In questo secondo numero del 2026 della Rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza” prendiamo in esame alcune decisioni della Corte di cassazione relative alla disciplina degli allontanamenti pubblicate negli ultimi mesi dello scorso anno che ci paiono di maggior interesse.
Espulsione
Espulsione e legami familiari
La Corte di cassazione, con ordinanza sez. I civ. 22.1.2026 n. 1428, ha ribadito che, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, come novellato dal d.l. 20/2023, conv. con modif. dalla l. 50/2023, il Giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU. La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «in sede di opposizione all’espulsione, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286 /1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023, conv. con modif. in l. 50/2023, e dell’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.lgs. 5/2007, comportano che, laddove il ricorrente, destinatario di provvedimento espulsivo ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, invochi un diritto alla coesione familiare, il giudice deve operare, anzitutto, una valutazione in concreto dell’effettività del legame invocato; in presenza di una condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, ritenuti dal legislatore ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, non opera alcun automatismo ostativo alla chiesta tutela del diritto alla coesione familiare e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, dovendo invece essere accertata, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, la pericolosità sociale del cittadino straniero in concreto e all’attualità».
Nello stesso senso altre due ordinanze della sez. I civ. emesse il 29.4.2026, n. 11636 e n. 11638, che ribadiscono come il vincolo matrimoniale con un cittadino italiano comporti il divieto di espulsione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, e soprattutto la convivenza e la costituzione di un nucleo familiare in Italia determinino l’ulteriore causa d’inespellibilità derivante dalla violazione dell’art. 8 CEDU che permane anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 20/2023 (cfr. anche Cass. sez. I civ. ord. 13.4.2026, n. 9334; Cass. sez. I civ. ord. 13.4.2026, n. 9335).
L’effettività dei legami familiari, ostativa all’espulsione, non può essere esclusa solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice deve accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia, l’esistenza di un legame di cura e di assistenza dei minori nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare (Cass. sez. I. civ. ord. 18.4.2026 n. 10022).
La pendenza di un ricorso per l’autorizzazione al soggiorno nell’interesse di minori, ex art. 31 d.lgs. 286/1998, autorizza il ricorrente al soggiorno fino alla definizione del procedimento e rende pertanto illegittimo il decreto di espulsione adottato in seguito all’avvio del procedimento (così Cass. sez. I civ. ord. 28.4.2026 n. 11424).
Espulsione e domanda di protezione internazionale
La Corte, nelle ordinanze sez. I civ. 3.4.2026 n. 8327, 9.4.2026 n. 8899, 25.4.2026 n. 11162, 25.4.2026 n. 11164 e 28.4.2026 n. 11426, ha ribadito che la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale, anche trasmessa via pec, attribuisce al richiedente il diritto di restare nel territorio fino alla decisione sulla domanda. Qualora la domanda sia stata presentata dopo la notifica del decreto di espulsione e il ricorrente abbia proposto ricorso contro tale decreto, questo dovrà essere sospeso in attesa della definizione della domanda di protezione.
Nello stesso senso Cass. sez. I civ. 3.4.2026 n. 8319 in relazione alla domanda di protezione speciale.
Termini per il ricorso
L’art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011, come modificato dall’articolo 1, comma 4-ter, del d.l. 133/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2023, prevede che il ricorso contro il decreto di espulsione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è tuttavia esteso a 40 giorni se il ricorrente risiede all’estero. La Corte di cassazione, con ordinanza sez. I civ. 22.1.2026 n. 1451, ha ribadito che il criterio per individuare il termine (corto o lungo) è la presenza della persona nel territorio italiano, perché il riferimento alla “residenza” va inteso non nel senso anagrafico bensì quale concreta presenza nel territorio, che si collega alla possibilità di esercitare agevolmente il diritto di difesa. L’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione incombe sulla parte impugnante.
Attestazione di conformità
La Corte ha ribadito che il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria) sussiste quando al destinatario del decreto venga comunicata una mera copia libera o informale dell’atto perché non recante l’attestazione di conformità all’originale, ma non se gliene venga consegnato un originale (Cass. sez. I. civ. ord. 18.4.2026 n. 10022).
Presupposti per l’espulsione: omessa o ritardata richiesta del permesso di soggiorno
L’omessa presentazione, entro il termine di 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, allo Sportello unico per l’immigrazione per la richiesta del permesso di soggiorno integra il presupposto per l’espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 (Cass. sez. I civ. ord. 18.4.2026 n. 10019, Cass. sez. I civ. ord. 18.4.2026 n. 10020).
Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
L’espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998, risponde, come le misure di prevenzione, alla finalità di prevenire il compimento di reati e pertanto non richiede che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto; il presupposto infatti è costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche e, comunque, mettere in pericolo, con azioni anche proselitistiche, la sicurezza dello Stato (Cons. St. sent. 2.2.2026 n. 857).
Trattenimento
Questioni di legittimità costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 27.1.2026, depositata il 27.3.2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla prima sezione penale della Corte di cassazione con ordinanza n. 30297 del 5.9.2025, di cui avevamo dato conto nel fascicolo n. 1.2026. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 37/2025, convertito in l. 75/2025, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un Centro di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998, prevede che il richiedente permanga nel Centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, per violazione degli artt. 3, 11, 13, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La disciplina riguarda l’ipotesi in cui il questore disponga il trattenimento del richiedente asilo per la ritenuta pretestuosità della domanda di protezione presentata in corso di altro trattenimento (art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015) e detto trattenimento non sia convalidato; per effetto della novella del 2025, in seguito alla mancata convalida il richiedente non viene rimesso in libertà ma resta trattenuto per le successive 48 ore fino all’eventuale adozione di un nuovo ordine di trattenimento.
La Corte di cassazione aveva rilevato che la nuova disposizione impone una privazione di libertà ex lege del richiedente asilo, estesa dal momento in cui il provvedimento “secondario” motivato ai sensi del comma 3 in ragione del carattere pretestuoso della domanda non venga convalidato, sino al momento (entro il termine massimo di quarantotto ore) in cui il questore adotti un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, fondato questa volta su una delle causali previste dal comma 2. La Corte di legittimità riteneva che ciò producesse almeno due conseguenze incompatibili con l’art. 13, terzo comma, Cost. In primo luogo, la Corte di cassazione osservava come il meccanismo normativo censurato determinasse una privazione di libertà successiva alla mancata convalida del trattenimento adottato in forza del comma 3 e disposta direttamente dalla legge anziché da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza, come richiesto dalla norma costituzionale. In secondo luogo, riteneva la Corte di cassazione che la privazione della libertà personale precedente alla decisione dell’autorità giudiziaria sarebbe risultata più estesa rispetto ai termini imposti dall’art. 13 Cost., includendo il lasso di tempo (sino a quarantotto ore) precedente l’adozione del nuovo trattenimento ai sensi del comma 2 da parte del questore: lasso di tempo cui debbono poi aggiungersi le quarantotto ore per la trasmissione del provvedimento alla Corte d’appello e le ulteriori quarantotto ore previste per la decisione di quest’ultima.
La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza, poiché il giudizio portato dinanzi alla Corte di cassazione aveva per oggetto i presupposti di legittimità del trattenimento disposto, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 2-bis, dopo la mancata convalida di un anteriore ordine di trattenimento, ma non riguardava la legittimità della protrazione della detenzione nel CPR per il lasso di tempo compreso tra la mancata convalida e il successivo ordine di trattenimento.
La Corte costituzionale, tuttavia, ha riconosciuto la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. Pur affermando la legittimità degli scopi perseguiti dal legislatore, tra cui la necessità di scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, la Corte ha ricordato che tale obiettivo «deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore.».
Questioni pregiudiziali di compatibilità con le nome di diritto dell’Unione europea
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 20.4.2026 [all. ], ha posto alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti, identici a quelli già posti con le ordinanze di rimessione del 5.11.2025 e del 17.11.2025 già segnalate nel fascicolo n. 1/2026:
1. «se l’art. 4, par. 3, TUE, l’art. 3 par. 2 TFUE e l’art. 216 par. 1 TFUE – secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la conseguenza che il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa, ostino alla stipula da parte di uno Stato membro di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia-Albania;
2. in caso di risposta negativa a tale questione, se il diritto dell’Unione, ed in particolare l’art. 26 della direttiva 2013/32/UE e gli art. 8, parr. 1, 2 e 4 e 9, parr. 2 e 3 della direttiva 2013/33/UE, questi ultimi letti anche in combinazione con il suo Considerando 15, tutti interpretati alla luce dell’art. 5 par. 1 lett. f e 4 CEDU in punto di trattenimento, l’art. 46 della direttiva 2013/32/UE e l’art. 10 comma 4 della direttiva 2013/33, interpretati alla luce dell’art. 47 CEDU in punto di diritto di difesa e visita del trattenuto e gli artt. 17 parr. 2 e 3 e 19 della direttiva 2013/33 ostino alla conduzione ed alla permanenza del migrante, anche richiedente asilo, in aree site all’esterno del territorio dell’Unione europea in esecuzione di un accordo internazionale del tipo del Protocollo Italia-Albania».
Motivazione
Nel breve arco di tempo in cui il controllo di legittimità sui provvedimenti di convalida del trattenimento è stato regolato da tre sole delle cinque ipotesi previste dal codice di rito penale, uno dei punti di maggior tensione tra i giudizi di merito e lo scrutinio di legittimità è rimasto nella motivazione; benché la disciplina introdotta nel 2024 avesse limitato il sindacato della Corte di cassazione alla sola violazione di legge, escludendo dunque il vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione (non deducibile ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998, come riformulato: cfr. Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5962; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5963; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5971), l’assenza o mera apparenza della motivazione è stata ricondotta al vizio di violazione di legge.
Un percorso argomentativo del tutto generico integra un’ipotesi di carenza motivazionale assoluta, che si verifica non solo nell’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni e ridotto quindi al solo dispositivo, ma comprende anche tutti i casi in cui la motivazione risulta sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice nell’emettere la decisione (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1032; Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1040; Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11280; Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3773, che precisa l’obbligo di motivazione, sui presupposti della convalida, anche in assenza di specifiche censure difensive).
In presenza di specifiche deduzioni difensive o di produzione documentale, la decisione che non prende in esame tali elementi poggia su una motivazione apparente (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1054; Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1066; Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3756; Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3771; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8129; Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13720).
La decisione che non contiene alcun riferimento specifico alla posizione del trattenuto né alle ragioni del provvedimento espulsivo sottostante, né ad alcuno degli argomenti o dei numerosi documenti presentati dalla difesa, è meramente enunciativa e affetta dal vizio di omessa motivazione (Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5744).
Il riferimento a ragioni del tutto eterogenee (nella specie, relative ai presupposti per l’espulsione) rispetto a quelle da valutare in sede di trattenimento integra il vizio di omessa motivazione (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3755 []).
L’assenza di qualsivoglia riferimento specifico alla particolare posizione del trattenuto o alla questione in fatto e in diritto dedotta dalla difesa integrano il vizio di omessa motivazione (Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5742).
È valida una motivazione standardizzata ma calzante con il caso concreto (Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5981; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9496; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9497; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9500; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9503).
Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13712 ha ritenuto legittimo il provvedimento consistente in un modulo prestampato, in cui il giudice, pur non barrando neppure la casella “convalida/non convalida”, aveva offerto una motivazione alla decisione che implicitamente consentiva di ricavare il senso del provvedimento, richiamando espressamente il provvedimento del questore e facendone proprie le ragioni.
Si registrano ancora alcune pronunce delle sezioni civili, emesse su ricorsi anteriori alla riforma del 2024. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è illegittimo, per vizio di omessa o apparente motivazione, il provvedimento in cui il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. sez. I civ. ord. 20.1.2026 n. 1213). La pronuncia si segnala anche perché osserva come «la predisposizione, da parte della questura, del verbale dell’udienza di convalida che si svolge avanti al Giudice di pace, con l’inserimento, nel testo dattiloscritto, delle sole richieste della questura e l’aggiunta a penna dell’annotazione dell’allegazione del foglio separato e manoscritto contenente le osservazioni svolte dal difensore dello straniero, finisc[a] con l’incidere sull’immagine stessa di imparzialità del Giudice di pace, tutte le volte che la motivazione del provvedimento del giudice, a sua volta, contenga una motivazione standard e precompilata sul positivo riscontro delle condizioni per la convalida. La motivazione del provvedimento costituisce, infatti, specchio di detta imparzialità e non può sottacersi che il rischio di appannamento dell’immagine del giudice terzo ed imparziale può rivelarsi concreto là dove il verbale trasfuso nel provvedimento del giudice contenga già una parte di motivazione sfavorevole allo straniero».
Motivazione per relationem
La motivazione per relationem all’ordine di trattenimento è legittima se esprime sostanziale adesione alle ragioni esposte nell’atto amministrativo (Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026, n. 5965; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5978; Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13623).
Del pari legittimo è il provvedimento di proroga la cui motivazione operi un mero richiamo alle ragioni poste a fondamento della antecedente convalida (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1043).
Il richiamo alle motivazioni addotte dalla questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra però una motivazione apparente, perché la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3774).
Ove manchi qualsiasi riferimento esplicito o anche solo implicito alla richiesta della questura, non si può configurare una motivazione neanche per relationem (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3759 []).
Conseguenze del vizio di motivazione
L’orientamento fin qui seguito dalla I sezione penale della Corte di cassazione, in presenza di provvedimenti di merito viziati da motivazione apparente o del tutto assente, è stato quello di annullare con rinvio (cfr. Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9498; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9499; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9505).
Si registrano ora decisioni di segno diverso. Cass. sez. I sent. 13.1.2026 n. 1309 ha affermato che la nullità della decisione, derivante da mera apparenza della motivazione, determina l’annullamento senza rinvio in ragione del fatto che non si è perfezionata la sequenza obbligatoria – in tema di restrizioni di libertà – di cui all’art. 13 Cost., tra un primo provvedimento amministrativo ed un secondo provvedimento giurisdizionale.
Ritenuta l’omessa motivazione, l’annullamento è disposto senza rinvio anche da Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5742, Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5744, Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5976, Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5979, Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13625, Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13715, Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13716 che fanno espressa menzione dell’avvenuto decorso del termine entro cui sarebbe dovuta intervenire la convalida.
Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9494 ribadisce l’orientamento formato nella giurisprudenza di legittimità penale, secondo cui in seguito alla cassazione con rinvio il ricorrente vittorioso resta trattenuto, poiché l’ordinanza di convalida, benché annullata, resta la fonte del trattenimento, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.p.p.
Informativa sulla facoltà chiedere protezione internazionale
L’informativa sulla facoltà di chiedere protezione internazionale è dovuta solo all’atto del primo ingresso o del primo contatto con l’autorità (Cass. sez. I civ. ord. 3.4.2026 n. 8335).
Presupposti del trattenimento
Pericolo di fuga
Cass. sez. I pen. sent. 3.3.2026 n. 8257 ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 187/2024, ai fini del giudizio di convalida del trattenimento dello straniero raggiunto da decreto di espulsione, ai fini della valutazione della sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998, il giudice è tenuto a prendere in considerazione il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità». Nello stesso senso Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11281, Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11283, e Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13711 che si segnala anche perché censura la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto recessivo il pericolo di fuga rispetto al radicamento sociale e lavorativo nel territorio.
Nelle more dell’esecuzione del trasferimento verso altro Stato UE competente all’esame della domanda di protezione internazionale possono essere applicate misure alternative al trattenimento quando sia ritenuto il pericolo di fuga all’esito di una sintetica ma congrua disamina del comportamento complessivo della persona. Nel caso deciso da Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3761 la persona aveva chiesto protezione internazionale in altro Paese e si era subito trasferito in Italia ove aveva chiesto nuovamente la protezione internazionale; egli aveva poi dichiarato di non voler tornare in Croazia. Tali elementi sono stati valutati dal giudice di merito che, con decisione che ha superato il vaglio di legittimità, ha ravvisato la sussistenza del pericolo di fuga.
Misure alternative, presupposti (in particolare il possesso di passaporto in corso di validità)
Il trattenimento incide pesantemente sulla libertà personale e costituisce l’extrema ratio, da applicare quando non siano possibili misure meno afflittive. Quando ricorrano i presupposti per l’applicazione di misure alternative al trattenimento, il giudice deve condurre una valutazione complessiva della situazione concreta e attuale. In tal senso Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1055 secondo cui, in relazione al trattenimento di un richiedente asilo, «la pericolosità sociale dello straniero sottoposto a trattenimento deve essere valutata in termini di attualità e concretezza ed essere bilanciata con la possibilità di contenimento offerta da eventuali misure alternative. Ne consegue che non è possibile precludere al migrante trattenibile la possibilità di accedere a strumenti contenitivi meno afflittivi, in presenza di elementi favorevoli, che devono essere valutati caso per caso.».
La concessione di misure alternative al trattenimento presuppone necessariamente il possesso di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità (Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5962; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5963; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8179; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9504; Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13622). La patente di guida non è documento equipollente al passaporto che possa escludere il rischio di fuga e pertanto rendere ammissibili le misure alternative al trattenimento (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8133).
L’esistenza del passaporto e la disponibilità di un domicilio idoneo in cui la persona possa essere agevolmente rintracciata impongono al giudice della convalida e della proroga di valutare la concessione di misure alternative (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1043; Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1054). Nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5967, che si segnala perché afferma che ai fini delle misure alternative non è richiesta la consegna del passaporto ma la sua esistenza.
L’assenza di dimora e di riferimenti familiari in Italia legittima l’esclusione delle misure alternative (Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13719).
La disponibilità di un domicilio ove poter essere agevolmente rintracciato, necessaria per poter accedere alle misure alternative al trattenimento, non è integrata dall’obbligo di dimora imposto ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. 142/2015 (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8135; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8136).
L’appartenenza a una delle categorie di soggetti pericolosi esclude l’applicabilità delle misure alternative al trattenimento (Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13624).
Misure alternative, rito
Cass. sez. V pen. sent. 6.3.2026 n. 8836 ha ribadito che nel procedimento di convalida dell’applicazione di misure alternative al trattenimento è necessario assicurare il contraddittorio quanto meno con un’udienza cartolare.
Accompagnamento immediato alla frontiera e trattenimento
Il decreto prefettizio di espulsione contiene di regola l’indicazione della modalità, coattiva o volontaria, di esecuzione del rimpatrio. La modalità coattiva è costituita dall’accompagnamento immediato alla frontiera a cura della forza pubblica, previa convalida giurisdizionale. Quando sussistano impedimenti transitori, quali l’assenza di un vettore o di documenti di viaggio, il questore può disporre il trattenimento, anch’esso soggetto a convalida del giudice.
Nel caso all’esame di Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3755 [], la Corte ha affermato che la convalida dell’accompagnamento e quella del trattenimento erano avvenute nella medesima udienza. Nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8126, che ha precisato come il trattenimento non presupponga un ordine di accompagnamento emesso dal questore e non eseguito: quando l’accompagnamento immediato, disposto nel decreto di espulsione, non è immediatamente eseguibile, legittimamente il questore emette il solo decreto di trattenimento.
Divieti di espulsione
La Corte ha ribadito che vige tuttora, pur dopo l’entrata in vigore del d.l. 20/2023, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, il divieto di refoulement quando l’espulsione si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3771). Nello stesso senso anche Cass. sez. I civ. ord. 3.4.2026 n. 8341, Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13624 [].
La tutela della vita privata e familiare, che può costituire criterio di sindacato incidentale dell’atto ablativo presupposto, dev’essere bilanciata con l’interesse generale alla sicurezza sociale (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8179).
Il divieto di refoulement deve essere valutato anche se la domanda di protezione internazionale sia stata rigettata (Cass. sez. I pen. sent. 17.4.2026 n. 14013).
Cognizione del giudice della convalida
Sindacato incidentale sull’atto presupposto
Il giudice della convalida può sindacare in via incidentale l’atto ablativo (decreto di espulsione o di respingimento) presupposto ed eventualmente disapplicarlo se esso è manifestamente illegittimo (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3771), indagando anche d’ufficio in base alle risultanze del fascicolo la sussistenza di eventuali elementi ostativi all’espulsione, quali quelli indicati dall’art. 19 d.lgs. 286/1998 (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3775; Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5664). Cass. sez. I civ. ord. 3.4.2026 n. 8341 ha ribadito che il giudice della convalida è tenuto a vagliare la non manifesta infondatezza dell’atto presupposto.
Qualora l’espulsione sia stata disposta in pendenza di una procedura di emersione, durante la quale la legge prevede che la potestà espulsiva sia sospesa, l’atto ablativo è manifestamente illegittimo e pertanto deve essere rifiutata la convalida del trattenimento (così Cass. sez. I pen. sent. 28.1.2026 n. 3757).
La competenza territoriale della Commissione territoriale, che ha emesso il decreto di inammissibilità costituente presupposto del trattenimento, deve essere eccepita nella sede propria e cioè nel ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, e non può essere oggetto di valutazione nel giudizio di riesame del trattenimento (Cass. sez. I pen. sent. 14.1.2026 n. 1599).
La valutazione incidentale di manifesta illegittimità può avere per oggetto solo atti che siano diretti presupposti della convalida. La Corte ha escluso che il sindacato incidentale potesse spingersi all’esame della regolarità della procedura accelerata cui era stata sottoposta la domanda di protezione internazionale, il cui rigetto aveva determinato l’obbligo di rimpatrio (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8135; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8136).
Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8139 ha affermato che il giudice della convalida del trattenimento secondario non può sindacare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva accertato la pericolosità sociale e disposto l’espulsione, per due ragioni: il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dispone l’espulsione non è presupposto del trattenimento secondario, il quale non ha finalità espulsiva, bensì del trattenimento primario; inoltre, il sindacato incidentale può avere per oggetto atti amministrativi, ma non provvedimenti giurisdizionali, per i quali l’ordinamento prevede un autonomo sistema di controlli di legittimità attraverso il sistema delle impugnazioni. Nello stesso senso cfr. Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11281.
Affermano la possibilità e il dovere, per il giudice del trattenimento, di valutare la pericolosità della persona, anche in presenza di un provvedimento del Magistrato di sorveglianza, Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9506, Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5744, Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3775.
Pericolosità sociale
La valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero richiede un accertamento oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni e la verifica in concreto dell’attualità della pericolosità sociale (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8133).
Secondo Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13624 il richiamo ai precedenti penali costituisce valutazione implicita della pericolosità. Una riflessione più approfondita sul punto si trova in Cass. sez. I pen. sent. 3.3.2026 n. 8261, di cui tratteremo infra.
L’esistenza di un mandato di arresto europeo cautelare per gravi reati può integrare i fondati motivi per ritenere sussistente una causa di esclusione della protezione internazionale. Non rileva che la consegna in esecuzione del MAE sia stata rifiutata per dubbi sulle condizioni di detenzione, cui il Paese richiedente non aveva dato risposta (Cass. sez. I pen. sent. 16.4.2026 n. 13914).
Garanzie difensive
Avviso al difensore
L’omesso avviso, al difensore di fiducia tempestivamente nominato, dell’udienza camerale fissata per l’udienza di convalida o di proroga del trattenimento integra una nullità assoluta e insanabile, ha ribadito la Corte (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3753; Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3756), riprendendo quanto affermato in materia di riesame sulle misure cautelari penali. Tuttavia, prosegue la Corte, gli effetti insanabili del vizio sono limitati al caso in cui l’omissione dell’avviso abbia determinato l’assenza del difensore di fiducia nominato; se invece, nonostante l’omesso avviso, il difensore di fiducia comunque presenzia all’udienza, anche al solo fine di eccepire la nullità dell’avviso stesso, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 c.p.p., quindi suscettibile di sanatoria (nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5742); Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5978; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9496; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9503; Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13717).
Nella disciplina della convalida e proroga del trattenimento non esiste una disposizione analoga a quella di cui all’art. 123 c.p.p. che, per il caso in cui l’indagato o l’imputato ovvero altro soggetto versi in una condizione di limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.), prescrive alla direzione dell’Istituto ove è detenuto o internato, attraverso l’apposito registro ivi istituito, di iscrivere gli atti e le dichiarazioni provenienti dalla parte con il connesso dovere in capo al direttore di procedere immediatamente alla comunicazione degli stessi all’autorità giudiziaria procedente. È pertanto onere del difensore, cui l’ente gestore del CPR abbia trasmesso la scheda compilata dalla persona trattenuta con invito a formalizzare la nomina in presenza e a trasmetterla agli organi competenti, di raccogliere e depositare presso il competente ufficio giudiziario la nomina e procura speciale (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8128; Cass. sez. I. pen. sent. 3.3.2026 n. 8256). In senso contrario, tuttavia, Cass. sez. I pen. sent. 28.1.2026 n. 3626, secondo cui l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente la nomina difensiva espressa dalla persona trattenuta grava sul CPR (o, più esattamente, sull’ente gestore), poiché anch’esso costituisce promanazione dell’Amministrazione per la gestione degli stranieri irregolari e deve assicurare al trattenuto la piena attuazione dell’art. 24 Cost., che garantisce il diritto di scegliersi il proprio difensore.
Se la nomina difensiva non è formalizzata prima dell’udienza, nessun avviso è dovuto al difensore – che non ha ancora assunto tale qualità – e pertanto nessuna nullità deriva dall’omesso avviso o dall’omessa partecipazione all’udienza (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1065). Nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9506, in cui il difensore aveva peraltro partecipato all’udienza e non aveva sollevato eccezioni.
L’avviso della fissazione dell’udienza di convalida assolve alla funzione di consentire al difensore di partecipare in modo informato al compimento dell’attività giudiziaria. È necessario garantire al difensore un tempo congruo per partecipare, anche da remoto, all’udienza. Non è previsto un termine specifico per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza; esso è nullo se non è idoneo a raggiungere lo scopo. Qualora il difensore abbia partecipato, articolando le proprie difese, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3752). Nello stesso senso Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11284, che enuncia il principio di diritto: «in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 145/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 187/2024, nel procedimento di convalida del trattenimento cd. “secondario” ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 disposta, su richiesta del questore, dalla Corte d’appello, in composizione monocratica, l’esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia del richiedente protezione deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, sicché la ristrettezza del termine può, al più, dare luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all’art. 182 ss. c.p.p.».
Assistenza di interprete
Il diritto di difesa del soggetto che non conosce la lingua italiana è soddisfatto dall’assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le ragioni del trattenimento e della decisione. L’assistenza di un interprete privo di particolari qualificazioni (nel caso di specie, altra persona trattenuta), non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in assenza di denuncia di pregiudizi in concreto derivanti dall’inadeguata traduzione (Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5979; nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9496 e Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9497, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l’assenza dell’interprete poiché lo straniero aveva partecipato attivamente all’udienza e risposto alle domande del giudice). La Corte ribadisce un approccio sostanzialista e che ritiene rilevanti le violazioni solo in quanto abbiano avuto una concreta incidenza sul diritto di difesa.
Termini per la convalida
È rispettato il termine di 48 ore se entro tale lasso di tempo ha inizio l’udienza di convalida, mentre non rileva che la decisione sia adottata oltre il termine, purché intervenga senza soluzione di continuità (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3773).
Riesame
La Corte di cassazione (sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1033) torna a occuparsi del rito che deve regolare il riesame del trattenimento e, in aperto contrasto con la sentenza 35682/2025 (in questa Rivista), osserva che, in assenza di modello legale legislativamente disciplinato e senza che per via interpretativa si debba giungere a imporre una sequenza procedimentale specifica, ma è necessario individuare le coordinate entro cui collocare la procedura di riesame.
L’assenza di specifica disciplina processuale, precisa la Corte, non esonera dal rispetto del diritto al contraddittorio, ma lascia il giudice libero di scegliere, caso per caso, le forme ritenute più opportune per assicurare, sia pure un modo celere e semplificato, una effettiva dialettica tra accusa e difesa. La procedura scandita dall’art. 737 c.p.c., già individuata dalla cassazione civile, non può dirsi aprioristicamente inadeguata a garantire l’esplicazione del pieno diritto al contraddittorio e alla difesa. L’udienza può anche essere eliminata, purché le parti abbiano la piena possibilità di esercitare il contraddittorio depositando memorie scritte e prendendo visione di quanto depositato da controparte. Ove tale facoltà non sia stata concessa, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.
La competenza territoriale della Commissione territoriale, che ha emesso il decreto di inammissibilità costituente presupposto del trattenimento, deve essere eccepita nella sede propria e cioè nel ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, e non può essere oggetto di valutazione nel giudizio di riesame del trattenimento (Cass. sez. I pen. sent. 14.1.2026 n. 1599).
Proroga del trattenimento
Termini della proroga
Segnaliamo una decisione (Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9507) in cui la Corte afferma che il decreto di proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 è soggetto al termine di 48 ore (diversamente dalla proroga del trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998), e la violazione di tale termine comporta l’annullamento senza rinvio.
Presupposti e motivazione della proroga
Il provvedimento di proroga deve indicare le attività per l’identificazione svolte in seguito alla proroga anteriore, per dare conto degli elementi da cui risulti ancora possibile l’identificazione della persona e quindi il suo rimpatrio, e deve esprimere una valutazione sulle ragioni che giustifichino l’ulteriore proroga del trattenimento (Cass. sez. I pen. sent. 14.1.2026 n. 1608).
È idonea la motivazione della proroga in cui il giudice di merito dia conto degli elementi concreti per l’esecuzione del rimpatrio, quali le attività recenti presso le autorità consolari per ottenere il lasciapassare (Cass. sez. I pen. sent. 14.1.2026 n. 1609).
Nella proroga successiva alla prima, è meramente apparente la motivazione che non tenga conto delle deduzioni difensive che segnalano l’assenza di elementi, nuovi rispetto alla anteriore proroga, e tali da ritenere altamente probabile l’effettiva esecuzione del rimpatrio, in presenza di compiuta identificazione della persona (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3759).
Nel caso in cui il cittadino straniero sia sottoposto a procedimento penale, occorre ottenere dall’autorità giudiziaria procedente il nulla osta all’espulsione, anche nella forma del silenzio-assenso che si forma quando l’autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla richiesta. Non è però previsto un termine entro cui l’autorità amministrativa debba chiedere il nulla osta, e finché essa non inoltra la richiesta il cittadino straniero resta trattenuto, e di tale trattenimento è legittima la proroga se il cittadino straniero non dimostra che il ritardo sia dovuto colpevole inerzia dell’Amministrazione. La Corte (Cass. sez. I pen. sent. 28.1.2026 n. 3625) ha affermato che la richiesta di nulla osta può presupporre la necessità di attività istruttorie da parte dell’Amministrazione e che il tempo impiegato dalla questura per chiedere il nulla osta all’espulsione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo.
Le proroghe successive alla prima richiedono presupposti più rigorosi, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice che deve darne conto nella motivazione. In particolare il giudice deve valutare, in funzione della probabile (o, almeno, possibile) esecuzione del rimpatrio, la totale inerzia dell’autorità straniera a fronte delle ripetute richieste provenienti dalla questura (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3753).
Pregressa detenzione
Ad avviso di Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5975, la disposizione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, va intesa nel senso che prevede la possibilità di avviare le procedure di identificazione anche in carcere, ma non nel senso che il mancato avvio o completamento di dette procedure precluda il trattenimento dopo la scarcerazione, qualora permangano le esigenze di identificazione. In altra pronuncia (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8127) la Corte ha affermato che la procedura di attribuzione del Codice Unico di Identificazione (CUI) è idonea a identificare compiutamente la persona, sicché nessun rilievo avrebbe per il trattenimento il fatto che durante la pregressa detenzione in carcere l’autorità non avesse avviato le procedure di identificazione del detenuto.
Questioni processuali
Rito
Secondo la sentenza Cass. sez. I civ. 25.1.2026 n. 1668, dal momento che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, bene costituzionalmente tutelato, e quindi la convalida è disciplinata secondo tempi brevi, con tale disciplina non è compatibile l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali.
Nel ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, così come del trattenimento, esiste una legittimazione passiva concorrente del Ministero dell’interno e del questore, in virtù della facoltà del questore o di funzionari suoi delegati sa stare in giudizio personalmente (anche nella fase di legittimità, secondo Cass. 14398/2024), ma la notificazione del ricorso deve essere comunque effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato. La notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato è nulla, ma non inesistente, e tale nullità è suscettibile di rinnovazione (Cass. sez. I civ. ord. interl. 29.1.2026 n. 1985).
Nel giudizio di legittimità è ammissibile la produzione dei soli documenti che la parte non abbia potuto produrre prima, e purché non si tratti di “prove nuove” che ampliano il thema decidendum e richiedono valutazione di merito; queste possono essere sottoposte al giudice di merito con istanza di riesame (Cass. sez. I pen. sent. 3.3.2026 n. 8257). La stessa pronuncia chiarisce che il ricorso per cassazione dev’essere redatto in italiano e non deve essere tradotto a beneficio della controparte alloglotta, poiché esso non rientra tra gli atti di cui l’art. 143 c.p.p. impone la traduzione. Peraltro la parte aveva depositato memorie difensive, ciò che dimostrava la comprensione dell’atto e quindi il raggiungimento del suo scopo.
Termini in seguito all’annullamento con rinvio
Cass. sez. I pen. sent. 17.4.2026 n. 14013 afferma che, in seguito all’annullamento con rinvio del provvedimento di convalida, non si applicano i termini previsti dall’art. 14 d.lgs. 286/1998 bensì il termine previsto dall’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., e quindi il giudice del rinvio deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Certificazione di idoneità sanitaria
Il giudice della convalida deve valutare, se richiesto, in vista di specifiche e comprovate deduzioni, i documenti attestanti lo stato di salute della persona trattenuta che avrebbero dovuto essere trasmessi ai sensi delle direttive impartite con il d.m. 19.5.2022, ma l’assenza del certificato di idoneità sanitaria alla vita in comunità non è di per sé ragione di nullità del provvedimento di convalida del trattenimento (Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5979).
In presenza di un quadro sanitario controverso, il giudice della convalida deve svolgere una motivazione stringente e penetrante, con un percorso argomentativo congruo, dando conto dei criteri di valutazione dello stato di salute della persona e della loro rispondenza a parametri clinici consolidati (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1064).
Atto presupposto
L’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione, atto presupposto di misure alternative al trattenimento già convalidate, impone la revoca di tali misure, senza alcuna valutazione sulla sussistenza di esigenze pubblicistiche contrarie, perché tali misure presuppongono la validità e l’efficacia del provvedimento espulsivo (Cass. sez. I civ. ord. 18.2.2026 n. 6374).
Competenza
Competenza funzionale
Il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale contiene l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e tiene luogo e produce gli effetti del decreto di espulsione amministrativa; nelle ipotesi previste dall’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, la proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento, sicché il titolo giuridico di trattenimento non è più quello correlato alla gestione della domanda di asilo bensì quello finalizzato all’esecuzione dell’espulsione, affidato al controllo del Giudice di pace. La Corte (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3754; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5978; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8125; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8135; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8136) ribadisce dunque che, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. 142/2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte d’appello ex art. 5-bis d.l. 13/2017, conv. in l. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, per l’esecuzione dell’espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata.
Lo stesso principio è affermato anche da Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8139, ove però è confermata la competenza della Corte d’appello per la convalida del trattenimento disposto nei confronti di un soggetto la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata per manifesta infondatezza.
Competenza territoriale
Il giudice territorialmente competente per la convalida è quello del luogo in cui si trova il Centro di trattenimento, non quello del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento. Secondo la Corte di cassazione (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8126; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9498; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9499; Cass. sez. I pen. sent. 11.3.2026 n. 9505; Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11282), la scelta del legislatore intende favorire il contatto tra la parte e il suo difensore, se nominato d’ufficio, così come il contatto tra il difensore e l’ufficio del giudice, nonché facilitare la partecipazione della parte all’udienza. Il processo telematico e la partecipazione all’udienza mediante videocollegamento non mutano la previsione di base e non incidono sull’attribuzione della competenza territoriale.
Pendenza di procedimenti penali, nulla osta, condanne in attesa di esecuzione
La Corte di cassazione ha ribadito (Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8127) che l’assenza della richiesta di nulla osta non può essere fatta valere dal cittadino straniero.
La Corte di cassazione, con sentenza sez. I pen. 12.1.2026 n. 1039, superando una precedente pronuncia di segno diverso della I sezione civile (36545/2023), ha affermato che non è legittimo il trattenimento del cittadino straniero, condannato in Italia e nella condizione di “libero sospeso”, cioè in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sulle modalità di espiazione della pena (eventualmente con misure alternative alla detenzione).
La Corte ha ribadito che l’ordine di esecuzione della pena detentiva e il provvedimento amministrativo di espulsione sono provvedimenti che operano su piani diversi e perseguono finalità diverse, e che anche lo straniero irregolare sia portatore di un interesse ad accedere al percorso rieducativo (sia esso pena detentiva o misura alternativa) e tale percorso rieducativo, una volta avviato, rende esistente un temporaneo e particolare titolo di permanenza sul territorio, che paralizza gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa.
La fase dell’esecuzione penale si apre con l’emissione e notifica dell’ordine di esecuzione. Se la pena detentiva è contenuta nel limite dei quattro anni e non ricorrano ipotesi derogatorie, l’ordine di esecuzione è sospeso per consentire al condannato in stato di libertà di presentare al Tribunale di sorveglianza, entro 30 giorni, istanza di misure alternative. In attesa della decisione sull’istanza il condannato resta libero – si parla in questo caso di “liberi sospesi” – e la Corte osserva che questa condizione implica un minor livello di pericolosità rispetto a chi sia stato condannato a pene maggiori o per reati di particolare gravità, o sia attinto da una misura cautelare.
Nella sentenza 36545/2023 la Corte aveva ritenuto che il condannato libero sospeso potesse essere trattenuto in vista del rimpatrio poiché non era ancora detenuto o sottoposto alla misura alternativa alla detenzione, e quindi era possibile la concessione del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 286/1998, che svolgeva una funzione di contemperamento tra opposte esigenze.
La I sezione penale osserva invece che l’istituto del nulla osta si applica alla sola fase della cognizione e non alla fase dell’esecuzione. Ciò si desume dal testo della disposizione, che menziona un procedimento penale cui lo straniero è sottoposto e individua le ragioni per cui l’autorità possa negare il nulla osta in inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa.
Ne deriva che l’apertura della fase esecutiva in senso proprio – in ambito penale e ove vi sia condanna a pena detentiva – rende non eseguibile il provvedimento di espulsione amministrativa quando il cittadino straniero sia detenuto in espiazione della pena, o ammesso a una misura alternativa che comporti la permanenza sul territorio nazionale, o abbia presentato domanda di misure alternative alla detenzione e sia in attesa della decisione spettante al Tribunale di sorveglianza.
Poiché il provvedimento di espulsione risulta quindi ineseguibile, non è legittimo il trattenimento.
Segnaliamo tuttavia che Cass. sez. I pen., sent. 25.3.2026 n. 11283 ha invece confermato la legittimità del trattenimento, disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 nei confronti di cittadino straniero, richiedente asilo, sottoposto a procedimento penale per il quale aveva ottenuto la sospensione con messa alla prova. La Corte ha escluso di poter applicare il principio affermato dalla sentenza 1039/2026 dal momento che, nel caso all’esame, il soggetto era trattenuto non già al fine di eseguire l’espulsione bensì in qualità di richiedente asilo (circostanza che, in realtà, ricorreva anche nel caso deciso dalla sentenza 1039/2026), e d’altra parte non era in corso una procedura di esecuzione penale ma un procedimento penale tuttora pendente, con messa alla prova che sarebbe stata sospesa per la durata del trattenimento amministrativo.
Interesse al ricorso
L’intervenuta dimissione dal CPR non esclude l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del trattenimento, sia per il diritto al risarcimento derivante dall’illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3773). Nello stesso senso Cass. sez. V pen. sent. 6.3.2026 n. 8836.
Secondo un diverso orientamento (Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5745; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5972; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5973; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5974; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5977; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5980; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5982; Cass. sez. I pen. sent. 28.1.2026 n. 3624; Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1042), il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente sia stato, nelle more del giudizio, rimpatriato, e non abbia formulato ulteriori deduzioni difensive. La Corte ha richiamato i principi elaborati in materia di restrizione della libertà personale (Sez. Un. 7931/2011), secondo cui «in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato».
Cass. sez. I pen. sent. 15.4.2026 n. 13717, pur non esaminando la questione ai fini del decidere, afferma che il rigetto del ricorso proposto per il riconoscimento della protezione internazionale farebbe venire meno l’interesse alla decisione sul ricorso sul trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015.
Trattenimento di richiedenti asilo
La decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale contiene l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e, nelle ipotesi indicate dall’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, non è sospesa dalla mera proposizione del ricorso, ma può essere sospesa dal Tribunale adìto su istanza cautelare. In tal caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale sorge alla scadenza del termine previsto per la proposizione del ricorso (fa eccezione l’ipotesi contemplata dal comma 5 della norma). Se dunque il richiedente protezione ha proposto ricorso con istanza cautelare, fino alla decisione sull’istanza l’effetto dell’obbligo di rimpatrio è sospeso e l’espulsione non può essere eseguita; non può pertanto essere convalidato il trattenimento, poiché funzionale a un’espulsione non ancora eseguibile (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3754). Di segno opposto altra decisione (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3760, adottata lo stesso giorno dallo stesso Collegio), che afferma invece l’immediata eseguibilità dell’espulsione, e quindi la legittimità del trattenimento, nelle more della decisione cautelare; la Corte precisa, peraltro, che il principio trova applicazione solo nel caso in cui la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis d.lgs. 25/2008 sia stata osservata con rispetto dei termini, se questi invece non sono stati rispettati si ripristina la procedura ordinaria con il principio generale di sospensione automatica (come stabilito da Cass. sez. un. civ., sent. 11399/2024). Secondo Cass. sez. I pen. sent. 14.4.2026 n. 13622, peraltro, l’inosservanza dei termini della procedura accelerata determina sì il ripristino della procedura ordinaria e della sospensione automatica, ma non fa venir meno il trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. 142/2015 per rischio di fuga. Affermano l’immediata eseguibilità dell’espulsione, e quindi la legittimità del trattenimento ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998, nelle more della decisione cautelare sul ricorso per la protezione internazionale, anche Cass. sez. I pen. sent. 14.1.2026 n. 1610; Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5743; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5970; Cass. sez. I pen. sent. 13.2.2026 n. 5978; Cass. sez. I pen. sent. 2.3.2026 n. 8125.
Di fronte all’affermazione che la proposizione del ricorso nelle ipotesi di cui all’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008, non avrebbe alcun effetto sospensivo, viene da domandarsi quale significato si dovrebbe dare al comma 5, che per altre ipotesi di domande, gravate da una più pesante presunzione di infondatezza, espressamente esclude qualsiasi effetto sospensivo per la proposizione di ricorso e istanza cautelare, ciò che secondo la Corte di cassazione avverrebbe anche nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4. Seguendo la tesi sostenuta dalla Corte di cassazione, quella del comma 5 sarebbe una disposizione inutile.
Il trattenimento c.d. secondario, disposto cioè nei confronti di chi, già trattenuto per l’esecuzione di un’espulsione, presenti una domanda di protezione internazionale pretestuosa, presuppone appunto la valutazione sulla natura pretestuosa della domanda. La Corte di cassazione, con sentenza sez. I pen. 29.1.2026 n. 3758, ha escluso che sia arbitraria e in violazione del principio di buona fede la valutazione di pretestuosità di una domanda di protezione internazionale che non era stata ancora registrata e della quale quindi non erano state ancora esposte le motivazioni. La Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il trattenimento (cioè: lo stato di pregresso trattenimento ad altro titolo, e la presentazione di domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del rimpatrio). La Corte non ha indicato da quali elementi il giudice di merito potesse aver correttamente valutato la natura dilatoria della domanda.
Nella stessa pronuncia la Corte ha anche escluso che, in sede di proroga del trattenimento di richiedente asilo, disposto per la ritenuta pretestuosità della domanda, possa aver alcun rilievo l’intervenuta pronuncia cautelare nel ricorso per la protezione internazionale, in cui il Tribunale abbia disposto la sospensione del decreto di rigetto della protezione ravvisando una ipotesi di inespellibilità. La Corte ha infatti rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. 142/2015, il giudice del trattenimento deve solo verificare che permangano le condizioni di cui al comma 7, cioè la pendenza del ricorso per la protezione internazionale. Anche sotto questo aspetto la pronuncia appare ancorata a un formalismo che svuota il sindacato giurisdizionale sulla libertà personale e relega il giudice a un ruolo meramente notarile.
Ormai consolidato è l’orientamento della Corte secondo cui sul trattenimento secondario non incide l’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di rigetto della protezione internazionale disposta dal giudice del relativo ricorso (Cass. sez. I pen. sent. 28.1.2026 n. 3622; Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1055). La Corte rileva infatti che la sospensione cautelare del rigetto protegge il ricorrente dall’espulsione, ma il trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 non è funzionale all’esecuzione del rimpatrio bensì ad assicurare che egli non si renda irreperibile o a tutelare la comunità quando sussistono ragioni di sicurezza. Tuttavia in alcune pronunce (Cass. sez. I pen. sent. 13.1.2026 n. 1311) la Corte, pur occupandosi del trattenimento di richiedenti asilo, fa riferimento alla «fattibilità del rimpatrio».
Secondo Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3626 il giudice della convalida del trattenimento secondario deve valutare la fondatezza della deduzione difensiva riguardo a una situazione di inespellibilità, per allegato rischio di persecuzione, accertando, anche attraverso le opportune iniziative istruttorie, la sussistenza di tale rischio. In mancanza di tale valutazione, il decreto è viziato.
L’omessa informazione sulla facoltà di chiedere protezione internazionale può travolgere la valutazione di pretestuosità della domanda, quando questa sia ritenuta tale in quanto tardiva (Cass. sez. I pen. sent. 29.1.2026 n. 3772).
Il ritardo nella registrazione della domanda di protezione internazionale non incide sulla legittimità del trattenimento, per la cui adozione non è peraltro previsto alcun termine (Cass. sez. I pen. sent. 12.1.2026 n. 1061).
Il trattenimento di richiedenti asilo non è finalizzato all’esecuzione del rimpatrio. Destano pertanto qualche perplessità i ripetuti riferimenti in Cass. sez. I pen. sent. 11.2.2026 n. 5664) all’esecuzione del rimpatrio quale presupposto funzionale del trattenimento, in una vicenda relativa al trattenimento di un richiedente asilo.
La qualità di richiedente asilo, in senso sostanziale, può essere assunta anche con la mera trasmissione via pec della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale. Nel caso deciso da Cass. sez. I pen. sent. 3.3.2026 n. 8258, dopo aver così manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale la persona era stata trattenuto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998 e, nel corso di tale trattenimento, aveva formalizzato la domanda, venendo quindi trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015. La Corte ha ritenuto legittima la convalida del trattenimento secondario fondato sulla ritenuta pretestuosità della domanda, senza neanche esaminare la censura del ricorrente, che lamentava l’illegittimità del trattenimento pre-espulsivo, presupposto di quello secondario, poiché disposto nei confronti di soggetto che aveva già assunto la qualità di richiedente asilo.
Una decisione importante è quella emessa da Cass. sez. I pen. sent. 3.3.2026 n. 8261 su un caso che è stato anche oggetto di attenzione del pubblico. Si tratta della vicenda dell’imam di Torino, già titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, revocatogli contestualmente all’espulsione disposta dal Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 per motivi di sicurezza nazionale. Aveva presentato domanda di protezione internazionale ed era stato trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015. Dopo la convalida aveva presentato istanza di riesame del trattenimento, che la Corte di appello aveva accolta. Avverso tale provvedimento insorgeva con ricorso il Ministero dell’interno.
La Corte di cassazione ha in primo luogo chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, anche da parte dell’Amministrazione contro la decisione sull’istanza di riesame del trattenimento. Ha poi ribadito che il trattenimento costituisce una privazione della libertà personale, bene di rango costituzionale, e per il principio dell’habeas corpus deve essere soggetto a un giudicato pieno da parte del giudice ordinario. La tutela dei diritti fondamentali dev’essere sistemica e non frazionata. Secondo il Ministero ricorrente la Corte di merito avrebbe disapplicato o sindacato il decreto ministeriale di espulsione, travalicando i propri poteri. Ad avviso dell’Amministrazione, a fronte di un’espulsione ministeriale, il giudice dovrebbe solo verificarne l’esistenza formale e le condizioni soggettive della persona ai fini del trattenimento, ridotte a quelle di salute, in termini di idoneità al trattenimento. La Suprema Corte ha invece ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente valutato l’adeguatezza degli indici di pericolosità addotti dal Ministero, alla luce dei nuovi documenti prodotti dalla difesa, e legittimamente concluso che essi non giustificavano il trattenimento durante la domanda di protezione internazionale. La Corte ha rilevato che l’art. 6 d.lgs. 142/2015, così come l’art. 8, par. 2, della direttiva 2013/33/UE, impongono una valutazione “caso per caso” dei presupposti del trattenimento.
Richiamando i precedenti in materia di espulsione per pericolosità sociale, la Corte ha ribadito che il controllo giurisdizionale dell’espulsione deve avere per oggetto, nell’ambito fattuale dedotto dalle parti, il riscontro dell’esistenza dei presupposti di pericolosità, non essendo sufficiente l’elencazione di precedenti penali. La necessaria pienezza del controllo giurisdizionale è espressione della riserva di giurisdizione posta dall’art. 13; un controllo meramente formale attribuirebbe al giudice una funzione notarile. La Corte di giustizia dell’Unione europea, del resto, richiede una valutazione di proporzionalità, che ha natura necessariamente discrezionale.
La Corte di cassazione ha in proposito ripercorso il test di proporzionalità operato dalla Corte costituzionale nel sindacato di legittimità delle leggi. Esso si compone di quattro fasi: una prima fase, detta di “legittimità”, consistente nella verifica che il legislatore abbia agito per uno scopo legittimo, non in contrasto con i principi costituzionali; la seconda, consistente in una valutazione del rapporto mezzi-fini, in modo da assicurare che sussista una “connessione razionale” tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che questi intende perseguire; la terza, quella della verifica della “necessità”, volta a sincerarsi che il legislatore abbia fatto ricorso al least-restrictive means, allo strumento che permette di ottenere l’obiettivo prefissato con il minor sacrificio possibile di altri diritti o interessi costituzionalmente protetti; la quarta, quella della “proporzionalità in senso stretto”, che esamina gli effetti dell’atto legislativo, mettendo a raffronto e soppesando i benefici che derivano dal perseguimento dell’obiettivo cui il legislatore mira e i costi, cioè i sacrifici che esso impone ad altri diritti e interessi in gioco. Considerando le ultime due più significative, relative alla necessità, intesa come inesistenza di misure egualmente idonee ma meno incidenti sui diritti fondamentali dell’interessato e alla proporzionalità in senso stretto, intesa come carattere non eccessivo della compressione del diritto fondamentale rispetto all'importanza dello scopo perseguito, la Corte osserva che sul versante interpretativo la proporzionalità si traduce in una valutazione (caso per caso) di congruenza, adeguatezza e necessità della misura del trattenimento (mezzo) rispetto al valore “antagonista” da tutelare (fine), identificabile, nella materia dell’immigrazione in genere, nell’ordinata gestione dei flussi migratori e, più specificamente, nell'ipotesi di specie, nella sicurezza dello Stato e nella tutela dell’ordine pubblico.
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di trattenimento di richiedente protezione internazionale, l’art. 6, comma 2, lett. b), prima ipotesi, d.lgs. 142/2015 – norma che fa eccezione alla regola generale posta dagli artt. 6, comma 1, stesso decreto, e 8, par. 1, direttiva 2013/33/UE, come tale da ritenersi di stretta interpretazione – deve essere inteso nel senso che l’espressione “trovarsi nelle condizioni” di cui all’art. 13, comma 1, TU imm. impone al giudice del trattenimento, in sede di convalida, di proroga o di riesame, un'autonoma verifica di ricorrenza delle situazioni di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il cui ricorrere (o il cui venir meno in sede di riesame) va accertato “caso per caso” attraverso il test di proporzionalità, sotto il profilo della verifica della necessità, congruenza e idoneità della misura trattenitiva rispetto alla finalità pubblica perseguita (nella specie sicurezza dello Stato e tutela dell’ordine pubblico)».
Un punto, che la Corte non ha esaminato ma al quale ha dedicato un obiter dictum importante, è quello della compatibilità con la disciplina unionale posta dalla direttiva 2013/33/UE del disposto di cui all’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 (che esclude le misure alternative per le espulsioni per ragioni di sicurezza), anche con riguardo alle altre ipotesi eccettuative (ulteriori rispetto a quella dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998).
La sancita impossibilità di applicare misure alternative impone un controllo ancora più penetrante sull’adeguatezza del trattenimento.
Procedure di frontiera, Paesi di origine sicuro
La Corte di cassazione, con ordinanze sez. I civ. del 22.1.2026, n. 1421 e n. 1424, ha escluso che la possibilità di sottoporre a procedura di frontiera la domanda di protezione internazionale del cittadino di Paese di origine sicuro configuri una violazione dell’art. 10, comma 3, Cost., dal momento che il diritto può comunque trovare tutela giurisdizionale, malgrado la previsione di regime speciale.
In relazione alle eccezioni personali alla designazione di Paese di origine sicuro, la Corte ha altresì affermato il seguente principio di diritto: «in sede di esame di un ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto, ai sensi dell’art. 6-bis d.lgs. 142/2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all’art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione di un Paese terzo rientra nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare – alla luce della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia pubblicata in data 1 agosto 2025, nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, vincolante, nei principi affermati, per il giudice nazionale sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento UE n. 2024/1348 – i gravi motivi per ritenere non “generalmente” sicuro un Paese terzo d’origine, designato come tale dallo Stato membro UE, ove tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone».
I ricorrenti denunciavano anche la carenza di potere dell’Amministrazione nell’intervenire, con normazione secondaria, nella fissazione dell’importo e delle modalità di versamento della garanzia finanziaria. La Corte ha rigettato le censure affermando che la legge si occupa necessariamente della previsione generale e astratta, ed è rispettata la riserva di legge, secondo il dettato costituzionale, in relazione all’effetto indiretto (della mancata prestazione della garanzia) della limitazione della libertà personale, conseguente al disposto trattenimento, in difetto di misure alternative.
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «La previsione contenuta nell’art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. 142/2015, nel testo vigente ratione temporis, anteriormente alla modifica, per effetto del d.l. 145/2024, ha dato attuazione a disposizioni eurounitarie, il par. 4 dell’art. 8 della direttiva 2013/33/UE, contemplando la possibilità di prestazione, su richiesta dello straniero, di una garanzia in alternativa al trattenimento, e, come integrata dall’attuale decreto interministeriale del 10 maggio 2024 (che ha modificato l’assetto normativo derivante dal pregresso decreto ministeriale del 14 settembre 2023), al dichiarato fine di “assicurare la flessibilità alla prestazione della garanzia finanziaria anche dal punto di vista soggettivo, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso”, rispetta la riserva di legge, secondo il dettato costituzionale, in relazione all'effetto indiretto (della mancata prestazione della garanzia) della limitazione della libertà personale, essendosi rimessa alla normativa secondaria di fonte ministeriale la sola normativa di dettaglio».