Sommario
Visto d’ingresso per palestinesi della Striscia di Gaza. Richiesta di visti umanitari a tutela di diritti fondamentali – Difformi orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Roma: 1) Visti ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Applicazione soggetta a discrezionalità dello Stato – Inesistenza di diritto individuale – Legittimità dei soli corridoi collettivi umanitari – Inesistenza di diritto d’ingresso ai sensi dell’art. 10, co. 3 Cost. 2) Visto ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Diniego di visto: atto sindacabile dal giudice ordinario – Inapplicabilità principi espressi dalla sentenza Corte di giustizia UE 7.3.2017 X.X. c. Belgio se ingresso non preordinato alla protezione internazionale – Discrezionalità meramente tecnica dello Stato – Dovere di rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta fondamentale dell’Unione europea e dalla Costituzione italiana – Art. 10, co. 3 Cost. norma immediatamente precettiva – Convenzione ONU contro il genocidio – Non solo obblighi tra gli Stati ma anche diritto individuale alla protezione. Modalità esecutive ordine giudiziale ineseguito dallo Stato. Ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. attivabile a fronte di provvedimento cautelare – Giudizio di ottemperanza davanti al Tar, ex art. 112 c.p.a., solo a fronte di decisione con attitudine al giudicato – Ordine di provvedere entro 10 gg. al rilascio dei visti, in difetto nomina commissario ad acta – Modalità esecutive già sperimentate dall’Amministrazione dello Stato – Previsione di pagamento di una somma di denaro quotidiana in caso di inottemperanza.
Visto d’ingresso per ricongiungimento familiare dalla Striscia di Gaza. Nulla osta al ricongiungimento familiare tra rifugiati politici palestinesi in Italia e familiari nella Striscia di Gaza – Categorie diverse da quelle ordinarie (coniuge, figli minori, genitori a carico e figli maggiorenni se totalmente invalidi) – Definizione di “altri familiari” previsti dalla direttiva 2003/86/CE – Necessità di esame individualizzato – Fratello invalido assistito in Qatar da sorella titolare di visto d’ingresso in Italia per ricongiungimento con il figlio minore, rifugiato politico – Sorella con tre figli minori soggiornante in Egitto priva di tutele – Nipote, figlia di sorella – Necessità di valutazione del superiore interesse del fanciullo (anche se non parte in causa) – Natura fondamentale del diritto all’unità familiare – Vivenza a carico – Requisito non necessariamente economico. Figli maggiorenni non affetti da patologie sanitarie totalmente invalidanti (art. 29 TU d.lgs. 286/98) – Condizione di invalidità non necessariamente sanitaria ma derivante da deprivazione igienico-sanitaria come nella situazione della Striscia di Gaza – Diritto alla salute come integrità psico-fisica.
Il riconoscimento dello status di rifugiato. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale – Mutilazione genitale femminile – Individuazione del rischio prognostico – Tratta ai fini di sfruttamento sessuale – Rischio di re-trafficking – Negazione della tratta da parte della vittima – Particolare gruppo sociale delle donne vedove e vittime di violenza – Sfruttamento al fine di traffico degli stupefacenti – Timore fondato rappresentato dal rischio che la figlia della ricorrente possa essere sottoposta a mutilazioni genitali – Sfruttamento lavorativo – Debt bondage – Irrilevanza del consenso della vittima – Appartenenza ad un gruppo sociale delle persone bisessuali – Gruppo sociale delle persone affette da disturbi mentali – Compelling reasons – Nozione di opinione politica – Interpretazione ampia. Protezione sussidiaria. Trattamento inumano e degradante – Danno grave – Patologia psichiatrica – Credibilità del ricorrente, da non escludere solo perché i fatti narrati non trovano riscontro nelle COI – Violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato interno – Necessità di distinguere il mancato inserimento nell’elenco dei Paesi designati di origine sicura dalla condizione di violenza indiscriminata – Pakistan – Khyber Pakhtunkhwa – Etiopia – Burkina Faso.
Questioni procedurali e processuali. Notifica effettuata a mezzo posta nei confronti di un richiedente in un Centro di accoglienza o trattenuto – Tempestività del ricorso – Paesi di origine sicura – Sospensione cautelare del provvedimento – Disapplicazione dell’art. 2-bis del d.lgs. 25 del 2008, per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32 – Donne originarie del Perù – Egitto – Obblighi di informazione ai fini del rispetto della procedura accelerata – Decorrenza dei termini per la procedura accelerata – Rilevanza del momento di manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale – Differenza tra manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e formalizzazione della domanda.
La protezione complementare. La protezione speciale dopo la riforma del 2023 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU – Insussistenza di una diversità di trattamento tra “migranti stabiliti” e “migranti tollerati” (tali ritenuti erroneamente i richiedenti asilo) – Protezione complementare attuazione del diritto previsto dall’art. 10, co. 3 Cost. – Diritto al soggiorno – Art. 8 CEDU – Riforma 2023 ha cambiato i criteri di accertamento – Necessità di operare un bilanciamento con interessi dello Stato – Non rientrano in esso i costi per i servizi di accoglienza. Mancata richiesta in sede amministrativa della protezione speciale. Dovere di valutazione dell’art. 19 TU d.lgs. 286/98 in ogni richiesta di permesso di soggiorno anche se non esplicitato il richiamo alla protezione speciale – Precedenti penali del richiedente – Necessità di valutazione concreta e attuale – Rilevanza legami familiari.
La protezione speciale diretta al questore dopo la riforma 2023. Rilevanza anche nei procedimenti Dublino. Protezione speciale attuazione dell’art. 10, co. 3 Cost. – Tutela prevista dal diritto nazionale – Sistema diverso da quello della protezione internazionale – Riconoscibilità anche a fronte di decisione definitiva di rinvio ex reg. n. 604/2013. Art. 19 TU d.lgs. 286/98 e art. 8 CEDU – Incidenza della riforma 2023 solo sui criteri di accertamento – Proponibilità di domanda di protezione speciale direttamente al questore e dovere di sua valutazione – Equiparazione tra domanda reiterata di protezione internazionale fondata solo su requisiti della protezione speciale e domanda diretta al questore – Accertamento in giudizio del diritto – Effettività della tutela giurisdizionale – Inesigibilità della pretesa di attivare la sola procedura di protezione internazionale – Inutile aggravio procedimentale – Natura giuridica della PEC contenente il diniego di protezione speciale – Provvedimento implicito.
Accoglienza di richiedenti asilo. Richiesta di riconoscimento della protezione internazionale dopo 90 gg. dall’ingresso sul territorio nazionale (art. 1, co. 2-bis d.lgs. 142/2025) – Contrarietà della norma con l’art. 20 direttiva 2013/33/UE – Esclusione di automatismi – Disapplicazione norma nazionale. Omessa valutazione della vulnerabilità di nucleo familiare con minore – Illegittimità.
VISTI D’INGRESSO PER PALESTINESI DELLA STRISCIA DI GAZA
Anche in questo numero della Rivista continuiamo la pubblicazione di decisioni che riguardano i visti d’ingresso, per motivi umanitari o per famiglia o per ricongiungimento familiare, di cittadini e cittadine palestinesi della Striscia di Gaza. Per altre decisioni si rinvia alle Rassegne dei n. 3.2025 e n. 1.2026.
Visti umanitari ex art. 25 reg. n. 810/2009 o per asilo ex art. 10, co. 3 Cost.
dalla Striscia di Gaza
Per quanto riguarda i visti umanitari o per asilo ex art. 10, co. 3 Cost, il Tribunale di Roma conferma l’orientamento negativo assunto alla fine del 2025, motivando i rigetti dei ricorsi (o la revoca di precedenti ordinanze cautelari di accoglimento) sulla base di motivazioni sostanzialmente analoghe: a) l’art. 10, co. 3 Cost. non consente il riconoscimento del diritto d’ingresso in quanto l’asilo politico è attivabile solo all’interno del territorio nazionale, citando a conforto le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione n. 29459 e 29460 del 2019;
b) l’art. 25 reg. visti n. 810/2009, con riguardo ai motivi umanitari (uno dei tre requisiti previsti dalla norma europea), non sottende un diritto soggettivo all’ingresso ma è strumento attivabile a discrezione dello Stato e dunque solo nell’ambito di attività collettive decise in via amministrativa, come ad esempio i cd. corridoi umanitari;
c) quanto agli obblighi internazionali, in relazione ai quali può essere attivato l’art. 25 reg. visti, nel caso della Striscia di Gaza gli obblighi anche di prevenzione derivanti dalla Convenzione ONU del 1948 contro il crimine internazionale di genocidio non conferiscono un diritto soggettivo alla singola persona ma sono esercitabili solo tra Stati e davanti alla Corte internazionale di giustizia.
In questo senso si vedano: Tribunale Roma sent. 13.2.2026 RG. 34419/2025 , ord. 3.3.2026 RG. 49076/2025 , 4.3.2026 RG. 49813/2025 , 11.3.2026 RG. 3084/2026 , 7.4.2026 RG. 4820/2026 .
Motivazioni che non paiono affatto condivisibili. Quanto all’art. 10, co. 3 Cost. appare errato e fuorviante il richiamo alle pronunce delle Sezioni Unite del 2019, le quali non hanno mutato il risalente ma consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce all’asilo costituzionale quantomeno il diritto d’ingresso (Cass. SU 4674/1997, Cass. n. 8423/2004, n. 25028/2005 e n. 18549/2006, Trib. Roma sentenza n. 22917/2019, confermata da Corte d’appello 11.1.2021), poiché oggetto del giudizio davanti al Giudice di legittimità era l’applicazione alla protezione umanitaria, sostituita dalla speciale con d.l. n. 113/2018, dei requisiti di accertamento precedenti detta riforma, rispetto a cui il discrimine era la data di presentazione della domanda di permesso, evidentemente possibile solo sul territorio nazionale. Situazione ben diversa di chi invoca il diritto d’ingresso per avere protezione sotto l’ombrello della norma costituzionale per la necessità di sottrarsi alla totale negazione delle libertà fondamentali. Se si ritenesse esercitabile il diritto fondamentale ex art. 10, co. 3 Cost. solo sul territorio nazionale, sarebbe incontestabile lo svuotamento della norma perché condizionata dal potere amministrativo, o addirittura politico, che potrebbe decidere chi ne è beneficiario e chi escluso prima ancora che al/alla potenziale titolare sia consentito rivolgersi alla competente autorità per il riconoscimento del diritto stesso. Del resto, l’art. 10, co. 3 Cost. non offre alcun sostegno per ritenere che sia invocabile solo sul territorio nazionale, non solo perché è noto e pacifico che il diritto d’asilo preesiste al suo riconoscimento formale, ma proprio perché esso sorge all’avverarsi dell’impedimento delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione italiana, le quali evidentemente avvengono fuori dal territorio nazionale. Già la giurisprudenza ha escluso la necessità, per il riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale, della presenza sul territorio nazionale, come affermato dal Tribunale di Roma nella nota sentenza Ocalan del 1999 e più recentemente anche da Trib. Bologna 19.9.2025 RG. 9080/2023, che ha riconosciuto la protezione speciale a richiedente asilo che vive in Marocco non ritenendo ostativa l’assenza sul territorio nazionale, a differenza di quanto richiesto dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale (pubblicata in questa Rivista n. 3.2025, Rassegna Asilo e protezione internazionale).
Quanto all’attivazione dell’art. 25 reg. visti n. 810/2009, la tesi del Tribunale di Roma che lo ritiene possibile solo nell’ambito dei corridoi umanitari, non tiene conto, tra le altre considerazioni, che il diritto di salvarsi dalla violazione di diritti umani fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita, ha natura prettamente individuale, in coerenza anche con il principio personalistico della Costituzione italiana, e non può dipendere da scelte discrezionali o politiche dello Stato, pena il disconoscimento della natura stessa del diritto.
Né ha pregio altra argomentazione rinvenibile in alcune pronunce secondo le quali non sussisterebbe la giurisdizione necessaria per l’attivazione dell’art. 25 reg. visti poiché nessun potere autoritativo dello Stato sarebbe stato esercitato e occorrendo «altresì che a causa di tale intervento autoritativo il soggetto richiedente corra il rischio di subire una violazione dei suoi diritti fondamentali o più in particolare il rischio di trattamenti inumani e degradanti.» (Trib. Roma 3.3.2026 RG. 49076/2025).
Invero, la giurisdizione, cioè il sindacato giurisdizionale in relazione a un obbligo della Pubblica amministrazione di definire un procedimento, nasce esattamente dalla richiesta di visto, rispetto a cui la PA ha l’obbligo di rispondere in adempimento anche di quanto previsto dalla legge n. 241/90. Quanto. infine, al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, sorprendentemente il Tribunale di Roma sembra ignorare tutti i vari Report delle Istituzioni internazionali che tali violazioni hanno acclarato da tempo in conseguenza delle operazioni belliche intraprese dallo Stato di Israele ai danni della popolazione palestinese della Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023.
Di segno diametralmente opposto all’orientamento restrittivo dianzi indicato, l’ordinanza 16.3.2026 del medesimo Tribunale di Roma, RG. 194/2026 riunito con 3642/2026 , con cui è stato ordinato alle competenti Amministrazioni dello Stato il rilascio di visti umanitari, in applicazione dell’art. 25 reg. n. 810/2009 e dell’art. 10, co. 3 Cost. con uno sviluppo motivazionale di sicuro interesse. Preliminarmente, va detto che la vicenda traeva origine dal diniego di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare chiesto da rifugiate palestinesi (evacuate nel 2024 dalla Striscia di Gaza e qui riconosciute titolari di status) a favore di figlie maggiorenni e loro nuclei familiari rimasti nella Striscia, motivato per l’assenza della loro condizione di invalidità totale, richiesto invece dall’art. 29, co. 1 lett. c) TU d.lgs. 286/98. Il ricorso conteneva, dunque, due domande: la principale di rilascio di visti d’ingresso per motivi familiari e la subordinata per motivi umanitari. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale «in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall’art. 29 d.lgs. 286/98, che al comma 1 lett. c) in caso di ricongiungimento con figlio maggiorenne, richiede gli ulteriori presupposti della vivenza a carico e dell’impossibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita per uno stato di salute che comporti invalidità totale, circostanza non integrata dai problemi di salute documentati dai certificati prodotti in giudizio. Conseguentemente non possono trovare accoglimento neanche le domande estese al nucleo familiare della figlia maggiorenne.».
Profili su cui, invece, si è posto differentemente il Tribunale di Bologna con le pronunce oggetto della successiva parte della Rassegna.
Il Tribunale di Roma ha accolto, invece, la domanda subordinata, di rilascio dei visti d’ingresso per motivi umanitari, dopo avere rigettato l’eccezione dell’Avvocatura di Stato che paventava il difetto di giurisdizione asserendo l’inesistenza di un atto della Pubblica amministrazione giustiziabile davanti all’autorità giudiziaria. Sul punto la pronuncia in esame censura la tesi ministeriale in quanto documentata l’esistenza di un’espressa domanda di rilascio dei visti inoltrata al Consolato italiano di Gerusalemme, a cui consegue l’obbligo per la PA di definire il procedimento, assumendo un significato giuridico anche il silenzio, inteso come «comportamento amministrativo sottoponibile al vaglio del giudice e certamente, come vedremo meglio più avanti, rientra entro la giurisdizione del giudice ordinario, incidendo su diritti soggettivi della persona (cfr. Cass. SU 4674/1997; Cass. SU 19393/2009), quali incontrovertibilmente devono ritenersi quelli in questione, a partire dai più basilari diritti umani inviolabili quali la vita, la salute e la libertà personale».
La decisione nega anche che il visto abbia natura di atto politico, come sostenuto dall’Avvocatura di Stato, poiché è un concetto di stretta interpretazione e di carattere eccezionale (Cass. SU n. 15601/2023) e pertanto nel caso dei ricorrenti il diniego di visto è certamente sindacabile dal giudice ordinario vertendo in relazione a diritti soggettivi di natura fondamentale, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 19393/2009, SU n. 30658/2028, SU n. 29459/2019, Corte cost. n. 194/2019).
Quanto all’applicazione dell’art. 25 codice visti n. 810/2009 - che consente in via eccezionale il rilascio di visti a validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali - il Tribunale, dopo avere precisato che i regolamenti dell’Unione europea hanno efficacia diretta nell’ordinamento nazionale (art. 288 TFUE), chiarisce che la sentenza della Corte di giustizia UE XX contro Belgio del 7 marzo 2017 in nessuna parte ha negato che detta norma regolamentare sia affidata alla mera discrezionalità amministrativa e sottratta alla giurisdizione, mentre ne ha escluso l’applicazione poiché nel caso esaminato i ricorrenti avevano sostanzialmente chiesto un visto di lunga durata, cioè espressamente preordinato alla richiesta di protezione internazionale, in quanto tale estranea all’ambito di applicazione dell’art. 25 codice visti, precisando la Corte di giustizia che la questione poteva essere trattata nell’ambito del diritto nazionale.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, invece, i ricorrenti hanno chiesto solo il diritto all’ingresso in Italia, cioè la funzione stessa dell’art. 25 reg. n. 810/2009, al fine di salvarsi nell’immediato al rischio di perdita della vita o di subire trattamenti inumani o degradanti e pertanto «essendo del tutto estranee alla sua applicabilità l’eventuale intenzione di proporre domanda di asilo sul territorio italiano alla sua scadenza, alla quale del caso si applicherebbe la relativa disciplina.».
Quanto alla giurisdizione, precisa altresì l’ordinanza in rassegna che la citata sentenza della CGUE ha applicato il concetto di giurisdizione di cui all’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui quando venga in rilievo l’applicazione del diritto europeo devono essere garantiti i diritti sanciti dalla Carta stessa, concetto diverso e non sovrapponibile con quello di cui all’art. 1 della Convenzione europea dei diritti umani, in relazione al quale varia e non concorde è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Dunque, secondo il Tribunale romano la questione posta alla sua attenzione rientra nel campo di applicazione del diritto europeo, alla luce dei diritti previsti dalla Carta fondamentale, precisando che «Il fatto che il rilascio di un VTL per motivi umanitari rientri nella discrezionalità degli Stati membri non significa che questi ultimi non debbano comunque conformare tale discrezionalità al diritto dell’Unione e nel nostro caso anche al diritto nazionale – in primo luogo la Costituzione italiana (l’art 54 della Costituzione obbliga i funzionari pubblici a osservare la Costituzione e le leggi) – e che la relativa attività amministrativa connessa al rilascio dei visti non sia soggetta al sindacato giurisdizionale (art. 32 comma 3 codice visti). In particolare, per la natura stessa del visto umanitario, al sindacato del giudice ordinario.».
La discrezionalità esercitabile dallo Stato è di tipo meramente tecnico e non può violare i diritti umani fondamentali, tra i quali l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta inderogabilmente ogni bilanciamento con altri interessi o diritti (ex art. 15 CEDU) e che l’art. 52, par. 3 della Carta UE richiama espressamente (ndr: in collegamento con analogo divieto prescritto dall’art. 4 della Carta stessa).
Il Tribunale di Roma richiama espressamente anche l’art. 10, co. 3 della Costituzione, ribadendone la natura immediatamente precettiva: «Ad abundantiam, deve rilevarsi che il diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 della Costituzione, è annoverato tra i diritti fondamentali nella prima parte della costituzione, tra i principi supremi dell’ordinamento non soggetti nemmeno a revisione costituzionale, ha natura immediatamente precettiva (principio affermato fin da SU 4674/1997) e il diritto sorge quando si verifica la condizione di vulnerabilità (Cass SU 29459/2019). L’affermazione secondo la quale il diritto di asilo ha trovato piena attuazione attraverso le tre forme di protezione (umanitaria/speciale, rifugio, sussidiaria) riguarda il suo contenuto e attuazione processuale, non la precettività della norma». Dunque, la discrezionalità del legislatore opera con riguardo a «l’accertamento e l’individuazione delle modalità di esercizio del diritto (SU cit.)» ma non il diritto in sé.
Così inquadrata la fattispecie giuridica posta dal ricorso, il Tribunale affronta poi il contesto territoriale entro il quale vivono i familiari delle ricorrenti, cioè la Striscia di Gaza, acclarando attraverso varie fonti di informazione che trattasi di «contesto di costante concreto rischio per l’incolumità personale, di inaccessibilità del soddisfacimento persino dei bisogni vitali e di annientamento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali dell’essere umano che interessa la zona in cui il nucleo familiare ricorrente tuttora si trova è unanimemente attestato da organismi indipendenti» e nella quale sono esposti a pericolo di vita o a trattamenti inumani e degradanti, non potendo nemmeno rifugiarsi in altri Paesi vicini stante l’impedimento da parte dello Stato di Israele.
Situazione che, ad avviso del Tribunale, «attiva gli obblighi di prevenzione del genocidio cui tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono tenuti, tali obblighi non possono non riguardare la tutela dei diritti fondamentali delle vittime, in primo luogo quello di sottrarsi agli atti genocidiari così come descritti dalla Convenzione. Se così non fosse le vittime non potrebbero avere alcuno scampo, in quanto non ci sarebbe alcuno stato obbligato ad accoglierle.».
La pronuncia in esame si fa carico anche di un’eccezione, in genere sollevata dal Ministero o contenuta in altre pronunce del medesimo Tribunale di opposto orientamento, secondo cui gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro il genocidio opererebbero solo tra Stati ma non attribuirebbero il diritto alla protezione della singola persona. Sul punto, nell’ordinanza si afferma che «A prescindere dalla circostanza se l’obbligo di protezione delle vittime prevista dalla Convenzione per la prevenzione del genocidio dia luogo o meno a un diritto soggettivo in capo alle vittime stesse (ma va sottolineato che se è vero che i singoli non sono parti nel procedimento innanzi alla CIG essendo prevista la partecipazione solo degli Stati, ciò non significa che essi non possano far valere in altre sedi i propri diritti umani fondamentali), i ricorrenti sono comunque titolari dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dal diritto internazionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Costituzione italiana, in primo luogo alla vita e a non subire trattamenti inumani e degradanti, e titolati a farli valere in sede giudiziaria».
Conclusivamente, all’esito del giudizio, nel quale già era stato emesso un decreto inaudita altera parte (decreto 9.1.2026 RG. 194/2026 pubblicato in questa Rivista n. 1.2026 nella Rassegna Asilo e protezione internazionale), il Tribunale conferma la precedente pronuncia cautelare e ordina al Ministero per gli affari esteri «di emanare tutti gli atti necessari a consentire l’immediato ingresso dei ricorrenti nel territorio dello Stato italiano».
Si evidenzia che le ricorrenti avevano chiesto anche la condanna delle Amministrazioni dello Stato al pagamento di una somma risarcitoria per eventuale ritardo nel rilascio dei visti, ex art. 614-bis c.p.c. ma è stata rigettata dal Tribunale «in ragione della natura della controversa nella sezione delle questioni trattate».
Modalità esecutive ordine giudiziale
Un interessante sviluppo della vicenda e della pronuncia sopra rassegnata è l’ordinanza del Tribunale di Roma 14.5.2026 RG. 194-1/2026 , emessa all’esito di un ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. proposto a seguito di inottemperanza all’ordine giudiziale di rilascio dei visti d’ingresso per familiari di rifugiati politici disposto nel gennaio 2026 in sede cautelare inaudita altera parte (decreto 9.1.2026 RG. 194/2026 pubblicato in questa Rivista n. 1.2026 nella Rassegna Asilo e protezione internazionale) e rispetto al quale il Consolato italiano a Gerusalemme era rimasto inerte relativamente a una parte dei familiari, mentre altra parte (coniuge e figli minori) era stata invece evacuata con la collaborazione del medesimo Consolato. Il ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. è strumento giudiziale per chiedere all’autorità giudiziaria le modalità esecutive per l’esecuzione effettiva di un ordine giudiziale e infatti i ricorrenti hanno chiesto in via principale un termine entro il quale il Consolato doveva provvedere al rilascio dei visti, anche in forma telematica o loro consegna mediante delegati, nonché di organizzare conseguentemente il trasferimento in Giordania da cui si sarebbero imbarcati per l’Italia; in subordine chiedevano la nomina, ai sensi degli artt. 68 e 669-duodecies c.p.c., di un ausiliario del giudice che, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, provvedesse a detta attività.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, preliminarmente rigettando l’eccezione ministeriale secondo cui lo strumento processuale idoneo era solo il giudizio di ottemperanza davanti al Tar e solo a fronte di un provvedimento passato in giudicato (ex art. 112, co. 2, lett. c), codice processo amministrativo) mentre nel caso di specie si era di fronte a un provvedimento cautelare privo di efficacia di giudicato. Eccezione che il Tribunale respinge affermando che proprio perché l’esecuzione riguarda un provvedimento cautelare, privo di per sé di attitudine al giudicato, l’unico strumento processuale proponibile è quello ex art. 669-duodecies c.p.c. davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, come affermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa (Tar Salerno, sent. n. 124/2026 e anche Cons. St. sent. n. 1463/2021 sulla relazione tra i due strumenti).
Infatti, «Se ciò non fosse realizzabile attraverso il procedimento ex art 669-duodecies c.p.c. si arriverebbe al paradosso che tale rimedio non sarebbe mai applicabile in un procedimento cautelare dove la Pubblica Amministrazione sia parte, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuno strumento utile per assicurare effettività al provvedimento.».
Quanto alle modalità esecutive, il Tribunale così dispone: «- Ordina alle parti resistenti e per esse al Consolato generale d’Italia a Gerusalemme di provvedere, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, all’inserimento di […], di […] e di [….] nelle liste di evacuazione dalla Striscia di Gaza, alla predisposizione e consegna dei visti di ingresso e dei lasciapassare direttamente al valico di Kerem Abu Salem – anche avvalendosi di modalità telematiche o di delegati inviati in loco secondo le modalità già sperimentate dall’Amministrazione – e all’organizzazione del trasferimento delle persone sopra indicate fino in Giordania, in coordinamento con le autorità consolari italiane in Giordania, ove le stesse prenderanno un volo per l’Italia; - qualora l’Amministrazione non ottemperi nel termine indicato, nomina all’uopo ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. il Console italiano a Gerusalemme, il quale dovrà provvedere entro ulteriori giorni 10; - fissa ai sensi dell’art 614-bis c.p.c. la somma di € 200,00 che l’Amministrazione dovrà corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’adempimento alla scadenza dei termini su indicati; - condanna i Ministeri convenuti, in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti […].».
Visti per motivi di ricongiungimento familiare dalla Striscia di Gaza: altri familiari
Il diritto al ricongiungimento familiare di persone palestinesi rifugiate politiche in Italia con familiari costretti a vivere nella Striscia di Gaza è oggetto di alcune pronunce del Tribunale di Bologna. La questione ha riguardato il riconoscimento di tale diritto a favore di familiari non compresi tra quelli indicati dall’art. 29, co. 1 TU d.lgs. 286/98 (coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni se totalmente invalidi, genitori a carico), in particolare a favore di fratelli o sorelle o figli maggiorenni (e loro nuclei familiari) non affetti da invalidità totale, nel senso di invalidità fisica come ritenuta dalle Amministrazioni dello Stato.
Con ordinanza 5.3.2026 RG. 18932-1/2025 ha accolto il ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., proposto da rifugiata politica palestinese alla quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Bologna aveva rifiutato il rilascio di nulla osta al ricongiungimento con un fratello, rimasto gravemente mutilato in uno dei bombardamenti dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023. Fratello il quale, ricoverato in un ospedale del Qatar a seguito di evacuazione sanitaria, era ivi assistito dalla sorella, alla quale le autorità qatarine impedivano di lasciare il congiunto poiché dipendeva totalmente dalla sua assistenza, nonostante ella avesse ottenuto il visto per l’Italia per ricongiungimento con il figlio minore, rifugiato politico e qui presente insieme alla nonna e alla zia (unica ricorrente). All’esito del giudizio cautelare, in cui si è svolta anche attività istruttoria, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento a favore del fratello della rifugiata politica nonostante non rientri tra le categorie formalmente previste dall’art. 29, co. 1 TU d.lgs. 286/98. Il ragionamento seguito dalla giudice muove dalla considerazione della specificità della condizione dei rifugiati politici tutelata dalle direttive 2003/86/CE e 2011/95/UE, le quali prescrivono un esame individualizzato, specie nei casi di vulnerabilità sanitaria o sociale, «consentendo, in presenza di situazioni di dipendenza, l’estensione del ricongiungimento anche a familiari diversi da quelli della famiglia nucleare». Principi ricavabili anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in relazione all’art. 8 CEDU, che l’ordinanza richiama ampiamente (sentenza Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi del 2000 - Emonet e altri c. Svizzera del 2007 - Martinez Alvarado c. Paesi Bassi del 2024, citate in Guide on Artyicle 8 – Right to respect for private and family life, home and correspondence, oltre a Benhebba c. Francia del 2003 & 36 - Mokrani c. Francia del 2003 - Onur c. Regno Unito del 2009 - Slivenko c. Lettonia del 2003 - A.H. Khan c. Regno Unito del 2011), soffermandosi in particolare sulla sentenza Jeunesse c. The Netherlands di cui l’ordinanza del Tribunale riporta ampi estratti.
Viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, che conferma la medesima necessità di un esame individualizzato e che tenga conto della specificità della condizione dei rifugiati (CGUE sent. 7.11.2018 C-380/17) e, ad avviso della giudice, il caso che più si attaglia a quello portato in giudizio è trattato nella sentenza CGUE del 31.1.2024 C-560/20. Essa ha riguardato il ricongiungimento familiare chiesto da rifugiato politico minorenne con una sorella maggiorenne gravemente malata e dipendente dall’assistenza dei genitori, i quali non avrebbero potuto beneficiare del diritto al ricongiungimento se non fosse stata compresa anche la figlia, che non poteva essere lasciata priva di assistenza. Secondo la CGUE negare dunque il ricongiungimento con la sorella avrebbe comportato la vanificazione del diritto all’unità familiare del rifugiato. Situazione del tutto analoga a quella esaminata dal Tribunale felsineo, che aggiunge un ulteriore profilo, ovverosia la negazione del diritto al ricongiungimento con il fratello e attraverso esso anche alla sorella che lo assisteva avrebbe determinato la lesione del diritto all’unità familiare del nipote della ricorrente (figlio della sorella e qui rifugiato politico insieme alla nonna) e ciò «Sebbene nella presente controversia il minore non sia parte in causa». Nel contempo, avrebbe comportato la lesione del diritto all’unità familiare della stessa ricorrente «tenuto conto del contesto di guerra come quello in esame».
Quanto alla vivenza a carico del fratello, il Tribunale lo declina non solo in ragione della grave invalidità conseguita ma anche perché quella condizione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sull’art. 10, par. 2 direttiva 2003/86/CE, «deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente economico, includendo le situazioni in cui il rifugiato sia il soggetto più idoneo a fornire il supporto necessario, tenuto conto delle condizioni complessive del familiare e del contesto di provenienza». Pertanto, afferma il Tribunale che «Tale interpretazione estensiva del concetto di familiare e la conseguente disapplicazione dell’art. 29 TUI, si impone dunque per garantire il rispetto dei numerosi principi di diritto internazionali sopra richiamati ed il rispetto dei diritti umani fondamentali, anch’essi richiamati».
Conseguentemente ordina alla prefettura di Bologna il rilascio in via d’urgenza del nulla osta al ricongiungimento familiare del fratello della rifugiata politica.
Con altra ordinanza cautelare del 12.3.2026 RG. 18931-1/2025 sempre il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare tra rifugiata politica palestinese e la sorella con tre figli minori (tutti affetti da patologie varie derivanti dal conflitto in corso), con motivazione sostanzialmente analoga a quella dianzi rassegnata. La particolarità di questa pronuncia riguarda il fatto che il nucleo familiare si trova in Egitto, Paese in cui madre e figli sono in un «limbo giuridico», in quanto privi di status di rifugio, né titolari di diritto al soggiorno, impossibilitata la madre a svolgere attività lavorativa e i minori a frequentare gli istituti scolastici, oltre ad avere accesso alle cure mediche solo a pagamento.
In un giudizio ordinario di impugnazione del diniego di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare tra rifugiata politica palestinese e i figli maggiorenni con i rispettivi nuclei familiari, il Tribunale di Bologna, che in sede cautelare aveva rigettato il ricorso d’urgenza perché categoria non ricompresa tra quelle ex art. 29, co. 1 TU d.lgs. 286/98, con sentenza 11.5.2026 RG. 2286/2026 ha rivisto la propria determinazione accogliendo il ricorso. Preliminarmente il giudice conferma la ricostruzione legislativa già esposta nel provvedimento cautelare, escludendo che la direttiva 2003/86/CE e il suo articolo 10, par. 2 (che consente agli Stati membri di estendere il riconoscimento del diritto all’unità familiare ad altri familiari, diversi da quelli classici indicati all’art. 4, par. 1 direttiva) possano spiegare effetti diretti nell’ordinamento italiano in quanto non è stata esercitata dall’Italia la facoltà discrezionale ivi prevista, richiamando al riguardo anche la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE 12.12.2019 causa C-519/18). Pronuncia europea che viene richiamata anche per la qualificazione della “vivenza a carico” in quanto ivi si afferma che essa sottende la verifica della dipendenza effettiva del familiare dal rifugiato derivante dal complesso delle condizioni economiche e sociali per effetto delle quali non è in grado di provvedere a sé stesso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, del grado di parentela con il rifugiato, della natura e della solidità degli altri legami familiari, dell’età ecc.
Poiché, dunque, il Tribunale bolognese ritiene che la facoltà discrezionale ex art. 10, par. 2 direttiva 2003/86/CE non sia stata esercitata, afferma la necessità di accertare se nell’ordinamento interno, in sede di recepimento della direttiva o con autonoma disciplina, sia possibile rinvenire il diritto del figlio maggiorenne di rifugiato di conseguire il diritto al ricongiungimento familiare se a carico.
Con riguardo a questo aspetto, il giudice affronta il proprio precedente negativo emesso in sede cautelare in cui, pur riconoscendo la gravissima situazione nella Striscia di Gaza, aveva escluso la riconoscibilità del diritto poiché non dimostrata la condizione di invalidità dei figli maggiorenni anche se certamente a carico della ricorrente (proprio a causa di detta situazione), ritenendo necessario, nella nuova fase processuale, un ripensamento alla luce delle allegazioni contenute nel nuovo ricorso, ove si sono evidenziate le «drammatiche condizioni che determina il mancato accesso alle cure sanitarie dei ricorrenti, nonostante l’aggravarsi oggettivo del loro stato di salute (a causa della scarsa alimentazione, delle intemperie alle quali sono esposti, della scarsità di acqua potabile, della contaminazione per la diffusa presenza di topi) considerato lo stato di gravidanza della figlia».
La condizione di invalidità, dunque, muove dallo stato di eccezionalità della situazione nella Striscia di Gaza ed è declinata dal giudice non tanto come invalidità strettamente sanitaria ma comprensiva del complessivo «stato di deprivazione igienico sanitario vissuto dai familiari della ricorrente», che non necessita neppure di «ampliare la nozione di salute in senso costituzionalmente orientato». Alla luce di varie fonti di informazione attestanti la condizione degli abitanti in detto territorio palestinese, il giudice afferma di condividere la tesi secondo cui lo stato di salute invalidante di cui all’art. 29, co. 1 lett. c) TU immigrazione non richiede necessariamente una certificazione medica, sufficiente invece che la lesione del diritto alla salute, inteso come integrità fisica e psichica, derivi dalle condizioni inumane nelle quali i familiari sono costretti a vivere a Gaza, «il cui effetto è di determinare l’oggettiva invalidità a provvedere ai propri bisogni essenziali».
In conclusione, il Tribunale riconosce il diritto della rifugiata politica al ricongiungimento con i figli maggiorenni e loro congiunti, mediante rilascio di nulla osta.
Infine, merita attenzione un’ulteriore sentenza del Tribunale di Bologna, 26.5.2026 RG. 3851/2026 che, all’esito di un giudizio ordinario ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare di rifugiata politica con due figli maggiorenni e la figlia minore di uno di loro. Anche in questo caso nella precedente fase cautelare il ricorso era stato rigettato in quanto detti familiari erano stati ritenuti estranei alle categorie di cui all’art. 29, co. 1 TU d.lgs. 286/98 poiché non invalidi totalmente.
La sentenza premette che il diritto all’unità familiare ha natura fondamentale ed è tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta fondamentale dell’Unione europea e per quanto concerne la specifica condizione dei/delle rifugiati/e la direttiva 2003/86/CE riconosce loro specifica protezione stante la condizione di vulnerabilità in cui versano (Consideranda 2 e 8) e all’art. 10, par. 2 consente di estendere il diritto anche ad altri familiari diversi da quelli indicati nell’art. 4. Nell’ordinamento interno la direttiva ha avuto attuazione con l’introduzione dell’art 29-bis TU immigrazione, che riconosce particolari agevolazioni ai rifugiati nell’esercizio del diritto all’unità familiare ma, secondo la difesa dello Stato, non consentirebbe l’estensione a familiari diversi da quelli indicati nell’art. 29 (coniuge, figli minori, figli maggiorenni totalmente invalidi e genitori a carico) in assenza di esercizio della facoltà discrezionale di estendere ad altri familiari prevista dall’art 10, par. 2 direttiva 2003/86. Il Tribunale afferma, tuttavia, di non condividere tale tesi innanzitutto perché «La disciplina degli Stati membri non potrà estendersi sino al punto di vanificare il senso della tutela accordata, e di aggirare la copertura eurounitaria fornita dall'art. 8 della CEDU» e in quanto la vivenza a carico deve confrontarsi, con esame individualizzato (CGUE C-380/17), con la grave crisi umanitaria in corso a Gaza e deve comprendere ogni tipo di sostegno, non necessariamente economico, per proteggere la dignità umana e i diritti fondamentali dei familiari (CGUE sentenze C-519/18 e Cass. n. 20127/2021).
Per quanto riguarda la figura della nipote, di cui la ricorrente ha chiesto il ricongiungimento insieme alla madre, il Tribunale valorizza la necessità di applicazione concreta del principio del superiore interesse del minore di cui all’art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e quella di evitare separazioni familiari e pertanto «ove si riconosca il diritto al ricongiungimento della madre ), la posizione della minore risulta inscindibilmente connessa, non potendosi ritenere conforme ai principi fondamentali una separazione tra madre e figlia. Ne consegue che anche la nipote deve essere inclusa nel provvedimento di ricongiungimento.».
Pertanto, nella sentenza si afferma che, nel rispetto dei diritti fondamentali e con interpretazione non meramente formale, «… la “vivenza a carico” sussiste quando il familiare non è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali e riceve sostegno effettivo dal richiedente, sulla base di una valutazione concreta delle circostanze; nei casi relativi ai rifugiati, tale valutazione deve essere ampliata, tenendo conto del contesto di provenienza (assenza di condizioni minime di sicurezza e sostentamento), della rottura forzata del nucleo familiare, del legame effettivo e della dipendenza sostanziale. La Corte EDU, dall’altro, ha affermato che ogni decisione incidente sulla vita familiare deve assicurare un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati, attribuendo rilievo preminente alla tutela dei legami familiari effettivi; inoltre, in materia di minori, tale interesse deve essere considerato come parametro prioritario e non recessivo nelle decisioni delle autorità nazionali; ne deriva che la separazione tra la madre […] e la figlia minore […] sarebbe incompatibile con tali principi e dunque il riconoscimento del diritto al ricongiungimento della madre implica, in via consequenziale, quello della minore.» [ndr: grassetti nel testo ufficiale].
A ulteriore conferma di questo percorso giuridico interpretativo - che di fatto interpreta e applica l’art. 10, par. 2 direttiva 2003/86/CE in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato - il Tribunale richiama la sentenza della Corte di giustizia C-560/20, secondo la quale il diritto all’unità familiare del rifugiato può essere esteso anche a familiari non tipizzati se accertata la loro dipendenza dal primo, ciò che nel caso oggetto di giudizio vale sia per i figli maggiorenni sia per la nipote minorenne «come parti di un unico nucleo familiare sostanziale, la cui separazione determinerebbe un sacrificio non proporzionato dei diritti fondamentali».
La giudice, tuttavia, non si ferma a tale interpretazione ma si fa carico di un ulteriore importante profilo qualora si ritenga non esercitata la facoltà discrezionale prevista da detto art. 10, par. 2 direttiva. Nella sentenza, infatti, si evidenzia la distinzione tra la previsione contenuta nella direttiva 2003/86/CE che, quanto ai figli maggiorenni, pone la condizione «qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute» e l’art. 29, co. 1 lett. c) TU immigrazione che richiede, invece, lo stato di invalidità totale, Rispetto alle due formulazioni la sentenza afferma che «comunque l’attuazione del legislatore italiano, nel 2007, della facoltà discrezionale prevista dall’art. 4, par. 2 della medesima direttiva si appalesa difforme dal diritto UE. Questa norma, infatti, stabilisce che detta facoltà può essere esercitata, per quanto qui rileva, a favore di figli adulti “qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.”. L’art. 29, co. 1 lett. c) TU 286/98 ha declinato detta disposizione pretendendo la dimostrazione dello stato di “invalidità totale”, concetto ben diverso da quello indicato dalla norma europea, che certamente consente una sua declinazione ma non al punto tale da pregiudicare l’effetto utile della direttiva, che è quello di garantire il diritto all’unità familiare, tanto più se si tratta di garantirlo a rifugiati politici.».
Viene richiamata la gravissima situazione nella Striscia di Gaza, caratterizzata da carestia, malnutrizione soprattutto dei bambini, attacchi militari ai civili, aumento di uccisioni anche dopo l’accordo dell’autunno 2025, nella quale i familiari della ricorrente rischiano la lesione dei loro diritti fondamentali. Secondo il Tribunale, in una simile situazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito anche dall’art. 7 Carta fondamentale UE, non può subire restrizioni interpretative né può ignorare il superiore interesse dei minori e, dunque, «Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dai termini del Considerando 2 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell’interesse dei minori coinvolti e nell’ottica di favorire la vita familiare [sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C-273/20 e C-355/20, EU:C:2022:617, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata].».
In conclusione, il Tribunale accerta il diritto della ricorrente al ricongiungimento con i due figli maggiorenni e con la nipote, ordinando alle Amministrazioni dello Stato il rilascio di nulla osta.
STATUS DI RIFUGIATO
Appartenenza ad un particolare gruppo sociale
La Corte di cassazione con ordinanza n. 3035 dell’11 febbraio 2026 , ha cassato senza rinvio la decisione del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta da una donna nigeriana, vittima di mutilazioni genitali, volta ad ottenere lo status di rifugiata, sul rilievo che non risultava che nel Paese d’origine della ricorrente le donne che hanno subito mutilazioni genitali fossero vittima di atti di persecuzione riconducibili all’art. 1, lett. a), punto 2, della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, patendo le stesse, semmai, «uno stigma sociale conseguenza che, sebbene certamente afflittiva, non può evidentemente elevarsi a motivo di persecuzione o di discriminazione nel senso sopra indicato». La S.C. ha ribadito che, ove la ricorrente alleghi di aver subito una mutilazione genitale, il fondato timore di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiata, va ricollegato non solo al rischio di essere sottoposte in futuro alle stesse mutilazioni genitali femminili, ma anche al fatto che per le donne che siano già state vittime di tali pratiche il rientro nel Paese di origine sarebbe intollerabile. Tanto premesso, è stato affermato il seguente principio di diritto: «a fronte della allegazione, supportata dalla documentazione sanitaria prodotta, della richiedente di essere stata già sottoposta, nel Paese d’origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, che rappresentano oggettivamente violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e alla vita, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell’adozione della decisione, compresa l’esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell’ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare, nell’ambito della valutazione dei rischi che la donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel Paese d’origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano, in detto Paese, di fatto discriminate nel libero godimento e nell’esercizio dei loro diritti fondamentali».
Nel periodo in rassegna, la giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata sulle domande di protezione spiegate da vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo, concludendo per il riconoscimento della protezione maggiore.
Il Tribunale di Napoli con decreto del 12.11.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una cittadina di nazionalità nigeriana, nata in Libia, la quale aveva riferito che la di lei madre (cui, nelle more era stata riconosciuta la protezione maggiore) era stata costretta a prostituirsi per pagare i trafficanti, che la avevano fatta fuggire dal Paese d’origine. Con riferimento al rischio prognostico in caso di rimpatrio, il Collegio ha ravvisato l’attualità del rischio di discriminazione da parte della famiglia di origine in Nigeria, dove la ricorrente non aveva alcun riferimento né legame, confermato dalle fonti internazionali consultate d’ufficio, dalle quali emergeva la diffusività del fenomeno della tratta ai danni di giovani donne nigeriane che sono prive di un reale appoggio familiare – come tali appartenenti ad un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d.lgs. n. 251 del 2007 – nonché l’incapacità dello Stato di tutelare le vittime e l’elevato rischio di retrafficking in caso di rimpatrio.
Con decreto del 27.11.2025 , il Tribunale di Bologna si è pronunciato sul ricorso proposto da una cittadina del Camerun, vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale e di violenza domestica, la quale non solo non si era chiaramente identificata come vittima di tratta, ma aveva anche negato di essere tale. Il Collegio ha premesso che, nelle domande di protezione internazionale che riguardano questioni relative alla tratta di esseri umani, in particolar modo nelle fasi iniziali, è del tutto verosimile che la vicenda di tratta non emerga in maniera esplicita, o persino che questa venga negata dai richiedenti protezione: il trauma derivante da tale vissuto e condizione, in molti casi ancora attuale e presente al momento della richiesta di protezione, rende estremamente complesso per il o la richiedente protezione aprirsi di fronte all’autorità giudicante e rivelare le vere ragioni e vicende che ne hanno determinato l’allontanamento dal Paese di origine. All’esito dell’istruttoria (dichiarazioni prestate in Commissione territoriale ed in Tribunale, corroborate dalle COI consultate) il Tribunale ha ritenuto dimostrata la sussistenza di entrambi gli elementi identificativi dello status di rifugiata, ossia, la persecuzione subita dalla ricorrente a causa del suo genere, e l’incapacità dello Stato come attore di protezione, anche in tale situazione in cui l’esperienza di tratta si sia ormai conclusa, considerando altresì che, come indicato dalla Linee guida UNHCR del 2020, la persecuzione subita sia «stata particolarmente atroce e l’individuo stia ancora soffrendo protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel Paese d’origine».
Il rischio che la figlia della ricorrente, cittadina della Costa d’Avorio, possa essere sottoposta a mutilazioni genitali femminili giustifica, ad avviso del Tribunale di Palermo decreto del 19.12.2025 – il riconoscimento dello status di rifugiata. Nella decisione in esame il Tribunale ha preso in esame il rapporto tra il timore allegato dalla madre e la situazione della figlia rispetto alle MGF. Richiamato il contenuto della Nota dell’UNHCR (Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, May 2009), ha affermato che, considerata la grave sofferenza e gli effetti debilitanti subiti dalla madre a causa delle mutilazioni dalla stessa già subite e il rischio di persecuzione e ulteriori traumi che potrebbe vivere in ragione dell’imposizione delle MGF alla figlia, rientrando in un contesto in cui vi è un rischio concreto di essere sottoposta a tale forma di violenza, si può configurare il rischio di veri e propri atti persecutori nei confronti della madre che rischierebbe di assistere a una compressione della propria libertà di scelta e a una violazione dei diritti fondamentali della bambina, rivivendo gli atti persecutori subiti nella propria infanzia.
L’appartenenza al particolare gruppo sociale delle donne vittima di violenza di genere, nonché divorziate, ha portato il Tribunale di Milano con decreto del 12.11.2025 a riconoscere ad una cittadina albanese lo status di rifugiata. Il Collegio, dopo aver ricordato che il genere ed il sesso della ricorrente sono chiaramente menzionati come elementi di cui è necessario tenere conto nella definizione di persecuzione per “appartenenza ad un particolare gruppo sociale” (art. 10 dir. 2011/95/UE, art. 8 co. 1 lett. d) d.lgs. 251/2007), ha precisato che, nel caso di specie, la violenza di genere è la causa che ha determinato il divorzio della ricorrente dal marito, di talchè il motivo di appartenenza al particolare gruppo sociale (l’essere una donna divorziata nel particolare contesto socio-culturale di provenienza, esaminato dal Tribunale alla luce delle pertinenti ed aggiornate fonti di informazione) è strettamente connesso alla violenza di genere subita.
Il Tribunale di Bologna con decreto del 6.2.2026 , ha riconosciuto lo status di rifugiata in favore di una cittadina brasiliana, transgender, vittima di sfruttamento al fine di traffico degli stupefacenti. Dopo aver dato atto della molteplicità di condotte illecite che possono costituire finalità di sfruttamento nella tratta di esseri umani, il Collegio ha precisato che rientra tra queste anche quello dello sfruttamento dei c.d. “muli” nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti (intendendosi, con tale espressione, i soggetti che trasportano sostanze illegali, occultandole nel proprio corpo, mediante ingestione, ovvero all’interno dei propri effetti personali, al fine di trasferirle da uno Stato a un altro). Di particolare interesse quanto osservato dal Tribunale in merito all’identificazione della tratta, ai fini della quale, si osserva assume rilievo decisivo non tanto se la persona “sapesse” di trasportare qualcosa di illecito, quanto se l’adesione sia stata ottenuta mediante uno dei mezzi tipici (inganno, coercizione, minaccia, abuso) e, soprattutto, mediante abuso di una condizione di vulnerabilità. Con riferimento al rischio di reiterazione, il Tribunale bolognese ha osservato che lo stesso non può essere ricondotto esclusivamente alla possibilità di ritorsioni da parte del gruppo criminale coinvolto nel precedente trasporto, ma deve essere valutato in termini complessivi, alla luce della combinazione di fattori individualizzanti che possono rendere ragionevole, in un’analisi da compiersi nel caso concreto, la prospettiva di nuovi episodi persecutori, anche nella forma del c.d. re-trafficking.
Con riferimento alla tratta a fini di sfruttamento lavorativo, il Tribunale di Venezia con decreto del 12.2.2026 , ha riconosciuto la protezione maggiore in favore di un cittadino del Bangladesh, vittima di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo. Con riferimento all’individuazione del fattore di protezione, il Tribunale ha osservato che: «l’appartenenza al gruppo sociale si è formata in ragione della specifica esperienza di persecuzione subita, ossia l’esperienza di tratta per sfruttamento lavorativo già vissuta».
Anche il Tribunale di Trieste con decreto del 24.4.2026 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano, vittima di tratta ai fini di sfruttamento lavorativo. Il Collegio, dopo aver qualificato il ricorrente quale membro del particolare gruppo sociale dei disabili (in quanto affetto da una malformazione al piede), ha dato rilievo al lungo periodo di sfruttamento di cui il ricorrente è stato vittima, per sottolineare come «gli appartenenti a tale gruppo sociale siano, per la loro storia immutabile, soggetti ad una forte vulnerabilità, che li rende “soggiogabili” al fenomeno della tratta e che, proprio per tale vulnerabilità, non sono in grado di uscire dalla situazione di schiavitù per propria decisione o propria scelta, perché non possono ricevere protezione dallo Stato che, secondo le fonti esaminate, non è in grado di governare ed eradicare il fenomeno».
A medesime conclusioni è giunto anche il Tribunale di Napoli decreto del 18.2.2026 che, nell’esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Bangladesh, reclutato nel Paese d’origine dai trafficanti, poi venduto dalla rete degli intermediari in Libia, costretto a lavorare in condizioni di schiavitù per restituire il debito contratto, si è soffermato anche sul profilo del consenso della vittima. In particolare, il Collegio ha affermato che il fatto che il ricorrente si sia volontariamente rivolto al trafficante per l’organizzazione del suo viaggio non esclude la sua condizione di vittima di tratta, dal momento che «il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità» (art. 3 Convenzione di Palermo – Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, del 2000).
Nell’esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Bangladesh, di etnia bedè, vittima di sfruttamento lavorativo nel Paese di transito, il Tribunale di Bologna con decreto del 20 3.2026 , – dopo aver ricordato che il particolare gruppo sociale è definito da due elementi: a) una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (…); b) un’identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante (caratteristiche secondo il diritto italiano non cumulative) – ha affermato che il fattore di protezione nel caso esaminato deve essere individuato nell’appartenenza del ricorrente al gruppo sociale delle persone che sono state vittime di tratta in ragione di una loro specifica vulnerabilità dovuta alla condizione di «schiavi del debito». Con riferimento al nesso di causalità fra il rischio di subire atti persecutori e il motivo dell’appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta con profili di vulnerabilità specifica connessi al debt bondage, il Collegio ha affermato che: «il nesso richiesto dalla Convenzione di Ginevra non ha natura strettamente causale, apparendo la condizione soddisfatta, per dottrina unanime, ogniqualvolta vi sia comunque una connessione, un legame, fra il rischio e uno dei cinque motivi convenzionali, anche se gli stessi non configurano la causa unica o principale del pericolo. In ogni caso, nel caso specifico il nesso fra la condizione di appartenenza al gruppo delle vittime di tratta con profili di vulnerabilità specifica connessi al debt bondage e il pericolo concreto e specifico di re-trafficking è, come sottolineato dalle COI acquisite – diretto e univoco».
Ancora, il Tribunale di Salerno con decreto del 18.12.2025 ha riconosciuto la protezione maggiore in favore di un cittadino nigeriano, il quale, vittima di un inganno ad opera di una rete di trafficanti e oggetto di trasferimenti internazionali, è stato destinatario di violenze e vittima di maltrattamenti lesivi della dignità personale collegati ad una forma di schiavitù ai fini dello sfruttamento nell’ambito delle economie illegali (nel caso di specie dell’accattonaggio). Il Collegio, anche alla luce degli elementi emersi dalla relazione dell’ente anti-tratta, ha riconosciuto la sussistenza dell’elemento del fondato timore, nonostante il ricorrente si fosse affrancato dalla rete di sfruttamento, osservando come, nel corso dei colloqui, era emersa la percezione del ricorrente di un timore legato al mancato pagamento del debito contratto nonché alle potenziali ripercussioni nei suoi confronti e nei confronti dei familiari, rimasti in patria, destinatari, anch’essi di continue minacce.
Il Tribunale di Trieste con decreto del 25.2.2026 nell’esaminare la domanda di protezione spiegata da una cittadina russa che aveva allegato il timore di essere perseguitata per aver intrattenuto e reso pubblica (anche attraverso il blog del quale era titolare) una relazione con un’altra donna, qualificandosi come bisessuale, ha ribadito che l’orientamento sessuale e/o l’identità di genere sono aspetti fondamentali dell’identità umana che sono innati o immutabili, che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o nascondere e che, poiché i diritti fondamentali e il principio di non discriminazione sono aspetti centrali della Convenzione di Ginevra del 1951 e del diritto internazionale dei rifugiati, la definizione di rifugiato deve essere interpretata e applicata tenendo in debita considerazione questi aspetti, ivi compreso il principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. All’esito di un attento esame delle COI, il Collegio ha affermato che il vissuto e il proprio attivismo per la libertà di espressione e di conduzione della propria sessualità e della propria vita quotidiana, espongono la ricorrente ad un fondato timore attuale e futuro di persecuzione per determinato gruppo sociale, alla luce del proprio orientamento bisessuale già noto alle autorità, nonché per imputati motivi politici, perché la ricorrente, pur non svolgendo esplicitamente attività politica, si è posta in contrasto con la posizione del governo relativamente alla «ammissibilità» delle sole relazioni eterosessuali.
Ancora con riferimento al motivo rappresentato dall’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, il Tribunale di Milano con decreto del 6.10.2025 ha riconosciuto la protezione maggiore in favore di un cittadino tunisino, in ragione della sua condizione fisica di balbuziente, intimamente connessa alle fragilità psicologiche del ricorrente. Il Collegio ha valutato, in particolare, la condizione di stigma sociale che, nel Paese d’origine, riguarda i disturbi mentali, che influisce sulla volontà delle persone di farsi curare e sulla qualità di vita delle stesse.
Nel decidere il ricorso proposto da una cittadina della Costa d’Avorio, vittima di violenza domestica, mutilazioni genitali femminili e tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, il Tribunale di Palermo con decreto del 19.11.2025 ha applicato il ragionamento relativo alle cosiddette compelling reasons, formulato dall’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, secondo cui ci sono circostante in cui, per ragioni di straordinaria gravità e nei casi di atroce persecuzione subita o conseguenti durevoli effetti psicologici e traumatici della stessa, sia la stessa persecuzione passata a fondare il presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.
Anche il Tribunale di Napoli con decreto dell’8.1.2026 nel riconoscere lo status di rifugiato in favore di un cittadino tunisino – vittima di abusi sessuali quando era ancora un bambino – ha ritenuto sussistenti le c.d. compelling resons redatte dall’UNHCR in materia di cessazione dello status di rifugiato, nelle quali si prevedono, quali eccezioni alle cause di cessazione della protezione internazionale, i preminenti «motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni» che giustificano il rifiuto del o della richiedente di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza.
Opinioni politiche
Il Tribunale di Roma con decreto del 4.3.2026 si è pronunciato sulla domanda di protezione spiegata da un cittadino del Bangladesh, fuggito dal Paese d’origine per il fondato timore di essere perseguitato in conseguenza dell’attività svolta a sostegno della Chhatra League, ramo studentesco dell’Awami League. Il Collegio, ritenute credibili le dichiarazioni del ricorrente (confermate anche dalla copiosa documentazione fotografica) ha esaminato le fonti di informazione sul Paese d’origine, dalle quali emerge come i membri (non necessariamente in posizioni apicali e direttive) e i sostenitori del partito Awami League e del suo ramo studentesco Chhatra League subiscono trattamenti che possono ammontare a persecuzione come arresti e detenzioni arbitrarie per la mera appartenenza politica, sparizioni, torture in carcere, omicidi, violenze, aggressioni e ritorsioni da parte di attori non statali senza possibilità di ottenere protezione statale. In forza di tali elementi, il Tribunale ha affermato che il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe ad un rischio prognostico persecutorio in ragione del profilo politico ed ha riconosciuto, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti per la protezione maggiore.
Con riferimento al motivo di persecuzione relativo alle opinioni politiche si pronuncia anche il Tribunale di Bologna che con decreto del 16.3.2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato in favore di un cittadino francofono proveniente dalla regione centrale del Camerun, il quale aveva riferito di essere stato arrestato e torturato dai servizi segreti camerunensi con l’accusa di aver partecipato ad un’attività di traffico d’armi in favore dei ribelli anglofoni del Camerun. Richiamando il Manuale UNHCR, le posizioni dell’EUAA e la sentenza della Corte di giustizia del 12.1.2023, causa C-280/21, il Collegio ha affermato come debba essere promossa un’interpretazione ampia ed aperta della nozione di «opinione politica», all’interno della quale devo essere ricompresa qualsiasi opinione su questioni nelle quali sono coinvolti lo Stato, le autorità o la società, con la precisazione che la questione essenziale è se tali opinioni siano tollerate dalle autorità o dalla comunità.
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
D.lgs. 19.11.2007, n. 251, art. 14, lett. b)
La Corte di cassazione con ordinanza n. 3036 dell’11.2.2026 – nel decidere su un ricorso proposto da un cittadino nigeriano, il quale aveva lamentato che, pur avendo allegato, in corso di giudizio, di essere affetto da un disturbo post traumatico da stress, il Tribunale aveva valutato tale fatto solo ai fini della protezione speciale e non della protezione sussidiaria – ha affermato che: «in presenza di allegazione di una patologia psichiatrica (nella specie documentata) e del rischio, in caso di rimpatrio, ai fini della protezione internazionale, in particolare sussidiaria, di danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell’assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d’origine o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato, il giudice deve compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d’origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate all’odierno ricorrente».
Il Tribunale di Bologna con decreto del 20.3.2026 ha riconosciuto la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in favore di un cittadino pakistano, il quale aveva riferito di temere le conseguenze del conflitto insorto con i propri fratelli a seguito del matrimonio contratto senza il loro consenso (e poi aggravatosi in relazione alla disputa sulla proprietà di un terreno sul quale realizzare una scuola), né quello della famiglia della moglie, nonché le condotte poste in essere dai fratelli, soprattutto ai danni della moglie, oltre alle minacce e all’aggressione ad opera di criminale locale e alle ulteriori minacce provenienti dai familiari della moglie. La difesa aveva precisato che il ricorrente e la moglie avevano subito una pluralità di trattamenti discriminatori, di intensità tale da integrare atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, sotto forma di violazione del diritto all’autodeterminazione della persona (art. 2 Cost.), del diritto alla non discriminazione (art. 3 Cost. e art. 14 CEDU), del diritto alla libertà di insegnamento (art. 33 Cost., artt. 10 e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 9 CEDU), del diritto alla sicurezza personale (art. 2 CEDU) e del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). Il Collegio, in ragione della specificità del narrato (confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla moglie del ricorrente in separato giudizio) ha affermato come la coerenza esterna delle dichiarazioni non può essere esclusa per il solo fatto che la puntuale vicenda allegata non trovi riscontro nelle COI, soprattutto quando si tratti di fatti individuali, circoscritti a contesti locali e privi di risonanza mediatica. Considerato, altresì, che le forze dell’ordine competenti per il villaggio di provenienza del ricorrente non avevano posto in essere alcun intervento a sua tutela, il Tribunale ha accertato che, in caso di rimpatrio in Pakistan, il richiedente asilo correrebbe un rischio effettivo di subire, da parte di soggetti privati già autori di gravi minacce e violenze nei suoi confronti, un danno grave riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, senza poter beneficiare di una protezione statale effettiva.
D.lgs. 19.11.2007, n. 251, art. 14, lett. c)
La Suprema Corte con ordinanza n. 8313 del 2026 nel decidere il ricorso proposto da un cittadino del Mali – il quale, in sede di domanda reiterata aveva invocato, come nuovo elemento a sostegno della domanda reiterata dallo stesso proposto, il fatto che il Mali non era inserito nell’elenco del Paesi sicuri – ha affermato che il fatto nuovo non può essere rappresentato semplicemente dalla circostanza che il Mali non è inserito nella lista dei cd. Paesi sicuri. Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che: «la sussistenza del conflitto, tuttavia, non è dimostrata dalla circostanza che il Paese di origine del richiedente non è inserito nella lista dei Paesi sicuri. La lista dei Paesi sicuri infatti introduce soltanto una presunzione iuris tantum di sicurezza di quel determinato Paese che vi è inserito (Cass. n. 27539 del 23.10.2024), ma non serve, al contrario, a certificare la condizione di violenza indiscriminata da conflitto dei Paesi che non vi sono inseriti».
Il Tribunale di Palermo con decreto del 16.4.2026 esaminando la domanda di protezione spiegata da un uomo, nato in Pakistan, nel Khyber Pakhtunkhwa, ha riconosciuto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007. In particolare, il Collegio, all’esito di un approfondito esame delle più aggiornate ed accreditate informazioni sul Paese d’origine del ricorrente, ha affermato che i conflitti tra formazioni terroristiche e esercito, e tra attori non statali fra loro, interessano principalmente i distretti ex-FATA, tra cui rientra il distretto di Khyber, con una conseguente incidenza sulla zona di provenienza del ricorrente, con un coinvolgimento di vittime civili e un tasso di violenza indiscriminata tale da costituire il fondamento per il conferimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) (a medesime conclusioni, sempre con riferimento al distretto di Khyber, è giunto anche il Tribunale di Perugia con decreto del 20.3.2026. )
Il Tribunale di Milano, decidendo il ricorso proposto da un cittadino etiope (le cui dichiarazioni relative alle ragioni della fuga dal Paese d’origine non sono state ritenute credibili), ha riconosciuto la protezione sussidiaria in ragione della situazione generale dell’Etiopia, tale da presentare un quadro ascrivibile a un contesto di violenza indiscriminata all’interno di un conflitto armato ( decreto del 4.3.2026 )
Sul ricorso proposto da un cittadino di doppia nazionalità – ghanese e burkinabè – si è pronunciato il Tribunale di Napoli con decreto dell’8.4.2026. In primo luogo, il Collegio ha precisato che dalle fonti di informazione, consultate in ossequio al dovere di cooperazione istruttorio, emergeva che la normativa del Burkina Faso prevede che possa avere la cittadinanza burkinabé chi è nato da cittadini burkinabè (come il ricorrente). Tanto premesso, il Tribunale ha affermato che la frequenza del numero di attentati e il numero delle vittime confermano l’espandersi della situazione di violenza indiscriminata in tutto il Paese, tale da giustificare, anche alla luce della consolidata giurisprudenza europea e del principio della “sliding scale”, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251 del 2007.
QUESTIONI PROCEDURALI E PROCESSUALI
Questioni processuali relative al procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008
La Suprema Corte con ordinanza n. 738 del 13.1.2026 , si è pronunciata in merito alla tempestività del ricorso ex decreto-legge n. 13/2017 conv. in l. n. 46/2017 (per i richiedenti asilo che sono in un Centro di accoglienza o trattenuti presso le strutture di cui al d.lgs. n. 142/2015). Nel caso portato all’attenzione della Corte la notifica del provvedimento di diniego della Commissione territoriale era stata eseguita facendo uso del servizio postale secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982, modalità questa prevista unicamente nell’ipotesi del richiedente non accolto in Centri o strutture, per il quale è stabilito a norma del comma 3-bis, che le notificazioni sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dalla Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge n. 890/82. Il Tribunale, nella decisione impugnata, ha ritenuto equipollente una forma di notifica diversa, che fuoriesce dal modello legale, consistente nella notifica a mezzo posta al difensore munito di procura speciale. La Suprema Corte, nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che il giudice a quo, per considerare raggiunto lo scopo della notificazione avvenuta attraverso modalità diverse da quelle prescritte dalla legge, avrebbe dovuto verificare che l’impugnazione del diniego di protezione internazionale si fosse compiuta nei termini di legge. È stato così precisato che: «La sanatoria della nullità della notifica di un atto dell’Amministrazione in tema di protezione internazionale non può avvenire in danno del richiedente asilo, dicendosi raggiunto lo scopo attraverso un’impugnazione avvenuta fuori termine e facendosene derivare la inammissibilità della impugnazione così proposta. L’impugnazione fuori termine è la spia che l’interessato non ha avuto tempestiva conoscenza dell’atto che gli è stato notificato in forme diverse da quelle prescritte dalla legge. Soltanto la tempestiva proposizione del ricorso del richiedente la protezione internazionale produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione».
Con ordinanza n. 1411 del 22.1.2026 , la Corte di cassazione, nel cassare il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici, ha affermato che nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici – comunicato al depositante con la c.d. quarta pec, contenente indicazioni generiche (quale quella di “codice esito: -1” o “errore fatale”) – e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un’indagine circa l’imputabilità dell’errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell’attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta.
Ancora in merito al procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la S.C. con ordinanza n. 6414 del 18.3.2026 , ha affermato che, nel procedimento avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di diniego, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181, co. 1, c.p.c., restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.
Il Tribunale di Trieste con ordinanza del 10.3.2026 si è pronunciato sul ricorso proposto da un cittadino pakistano, il quale aveva dedotto di impugnare il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Trieste avrebbe deciso di rigettare la sua domanda di protezione internazionale e attestato l’obbligo di rimpatrio ed il divieto di reingresso nel territorio nazionale, atto prodromico all’emissione dell’ordine del questore di Milano di espulsione del ricorrente. Nella decisione in esame, il Collegio ha escluso la possibilità di qualificare il ricorso presentato come la riassunzione della instaurata dal ricorrente, il quale chiedeva in tal sede l’annullamento dell’ordine di allontanamento del questore di Milano al Giudice di pace di Milano e all’esito della quale il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia. È stato premesso che, «al fine di verificare se l’atto introduttivo proposto costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c. (applicabile dopo la declaratoria di qualsiasi tipo di incompetenza, cfr. Cass., SU, sent. 22 febbraio 2007, n. 4109) precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale dell’atto in tutto il suo contesto (ex multis cfr. Cass., sez. I, sent. 4 ottobre 2012, n. 16924)». Nel caso portato all’attenzione del Tribunale, parte ricorrente non aveva depositato l’intero fascicolo della causa instaurata dinanzi al Giudice di pace di Milano (che ha declinato la propria incompetenza) ma dal tenore della sentenza emessa da questa autorità giudiziaria, poteva comunque desumersi che, in tal sede, il ricorrente avesse richiesto solo l’annullamento dell’ordine di espulsione e non l’accertamento del suo diritto ad una forma di protezione internazionale. In forza di tali premesse, il Tribunale ha statuito che, con il deposito del ricorso introduttivo della presente causa, il ricorrente ha presentato una domanda del tutto diversa rispetto a quella introdotta dinanzi al Giudice di pace, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi autonomo atto introduttivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, atteso che non risultava allegata al ricorso introduttivo, né prodotta successivamente la documentazione amministrativa e, in particolare, il provvedimento impugnato e la data della sua notifica, non è provato né l’interesse al ricorso (non potendo ritenersi sussistente alcun provvedimento negativo dell’Amministrazione in ordine alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente), né la tempestività del ricorso, mancando la prova della notifica dell’asserito provvedimento impugnato.
La Corte di cassazione con ordinanza n. 3034 dell’11.2.2026 si è pronunciata sul ricorso proposto da due cittadini tunisini, i quali avevano proposto domande volte ad ottenere la protezione internazionale e la protezione complementare, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriali sulle due figlie minori (affette da gravi problemi di salute). In particolare, i ricorrenti lamentano che, in violazione dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 25 del 2008, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione in merito alla protezione internazionale o speciale richiesta per le figlie minori. La Corte, richiamato il contenuto del citato art. 6 e dell’art. 7 della direttiva n. 2013/32/UE, ha premesso che al minore bisognoso di protezione viene garantito il diritto d’asilo, ma la sua incapacità di agire comporta che un rappresentante legale agisca nel suo interesse nella presentazione della domanda di protezione internazionale e, laddove il minore, non coniugato, sia presente sul territorio nazionale insieme al genitore, che esercita la responsabilità genitoriale, la domanda presentata dal genitore si deve intendere persino automaticamente «estesa anche al figlio minore» e che, comunque «La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore». È stata altresì richiamata la pronuncia della Corte (Cass. 29527/2024) che, nel rigettare il ricorso proposto da una cittadina irachena, la quale aveva chiesto l’estensione, a titolo derivato, del riconoscimento dello status di rifugiato ottenuto dalla figlia, allegando l’esigenza di mantenere l’unità familiare con la stessa e di assistere quest’ultima, affetta da disabilità, aveva affermato che la direttiva «qualifiche» 2011/95/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia (nella sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, punto 68), non prevede che gli Stati membri «debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status», ma si limita ad affermare che la normativa nazionale «può» prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell’unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l’interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale a un trattamento migliore in altro Stato membro). Tanto premesso, la S.C. ha affermato che, nel ricorso in esame, censurata la violazione del citato art. 6, la domanda dei figli minori dei coniugi, presentata a loro nome e per conto dai genitori, e fondata in parte sugli stessi motivi invocati dagli stessi, in parte su motivi propri delle minori (quali lo stato di salute), doveva essere esaminata congiuntamente a quella della madre e del padre, ma anche in via autonoma (con riguardo ad es. ai motivi di salute propri delle minori). È stato altresì precisato che il relativo esame deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell’unità familiare e all’interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate. La Corte ha così affermato il seguente principio di diritto: «se il genitore presenta domanda di protezione internazionale sia in proprio che in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 25/2008 (come modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in considerazione entrambe tali domande, con esame individuale che deve essere adeguato, completo e rispondente a considerazioni legate al mantenimento dell’unità familiare ed all’interesse superiore del minore, oltre che non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate».
Diritto di difesa
La Suprema Corte con ordinanza n. 1217 del 20.1.2026 , nel decidere il ricorso proposto avverso la decisione di merito che aveva definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell’udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare, ha statuito che la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Paesi di origine sicura e istanze di sospensione
Il Tribunale di Milano con decreto del 23.4.2026 , ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva dichiarato manifestamente infondata, all’esito della procedura accelerata, ex art. 28-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 25 del 2008, la domanda proposta da una donna, cittadina del Perù, sul presupposto della sua proveniente da un Paese designato di origine sicura. Il Collegio, dopo aver rigettato l’eccezione svolta dalla difesa in merito al superamento dei termini per la procedura accelerata, in ragione della formalizzazione della domanda in epoca precedente alla compilazione del c.d. modulo C3 (sulla quale si tornerà nel paragrafo seguente), ha affermato che la situazione di persecuzione e trattamenti inumani e degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, quella delle donne (confermata dalle fonti di informazione consultate) impone la disapplicazione dell’art. 2-bis del d.lgs. 25 del 2008, per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato 1 della direttiva, nella parte in cui designa il Perù come Paese di origine sicura.
Ancora il Tribunale di Milano con decreto del 15.4.2026 , ha sospeso l’efficacia esecutiva della decisione di manifesta infondatezza adottata dalla competente Commissione territoriale nei confronti di un cittadino egiziano. In particolare, il Collegio ha accuratamente esaminato le più aggiornate e accreditate fonti di informazione, dalle quali è emerso un quadro comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di intere categorie di cittadini, ed in particolare di giornalisti, oppositori politici, dissidenti e attivisti per i diritti umani, tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis co. 1, d.lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche l’Egitto quale Paese di origine sicuro. È stato così precisato che non poteva applicarsi nel caso di specie la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis co. 2, lett. c) d.lgs. n. 25/2008 che da quella designazione trae fondamento, e che debba quindi ritenersi ripristinata nella fattispecie la procedura ordinaria, con conseguente sospensione ex lege del provvedimento impugnato e riespansione a trenta giorni del termine di impugnazione.
La Corte d’appello di Palermo con ordinanza del 13.2.2026 adita in sede di reclamo, avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento con cui la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda del ricorrente, per manifesta infondatezza, richiamati i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11399 del 2024, ha evidenziato che la regolarità della procedura accelerata deve essere valutata tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, «il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizie utile all’esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli». In applicazione della cd. ragione più liquida, la Corte d’appello ha ritenuto fondato e particolarmente rilevante il difetto di informativa, non correttamente assolta nelle fasi di avvio della procedura che ne hanno inficiato la legittimità. Nel caso portato all’attenzione dei giudici palermitani, dai documenti prodotti era merso che al ricorrente, subito dopo lo sbarco, per la fase precedente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, era stata consegnata l’informativa sulla procedura accelerata, predisposta dal Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, consegnata al richiedente e redatta “in lingua italiana”, mentre il ricorrente aveva sempre dichiarato di parlare solo la lingua Urdu e il Punjabi. La Corte d’appello ha così affermato che, a fronte della precisa contestazione, era onere dell’Amministrazione produrre copia dell’informativa debitamente tradotta in una lingua comprensibile per il richiedente. È stato così precisato che: «la compressione dei tempi e delle fasi dell’iter amministrativo e le conseguenze connesse all’avvio, fin dalle prime fasi, della procedura accelerata impone all’autorità di assolvere agli obblighi di informazione in maniera puntuale ed esaustiva allo scopo di consentire allo straniero – il quale anche per le concrete condizioni del viaggio, spesso versa in precarie condizioni di lucidità – di comprendere pienamente la portata e il contenuto dei diritti in materia di protezione internazionale». Tale vizio, collocandosi nella fase preliminare di avvio della procedura accelerata, ad avviso del Collegio, ne ha inficiato la regolarità producendo, quale conseguenza normativa prevista, il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.
Decorrenza dei termini previsti dall’art. 28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008
In merito alla questione dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza dei termini previsti dall’art. 28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si registrano due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento – Tribunale di Milano con il citato decreto del 23.4.2026 , conforme al precedente decreto del 15.5.2024 (10) – il termine di giorni sette imposto alla Commissione territoriale per l’audizione del ricorrente dal 2° comma dell’art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008 non decorre né dalla proposizione della domanda né tantomeno da un momento ipoteticamente ancora anteriore, bensì – come recita il chiaro disposto normativo, secondo cui l’autorità amministrativa competente provvede all’incombente «entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione» necessaria – dal giorno in cui la questura che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale trasmette la relativa documentazione alla Commissione stessa. In particolare il Tribunale ha precisato che se è vero che il diverso organo ricevente e trasmittente ha, in forza della medesima disposizione di legge, il dovere di rimettere alla Commissione territoriale “senza ritardo” la documentazione necessaria, tale fase e la sua tempistica si situano nella stessa disposizione al di fuori della fattispecie a formazione progressiva in cui consiste la procedura accelerata, posto che la decisione e la relativa istruttoria sono atti della Commissione nei cui soli confronti il provvedimento può essere impugnato, senza che l’eventuale indugio nella trasmissione ad opera della questura possa ridondare sul rispetto da parte del diverso organo (la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) deputato allo scrutinio della domanda, degli strettissimi termini – essi sì, certi e determinati sia nel dies a quo che in quello ad quem – ad essa imposti dalla legge per la regolarità della procedura accelerata in questione, ai quali soltanto s’è infatti riferito la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11399 del 2024 nel sancire che la loro violazione riconduce ad ogni effetto (anche ipso iure sospensivo) la procedura nell’alveo di quella cd. ordinaria.
Secondo un diverso orientamento decreto del Tribunale di Torino del 23.4.2025 , con principi richiamati anche dal Tribunale di Milano decreto del 2.3.2026 –, invece, la verifica della correttezza dell’iter amministrativo in tutte le sue «articolazioni procedimentali» deve necessariamente estendersi anche alla fase che coinvolge il momento di manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e il lasso di tempo che separa tale manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda di protezione (tale principio è stato già affermato nelle seguenti decisioni Cfr. Tribunale di Bologna, decreto 4.4.2025, in proc. n. 3905-1/2025; Tribunale di Firenze, decreto 18.4.2025, in proc. n. 4828/2025). Nella decisione in esame viene precisato: che, come già affermato da parte della giurisprudenza di merito «tanto la direttiva 32/2013 (art. 6) che la disciplina interna (art. 26 d.lvo 25/2008) distinguono fra la “manifestazione della volontà” e la “formalizzazione” della domanda, imponendo all’autorità che ha ricevuto la prima manifestazione di volontà di procedere entro 3 giorni alla formalizzazione (6 per le procedure alla frontiera), prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di circostanze eccezionali (elevato numero di domande); che il mancato rispetto di tali termini assume rilievo ai fini della correttezza della procedura accelerata in tutte le “sue articolazioni procedimentali”; che siccome dalla pronuncia delle SU emerge l’indicazione della rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell’effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce se anche nella fase antecedente si sia verificato il superamento dei predetti termini senza che si sia prodotto “ritardo” nella trasmissione dalla questura alla Commissione territoriale, poiché sarebbe privo di qualsiasi consistenza giuridica un irrigidimento rispetto al termine di 5 o di 9 giorni, se l’Amministrazione potesse formalizzare la domanda tempo dopo la manifestazione di volontà; che dunque in caso di superamento del termine di 3 + 10 o di 6 + 10 giorni fra manifestazione e formalizzazione (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dalla direttiva che dal d.lgs. 25/2008) vi è sospensione automatica; che più precisamente per potersi ritenere rispettata la procedura accelerata il superamento del termine di 3 (o 6 giorni in caso di procedure di frontiera) – pur quando tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione sia decorso un termine inferiore ai 13 o ai 16 giorni – dovrà essere giustificato dalla questura con l’indicazione dei motivi che tale proroga consentono ovvero l’elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati; che peraltro tale interpretazione risulta confermata da Cass. 20028/23» [in questi termini, testualmente, Tribunale di Bologna, decreto 4.4.2025, in proc. n. 3905-1/2025]. È stato inoltre osservato che «se il rispetto dei termini della procedura secondo le Sezioni Unite è condizione necessaria per giustificare una compressione dei diritti processuali del richiedente asilo, allora l’avvio del procedimento non può essere rimesso alla mera discrezionalità dell’Amministrazione e alle diverse prassi presenti sul territorio nazionale, determinate da ragioni meramente organizzative. Al fine di evitare possibili elusioni dei termini procedimentali (differimento della redazione del modello C3), posti a tutela della effettività della tutela giurisdizionale, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va quindi letto alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea, poiché è da tale momento che si radica lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente asilo (Cass. 21910/2020). Pertanto, non può ritenersi irrilevante il tempo trascorso tra la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e la redazione del modello C3 anche perché l’Amministrazione ha, già a partire dal primo momento, la possibilità di valutare la sussistenza, in astratto, dei presupposti per il possibile avvio della procedura accelerata, ad esempio in caso di provenienza da Paese di origine sicuro» (in questi termini, testualmente, Tribunale di Firenze, decreto 18.4.2025, in proc. n. 4828/2025).
Nel caso portato all’attenzione dei giudici piemontesi, la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale era stata manifestata in epoca significativamente precedente alla formalizzazione del modello C3 (datato 14.10.2025) [quantomeno dal momento dell’inserimento in un Centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, avvenuto in data 17.9.2025]. Atteso che la decisione era intervenuta solo il 22.10.2025 (e senza che venissero rispettate tutte le articolazioni procedimentali previste per l’esame delle domande di protezione internazionale secondo le scansioni previste dagli artt. 26 e 28-bis d.lgs. n. 25/2008), il Collegio ha statuito che la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale dell’odierno ricorrente doveva essere ricondotta nell’ambito di quella ordinaria prevista dall’art. 27, d.lgs. 25/2008, con conseguente sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che opera ex lege in caso di impugnazione.
LA PROTEZIONE COMPLEMENTARE
La protezione speciale post-riforma 2023: nessuna distinzione tra migranti stabiliti e precari
L’ordinanza n. 17904/2026 della Corte di cassazione è intervenuta nuovamente sull’istituto della protezione complementare, ex art. 19, commi 1 e 1.1 TU d.lgs. 286/98, censurando una decisione del Tribunale di Milano secondo cui la protezione complementare riformata con d.l. n. 20/2023 consentirebbe di riconoscerla secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e dunque con distinzione tra “migranti stabiliti” e “migranti tollerati”, tra i quali ultimi rientrano anche i richiedenti asilo, ai quali, pertanto, il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare può essere riconosciuto solo eccezionalmente. Nella sintesi del giudizio, precisa la Cassazione che «E ciò - osserva il Tribunale di Milano in ragione della medesima “precarietà” della condizione di chi sia presente sul territorio dello Stato interessato in forma irregolare, e di chi sia, sì, regolare, ma in ragione di un titolo di soggiorno provvisorio, ossia non riconosciuto a seguito di una delibazione dell’autorità preposta, bensì assegnato nelle more del procedimento stesso di delibazione, in conformità, alla giurisprudenza successiva della Corte EDU, che con riguardo agli stranieri che chiedano di essere ammessi in uno Stato, sebbene possa ritenersi che lo Stato ospitante, tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell’esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni, stia con ciò consentendogli “to take part in the host country’s society, to form relationships and to create a family there”, laddove poi lo straniero formi effettivamente una famiglia, lo Stato stesso non possa comunque ritenersi posto di fronte al fatto compiuto né quindi automaticamente obbligato dall’art. 8 CEDU ad autorizzarne il soggiorno».
In sostanza, secondo il Tribunale di Milano la permanenza del richiedente asilo sul territorio nazionale sarebbe solo precaria e pertanto non vi sarebbe nessun obbligo per lo Stato di attribuire valore al “fatto compiuto” dell’integrazione sociale del richiedente e, inoltre, nella comparazione tra la vita privata in Italia e gli interessi dello Stato alla gestione del fenomeno migratorio prevarrebbero questi ultimi.
La Cassazione non condivide affatto tale tesi interpretativa e a conforto richiama ampi passaggi della pronuncia della medesima Corte, n. 29593/2025, intervenuta proprio sugli effetti della riforma 2023 all’art. 19 TU immigrazione su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Venezia (cfr. in questa Rivista n. 1.2026, Rassegna Asilo e protezione internazionale).
L’ordinanza censura, innanzitutto, l’illegittimità del ragionamento del Tribunale meneghino che ha omesso di valutare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della tutela basandosi sull’attribuita qualificazione “precaria” della presenza del richiedente sul territorio nazionale, di per sé escludente la tutela in forza dei criteri della Corte EDU. Tesi che, si sottolinea nell’ordinanza in esame, la citata pronuncia n. 29593/2025 ha già rigettato in quanto «non può ritenersi condivisibile la prospettazione, rigidamente alternativa, tra una tutela, asseritamente più ristretta, derivante dall’applicazione dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo (ancorata alla distinzione “capitale” tra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti, e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori irregolarmente), e una tutela secondo il diritto vivente nazionale, ritenuta più ampia rispetto a quella di matrice pattizia (perché non condizionata, nell’an, dalla liceità o meno dell’ingresso dello straniero e del suo soggiorno nel territorio dello Stato)». Questo perché nel confronto tra la tutela convenzionale e la tutela costituzionale dei diritti fondamentali (a cui appartiene la protezione complementare, attuazione dell’art. 10, co. 3 Cost.) deve essere data «massima espansione delle garanzie» e «Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell’osmosi tra gli stessi, secondo una logica di “et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco».
Precisa, altresì, la Cassazione che nel sistema CEDU la persona migrante non è tutelata in quanto tale ma come persona a cui sono attribuiti diritti, tra i quali quello al rispetto della vita privata e familiare, bilanciabili con interessi dello Stato e già la pronuncia della Corte del 2025 ha escluso che nell’ordinamento interno possano applicarsi rigidamente i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo (che comunque non esclude dalla tutela dell’art. 8 della Convenzione i “migranti tollerati” ma amplia la scala di bilanciamento) poiché, ribadisce, deve confrontarsi con il sistema costituzionale interno. Infatti, la protezione complementare, attuazione dell’art. 10, co. 3 Cost. (da ultimo Cass. SU n. 935/2025), attribuisce alla persona che la invochi il diritto al permesso di soggiorno e all’esercizio dei diritti ad esso correlati per tutto il tempo necessario per il vaglio, amministrativo o giudiziario, per il suo definitivo riconoscimento. Questo esclude che si possa parlarsi di migranti “tollerati” o “migranti irregolari”, come assunto dal giudice di merito, proprio perché è il precetto costituzionale che attribuisce il diritto al soggiorno in vista del riconoscimento del diritto sotteso.
Conseguentemente, netta è la censura del giudice di legittimità alla decisione del Tribunale di Milano che, applicando un errato ragionamento giuridico, pur dando atto della presenza di elementi di inserimento sociale del ricorrente non ha motivato la ragione per cui li ha ritenuti irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione complementare.
Infine, l’ordinanza in rassegna censura radicalmente anche l’ulteriore ragionamento del giudice di 1^ grado relativo al bilanciamento tra la vita privata del ricorrente e gli interessi dello Stato, ritenuti afferenti alla tutela delle frontiere, alla gestione ordinata dell’ingente fenomeno migratorio, al costo dell’accoglienza e dunque al bene della collettività per il rifinanziamento anno per anno delle misure socioassistenziali che inciderebbero sulla qualità dei servizi erogati dai cittadini. In proposito, ricorda la Cassazione che il bilanciamento richiesto dall’art. 8 CEDU richiede innanzitutto un criterio di proporzionalità tra la misura limitativa della vita privata e familiare e l’interesse dello Stato a perseguire l’obiettivo legittimo di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il benessere economico della comunità e tra questi non può certamente essere compresa l’incidenza sul bilancio dello Stato per le misure di accoglienza «trattandosi di interessi diversi da quelli previsti dalla norma citata, peraltro neanche correttamente valutati, in considerazione di quanto più volte affermato in merito al fatto che i richiedenti protezione internazionale non possono essere in alcun modo considerati immigrati irregolari».
In conclusione, così afferma la Cassazione: «In definitiva la complessiva considerazione degli arresti giurisprudenziali ricordati induce alla conclusione che la parziale abrogazione dell’art. 19 TUI per effetto dell’art. 7 d.l. n. 20/2023 abbia solo fatto venire meno i criteri e le modalità dell’accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare di cui l’art. 8 CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale che riconoscendo la insopprimibile dignità umana all’art. 3 parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa, e che, quindi, permanga la valenza nomofilattica di quella giurisprudenza che, nel darvi concreta attuazione faceva riferimento a norme convenzionali, unionali e costituzionali che non sono certo venute meno.».
Mancata richiesta protezione speciale in sede amministrativa
L’ordinanza n. 20087/2025 della Corte di cassazione è intervenuta in un caso in cui un cittadino straniero, gravato da precedenti penali e coniugato con cittadina straniera regolarmente soggiornante, aveva chiesto al questore il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, negatogli in ragione di asserita pericolosità sociale. Davanti al Tribunale il cittadino aveva impugnato detto diniego ma chiedendo anche il riconoscimento della protezione speciale, ex art. 19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98 secondo il regime precedente la riforma del 2023. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano hanno preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda relativa alla protezione speciale in quanto non chiesta in sede amministrativa e nel merito rigettato il ricorso ritenuto fondata la prognosi di pericolosità sociale.
La Cassazione censura entrambi i profili. Quanto alla mancata richiesta in sede amministrativa (anche) della protezione speciale afferma, infatti, che l’art. 19, co. 1.1. TU immigrazione, nel testo previgente la riforma 2023, è applicabile «non solo nel caso in cui sia chiesto per la prima volta il permesso di soggiorno, ma anche quando sia formulata istanza di rinnovo, come già affermato da questa Corte, richiamando il disposto dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ove è previsto che “Il rinnovo del permesso di soggiorno … è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico” (v. in motivazione Cass., sez. 1, ordinanza n. 30137del 22.11.2024).», mentre in caso di presentazione della domanda di protezione internazionale e accertamento, ad opera della Commissione territoriale, della protezione speciale, viene inviata al questore per il rilascio del relativo titolo di soggiorno. In entrambi i casi «l’Autorità amministrativa è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale anche se la richiesta ha ad oggetto un diverso titolo di protezione.».
La Corte ritiene irrilevante che la specifica domanda di protezione speciale non sia stata presentata in sede amministrativa, poiché è dovere del questore accertarne la sussistenza alla luce di quanto acquisito nel procedimento, precisando altresì che la domanda può comunque essere esplicitata in giudizio trattandosi di accertamento di un diritto soggettivo e non di giudizio sul provvedimento, come più volta affermato dalla giurisprudenza («tra le tante, v. da ultimo Cass., sez. I, ordinanza n. 30137 del 22.11.2024 e Cass., sez. I, ordinanza n. 10221 del 18.4.2023; cfr. già Cass., SU, ordinanza n. 1390 del 18.1.2022; Cass., SU, ordinanza n. 5059 del 28.2.2017; Cass. SU, ordinanza n. 19577 del 16.9.2010; Cass., sez. I, ordinanza n. 19393 del 9.9.2009»).
Quanto alla pericolosità sociale, per la quale i giudici di merito avevano rigettato il ricorso, la Cassazione richiama innanzitutto l’art. 5, co. 5 TU d.lgs. 286/98 che esclude ogni automatismo ostativo quando si sia in presenza del diritto all’unità familiare, indicando i necessari criteri di bilanciamento, come del resto prevede anche l’art. 13, co. 2-bis del medesimo TU. Disposizioni che impongono un esame in concreto e all’attualità della minaccia che la persona straniera rappresenterebbe (Cass. n. 30342/2021, n. 17070/2018) e dunque dovendosi valutare sia la pericolosità sia l’esistenza dei legami familiari effettivi. Quanto alla prima, la Cassazione ribadisce la necessità di una verifica aggiornata dei fatti «potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità.», mentre per i legami familiari ritiene necessario «attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti (Cass., sez. II, ordinanza n. 7842 del 19.3.2021).».
Nel caso portato in giudizio la Corte d’appello di Milano aveva disatteso tali principi, non dando il minimo rilievo all’esito positivo dell’affidamento in prova del ricorrente e nel contempo valutando i legami familiari solo come «insufficiente freno inibitore alla commissione dei reati, mentre, invece, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare anche le concrete caratteristiche degli stessi legami familiari e la loro effettività, effettuando poi il menzionato bilanciamento, tenendo conto degli elementi di valutazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.».
Protezione speciale diretta al questore post-riforma 2023
Si stanno delineando alcune pronunce relativamente alla questione sorta dopo la riforma all’art. 19, commi 1.1 e 1.2. TU d.lgs. 286/98 recata dal d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50/2023, ovverosia se sia ancora oggi possibile chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore o se si debba necessariamente formulare istanza di protezione internazionale.
Tematica su cui in precedenti numeri della Rivista 2025 sono state pubblicate alcune decisioni, rispetto alle quali quelle di seguito esaminate paiono fornire elementi di maggiore chiarezza.
Il Tribunale di Firenze è intervenuto con due sentenze, il 28.1.2026 RG. 10691/2024 e l’ 8.4.2026 RG. 5990/2025 ed entrambe, sul solco della pronuncia della Corte di cassazione n. 29593/2025 (cfr. in questa Rivista 1.2026, Rassegna Asilo e protezione internazionale), ribadiscono che l’abrogazione del 3^ e 4^ periodo del comma 1.1. dell’art. 19 TU immigrazione non ha fatto venire meno la riconoscibilità della tutela complementare poiché «tale norma continua a prevedere tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno, sia il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali ovvero a subire tortura o trattamenti inumani e degradanti – in attuazione del principio di diritto internazionale cogente di non refoulement, espresso tra gli altri strumenti internazionali dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dall’art. 3 della CEDU nell’interpretazione ormai da tempo affermata dalla Corte EDU (a partire da ECtHR, Soering v. the United Kingdom, n. 14038/88 del 7.7.1989), sia il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 d.lgs. n. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano, compreso l’obbligo di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell’art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte» (sentenza 8.4.2026).
Entrambe le decisioni in rassegna, inoltre, ricomprendono la protezione speciale nell’alveo dell’art. 10, co. 3 Cost. e richiamano, ai fini del suo riconoscimento, i criteri giurisprudenziali elaborati dalla Cassazione nel regime dell’art. 19 previgente la riforma del 2020, afferente cioè alla “vecchia” protezione umanitaria.
Nonostante in entrambi i giudizi la domanda di protezione speciale risulti essere stata presentata dopo la riforma 2023, è la sentenza 8.4.2026 RG. 5990/2025 che approfondisce vari aspetti, offrendo significative e importanti affermazioni. Innanzitutto, affronta la questione della ammissibilità della domanda giudiziale di riconoscimento della protezione speciale da parte di ricorrente nei confronti del quale era definitiva, anche giudizialmente, la decisione di rinvio cd. Dublino (in precedenza aveva presentato domanda di protezione internazionale in Austria, che aveva accetto la ripresa in carico). Sul punto, il Tribunale fiorentino dà atto che, come sancito da Cassazione n. 12085/2025 e SU n. 935/2025, l’autorità giudiziaria non può sindacare la decisione di trasferimento ex regolamento Dublino né il rischio di refoulement indiretto, a meno che non emergano carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza. Tuttavia, il rispetto del diritto europeo non esaurisce il dovere del giudice di accertare se vi siano, invece, i presupposti di riconoscibilità di una protezione prevista dall’ordinamento nazionale che «deriva da un complesso quadro di tutela costituzionale convenzionale interna autonomamente predisposto dallo Stato membro, che in quanto tale non subisce interferenze, quanto alla determinazione della competenza giurisdizionale con le regole unionali contenute nel regolamento (UE) n. 604/2013.». Presupposti che il Tribunale rinviene nell’art. 19 TU immigrazione «cui rinvia la clausola di salvaguardia costituita dalla parte ancora vigente dell'art. 5 comma 6 del medesimo testo legislativo, secondo la quale il nostro Stato è tenuto al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali in tema di diritti fondamentali della persona.». Precisa la sentenza che le cause di inespellibilità ivi stabilite sono solo in parte sovrapponibili con le fattispecie di protezione tipizzate dal diritto europeo, mentre altre non lo sono affatto perché «valorizzano una diversa conformazione della vulnerabilità tutelabile rispetto al rigido perimetro dei requisiti normativi delle protezioni maggiori, quale è proprio la violazione del diritto alla vita privata e familiare».
Tanto chiarito, il Tribunale censura il provvedimento del questore che aveva ritenuto inammissibile la domanda di protezione speciale omettendo di valutare gli elementi nuovi, sopravvenuti alla compilazione del Modello C3, relativi all’integrazione sociale e lavorativa nonostante fossero ostativi al trasferimento del ricorrente in Austria secondo la clausola discrezionale di cui all’art. 17 reg. n. 604/2013 (Cass. n. 12085/2025). Valutazione che, precisa il Tribunale, il giudice ha il dovere di esaminare.
La sentenza 8.4.2026 affronta, poi, l’importante questione della proponibilità della domanda di protezione speciale direttamente al questore anche dopo le modifiche intervenute con la legge n. 50/2023 di conversione del d.l. n. 20, che ha abrogato la parte dell’art. 19, co. 1.2. TU d.lgs. 286/98 che lo prevedeva espressamente, senza necessità di formalizzare domanda di protezione internazionale. La risposta del giudice fiorentino è positiva, con sviluppo motivazionale che parte proprio dalla considerazione che la riforma non ha intaccato il sistema di tutele previsto nell’art. 19, che si differenzia dal sistema della protezione internazionale poiché ha come parametro il sistema nazionale e costituzionale, entro il quale ha spazio anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, e la diversità rispetto al regime previgente la riforma 2023 sta nel fatto che sono mutati i criteri di bilanciamento degli interessi in gioco e di valutazione della proporzionalità (Cass. n. 18557/2025 e n. 29593/2025). Secondo la sentenza in rassegna «Non può quindi dubitarsi, dopo l’intervento chiarificatore del giudice di legittimità, che – come sostenuto da parte ricorrente – anche dopo le modifiche del d.l. n. 20/2023 sopravviva nel nostro ordinamento il diritto al riconoscimento della protezione complementare. Del resto, il sistema di protezione nazionale deriva da un complesso quadro di tutela costituzionale autonomamente predisposto dallo Stato, che trova le sue radici e fondamento in uno dei principi fondamentali della Carta costituzionale, ovverosia l’art. 10 comma 3 Cost.».
Quanto alla proponibilità di domanda direttamente al questore, il Tribunale la ritiene consentita sulla base di due elementi. Il primo riguarda l’art. 9 d.p.r. 394/99, secondo cui ogni permesso di soggiorno va chiesto al questore territorialmente competente e, inoltre, l’art. 19 TU, quale norma di chiusura del sistema, impone al questore di «valutare sempre e comunque anche a fronte di qualsiasi altra domanda di permesso di soggiorno, il possesso dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, e nel caso rilasciare tale permesso al richiedente (cfr. Cass. civ. 18542/2025).».
Il secondo elemento muove dalla considerazione che, secondo gli insegnamenti della Corte di cassazione, le domande reiterate di protezione internazionale sono ammissibili anche se riconducibili alla sola protezione speciale (Cass. 37275/2022) e pertanto, afferma la sentenza, «se sono ammissibili domande reiterate di protezione internazionale fondate solo su motivi relativi alla protezione complementare, a fortiori devono ritenersi ammissibili anche domande aventi ad oggetto motivi afferenti solo alla protezione nazionale.», tenuto anche conto che l’esame della protezione internazionale presuppone la valutazione sulla credibilità del richiedente, ciò che l’art. 19 TU non richiede. Pertanto, «Considerata, quindi, l’ammissibilità di una istanza di riconoscimento di permesso di soggiorno fondata solo su motivi afferenti alla protezione speciale e rilevata la competenza amministrativa dell’autorità adita, deve concludersi che sussiste un generale obbligo del questore di ricevere le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e di esaminarle nel merito.».
Il Tribunale prende in considerazione anche la tesi questorile secondo la quale la protezione speciale sarebbe oggi riconoscibile solo all’interno della procedura di protezione internazionale e dunque mediante compilazione del Modello C3. Secondo il giudice, tuttavia, comunque la declaratoria di inammissibilità decretata dal questore nel provvedimento è da ritenersi illegittima perché la presentazione della domanda d’asilo non richiede alcuna forma (Considerando 27 direttiva 2013/32/UE) e già dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale sorge l’obbligo sia di sua registrazione (art. 6 direttiva 2013/32/UE) che di quello «dell’autorità statuale di analizzare la richiesta del ricorrente e di fornire alla sua domanda una risposta nel merito anche se negativa.».
Infine, il giudice analizza anche la natura giuridica della PEC con cui il questore aveva risposto alla domanda del ricorrente di appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale.
Trattasi, si afferma nella sentenza in esame, di provvedimento implicito che, nonostante non sia adottato con provvedimento tipico, secondo la giurisprudenza amministrativa è tale quando determina il contenuto della decisione amministrativa, proviene da autorità competente e non è predeterminata per legge una specifica forma (Cons. St. n. 589/2019 e n. 2456/2018). Requisiti che il Tribunale rinviene nella PEC con cui il questore ha risposto alla richiesta del ricorrente in quanto è stata ivi espressa, da autorità competente, una esplicita manifestazione di volontà contraria alla richiesta stessa e dunque «Ne consegue che la PEC invita dal questore di Lucca è a tutti gli effetti un rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (senza esame nel merito, ma in ragione della asserita inammissibilità della domanda) e come tale va quindi esaminata da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.». Precisa, altresì, il Tribunale che, seguendo l’affermazione contenuta nella decisione del questore, secondo cui la richiesta è «da ricondurre sempre nell’alveo dell’art. 32 del d.lgs. 25/2008», essa contrasta con l’art. 32 direttiva 2013/32/UE che indica tassativamente le domande di protezione internazionale che possono essere qualificate inammissibili. Poiché nel caso esaminato dal giudice fiorentino non ricorre alcuna di dette ipotesi, afferma che «la PEC di risposta della questura di Lucca vada qualificata quale provvedimento implicito di inammissibilità della richiesta con la conseguenza che – essendo già stato esercitato il potere, tramite una manifestazione chiara e univoca di volontà dell’Amministrazione – sorge il potere/dovere del giudice (su domanda di parte) di valutare nel merito la legittimità del rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, esaminando nel merito la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello stesso.».
Dovere del giudice di accertamento nel merito della domanda (così discostandosi espressamente da un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Roma sent. 10.7.2023) perché il diritto inalienabile della persona non è solo quello di chiedere protezione ma, qualora sussistano le condizioni, di ottenere il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica ex art. 10, co. 3 Cost., con conseguente dovere del giudice di accertarlo, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 46, par. 3 direttiva procedure), senza bisogno che il richiedente torni in sede amministrativa per chiederlo. Infatti, «detta soluzione è anche coerente con la natura della giurisdizione ordinaria sugli atti amministrativi, la quale e incentrata sulla tutela di un diritto soggettivo, che non è quello ad una peculiare procedura amministrativa, ma è quello, consacrato dall’art. 10 comma 3 della Costituzione, afferente alla protezione speciale (cfr. Cass. civ. n. 20492/2020).» (sul punto cfr. anche Cass. n. 18452/2025).
Conseguentemente, applicati tutti i principi di diritto esposti nella motivazione, il Tribunale riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale in virtù degli elementi di inserimento sociale allegati in giudizio.
Anche il Tribunale di Palermo è intervenuto sulla medesima questione della possibilità di chiedere direttamente al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98. Con sentenza 28.4.2026 RG. 15312/2025 ha accolto il ricorso di un cittadino straniero al quale la questura di Palermo aveva negato il rilascio di tale titolo di soggiorno assumendo che la riforma 2023 lo consentirebbe solo se presentata domanda di protezione internazionale. Il Tribunale censura detta tesi questorile precisando, innanzitutto, che la riforma 2023 non ha affatto eliso la portata dell’art. 19 TU immigrazione «la cui vigenza nell’ordinamento giuridico persiste immutata», in quanto esso fa espresso rinvio all’art. 5, co. 6 medesimo TU e pertanto vieta l’allontanamento della persona straniera non solo in presenza di rischi persecutori o di tortura o trattamenti inumani e degradanti ma anche in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, tra i quali rientra l’art. 8 CEDU. Richiamando pronunce sia della Corte Edu (Boutif c. Svizzera 2001, Uner c. Paesi Bassi 2006, Jeunesse c. Paesi Bassi 2014) che della Corte di cassazione (nn. 31188/2021, 13897/2019), nella sentenza si afferma che «È proprio il suddetto richiamo ad avere di fatto lasciato inalterato il dovere, in sede di verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per la PA interpellata di valutare la ricorrenza di chiari indici di integrazione o di vita familiare reale in applicazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia con l. 848/1955, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero e costituisce un obbligo internazionale vincolante per lo Stato.». Quanto agli effetti della riforma 2023 è intervenuta la pronuncia n. 25593/2025 della Cassazione che ha ribadito che la protezione speciale può a tutt’oggi essere riconosciuta in presenza di un radicamento sul territorio nazionale del cittadino straniero, irrilevante che esso sia avvenuto nelle more del procedimento per il riconoscimento del diritto alla protezione.
Dunque, afferma il Tribunale di Palermo «L’elisione del riferimento testuale al diritto al rispetto alla vita privata e familiare non può, quindi, in alcun modo incidere sull’osservanza di norme e principi di rango sovraordinato, quali quelli derivanti dall’art. 8 CEDU, i quali continuano a vincolare il legislatore e la Pubblica amministrazione indipendentemente dalle modifiche lessicali introdotte nel diritto interno.».
La protezione speciale riferibile all’art. 8 CEDU, pertanto, va accertata con bilanciamento con gli interessi statali e applicazione del principio di proporzionalità richiesti dalla norma convenzionale e «in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull’interesse pubblico all’allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.».
La verifica della sussistenza dei presupposti per la protezione, conclude il Tribunale, deve essere espletata dall’autorità amministrativa competente, cioè il questore ai sensi dell’art. 5, co. 9 TU d.lgs. 286/98, tenuto al rispetto della norma convenzionale e costituzionale e si precisa che «Del resto, come correttamente osservato dalla Corte d’appello di Brescia nella sentenza 61/2025, imporre allo straniero, elegibile al riconoscimento del diritto alla sola protezione speciale, di adire necessariamente la Commissione territoriale proponendo anche una domanda di protezione internazionale, infondata per carenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per la suddetta.».
All’esito del giudizio, pertanto, il Tribunale riconosce al ricorrente la protezione speciale alla luce degli elementi sociali allegati.
Sempre in tema di domanda diretta al questore per il permesso per protezione speciale si è pronunciato anche il Tribunale di Trento con ordinanza cautelare 2.3.2026 RG. 199/2026 , che ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da cittadino straniero al quale la questura aveva negato il diritto alla presentazione della domanda di permesso per protezione speciale, negandogli l’accesso in questura e poi non rispondendo all’istanza inviata dal difensore. Il giudice ritiene che, analogamente a quanto avviene per la protezione internazionale, anche per la protezione speciale la persona straniera abbia il diritto soggettivo alla formalizzazione, ai sensi dell’art. 5, co. 9 TU d.lgs. 286/98 e a fronte di un rifiuto da parte della PA vi è certamente il potere di sindacato dell’autorità giudiziaria (Trib. Milano 25.7.2018, Trib. Trieste 22.6.2018). Questo perché, precisa il Tribunale, «anche con riguardo all’ipotesi di domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in tal caso quello inerente al rilascio di un permesso provvisorio (o di una ricevuta equipollente) integrando, infatti, un diritto soggettivo, cui è correlata un’attività materiale e vincolata, priva di discrezionalità, in capo all’Amministrazione, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario (cfr. anche Cass. civ., SU, sentenza n. 11535 del 19.5.2009).».
Il periculum in mora viene rivenuto nel rischio espulsivo e nell’impossibilità di accedere al Servizio sanitario e al lavoro, se il ricorrente fosse privato del permesso. Interessante è anche la parte dell’ordinanza relativa alla condanna alle spese, fatto raro nei giudizi afferenti al diritto all’immigrazione.
ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO
Il Tribunale amministrativo per il Veneto, con sentenza n. 971/2026, ha annullato il provvedimento con cui la prefettura ha negato le misure di accoglienza a un nucleo familiare di richiedenti asilo motivando sulla tardività della loro domanda di protezione internazionale (2025) rispetto all’ingresso in Italia (2024) e dunque per avere superato senza giustificazione il termine di 90 gg., ex art. 1, co. 2-bis d.lgs. 142/2015, escludendo, allo stesso tempo, profili di vulnerabilità. Con articolato ricorso (sintetizzato nella sentenza) i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione dell’art. 1, co. 2-bis d.lgs. 142/2015 (introdotto con d.l. 145/2024) per contrasto con l’art. 20 direttiva 2013/33/UE o in subordine il rinvio alla Corte di giustizia.
Il Tar Venezia ricostruisce, innanzitutto, il dato normativo, partendo dall’art. 1, co. 2 d.lgs. 142/2015 secondo cui le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, mentre il comma 2-bis ha introdotto la limitazione per coloro che presentino la domanda “senza giustificato motivo” oltre il termine di cui all’art. 28-bis d.lgs. 25/2008, cioè oltre 90 gg. Dunque, «A ben vedere, il riportato art. 1, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015 – in conformità al principio generale della primazia del diritto dell’Unione europea – introduce una vera e propria clausola di salvaguardia rispetto all’art. 20 della cosiddetta “direttiva accoglienza”, rubricato “Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza”.». Art. 20 della direttiva accoglienza che, ad avviso del Collegio, non prevede una preclusione assoluta in caso di mancata presentazione della domanda d’asilo entro un termine perentorio dall’ingresso sul territorio nazionale «limitandosi a consentire una riduzione delle misure in parola laddove detta domanda non sia stata formalizzata, senza un giustificato motivo, “non appena ciò era ragionevolmente fattibile” dopo l’ingresso nello Stato ospitante.» precisando che «La disposizione prescrive altresì che tale riduzione venga adottata su base individuale, in modo obiettivo e imparziale, e debba essere motivata, specie con riguardo all’assenza di un giustificato motivo di ritardata presentazione dell’istanza.». Al contrario, invece, la norma nazionale introduce un indebito automatismo che prescinde dal caso concreto, tant’è che neppure la valutazione della vulnerabilità è idonea a superare l’ostatività del superamento del termine di 90 gg., impedendo la stessa graduazione delle misure di accoglienza, pur previste dalla direttiva, conseguentemente negando «in radice quel “tenore di vita dignitoso” che la direttiva 2013/33/UE impone di salvaguardare in ogni caso.».
Pertanto, il Tar Veneto afferma che il contrasto evidente tra le disposizioni europee e la norma nazionale «insuperabile in via ermeneutica, stante il tenore letterale dell’art. 1, 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del 2015 – impone al giudice nazionale, in ossequio al richiamato principio del primato del diritto dell’Unione europea, di disapplicare la norma interna confliggente con l’art. 20 della cosiddetta “direttiva accoglienza”.», in coerenza, peraltro, con propri precedenti (Tar Veneto ord. n. 293/2025 e nn. 21 e 30 del 2026).
Il Tar afferma ulteriori importanti principi, ovverosia che la scarsità dei posti di accoglienza disponibili, prospettata dall’Amministrazione dello Stato, non è motivo di legittima giustificazione per non ottemperare all’obbligo di accoglienza «tanto più se si considera che, ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.». Non viene accolta neppure l’ulteriore connessa giustificazione dell’Amministrazione dello Stato, che evocava la priorità dell’accoglienza a favore di richiedenti asilo sbarcati a seguito di soccorsi in mare, ex art. 8, co. 2-bis d.lgs. 142/2015 introdotto dal d.l. n. 145/2024, poiché non incide sull’obbligo di garantire l’accoglienza a tutti coloro che, richiedenti asilo, ne facciano richiesta, stante la vigenza del già richiamato art. 11 d.lgs. 142 (in termini: Tar Veneto n. 416/2026).
Il Tar entra anche in merito alla vulnerabilità del nucleo familiare negata dalla prefettura, evidenziando che la presenza di un minore rappresenta di per sé, ex lege, una condizione di vulnerabilità che l’Amministrazione ha il dovere di accertare e tutelare, ai sensi dell’art. 21 direttiva 2013/33/UE e dell’art. 17 d.lgs. 142/2015.
Il Tar, invece, non accoglie la domanda dei ricorrenti di ordinare alla prefettura di disporre l’immediato ingresso del nucleo familiare nel sistema di accoglienza poiché ai sensi dell’art. 34, co. 2 codice processo amministrativo «In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», dovendo la prefettura accertare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, fermo restando che «in virtù dell’effetto conformativo della presente pronuncia, la prefettura di – OMISSIS – è tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se i ricorrenti siano in possesso, o meno, dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione delle misure di accoglienza.».