1) Falsità per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5 co. 8-bis TUI): per la Cassazione la fattispecie si applica anche nelle ipotesi di rinnovo e non può essere assorbita dal favoreggiamento della permanenza irregolare ex art. 12 co. 5 TUI
Cass. sez. V, sent. n. 8200 del 19.12.2025 (dep. 2.3.2026), Pres. Pezzullo, est. Scarlini
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione ha affermato che integra la fattispecie di contraffazione del permesso di soggiorno (art. 5 co.-8 bis TUI), anche la contraffazione o alterazione dei documenti relativi al rinnovo del permesso o di una carta di soggiorno.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna di due cittadini cinesi per il reato di partecipazione ad una associazione a delinquere (art. 416 c.p.), nonché per un cospicuo numero di reati-fine contestati ai sensi degli artt. 48 e 478 c.p., 12 comma 5 TUI e 5 comma 8-bis TUI. In particolare, l’associazione – organizzata e diretta da un cittadino italiano – era risultata finalizzata alla predisposizione di falsa documentazione (attestante la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa e la titolarità e gestione di attività di impresa) per il rinnovo del permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari. I reati-fine, invece, comprendevano falsi ideologici nell’attestazione dello svolgimento delle attività lavorative (falso per induzione ex artt. 48 e 479 c.p.), il reato di cui all’art. 5 co. 8-bis TUI, per i casi in cui le condotte erano consistite nella consumazione di un falso materiale (non provenendo, l’atto, dall’apparente intestatario); nonché il delitto di cui all’art. 12 co. 5 TUI, laddove il rinnovo dei permessi in base alla falsa documentazione fornita aveva favorito la permanenza nel territorio del cittadino extracomunitario che non ne avrebbe avuto altrimenti diritto.
Avverso tale decisione, gli imputati avevano presentato ricorso in Cassazione contestando diversi profili inerenti la configurabilità del delitto di cui all’art. 5 co. 8-bis TUI. In primo luogo, i ricorrenti affermavano che nel caso del “rinnovo” del permesso (e non di primo rilascio), sarebbe stato configurabile il solo delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p.; in secondo luogo, nonostante l’evidenza del testo normativo sul punto, sostenevano che l’art. 5 co. 8-bis TUI contemplasse solo le ipotesi di contraffazione (formazione integrale di un documento falso) e non di alterazione di documenti (modifica di un documento vero); infine, affermavano che la Corte di merito, alla luce dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12748/2019, avrebbe dovuto ritenere assorbito il delitto di falso ex art. 5 co. 8-bis TUI nell’ipotesi di cui all’art. 12 co. 5 del medesimo decreto.
La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati. Benchè, infatti, l’art. 5 co. 8-bis TUI faccia «espresso riferimento al falso compiuto nel “rilascio di un permesso di soggiorno”» ha osservato la Cassazione che «ciò non comporta che non sia di rilievo penale anche il falso compiuto in sede di rinnovo del medesimo, vista la piena parificazione fra le due ipotesi contenuta nello stesso art. 5 che: al comma 2-ter, non distingue fra il rilascio ed il rinnovo; al comma 4, dispone che chi chiede il rinnovo del permesso è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio; al comma 4-bis, prevede che anche chi chiede il rinnovo è sottoposto a rilievi dattiloscopici; e, al comma 5, equipara rilascio e rinnovo anche ai fini del loro rifiuto o della loro revoca» (a sostegno di questa impostazione la Corte richiama anche sez. 1, n. 42073 del 13.9.2019, Anhaite, secondo cui «nella nozione di rilascio è compresa quella di rinnovo che non è altro che un rilascio successivo ad un primo»).
Con riguardo al secondo motivo, richiamato il testo dell’art. 5, la Corte ha buon gioco ad affermare che la fattispecie punisca chiunque contraffà o altera i documenti necessari per ottenere il rilascio (o il rinnovo) del permesso di soggiorno, e che la fattispecie debba quindi potersi pacificamente applicare anche a chi abbia formato la documentazione attestante la prestazione di un’attività lavorativa (mai in realtà svolta). Analizzando questo profilo, la Corte si sofferma, altresì, sulla distinzione tra falso materiale e falso ideologico, richiamando la – corretta – lettura della Corte d’appello che, nella sentenza impugnata, aveva precisato di aver contestato «il falso speciale (punito, appunto, ai sensi dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998) soltanto nel caso in cui i documenti attestanti l’attività lavorativa fossero stati materialmente falsificati (non provenendo dall’apparente datore di lavoro). Diversamente, quando il falso si era configurato come ideologico (ossia quando l’attività lavorativa era stata falsamente attestata da un datore di lavoro) la condotta era stata qualificata ai soli sensi degli artt. 48 e 479 c.p.».
Anche il terzo motivo, relativo all’assorbimento della condotta di falso ex art. 5 co. 8-bis nell’ipotesi di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio ex art. 12 co. 5 TUI, è per la Corte manifestamente infondato. La condotta di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di cittadini stranieri irregolari – sottolineano i giudici di legittimità – può sostanziarsi in una pluralità di condotte (trasporto da un luogo all’altro, locazione di un immobile…) ma quando la condotta integra, di per sé, un’altra ipotesi di reato (nel caso di specie il falso ex art. 5 co. 8-bis TUI), vi sarà un concorso di reati.
In particolare quanto al rapporto di concorso, da ritenersi non apparente, dei reati di cui agli artt. 12, co. 5, d.lgs. n. 286/98 e 5, co. 8-bis, TUI, la Cassazione valorizza in sentenza sia la diversità di condotte materiali (favoreggiamento e falso, rispettivamente), sia di dolo (specifico e generico, rispettivamente).
La Corte spende, infine, poche parole per escludere la rilevanza in materia di una precedente sentenza richiamata nel ricorso (sez. 1, n. 12748 del 27.2.2019, Piedimonte, Rv. 274991 – 01) ove si era affermato che «integra il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, di cui all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell’apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno». Per i giudici, tale pronuncia si era limitata ad interrogarsi sulla configurabilità del delitto di favoreggiamento, senza affrontare la questione del possibile assorbimento delle condotte di falso in quelle di favoreggiamento.
2) Sulla natura di reato d’evento della fattispecie di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato
Cass. sez. I, sent. n. 8547 del 23.9.2025 (dep. 4.3.2026), Pres. Casa, est. Cappuccio
Nell’ambito della complessa operazione “Ikaros”, che ha portato alla condanna di avvocati, mediatori culturali, funzionari della prefettura e cittadini stranieri, per un sistema di falsificazione di documenti volto a fare ottenere permessi di soggiorno a persone non presenti in Italia, la Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla natura della fattispecie di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12 co. 5 TUI). In particolare, la Corte ha precisato che a tale fattispecie non può estendersi la qualificazione di reato a consumazione anticipata che la giurisprudenza di legittimità consolidata attribuisce al reato di cui all’art. 12, co. 1 e 3, TU immigrazione (per una serie di ragioni tra le quali principalmente l’espressa punizione degli atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato prevista solo all’art. 12, co. 1) e che invece la stessa rientra tra i reati c.d. di evento (costituito dal raggiungimento dello scopo illecito) con l’importante effetto che ove lo stesso non sia raggiunto la condotta sia punibile in forma tentata, ove siano commessi atti idonei ed univoci.
Fissato questo primo paletto interpretativo il criterio distintivo nella qualificazione della condotta nell’una o nell’altra fattispecie viene spostato da quello tradizionale di tipo cronologico, rispetto al momento dell’ingresso e dunque del collocamento dell’azione prima o dopo di esso, cui viene negata rilevanza decisiva, a quello dell’individuazione dell’oggetto della condotta agevolatrice «costituito, a seconda dei casi, dall’ingresso o dalla permanenza illegali».
La revisione parziale del criterio cronologico comporta la punibilità ai sensi del comma 5 sia delle condotte commesse dopo l’ingresso illegale, sia delle condotte funzionali a consentire l’indebita protrazione della permanenza di un soggiorno in origine regolare, anche quando anteriori all’ingresso nel territorio dello Stato.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado gli imputati erano stati condannati per il delitto di associazione a delinquere e per un cospicuo numero di reati-fine – tra cui diversi reati di falso e il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri nello Stato – commessi nel corso dellproposizione di istanze intese a conseguire lo status di rifugiato ed il rilascio di permessi di soggiorno di lungo periodo.
Nel giudizio d’appello, pur confermando gran parte delle condanne, la Corte aveva assolto alcuni degli avvocati coinvolti da numerose ipotesi di favoreggiamento e falso (artt. 12, comma 5, e 5, comma 8-bis TUI) osservando che la produzione di false dichiarazione di ospitalità – redatta con il decisivo concorso degli avvocati – avesse una valenza meramente amministrativa, connessa all’individuazione dell’ufficio competente per territorio all’istruzione e alla delibazione delle istanze, e non avesse, invece, influito sulla valutazione dei requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio. La Corte d’appello, del pari, aveva negato l’attitudine della condotta accertata ad integrare anche il delitto di falso ex art. 5, comma 8-bis TUI, dal momento che nel catalogo di documenti oggetto di contraffazione o alterazione non rientra il permesso provvisorio collegato alla domanda di protezione internazionale, da considerarsi piuttosto come un atto meramente ricognitivo della pendenza della domanda e il risultato di un procedimento volto a verificare la sussistenza dei requisiti per essere ammessi alla protezione.
Nel giudizio di legittimità promosso con i ricorsi degli imputati e del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro che aveva emesso la sentenza, la Cassazione ha avuto occasione di soffermarsi, in particolare, sul delitto di favoreggiamento della permanenza irregolare (art. 12 co. 5 TUI, punti 14 ss. del Considerato in diritto), spendendosi in un’articolata analisi della fattispecie e dei suoi rapporti con il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale (art. 12 co. 1 e 3), che qui ci proponiamo di richiamare nei suoi tratti essenziali.
Il ragionamento della Corte prende avvio dal richiamo ad alcune recenti pronunce di legittimità (da ultimo, sez. 1, n. 24957 dell’8.4.2021) che, in modo pressochè concorde, riconoscono al delitto di favoreggiamento dell’ingresso (art. 12 co. 1 e 3 TUI) la natura di reato «a condotta anticipata», da ritenersi, in quanto tale, consumato a prescindere dall’effettivo riscontro dell’ingresso illegale. La Corte ritiene, tuttavia, che tale affermazione non possa essere riferibile al reato sanzionato al comma 5, ossia il favoreggiamento della permanenza.
Per argomentare la propria interpretazione – in chiaro contrasto con un precedente del 2008 (sez. 1, n. 40320 del 9.10.2008, dep. 29.10.2008) ove si era affermato che «Per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza […] è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato» – la Corte avverte la necessità di chiarire i confini tra le fattispecie sanzionate dai commi 1 e 3 e dal comma 5 dell’art. 12 e di enucleare i tratti strutturali del reato di permanenza illecita.
Sotto il primo profilo, la Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 31553 del 5.5.2023, dep. 20.7.2023) era solita individuare il discrimine tra i due reati nella relazione cronologica tra il compimento dell’attività illecita e l’ingresso del migrante sul territorio italiano, privando così di ogni rilevanza la circostanza che l’ingresso fosse avvenuto in ossequio alle previsioni di legge ovvero in modo irregolare. Secondo questa interpretazione, dunque, perché vi fosse favoreggiamento della permanenza dello straniero sul territorio nazionale ex art. 12 co. 5, la condotta volta ad agevolare la presenza irregolare del migrante, avrebbe dovuto collocarsi interamente in epoca successiva all’ingresso, mentre, ove quell’attività si fosse saldata ad antecedenti condotte di concorso nella realizzazione dell’ingresso, regolare o meno, il favoreggiamento sarebbe stato riferito all’ingresso medesimo, ai sensi del precedente comma 1. Questa impostazione – che pure la Corte d’appello aveva indicato a supporto dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati per il delitto sanzionato dall’art. 12 co. 5 – avrebbe dovuto, a rigore, condurre alla qualificazione dei fatti in contestazione ai sensi del più grave reato disciplinato dai commi 1 e 3 dell’art. 12, dal momento che il caso di specie risulta connotato dall’avvio dell’attività illecita in un momento antecedente al primo ingresso degli stranieri in Italia, vale a dire quello della presentazione da parte degli avvocati (sulla base di sottoscrizioni apocrife) delle domande finalizzate alla fissazione del successivo appuntamento per la raccolta delle dichiarazioni del cittadino straniero. Come vedremo meglio tra poco, sarà proprio su questo elemento che la Corte farà leva per abbandonare il tradizionale criterio cronologico di qualificazione delle condotte come favoreggiamento dell’ingresso o della permanenza e sostenere la propria interpretazione innovativa ai sensi della quale una condotta commessa anche prima dell’ingresso, come nel caso concreto, possa essere punita a titolo di (tentato) favoreggiamento della permanenza.
Sotto il secondo profilo, ossia lo sforzo di enucleare i tratti strutturali della fattispecie del comma 5, la Corte procede a un raffronto con la fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso, soffermandosi non solo sul bene giuridico oggetto di tutela (controllo delle frontiere e ordinata regolazione dei flussi migratori vs controllo della regolare presenza di stranieri su territorio), ma anche sul divario edittale (giustificato dalla parziale discrasia nell’offensività delle condotte sanzionate), sull’elemento soggettivo (dolo generico per il delitto di favoreggiamento dell’ingresso, specifico fine di «trarre un ingiusto profitto», invece per il favoreggiamento della permanenza) e, infine, sulla descrizione dei comportamenti penalmente sanzionati (che, nel caso di favoreggiamento dell’ingresso sono estesi, oltre che alla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto dei migranti, al compimento di «altri atti diretti a procurarne l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», enunciato, quest’ultimo, assente nella descrizione della fattispecie descritta dal successivo comma 5).
«Rebus sic stantibus» osserva la Corte «e tenuto conto, in primo luogo, della autonoma enunciazione degli elementi strutturali dei reati in discorso, coglie nel segno l’obiezione […] che fa leva sull’impossibilità di ricondurre il reato, qui contestato agli odierni ricorrenti, di favoreggiamento della permanenza clandestina all’area di quelli cc.dd. “a consumazione anticipata” – la cui realizzazione non richiede il conseguimento del risultato finale, ma postula il mero compimento di atti idonei a porre in pericolo il bene tutelato – nella quale è, al contrario, compreso, come sopra già chiarito, il delitto previsto dal comma 1». La fattispecie tratteggiata al comma 5, prosegue la Corte, deve piuttosto «essere annoverata, dal punto di vista dogmatico, tra i reati cc.dd. “di evento”, la cui consumazione postula il conseguimento dell’obiettivo illecito, costituito, nella specie, dall’emissione di permessi di soggiorno in Italia conseguente alla mendace rappresentazione della condizione personale degli istanti e, pertanto, in violazione delle disposizioni del Testo unico». Ad ulteriore conferma della correttezza della propria interpretazione, la Corte richiama infine la clausola di riserva apposta, in esordio, al comma 5 («Fuori dai casi previsti dai commi precedenti...»), significativa della volontà del legislatore «di circoscrivere l’ambito dei comportamenti ivi puniti a quelli che non sono stati funzionali all’ingresso illegale del soggetto favorito, onde può dirsi acclarato, anche in forza di tale considerazione, che tutte le condotte finalizzate a favorire l’ingresso illegale rientrano nel fuoco dei commi 1 e 3 dell’art. 12».
Seguendo questo percorso argomentativo, la Corte giunge a due conclusioni: 1) che tutte le condotte agevolatrici dell’ingresso illegale rientrano nell’ambito applicativo del reato disciplinato previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 12; 2) che le condotte favoreggiatrici della permanenza illegale commesse posteriormente all’ingresso, avvenuto in assenza di un efficiente contributo da parte dell’agente, sono, invece, sanzionate ai sensi del comma 5 dell’art. 12, al pari delle attività iniziate prima dell’ingresso, avvenuto in ossequio al quadro normativo, in funzione della fraudolenta costituzione di un titolo abilitante alla indebita protrazione di un soggiorno in origine regolare.
Riportando queste considerazioni al caso di specie, la Corte osserva conclusivamente che la consumazione del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale coincide con il conseguimento dell’obiettivo illecito, ossia, nel caso in esame, con il rilascio del permesso di soggiorno sulla base di dichiarazioni mendaci e, in generale, della mistificazione della realtà mediante rappresentazione di uno stato di fatto inesistente. Posto che, tuttavia, da quanto emerso in giudizio, non risulta che i permessi di soggiorno richiesti dagli stranieri che si erano rivolti all’organizzazione siano stati rilasciati, per la Corte, stante l’affermata natura “di evento” del reato de quo, le condotte sono da attribuire ai ricorrenti a titolo di tentativo stante la prova acquisita dell’idoneità e univocità, rispetto al favoreggiamento della permanenza irregolare, degli atti commessi in concorso.