Atti di indirizzo
Discorso sullo stato dell’Unione. Il 10 settembre la Presidente della Commissione europea ha pronunciato, dinanzi al Parlamento europeo, il consueto discorso sullo stato dell’Unione. In tale occasione, la gestione della migrazione è stata individuata come uno dei terreni centrali su cui si gioca la tenuta delle democrazie europee, muovendo dall’assunto secondo cui la legittimità democratica delle istituzioni dipende anche dalla loro capacità di offrire risposte efficaci alle preoccupazioni percepite dei cittadini. Sul piano operativo, questa impostazione si traduce in un deciso rafforzamento delle capacità finanziarie e infrastrutturali dell’Unione in materia di migrazione e di controllo delle frontiere esterne, considerato un presupposto essenziale sia per una gestione effettiva dei flussi sia per l’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo. Centrale è, inoltre, l’enfasi posta sull’effettività delle politiche di rimpatrio, individuata come uno dei principali punti di debolezza dell’attuale sistema; in tale prospettiva, la creazione di un sistema comune europeo per i rimpatri viene presentata come urgente e non più rinviabile. Parallelamente, il discorso riafferma la volontà dell’Unione di riappropriarsi del controllo della mobilità, rivendicando la capacità di decidere chi possa fare ingresso nel territorio dell’UE e sottraendo tale controllo ai network criminali del traffico di esseri umani. La strategia delineata si fonda su un approccio integrato, che combina strumenti digitali (anche finalizzati a contrastare la comunicazione e la pubblicità delle attività dei trafficanti), forme di cooperazione con attori privati, in particolare le compagnie aeree lungo rotte considerate problematiche, nonché con Stati terzi, e un rafforzamento delle misure di contrasto finanziario mediante sanzioni mirate e il congelamento degli asset. Il traffico di migranti viene così qualificato come un fenomeno criminale transnazionale che richiede risposte strutturate e coordinate a livello europeo. Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla dichiarazione congiunta adottata in occasione della Conferenza internazionale del 2025 dell’Alleanza globale per il contrasto al traffico di migranti, convocata il 10 dicembre a Bruxelles dalla Presidente della Commissione europea e dal Commissario per gli Affari interni e la migrazione.
Attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo. L’11 novembre la Commissione europea ha avviato il ciclo annuale di solidarietà mediante la pubblicazione della prima relazione prevista dal nuovo quadro normativo (art. 9 reg. (EU) 2024/1351, di seguito “RAMM”). Si tratta di un documento di analisi strategica che sintetizza dati e informazioni trasmessi dagli Stati membri, dalle agenzie europee e da altri organismi competenti, offrendo un quadro d’insieme sulla pressione migratoria, sulla capacità di accoglienza e sull’andamento delle domande di protezione internazionale. La relazione costituisce la base tecnico-informativa dell’intero ciclo, in quanto funge da presupposto per le successive decisioni della Commissione. Sulla base delle valutazioni in essa contenute, infatti, la Commissione è chiamata a individuare, mediante un atto di esecuzione, gli Stati membri sottoposti “soggetti a pressione migratoria”, “a rischio di pressione migratoria” o in situazione migratoria significativa ai sensi del suddetto regolamento UE sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Tali designazioni sono propedeutiche, a loro volta, all’attivazione dei meccanismi di solidarietà obbligatoria tra Stati membri ivi previsti.
Protezione temporanea. Il 16 settembre, il Consiglio ha adottato una raccomandazione su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina. La raccomandazione, uno strumento giuridico non vincolante, segue la comunicazione della Commissione pubblicata lo scorso giugno ed indica agli Stati membri quattro aree strategiche in cui dovrebbero agire per permettere la graduale cessazione della protezione temporanea, quali: l’identificazione di misure per promuovere la transizione verso altri status giuridici, già prima della cessazione della protezione temporanea; la messa a punto di misure per aprire la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina; l’identificazione di misure per garantire la fornitura di informazioni agli sfollati; l’identificazione di misure per garantire il coordinamento, il monitoraggio e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con le autorità ucraine.
Atti adottati
Patto sulla migrazione e l’asilo. Ad ottobre è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, che ha definito le modalità di applicazione del regolamento RAMM, in particolare per quanto concerne il funzionamento del sistema DubliNet, l’infrastruttura di comunicazione centrale che permetterà la comunicazione elettronica al fine del funzionamento delle procedure di ricollocamento e di trasferimento dei richiedenti asilo verso gli Stati competenti per l’analisi della domanda di protezione.
Ciclo annuale di solidarietà. A novembre è stata pubblicata la prima decisione di esecuzione assunta in base all’art. 11 RAMM. La Commissione ha valutato la situazione dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e ha indicato quattro Stati sottoposti a pressione migratoria (Italia, Spagna, Grecia e Cipro), che avranno accesso alla riserva annuale di solidarietà. Gli Stati a rischio di pressione migratoria (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia e Finlandia) ottengono accesso prioritario agli strumenti permanenti dell’UE (art. 6 RAMM), mentre quelli che affrontano una situazione migratoria significativa (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Austria e Polonia) possono chiedere al Consiglio una riduzione dei propri contributi annuali. A dicembre il Consiglio ha, quindi, adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/2642, stabilendo una riserva di riferimento di 21.000 ricollocazioni e 420 milioni di euro di contributi finanziari complessivi (si tratta di un numero inferiore al minimo stabilito all’art. 12 RAMM, ma che riflette il fatto che il primo ciclo annuale avrà efficacia a partire dal 12 giugno 2026). Viene, inoltre, previsto che una quota indicativa pari al 42 % delle risorse complessive sia resa disponibile agli Stati membri identificati come sottoposti a pressione migratoria (in particolare Spagna e Italia per gli sbarchi derivanti da operazioni di ricerca e soccorso) riflettendo l’incidenza di tali arrivi sugli oneri complessivi. I contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro si è impegnato a versare conformemente all’articolo 13 RAMM sono riportati nell’allegato alla decisione.
Reinsediamento e protezione umanitaria. A dicembre è stata adottata la decisione di esecuzione del Consiglio relativa al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione (2026-2027), sulla base del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio. La decisione determina il numero totale di cittadini di Paesi terzi o apolidi da ammettere nel territorio degli Stati membri, pari a 10.430 per il biennio di riferimento, nonché il contributo degli Stati membri alla realizzazione del piano. Per il biennio 2026-2027, soltanto 9 Stati membri su 26 contribuiranno al piano di reinsediamento e ammissione umanitaria, con il contributo maggiore offerto da Spagna, Paesi Bassi, Francia e Irlanda.
Sospensione visti. A dicembre è stato adottato il regolamento (UE) 2025/2441 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2025 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione. Il regolamento è inteso a facilitare il ricorso al meccanismo, in particolare, ampliando i possibili motivi di attivazione, adeguando le soglie e le procedure pertinenti e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione. Diventa, pertanto, possibile sospendere l’esenzione dal visto nei casi in cui un Paese terzo non rispetti la politica dell’Unione in materia di visti, attui un programma di concessione della cittadinanza per investimenti in assenza di legami effettivi o in caso di relazioni esterne in deterioramento, per esempio in caso di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, si riduce la soglia per l’attivazione del meccanismo nel caso si registri un aumento del 30% dei casi di rifiuto dell’ingresso, di soggiorno fuori termine, delle domande di asilo o del compimento di reati gravi (rispetto all’attuale 50%). Aumenta anche la durata della sospensione dell’esenzione dal visto da 9 a 12 mesi, prorogabile fino a 24 mesi, ed è introdotta la possibilità di limitarne l’applicazione ai soli funzionari governativi e diplomatici dei Paesi interessati.
Contrasto al traffico di migranti. A dicembre è stato adottato il regolamento (UE) 2025/2611 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda il potenziamento del sostegno di Europol e il rafforzamento della cooperazione di polizia per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
Procedure in corso
Ingressi per lavoro. A novembre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico in relazione alla proposta di regolamento per l’istituzione di una piattaforma dell’UE per i talenti, avanzata dalla Commissione nell’autunno 2023. La piattaforma agevolerà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i cittadini di Paesi terzi, con l’obiettivo di attrarre competenze dall’estero e rispondere alle carenze di lavoratori con particolari qualifiche per migliorare la competitività del mercato europeo. La partecipazione al Talent Pool da parte degli Stati membri è volontaria. La piattaforma offrirà, inoltre, informazioni sui processi di immigrazione e assunzione dei singoli Stati membri, in modo da spiegare le procedure nazionali per l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro. Il rafforzamento delle garanzie contro lo sfruttamento lavorativo costituisce un’ulteriore priorità per il funzionamento del nuovo strumento, un obiettivo che si intende realizzare tramite l’intensificazione dei controlli sui datori di lavoro iscritti alla piattaforma.
Paesi terzi sicuri. Il 18 dicembre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico in merito alla semplificazione dell’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”. La Commissione ha proposto una revisione del regolamento (UE) 2024/1348, in relazione all’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”, al fine di permettere agli Stati membri di considerare una domanda di asilo inammissibile, nel caso in cui il richiedente possa ricevere protezione effettiva in un Paese terzo che sia considerato sicuro. Sulla base del nuovo regolamento non sarebbe più necessario che sussista un collegamento tra il richiedente e il Paese terzo sicuro. La domanda di protezione potrà essere ritenuta inammissibile qualora ricorra uno dei tre criteri previsti dal nuovo regolamento procedure: l’esistenza di una connessione tra il richiedente e il Paese terzo sicuro; il transito del richiedente attraverso un Paese terzo sicuro prima di raggiungere l’Unione; la presenza di un accordo o intesa con un Paese terzo sicuro che preveda garanzie per i richiedenti ivi trasferiti, in particolare per quanto riguarda l’esame nel merito della domanda e la possibilità di trovare una protezione effettiva.
Elenco dei Paesi d’origine sicuri. Sempre il 18 dicembre, Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo per quanto concerne il primo elenco europeo dei “Paesi d’origine sicuri”, la cui istituzione è prevista dal regolamento (UE) 2024/1348. Il regolamento individua, come Paesi d’origine sicuri a livello dell’Unione, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Inoltre, anche i Paesi candidati all’adesione all’Unione sono considerati sicuri, a meno che: sussista una situazione di conflitto armato internazionale o interno; l’Unione abbia introdotto misure restrittive nei confronti del Paese candidato interessato, in relazione a questioni relative a diritti e libertà fondamentali; ovvero la percentuale di decisione positive adottate dalle autorità degli Stati Membri sulle domande di protezione internazionale presentate da cittadini del Paese candidato superi il 20%. A norma del regolamento procedure, gli Stati membri conservano la facoltà di mantenere in vigore o introdurre un elenco nazionale di Paesi d’origine considerati sicuri. La provenienza da un Paese d’origine sicuro comporta l’applicazione di una procedura accelerata, che può essere svolta anche nelle zone di transito e frontiera.
Varie
Entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite. Come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1544, il 12 ottobre è entrato ufficialmente in funzione il sistema di ingressi/uscite, per il momento soltanto presso alcuni valichi di frontiera, come previsto dal regime di deroga temporaneo introdotto dal regolamento (UE) 2025/1534. Dopo un periodo di transizione di sei mesi, il nuovo sistema di ingressi/uscite sarà operativo in tutti i punti di attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione e registrerà giorno, ora, luogo di primo ingresso e di uscita dei cittadini di Paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio dell’Unione, nonché i dati biometrici e l’immagine del viso. Partecipano al sistema 29 Stati europei (per il momento non è applicato da Irlanda e Cipro, mentre sono associati Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda).
Regime di esenzione dai visti. Il 19 dicembre, la Commissione ha presentato l’ottavo rapporto di monitoraggio sul regime di esenzione dai visti. Tra i diversi punti affrontati, il rapporto evidenzia significativi progressi rispetto all’attuazione delle raccomandazioni precedentemente rivolte agli Stati partner, sebbene permangano ancora aree di miglioramento. Per quanto concerne l’allineamento alla politica europea dei visti, nessun avanzamento è registrato da parte dei Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina). In relazione alla gestione delle frontiere, la relazione evidenzia la diminuzione dell’immigrazione irregolare lungo la rotta dei Balcani occidentali e l’intensificazione della cooperazione con Frontex e con l’Agenzia per l’asilo (EUAA), sebbene siano ancora necessari progressi in materia di riammissione, segnalando, però, il preoccupante crescente ricorso alla violenza da parte delle reti di trafficanti e le continue pressioni alla frontiera tra Bosnia-Erzegovina e Croazia. La relazione sottolinea il permanere di un onere sproporzionato per i sistemi d’asilo dell’UE, causato dall’elevato volume di domande presentate da cittadini di Paesi esenti da visto, le quali rappresentano il 18% del totale nel periodo 2015-2025. Tale criticità è alimentata da tassi di riconoscimento estremamente bassi e da flussi consistenti provenienti dal Sud America (con oltre 150.000 domande nel 2024 tra Venezuela, Colombia e Perù) e dai Paesi dell’Europa orientale e dei Balcani. In tale quadro, i programmi che consentono l’acquisito facilitato della cittadinanza per investitori, operati dai Paesi esenti dall’obbligo di visto, sono stati individuati come un rischio per la sicurezza.
Liberalizzazione dei visti per cittadini armeni. Il 5 novembre, la Commissione europea ha presentato il piano d’azione per la liberalizzazione dei visti con l’Armenia, che si basa sull’accordo di facilitazione raggiunto nel 2024. Il Piano d’azione indica i diversi interventi che l’Armenia deve intraprendere per raggiungere le condizioni che renderebbero possibile il regime di esenzione da visto per i propri cittadini. Questi interventi sono scanditi in 4 blocchi tematici, relativi alla sicurezza dei documenti di identità, tra cui i documenti di viaggio, al miglioramento della gestione delle frontiere, della migrazione e delle politiche di asilo, al rafforzamento dell’ordine pubblico, della sicurezza, delle relazioni esterne e della protezione dei diritti fondamentali.