Sommario
Visti d’ingresso per lavoro. Sospensione procedure per Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka – Silenzio degli uffici consolari – Procedimento complesso – Necessità di chiamare in giudizio tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura. Istanza di visto d’ingresso per lavoro – Termine di definizione del procedimento – Dies a quo dalla domanda.
Soggiorno dopo ingresso per motivi di lavoro. Conferma del nulla osta al lavoro – Termine di entrata in vigore nuova previsione. Mancata instaurazione rapporto di lavoro – Rilascio permesso per attesa occupazione – Orientamenti giurisprudenziali.
Permesso di soggiorno. Valutazione elementi nuovi sopravvenuti – Necessità di bilanciamento con diritti fondamentali della persona. Decorrenza della validità del permesso di soggiorno dal suo rilascio.
Permesso di soggiorno per casi speciali. Permesso ex art. 18-ter TU d.lgs. 286/98 per sfruttamento lavorativo – Rinnovo – Non necessità di parere.
Permesso di soggiorno per cure mediche. Provvedimento di irricevibilità – Caratteristiche.
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Revoca per intervenute condanne – no automatismo – Rilevanza diritto al rispetto vita privata e familiare.
VISTO D’INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO
Silenzio degli Uffici consolari su domande di visto di ingresso per lavoro
Lavoratori stranieri provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka
Come noto l’art. 3 del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, ha previsto che in relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, non si applica l’articolo 22, comma 5.01, del TU d.lgs. 286/98 e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato solo previa verifica, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo unico (comma 1). Salvo, dunque, che sia stato rilasciato il visto di ingresso in Italia precedentemente all’entrata in vigore della norma, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati in favore di quei lavoratori è sospesa ex lege «fino alla conferma espressa da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma», così come sono sospesi i procedimenti volti al rilascio del visto di ingresso (comma 2). Sino al 31.12.2025 gli Stati per cui si applica tale procedura derogatoria sono individuati nel Bangladesh, nel Pakistan e nello Sri Lanka (comma 3).
Sulla base di tale normativa il Tar Roma, sentenza 22.7.2025, n. 14509, dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio dell’autorità consolare italiana in uno di tali Paesi in quanto «la Sede diplomatica altro non potrebbe fare che prendere atto della sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti allo svolgimento degli ulteriori accertamenti imposti dal citato d.l. 145/2024, accertamenti che si collocano nell’ambito di un procedimento che, sebbene collegato a quello volto al rilascio del visto, è rispetto ad esso “strutturalmente e funzionalmente autonomo” (cfr. da ultimo in questo senso Tar Lazio, sezione V-quater, 17 dicembre 2024, n. 22851) e riguarda Amministrazioni che non sono parti del presente giudizio. Ritiene pertanto il Collegio che il ricorrente non abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della sede diplomatica e, conseguentemente, all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto». Di pari segno è anche la più recente Tar Roma, sentenza 13.10.2025, n. 17615. In entrambi i giudizi, infatti, i ricorrenti avevano avanzato domanda esclusivamente nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non anche del Ministero dell’interno (per la prefettura, ove insiste lo Sportello unico immigrazione competente alle verifiche di sua spettanza) o del Ministero del lavoro (per l’Ispettorato del lavoro competente alle verifiche di sua pertinenza).
Sempre in procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione, il Consiglio di Stato, sentenza 2.4.2025, n. 2819, affronta la questione del dies a quo della istanza amministrativa volta al rilascio del visto di ingresso per motivo di lavoro in Italia affermando che esso sorge con la domanda della parte istante (non dalla data dell’eventuale appuntamento successivamente individuato dalla PA competente), cui corrisponde l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione entro i termini procedimentali previsti dalle pertinenti normative di settore. Il principio affermato pare inoltre di più ampia valenza allorquando il Collegio constata che «in verità, qualsiasi atto di impulso del cittadino volto a sollecitare l’esercizio di un potere dell’Amministrazione previsto dalla legge è suscettivo di far sorgere l’obbligo di provvedere purché tale impulso sia presentato nelle forme e coi modi previsti dalla disciplina regolativa del potere stesso, di tal ché l’interposizione di procedure o piattaforme informatiche, specie se esternalizzate a fornitori esterni, non può valere ad elidere o esimere l’Amministrazione da tale obbligo, dovendo in definitiva l’informatica inerire alla “forma della funzione amministrativa” e non già assurgere a funzione autonoma o, ancor peggio, a causa di inutili appesantimenti procedurali o, come nel caso di specie, di impasse deteriori (arg. ex 3-bis legge n. 241/1990 “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici”)».
SOGGIORNO DOPO INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO
Conferma del nulla osta al lavoro
Ai sensi dell’art. 2, co. 5-quinquies, d.lgs. 286/98 (introdotto dal d.l. 11.10.2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187) «Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l’Ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’Ufficio consolare e lo Sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia».
Il Tar Liguria, ordinanza 6.10.2025, n. 250 interviene in materia sottolineando che tale norma non è applicabile alle domande presentate precedentemente al 90° giorno successivo all’entrata in vigore del citato decreto legge. Difatti il nuovo art. 22, co. 5-quinquies TUI è stato introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. e), n. 4 d.l. 145/2024 e l’art. 1, co. 2 del medesimo decreto legge espressamente prevede che «le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1) ed e) numero 4) si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore», ossia il giorno 9.1.2025. Il Collegio afferma, inoltre, che nel caso specifico il datore di lavoro avrebbe comunque «ribadito – anche in sede ricorsuale – la volontà di assumere il lavoratore straniero», così da lasciare intendere che il termine di 7 giorni su individuato possa non essere stabilito a pena di assoluta decadenza della procedura.
Permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito di visto “decreto flussi”
Torniamo anche su uno dei temi affrontati nel corso delle precedenti Rassegne nn. 1/2025 e 2/2025, ovvero la revoca del provvedimento concessorio del nulla osta al lavoro in favore del datore di lavoro e, a cascata, del visto di ingresso in favore del lavoratore straniero già entrato in Italia. Al riguardo è opportuno richiamare la brevissima sintesi normativa contenuta nella Rassegna Ammissione e Soggiorno nel fascicolo 2/2025 di questa Rivista che delinea la complessità e astrusità della disciplina legislativa che regola la materia.
Il dibattito giurisprudenziale in materia appare fervido e non univoco, a fronte delle indubbie difficoltà che originano da un quadro normativo non chiarissimo e che non sempre sembra potersi armonizzare con i principi generali tanto in materia di procedimento amministrativo quanto di diritti della persona.
Si segnalano, da ultimo, le decisioni cautelari assunte dal Tar Genova, ordinanze del 23.6.2025 n. 154/2025, n. 155/2025, n. 161/2025 e n. 162/2025, tutte relative ad ipotesi in cui il datore di lavoro, a seguito dell’ingresso in Italia del lavoratore cittadino di Paese non appartenente alla Unione europea, non aveva formalizzato il rapporto di lavoro con il ricorrente, venendo così meno alla promessa di assunzione con cui aveva attivato la procedura di reclutamento tramite il cd. decreto flussi. Con dette pronunce è stata sospesa la decisione assunta in sede amministrativa ricorrendo i presupposti del periculum in mora e ritenendosi necessario un approfondimento, proprio della sede di merito, con riguardo specifico alla possibilità di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ancora, il Tar Napoli, sentenza 30.7.2025, n. 5760, nel valorizzare da un lato il lungo tempo trascorso dall’Amministrazione prima di assumere un provvedimento espresso e, comunque, l’esistenza di una promessa di assunzione da parte di un differente datore di lavoro, riconosce l’illegittimità della revoca dell’originario nulla osta al lavoro e del conseguente visto di ingresso e la ragionevolezza, invece, della istanza del ricorrente volta all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Consiglio di Stato non sembra avere assunto univoche determinazioni in merito alla suddetta questione, come emerge dalle seguenti decisioni. Un primo orientamento è rappresentato da Consiglio di Stato, sentenza 11.4.2025, n. 3158, che ritiene che l’unica possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione derivi dalla precedente instaurazione di un regolare rapporto di lavoro con il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero. Nell’assumere tale decisione richiama precedenti orientamenti, tra cui Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; id., 18 agosto 2022, n. 7245; id., 11 luglio 2021, n. 4151; id., 11 luglio 2018, n. 4237; id., 24 marzo 2025. A tale filone interpretativo, da ultimo, si aggiunge Consiglio di Stato, ordinanza del 26.9.2025, n. 3500.
Per converso Consiglio di Stato, ordinanza 11.7.2025, n. 2550 (anch’esso rifacendosi ad alcuni precedenti, costituiti dalle sentenze n. 9131/2024 e n. 5653/2025), ritiene legittima la richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, specie in presenza di una promessa di assunzione da parte di altro datore di lavoro, in tale modo valorizzando tanto la buona fede dell’incolpevole lavoratore straniero giunto in Italia quanto la possibilità di regolarizzare con un contratto di lavoro la posizione amministrativa e lavorativa della parte.
PERMESSO di SOGGIORNO
Elementi sopravvenuti alla domanda amministrativa. In generale
L’argomento della necessità o meno di valutare gli elementi sopravvenuti alla domanda di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno in Italia è oggetto di costante attenzione da parte della giurisprudenza, di cui questa Rivista si è spesse volte occupata (cfr. Rassegna Ammissione e Soggiorno in questa Rivista fascicoli n. 3/2022, n. 1/2023 e n. 1/2024). In sede giurisprudenziale è stato anche discusso se tale eventuale necessità sorga solo in capo all’Amministrazione, in ipotesi di elementi sopravvenuti alla istanza amministrativa ma precedenti alla conclusione del procedimento amministrativo, ovvero anche in capo all’Autorità giudiziaria nel caso di elementi sopravvenuti al provvedimento amministrativo.
È oramai principio pacifico in giurisprudenza che, anche ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 286/98, i motivi sopraggiunti possano avere ad oggetto circostanze posteriori all’istanza di rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno, ma comunque anteriori all’adozione del provvedimento conclusivo (cfr. Cons. St., n. 279/2021; Cons. St. n. 940/2020); permangono nella giurisprudenza di merito (meno in quella di legittimità, invero) discordanze interpretative in merito alla possibilità/obbligo della PA che oggetto di scrutinio siano circostanze sopravvenute posteriori rispetto alla adozione del provvedimento amministrativo e, dunque, rese note solo in fase giudiziaria. Tale seconda opzione comporta, è stato affermato, uno “slittamento” dell’oggetto della cognizione giudiziaria (amministrativa) dall’atto al diritto sostanziale.
Consiglio di Stato, sentenza 16.6.2025, n. 5253 (in materia di valutazione della congruità della capacità economica del datore di lavoro nell’ambito di una procedura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 ma i cui principi sono evidentemente applicabili in punto di rilascio/rinnovo di ogni titolo di soggiorno) ribadisce l’approdo giurisprudenziale raggiunto su tale interessante questione. Difatti, afferma il Supremo Collegio amministrativo, «la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico – fermi restando il potere discrezionale dell’Amministrazione competente e il divieto assoluto di sindacato esteso al merito – al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale (vds., nel senso,. Cons. St., sez. III, n. 4722/2023)». Ciò in quanto, è ribadito nella indicata pronuncia, quando il bene della vita da tutelare ha natura personale ed è l’oggetto di valutazione da parte del giudice, prima ancora del provvedimento. In sostanza, il giudizio amministrativo nella materia del diritto dell’immigrazione si qualifica «come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato» e si «impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’Amministrazione e il giudizio dinanzi al giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana … l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere, è obbligata a tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conosciute al momento dell’atto – che quindi deve ritenersi legittimo – comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale».
Decorrenza della durata del permesso di soggiorno
Il Tar Emilia Romagna, sentenze del 30.6.2025, n. 781 e n. 782, riconosce che la durata del permesso di soggiorno, come stabilita dalla legge, non può essere di fatto modificata attraverso l’apposizione sul titolo di soggiorno di un dies a quo della sua decorrenza coincidente con la data in cui è stata avanzata la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno. Tale decorrenza deve coincidere con il momento in cui lo stesso viene reso disponibile all’istante da parte della competente questura.
Nel richiamare precedenti specifici in materia, il Tar specifica che, pur non essendovi una espressa previsione normativa volta a individuare il dies a quo di efficacia del permesso di soggiorno, è irragionevole farla decorrere dalla data di presentazione della formalizzazione della relativa domanda, sia sul piano testuale della normativa vigente (art. 5, co. 3-bis, d.lgs. 286/98) che sul piano logico.
La questura è stata condannata attraverso l’annullamento parziale del permesso di soggiorno, ovvero nella sola parte relativa alle date di rilascio e di scadenza del titolo, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere a rilasciare un nuovo permesso recante quale data di rilascio quella corrispondente alla data di effettivo suo rilascio e quale data di scadenza quella calcolata tenendo conto della data in cui è stato effettivamente rilasciato il permesso impugnato
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI (art. 18-ter, TU d.lgs. 286/98)
Avevamo dato atto nell’ambito della Rassegna contenuta nel fascicolo 2/2025 di questa Rivista, delle difficoltà talvolta riscontrate nell’interpretazione della nuova disciplina contenuta nell’art. 18-ter, d.lgs. 286/98 introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. c), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (conv. con mod. dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e relativa al permesso di soggiorno “per casi speciali” in favore di cittadini stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che ha sostituito la pregressa contenuta nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’art. 22, del medesimo decreto legislativo).
Il Tribunale di Perugia, ord. cautelare 12.6.2025, proc. n. 324/25 R.G. , torna su tale argomento dopo quella che pare essere la prima pronuncia in materia (cfr. Tribunale di Brescia, ord. cautelare 24.3.2025, in Rivista n. 2/2025) ribadendo innanzitutto la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, giusta Cass. SU civili n. 30757/2018.
Riassunta brevemente la normativa in materia e la sua genesi, il Tribunale rileva che a norma di legge «Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia». Conseguentemente, in fase di rinnovo di tale titolo di soggiorno, non è necessario che la parte produca alla questura competente per il rilascio un nuovo parere dell’Autorità giudiziaria e la PA non può per tale motivo rifiutarsi di acquisire la domanda, così pregiudicando, anche nelle more della decisione, la regolarità del soggiorno in Italia del richiedente. Si afferma, in particolare, che «Il rifiuto della questura a ricevere ed a consentire al ricorrente la formalizzazione della domanda di rinnovo in assenza di “nuovo” parere dell’autorità giudiziaria procedente, del tutto ingiustificato, ... La questura in ogni caso – impregiudicata ovviamente la possibilità per l’autorità amministrativa di procedere alla verifica dei presupposti previsti dalla legge ed anche dell’eventuale acquisizione di informazioni presso l’autorità giudiziaria – non avrebbe potuto condizionare la presentazione e ricezione della domanda ad una condizione non prevista dalla legge e mantenere poi, a fronte dei solleciti rivolti dal ricorrente, un atteggiamento di sostanziale inerzia che appare contrastante anche con i principi dettati in materia di procedimento amministrativo e di adozione di provvedimenti espressi su istanze dei privati connesse all’accertamento di posizioni giuridiche soggettive di favore».
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
Il Tribunale di Bologna, decreto 10.7.2025, RG. 9273-1/2025 , nel sospendere ai sensi degli artt. 5 co. 2 e 19-ter del d.lgs. 150/2011 un provvedimento della questura di “irricevibilità” della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, coglie l’occasione per sottolineare i peculiari caratteri di un simile provvedimento amministrativo, specie allorquando sia comunque un provvedimento motivato nel merito.
Il Tribunale specifica che la categoria della “irricevibilità” (art. 2, l. 241/1990) consente alla Pubblica amministrazione l’adozione di provvedimenti con motivazione semplificata ma essa deve ritenersi «di stretta interpretazione in materia di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria … posto che ogni interpretazione estensiva rischierebbe di sottrarre la domanda al proprio giudice naturale; ne consegue che la ravvisata carenza di documentazione, per quanto rilevante o addirittura decisiva ai fini della decisione, non può dare luogo ad una pronuncia semplificata di irricevibilità, atteso che tale forma può essere adottata soltanto se già sul piano delle allegazioni emerga la radicale carenza degli stessi presupposti giuridici del procedimento (ad esempio istanza di permesso di soggiorno proposta da un cittadino italiano), ma non quando una istanza sia proposta da soggetto astrattamente legittimato ad agire, posto che in tal caso ogni valutazione in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell’accertamento in concreto del diritto soggettivo, attiene evidentemente al merito».
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
In tema di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, d.lgs. 286/98), il Tar Emilia-Romagna, sentenza 28.4.2025, n. 423, si confronta con il necessario contemperamento del diritto al soggiorno con i limiti legislativamente previsti per il rilascio del titolo (previsti e disciplinati in particolare dagli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, d.lgs. 286/98) in caso di richiedente condannato per un reato considerato automaticamente ostativo (nel caso specifico una condanna ai sensi dell’art. 572 c.p. e una condanna ai sensi dell’art. 635, co. 2, c.p.). Pur in tali ipotesi occorre che la Pubblica amministrazione tenga in considerazione che «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale» (art. 5, co. 5, secondo periodo, d.lgs. 286/98), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013. Ne consegue che, alla presenza delle condizioni ivi previste e tenendo in considerazione i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non è legittimo il provvedimento di diniego che abbia omesso «di svolgere un adeguato bilanciamento degli elementi contrapposti e una concreta valutazione della (indubbiamente peculiare) situazione del ricorrente, nonché della sua posizione lavorativa, dei suoi vincoli familiari (in particolare in relazione ai rapporti con la figlia minore) e del suo inserimento sociale».
Eguale esigenza di bilanciamento tra contrapposti interessi e diritti emerge dal caso sottoposto al vaglio e deciso dal Tribunale di Torino, sentenza 23.4.2025, proc. n. 4040/2025 R.G. , con riferimento alla valutazione di pericolosità sociale contenuta nel provvedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, co. 4 e 7, d.lgs. 286/98. La decisione giudiziaria, dopo attenta ricostruzione tanto della situazione personale e familiare del ricorrente, quanto degli esiti dei processi penali e delle condanne a suo carico, valorizza i positivi indici di radicamento sociale, familiare e lavorativo della parte a fronte delle pur presenti condanne (potenzialmente ostative) subite dal ricorrente. Conclude che «le vicende giudiziarie sono risalenti nel tempo e non proiettano per la stessa valutazione che ne hanno dato le autorità giudicanti in sede penale – una prognosi di pericolosità del ricorrente».
D’altronde, che il diniego di rilascio (così come la revoca) del titolo di soggiorno in esame non possano essere adottati in via automatica, alla sola presenza di una condanna penale ritenuta a tanto ostativa in quanto indice di pericolosità sociale, è considerazione fatta propria dalla più recente giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, sentenza 16.6.2025, n. 5255 secondo cui «L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a effettuare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato e a fornire un’adeguata motivazione che tenga conto, tra l’altro, della durata del soggiorno sul territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (cd. tutela rafforzata)».
Il Consiglio di Stato, sentenza 3.9.2025, n. 7188, offre anche una interpretazione dell’art. 9, co. 7, lett. d, d.lgs. 286/98 (a norma del quale può essere revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a chi abbia lasciato il territorio nazionale per un periodo superiore a 12 mesi continuativi) nel senso che l’Amministrazione deve tenere conto e valutare adeguatamente le specifiche esigenze che hanno condotto all’assenza della parte dal territorio nazionale per tale lasso temporale.
Non può dunque ritenersi automatica la revoca del titolo di soggiorno allorquando adeguate ragioni siano alla base della lontananza prolungata dall’Italia, ma tali ragioni devono costituire oggetto di scrutinio da parte dell’autorità decidente, salvo integrarsi un difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.