- Marco Balboni e Carmelo Danisi
Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani
Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
Artt. 3, par. 2, e 29, par. 1, del regolamento 604/2013, e art. 33 della direttiva 2013/32: conseguenze, per lo Stato membro richiedente, della sospensione degli obblighi di presa e ripresa in carico da parte dello Stato membro effettivamente competente
Nel caso DO contro Bundesrepublik Deutschland (CGUE, C-458/24, sentenza del 5 marzo 2026) la Corte di giustizia si è occupata dell’obbligo di presa in carico dello Stato membro competente alla luce del regolamento 604/2013 (Dublino III), soffermandosi sui problemi derivanti dall’inerzia dello Stato richiesto. Il problema si era verificato poiché l’Italia aveva posto in essere una prassi caratterizzata da una sospensione a tempo indefinito della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo. Ciò, nello specifico, costituiva un limite per le autorità dello Stato richiedente, ovverosia la Germania. Sollecitata da un Tribunale amministrativo tedesco, la Corte si trovava ad affrontare tre questioni principali. La prima riguardava l’art. 3, par. 2, secondo e terzo comma, del regolamento 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide; in particolare, alla Corte veniva chiesto se, in una situazione come quella di cui trattasi, tale disposizione potesse essere interpretata in modo da trasferire in capo allo Stato richiedente gli oneri gravanti sullo Stato richiesto (ed effettivamente competente). La Corte stabilisce che, in questo caso, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III del regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente. In sostanza, affinché l’art. 3, par. 2, secondo e terzo comma, del Dublino III trovi effettiva applicazione, è necessario che sussistano due condizioni cumulative: è richiesta (A) la presenza di “carenze sistemiche” che implichino (B) il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
In questo secondo numero del 2026 della Rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza” prendiamo in esame alcune decisioni della Corte di cassazione relative alla disciplina degli allontanamenti pubblicate negli ultimi mesi dello scorso anno che ci paiono di maggior interesse.
Espulsione
Espulsione e legami familiari
La Corte di cassazione, con ordinanza sez. I civ. 22.1.2026 n. 1428, ha ribadito che, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, come novellato dal d.l. 20/2023, conv. con modif. dalla l. 50/2023, il Giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU. La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «in sede di opposizione all’espulsione, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286 /1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023, conv. con modif. in l. 50/2023, e dell’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.lgs. 5/2007, comportano che, laddove il ricorrente, destinatario di provvedimento espulsivo ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, invochi un diritto alla coesione familiare, il giudice deve operare, anzitutto, una valutazione in concreto dell’effettività del legame invocato; in presenza di una condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, ritenuti dal legislatore ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, non opera alcun automatismo ostativo alla chiesta tutela del diritto alla coesione familiare e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, dovendo invece essere accertata, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, la pericolosità sociale del cittadino straniero in concreto e all’attualità».
Sommario
AMMISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE. Visto di ingresso in generale. Preavviso di rigetto – Art. 4, co. 7-bis, d.lgs. 286/98 – Rilevanza del principio tempus regit actum – Visti di ingresso per motivo di studio. Valutazione delle finalità della richiesta da parte dell’autorità consolare – Ammissibilità – Requisito economico – Rinvio ai criteri per il visto turistico. Visti d’ingresso per motivi di lavoro. Paesi ad elevato rischio – Ammissibilità del ricorso contro il silenzio dell’autorità consolare – Esclusione – Silenzio dello Sportello unico per l’immigrazione – Ammissibilità del ricorso – Segnalazione Schengen da parte di altro Stato membro – Requisiti di legittimità.
Sommario
Visto d’ingresso per palestinesi della Striscia di Gaza. Richiesta di visti umanitari a tutela di diritti fondamentali – Difformi orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Roma: 1) Visti ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Applicazione soggetta a discrezionalità dello Stato – Inesistenza di diritto individuale – Legittimità dei soli corridoi collettivi umanitari – Inesistenza di diritto d’ingresso ai sensi dell’art. 10, co. 3 Cost. 2) Visto ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Diniego di visto: atto sindacabile dal giudice ordinario – Inapplicabilità principi espressi dalla sentenza Corte di giustizia UE 7.3.2017 X.X. c. Belgio se ingresso non preordinato alla protezione internazionale – Discrezionalità meramente tecnica dello Stato – Dovere di rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta fondamentale dell’Unione europea e dalla Costituzione italiana – Art. 10, co. 3 Cost. norma immediatamente precettiva – Convenzione ONU contro il genocidio – Non solo obblighi tra gli Stati ma anche diritto individuale alla protezione. Modalità esecutive ordine giudiziale ineseguito dallo Stato. Ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. attivabile a fronte di provvedimento cautelare – Giudizio di ottemperanza davanti al Tar, ex art. 112 c.p.a., solo a fronte di decisione con attitudine al giudicato – Ordine di provvedere entro 10 gg. al rilascio dei visti, in difetto nomina commissario ad acta – Modalità esecutive già sperimentate dall’Amministrazione dello Stato – Previsione di pagamento di una somma di denaro quotidiana in caso di inottemperanza.
RASSEGNA IN MATERIA DI CITTADINANZA E APOLIDIA
CITTADINANZA EX ART. 1 LEGGE N. 91/1992 (ius sanguinis)
Corte costituzionale, sentenza n. 63 dell’11 marzo 2026
Con la sentenza n. 63 del 2026 la Corte costituzionale decide sulle cinque questioni sollevate dal Tribunale di Torino (sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini Ue) in relazione all’art. 3-bis della l. n. 91/1992 – introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito (in l. n. 74/2025) – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b). Nel complesso, la sentenza richiesta alla Corte è una tipica “riduttiva” di disposizione, che in questo caso mira a colpire la retroazione degli effetti della scelta legislativa di “non riconoscere” (questa la formula) l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza (con effetti in deroga anche per gli artt. 1, 2, 3, 14 e 20 della l. n. 91), intesa tuttavia dal giudice a quo – in linea con la prevalente dottrina – come fattispecie di revoca dello status.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Ricongiungimento familiare del rifugiato – figli maggiorenni a carico – art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 – invalidità totale – condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza – nozione di salute – compromissione oggettiva delle condizioni di vita e di accesso alle cure – interpretazione estensiva del requisito dell’invalidità – riconoscimento del diritto all’unità familiare anche a favore dei coniugi dei figli maggiorenni
Tribunale di Bologna, sez. specializzata immigrazione, sentenza 11 maggio 2026
La sentenza del Tribunale di Bologna affronta il tema dell’interpretazione del requisito dell’«invalidità totale» previsto dall’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 ai fini del ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni di una persona rifugiata.
Nel corso del primo quadrimestre del 2026 ai giudici di merito sono state sottoposte domande dirette a far accertare il comportamento discriminatorio tenuto dall’INPS e dalla Pubblica amministrazione in materia di prestazioni assistenziali, edilizia residenziale pubblica, iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Si richiama l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale di Milano in materia di durata del contratto di lavoro e accesso alle selezioni per lavoratori interinali correlata alla durata del permesso di soggiorno.
1) Falsità per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5 co. 8-bis TUI): per la Cassazione la fattispecie si applica anche nelle ipotesi di rinnovo e non può essere assorbita dal favoreggiamento della permanenza irregolare ex art. 12 co. 5 TUI
Cass. sez. V, sent. n. 8200 del 19.12.2025 (dep. 2.3.2026), Pres. Pezzullo, est. Scarlini
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione ha affermato che integra la fattispecie di contraffazione del permesso di soggiorno (art. 5 co.-8 bis TUI), anche la contraffazione o alterazione dei documenti relativi al rinnovo del permesso o di una carta di soggiorno.
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