In questo primo numero del 2026 della Rivista prendiamo in esame alcune decisioni della Corte di cassazione relative alla disciplina degli allontanamenti pubblicate negli ultimi mesi dello scorso anno che ci paiono di maggior interesse.
Espulsioni
Rifiuto di permesso di soggiorno e contestuale espulsione
L’ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione n. 32605, pubblicata il 14.12.2025, affronta un tema finora sottaciuto nel panorama giurisprudenziale, ma di notevole rilevanza: la legittimità di disporre l’espulsione per irregolarità del soggiorno contestualmente alla notifica del rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ormai consentito a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 12, d.p.r. 394/99 ad opera del c.d. “decreto Cutro” del 2023. Per ben comprendere di cosa si tratta è opportuno rammentare che il comma 1 dell’art. 12 cit. dispone che «salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione di cui all’art. 13 del Testo unico». Il comma 2 prescriveva, all’uopo, che il questore invitasse lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi 15 giorni: era una disposizione di garanzia, quella dell’invito al volontario esodo, che consentiva al destinatario del rifiuto del titolo di soggiorno sia di evitare l’adozione di un provvedimento espulsivo ottemperando nel termine (mettendosi così al riparo dal divieto di reingresso), sia di proporre eventualmente gli opportuni mezzi d’impugnazione avverso il rigetto del permesso di soggiorno, prima di essere allontanato. Ebbene, tale disposizione è stata abrogata ad opera del d.l. 30/2023.
Il caso dell’ordinanza in commento è proprio questo. Ricorre per Cassazione il destinatario di un provvedimento di espulsione, assunto unitamente al rigetto della sua istanza di permesso di soggiorno, sostenendo sia l’evidente contrazione del diritto di difesa, costituzionalmente rilevante, sia l’illogicità della disposizione che mal si concilierebbe con l’incipit del comma 1 (rimasto immune dalla modifica del 2023) «salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione con accompagnamento alla frontiera». Quasi a significare che, se il legislatore avesse inteso disporre automaticamente e contestualmente l’espulsione in conseguenza del diniego del titolo di soggiorno, non avrebbe lasciato in vita il comma 1, essendo ormai privo di senso logico l’avviso che «si procederà» all’espulsione. Inoltre, parte ricorrente segnala la paventata violazione dell’art. 1, Prot. 7 CEDU, secondo cui uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato «non ne può essere espulso se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter: (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione; (b) far esaminare il suo caso; e (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale».
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento al caso in esame (trattavasi di rifiuto di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2 TUI nella versione antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023) e, inoltre, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della partenza volontaria, non avendo l’interessato impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ed avendo comunque dichiarato di non volere fare rientro nel Paese di origine.
Tale approdo non convince in quanto confonde due istituti profondamente diversi tra loro: il c.d. “volontario esodo” e il termine per la partenza volontaria. Del primo già s’è detto e giova qui ribadire che la concessione del termine di 15 giorni per allontanarsi dal territorio dello Stato era prevista appositamente per evitare l’adozione dell’espulsione, quindi, si collocava a monte del provvedimento ablativo, che sarebbe stato adottato solo per il caso di inottemperanza all’invito, mentre, al contrario, la concessione del termine per la partenza volontaria presuppone che un decreto di espulsione sia già stato adottato e venga eseguito tramite la concessione di un termine compreso tra 7 e 30 giorni, come previsto dall’art 13, co. 5, T.U.I.
Tampoco è pertinente il fatto che il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato il diniego di permesso per protezione speciale, essendo proprio questa la conseguenza della violazione del diritto di difesa lamentata nel ricorso, e nemmeno rileva la dichiarazione, presumibilmente contenuta nel foglio notizie, secondo cui l’interessato avrebbe dichiarato di non essere interessato a far rientro nel Paese di origine atteso che non è requisito previsto dalla legge nemmeno per negare la concessione del termine per la partenza volontaria (art. 13, co. 4, 4-bis e 5, TUI).
Cionondimeno la motivazione dell’ordinanza in esame riconosce, a mo’ di obiter dictum, che «a seguito della riforma di cui al d.l. 10.03.2023 n. 20 – che ha abrogato, come detto, il secondo comma del predetto art. 12 d.p.r. 394/1999 a tenore del quale il questore invitava lo straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni – non si è mancato di osservare che, se è vero che l’art. 6, par. 1, direttiva 2008/115/CE prevede che gli Stati adottano una decisione di rimpatrio quando cessa la regolarità di soggiorno, l’abrogata norma regolamentare era conforme al successivo art. 7, par. 1, della stessa direttiva, secondo cui – di norma – gli Stati danno un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria. Secondo tale orientamento ne deriverebbe, allora, un grave ostacolo all’esercizio del diritto di difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto. In questa prospettiva, è stata prospettata un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme del vigente sistema, nel senso che ogni provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero già regolarmente soggiornante, ma il cui titolo di soggiorno sia stato revocato, annullato o non rinnovato, non potrebbe essere adottata ed eseguita prima che gli sia fornita la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale. Al riguardo, è stato evidenziato che la riduzione del termine stabilito per la partenza volontaria – termine completamente eliminato dal novellatore del 2023 – può ammettersi, in base al “considerando 10” proprio della direttiva 2008/115/CE, solo in presenza di circostanze precise, che vanno provate caso per caso dall’Amministrazione procedente, e non in maniera automatica per tutte le persone che ricevano la notifica del diniego di una richiesta di permesso di soggiorno». Il che lascia ben sperare per ulteriori approdi più opportunamente meditati.
Espulsione e domanda di protezione internazionale
Domanda di protezione formulata successivamente all’adozione di provvedimento espulsivo, in presenza di sospensione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione ad opera della sezione specializzata del Tribunale
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la presentazione della domanda di asilo successivamente all’adozione di un provvedimento di espulsione non ne determina la sopravvenuta illegittimità, restandone sospesa soltanto l’efficacia, sicché il Giudice di pace non può, in conseguenza della proposizione della domanda, pronunciare l’annullamento dell’espulsione (Cass. 5437/2020 del 17.2.2020; Cass. 26633/2023 del 15.9.2023).
Tanto premesso, Cass. sez. I, sent. n. 34804/2025, pubblicata il 30.12.2025, resa a seguito di ordinanza interlocutoria di rimessione della causa in udienza pubblica, ha approfondito il tema in questione perché, pur se la domanda di asilo presentata dopo l’espulsione e in stato di trattenimento viene processata con procedura accelerata e in tempi rapidi, è ben possibile che l’iter processuale sia più lungo quando la decisione della Commissione territoriale venga impugnata ed il Tribunale abbia sospeso l’efficacia esecutiva. Inoltre, è necessario interrogarsi su quale sia il mezzo più idoneo a garantire un ricorso effettivo perché l’accertamento dell’inespellibilità (temporanea o definitiva) dovrebbe potersi fare nell’ambito del giudizio di opposizione all’espulsione, e non con un’azione di accertamento successiva.
Nel solco del citato consolidato orientamento, il Collegio formula alcune interessanti precisazioni, tra le quali si richiamano le seguenti:
a) il giudizio di opposizione all’espulsione non è limitato alla valutazione della legittimità del provvedimento, ma riguarda anche il diritto soggettivo a non essere allontanato dal territorio dello Stato se ricorre una causa d’inespellibilità, tanto è vero che, in sede di opposizione all’espulsione, il Giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza di divieti di espulsione;
b) il richiedente ha diritto alla permanenza temporanea sul territorio, e la eventuale strumentalità della domanda consente di trattare la domanda con procedura accelerata, ma non di derogare al principio di non refoulement fino alla decisone della Commissione territoriale nonché a quella del Tribunale, ove sia disposta la sospensiva;
c) il diritto di asilo è un diritto fondamentale della persona e sorge al maturare dei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essere legato ad eventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo Paese di origine, oppure ad eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge per effetto della domanda giudiziale. Il provvedimento, amministrativo o giudiziale, non è costitutivo del diritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando il momento in cui è sorto il bisogno di protezione e fino a quando esso sussiste;
d) nel giudizio innanzi al Giudice di pace vengono in rilievo due interessi giustapposti: l’interesse dello Stato ad allontanare rapidamente lo straniero irregolare e l'interesse dello straniero a che vengano verificate le ragioni impeditive alla espulsione. Il riconoscimento della protezione internazionale costituisce un fatto impeditivo all’esercizio del diritto -dovere dello Stato di allontanare dal suo territorio lo straniero.
Il Collegio formula pertanto il seguente principio di diritto:
«In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il Giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il Giudice di pace è tenuto ad attenderne l’esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il Giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell’ambito della sua cognizione.».
Domanda reiterata di protezione presentata anteriormente all’adozione del provvedimento espulsivo: rilevanza nel giudizio di opposizione all’espulsione
Erra il Giudice di pace di Latina che ha rigettato l’opposizione all’espulsione disposta per irregolarità dell’ingresso e del soggiorno atteso che la domanda di protezione internazionale era stata respinta tempo addietro (2016), omettendo di prendere in considerazione il fatto che, nel 2022, anteriormente all’adozione del decreto espulsivo, il ricorrente aveva manifestato la volontà di formulare nuova richiesta di protezione, tant’è vero che era in attesa di conoscere la data di convocazione avanti la Commissione territoriale (come dimostrato da due PEC inviate alla questura e rimaste inesitate). Cass. civ. sez. I, ord. n. 31888/2025, pubblicata in data 7.12.2025, annulla con rinvio la sentenza impugnata rilevando l’omessa valutazione di un fatto decisivo (la domanda reiterata, presentata prima dell’espulsione) per il giudizio sull’espellibilità del ricorrente, dovendo essere valutata la sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 7, co. 2, d.lgs. 25/2008.
Accompagnamento alla frontiera in assenza della prova del perfezionamento della notifica della decisione negativa della Commissione territoriale attestante l’obbligo di rimpatrio
La questura di Torino disponeva l’accompagnamento alla frontiera di un richiedente protezione in quanto a carico del predetto risultava essere stato emesso dalla Commissione territoriale provvedimento di rigetto di ogni forma di protezione corredata dall’obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso.
In sede di convalida innanzi al Giudice di pace lo straniero dichiarava che, avendo trovato lavoro a seguito del conseguimento del permesso di soggiorno per attesa asilo, aveva affisso sul campanello di casa un cartello con l’indicazione dei giorni in cui era presente e degli orari di lavoro (9-19), mentre sulla cassetta della posta era ancora presente il nome della proprietaria dell’abitazione, e quindi di non avere mai ricevuto la notifica del provvedimento. La difesa chiedeva non convalidarsi l’accompagnamento atteso che non vi era prova della corretta esecuzione della notifica. La PA, per contro, affermava che dallo storico Vestanet la notifica risultava inviata con raccomandata direttamente dalla Commissione territoriale, conseguentemente, non essendo la notifica stata eseguita dalla questura, non era in possesso dei documenti attestanti la corretta notificazione. Il Giudice di pace convalidava l’accompagnamento ritenendo validamente effettuata la notificazione ai sensi dell’art. 11, co. 3-ter, d.lgs. 25/2008, in quanto da ritenersi inviata all’indirizzo corretto (corrispondente a quello dichiarato in sede di audizione) dove lo straniero è stato indicato come sconosciuto e, pur in assenza di prova dell’avviso di ricevimento, faceva fede l’esito annotato in Vestanet.
Trattasi di situazione fattuale di non rara ricorrenza, per cui risulta utile la decisione che si annota.
Cass. civ. sez. I, ord. n. 23999/2025 pubblicata 27.8.2025 , dopo avere rammentato che, ai sensi dell’art. 32, co. 4, d.lgs. 25/2008, la decisione di rigetto della Commissione territoriale comporta – alla scadenza del termine per l’impugnazione – l’obbligo per il richiedente di abbandonare il territorio dello Stato, evidenza che, fino alla scadenza di tale termine, il richiedente ha diritto a rimanere in applicazione dell’art. 7, d.lgs. 25/2008.
Tanto premesso, la Corte osserva che quando il richiedente non è accolto o trattenuto, le comunicazioni sono effettuate dalla Commissione territoriale a mezzo del servizio postale presso l’ultimo domicilio da lui dichiarato, secondo le disposizioni della l. n. 890/82.
Ove alla Commissione territoriale pervenga l’avviso di ricevimento da cui risulti l’impossibilità della notificazione, l’atto è reso disponibile al richiedente presso la questura ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.lgs. 142/2015, decorsi venti giorni dall’invio dell’atto alla questura a mezzo PEC, la notifica si intende perfezionata e copia dell’atto è resa disponibile all’interessato presso la Commissione territoriale. Osserva la Corte che assume fondamentale rilievo l’art. 9, l. n. 890/82 a mente del quale «sono restituiti a mittente, con indicazione dei motivi del mancato recapito, gli invii che non possono essere consegnati per seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile …», consegue che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, quindi l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l’avvenuta consegna, la data della stessa e l’indicazione della persona che l’ha ricevuta. Ne consegue che l’avviso di ricevimento rilevi anche nelle ipotesi di omessa notifica ove il perfezionamento dell’iter notificatorio, previsto dall’art. 11, d.lgs. 25/2008, richiede che da detto avviso debba emergere l’impossibilità della notifica nel luogo specificamente indicato dal destinatario, essendo gli agenti postali tenuti, a mente dell’art. 9, l. n. 890/82, a menzionare le ragioni della mancata consegna. Poiché, nel caso di specie, il Giudice di pace ha ritenuto che la notifica fosse stata eseguita correttamente sulla base di un giudizio presuntivo (l’annotazione in Vestanet), senza acquisire l’avviso di ricevimento, la Corte annulla senza rinvio la convalida dell’accompagnamento, essendo ormai decorsi i termini per la convalida.
Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di detenuto che ha manifestato la volontà di chiedere protezione
Un detenuto straniero propone opposizione all’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Pavia il 7.4.2025, allegando la pendenza della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di giustizia avanzata dal P.M., inoltre afferma di essere regolarmente soggiornante, avendo manifestato la volontà di accedere al riconoscimento della protezione internazionale all’ufficio immigrazione della questura di Pavia in data 2.7.2025. Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale di sorveglianza, motivata esclusivamente sull’assenza delle condizioni di inespellibiltà di cui all’art. 19, TUI è proposto ricorso per Cassazione motivato sulla violazione dell’art. 7, co. 1, d.lgs. 25/2008. Cass. pen. sez. I, con sentenza n. 825/2026, depositata il 9.1.2026 , annulla con rinvio con la motivazione per cui vige il principio, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, che è richiedente protezione internazionale sia chi ha presentato domanda di protezione, sia chi ha solo manifestato la volontà di chiederla. Inoltre, si specifica che sussiste il diritto dello straniero giunto irregolarmente in Italia, e quindi passibile di espulsione amministrativa, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nel territorio dello Stato fino alla definizione della procedura.
Espulsione e sussistenza di legami familiari
Il diritto all’unità familiare sussiste anche se al matrimonio non è seguita la nascita di figli
Una cittadina cinese giunta in Italia nel 2001, che in passato aveva lavorato in Italia ed oggi vive grazie alla pensione erogata dal suo Paese di origine, soggiornante di lungo periodo e convivente in Italia con il coniuge, pure lui regolarmente soggiornante, si vede revocare il titolo di lungosoggiornante per essere stata assente dal territorio dello Stato per oltre 12 mesi nell’ultimo quinquennio e, contestualmente, viene adottato decreto di espulsione con applicazione delle misure alternative al trattenimento. Il Giudice di pace di Palermo respinge il ricorso in opposizione all’espulsione sostenendo che, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dell’unità familiare e l’assenza di condizioni legittimanti il rilascio del titolo si soggiorno, non può essere prevalente la tutela della famiglia, attesa l’assenza di figli.
Cass. civ. sez. I ord. n. 31883/2025, pubblicata il 7.12.2025, dopo ampio richiamo della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, afferma il seguente principio di diritto:
«È errata in diritto la motivazione del Giudice di Pace che, nel convalidare l’espulsione dello straniero, ritenga insussistente il diritto all’unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza figli, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli». Pare opportuno segnalare questa decisione non certo per la novità della questione trattata, quanto, piuttosto, perché emblematica della resistenza di certa giurisprudenza di merito che davvero stenta ad applicare principi giurisprudenziali che dovrebbero essere universalmente noti a chi svolge funzioni giurisdizionali.
Pericolosità sociale e art. 8 CEDU
Il Giudice di pace dell’Aquila ha respinto l’opposizione all’espulsione di un cittadino tunisino coniugato con cittadina italiana perché, nel delicato bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevale sicuramente la prima in ragione della gravità dei «carichi pendenti a carico del ricorrente» che conferiscono all’espulsione carattere di «atto obbligatorio e vincolato».
Cass, civ. sez. I, ord. n. 33146/2025, pubblicata il 18.12.2025 , annulla con rinvio il provvedimento impugnato ritenendo inadeguata la motivazione.
Al proposito la Corte richiama SU, n. 24413/2021 che ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare rientra nel catalogo dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dall’art. 8 CEDU, sicché trattasi di diritti che non possono essere compromessi tramite automatismi, ma solo previo bilanciamento concreto con le esigenze di ordine pubblico. Inoltre richiama la consolidata giurisprudenza relativa al temperamento della potestà espulsiva declinata in applicazione dell’art. 13, co. 2-bis, TUI (Cass. 23017/2025; Cass. 7695/2023) ed, inoltre, la sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale «che pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari».
Ricorso avverso espulsione disposta in pendenza di procedimento al Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, co. 3, TUI: competenza del Tribunale ordinario territorialmente competente o della sezione specializzata per l’immigrazione? Conflitto negativo di competenza
Questi i fatti: un cittadino straniero, attinto da decreto espulsivo emesso dal prefetto di Cremona, ricorre avanti in Giudice di pace di quella città. Il Giudice di pace, rilevato che il ricorrente aveva in corso una procedura volta all’autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore avanti il competente Tribunale minorile, ai sensi dell’art. 31, co. 3, TUI, declina la propria competenza in favore del Tribunale. Effettivamente tale opzione risulta coerente con la previsione normativa di cui all’art. 1, co. 2-bis, d.l. n. 241/2004, convertito, con modificazioni, in l. n. 271/2004, che, in deroga alla previsione di cui all’art. 13, co. 8, TUI – confermata dall’art. 18, co. 1, d.lgs. 150/2011 – secondo cui l’opposizione ad espulsione amministrativa è proposta avanti il Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione, dopo avere ribadito che la competenza contro provvedimenti di espulsione è del Giudice di pace, precisa che resta ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 30, co. 6 e 31, co. 3, TUI, aggiungendo che, in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, anche i provvedimenti di espulsione e le relative opposizioni sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Dunque, bene ha fatto il Giudice di pace di Cremona a declinare la propria competenza in favore del Tribunale.
Tanto premesso, il ricorrente riassume la causa innanzi il Tribunale di Cremona, sennonché quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che la causa fosse di competenza della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Brescia (territorialmente e funzionalmente competente ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e), d.l. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 46/2017).
La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa in udienza pubblica al fine di ricercare una soluzione che consenta di ricomporre i diversi orientamenti emersi in ordine alla competenza a conoscere del giudizio di impugnazione del decreto di espulsione in caso di pendenza del procedimento ex art. 31, co. 3, TUI: Tribunale ordinario, sezione specializzata o Tribunale per i minorenni?
Con la sentenza n. 27376, pubblicata il 13.10.2025 , la sez. I della suprema Corte, ha statuito la competenza delle sezioni specializzate per l’immigrazione, con la motivazione che qui di seguito sinteticamente si riassume.
La sentenza premette, relativamente alla questione devoluta, che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere sussistente la competenza del Tribunale in composizione monocratica, non soltanto per i procedimenti relativi ai procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti e di quelli inerenti la convalida dell’accompagnamento alla frontiera, ma pure per le impugnazioni contro i decreti di espulsione ai sensi dell’art. 13, TUI non essendo la disciplina dettata dal legislatore nel 2004 superata da quella dettata dall’art. 18, co. 2, d.lgs. 150/2011, che nulla dispone al proposito. E, quindi, procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 18, si è ritenuto che il legislatore delegato abbia inteso salvare, in via speciale e derogatoria, la vis attractiva del Tribunale concentrando innanzi al medesimo organo giudicane la cognizione dei procedimenti concernenti il diritto all’unità familiare, così che sono state cassate alcune decisioni dei Giudici di pace che avevano dichiarato la competenza del Tribunale minorile. Per quanto concerne l’attribuzione della competenza al Tribunale ordinario ovvero alle sezioni specializzate, alcune pronunce hanno escluso la competenza delle seconde sulla base del testo letterale per cui sarebbe competente il Tribunale del circondario in cui si trova il Giudice di pace originariamente competente, mentre altre hanno posto l’accento sull’esigenza di concentrare la cognizione di procedimenti funzionalmente collegati all’esigenza di tutelare l’unità familiare e i diritti del minore presso un unico organo giurisdizionale specializzato in materia di immigrazione (Cass. civ. sez. I, n. 4117/2024).
Conclusivamente, il Collegio, alla stregua delle precedenti considerazioni formula il seguente principio di diritto: «In caso di opposizione all’espulsione promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello».
Espulsione e pericolosità sociale (condanna penale a pena sospesa). Non vincolatività della qualificazione dei motivi di ricorso in Cassazione
Un cittadino albanese veniva attinto da decreto di espulsione emesso dal prefetto di Frosinone perché ritenuto socialmente pericoloso in quanto si era reso responsabile di tentato omicidio in danno di un automobilista al quale, nel corso di una lite, aveva sferrato alcuni fendenti con un coltello, indi si era rifugiato in Spagna, Paese da cui era stato successivamente estradato. Il Giudice di pace di Frosinone, adito a seguito del ricorso in opposizione all’espulsione, lo rigettava sostenendo che i divieti di espulsione ex art. 19, TUI non si applicano nelle ipotesi espulsive per pericolosità sociale, essendo dimostrata l’elevata capacità criminale del soggetto dalla commissione del fatto storico, a nulla rilevando la successiva riqualificazione giuridica del fatto nel diverso reato di lesioni dolose con riconoscimento della sospensione condizionale della pena, avvenute nell’ambito del procedimento penale.
Inoltre, il giudicante riteneva che l’inapplicabilità dell’espulsione in caso di concessione della sospensione condizionale della pena concernerebbe la diversa fattispecie dell’espulsione come fattispecie accessoria di altro reato, ma non certo quella per pericolosità sociale.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’interessato, deducendo «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 101 co. 2, Cost. ed agli artt. 163 e 164 c.p.», lamentando una serie di errori circa la valutazione della pericolosità sociale, e, in particolare, la derubricazione del reato da tentato omicidio in quello di lesioni dolose (di per sé non ostativo al rilascio del permesso di soggiorno); la presenza di un unico precedente, a differenza di quanto sostenuto dalla PA; la natura isolata ed estemporanea del fatto delittuoso, in quanto tale inidonea a considerare la persona nella categorie di coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, idoneo ad escludere ope legis ogni valutazione di pericolosità.
La Corte di cassazione, con ordinanza della I sez. civile n. 31890/2025, pubblicata il 7.12.2025, in accoglimento del gravame, cassa con rinvio la sentenza impugnata per i seguenti motivi, a nostro avviso rilevanti attesa la ricorrenza di situazioni simili nelle prassi.
Innanzitutto, la Corte osserva che la qualificazione del motivo di ricorso non è corretta: invero non si tratta dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (il riconoscimento della sospensione condizionale della pena), rilevante ex art. 360. n. 5 c.p.c., quanto, piuttosto, nell’erronea qualificazione del ricorrente come persona socialmente pericolosa, risolvendosi nella violazione di legge. Ciondimeno il Collegio ritiene che «la configurazione formale della rubrica del motivo di ricorso non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., I, 7882 del 2006; Cass., I, 7981 del 2007)».
Infine, la Corte rammenta il contenuto dell’art. 164 c.p. e, conseguentemente, afferma che nella concessione della sospensione condizionale della pena può ritenersi implicita la valutazione del giudice penale circa la prognosi negativa di assenza di pericolosità sociale, con la conseguenza che erra il Giudice di pace di Frosinone che non si è fatto carico anche della valutazione operata dal giudice penale relativa all’assenza di pericolosità che, invece, avrebbe dovuto valutare «in forza del principio di proporzionalità e di coerenza immanente nell’ordinamento.».
Espulsione di cittadino di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro in corso di validità. Omesso esame di un fatto decisivo: nozione
Un cittadino egiziano attinto da decreto di espulsione per irregolarità del soggiorno, notificato il 4.8.2023, ricorre al Giudice di pace di Milano documentando di essere titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Croazia (Stato membro dell’UE) valido dal 15.3.2023 fino al 20.12.2023, documentava altresì di avere fatto ingresso in Italia in data 11.7.2023, come attestato dalla dichiarazione di ospitalità, sicché non erano decorsi 90 giorni dal suo ingresso. Il Giudicante rigettava l’impugnazione ritenendo che il cittadino straniero non avesse regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale, tant’è che non aveva impugnato il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno italiano per motivi di lavoro subordinato, scaduto nel lontano 2016.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’interessato deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la titolarità del permesso di soggiorno croato in corso di validità) che era stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte, con ordinanza 24118/2025, pubblicata il 28.8.2025, innanzitutto osserva la correttezza della formulazione del motivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., posto che la questione concerne un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e non una questione o un punto controverso, nel senso che il mancato esame del fatto, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito del giudizio. Motivazione che risulta pacificamente errata in quanto si fonda sul ritenuto soggiorno illegale dello straniero, privo di un titolo abilitante il soggiorno in Italia, omettendo di considerare il fatto che il ricorrente era, invece, titolare di un permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato dell’Unione. Invero, a mente dell’art. 5, co. 1, TUI, gli stranieri in possesso di titolo di soggiorno rilasciato dalla competente autorità di altro Stato membro possono soggiornare in Italia «nei limiti ed alle condizioni previste da specifici accordi». In effetti, l’art. 21 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen prevede che gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno e di un documento di viaggio in corso di validità, rilasciato da una delle parti contraenti, possono circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre parti contraenti. Peraltro, lo stesso art. 5, co. 7, TUI stabilisce che gli stranieri muniti di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’UE sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di presenza, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, e, ai sensi del successivo comma 7-bis, allo straniero che si trattiene oltre i tre mesi il questore ordina di recarsi entro sette giorni nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
Conclusivamente la Corte cassa con rinvio il provvedimento impugnato.
Espulsione e rispetto dell’obbligo di traduzione: il caso della lingua Wolof
Il tema della traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dal destinatario o, in caso d’impossibilità, in una lingua veicolare è stato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale da oltre un decennio, tuttavia, l’occasione da cui è scaturita la decisione di cui alla sentenza n. 25386/2025, pubblicata il 16.9.2025 , della sez. I^ civ. della Suprema Corte che qui si annota, è stata fornita dalla vicenda di un cittadino senegalese che lamentava la notifica del decreto espulsivo in lingua francese – lingua ufficiale del Senegal ma da lui sconosciuta – invece che in lingua Wolof, da lui effettivamente parlata.
Il Giudice di pace di Caltanissetta aveva respinto l’opposizione all’espulsione, motivata in base alla ritenuta violazione dell’art. 13, co. 7, TUI, per due ordini di ragioni: i) la traduzione nella lingua veicolare francese, scelta dallo stesso opponente (in occasione della compilazione del foglio notizie) era da ritenersi satisfattiva dei requisiti normativi previsti, avendo l’Amministrazione attestato l’impossibilità di reperire un traduttore madrelingua; ii) perché trattasi della lingua ufficiale del Senegal, nei cui confronti opera una presunzione legale di conoscenza.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’interessato lamentando la violazione del citato art. 13, co. 7, TUI sia in ragione della insufficienza dell’attestazione apodittica della PA circa l’indisponibilità di un traduttore, sia perché l’indicazione della lingua francese nel foglio notizie non era significativa dell’effettiva comprensione del testo, vista l’attestazione dei pubblici ufficiali – contenuta nel verbale di notifica dell’atto – “si rifiuta di firmare ma ritira copia”. Inoltre, il giudice del merito non aveva compiuto alcun accertamento circa la conoscenza della lingua francese da parte del ricorrente, nonostante fosse stato versato in atti il verbale dell’audizione tenuta presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, svolto in lingua Wolof.
A seguito di ordinanza interlocutoria la Corte disponeva la trattazione della causa in udienza pubblica. La sentenza in commento ricostruisce, con ampia e approfondita motivazione, tutto l’iter giurisprudenziale in materia e perviene all’accoglimento del ricorso, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
Punto di partenza della motivazione in commento è la sentenza n. 198/2000 della Corte costituzionale con cui era stata ritenuta infondata la questione di legittimità dell’art. 13, co. 8, TUI, prospettata in base all’interpretazione per cui non era consentita l’opposizione tardiva al decreto di espulsione nel caso in cui il destinatario non avesse avuto conoscenza, senza sua colpa, del contenuto dell’atto. Nell’occasione la Consulta chiarì che «l’esigenza primaria di non vanificare il diritto d’azione fa sì che, nell’ipotesi di ignoranza senza colpa del contenuto del provvedimento di espulsione – in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di traduzione dell’atto – il termine deve ritenersi non decorso», essendo tale obbligo funzionale all’esercizio effettivo del diritto di difesa.
A seguire la motivazione ripercorre i contrastanti filoni interpretativi della giurisprudenza di legittimità nei primi anni 2000: da un lato l’orientamento, prevalente, per cui fosse sufficiente l’attestazione, da parte della PA, dell’impossibilità a procedere alla traduzione dell’atto espulsivo in lingua conosciuta, per scongiurarne la nullità (essendo inibito al giudice ordinario sindacare le scelte organizzative dell’Amministrazione) e, dall’altro, quello che riteneva la mancata traduzione dell’atto una nullità insanabile, non essendo nemmeno invocabile il principio di sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo – attestato dalla tempestiva proposizione del ricorso – posto che il predetto principio è proprio del diritto processuale, ma non anche degli atti amministrativi.
La querelle venne risolta, com’è noto, con l’ordinanza n. 3676 dell’8.3.2012 (cui seguirono molte altre in senso conforme) che concludeva «nel ritenere viziato il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’Amministrazione non affermi, e il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta», nell’ottica di dare piena attuazione ai principi del giusto processo anche nei procedimenti d’opposizione alle espulsioni amministrative.
In questo contesto, è stato altresì affermato il principio per cui grava sulla PA l’onere di dimostrare l’eventuale conoscenza, da parte dell’espellendo, della lingua italiana o delle lingue veicolari, essendo compito del giudice del merito accertare in concreto l’effettiva conoscenza dell’idioma utilizzato per la traduzione dell’atto, anche ricorrendo a presunzioni, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che si traducono in un accertamento di fatto, insindacabile il sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).
Quanto alla presunzione legale della conoscenza della lingua ufficiale del Paese di apparenza dello straniero, la Corte ha nel tempo affermato la sua legittimità, escludendo la possibilità di traduzione nel dialetto effettivamente comprensibile, tuttavia la sentenza in commento ritiene che tale principio richieda alcune precisazioni che costituiscono la rilevanza della decisione.
Invero, partendo dal principio stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale, per cui è richiesta l’effettiva conoscibilità dell’atto (essenziale per il corretto esercizio del diritto di difesa), la Cassazione distingue tra mera conoscibilità astratta e conoscibilità effettiva dell’idioma utilizzato, che presuppone un accertamento in concreto, caso per caso.
Così il Giudice di pace può ritenere che la lingua ufficiale del Paese di origine sia conosciuta dallo straniero, ma non sulla base di una presunzione astratta, bensì in concerto in relazione alle specifiche circostanze del caso: può ad esempio accertare che lo straniero sia a conoscenza di un altro idioma, pure parlato nel Paese di origine, pur non essendo la lingua ufficiale.
Venendo al caso specifico del Senegal, la Corte, richiamando la memoria depositata dall’avvocata generale, osserva che l’adozione della lingua ufficiale risente della colonizzazione francese, retaggio di una dominazione ormai superata «quel periodo storico non è valso però ad affermare come nazionale un idioma straniero che non è quello a cui fa ricorso la popolazione senegalese, peraltro afflitta da un basso tasso di scolarizzazione e di alfabetizzazione. Il Wolof resta dunque la lingua di un larghissimo strato popolare che combacia appunto con l’etnia così denominata, che è quella prevalente in Senegal: tant'è che il Wolof è la lingua più parlata nell'intero Paese, oltre ad essere diffusa anche in Gambia ed in Mauritania. Essa è ormai compresa tra le lingue tradotte dalle piattaforme informatiche, anche di libero accesso, tra cui Google Translate, a riprova di una sua piena appartenenza al novero delle lingue, non potendosi certo essa qualificare come mero dialetto, dall'uso circoscritto ad una ridotta porzione di territorio o ad un ristretto gruppo etnico.».
Alla luce di tali considerazioni il Collegio formula pertanto il seguente principio di diritto parzialmente innovativo rispetto al citato orientamento consolidato: «In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la traduzione del relativo decreto è preordinata ad assicurare l’«effettiva» conoscibilità dell’atto, la quale è presupposto essenziale per l’esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche il cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale. Spetta pertanto all’Amministrazione dimostrare la conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.».
Trattenimento
Questioni di legittimità costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 205 depositata il 29.12.2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce con ordinanze del 2.4.2025, 7.5.2025, 9.5.2025 e 7.8.2025 in relazione alle norme del d.l. 145 del 2024 convertito in l. 187/2024.
La Corte territoriale era stata investita del giudizio di convalida del trattenimento di richiedenti asilo e aveva dubitato della legittimità delle norme che attribuivano la competenza alla Corte d’appello in composizione monocratica, anziché alle sezioni specializzate del Tribunale ordinario, e delle norme che regolano il giudizio di cassazione.
La Corte d’appello aveva in primo luogo ravvisato la violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., per l’assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza. La Corte costituzionale ha rilevato che le disposizioni censurate sono state introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge, e quindi il parametro di legittimità costituzionale non è la presenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza bensì l’omogeneità rispetto all’originario decreto-legge. La Consulta ha escluso il difetto di omogeneità, osservando che le norme censurate regolano sul versante processuale un istituto – il trattenimento di richiedenti asilo – la cui disciplina costituisce uno dei contenuti più rilevanti del d.l. 145/2024.
Le norme venivano poi sospettate di incostituzionalità per violazione dell’art. 25 Cost., poiché la modifica della competenza violava il principio del giudice naturale precostituito per legge, sottraendo alle sezioni specializzate del Tribunale la competenza in materia di trattenimento senza una giustificazione costituzionalmente rilevante. La scissione di competenza era sospettata di violare anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. La Corte costituzionale ha escluso le violazioni osservando che le nuove regole introducono criteri di determinazione predeterminati e astratti, operanti per il futuro, che l’attribuzione alle Corti d’appello competenti per i MAE non è manifestamente irragionevole, in quanto i giudici assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione hanno una specializzazione, diversa da quella delle sezioni specializzate di Tribunale, ma pur sempre relativa alla libertà personale di stranieri da decidere in tempi stringenti. La Corte costituzionale ha escluso che le questioni attinenti al diritto di asilo abbiano carattere unitario e inscindibile, e ha precisato che il procedimento di convalida del trattenimento non ha natura incidentale rispetto al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.
La Consulta ha, infine, dichiarato inammissibili le questioni relative alla riforma del giudizio di cassazione e quelle sul regime intertemporale introdotto dalla nuova disciplina, poiché non rilevanti nei giudizi a quo.
Segnaliamo peraltro che nella sentenza la Corte costituzionale ha confermato l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 35682/2025 , v. infra) secondo cui il rito per i giudizi di merito di convalida del trattenimento, che la legge non indica, dev’essere ora individuato in quello di cui all’art. 127 c.p.p. e non più in quello di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c.
La Corte di cassazione, con sentenza sez. I pen. n. 30297 del 5.9.2025 , ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 37/2025, convertito in l. 75/2025, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, per violazione degli artt. 3, 11, 13, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La disciplina riguarda l’ipotesi in cui il questore disponga il trattenimento del richiedente asilo per la ritenuta pretestuosità della domanda di protezione presentata in corso di altro trattenimento (art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015) e detto trattenimento non sia convalidato; per effetto della novella del 2025, in seguito alla mancata convalida il richiedente non viene rimesso in libertà ma resta trattenuto per le successive 48 ore fino all’eventuale adozione di un nuovo ordine di trattenimento.
La Corte ha ravvisato una «evidente lesione del bene primario della libertà personale – bene che è espressione della dignità personale e che spetta a chiunque, si tratti di cittadino o di straniero – in quanto si prevede che un provvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale illegittimamente assunto (e che, per questa specifica ragione, risulti non convalidato dall’autorità giudiziaria) non venga seguito dalla immediata liberazione dell'interessato, bensì possa avere la residua attitudine a legittimare la permanenza del migrante stesso all’interno del Centro per i rimpatri, per un successivo arco temporale anche ampio; ciò in attesa che il questore si risolva, eventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento». Ad avviso della Corte, la norma «appare contrastare, in primo luogo, con l'art. 13 Cost., in quanto la privazione della libertà personale non può essere disposta direttamente dalla legge, bensì – sulla base dei presupposti tipizzati dal legislatore, ossia in determinati casi e secondo modalità prestabilite – a mezzo di atto motivato dell'autorità giudiziaria (così il primo comma della disposizione costituzionale), ovvero sulla base di provvedimenti provvisori, assunti dall’autorità di pubblica sicurezza e sottoposti, entro rigorosi limiti temporali, al controllo dell’autorità giudiziaria. Si tratta di una soluzione che consente, in ogni caso, il necessario sindacato in punto di riconducibilità della situazione concreta alle fattispecie paradigmaticamente previste dalla legge ordinaria». La norma appare inoltre manifestamente irrazionale «in quanto determina la privazione della libertà personale, pur in assenza di un provvedimento esplicito dell'autorità; la permanenza – successiva alla mancata convalida del decreto di trattenimento (…) di cui al comma 3 dell’art. 6 – rappresenta un mero fatto materiale, non governato da alcun atto amministrativo sicché viola il principio di uguaglianza e il sotteso canone di ragionevolezza della previsione normativa, poiché consente la limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi già in un centro di rimpatrio – peraltro in forza di un provvedimento giudicato illegittimo e, perciò, non convalidato dall'autorità giudiziaria –, a differenza di chi, invece, sia libero o sia stato liberato, ma suscettibile di essere sottoposto a un provvedimento di trattenimento del questore».
Effetti conseguenti alla sentenza 96/2025 della Corte costituzionale
L’assenza di una disciplina legislativa dei modi del trattenimento, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 96/2025, impone al legislatore di provvedere ma non ai giudici del trattenimento di rifiutare la convalida, perché nell’ordinamento italiano il sindacato di costituzionalità non è diffuso ma accentrato nella Corte costituzionale, mentre i giudici comuni che si trovino ad applicare una norma ritenuta in contrasto con la costituzione non possono disapplicarla ma sono tenuti a sollevare l’apposito incidente ( Cass. sez. I pen. sent. 4.9.2025, n. 30294 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35682 ; Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38424 ).
Rimessione alle Sezioni Unite
La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria sez. III civ., n. 24588 del 5.9.2025, ha trasmesso alla Prima presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite il ricorso proposto dall’Amministrazione avverso la decisione di accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illegittima proroga del trattenimento, proroga disposta con provvedimenti che non erano stati impugnati.
Nel caso di specie, il giudice di merito, accogliendo la richiesta di risarcimento, aveva dichiarato l’illegittimità delle proroghe del trattenimento del cittadino straniero perché adottate senza la garanzia del contraddittorio e con violazione del diritto di difesa.
La difesa erariale eccepiva che il cittadino straniero non aveva impugnato, nella competente sede giurisdizionale, i provvedimenti di proroga e chiede alla Corte di cassazione di affermare che il presupposto per poter configurare un obbligo risarcitorio è il previo esperimento di tutti i rimedi previsti dall’ordinamento avverso il provvedimento giurisdizionale che si assume foriero di danni. Osserva che «diversamente opinando, la parte soccombente in un qualsiasi giudizio ordinario di primo grado, in luogo di proporre appello (o, come nel caso di specie, ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.), potrebbe adire un altro giudice chiedendogli di accertare l’illegittimità della sentenza a lui sfavorevole e condannare il suo contraddittore a suo tempo vittorioso».
La difese del cittadino straniero invoca il riconoscimento del rilievo preminente della tutela della libertà personale dello straniero ingiustamente trattenuto, pena l’elusione del principio affermato dalla Corte EDU che, con la sentenza del 6 ottobre 2016 (Richmond Yaw e altri contro Italia, ricorsi 3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11), ha affermato il diritto al risarcimento del danno per la proroga del trattenimento disposta senza le garanzie del contraddittorio e quindi in violazione dell’art. 5 CEDU. In particolare, la Corte EDU aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 5, sul duplice rilievo, da un lato, della necessità di fissazione di un’udienza camerale per la convalida della proroga del trattenimento dello straniero irregolare e, dall’altro, della insufficienza dei rimedi forniti dall’ordinamento italiano per la riparazione del danno subìto.
Questioni pregiudiziali di compatibilità con le nome di diritto dell’Unione Europea
La Corte d’appello di Roma, con ordinanze del 5.11.2025 e del 17.11.2025 , ha posto alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti:
1. «se l’art. 4, par. 3, TUE, l’art. 3 par. 2 TFUE e l’art. 216 par. 1 TFUE – secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la conseguenza che il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa, ostino alla stipula da parte di uno Stato membro di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia-Albania;
2. in caso di risposta negativa a tale questione, se il diritto dell’Unione, ed in particolare l’art. 26 della Direttiva 2013/32/UE e gli art. 8, parr. 1, 2 e 4 e 9, parr. 2 e 3 della Direttiva 2013/33/UE, questi ultimi letti anche in combinazione con il suo Considerando 15, tutti interpretati alla luce dell’art. 5 par. 1 lett. f e 4 CEDU in punto di trattenimento, l’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE e l’art. 10 comma 4 della Direttiva 2013/33, interpretati alla luce dell’art. 47 CEDU in punto di diritto di difesa e visita del trattenuto e gli artt. 17 parr. 2 e 3 e 19 della Direttiva 2013/33 ostino alla conduzione ed alla permanenza del migrante, anche richiedente asilo, in aree site all’esterno del territorio dell’Unione Europea in esecuzione di un accordo internazionale del tipo del Protocollo Italia-Albania».
Motivazione
Il tema della motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale è oggetto di numerose decisioni della Corte di cassazione.
È illegittimo, per vizio di omessa o apparente motivazione, il provvedimento in cui il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( Cass. sez. I civ. ord. 27.11.2025 n. 31039 ; Cass. sez. I civ. ord. 7.11.2025 n. 29564 ), a maggior ragione quando rigetti eccezioni sollevate dalla difesa ( Cass. sez. I civ. ord. 10.12.2025 n. 32128 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35631 ). L’uso di un modulo parzialmente precompilato non è in sé causa di illegittimità, se combinato con l’espressa e specifica motivazione illustrativa delle ragioni provvedimento (Cass. sez. I civ. ord. 11.10.2025 n. 27206; Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27200; Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27199).
La mancata indicazione delle ragioni che hanno determinato la decisione è causa di nullità anche secondo le sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32340 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35649 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35650 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35651 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35652 ; Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36944 ; Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37696 ). La motivazione che non si confronta con le ragioni di trattenimento addotte dal questore, e quindi non le sottopone a verifica, è inesistente e tale nullità può essere rilevata anche d’ufficio ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35640 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35641 ).
È nullo il provvedimento (nella specie, di proroga del trattenimento) la cui motivazione sia fondata su documenti non presenti agli atti e quindi non verificabili, poiché tale motivazione è meramente apparente ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33888 ).
L’allegazione del divieto di refoulement impone al giudice della convalida di valutare la questione, ma grava anzitutto sulla parte che deduca il rischio di trattamenti inumani o degradanti l’onere di provarne la sussistenza ( Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36948 ).
Motivazione per relationem
La motivazione per relationem all’ordine di trattenimento è in astratto legittima, purché renda esplicite le ragioni di condivisione da parte del giudice ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025, n. 32356 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33890 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35644 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40521 ). La motivazione per relationem è generalmente consentita, poiché il giudice richiama un documento che è agli atti del procedimento ed è conosciuto dalle parti. Il rinvio all’atto presupposto non è sufficiente quando l’atto richiamato non offra congrua spiegazione delle ragioni del trattenimento o quando vi siano specifiche contestazioni difensive ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025, n. 33867 ).
Non può ritenersi esistente una motivazione che si limiti a richiamare l’atto amministrativo, indicandolo come «letto», senza neanche esprimere una esplicita adesione ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32340 ).
Motivazione su modulo prestampato
È illegittimo per assenza di motivazione il decreto di convalida del trattenimento redatto su modulo prestampato con voci multiple di motivazione, con relative caselle non segnate, senza alcuna forma di esplicitazione delle ragioni della decisione ( Cass. sez. I civ. ord. 27.11.2025 n. 29564 ; Cass. sez. I civ. ord. 10.12.2025 n. 32128 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33892 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35631 ).
È apparente la motivazione del decreto che rigetta la richiesta di convalida del trattenimento ritenendo che non sia stata data completa informazione sulla facoltà di chiedere la protezione internazionale, a fronte di documentazione in atti da cui risulta invece compiutamente assolto l’obbligo informativo ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40519 ).
Motivazione relativa a specifiche questioni sollevate dalla difesa
La necessaria graduazione degli interventi limitativi della libertà personale impone al giudice del trattenimento l’obbligo di valutare l’applicazione di misure diverse dal trattenimento. È pertanto illegittimo, poiché non sorretto da valida motivazione, il provvedimento di proroga del trattenimento che abbia omesso di valutare la richiesta difensiva di applicazione di misure alternative, senza valutare gli elementi di fatto addotti dalla difesa ( Cass. sez. I pen. sent. 5.9.2025 n. 30357 : nel caso di specie il giudice aveva rigettato la richiesta di misure alternative sulla scorta della ritenuta mancanza del passaporto benché emergesse in atti, in quanto prodotto dalla difesa, il possesso di un passaporto in corso di validità, la compiuta e certa identificazione del cittadino straniero e la disponibilità di un alloggio ove poteva essere accolto).
Presupposti del trattenimento. Pericolo di fuga
La pregressa inottemperanza a un ordine di allontanamento configura un’ipotesi di rischio di fuga che giustifica il trattenimento e non è escluso dall’esibizione di una copia del passaporto né dalla allegazione di legami familiari non qualificati ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40522 ).
Misure alternative, presupposti (in particolare il possesso di passaporto in corso di validità)
La concessione di misure alternative al trattenimento presuppone necessariamente il possesso di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35635 , Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36949 , Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36950 ; Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38421 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40524 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40525 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40526 ). Il passaporto deve essere detenuto in originale, non è sufficiente l’esibizione di una fotocopia ( Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38420 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40518 ).
Il possesso del passaporto, pur costituendo requisito necessario per l’applicazione delle misure alternative al trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, non è di per sé elemento sufficiente per escludere il trattenimento, incombendo al giudicante l’onere di verificare anche la sussistenza, tra le altre circostanze di fatto, del pericolo di fuga, ostativo all’adozione delle misure graduate ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025, n. 32356 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35643 ; Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38418 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40527 ).
Una posizione di cauta apertura si trova tuttavia in una pronuncia ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37696 ), in cui la Corte di cassazione conferma la legittimità del giudice di merito che aveva applicato le misure alternative al trattenimento, con motivazione che escludeva l’attuale pericolosità e il pericolo di fuga del cittadino straniero, il quale non era in possesso del passaporto ma della carta di identità – non è dato sapere se valida per l’espatrio, e quindi equipollente al passaporto – e aveva dimostrato la disponibilità di un alloggio e di fonti di reddito lecite.
È legittima, se sostenuta da congrua motivazione, la decisione di concedere le misure alternative all’esito di una valutazione di attuale pericolosità tale da non giustificare la grave misura restrittiva del trattenimento ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40520 ).
Menzioniamo qui una pronuncia della suprema Corte ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33887 ) al solo scopo di segnalare un’errata affermazione incidentale: la Corte afferma che sarebbe preclusa l’adozione di misure alternative al trattenimento nelle ipotesi di espulsione disposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998. Si tratta evidentemente di un lapsus, perché l’art. 14, comma 1-bis, nel prevedere le misure alternative ne esclude l’applicabilità alle ipotesi di espulsione disposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c), relativa ai casi di pericolosità sociale, mentre non v’è dubbio che le misure alternative possano essere applicate alle altre ipotesi di espulsione, previste dalle lettere a) e b), rispettivamente per l’ingresso e il soggiorno irregolare.
Divieto di espulsione
Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 20/2023, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, tra le cause di non espellibilità continua ad avere rilievo l’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU, tuttora vincolante per effetto dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. L’intervento normativo abrogativo non ha fatto venir meno la tutela della relativa situazione soggettiva, come garantita e protetta dall’art. 8 CEDU (e dalla interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo in relazione al fenomeno migratorio) e dalla Costituzione stante la permanenza, pur dopo l’abrogazione, dell’esplicito riferimento agli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» contenuto nell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, che, unitamente all’art. 19, commi 1 e 1.2, è considerato in dottrina e giurisprudenza attuazione dell’art. 10, comma 3 della Costituzione, ovvero completamento della disciplina sull’asilo, che si aggiunge e integra la normativa sulla protezione internazionale di derivazione eurounitaria. Detti obblighi riguardano il rispetto di tutti i diritti fondamentali previsti dagli strumenti giuridici internazionali, così come l’ampia gamma di diritti fondamentali previsti per chiunque dalla Carta costituzionale, nel cui novero entra ogni diritto che contribuisca a far vivere una vita libera e dignitosa, essendo proprio la insopprimibile dignità umana, di cui all’art. 3 Cost., premessa fondamentale e sintesi di ogni diritto umano fondamentale garantito dalle fonti nazionali e sovranazionali. Deve, quindi, ritenersi che così come la novella del 2020 non aveva in effetti consentito la protezione di “nuovi diritti fondamentali”, ma solo dato attuazione con norma di adattamento ordinario, senza rinvio, all’obbligo internazionale di cui all’art. 8 CEDU, di rispetto della vita privata e familiare, divenuto così oggetto in una fonte interna ordinaria, e indicato le modalità dell’accertamento dei presupposti di detta tutela, così la sua parziale abrogazione per effetto dell’art. 7 d.l. 20/2023 abbia solo fatto venire meno la norma di adattamento ordinario predetta e i criteri e le modalità dell’accertamento dei diritti fondamentali da quella protetta; quindi, quella giurisprudenza nomofilattica che li presupponeva ma non quella che – essendosi formata anteriormente – dalla presenza degli stessi prescindeva rispetto alla possibilità di riconoscere la protezione nazionale in favore di cittadine e cittadini stranieri che in Italia hanno realizzato una vita privata e familiare; e ciò per la evidente ragione che le norme convenzionali, unionali e costituzionali cui la stessa faceva riferimento e a cui dava attuazione in funzione nomofilattica non sono certo venute meno. Hanno, quindi, ripreso rilevanza nomofilattica la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente all’intervento del legislatore del 2020, che prescindeva dalla presenza delle parti dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/1998 oggi abrogate rispetto alla possibilità di riconoscere la protezione nazionale complementare c.d. umanitaria, valorizzando la situazione di specifica vulnerabilità della persona straniera che – avendo compiuto un percorso di integrazione personale, sociale e lavorativo – si trovasse esposta, in ragione del rimpatrio in un contesto sociale, politico ambientale (quello presente nel Paese d’origine), alla perdita o compromissione definitiva della acquisita soglia minima compatibile con lo statuto della dignità umana di diritti fondamentali inviolabili – tra cui il diritto alla vita privata e familiare, protetto dall’art. 8 CEDU. In quest’ottica assume decisiva rilevanza quale strumento di valutazione di detta situazione di vulnerabilità la tecnica della comparazione da effettuarsi e tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, in quanto necessari ad illuminare e correttamente valutare l’effettività vulnerabilità della condizione del richiedente asilo nella dimensione umana, relazionale e socio lavorativa quale si è di fatto realizzata nel Paese di accoglienza, valorizzando «quale paradigma del modello di comparazione, c.d. attenuata» (v. SU 24413/2021) «una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio...» nel senso che «tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano» ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40516 ).
La convivenza di fatto con cittadina italiana, se rispondente alle previsioni della l. 76/2016, è rilevante quale elemento ostativo all’espulsione. Occorre però che essa sia provata documentalmente, mentre è insufficiente la mera dichiarazione della compagna del soggetto trattenuto ( Cass. sez. I pen. sent. 4.9.2025 n. 30361 ; nello stesso senso Cass. sez. I civ. ord. 27.11.2025 n. 31026 ).
Cognizione del giudice della convalida
Sindacato incidentale sull’atto presupposto
Il giudice della convalida può sindacare in via incidentale il decreto prefettizio di espulsione presupposto ed eventualmente disapplicarlo se esso è manifestamente illegittimo. Tale sindacato incidentale è però escluso quando l’espulsione sia disposta dal giudice penale come misura di sicurezza, poiché in tal caso la verifica sui presupposti di legittimità è affidata al circuito di controllo delle impugnazioni ( Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38417 ). Nel caso di specie, l’espulsione era stata disposta dal giudice penale con sentenza, cui aveva fatto seguito l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva accertato la pericolosità sociale. L’ordinanza è immediatamente efficace, anche se appellata, ai sensi dell’art. 680, comma 3, c.p.p. Diversa è la fattispecie contemplata dall’art. 16, commi 5 e seguenti, d.lgs. 286/1998 (espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione), che non è necessariamente correlata alla pericolosità sociale e quindi non è immediatamente esecutiva ( Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38423 ).
Il sindacato incidentale dell’atto ablativo presupposto ha come parametro il divieto di espulsione previsto dall’art. 19 d.lgs. 286/1998. Si tratta di una norma protettiva di carattere generale che impone anche al giudice della convalida di valutare, tra l’altro, il rischio che l’allontanamento possa comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La mancata impugnazione del decreto di espulsione non esonera il giudice della convalida dall’apprezzamento, sia pure in maniera compatibile con i tempi ristretti della procedura, delle dedotte cause di inespellibilità ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40516 ).
Poteri istruttori officiosi
Il giudice della convalida ha, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, l’obbligo di svolgere un controllo completo ed esaustivo, anche con l’acquisizione officiosa di elementi di prova relativi a provvedimenti presupposti che incidano, anche in via derivata, sulla legittimità del decreto di espulsione e quindi sull’ordine di trattenimento. Tale verifica giudiziale sul rispetto dei presupposti di legittimità del trattenimento si svolge in base agli elementi del fascicolo processuale, in quanto portati a conoscenza del giudice, anche all’esito del contraddittorio, sicché l’attivazione dei poteri di ufficio si iscrive nel quadro prospettato dalle parti. Nel caso deciso da Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35648 , il ricorrente denuncia in cassazione la mancata attivazione del potere istruttorio officioso del giudice che avrebbe dovuto sollecitare la questura a depositare l’informativa sulla facoltà di chiedere la protezione internazionale; la Corte osserva che nell’udienza di convalida la difesa non aveva sollevato alcuna questione sul punto e pertanto non poteva dolersi della mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice. Analogamente, nel caso in cui il difensore in udienza contesti l’assenza della prova della notifica del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale ma non solleciti i poteri di accertamento del giudice ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40515 ).
La sussistenza di ragionevoli prospettive di esecuzione del rimpatrio è oggetto di valutazione in sede di proroga del trattenimento ma non attiene al giudizio di convalida, in cui il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legittimità del decreto di espulsione e del conseguente ordine di trattenimento, mentre esula da tale giudizio il controllo sulla effettiva eseguibilità del rimpatrio ( Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36941 ).
Pericolosità sociale
Cass. sez. I civ. ord. 11.11.2025 n. 29710 : la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero richiede un accertamento oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni e la verifica in concreto dell'attualità della pericolosità sociale.
Impedimenti all’espulsione
Cass. sez. I civ. ord. 11.11.2025 n. 29710 : Il giudice deve valutare l’esistenza di impedimenti all'espulsione derivanti da esigenze di tutela della vita familiare; anche in seguito alle modifiche apportate dal c.d. decreto Cutro, l’art. 19 d.lgs. 286/1998 fa salvi gli impedimenti all’espulsione che derivano dal rispetto degli obblighi internazionali o costituzionali dello Stato italiano.
Garanzie difensive
Il procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento ha natura cartolare e pertanto non è dovuto alcun avviso al difensore circa la fissazione di un’udienza, ma solo l’avviso all’interessato che ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida ( Cass. sez. I civ. ord. 7.12.2025 n. 31880 ). Nello stesso senso Cass. sez. I civ. ord. 11.12.2025 n. 32322 , che ha tuttavia rilevato la violazione del diritto di difesa nell’omessa comunicazione della facoltà di avvalersi di un difensore nel procedimento di convalida delle misure alternative.
È nullo, per violazione del diritto di difesa, il decreto di convalida adottato all’esito di udienza quando il difensore di fiducia sia stato avvisato dell'impossibilità di partecipare da remoto in tempo non utile a recarsi all’udienza ( Cass. sez. I civ. ord. 11.11.2025 n. 29710 ). Nello stesso senso anche la giurisprudenza penale di legittimità, che richiamando il proprio consolidato orientamento ha ribadito che l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato, di cui sia obbligatoria la presenza, integra una nullità assoluta e insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., perché tale violazione lede il diritto dell’imputato (e, nella specie, del trattenuto) «ad avere un difensore di sua scelta» sancito dall’art. 6, comma 3, lett. c) della CEDU ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35639 ).
La legge non fissa un termine specifico per l’avviso al difensore; l’unico criterio cui si deve far riferimento è la necessità di garantire al difensore un tempo congruo per partecipare, anche da remoto, all’udienza. Nel caso deciso da Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38426 il difensore aveva ricevuto l’avviso tre ore prima della celebrazione dell’udienza e tale termine è stato ritenuto congruo, anche in considerazione del fatto che il difensore non ha chiesto di partecipare da remoto o anche solo di posticipare l’udienza e ha comunque depositato una memoria spiegando difese nel merito.
L’avviso dell’udienza di convalida è dovuto al difensore la cui nomina risulti dagli atti. La nomina in precedenza conferita per il procedimento amministrativo svolto presso la questura non ha efficacia nel successivo e distinto procedimento di convalida del trattenimento o delle misure alternative allo stesso, sicché non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nell’omesso invio dell’avviso a tale difensore ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33892 ). Egualmente vale per la nomina in precedenza conferita per un procedimento penale, che non si estende alla procedura di convalida del trattenimento ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35648 ).
La persona trattenuta, la quale ricorra contro il provvedimento di convalida lamentando la violazione del diritto di difesa per esserle stato impedito di incontrare il difensore di fiducia e conferirgli la nomina, ha l’onere di allegare e provare il denunciato impedimento. Nei casi esaminati da Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35645 e Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36942 , dagli atti non risultava che la persona trattenuta avesse inteso nominare il difensore di fiducia. La decisione, ineccepibile sul piano formale, lambisce un punto delicato dell’accesso alla difesa: il ricorrente lamenta di non aver potuto nominare il difensore prima dell’udienza, poiché al difensore non era stato consentito l’accesso nel CPR proprio per l’assenza della nomina. Ora, la nomina fiduciaria dovrebbe poter essere conferita con la massima libertà di forme, soprattutto in considerazione dell’urgenza dell’incarico.
Non sempre la Corte mostra l’opportuna attenzione per le garanzie difensive. Suscita perplessità l’affermazione che si legge in Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36952 secondo cui nel procedimento di proroga «l’esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, sicché la ristrettezza del termine potrebbe al più dare luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. c.p.p.» Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che l’atto avesse senz’altro raggiunto il suo scopo, dal momento che il difensore di fiducia aveva partecipato all’udienza e non aveva eccepito violazioni del diritto di difesa.
Termini per la convalida
Il termine di 48 ore dalla trasmissione della richiesta di convalida entro il quale deve intervenire la convalida è rispettato se, entro tale termine, venga fissata e abbia concreto inizio l’udienza di convalida, sempre che la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell’udienza senza soluzione di continuità ( Cass. sez. I civ. sent. 2.12.2025 n. 31484 ).
Riesame
Nel quadro del diritto europeo e italiano l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di valutare d’ufficio i presupposti di legittimità, anche sollecitando le parti a prendere posizione sul punto, in conformità al principio del contraddittorio. La richiesta di riesame dei presupposti del trattenimento è sempre consentita, anche in assenza di impugnazione del decreto di espulsione o del provvedimento di convalida ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32342 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32343 ).
L’istituto del riesame non è stato disciplinato dal legislatore italiano, e manca in particolare l’indicazione del rito processuale da seguire. La giurisprudenza civile di legittimità aveva individuato lo strumento del rito camerale di cui all’art. 737 c.p.c., ma l’attribuzione al giudice penale della competenza in materia di convalida e proroga del trattenimento – sia pure dei soli richiedenti protezione internazionale – comporta quale necessaria conseguenza l’applicazione delle norme del codice di rito penale, non potendosi far ricorso ai modelli disciplinati dal codice di procedura civile, anche in considerazione del fatto che il parametro del controllo di legittimità è costituito dalle norme del codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Divenuto inapplicabile il procedimento ex art. 737 c.p.c., la Corte di cassazione individua quale modello processuale applicabile quello di cui all’art. 127 c.p.p., modello sufficientemente agile e semplificato che prevede la fissazione di udienza, la partecipazione delle parti e la possibilità di acquisizione di ulteriori elementi, garantendo così un effettivo contraddittorio ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35682 ).
La competenza funzionale al riesame del trattenimento spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da riesaminare. Il Giudice di pace è quindi incompetente a riesaminare il trattenimento disposto dalla Corte d’appello ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40517 ).
Proroga del trattenimento
Termini della proroga
La tempestività delle proroghe dei trattenimenti si misura con riferimento alla scadenza del termine oggetto del trattenimento iniziale, o della proroga antecedentemente disposta, e non già con riferimento alla data di adozione dei rispettivi decreti questorili, necessariamente anticipati rispetto alla menzionata scadenza ( Cass. sez. I pen. sent. 4.9.2025, n. 30294 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025, n. 32345 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025, n. 33885 ; cfr. sentenza sez. I pen., 29.5.2025, n. 20179, in questa Rassegna).
È illegittimo il provvedimento di proroga emesso oltre la data di scadenza dell’originario provvedimento di trattenimento (se si tratta della prima proroga) o del precedente provvedimento di proroga, poiché si realizza una soluzione di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025, n. 32354 ; Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36951 ). La sentenza Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36951 si segnala anche perché chiarisce che il termine di tre mesi del trattenimento, entro cui deve intervenire la proroga, dev’essere calcolato – come avviene per le misure cautelari personali – in deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma 3, c.p., e art. 172, comma 4, c.p.p.) che prevede la non computabilità del dies a quo (nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37703 ).
La Corte ha anche enunciato il principio di diritto: «in tema di trattenimento amministrativo e successive proroghe, disposti ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998, i termini di durata delle misure, fissati in mesi, devono essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui viene eseguito il trattenimento» ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37704 ).
Nel procedimento di proroga non si applicano i termini, previsti a pena di decadenza per la decisione, di 48 ore dalla richiesta ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35653 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35653 ). Desta pertanto perplessità l’affermazione, contenuta in Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36952 , secondo cui le garanzie difensive dovrebbero essere contemperate con l’urgenza della procedura di proroga.
Presupposti e motivazione della proroga
La prima proroga del trattenimento impone un onere motivazionale meno pregnante delle successive e tale onere è assolto quando il provvedimento di proroga, sia pure sinteticamente, abbia fatto cenno alla prosecuzione dell’attività di identificazione e all’imminenza del rilascio del lasciapassare, come confermato dall’autorità consolare, definendo le prospettive di rimpatrio concrete ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32348 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32349 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33894 ).
La reiterata inerzia dell’autorità straniera e il lungo tempo trascorso rendono sostanzialmente inesistenti le prospettive di rimpatrio ( Cass. sez. I pen. sent. 10.12.2025 n. 39809 ).
Le proroghe successive alla prima richiedono presupposti più rigorosi, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice che deve darne conto nella motivazione. In particolare il giudice deve valutare, in funzione della probabile (o, almeno, possibile) esecuzione del rimpatrio, la totale inerzia dell’autorità straniera a fronte delle ripetute richieste provenienti dalla questura ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33886 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33887 ).
Nella stessa prospettiva il giudice deve valutare anche l’assenza di accordi di riammissione con il Paese di origine; l’assenza di una espressa motivazione sul punto non determina tuttavia l’apparenza della stessa, se tale elemento sia stato espressamente indicato nella richiesta di proroga e quindi implicitamente valutato dal giudice ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33887 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33888 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33890 ; Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33893 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35632 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35644 ).
Il giudice della proroga deve valutare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge; la proroga che faccia riferimento a considerazioni estranee a tali presupposti (nel caso di specie, la mancanza di un titolo di soggiorno, l’assenza di inserimento nel tessuto socio-lavorativo, la commissione di reati) poggia su una motivazione inconferente e deve quindi essere annullata ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33890 ).
Pregressa detenzione
L’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 prevede (attualmente al settimo periodo) che lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Il trattenimento è funzionale all’esecuzione del rimpatrio e le proroghe possono essere giustificate solo per gravi difficoltà nell’identificazione della persona e nell’acquisizione di documenti di viaggio; l’inerzia dell’Amministrazione non può giustificare la proroga del trattenimento, e per questa ragione la norma impone di considerare il periodo di detenzione, seguito senza soluzione di continuità dal trattenimento, quale tempo in cui l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto intraprendere le iniziative volte all’esecuzione del rimpatrio.
La Corte di cassazione, con una pronuncia ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025 n. 33890 ) che si discosta dai propri precedenti, ha affermato che l’espressione «trattenuto presso le strutture carcerarie» non equivale a «detenuto», poiché i titoli di limitazione della libertà sono distinti e lo stesso art. 14, comma 5, al paragrafo successivo, fa riferimento allo straniero «detenuto». La Corte non si premura di indicare quale sarebbe la situazione dello straniero «trattenuto presso le strutture carcerarie» ma non «detenuto» alla quale si applicherebbe la disposizione.
Distribuzione dell’onere probatorio
In tema di convalida della proroga del trattenimento, incombe all’Amministrazione, in qualità di parte istante, l’onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l’allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi della persona espulsa e della mancata collaborazione di quest’ultima, mentre spetta alla persona trattenuta, in quanto parte resistente, dimostrare che il ritardo nell’esecuzione dell’espulsione è imputabile esclusivamente all’Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per aver la persona prestato la necessaria collaborazione al fine dell’attuazione del rimpatrio ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32350 ).
Questioni processuali
Legittimazione del difensore
Il ricorso per Cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento, proposto ai sensi dell’art. 606 c.p.p. nel vigore dell’attuale normativa, dev’essere proposto da un difensore munito di procura speciale che deve essere sottoscritta con firma autenticata dal difensore nominato e deve indicare in modo specifico il provvedimento da impugnare ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35633 ). La pronuncia desta qualche perplessità, atteso che la procura speciale è richiesta per il ricorso per Cassazione dal codice di rito civile, ma non da quello penale.
L’applicazione delle regole processual-penalistiche per la nomina del difensore è confermata da Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36942 , che ribadisce la validità della nomina rilasciata dai familiari della persona trattenuta, in applicazione del disposto dell’art. 96, comma 3, c.p.p. (principio già affermato da Cass. sez. I pen. sent. 22.4.2025, n. 15751, segnalata in questa Rivista).
Accertamento dell’età
Le persone minorenni sono protette dall’espulsione e dal trattenimento ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 286/1998. Quando vi sia incertezza sull’età, l’art. 19-bis d.lgs. 142/2015, introdotto dalla l. 47/2017, indica la procedura per l’identificazione, assistita da particolari garanzie e non derogabile. Il Giudice di pace chiamato a convalidare il trattenimento della persona che si dichiari minorenne non può disporre accertamenti sull’età ma deve interpellare sia la Procura sia il Tribunale per i minorenni ( Cass. sez. I civ. ord. 26.11.2025 n. 30999 ).
Rito
La produzione e acquisizione di documenti in forma diversa da quella telematica non determina l’irricevibilità o l’inammissibilità delle produzioni, poiché non vi è alcuna previsione normativa che lo stabilisca (così Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27147).
L’art. 14 d.lgs. 286/1998 rinvia per la disciplina del giudizio di procedimento di cassazione all’art. 22 l. 69/2005. Tale norma pone dei termini stringenti per il procedimento e per la decisione, ma tali termini non sono perentori bensì ordinatori, ai sensi dell’art. 177 c.p.p. secondo cui l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. La Corte di cassazione ha quindi affermato il principio di diritto: «il termine di dieci giorni entro cui la Corte di cassazione è chiamata a decidere ai sensi dell’art. 14, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, laddove richiama i commi 3 e 4 della l. 69/2005, non ha natura perentoria» ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025, n. 35638 ).
È ammissibile il ricorso per Cassazione del ministero dell’interno avverso il decreto di non convalida. La Corte si è pronunciata ( Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38418 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40518 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40519 ; Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40520 ) per fugare il dubbio che poteva sorgere dalla formulazione dell’art. 14, comma 6, alla cui stregua «contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione (…)». La Corte ha ritenuto che il legislatore, nel far riferimento ai soli provvedimenti di convalida, minus dixit quam voluit, con la conseguenza che la previsione deve intendersi riferita a tutte le decisioni in materia di convalida. Anche ai ricorsi della parte pubblica deve applicarsi il rito speciale di cui all’art. 22 l. 69/2005 ridisegnato dalla sentenza 39/2025 della Corte costituzionale, perché sarebbe irragionevole prevedere un rito differenziato – con diversa ampiezza del sindacato – per l’impugnazione della parte pubblica.
Anche per il Ministero dell’interno vale quindi la disciplina speciale dell’impugnazione di legittimità, ivi inclusa quella relativa ai termini per il ricorso, che deve essere proposto entro cinque giorni dalla comunicazione alle parti. La comunicazione spetta ai soggetti titolari del diritto di impugnazione (art. 128 c.p.p.), inclusa l’autorità che ha adottato l’ordine di trattenimento. Questo adempimento è assolto con le forme stabilite per il processo penale e pertanto, non venendo in gioco interessi civilistici, non si applicano neppure le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 11 r.d. 611/1933. È quindi idonea a far decorrere il termine di impugnazione la comunicazione inviata per posta elettronica certificata all’ufficio immigrazione della questura ( Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38422 ).
Nel giudizio di Cassazione è inammissibile la produzione documentale ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40528 ).
Certificazione di idoneità sanitaria
Il giudice della convalida deve valutare, se richiesto, in vista di specifiche e comprovate deduzioni, i documenti attestanti lo stato di salute della persona trattenuta che avrebbero dovuto essere trasmessi ai sensi delle direttive impartite con il d.m. 19.5.2022 ( Cass. sez. I civ. ord. 10.12.2025 n. 32129 ). La pronuncia si confronta con il precedente arresto n. 13180/2024 (già segnalato in questa Rivista) e di fronte a una differente situazione di fatto rimarca che, qualora la difesa deduca qualche causa specifica sanitaria, il mancato inserimento della certificazione sanitaria negli atti da trasmettere fa sorgere in capo al giudice l’obbligo del giudice di acquisire la documentazione e comunque di valutare la causa.
La presenza, agli atti del giudizio di convalida del trattenimento, di un certificato di idoneità sanitaria redatto su carta intestata della ASL, ancorché privo di firma e di data, è sufficiente a far ritenere provata la compatibilità sanitaria con il trattenimento: secondo la Corte, il documento è «sicuramente formato» presso una struttura pubblica e sarebbe anche agevole individuare il medico di turno che lo ha sottoscritto ( Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36946 ). Convince poco questa decisione d’impronta sostanzialistica, in particolare là dove si spinge nel campo delle ipotesi su accertamenti (sulla effettiva riconducibilità del certificato a un medico) che non sono stati compiuti e che, attesa la natura contratta del rito, non avrebbero potuto essere compiuti.
Trasmissione degli atti
L’autorità amministrativa, al fine di consentire al giudice un effettivo e concreto sindacato della legittimità dell’intera procedura di allontanamento, ha l’onere di trasmettere al giudice tutta la documentazione rilevante, inclusi i provvedimenti antecedenti e connessi che fondano la catena procedimentale. Nel caso esaminato dalla Corte ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35631 ), in cui il decreto di espulsione si fondava sul rigetto dell’istanza di soggiorno per protezione speciale, tale provvedimento di rigetto non era stato acquisito, benché il difensore ne avesse espressamente fatto richiesta, e ciò non ha consentito al giudice della convalida un controllo giurisdizionale completo sulla legittimità del provvedimento presupposto del trattenimento. Tale atto infatti costituisce la fonte iniziale della procedura conclusa nel provvedimento di trattenimento, e la sua mancanza impedisce una piena verifica sulla legittimità dell’atto, sulle sue motivazioni, sulla correttezza della sua notifica e, in definitiva, sulla legittimità stessa del decreto di espulsione che su di esso si fonda.
Atto presupposto
Nel caso esaminato da Cass. sez. I civ. ord. 11.10.2025 n. 27206 il cittadino straniero destinatario dell’ordine di trattenimento contestava la avvenuta notifica della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, e in particolare lamentava che per provare l’effettiva notifica non fosse sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sostenendo invece che fosse necessaria la produzione, da parte della questura, della dichiarazione di domicilio sottoscritta dal ricorrente. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura osservando che il ricorrente avrebbe dovuto provare di aver indicato un diverso domicilio.
Similmente, la Corte ha ritenuto irrilevante nel giudizio di convalida del trattenimento la contestazione sulla notifica del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale, in ragione della contestata attestazione di irreperibilità del destinatario dell’atto, atteso che la notifica risultava eseguita nelle forme di legge e in ogni caso la sede per contestarne la validità sarebbe quella dell’opposizione al decreto di rigetto ( Cass. sez. I pen. sent. 4.9.2025 n. 30361 ).
Competenza
In caso di opposizione all’espulsione o alle misure alternative al trattenimento promossa in pendenza di richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 286/1998, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale ordinario ( Cass. sez. I civ. ord. 21.12.2025 n 33394 ).
La presentazione di una seconda domanda reiterata di protezione internazionale non autorizza l’istante al soggiorno e quindi non determina l’incompetenza del Giudice di pace alla convalida del trattenimento disposto dopo che la domanda era stata dichiarata inammissibile (Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27200).
L’avvenuta notifica della decisione di rigetto o di inammissibilità della domanda di protezione internazionale e l’inutile spirare del termine per proporre impugnazione comportano la decadenza dalla qualità di richiedente asilo, con conseguente competenza del Giudice di pace alla convalida ( Cass. sez. I pen. sent. 26.11.2025 n. 38426 ).
Qualora il questore disponga il trattenimento di richiedente asilo ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015 (quindi al di fuori delle ipotesi di domanda presentata in corso di trattenimento ad altro titolo), la competenza per il giudizio di convalida e di proroga spetta alla Corte di appello, anche quando la domanda di asilo sia stata rigettata e sia stata rigettata pure l’istanza cautelare formulata con il ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32340 ).
In consapevole contrasto con questo orientamento si pone invece Cass. sez. I pen. sent. 12.11.2025 n. 36944 , che afferma la competenza del Giudice di pace alla convalida del trattenimento di richiedente asilo dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e dell’eventuale istanza cautelare nel ricorso. La Corte osserva che il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale contiene l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e tiene luogo e produce gli effetti del decreto di espulsione amministrativa; nelle ipotesi previste dall’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, la proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento, sicché il titolo giuridico di trattenimento non è più quello correlato alla gestione della domanda di asilo bensì quello pre-espulsivo, affidato al controllo del Giudice di pace. La Corte afferma quindi il principio di diritto per cui, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell’art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. 142/2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte d’appello ex art. 5-bis d.l. 13/2017, conv. in l. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), per l’esecuzione dell’espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata. Nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37701 .
Spetta al Giudice di pace la competenza funzionale alla convalida del cittadino straniero, che abbia già manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, fino a che la domanda non sia registrata dall’Amministrazione. Nel caso deciso da Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37700 , il cittadino straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale durante la detenzione in carcere, dove era stata annotata dalla matricola, ma l’Amministrazione non aveva formalizzato la registrazione della domanda mediante la compilazione del modello C3. Al momento della scarcerazione, il prefetto aveva decretato l’espulsione e il questore aveva ordinato il trattenimento ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998, convalidato dal Giudice di pace. Avverso il decreto di convalida insorgeva con ricorso per Cassazione il cittadino straniero censurando la decisione per non aver preso in considerazione la qualità di richiedente asilo, con conseguente incompetenza funzionale del Giudice di pace. La Corte ha rigettato il ricorso ribadendo la scissione tra la qualità sostanziale di richiedente asilo, che si acquisisce con la semplice manifestazione di volontà, e la qualità formale che consegue alla registrazione della domanda. La sentenza non risolve il problema dell’inerzia dell’Amministrazione che ometta di registrare la domanda di protezione, facendo ricadere a carico del cittadino straniero le conseguenze di tale inerzia. Di tale problema si fa carico l’ordinanza sez. I civ. 7.11.2025 n. 29557 in cui la Corte afferma la necessità di ricomporre al più presto le due condizioni, di richiedente in senso sostanziale e in senso formale, e ha annullato il decreto di convalida del trattenimento adottato in seguito alla manifestazione di volontà di chiedere protezione.
Liquidazione delle spese
Cass. sez. I civ. ord. 7.11.2025 n. 29564 (cit. supra) si segnala perché nell’accogliere il ricorso pone le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Amministrazione soccombente, rilevando che non risultava ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dal 2023 la Corte afferma che l’ammissione al patrocinio per i giudizi relativi al trattenimento, prevista ex lege, spieghi effetti anche nella fase di legittimità a favore della parte che era rimasta soccombente nel merito. La pronuncia che segnaliamo pare muovere dal presupposto che la parte non fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato neanche nel giudizio di merito.
Pendenza di procedimenti penali e nulla osta all’espulsione
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, ribadito da Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27199 e Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27147, la pendenza di procedimenti penali a carico del cittadino straniero non è di ostacolo all’esecuzione dell’espulsione, come si evince dalla previsione della richiesta di nulla osta all’autorità giudiziaria procedente, previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale. L’esercizio del diritto di difesa è assicurato dalla possibilità di chiedere al ministero l’autorizzazione ex art. 17 d.lgs. 286/1998 al rientro per svolgere le specifiche attività processuali. In senso conforme anche la giurisprudenza penale ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37702 ), che ha ribadito come l’assenza della richiesta di nulla osta non possa essere fatta valere dal cittadino straniero.
È valido il nulla osta concesso dal pubblico ministero, competente per la fase antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio ( Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40515 ).
Cass. sez. I civ. ord. 10.10.2025 n. 27147 ha anche ribadito che la previsione di misure alternative alla detenzione non esclude la potestà amministrativa di espellere e allontanare coattivamente la persona, attesa la piena autonomia applicativa dell’espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione di misure alternative all’espulsione in presenza di un ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656 c.p.p. (nello stesso senso Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37702 ).
Quando invece la pena o la misura cautelare detentiva è in esecuzione, gli effetti del trattenimento amministrativo restano sospesi e il periodo di carcerazione sofferto non si computa in quello di durata massima del trattenimento, poiché la restrizione della libertà avviene, in ambito penalistico, per finalità del tutto diversa (così Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32338 ).
Il trattenimento nel CPR di soggetto imputato in un procedimento penale, peraltro, non permette di escludere il pericolo di fuga e quindi di rigettare la richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto; il trattenimento, infatti, può sempre essere riesaminato e rievocato e non è quindi idoneo a escludere il rischio di fuga (Cass. sez. I pen. sent. 28.11.2025 n. 40438).
Interesse al ricorso
Non osta alla decisione del ricorso per Cassazione proposto contro il provvedimento di merito la circostanza che nelle more del giudizio di legittimità non sia stata concessa la proroga del trattenimento, quando il ricorrente insista nella richiesta di accoglimento del ricorso e non risulti dagli atti che egli sia stato concretamente rimesso in libertà ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32342 ; Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32343 ). Qualora invece risulti già eseguita la liberazione del ricorrente, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse attuale e concreto a ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, poiché egli ha già conseguito la finalità perseguita dall’impugnazione ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025, n. 32357 ).
Requisiti di esistenza e validità dell’ordine di trattenimento
La richiesta di proroga del trattenimento dev’essere sottoscritta dal questore o da funzionario a ciò espressamente delegato. La sottoscrizione è requisito di validità della richiesta, e se la difesa solleva eccezione sul punto, deducendo l’inesistenza di tale delega, il giudice ha l’obbligo di valutarla. Il principio di immedesimazione organica e di sostituzione del superiore, vigente nella Pubblica amministrazione, non può essere applicato poiché l’art. 14 d.lgs. 286/1998 attribuisce la legittimazione a chiedere la proroga al «questore» e non in generale all’autorità amministrativa o alla questura intesa come ufficio, e poiché si tratta di norma che incide sulla libertà personale essa deve essere interpretata in modo rigoroso e non ne è ammessa interpretazione analogica ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c. ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025, n. 35636 ).
Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda l’atto presupposto. In presenza di decreto di espulsione sottoscritto da soggetto non identificabile, qualora il difensore eccepisca l’assenza di valida delega alla firma del decreto di espulsione e chieda al giudice di ordinare alla questura il provvedimento – menzionato nel decreto di espulsione, presupposto del trattenimento oggetto del giudizio – con cui il prefetto avrebbe delegato a determinati funzionari la firma dei decreti di espulsione, il giudice ha l’obbligo di confrontarsi con tale istanza ed eccezione, rendendo altrimenti una motivazione inesistente che travolge l’intero provvedimento di convalida ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025, n. 35637 ). La riconducibilità formale dell’atto all’Amministrazione implica la possibilità di accertare, in modo certo e trasparente, l’effettiva titolarità del potere di firma in capo al soggetto che ha adottato il provvedimento. In particolare, gli atti che incidono sui diritti fondamentali della persona, come il decreto di espulsione, richiedono la piena tracciabilità e identificabilità del funzionario che esercita il potere, nonché la verifica della sussistenza di una valida delega ove necessaria. Ne consegue che la mera presenza di elementi testuali (quali l’intestazione «Il prefetto») non può ritenersi sufficiente, ma deve invece essere garantita la possibilità di identificare con certezza il soggetto che ha esercitato il potere di firma, anche al fine di consentire il controllo sulla legittimazione e sulla regolarità dell’azione amministrativa, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37761 ).
Identificazione della persona trattenuta
L’identificazione della persona trattenuta può essere fatta anche per mezzo dei soli rilievi dattiloscopici. L’art. 349 c.p.p. individua tale metodo come strumento di certezza per identificare la persona sottoposta alle indagini; si tratta di uno strumento identificativo comunemente impiegato e adeguato, specie in un giudizio incidentale come quello di convalida del trattenimento ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35646 ).
Trattenimento di richiedenti asilo
I presupposti dell’espulsione amministrativa (rectius del trattenimento finalizzato all’espulsione amministrativa) sono assimilabili a quelli che giustificano il trattenimento secondario ex art. 6 d.lgs. 142/2015, in particolare per quanto riguarda il giudizio di pericolosità ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37696 ).
Il trattenimento di richiedenti asilo, disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 quando la domanda di protezione internazionale è presentata da persona già trattenuta ad altro titolo ed è ritenuta pretestuosa, non presuppone il rigetto della domanda di protezione ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32352 ).
Quando la domanda di protezione internazionale è stata rigettata e il richiedente ha proposto ricorso, la sopravvenuta sospensione del provvedimento di rigetto della protezione internazionale, da parte del Tribunale adìto ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, e del decreto di espulsione, da parte del Giudice di pace adìto ex art. 13 d.lgs. 286/1998, disposta per la pendenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla disciplina dei Paesi sicuri, non fa venir meno i presupposti del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 ( Cass. sez. I pen. sent. 30.9.2025 n. 32351 ; cfr. anche Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37698 ).
La decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, attestante l’obbligo di rimpatrio, è immediatamente esecutiva e pertanto anche nelle more del termine per proporre ricorso il richiedente può essere trattenuto ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37698 , Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37701 ; cfr. Cass. sez. I pen. sent. 16.12.2025 n. 40524 ). L’affermazione non convince perché, dalla lettura sistematica delle norme, in particolare dell’art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008, emerge che la proposizione del ricorso e dell’istanza cautelare sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento opposto fino alla decisione sull’istanza cautelare. Ciò si ricava, a contrario, dalla lettura dell’art. 35-bis, comma 5, secondo cui «la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29-bis», di tal che al di fuori di queste ipotesi la proposizione del ricorso e dell’istanza cautelare produce un effetto sospensivo provvisorio. Appare irragionevole ritenere che la sospensione, provvisoriamente operante con la proposizione del ricorso, non valga nelle more del termine per proporre ricorso.
Il trattenimento di richiedente asilo può essere legittimamente prorogato anche qualora sia stata rigettata una richiesta di estradizione del cittadino straniero trattenuto. I due istituti sono infatti distinti e tra loro indipendenti, hanno presupposti diversi e sono disciplinati da norme differenti ( Cass. sez. I pen. sent. 15.10.2025, n. 33868 ).
Nella sentenza sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35635 la Corte di cassazione fornisce un riepilogo dei rapporti tra il trattenimento pre-espulsivo e quello del richiedente asilo e delle relative scansioni temporali. La manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, espressa dinanzi al Giudice di pace durante l’udienza di convalida del trattenimento disposto per l’esecuzione dell’espulsione o del respingimento, equivale alla presentazione della domanda, che deve essere trasmessa alla questura e da questa registrata. Il Giudice di pace, quindi, dopo aver convalidato il trattenimento, dispone la sospensione dei termini e trasmette gli atti all’autorità amministrativa per la registrazione della domanda e la verifica sulla sua pretestuosità. In seguito alla registrazione della domanda di protezione il questore, se ritiene la domanda pretestuosa, può adottare un ordine di trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, che deve essere trasmesso alla Corte d’appello e convalidato entro i termini perentori di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998. Nel tempo che intercorre tra la dichiarazione di volontà della persona trattenuta e l’adozione dell’ulteriore ordine di trattenimento, il titolo che legittima la restrizione del richiedente asilo è costituito ancora dal primo ordine di trattenimento adottato e convalidato, che conserva efficacia e di cui l’adozione dell’ulteriore ordine di trattenimento sospende i termini. I termini previsti dall’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 per la registrazione della richiesta di protezione internazionale non hanno natura perentoria (tanto che il loro superamento può assumere rilievo solo laddove appaia essere l’applicazione di una prassi distorta, così Corte cost. 212/2023).
La domanda di protezione internazionale è atto personalissimo e deve essere presentata personalmente dal richiedente, sicché la domanda veicolata dal difensore per posta elettronica certificata non può essere presa in considerazione e non è idonea ad attribuire alla persona lo status di richiedente protezione internazionale ( Cass. sez. I pen. sent. 19.11.2025 n. 37702 ). Decisione diversa ha assunto la Corte di cassazione civile, che con ordinanza sez. I civ. 7.11.2025 n. 29557 ha osservato come la scissione tra le due condizioni di richiedente asilo, in senso sostanziale (a seguito della manifestazione di volontà) e in senso formale (in seguito alla registrazione della domanda) debba essere risolta nel più breve tempo possibile, al fine di evitare deficit di tutela, e come in linea di massima rilevi, ai fini delle garanzie procedimentali, l’acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo. Nel caso di specie, il difensore del cittadino straniero aveva trasmesso alla questura la domanda di protezione internazionale, con richiesta di formalizzazione rispetto alla quale l’Amministrazione era rimasta inerte, e anzi in un momento successivo aveva disposto l’espulsione e il trattenimento ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998. Nello stesso senso si è espressa anche Cass. sez. I civ. ord. 27.11.2025 n. 31032 .
Una questione che periodicamente torna all’attenzione della Corte, con esiti non uniformi, è quella delle conseguenze della sopravvenuta perdita di efficacia del decreto di espulsione sul trattenimento, disposto ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015. Tale ultima norma prevede il trattenimento della persona che, già trattenuta in esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento, presenti una domanda di protezione internazionale pretestuosa. Il pregresso trattenimento è quindi un presupposto di applicabilità della norma. A sua volta, il trattenimento «primario» presuppone un atto ablativo (il decreto di espulsione o di respingimento) esistente ed efficace. Ne consegue che se viene meno, sia pure per una ragione sopravvenuta, l’atto presupposto (il decreto di espulsione), ciò dovrebbe travolgere anche gli atti successivi che su esso si fondano, e quindi non solo il trattenimento pre-espulsivo ma anche il trattenimento di richiedente asilo che in questo trova il proprio immediato presupposto. Così si era espressa la Corte di cassazione, sezione I civile, da ultimo nelle sentenze 15.2.2025, n. 3843 e 15.2.2025, n. 3845 (già menzionate in questa Rivista). A conclusioni differenti, e a nostro giudizio poco convincenti, approda ora la prima sezione penale della Corte, che in una decisione ( Cass. sez. I pen. sent. 30.10.2025 n. 35639 ) non esemplare per chiarezza e perspicuità afferma che il trattenimento disposto ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 non è intaccato dall’intervenuta sospensione del decreto di espulsione (la Corte fa confusione tra il decreto prefettizio di espulsione e la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, che nel caso di specie erano stati entrambi sospesi nei relativi giudizi) il cui unico presupposto sarebbe la pretestuosità della domanda.
Converted to HTML with WordToHTML.net | Document Converter for Windows