1) Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis TUI): questioni sui minimi edittali
Tribunale di Agrigento, sentenza del 24 giugno 2025 (dep. 21 luglio 2025), giud. Zampino
Come noto, tra le misure varate dal Governo con il d.l. n. 20/2023 all’indomani della tragedia di Cutro, vi è stata l’introduzione nel TUI del nuovo art. 12-bis che disciplina la fattispecie di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina».
Una recente sentenza del Tribunale di Agrigento pone bene in evidenza le criticità applicative di questa nuova fattispecie, in particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio. Brevemente, il giudice agrigentino è stato chiamato a giudicare la condotta di un cittadino egiziano imputato di concorso nell’art. 12-bis TUI «per aver compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale di 58 migranti, agendo al fine di trarne profitto anche indiretto, conducendo, governando e tracciando la rotta di un’imbarcazione inadatta ad effettuare tale traversata […] così esponendo le persone trasportate a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e cagionando la morte per asfissia di dieci persone». Come in molti altri casi, l’imbarcazione era partita dalla Libia ed era stata dapprima individuata da una ONG in acque internazionali e successivamente intercettata dalla Guardia di finanza italiana, che aveva provveduto al trasbordo dei migranti presso l’hotspot di Lampedusa e al recupero dei dieci corpi. La condotta dell’imputato è ricostruita sulla base delle dichiarazioni rilasciate da cinque migranti trasportati. Essi raccontano, in modo concorde, che l’imputato era «uno dei principali responsabili della conduzione dell’imbarcazione, stabilmente vicino al timone», che «aveva un ruolo attivo, soprattutto nella organizzazione dei posti a bordo», che già prima della partenza «[a Zawiya] si muoveva con una certa autonomia e sembrava intrattenere rapporti diretti con gli organizzatori libici, assumendo un ruolo non paragonabile a quello degli altri migranti» e che all’arrivo delle autorità italiane aveva «tentato di mimetizzarsi tra i passeggeri, togliendosi una maglietta con lo distingueva». La ritenuta attendibilità delle testimonianze, le individuazioni fotografiche e la conferma del nesso di causalità tra le morti occorse per asfissia e le condizioni di viaggio sono stati ritenuti dal giudice elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 12-bis TUI.
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