1) Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis TUI): questioni sui minimi edittali
Tribunale di Agrigento, sentenza del 24 giugno 2025 (dep. 21 luglio 2025), giud. Zampino
Come noto, tra le misure varate dal Governo con il d.l. n. 20/2023 all’indomani della tragedia di Cutro, vi è stata l’introduzione nel TUI del nuovo art. 12-bis che disciplina la fattispecie di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina».
Una recente sentenza del Tribunale di Agrigento pone bene in evidenza le criticità applicative di questa nuova fattispecie, in particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio. Brevemente, il giudice agrigentino è stato chiamato a giudicare la condotta di un cittadino egiziano imputato di concorso nell’art. 12-bis TUI «per aver compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale di 58 migranti, agendo al fine di trarne profitto anche indiretto, conducendo, governando e tracciando la rotta di un’imbarcazione inadatta ad effettuare tale traversata […] così esponendo le persone trasportate a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e cagionando la morte per asfissia di dieci persone». Come in molti altri casi, l’imbarcazione era partita dalla Libia ed era stata dapprima individuata da una ONG in acque internazionali e successivamente intercettata dalla Guardia di finanza italiana, che aveva provveduto al trasbordo dei migranti presso l’hotspot di Lampedusa e al recupero dei dieci corpi. La condotta dell’imputato è ricostruita sulla base delle dichiarazioni rilasciate da cinque migranti trasportati. Essi raccontano, in modo concorde, che l’imputato era «uno dei principali responsabili della conduzione dell’imbarcazione, stabilmente vicino al timone», che «aveva un ruolo attivo, soprattutto nella organizzazione dei posti a bordo», che già prima della partenza «[a Zawiya] si muoveva con una certa autonomia e sembrava intrattenere rapporti diretti con gli organizzatori libici, assumendo un ruolo non paragonabile a quello degli altri migranti» e che all’arrivo delle autorità italiane aveva «tentato di mimetizzarsi tra i passeggeri, togliendosi una maglietta con lo distingueva». La ritenuta attendibilità delle testimonianze, le individuazioni fotografiche e la conferma del nesso di causalità tra le morti occorse per asfissia e le condizioni di viaggio sono stati ritenuti dal giudice elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 12-bis TUI.
Nella parte in diritto, il Tribunale prende posizione in modo netto sulla sussistenza della giurisdizione italiana, sulla natura di fattispecie autonoma (e non di aggravante) dell’art. 12-bis, sull’elemento soggettivo del reato, sulla assenza dei profili di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio e, in definitiva, sulla adeguatezza della fattispecie a reprimere condotte come quella tenuta dall’imputato. Quanto alla pena, tenuto conto della «gravità del fatto, del ruolo apicale ricoperto nel trasporto e dell’esito letale della condotta» il Tribunale, escluse le attenuanti generiche, ha stimato congrua la pena della reclusione di 17 anni, 9 mesi e 10 giorni, calcolata a partire dal minimo edittale di 20 anni previsto dall’art. 12-bis, aumentata di 1/3 in ragione del disposto di cui all’art. 12-bis co. 3 (giungendo così a 26 anni e 8 mesi) e ridotta, infine, per la scelta del rito abbreviato.
Al netto di molti profili meritevoli di una più approfondita riflessione giuridica, ci sembra opportuno soffermarci proprio su quest’ultimo punto, inerente al trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame. La questione di legittimità costituzionale presentata dalla difesa in merito alla “sproporzione” delle pene previste viene esclusa dal Tribunale con una serie di argomentazioni che qui ci limitiamo a richiamare brevemente: innanzitutto, per il giudice non vi è nessuna sproporzione sanzionatoria ricavabile, ad esempio, dal confronto tra la pena minima prevista dall’art. 575 c.p. per chi cagiona volontariamente la morte di una persona (21 anni) e quella oggi prevista dall’art. 12-bis per l’ipotesi in cui la morte di una sola persona sia stata conseguenza non voluta della condotta di favoreggiamento (15 anni); del pari, per il Tribunale, il range di 10 anni previsto nella cornice edittale dell’art. 12-bis risulta adeguato a garantire la differenziazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle circostanze del caso concreto; infine, non viene ravvisato alcun profilo di illegittimità costituzionale neppure con riferimento al comma 4 dell’articolo 12-bis (relativo ai limiti al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti), affermando – senza ulteriori approfondimenti o richiami a decisioni di senso contrario – che sul tema «la Corte costituzionale abbia ritenuto inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 69 co. 4 c.p., con la sola eccezione della circostanza attenuante del 116 co. 2 c.p.» (reato commesso in concorso più grave da quello voluto) eccezione giustificata «dalla funzione di riequilibrio assunta dalla stessa tra le ipotesi di responsabilità oggettive cui fa riferimento e i principi costituzionali di colpevolezza e proporzionalità della pena».
In definitiva, la sentenza qui segnalata sembra confermare molte delle preoccupazioni sollevate dalla dottrina all’indomani dell’introduzione di questa nuova fattispecie aggravata dall’evento. Se è evidente, infatti, la severità del trattamento sanzionatorio (da 15 a 24 anni se dal favoreggiamento deriva la morte di una sola persona; da 20 a 30 anni se si verifica la morte di più persone) quel che più preoccupa è il livellamento verso l’alto delle differenze di gravità conseguente alla previsione di un minimo edittale così elevato. Come è stato osservato in dottrina, rispetto al passato, infatti, l’art. 12-bis TUI non ha esteso il campo delle condotte penalmente rilevanti (i medesimi fatti erano già punibili ai sensi della disciplina previgente tramite il concorso formale di reati di cui all’art. 12, co. 1 e 3, TU immigrazione e 586 c.p.), né ha previsto pene più severe per le ipotesi più gravi (già prima era possibile raggiungere il limite massimo di 30 anni); piuttosto esso ha previsto minimi edittali che riducono al minimo la possibilità per il giudice di valorizzare, in punto di pena, le differenze di gravità che comunque ben possono intercorrere tra ipotesi di reato che ricadono nella medesima fattispecie e coinvolgono la morte di più persone, tanto più in presenza del meccanismo previsto dal comma 4, che in presenza delle aggravanti del comma 3, preclude il bilanciamento, anche solo in termini di equivalenza, a norma dell’art. 69 c.p. con circostanze attenuanti diverse da quelle di cui all’art. 98 e 114 c.p.
A quest’ultimo proposito va segnalata la recente sentenza n. 151/2025 della Corte costituzionale che (nel solco di numerose altre) ha dichiarato (ragionando sul principio di individualizzazione della pena, oltre che di eguaglianza ed offensività) l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4, c.p. nella parte in cui, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, c.p.
La sentenza riguarda la recidiva ma la sua motivazione si presta ad ulteriori applicazioni in tema di proporzionalità della pena con riferimento alla nuova fattispecie di reato che ci occupa.
Esiste un filo conduttore tra quest’ultima sentenza, la precedente n. 68/2012 (che ha aggiunto la previsione dell’attenuante del fatto di lieve entità sempre per la fattispecie di cui all’art. 630 c.p.) e quella intermedia della Corte costituzionale n. 113/2025 (che pur respingendo la questione di legittimità proposta ha invitato i giudici ad adoperare tutti gli strumenti di interpretazione estensiva per attenuare norme incriminatrici che prevedono sanzioni di altissimo rigore).
Su tale filo rosso di giurisprudenza costituzionale, pur riferito a diversa fattispecie di reato, meriterà dunque tornare nelle successive applicazioni giurisprudenziali.
2) Ancora in tema di art. 12-bis TUI: questioni su riqualificazione e contraddittorio
Sempre in tema di favoreggiamento dell’immigrazione, si segnala una sentenza della Corte d’Assise d’appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del GUP di Agrigento (ha corretto un errore di calcolo nel computo della pena), ha condannato un cittadino sudanese alla pena di 11 anni, 10 mesi e 13 giorni per il reato di Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis TUI). Anche in questo caso, le accuse rivolte all’imputato erano quelle di aver procurato illegalmente l’ingresso in Italia di 124 migranti, salpando dalla Libia e conducendo un’imbarcazione che, per la sua inadeguatezza al tipo di viaggio e per il numero di persone trasportate, aveva esposto a pericolo tutti i migranti a bordo e cagionato la morte di due di loro. Essenziali per la ricostruzione della condotta le dichiarazioni di alcuni dei trasportati, tutte sostanzialmente concordi nel riconoscere in capo all’imputato un ruolo di comando nella conduzione dell’imbarcazione.
Quel che caratterizza la sentenza è principalmente una questione emersa nell’atto di appello della difesa: sebbene nella originaria formulazione dell’accusa elaborata dal PM fossero presenti tre capi di imputazione riguardanti, rispettivamente, il concorso nel reato di favoreggiamento aggravato (art. 12 commi 1, 3 lett. a, b, 3-bis e 3-ter lett. b), e due ipotesi di concorso nel reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), in sentenza il giudice di primo grado aveva riqualificato i reati originariamente ascritti nella unitaria fattispecie ex art. 12-bis TUI. Ad avviso della difesa, tale operazione era avvenuta “a sorpresa”, determinando la condanna dell’imputato per un reato che non gli era stato contestato, con gravi violazioni in punto di contraddittorio (art. 521 c.p.p. e art. 6 CEDU) e un vistoso aggravio del trattamento sanzionatorio.
Per la Corte d’appello, non vi è tuttavia «alcuna patologica irritualità invalidante» nella riqualificazione giuridica adottata solo in sentenza a seguito della finale richiesta del PM d’udienza. Il Collegio, in particolare, sottolinea come «palesemente inappropriata» non fosse la riqualificazione, quanto piuttosto «l’originaria formulazione dei capi d’imputazione», riguardante fatti avvenuti a fine dicembre del 2023.
Richiamando la sentenza Drassich (Corte EDU, 11 dicembre 2017), la Corte evidenzia che il contraddittorio sulla qualificazione del fatto, anche in caso di riqualificazione in peius, può essere garantito dal requisito della prevedibilità e dalla possibilità della difesa di interloquire sul punto. Nel caso in esame, ad avviso dei giudici, l’interlocuzione difensiva in merito alla riqualificazione avrebbe potuto trovare spazio anche solo nell’atto di impugnazione (ma la difesa non aveva addotto ragioni fattuali atte a contrastare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado) ovvero, in precedenza, al termine della requisitoria del P.M. con cui era stata avanzata la richiesta di riqualificazione, chiedendo un termine per articolare una adeguata strategia dinnanzi alle richieste avanzate.
Quanto agli altri temi affrontati dalla sentenza – in particolare quello ricorrente della sproporzione dell’assetto sanzionatorio – la Corte ha respinto ogni richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale avanzata dalla difesa, con una duplice motivazione. Da un lato, più in generale, ha ritenuto che le pur severe sanzioni imposte fossero frutto di «una scelta legislativa di politica criminale, ponderata e concepita in ossequio alle intangibili prerogative della sovranità nazionale legiferante e adottata, del resto, al fin esplicito di arginare i sempre più frequenti episodi di immigrazione clandestina, per lo più organizzati dalla criminalità transnazionale, che sovente sfociano in tragedia con alti o altissimi costi umani». Dall’altro lato, guardando al caso concreto, la Corte ha ravvisato un «deficit di rilevanza» delle doglianze presentate, affermando che l’ipotizzata sproporzione derivante dalla mancata previsione di un’ipotesi lieve, alla luce della condotta dell’imputato, non avrebbe comunque avuto alcuna rilevanza per il caso in esame attese le condizioni disumane del viaggio per mare (circa 130 persone stipate su una barca lignea della lunghezza di poco più di 10 metri) e la ritenuta estrema pericolosità della condotta, idonea a provocare la morte di un numero superiore di persone rispetto alla due effettivamente decedute.
Le stesse considerazioni e il “ruolo apicale” attribuito all’imputato nel concorrere nel reato hanno portato la Corte ad escludere rilevanza – per mancanza di valide ragioni per applicare in ipotesi le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti di cui al co. 3 dell’art. 12-bis cit. – all’ulteriore eccezione difensiva di illegittimità costituzionale concernente la cd. blindatura delle aggravanti in oggetto prevista dal comma 4 dell’art. 12-bis (che prevede, salvo eccezioni tipizzate, l’applicazione di eventuali attenuanti, comprese le generiche ex art. 62-bis c.p., solo dopo che sia stato calcolato l’aumento per le aggravanti di cui al comma 3).
Da ultimo, ci sembra opportuno richiamare anche le argomentazioni utilizzate dalla Corte per escludere la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, pur prospettata dalla difesa. Sul punto, nell’atto di impugnazione, il difensore aveva valorizzato due aspetti: da un lato, il fatto che l’imputato si fosse messo alla guida solo per poche ore e per sostituire il comandante della nave, caduto addormentato; dall’altro lato, la circostanza che lo stesso imputato fosse un migrante, scelto per la guida in ragione della sua esperienza come pescatore.
Per il Collegio tali affermazioni, ricavate dall’interrogatorio di garanzia dell’imputato e non riscontrate dalle testimonianze degli altri migranti trasportati, sono «scarne parole […] mera traccia labiale priva di adeguato riscontro». Rimproverando alla difesa di non aver prodotto adeguate allegazioni circa lo stato di costrizione dell’imputato (sia al momento della guida, sia, a monte, al momento della partenza), la Corte esclude in pochi paragrafi la configurabilità della scriminante in questione, senza peraltro passarne in rassegna i requisiti, valorizzando in modo quasi esclusivo le testimonianze sul «ruolo fattivo e dinamico al comando» e sulla sua assenza nel campo libico dove erano detenuti gli altri migranti.
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3) Dopo la Corte di giustizia e la Corte costituzionale, la Cassazione torna a occuparsi della rilevanza penale delle false dichiarazioni sul requisito della residenza per l’ottenimento del reddito di cittadinanza
Corte di cassazione, sez. III, sentenze nn. 23449/2025 , 27726/2025 ; vedi pure 23452/2025 , 27716/2025 , 27725/2025
Da tempo la giurisprudenza è impegnata sul tema della rilevanza penale delle false dichiarazioni rese dai percettori stranieri del reddito di cittadinanza riguardo al requisito della residenza decennale in Italia (previsto dall’art. 2 d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, mentre la condotta di dichiarazioni mendaci è sanzionata dal successivo art. 7).
Come già segnalato nelle precedenti Rassegne, nel luglio 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto tale requisito, e la relativa sanzione penale, incompatibili con il diritto dell’Unione e con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 11 della direttiva 2003/109/CE.
A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale – con la sentenza n. 31/2025 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 2 d.l. n. 4/2019 «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno dieci anni», anziché per almeno cinque. Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza non costituisce una misura meramente assistenziale – come affermato dalla CGUE – ma uno strumento complesso, fondato su temporaneità e condizionalità. Ne consegue che una clausola di radicamento territoriale può essere ragionevole, purché proporzionata e non tale da generare discriminazioni indirette.
In questo contesto si inseriscono le recenti decisioni della Cassazione indicate in epigrafe, pronunciate tra maggio e luglio 2025, che – con motivazioni pressoché coincidenti – recepiscono le posizioni della CGUE e della Corte costituzionale (che pure sono state assunte sulla base di diversi presupposti ricostruttivi in ordine alla natura del sussidio), affrontando il tema delle conseguenze sulla fattispecie incriminatrice.
Tutti i casi esaminati riguardano cittadini stranieri che, tramite intermediari abilitati, avevano richiesto il reddito di cittadinanza dichiarando falsamente di possedere il requisito della residenza decennale. Tuttavia, tra questi si distinguono coloro che, pur non avendo maturato i dieci anni di residenza, risultavano comunque presenti in Italia da almeno cinque anni al momento della dichiarazione (sentt. nn. 23452/2025, 27716/2025).
Senza entrare nel dettaglio dei singoli casi, va segnalato che la Cassazione ha fatto propri i principi affermati dalla Consulta, tanto in ordine alla natura del sussidio (cui non va attribuito carattere meramente assistenziale, come ritenuto dalla Corte di giustizia sulla base della prospettazione vincolante del giudice del rinvio pregiudiziale), quanto in relazione alla compatibilità del requisito del radicamento territoriale con il diritto europeo e costituzionale. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto tuttora penalmente rilevante – confermando quindi le condanne e dichiarando inammissibili i ricorsi – la condotta di coloro che avevano falsamente dichiarato una residenza ultradecennale pur avendo soggiornato in Italia da meno di cinque anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo: cfr. sent. n. 23499/2025 di annullamento con rinvio al fine di verifica nel merito di tale specifico requisito).
Diversamente, in applicazione della sentenza n. 31/2025 della Corte costituzionale, è stata esclusa ogni rilevanza penale per le condotte poste in essere prima della decisione della Consulta da parte di soggetti già residenti in Italia da almeno cinque anni. In tali ipotesi, la Cassazione ha pronunciato sentenze di annullamento (cfr. in specie sent. n. 23452/2025) «perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato», ritenendo che la falsità dichiarativa non sia più riconducibile alla fattispecie incriminatrice così come rimodellata.
Sono stati in proposito richiamati i principi affermati dalle medesime Sezioni Unite della Cassazione con riferimento alle modifiche normative in tema di false comunicazioni sociali nella sentenza n. 25887/2003, Giordano, Rv. 224605-01
In sintesi, hanno perso ogni rilevanza penale le false dichiarazioni relative al requisito della residenza decennale rese da soggetti che, al momento della richiesta del beneficio, risultavano comunque già residenti in Italia da almeno cinque anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo).
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4) Macellazione clandestina di un ovino (544-bis c.p.): il Tribunale di Spoleto applica il 131-bis per dare rilievo alla ignoranza della legge e ai motivi religiosi del gesto
Tribunale di Spoleto, sentenza del 14 marzo 2025, giud. Grano
In tema di reati culturalmente motivati, merita segnalazione una sentenza del Tribunale di Spoleto, che si è pronunciato in merito alla condotta di un cittadino pakistano consistita nella macellazione clandestina di un ovino, in violazione dell’art. 544-bis c.p. In particolare, l’animale era stato abbattuto senza previo stordimento e dissanguato mentre si trovava ancora in stato di coscienza, in contrasto con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1099/2009, finalizzate a ridurre al minimo la sofferenza degli animali durante la macellazione.
Accertata l’effettiva commissione del fatto – l’imputato era stato sorpreso dagli agenti nell’atto di scuoiare l’animale, con gli abiti ancora sporchi di sangue – il Tribunale ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
In mancanza di una disciplina specifica che consenta di valorizzare la motivazione culturale del reato, il giudice ha ritenuto di far ricorso alla suddetta causa di non punibilità, richiamando – oltre all’assenza di elementi ostativi – due circostanze decisive ai fini della valutazione della particolare tenuità.
In primo luogo, la condizione personale dell’imputato, cittadino pakistano incensurato e presente in Italia da pochi giorni al momento del fatto, verosimilmente ignaro della normativa nazionale in materia di macellazione; in secondo luogo, la valenza religiosa del gesto, privo di intenti crudeli, come dimostrato dalle testimonianze secondo cui l’animale era stato acquistato per una cena familiare e, prima della macellazione, i presenti si erano raccolti in un momento di preghiera.