è stato illegittimamente rimpatriato. A conclusione del giudizio il Tribunale ordina al Ministero per gli affari esteri di «emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano al fine di registrare la sua domanda di protezione internazionale».
STATUS DI RIFUGIATO
Ammissibilità della domanda di protezione internazionale in favore di un cittadino di uno Stato membro
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 10.10.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiata in favore di una cittadina di un altro Stato membro (l’Ungheria), ritenuta appartenente a due gruppi sociali (persona transessuale, appartenente all’etnia rom).
La pronuncia presenta notevoli profili di interesse, in primo luogo, con riferimento alla valutazione dell’ammissibilità della domanda di protezione internazionale, considerato che, alla luce del principio di cui al Protocollo 24 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), «Gli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente Paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo». Il Tribunale ha altresì richiamato il disposto dell’art. 1 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai sensi del quale l’istituto della protezione internazionale va valutato per cittadini non appartenenti all’Unione europea o apolidi.
Il Tribunale ha osservato che l’art. 7 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) prevede la possibilità di sospendere taluni diritti derivanti dall’adesione all’UE in presenza di una grave e persistente violazione dei valori di cui all’art. 2 TUE (il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze), attraverso una procedura divisa in due fasi: la presentazione di un parere motivato, a cui segue la costatazione da parte del Consiglio della sussistenza del rischio di violazione.
Nonostante né il Consiglio né il Consiglio europeo si siano mai pronunciati sul punto, è stato osservato che la presentazione di un parere motivato da parte del Parlamento europeo è parte integrante della procedura di cui all’art. 7 TUE. A sostegno di ciò, nell’ambito del ricorso di annullamento ex art. 263 TFUE presentato proprio dall’Ungheria avverso tale Risoluzione, la Corte di giustizia, così come ricordato dai giudici bolognesi, ha precisato «[…] l’adozione della risoluzione impugnata avvia la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 1, TUE. Orbene, in forza dell’articolo unico, lettera b), del protocollo (n. 24), non appena tale procedura è avviata e finché il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso decisioni nei confronti dello Stato membro interessato, uno Stato membro può, in deroga alla norma di principio stabilita da tale articolo unico, prendere in esame o dichiarare ammissibile all’esame qualsiasi domanda d’asilo presentata da un cittadino dello Stato membro oggetto di tale procedura» (CGUE, Ungheria c. Parlamento europeo, 2021, para. 39-41).
L’evidente rischio di gravi e persistenti violazioni dei valori fondativi dell’Unione imputato dal Parlamento europeo a carico dell’Ungheria riguardava, in particolar modo, il rispetto dei diritti delle minoranze nel Paese, incluse le persone rom e di genere non binario (cfr. Risoluzioni del Parlamento europeo del 2018, 2022, 2024).
Così superata l’eccezione di inammissibilità della domanda, il Tribunale, ritenute credibili le dichiarazioni della ricorrente, ha considerato che per le persone transessuali il mancato riconoscimento del mutamento di genere comporta una grave lesione del diritto alla identità personale (con ricadute rilevanti sul diritto al lavoro, al matrimonio, alla famiglia ed alla stessa libertà di circolazione) che non ha natura meramente discriminatoria, ma persecutoria, poiché costringe la persona a vivere, relazionarsi, lavorare, con una identità formale, nei documenti, diversa rispetto alla sua effettiva apparenza e a quello che effettivamente è. In particolare, è stato sottolineato che la discriminazione, assurge a persecuzione a causa della “quantità” di discriminazione e dell’incidenza su molteplici diritti fondamentali, precisando come anche il mancato accesso alle cure ormonali può assumere connotazione persecutoria, in quanto profondamente lesiva del diritto alla salute. Nel caso portato all’attenzione del Collegio, la richiedente asilo, ad avviso del Collegio, è esposta a due profili persecutori diversi, appartenendo contemporaneamente a due gruppi sociali rilevanti a norma dell’art. 2, primo comma lett. e) d.lgs. n. 251 del 2007: persona transessuale ed appartenente all’etnia rom, nei quali, sottolinea il Tribunale, assume particolare rilievo la prospettiva intersezionale, nella quale va considerato che, come risulta pacifico in letteratura, più ragioni di persecuzione (es. donna e nera) non danno luogo ad una mera sommatoria ma espongono ad autonomi profili di rischio, con un rischio che non raddoppia ma aumenta in modo esponenziale.
Appartenenza ad un particolare gruppo sociale
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27204 dell’11.10.2025 , decidendo sul ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell’ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha ribadito che la violenza di genere, al pari di quella contro l’infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del «fatto meramente privato», poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli «atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale» (lett. a), che con riguardo, in generale, agli «atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia» (lett. f).
Ancora con riferimento all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale si è pronunciata la Suprema Corte, con ordinanza n. 31490 del 3.12.2025 . Nella vicenda portata all’attenzione della Corte, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine all’età di 15 anni, a causa dei maltrattamenti e discriminazioni subite in ambito endo-familiare a causa delle sue caratteristiche personali, quali l’altezza e il colore scuro della pelle. Nell’ordinanza in esame, la Corte, dopo aver precisato che il ricorrente appartiene ad un gruppo sociale minoritario i cui membri condividono una caratteristica innata, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, quale una colorazione della pelle più scura, e che, per questo sono esposti – secondo le informazioni indicate – a discriminazioni nel loro Paese di origine, si è soffermata sul concetto di pluralità di discriminazioni, idonee a integrare un atto persecutorio, precisando che un trattamento deteriore basato sul colore della pelle, anche all’interno dello stesso gruppo etnico, è una forma di discriminazione, e come tale è considerata dalla legislazione nazionale e dalle Convenzioni internazionali.
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 12.9.2025 , ha riconosciuto la protezione maggiore ad un cittadino del Gambia, ritenuto appartenente al particolare gruppo sociale delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui l’elemento di immutevolezza è stato ravvisato nell’incapacità di uscire dalla propria situazione di costrizione lavorativa a causa della grave indigenza economica familiare e delle esperienze vissute durante la tratta. Nella decisione in esame, il Collegio ha sottolineato come il ricorrente, vittima di sfruttamento lavorativo sin dall’età di 15 anni, pur non essendosi definito vittima di tratta, aveva riferito molti degli elementi coincidenti con gli indicatori contenuti nelle Linee guida per la valutazione delle domande di protezione internazionale delle vittime di tratta, quali il contesto familiare problematico, l’assenza di istruzione, l’età del ricorrente, la provenienza da Paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta alla luce delle COI, l’accompagnamento posto da persone poco conosciute con il quale il ricorrente ha stabilito un rapporto non chiaro, la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio.
Ancora il Tribunale di Bologna, con decreto del 17.10.2025 , nell’esaminare la domanda di protezione spiegata da una donna, cittadina della Costa D’Avorio e del Burkina Faso, ha ribadito che, in presenza di un rischio di persecuzione in ragione dell’appartenenza della ricorrente al gruppo sociale delle vittime di violenza domestica e tratta sussistono i presupposti per il riconoscimento dello lo status di rifugiata, a prescindere dalla limitazione della domanda, da parte della difesa alla sola protezione sussidiaria, trattandosi di domande di natura autodeterminata, nelle quali il giudice è tenuto a verificare tutte le possibili forme di protezione compatibili con i fatti allegati, trattandosi di diritti fondamentali non suscettibili di limitazioni processuali meramente formali (sulla questione in esame è tornato a soffermarsi il Tribunale di Bologna, anche nel successivo decreto del 31.10.2025 , con il quale è stata riconosciuta la protezione maggiore ad una donna nigeriana, vittima di tratta). Nel caso portato all’attenzione dei giudici bolognesi, in ragione della doppia cittadinanza della ricorrente – la quale aveva acquisito la cittadinanza ivoriana iure sanguinis, per discendenza materna, e iure soli, per nascita sul territorio della Costa d’Avorio, nonchè la cittadinanza burkinabé iure sanguinis, per discendenza paterna – è stata effettuata la valutazione relativa al rischio di rimpatrio con riferimento al bisogno di protezione in ciascuno dei due Stati di cittadinanza.
L’appartenenza al particolare gruppo sociale delle «ex vittime di tratta» giustifica, ad avviso del Tribunale di Venezia, il riconoscimento dello status di rifugiato in favore di un cittadino del Bangladesh – decreto dell’11.12.2025 . In particolare, i giudici lagunari hanno considerato come il ricorrente avrebbe potuto essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione, stigma o ostracismo, nonchè al rischio di re-trafficking. Nella valutazione del rischio di re-trafficking è stato considerato che le rappresaglie da parte dei trafficanti avrebbero potuto tradursi in persecuzione, ossia in gravi violazioni di diritti umani o situazioni intollerabili.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 13.10.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino del Gambia, ritenendo concreta l’esposizione al rischio di subire persecuzioni e discriminazioni a causa dell’imputata omosessualità. In particolare, il Collegio ha precisato che l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale nell’audizione doveva essere valutata alla luce delle Linee guida dettate nel 2012 dall’UNHCR per la valutazione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere nell’ambito dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967, in tal modo potendosi superare i profili di incoerenza evidenziati dall’autorità amministrativa. Sul punto, il Tribunale ha precisato che le summenzionate Linee guida trovano applicazione anche nel caso in cui «l’appartenenza a un particolare gruppo sociale sia imputata o attribuita al richiedente dall’agente statuale o non statuale di persecuzione» e che, sebbene tale imputazione sia avvenuta quando il ricorrente era ancora minorenne, il raggiungimento della maggiore età non comporta la cessazione della stessa, potendosi il neomaggiorenne giovare della clausola di cui agli artt. 1, sez. C, par. 5 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 9, comma 2-bis, d.lgs. 251 del 2007.
Opinioni politiche
Il Tribunale di Milano, con decreto del 29.12.2025 , si è pronunciato sulla domanda di protezione spiegata da un cittadino della Nigeria, fuggito dal Paese d’origine per il fondato timore di essere perseguitato a causa delle attività esercitate a sostegno dell’IPOB (Indigenous People of Biafra). Il Collegio ha sottolineato la connotazione politica (di adesione alla causa separatista dell’IPOB) delle azioni del richiedente e la loro rilevanza in caso di rimpatrio poiché atte ad esporre il ricorrente ad arresti arbitrari e processi nei termini confermate dalle numerose fonti di informazione consultate dal Tribunale. È stato altresì evidenziato come le attività svolte dal richiedente in Italia – a seguito dell’espatrio dalla Nigeria – risultano costituire l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti maturati e già nutriti nel proprio Paese di origine, integrando circostanze che rendono pertanto il timore fondato e hanno indotto il Collegio ad affermare che il ricorrente è esposto al rischio di subire discriminazione personale e diretta in caso di rientro in Nigeria.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 13.10.2025 ha riconosciuto lo status di rifugiato in favore di un cittadino turco, attivista della causa curda, il quale sebbene in modo non formale, ne aveva sostenuto economicamente i progetti, partecipando alle riunioni, manifestando pubblicamente e subendo un processo con l’accusa di propaganda dell’organizzazione terroristica PKK. Nella decisione in esame, è stato ribadito come sebbene la persecuzione passata non possa condurre automaticamente alla meritevolezza della domanda di protezione internazionale, essa, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, è un importante indice da considerare nel giudizio prognostico del rischio in caso di rimpatrio.
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
D.lgs. 19.11.2007, n. 251, art. 14, lett. b)
Il Tribunale di Perugia, con decreto del 14.1.2026 ha riconosciuto la protezione sussidiaria in favore di un cittadino del Bangladesh, per la sua appartenenza alla religione induista e a causa della sostanziale inefficienza delle misure di tutela dell’ordinamento statuale. Il Collegio ha precisato che il ricorrente, infatti, correrebbe il rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e, specificamente, a violenze settarie diffuse e socialmente tollerate, senza poter ricevere adeguata tutela dalle autorità del Paese. Dalle fonti consultate dal Tribunale, infatti, emergeva come, rispetto alle condizioni della minoranza induista, l’intervento statuale, non poteva ancora ritenersi adeguato rispetto alle violenze da parte della maggioranza musulmana.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 9.6.2025 , si è pronunciato sulla domanda proposta da un cittadino del Sudafrica, il quale aveva riferito di essere stato rapito da uomini che presumeva fossero coinvolti in traffici illeciti con il padre (il quale era stato successivamente ucciso), di aver subito molestie ed abusi sessuali e di essere stato portato in salvo, dopo la morte del padre, da un amico, il quale lo aveva fatto partire con un passaporto falso. Il Collegio, con riferimento alla protezione accordabile, ha ritenuto fondato il timore che il ricorrente, in caso di ritorno nel Paese d’origine, avrebbe potuto andare incontro a trattamenti inumani e degradanti ad opera delle stesse persone che lo avevano rapito e avevano ucciso il padre. I giudici capitolini hanno altresì ritenuto sussistente il requisito della mancanza di protezione statale, considerato che dalle fonti consultate, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, è stato possibile evincere come lo Stato di origine non riesca a fornire un’effettiva protezione ai cittadini, soprattutto nelle aree urbane più povere, spesso sotto il controllo di bande criminali. È stata, dunque, ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251 del 2007, con il riconoscimento della protezione sussidiaria.
D.lgs. 19.11.2007, n. 251, art. 14, lett. c)
La Suprema Corte, con ordinanza n. 28135 del 23.10.2025 , ha ribadito che il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all’attualità, restando, invero, irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. È stato altresì ribadito che tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel Paese d’origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio (Cass. n. 16666/2023; Cass. n. 4041/2024), con riferimento all’attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza (Cass. n. 2954/2020).
La Suprema Corte, con ordinanza n. 34165 del 26.12.2025 ha altresì affermato che il pericolo di “danno grave” in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e con riferimento all’attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza, poiché il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato sur place, divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza e, a tal fine, ove la situazione di pericolo sia dedotta mediante il rinvio a fonti giornalistiche internazionali autorevoli il giudice è tenuto a prenderle in esame anche se successive al momento dell’audizione, anche riaprendo l’istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell’Unione e, in particolare, dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.
Il Tribunale di Perugia, con decreto del 14.1.2026 , esaminando la domanda di protezione spiegata da un uomo, nato in Pakistan, nella Provincia del Punjab, ha riconosciuto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007. In particolare, il Collegio ha osservato che dalla consultazione delle più aggiornate ed accreditate informazioni sul Paese d’origine del ricorrente, è emerso il grave stato di instabilità presente in Pakistan a seguito degli scontri con l’India. Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, vista l’estensione del conflitto, non possono essere escluse singole zone o distretti geograficamente collocati all’interno della Provincia, in considerazione del fatto che i confini degli scontri non sono ben definiti.
Revoca della protezione sussidiaria
Il Tribunale di Roma, con decreto del 28.3.2025 , ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione con cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo aveva revocato la protezione sussidiaria riconosciuta in favore di un cittadino nigeriano, ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica (il provvedimento in esame era stato motivato dalla condanna definitiva per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) n. 6, c.p.p.). In primo luogo, i giudici capitolini hanno ricordato che, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. n. 251 del 2007, la revoca dello status di protezione sussidiaria può essere adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 16, tra le quali figura, alla lettera d-bis), la circostanza che la persona straniera costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 407, co. 2, lett. a), del codice di procedura penale. Tanto premesso, è stato altresì precisato che sia la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09) che la Corte di cassazione (sentenza n. 25596/2021) hanno chiarito che l’accertamento dei presupposti per l’esclusione o la revoca della protezione sussidiaria deve avvenire attraverso una verifica in concreto e non sulla base di un automatismo derivante dalla mera commissione di un reato, ribadendo la necessità che l’autorità competente valuti individualmente le circostanze del caso specifico, accertando l’attualità della pericolosità sociale del soggetto. Nella vicenda portata all’attenzione del Collegio, invece, l’autorità amministrativa ha fatto discendere in modo automatico la revoca della protezione sussidiaria dalla condanna definitiva del ricorrente per un reato rientrante nell’art. 407, co. 2, lett. a), n. 6, c.p.p., senza operare una specifica valutazione della sua attuale pericolosità sociale, tenuto conto degli elementi sopravvenuti alla condanna, quali il percorso rieducativo compiuto in carcere e la sua condotta successiva alla scarcerazione.
QUESTIONI PROCEDURALI E PROCESSUALI
Termini per la proposizione del ricorso ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008
La Suprema Corte, con ordinanza n. 28894 dell’1.11.2025 è tornata a pronunciarsi sulla questione del termine ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. In particolare, dopo aver ribadito l’importanza del principio di effettività nell’accesso al giudice (tanto più a fronte di controversie in cui si discute della tutela di diritti fondamentali della persona come è quella di cui alla fattispecie, espresso dalla Costituzione nell’art. 111 e dall’art. 6 paragrafo 1 CEDU, in vista dello svolgimento di un processo «equo», e dagli att. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e 46 par. 1 della direttiva procedure), la Corte ha affermato che: «poiché il termine di cui all’art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena d’inammissibilità, spetta al cittadino straniero che impugni il provvedimento di diniego della protezione internazionale l’onere di provare di aver proposto il ricorso nel rispetto del predetto termine, depositando la copia notificatagli del provvedimento impugnato (cfr. Cass., sez. I, 23.12.2022, n. 37672; Cass., sez. II, 2.10.2020, n. 21133)». La Suprema Corte ha così statuito che il Tribunale non ha fatto buon governo di tale principio laddove non ha considerato che, in quanto destinatario della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale il ricorrente non poteva che produrre il plico utilizzato per la spedizione a mezzo di raccomandata, essendo peraltro «principio consolidato quello per cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la precisazione che l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (v. da ultimo Cass., sez. 6-3, ordinanza n. 11225 del 6.4.2022; Cass., sez. 3, ordinanza n. 36900 del 16.12.2022)». La Corte ha così concluso che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la parte ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio, quando invece avrebbe potuto evincere dalla documentazione depositata (ovvero dal numero cronologico della raccomandata) la corrispondenza della data ivi indicata a quella della consegna della raccomandata, e, al più, sollecitare l’esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell’Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione.
Paesi di origine sicura e istanze di sospensione
Il Tribunale di Torino, con decreto del 21.1.2026 , ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità emesso nei confronti di un cittadino egiziano, perché proveniente da Paese sicuro. Nella decisione in esame, il Collegio ha ravvisato le gravi e circostanziate ragioni nella necessità di valutare, nel contraddittorio delle parti, la portata applicativa della sentenza della Corte di giustizia dell’1.8.2025 (cause riunite C-758/24 e C-759/24), stante la provenienza del ricorrente da un Paese in relazione al quale la normativa vigente contempla delle eccezioni alla presunzione di sicurezza.
Sospensione cautelare e proposizione del ricorso ex art. 35-bis del d.lgs. 25 del 2008 avverso un provvedimento di revoca dello status di rifugiato
Il Tribunale di Milano, con decreto del 17.1.2026 , nel pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del ricorso proposto avverso un provvedimento di revoca dello status di rifugiato, ha precisato che la disciplina dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 prevede, come già disposto dalla Direttiva procedure, la regola generale della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e le specifiche ipotesi (eccezioni) nelle quali il deposito del ricorso non sospende tali effetti (art. 35-bis co. 4 lett. da a) a d-bis) d.lgs. cit). Tanto premesso, è stato affermato che il caso di impugnazione di un provvedimento di revoca dello status di rifugiato da parte della Commissione nazionale per l’asilo non rientra in alcuna delle specifiche ipotesi di cui all’art. 35-bis co. 4 d.lgs. n. 25/2008, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la regola generale della sospensione automatica, prevista dal citato comma 3.
Cooperazione istruttoria
Con la già citata ordinanza n. 34165 del 26.12.2025 , la Suprema Corte ha ribadito altresì rilevanti principi anche in materia di cooperazione istruttoria. In particolare, la Corte ha precisato che, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, del d.lgs. del 28 gennaio 2008, n.25, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate e non di formule generiche come il richiamo a non specificate fonti internazionali (Cass. n. 27325/2023, Cass. n. 39954/2021) e che, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell’audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l’istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell’Unione e, in particolare, dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione (Cass. n. 5081/2025; Cass. n. 4526/2025). Nel caso portato all’attenzione della Corte, il ricorrente aveva allegato le notizie relative al suo Paese di origine riferite da testate giornalistiche di rilievo internazionale accreditate ed autorevoli: questo, ad avviso dei Giudici di legittimità, avrebbe dovuto indurre un aggiornamento istruttorio officioso delle fonti da parte del giudice, al fine di procedere ad una disamina all’attualità delle condizioni socio/politiche del Libano in considerazione degli attacchi militari in atto su detto territorio, al fine di verificare se nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel Paese in questione o, se del caso, nella Regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.
Audizione del richiedente.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 32133 del 10.12.2025 è tornata a pronunciarsi sui casi in cui il giudice ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente. Nel caso portato all’attenzione della Corte, il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto da una donna (la quale aveva allegato di essere stata vittima di tratta), dopo aver fissato l’udienza di comparizione (mancando la videoregistrazione dell’audizione espletata dalla Commissione territoriale), senza procedere alla nuova audizione della ricorrente, richiesta da quest’ultima, ritenendo non necessari chiarimenti sulla documentazione depositata e sugli elementi già acquisiti. La Suprema Corte ha affermato che il Tribunale, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla Commissione territoriale, ha non solo l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma anche quello di disporre l’audizione del richiedente, quando ricorrano particolari condizioni: oltre che nei casi di fatti nuovi e distinti posti a sostegno della domanda, circostanziati e rilevanti; di necessità di chiarimento su incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni verbalizzate; di istanza del richiedente su specifici aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti, anche nelle ipotesi in cui dal narrato emergano elementi sintomatici delle vicende di tratta, rispetto ai quali la valutazione di credibilità deve essere eseguita non arrestandosi di fronte a difetti di allegazione o alla genericità del racconto, ma avvalendosi dello strumento dell’audizione, eseguita alla luce delle Linee guida dall’Agenzia ONU per i rifugiati e di informazioni sul fenomeno della tratta nel Paese di origine del richiedente, al fine di consentire l’emersione in sede giurisdizionale di eventuali fatti non rivelati in precedenza.
LA PROTEZIONE COMPLEMENTARE
La protezione speciale post d.l. n. 20/2023. Presupposti e criteri
Gli effetti della riforma all’art. 19, co. 2 TU d.lgs. 286/98, attuata dal d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione con modifiche n. 50/2023, sono stati oggetto di importanti interventi della Corte di cassazione, su richiesta di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia (in Rassegna asilo n. 3.2025) ma anche in sede di censura di pronuncia di merito, in entrambi i casi in ordine alla riconoscibilità o meno del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU per il riconoscimento della protezione speciale e suoi presupposti.
Sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia, ex art. 363-bis c.p.c., è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione n. 29593/2025 , che ha esaminato i dubbi interpretativi posti dal giudice veneziano sui presupposti e sui limiti della riforma 2023 alla protezione speciale (se la nuova formulazione dell’art. 19, co. 2 TU immigrazione imponga, tramite il rinvio operato dall’art. 5, co. 6 TU all’art. 8 CEDU, di applicare i criteri interpretativi della Corte EDU; se siano applicabili i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di cassazione con riguardo alla protezione umanitaria nella disciplina previgente la riforma 2018, in linea con la sentenza n. 4455/2028 e SU n. 24413/2021; se sia applicabile direttamente l’art. 10, co. 3 della Costituzione).
La lunga sentenza è, per gran parte, un compendio della più importante giurisprudenza intervenuta nel corso degli anni intorno alla protezione umanitaria, poi denominata speciale, ma con una sintetica cronistoria dell’istituto. La Corte muove, infatti, dalla ricostruzione del sistema di protezione «articolato su tre pilastri: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, già denominata umanitaria.», le prime due in applicazione di obblighi internazionali ed europei che ne delineano i presupposti, la terza prevista dal diritto interno «il cui perimetro è affidato ad una clausola di carattere elastico, priva di fattispecie.». Protezione che, complementare a quella internazionale, tutela situazioni varie di vulnerabilità derivanti da cause non tipizzate dal legislatore ma «non necessariamente riconducibili ad un minus rispetto alle situazioni per le quali l’ordinamento appresta le misure tipiche dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.». Essa è stata affidata dal diritto europeo alla facoltà degli Stati membri dalla direttiva 115/2008/UE (art. 6, par. 4), dalla direttiva 2004/83/CE (art. 3) e, quanto all’attualità, anche dal Considerando 9 del regolamento n. 1384/2024 (cd. procedure) e dal regolamento n. 1347/2024 (cd. qualifiche). Tutela che ha trovato spazio anche nella Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza della Grande Sezione 9.11.2010, cause C-57/09 e C-101/09.
Nell’ordinamento italiano la protezione complementare è apparsa per la prima volta, puntualizza la Corte, con l’art. 14, co. 3 legge n. 388/93 (relativa all’Accordo di Schengen) e poi introdotta a regime con l’art. 5, co. 6 del TU immigrazione del 1998 (d.lgs. 286/98) che, nella sua prima formulazione, imponeva all’autorità di P.S. di tener conto dei seri motivi di carattere umanitario o di obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno qualora non fossero presenti i requisiti ordinari. Inizialmente la norma non prevedeva espressamente il rilascio di un permesso di soggiorno, introdotto dapprima nel regolamento di attuazione del TU (d.p.r. n. 394/99) e nel 2011 con specifica previsione nell’art. 5, co. 6. Disposizione che, con l’attuazione del diritto europeo intervenuta con i d.lgs. n. 251/2007 e n. 25/2008, è divenuta la fonte legittimante il rilascio di un permesso umanitario, qualora nell’ambito della procedura di protezione internazionale la Commissione territoriale non ritenga sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione principale (art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008). La norma è stata, poi, oggetto di varie riforme, la prima nel 2018 - che ha abrogato la parte dell’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 che richiamava il dovere di rispetto delle serie ragioni umanitarie o degli obblighi costituzionali o internazionali e che ha modificato anche l’art. 19, commi 1 e 1.1. TU a cui si è collegato il permesso, denominato speciale e non più umanitario, in presenza dei requisiti ivi delineati, modificandone anche il regime giuridico (art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008). Nel 2020 l’istituto è stato nuovamente riformato con d.l. n. 130/2020, che ha parzialmente reintrodotto l’originario comma 6 dell’art. 5 TU (espunti i «seri motivi di carattere umanitario») e modificato l’art. 19, co. 1.1. TU integrandone i presupposti con il richiamo sia a detta norma del TU che al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con indicazione dei criteri di suo accertamento. Infine, il d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50, ha, tra le altre, nuovamente modificato l’art. 19, co. 1.1. TU sopprimendo la parte in cui esplicitava il richiamo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e i suoi criteri di accertamento.
Fatta questa ricostruzione storica, la Cassazione risponde al 1^ quesito postole dal Tribunale di Venezia (se sia ancora riconoscibile la tutela della vita privata e familiare), affermando che «Sebbene, nella formulazione precedente a quella attuale, la disposizione dell’art. 19 risultasse sostanzialmente autosufficiente attraverso il riferimento esplicito al rispetto della vita privata e familiare dello straniero (da prendere in considerazione in bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale) e l’indicazione di parametri di riferimento (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale sul territorio nazionale, durata del soggiorno, esistenza di legami con il Paese di origine), il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall’art. 8 della CEDU, e costituzionali».
Questo perché nell’art. 19, co. 1.1. è ancora presente il richiamo espresso all’art. 5, co. 6 TU e dunque al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali, tra i quali indubbiamente è compreso anche l’art. 8 CEDU, oltre ad essere previsto dall’art. 7 Carta fondamentale dell’Unione europea e negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione italiana. Poiché l’art. 19 TU vieta l’espulsione, il respingimento o l’estradizione qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, co. 6 TU, tra quelli internazionali «risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione EDU, le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana.», richiamando al riguardo sia Cass. pen. n. 43082/2024, sia la sentenza n. 194/2024 della Corte costituzionale.
Quanto al perimetro di riconoscibilità della “nuova” protezione speciale, la Corte di legittimità, delineate le tre opzioni interpretative del tribunale di Venezia (cfr. p. 17 dell’ordinanza, per la sintesi), afferma che il punto di partenza imprescindibile rimane la sentenza n. 4455/2018 della Cassazione, secondo la quale, nonostante la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo nel Paese di origine al momento della partenza possa non raggiungere il grado necessario per il riconoscimento della protezione internazionale, comunque può rappresentare «una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento», tale per cui può non essere giustificato l’allontanamento dal Paese di approdo (l’Italia), qualora il richiedente abbia dimostrato un positivo inserimento sociale. Ne potrebbe, infatti, risultare, «un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).».
Giudizio comparativo tra i due contesti di vita da effettuarsi caso per caso, senza alcun automatismo derivante dal mero riscontro dell’inserimento sociale e, al riguardo, si richiama un passaggio della sentenza n. 4455 secondo cui esso «può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali o inviolabili.».
In aderenza a un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza in rassegna ribadisce che il permesso umanitario si collega al diritto di asilo costituzionale, di cui all’art. 10, co. 3 Cost., oltre che alla protezione complementare consentita dal diritto europeo (Cass. SU n. 32177/2018, n. 32044/2018) e, precisazione importante, afferma che «i “seri motivi umanitari” sono tutti accomunati dallo scopo di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza concernente la salvaguardia di diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass., sez. I, 12 novembre 2018, n. 28996).», richiamando in proposito anche le pronunce a Sezioni Unite nn. 29459, 29460 e 29461 del 2019, secondo le quali le basi normative della protezione umanitaria non sono affatto fragili ma a compasso largo, poiché collegate ai diritti fondamentali che l’alimentano. Vengono, altresì, richiamate le pronunce di Cassazione n. 23720/2020 (sulla nozione di vulnerabilità ex art. 8 CEDU) e quella a Sezioni Unite n. 24413/2021, secondo cui «il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della CEDU, costituisce un pre-requisito di una vita dignitosa e che tale diritto è inscindibilmente connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell’art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell’art. 2 Cost» e la protezione umanitaria riguarda un catalogo aperto di situazioni tutelabili.
Anche a proposito della prova dell’esistenza di una vita privata o di quella familiare, la sentenza in esame richiama la giurisprudenza intervenuta (cfr. p. 23), ma evoca anche le pronunce intervenute dopo la riforma del 2023 le quali «lasciano emergere aspetti di continuità con l’orientamento precedente.» (Cass. n. 28162/2023 e n. 28104/2025) proprio perché l’art. 5, co. 6 TU inserito nell’art. 19 obbliga esattamente al rispetto anche dell’art. 8 CEDU.
Ulteriore importante richiamo è all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 935/2025 che, intervenendo in merito all’applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 reg. cd. Dublino III, ha ribadito che nell’ordinamento italiano la protezione complementare rappresenta «il necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale», in quanto «tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale» e «Il diritto di asilo riconosciuto dall’art. 10, terzo comma, Cost., nelle sue varie declinazioni attuative in termini di protezione complementare garantisce un surplus, o, se si preferisce, un extra-margine di tutela rispetto a quella offerta dal diritto dell’Unione europea e ha un contenuto più ampio rispetto al diritto di protezione fondato sulle protezioni maggiori, onde comporta una tutela che non è circoscritta all’impedimento dell’espulsione che sia dovuto all'applicazione del principio di non refoulement, ma contempla – a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità – un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.».
La Cassazione ricostruisce, poi, i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU per l’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (pp. 26-28) ma ritiene che sia necessario un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti «in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati» (p. 29). Dopo avere enucleato vari principi afferenti al riconoscimento dei diritti fondamentali anche allo straniero privo di titolo di soggiorno e al dovere di solidarietà sociale, la Cassazione declina quel dovere di bilanciamento precisando che «le ragioni della solidarietà sociale … non sempre sono destinate a prevalere in assoluto», come previsto dall’art. 8, par. 2 CEDU e come affermato anche da Corte cost. n. 264/2012, oltre che da richiamate pronunce della stessa Cassazione. La conclusione a cui la sentenza perviene è che «In generale, preme sottolineare che le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri: e ciò nella cornice di un quadro normativo che vede regolati in modo diverso – anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) – l’ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di migranti economici (Corte cost., sentenze n. 5 del 2004 e n. 250 del 2010; ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004).».
Affermazioni le quali, pur non meglio approfondite, lasciano perplessi perché non affrontano la compatibilità tra la natura fondamentale e inderogabile dell’asilo costituzionale ex art. 10, co. 3 Cost. (entro il quale e ritenuta compresa, anche da questa sentenza, la protezione speciale) e le esigenze di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri. Inoltre, se per la protezione internazionale è indubbia la vigenza del divieto di refoulement anche a fronte di cause ostative al suo riconoscimento (afferenti a una ampia declinazione di pericolosità), la pronuncia in rassegna non chiarisce perché per la protezione speciale il/la richiedente non goda di analoga garanzia. Differenza che, peraltro, pare contraddittoria rispetto alle ampie affermazioni, pur rese nella pronuncia, di pari “grado” o dignità delle tre forme di protezione del sistema asilo.
Nell’ultima parte, la Cassazione affronta l’ulteriore prospettazione del Tribunale di Venezia, se debbano applicarsi i criteri giurisprudenziali più rigidi, elaborati dalla Corte EDU e basata tra stranieri regolarmente soggiornanti (cd “stabiliti”) e coloro che sono presenti irregolarmente, per i quali ultimi il diritto vivente nazionale riconosce una tutela più ampia in quanto non condizionata dalla liceità o meno dell’ingresso. La Corte afferma di non condividere tale distinzione «perché il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell’osmosi tra gli stessi, secondo una logica di “et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.».
Conseguentemente, la riconoscibilità in concreto della tutela umanitaria è il risultato di «combinazione virtuosa tra l’obbligo che incombe al giudice di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU (nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea) e il valore assiologico della Costituzione italiana, in una dimensione valoriale di tutela universalistica della dignità del vivere», che trova ancoraggio nel diritto fondamentale costituzionale a uno standard minimo di dignità della vita, che lo Stato ha il dovere di garantire a tutti.
Del resto, prosegue la Corte, la CEDU non contempla il diritto d’asilo tra quelli protetti, mentre è previsto espressamente dall’art. 18 della Carta fondamentale dell’Unione europea, e la CEDU attribuisce diritti alla persona in quanto tale e contempla come regola generale anche il necessario bilanciamento con gli obblighi derivanti dai Trattati e afferenti al controllo dell’ingresso e del soggiorno. Per questa ragione, «nell’ambito del sistema della Convenzione, si inverte il rapporto che normalmente accompagna i diritti degli individui.» ed è lo Stato a dovere dimostrare la legittimità di un’interferenza nel diritto riconoscibile derivante da quegli obblighi.
Precisa la Cassazione che «La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, guarda alla ir-regolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, non già per fissare un limite soggettivo all'applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma, in un’operazione diretta ad attribuire adeguato rilievo a tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto, per diversamente impostare la scala del bilanciamento e misurare la proporzionalità dell’interferenza dello Stato contraente. Il criterio, quindi, incide sull’ampiezza del margine di apprezzamento».
Quanto al quesito posto dal Tribunale veneziano se possano ancora applicarsi i criteri giurisprudenziali affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021, la risposta è affermativa, in quanto l’intervenuta abrogazione della parte dell’art. 19, co. 1.1. TU immigrazione ad opera del d.l. n. 20/2023 ha «una portata limitata, perché incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Il sistema perde così, in proposito, i tratti di tipicità normativa che era venuto ad assumere. L’interprete dovrà, d’ora innanzi, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire, nei criteri – largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale – elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare», in analogia a quanto già affermato dallo stesso giudice di legittimità (Cass. n. 43082/2024). Viene chiarito che nell’applicare detti principi il giudice dovrà procedere con rigore ma anche con umanità, in quanto all’accertamento dell’effettività della vita familiare o dell’integrazione sociale deve accompagnarsi la flessibilità di non pretendere, ad esempio, che per quest’ultimo debba esserci un percorso compiutamente realizzato, dovendosi sempre bilanciare ragionevolmente tutti gli elementi comparativi «perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell’interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel doveroso rispetto dell’equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta.».
In conclusione dell’ampia pronuncia, questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sua funzione di orientamento preventivo dell’interpretazione della legge, previsto dal nuovo art. 363-bis c.p.c.: «La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole».
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU
In aderenza all’impianto interpretativo sopra descritto si pone l’ ordinanza n. 34174/2025 della Corte di cassazione , con cui è stato censurato un decreto del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riconoscimento anche della protezione speciale (oltre che di quella internazionale) ritenendo di dovere applicare esclusivamente i rigidi criteri interpretativi della Corte europea dei diritti umani e non quelli elaborati dalla giurisprudenza italiana in relazione all’art. 19 TU immigrazione nel testo previgente la riforma del 2023. Tribunale che, infatti, aveva considerato precaria la condizione del richiedente asilo (dunque egli non era un settled migrant, la cui tutela è rafforzata) e non dimostrati indici di radicamento sociale (irrilevante anche la relazione affettiva con la compagna con la quale però non conviveva). La Cassazione censura detta pronuncia innanzitutto affermando che la modifica all’art.19 TU d.lgs. 286/98, intervenuta ad opera del d.l. n. 20/2023, «non ha comportato di per sé la obsolescenza dei principi giurisprudenziali già elaborati in materia, né l’abbandono del meccanismo della cd. tutela multilivello, con il relativo corollario del principio di integrazione delle tutele (Corte Cost. n. 170/2013), in virtù del quale il confronto e la armonizzazione tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione, pur nel necessario bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti (Corte Cost. n. 317/2009).». Prosegue l’ordinanza ricordando che l’osmosi tra ordinamento nazionale, comunitario e internazionale non esclude che «ciascun sistema nazionale sia caratterizzato da una migliore tutela di quei diritti fondamentali che costituiscono il suo patrimonio costituzionale.» e dunque il rispetto degli obblighi internazionali non può essere motivo di diminuzione della tutela prevista dal diritto nazionale ma può e deve essere strumento di ampliamento della tutela stessa (Corte cost. n. 264/2012), non esistendo “diritti tiranni”, cioè che prevalgano su altri.
Pertanto, il giudice nazionale deve procedere a un’interpretazione complessiva delle varie norme che afferiscono al sistema asilo, «tenendo conto, anche, ma non solo, della giurisprudenza CEDU in materia.», mentre il giudice milanese ha guardato solo a quest’ultima.
La Cassazione analizza gli effetti della riforma 2023 alla protezione speciale, precisando che se nel testo dell’art. 19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98 il diritto al rispetto della vita privata e familiare era autosufficiente (indicati sia i presupposti che i criteri di accertamento), l’eliminazione disposta nel 2023 dei parametri di riferimento non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto ex art. 8 CEDU, perché ancora presente in detta norma del TU immigrazione il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali mediante l’art. 5, co. 6 del medesimo TU. Peraltro, «anche ove questo riferimento venisse soppresso – come lo è stato nel passato – gli obblighi internazionali e costituzionali sussisterebbero lo stesso (Corte Cost. n.194/2019).». Tra i diritti fondamentali riconosciuti sia dalla Costituzione italiana che dalle Carte sovranazionali vi è certamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, previsto non solo dall’art. 8 CEDU ma anche dall’art. 7 Carta fondamentale dell’Unione europea e che fa parte dell’ampio catalogo aperto dei diritti fondamentali tutelati negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, essendo un «pre-requisito di una vita digniotosa» (Cass. SU n. 24413/2021). Precisa la Corte che già è stato affermato in materia che «con la norma di diritto positivo il legislatore non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela prima fosse preclusa. La norma può indicare le modalità con cui, ai fini dell’attuazione del divieto di respingimento, il dritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicarla e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato (si veda Cass. n. 8400 del 23/03/2023, in motivazione); ma la scelta del legislatore può anche essere diversa e lasciare alla mediazione giudiziale l’elaborazione dei criteri attraverso i quali si accerta la sussistenza del diritto, le esigenze di protezione e il corretto bilanciamento con interessi e diritti diversi.». Ribadisce, altresì, che la protezione complementare di cui all’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 si collega al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, co. 3 Cost., oltre che alla normativa europea che facoltizza gli Stati membri a prevederla.
Quanto agli effetti della riforma 2023 la Corte di cassazione, richiamato il già ricordato principio della tutela multilivello, esclude che nell’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare debbano considerarsi esclusivamente i criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte EDU, che distingue tra settled migrants e non settled migrants o precarious giacché titolari di permessi di soggiorno provvisori (come per richiesta asilo), poiché il sistema CEDU protegge il migrante in quanto persona cui sono attributi diritti, mentre nel sistema UE e in quello interno il migrante è tutelato anche come richiedente asilo, con la conseguenza che la valutazione sul diritto deve essere ampia e tenere conto anche dei diritti costituzionali dello straniero. Pertanto «Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato in conformità al principio secondo cui la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di “et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.».
In tale ottica viene, dunque, richiamata la sentenza interpretativa della Cassazione rassegnata nella precedente parte (n. 29593/2025), anche in relazione alla prova dell’inserimento sociale, con una valutazione di proporzionalità e bilanciamento da effettuarsi caso per caso secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU ma anche dalle Sezioni Unite n. 24413/2021. Pertanto, secondo la pronuncia in esame, la riforma 2023 ha cambiato solo le modalità di accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, che non è più autosufficiente, ma necessità di valutazione caso per caso secondo i criteri elaborati dalla pregressa giurisprudenza di legittimità e «l’interprete dovrà, d’ora innanzi, nell’ambito di una interpretazione sistemica, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire nei criteri largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare (Cass. n. 18557 dell'8/7/2025; Cass. n. 18551 dell'8/7/2025), senza considerare ostativa al riconoscimento della protezione speciale la circostanza che il migrante sia presente sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.».
Precisa la Corte che non è necessario un percorso di integrazione sociale interamente compiuto, essendo invece necessario un giudizio comparativo tra la condizione di vita in Itala e il rischio di reimmissione in una condizione di vulnerabilità per effetto del rimpatrio. Infine, nel censurare la pronuncia milanese la Cassazione coglie occasione per ribadire l’irrilevanza della convivenza nella relazione affettiva, essendo invece da accertare se vi sia un progetto di vita in comune, tale per cui il rimpatrio incida indebitamente sul diritto al rispetto della vita familiare (Cass. n. 3645/2923, n. 20641/2023, n. 15843/2023, n. 34096/2021 e Corte EDU sentenze 27.10.1994 Kroon e al. C. Paesi Bassi e Grande Camera 7.11.2013 Vallianatos e al. C. Grecia).
Negli stessi termini dell’ordinanza qui rassegnata anche Corte di cassazione n. 34175/2025 (inedita) e la recentissima ordinanza n. 2892/2026 , le quali hanno entrambe censurato la tesi del Tribunale di Milano che ritiene applicabile alla nuova protezione speciale, post riforma 2023, esclusivamente i criteri della Corte EDU che distinguono rigidamente tra settled migrants e non settled migrants, ritenendo del tutto precaria (meramente tollerata) la condizione del richiedente asilo nelle more del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. È interessante riportare le conclusioni a cui perviene, sul punto, detta recente ordinanza del 2026 dopo avere ampiamente sintetizzato l’impianto argomentativo della sentenza n. 29593/2025: «in questa prospettiva sistematica la distinzione invocata dal giudice di merito tra settled migrants e migrants non settled, nella quale sono ricompresi i migrants la cui irregolare presenza è “tollerata” dall’autorità in quanto in attesa della decisone su una loro domanda di ottenere un permesso di soggiorno, non pare prestarsi ad essere riproposta sic e simpliciter nel nostro sistema (che non è il sistema CEDU) proprio perché se la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il “necessario completamento” del diritto di asilo costituzionale, lo straniero che, «allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale», ne chieda il riconoscimento, ha diritto per legge un permesso di soggiorno e al godimento di diritti che questo accorda per tutto il tempo necessario al vaglio in sede amministrativa e giudiziaria dei presupposti del suo auspicato riconoscimento.».
Tra la giurisprudenza di merito che esprime principi analoghi a quelli della Cassazione dianzi esaminata: Tribunale Ancona RG. 489/2025 .
Obbligo di verifica dei presupposti per la protezione speciale in ogni procedimento per il permesso di soggiorno
L’ ordinanza n. 18542/2025 della Corte di cassazione esamina la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da cittadino albanese, di impugnazione di un provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, co. 2 lett. d-bis TU d.lgs. 286/98, oppostogli dalla questura di Verona, avendo chiesto solo nel giudizio in via subordinata il permesso per protezione speciale. Secondo il Tribunale veneziano le condizioni di salute del cittadino straniero potevano essere curate in Albania, alla luce di accertate fonti di informazione sul sistema sanitario di detto Paese, mentre non poteva essere esaminata in giudizio la domanda subordinata di permesso per protezione speciale perché non esaminata in sede amministrativa, ove non era mai stata chiesta. Nel ricorso davanti alla Corte di legittimità il cittadino albanese ha impugnato la decisione veneziana nella sola parte relativa alla protezione speciale.
La Cassazione censura la decisione del tribunale di Venezia, premettendo, innanzitutto, che oggetto del giudizio non è il provvedimento negativo amministrativo «ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che, peraltro, è la ragion per la quale la cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.» (Cass. n. 20492/2020) e ricorda, altresì, che la giurisdizione si determina non tanto in base alla prospettazione delle parti ma con riguardo al petitum sostanziale in funzione della domanda che si pone al giudice e alla causa petendi che identifica la natura della posizione soggettiva portata nel giudizio (Cass. n. 30137/2024, SU n. 20350/2018 e n. 12378/2008). L’ordinanza richiama anche la giurisprudenza di legittimità (n. 30137/2024) che ha indicato quali siano gli obblighi che gravano sulla pubblica amministrazione nell’esaminare una domanda di permesso di soggiorno: in primo luogo quello previsto dall’art. 5, commi 4 e ss. TU d.lgs. 286/98 di verifica della possibilità di riconoscere un permesso diverso da quello richiesto, ma anche quello di cui all’art. 19, co. 1.2. TU d.lgs. 286/98, nel testo previgente alla riforma del 2023, che disponeva analogo obbligo a fronte della richiesta diretta al questore di rilascio di qualsiasi altro titolo di soggiorno. Conseguentemente, la Cassazione censura la sentenza veneziana che ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla domanda subordinata di riconoscimento della protezione speciale perché non era stata preventivamente chiesta ed esaminata in sede amministrativa. Infatti, «la valutazione della possibile sussistenza dei requisiti per la protezione speciale era imposta al questore in presenza di qualsiasi domanda di permesso di soggiorno, non trattandosi di una mera facoltà dell’amministrazione, ma di un preciso obbligo procedimentale, la cui violazione può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, poiché quando viene in rilievo il diritto alla protezione speciale – sia pure in via subordinata rispetto ad altra domanda – si è in presenza di un diritto soggettivo fondamentale, come tale non degradabile a interesse legittimo e quindi sottratto alla giurisdizione amministrativa» e pertanto la PA non può limitare la propria valutazione al tipo di permesso formalmente richiesto.
Protezione speciale e diritti civili. Class action
È noto che i tempi di conclusione di qualsiasi procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno hanno oramai raggiunto livelli inaccettabili, di molti mesi, nonostante il termine ordinario previsto dalla legge sia indicato in 60 gg. (art. 5, co. 9 TU d.lgs. 286/98). Questione che è arrivata nelle aule di giustizia attraverso la cd. class action (artt. 1 e ss. d.lgs. 198/2009) e che ha già avuto censure da parte dell’autorità giudiziaria in precedenti giudizi e altri sono pendenti.
Recentemente, una class action è stata proposta da alcuni cittadini stranieri e da due associazioni (ASGI e Spazi circolari), davanti al Tar per le Marche (RG. 454/2024) che ha emesso la sentenza n. 932/2025. I ricorrenti, che avevano chiesto da molto tempo il permesso per protezione speciale (regime precedente la riforma 2023), lamentavano l’inutile decorso del termine non solo previsto dalla legge ma anche quello di 180 gg. indicato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di immigrazione. In vari casi il periodo inutilmente decorso dalla presentazione della domanda era anche di 2 anni e negli altri casi comunque lunghissimo. In sede istruttoria il Tar ha ordinato alle Amministrazioni dello Stato di redigere un’articolata relazione ricostruttiva dei procedimenti portati in giudizio e anche di quelli pendenti, indicando il tempo mediamente intercorso tra la domanda e l’invio alla Commissione per il parere e quello per la sua emanazione, nonché di indicare le risorse strumentali, economiche e umane a disposizione degli Uffici coinvolti, i sistemi informatici utilizzati ed eventuali iniziative poste in essere nel rapporto con le parti interessate e i loro legali, le misure organizzative adottare per la conclusione dei procedimenti, la durata media degli adempimenti a carico delle parti private e loro incidenza sul procedimento. All’esito dell’istruttoria, il Collegio ha assunto la sentenza n. 932/2025 qui in rassegna, superando, in primo luogo, i dubbi di inammissibilità del ricorso sollevati all’inizio del contenzioso (circa la legittimazione attiva delle associazioni) e affermando, in aderenza a precedenti giurisprudenziali (Tar Milano n. 2949/2023 e Cons. Stato n. 1596/2025) che la tipologia di azione prevista dal d.lgs. 198/2009 è «un’azione “a legittimazione diffusa”, a cui il legislatore ha attribuito natura collettiva. Sono dunque legittimati alla stessa tutti i soggetti che hanno un collegamento qualificato con l’oggetto dell’azione di classe, collegamento che non può negarsi in capo agli odierni ricorrenti, avuto riguardo al petitum del ricorso.» e, pertanto, può essere intrapresa sia da singoli che da associazioni anche se la loro posizione sia apparentemente disomogenea, poiché sono entrambi portatori di un interesse comune al corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Precisa, infatti, il Tar marchigiano che «il rimedio è preordinato non tanto a superare l’inerzia dell’Amministrazione rispetto alla singola pratica, quanto piuttosto ad accertare (e a correggere) eventuali disfunzioni strutturali nella complessiva gestione dell’attività amministrativa; nel caso in esame, l’obiettivo del ricorso è infatti quello di conseguire una decisione del giudice amministrativo idonea a porre fine alla costante pratica di violazione del rispetto dei termini procedimentali previsti per la conclusione dei procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rispetto al quale è sufficiente che i ricorrenti persone fisiche siano, al momento della proposizione del ricorso, negativamente incisi dalla sistematica violazione di tali termini e che i ricorrenti persone giuridiche abbiano visto violare il proprio fine statutario, agendo le stesse in un settore di attività connesso con l’obiettivo della presente azione giudiziaria.».
Nel merito, il Tar Marche accoglie il ricorso, in quanto rinviene la sussistenza di entrambe le condizioni indicate dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1596/2025) per la dimostrazione della illegittimità del ritardo nella conclusione del procedimento: 1) l’accertamento della violazione dei termini (art. 1, co. 1 d.lgs. 198/2009) e 2) «la valutazione dello sforzo esigibile in relazione alle “risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate». È stato, infatti, accertato che i tempi medi di conclusione dei procedimenti di protezione speciale sono mediamente di 2 anni «anche in considerazione delle tempistiche alquanto lunghe impiegate per il rilascio e l’acquisizione del parere della Commissione territoriale.», dunque ben oltre il limite temporale massimo indicato dall’art. 2 legge n. 241/90 e di quello di 180 gg. individuato dalla giurisprudenza quale limite di durata ordinario dei procedimenti in materia di immigrazione (Cons. St. n. 3578/2022). Rileva, altresì, il Tar che l’Amministrazione, benché ritualmente diffidata, non ha posto rimedio effettivo allo stato di inerzia e di inefficienza organizzative, attribuendo solo 3 unità di personale all’evasione dele istanze dal settembre 2023.
Il Tar accerta, e conseguentemente censura, anche le generali carenze strutturali nell’apparato amministrativo, le quali si ripercuotono sui procedimenti in questione, sottolineando l’insufficienza delle giustificazioni addotte dalla questura di Ancona per la scarsità di personale, poiché non ha proposto alcuna soluzione di rimedio. Parimenti il Tar censura il comportamento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, competente per il parere propedeutico al permesso per protezione speciale, che aveva lamentato lo stato di difficoltà sull’intero territorio nazionale a causa del forte aumento delle domande di protezione internazionale, che avrebbe generato un ritardo sistematico e strutturale nella definizione dei procedimenti. Sul punto, il giudice amministrativo marchigiano afferma che «la giurisprudenza, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha già chiarito che la mole di pratiche in trattazione, l’insufficienza di risorse atte ad assicurare tempi congrui di definizione e le misure – ancorché minime – adottate per risolvere le criticità, sebbene siano dati che possano essere positivamente apprezzati nel complesso, non elidono il dato dell’oggettiva inefficienza dell’Amministrazione come struttura organizzativa, anzi confermano la consapevolezza della necessità di adottare misure organizzative anch’esse eccezionali volte a fronteggiare la situazione (cfr., Tar Lombardia Milano, sentenza n. 2949 del 2023, citata).». Misure che, invece, non sono state adottate.
Conclusivamente, il ricorso è stato accolto e il Tar ha ordinato alle Amministrazioni resistenti «di porre rimedio alla denunciata situazione di generalizzato mancato rispetto del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento per il riconoscimento della protezione speciale e per il rilascio del relativo permesso di soggiorno mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza e nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Accoglienza di richiedenti asilo
Con sentenza n. 8670/2025 il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di un richiedente asilo, senza fissa dimora, che dopo avere presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale ha chiesto alla prefettura di Firenze di essere accolto in una struttura pubblica per richiedenti asilo, la quale ha inizialmente comunicato oralmente l’indisponibilità di posti e successivamente che egli era il n. 115 nella lista d’attesa per l’accoglienza, non rispondendo ai successivi solleciti. Impugnato il silenzio davanti al Tar Toscana, ex art. 117 codice processo amministrativo, questi l’ha rigettato ritenendo che l’amministrazione non sarebbe rimasta silente e dunque non ci sarebbe silenzio-inadempimento, escludendo nel contempo il diritto all’accoglienza stante l’inesistenza di un obbligo di forrnirla, godendo l’Amministrazione di un ampio margine di discrezionalità.
Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del giudice regionale, innanzitutto ricostruendo la normativa, europea (direttiva 2013/33/UE) e nazionale (d.lgs. 142/2015), relativa al diritto all’accoglienza di richiedente asilo privo di mezzi di autosostentamento, graduando le varie misure anche nel caso di temporanea indisponibilità di posti ma senza che questo possa legittimare l’assenza totale di alcuna misura. Infatti, afferma il giudice ammnistrativo d’appello «non vi è dubbio che una, sia pur minima, forma di assistenza debba essere garantita allo straniero, sin dal momento in cui lo stesso manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale, fatto salvo il caso indicato dall’art. 17, par. 3, della direttiva (cioè quello dello straniero che disponga dei mezzi sufficienti alle proprie esigenze di vita).» e, pertanto, nessuna discrezionalità è riconoscibile in capo alla PA in quanto «a fronte dell’istanza di accesso in una struttura di accoglienza, presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015.».
Pertanto, «L’ipotesi di una “graduatoria” per l’accesso alle strutture, del resto, si porrebbe in contrasto con il diritto UE, anche perché l’Italia ha scelto di assicurare le misure di accoglienza unicamente attraverso l’accesso negli appositi centri, nonostante la pluralità di modalità contemplate dalla direttiva 2013/33/UE, che, ad esempio, come visto, permette di fornire le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni.».
Nel caso portato in giudizio, il Consiglio di Stato ritiene che l’Amministrazione dello Stato sia venuta meno non solo a quel dovere di accoglienza, ma anche a quello di conclusione del procedimento «sancito dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e presidiato dal rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a» (Cons. St., n. 4212/2024, n. 8349/2029 e n. 2265/2019), in quanto la nota con cui ha comunicato che il richiedente asilo era stato messo in lista d’attesa è priva di valore provvedimentale a cui nulla ha fatto seguito. In accoglimento dell’appello il Consiglio di Stato dispone che «Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il Ministero dell’interno è condannato a disporre (o comunque a confermare) l’accoglienza del richiedente in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015».
In termini simili alla sentenza del Consiglio di Stato anche Tar Puglia sentenza n. 134/2026, che oltre a confermare il dovere di disporre l’accoglienza per chi ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti di legge e quello di concludere il procedimento ex art. 2 legge n. 241/90 (Cons. St. n. 5503/2024, Tar Emilia-Romagna, Parma, 2025, n. 173/2025, Tar Lombardia, Milano, n. 2523/2025) – non potendosi opporre un legittimo silenzio, di per sé impugnabile –, analizza anche la questione del termine entro il quale si forma il silenzio-inadempimento, arrivando alla conclusione cui è pervenuta la giustizia amministrativa, cioè procedimento da concludersi al massimo entro 180 giorni (Cons. St. n. 3578/2022).
In una diversa fattispecie si è invece pronunciato in sede cautelare il Tar per il Veneto, ord. 21/2026, in un ricorso avverso il provvedimento della prefettura di Rovigo che ha negato l’accoglienza a richiedente asilo motivando sull’asserito ritardo nella presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Il Tar veneto ha sospeso l’efficacia cautelare del provvedimento escludendo che il ritardo nella richiesta di protezione sia motivo legittimo per negare in assoluto il diritto all’accoglienza, poiché non previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal suo art. 20 che, nel caso, consente una riduzione delle misure di accoglienza, prospettandosi, pertanto, una necessaria disapplicazione della disposizione prevista dall’art. 1, co. 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 per contrasto con il diritto europeo. Inoltre, secondo il giudice regionale veneto vi è anche violazione del principio di proporzionalità che, ai sensi del par. 5 della predetta direttiva deve guidare l’azione amministrativa.