Sommario
AMMISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE. Visti d’ingresso per motivi di studio. Studenti e studentesse dall’Iran – Apertura sistema prenotazione telematico per pochi giorni – Impossibilità accesso per moltissimi richiedenti – Mancata preventiva informazione – Accertamento in sede cautelare del comportamento discriminatorio. Visti d’ingresso per ricongiungimento familiare. Class action pubblica – Ritardo di varie Ambasciate italiane nella conclusione dei procedimenti nei termini di legge – Istruttoria ordinata dal Tar Lazio.
PERMESSO DI SOGGIORNO. Rinnovo – Ritardo nella presentazione della domanda (6 mesi) – Valutazione di tutte le circostanze – Necessità – Valutazione degli elementi sopravvenuti – Necessità.
Permesso di soggiorno per residenza elettiva. Requisiti per il rilascio: pensione del richiedente – Necessaria erogazione da parte dell’Ente di previdenza nazionale – Esclusione – Ingresso in assenza di equivalente visto di ingresso – Irrilevanza.
Soggiorno dopo ingresso per motivi di lavoro. Revoca del nulla osta al lavoro a seguito di ingresso del lavoratore – Tempo trascorso dall’ingresso in Italia alla revoca – Rilevanza – Valutazione di eventuali sopravvenienze e della buona fede del lavoratore – Necessità – Mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro – Presunzione di intento fraudolento – Esclusione – Disponibilità all’assunzione da parte di altri datori di lavoro – Rilevanza – Rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione – Esclusione. Conferma del datore di lavoro entro 7 giorni dal rilascio del visto – Termine di impugnazione – Inserimento nel “Portale Servizio ALI” della comunicazione rivolta al datore di lavoro – Decorrenza del termine – Applicazione del principio della legalità algoritmica in assenza di previsione normativa – Esclusione.
Permesso di soggiorno per cure mediche. Nuovo regime giuridico modificato dalla riforma 2023 – Condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese d’origine – Accertamento patologia psichiatrica – Verifica situazione in Gambia – Fonti di informazione – Inefficienza sistema sanitario gambiano – Suspected Lunatic Detention Act – Forte stigmatizzazione sociale – Rischio di grave violazione del diritto alla salute. Permesso per cure mediche – Piano sanitario “a vita” – Esclusione – Rientri temporanei nel Paese di origine – Irrilevanza ai fini del rinnovo.
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO. Rilascio e requisito reddituale – Risorse stabili e regolari – Qualificazione del requisito reddituale – Derivazione unionale della normativa nazionale – Rilevanza delle sole fonti di reddito derivanti da lavoro – Esclusione. Aggiornamento del titolo e requisito reddituale – Carenza del requisito e revoca del titolo – Esclusione – Applicazione estensiva della normativa sul rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro – Esclusione.
Revoca del titolo per pericolosità sociale – Automatismo derivante da condanne penali – Esclusione – Tutela rafforzata del titolo di soggiorno – Bilanciamento tra interessi pubblici e diritti individuali della persona – Necessità – Estensione delle condotte ostative al rilascio del permesso di soggiorno ordinario – Esclusione.
AMMISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE
È fortissima la difficoltà per le persone straniere che richiedono il visto d’ingresso alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiani nel Paese d’origine di accedere alla procedura e di vedersela concludere nei termini di legge. Spesso, le modalità prescelte da detti organi dello Stato – affidate quasi ovunque ad Agenzie esterne con le quali sono stati stipulati appositi accordi, oppure mediante sistemi telematici per la compilazione delle richieste e/o gli appuntamenti preliminari presso dette Agenzie – determinano l’impossibilità di chiedere il visto e in ogni caso notevoli ritardi nella conclusione delle procedure. Questo succede per i visti per motivi di lavoro, o di ricongiungimento familiare, o di studio, cioè le poche modalità di ingresso regolare in Italia all’esito di procedure avviate in Italia, spesso di per sé lunghe e burocratiche (lavoro e famiglia) e il rischio è la scadenza dei Nulla osta conseguiti in Italia o, come nel caso dei visti per motivi di studio, la scadenza del termine per l’iscrizione all’università, pur essendo già in possesso di pre-iscrizione. Le difficoltà o i ritardi colpiscono anche, come detto, i visti per motivi di famiglia e merita di essere segnalata la class action, ai sensi del d.lgs. 198/2009 e s.m., di recente proposta davanti al Tar del Lazio, Roma, di cui si dirà nella Rassegna.
Con riguardo ai visti per motivi di studio, nella Rassegna si riporta una pronuncia in sede di azione antidiscriminatoria che ha riguardato studenti e studentesse iraniane. Va, peraltro segnalato, che con riguardo agli studenti internazionali e nello specifico palestinesi, ASGI ha recentemente pubblicato un appello al Ministero dell’università e della ricerca e al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale affinché informino le varie Rappresentanze diplomatiche italiane e le università della possibilità di prorogare i termini per l’iscrizione universitaria fino al mese di giugno dell’anno accademico in corso, come indicato per gli studenti internazionali dallo stesso MIUR con la circolare da ultimo emessa (https://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/palestina-universita-visto/).
Visto d’ingresso per motivi di studio dall’Iran
Il Tribunale di Torino, ordinanza 7.1.2025 RG. 19223-1/2025 ha accolto il ricorso dì urgenza, ex art. 700 c.p.c., proposto da alcuni studenti iraniani e da ASGI, per la discriminazione subita a causa dell’impossibilità di prenotare l’appuntamento per la richiesta di visto in quanto il sistema telematico di prenotazione Visametric, utilizzato dal Consolato italiano a Teheran, è rimasto aperto solo 8 giorni, impendendo a un gran numero di studenti di accedervi, con il rischio di perdere il diritto all’iscrizione universitaria nei termini utili prescritti.
Il giudice torinese ha, in primo luogo, rigettato l’eccezione dell’avvocatura di Stato di difetto di legittimazione attiva di ASGI, in quanto «rappresenta una collettività i cui membri non siano individuabili in modo diretto ed immediato» e nel caso trattato non è dato conoscere quanti studenti e studentesse iraniane non abbiano potuto accedere al sistema Visametric per prenotare l’appuntamento. Nel merito il Tribunale censura il comportamento dell’Amministrazione dello Stato che non ha fornito alcuna informazione preventiva sui tempi di apertura del sistema di prenotazione e accerta la discriminazione che ne è conseguita rispetto non solo e non tanto agli studenti italiani quanto agli studenti stranieri in generale i quali, in altri Paesi, possono accedere anche fisicamente in Ambasciata per la presentazione della richiesta di visto. Precisa il Tribunale che «la scelta dell’Amministrazione di mantenere il sito di prenotazione aperto esclusivamente per otto giorni, senza preavviso sul punto, non è ovviamente una scelta che dipenda dalla oggettiva difficoltà della situazione politica del Paese iraniano».
Visti d’ingresso per ricongiungimento familiare. Class action pubblica
Davanti al Tar Lazio, Roma è stata proposta azione di classe nei confronti delle Ambasciate italiane in Egitto, in Pakistan, in Senegal, in Iran, in Kenia e in Marocco, per la mancata conclusione nei termini di legge dei procedimenti amministrativi di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare, con richiesta di porre rimedio alla situazione di generale inefficienza amministrativa mediante adozione di opportuni provvedimenti. Il Tar regionale (ordinanza n. 2884/2026) ha ritenuto non comprovato il “fatto notorio” dei ritardi, dedotto dai ricorrenti, disponendo conseguentemente un’istruttoria con cui ha chiesto al MAECI una dettagliata relazione, da depositare entro 90 giorni:
«a) sulla entità delle risorse strumentali, finanziarie ed umane a disposizione dei predetti Uffici;
b) sulle misure organizzative adottate nello svolgimento del servizio concernente le domande di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, anche con riguardo ai sistemi informatici eventualmente utilizzati;
c) sulla eventuale esternalizzazione dell’attività di gestione e fissazione degli appuntamenti per la presentazione delle domande di visto, anche con riguardo alla regolamentazione della fase che si svolge dinanzi alle agenzie esterne;
d) sul funzionamento del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis per il caso di inerzia, della l. 241/1990, con specifico riferimento ai procedimenti di cui si discute;
e) sul numero delle domande presentate e definite nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025;
f) sul tempo medio di conclusione dei procedimenti definiti, con separata indicazione dei tempi medi: (i) intercorrenti tra la richiesta di fissazione di appuntamento (anche se avanzata ad agenzia esterna) e la data dell’appuntamento; (ii) intercorrenti tra la presentazione della domanda presso la Sede diplomatica e l’emanazione del provvedimento conclusivo; (iii) intercorrenti tra la trasmissione telematica del nulla osta alla Sede diplomatica e l’emanazione del provvedimento conclusivo;
g) sulla durata media degli eventuali adempimenti a carico delle parti private e sulla loro incidenza sulla durata complessiva del procedimento.».
L’udienza di merito è stata fissata per il 7 luglio 2026.
PERMESSO DI SOGGIORNO
Rinnovo. Ritardo nella presentazione della domanda e sopravvenienze
Il ritardo nella presentazione di una istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno rispetto alla sua scadenza non costituisce ex se motivo di rigetto dell’istanza amministrativa. Ciò in base a giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. St., sez. VI, 7.6.2005, n. 2654; Tar Lazio, Latina, sez. I, 8.6.2020, n. 176 e n. 304 del 4.4.2019; Tar Toscana, sez. II, 4.3.2016, n. 377).
Muovendo da tali considerazioni il Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza 3 febbraio 2026 n. 207, afferma, da un lato, che un periodo di tempo dilatato (di circa 6 mesi) può ritenersi giustificato in talune ipotesi, specie nel caso concreto in cui la parte aveva dimostrato di avere avanzato una precedente istanza presso altro ufficio pubblico erroneamente ritenuto competente; in secondo luogo, dando rilevanza ad elementi di fatto sopravvenuti rispetto all’inizio del procedimento amministrativo (ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 286/98 afferma la necessità della Pubblica amministrazione di dare rilievo in virtù di un giudizio prognostico in ordine alla capacità reddituale del richiedente, ad elementi appunto sopravvenuti ma certamente rilevanti (la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato), dovendosi così interpretare il favor del legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa (è indicata, a conforto, Cons. St., sez. III, 11 novembre 2022, n. 7525).
Soggiorno dopo ingresso per motivi di lavoro
Revoca del nulla osta al lavoro a seguito di ingresso del lavoratore
Nel corso degli ultimi tre numeri della Rivista, abbiamo dato rilievo alle conseguenze delle modifiche normative in materia di ingresso per lavoro subordinato e alla incidenza di tali interventi del Legislatore sulle sorti del lavoratore straniero che, una volta fatto ingresso in Italia a seguito di regolare visto di ingresso, abbia visto pregiudicata la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno a seguito di successivo atto amministrativo. In considerazione della attuale normativa in materia di rilascio del nulla-osta e del successivo visto di ingresso in materia di lavoro (in particolare subordinato), infatti, la verifica di eventuali elementi ostativi al nulla osta al lavoro può essere posticipata a momento successivo all’ingresso in Italia e, in ipotesi di positivo riscontro, si può avere la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso anche se nelle more rilasciati. La giurisprudenza in materia è tutt’ora cangiante.
Il Tar Campania, sede di Napoli, sentenza n. 7323 del 11.11.2025, in conferma della precedente ordinanza cautelare n. 931/2025, ha accolto il ricorso con il quale era stato impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro per l’ingresso del ricorrente, cittadino straniero, in considerazione di due elementi. Innanzitutto ha tenuto in considerazione il lungo lasso di tempo trascorso dal momento dell’ingresso in Italia al momento della revoca dei relativi titoli a ciò abilitanti in quanto ciò «può determinare il verificarsi di sopravvenienze che l’Amministrazione deve valutare al fine di bilanciare l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la regolare presenza dello straniero nel territorio dello Stato con la pur necessaria tutela del cittadino straniero che in buona fede ed in virtù di un titolo che a tanto le legittima, vi ha fatto ingresso». In secondo luogo, ha escluso un intento fraudolento in capo al cittadino straniero sottolineando la sussistenza nella fattispecie concreta di profili ostativi alla domanda di ingresso attinenti esclusivamente alla posizione economica del datore di lavoro e dunque, estranei alla volontà o alla responsabilità del lavoratore. In tali ipotesi, sottolinea il giudice amministrativo, «assume rilevanza la condotta del cittadino straniero che, nelle more della adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, ha acquisito una nuova occasione di lavoro stagionale, all’esito della quale egli ha chiesto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 24 del TUI, il rilascio a suo favore di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato». La rilevanza della pronuncia deriva anche dall’inserirsi in quel filone giurisprudenziale che non considera la previa instaurazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro richiedente l’ingresso del lavoratore requisito indispensabile al fine di riconoscere la tutela invocata dal cittadino straniero.
Il medesimo Tar campano, con ordinanza n. 3123 del 4.12.2025 assume invece differente decisione (sia pure solo cautelare) in relazione ad una fattispecie similare in cui, tuttavia, non sembrerebbe che il lavoratore straniero, nelle more della decisione in sede amministrativa, abbia reperito la disponibilità di altri datori di lavoro alla sua assunzione. Resta il fatto che, con tale decisione, il Tribunale sottolinea che non «risulta la effettività del rapporto lavorativo ab initio allegato, la cui concreta sussistenza, per converso, appare ab imis confermata dalle stesse allegazioni del ricorrente circa la sua ignoranza (“incolpevole”) delle ragioni della “assenza” del datore di lavoro».
La possibilità di fare valere quali “sopravvenienze” di cui necessariamente l’Amministrazione e talora anche i Tribunali debbano tenere conto nelle loro decisioni (tema in relazione al quale questa Rassegna ha posto particolare attenzione, cfr. ad esempio la Rassegna Ammissione e Soggiorno contenuta nel fascicolo 3.2022 di questa Rivista) anche la disponibilità all’assunzione di altri datori di lavoro rispetto a quello che originariamente ha avanzato domanda di nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero, è ribadita da un orientamento della giurisprudenza anche successivo come dimostrato tra gli altri dalla sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. VI, 29 dicembre 2025, n. 8428, nonché di precedente Cons. St., sez. III, sent. 10 marzo 2025, n. 1977 (ma si veda, sul punto, anche la ordinanza del Cons. St. del 29 agosto 2025, n. 3045) e fa leva proprio sulla buona fede del cittadino extracomunitario su cui innanzitutto gravano le conseguenze materiali che della revoca del nullaosta.
Ne dà conferma la lettura di Tar Veneto, sentenza del 21 gennaio 2026, n. 165 che ha, da ultimo annullato la decisione amministrativa impugnata. In tale occasione il Collegio conferma, invece, il proprio orientamento in base al quale non sarebbe plausibile il rilascio in favore del lavoratore straniero del permesso di soggiorno ex art. 22, co. 11, del d.lgs.286/1998 (cd. di attesa occupazione) dato che tale titolo di soggiorno è «accessorio rispetto al permesso per lavoro subordinato e presuppone necessariamente che il rapporto di lavoro sia stato almeno una volta validamente instaurato, ossia che il lavoratore abbia già ottenuto un permesso per motivi lavoro o abbia stipulato il contratto di soggiorno».
Proprio la questione relativa alla necessità o meno che all’ingresso in Italia del lavoratore straniero abbia intrapreso il rapporto di lavoro o meno è alla base di un più ampio confronto giurisprudenziale, ben riassunto nelle superiori decisioni e, come già ricordato, nei precedenti numeri dell’anno 2025 di questa Rassegna, cui si rinvia.
Si pone in ambito decisamente restrittivo, invece, Tar Emilia Romagna, sentenza del 3 febbraio 2026, n. 200, che offre una interpretazione meramente letterale della normativa pertinente e afferma che l’orientamento su richiamato – teso a valorizzare, da un lato, la buona fede del lavoratore straniero, e, dall’altro lato, il rapporto di lavoro diverso, successivamente instaurato dallo stesso, quale fatto sopravvenuto di per sé idoneo a offrire tutela alla persona – non sarebbe invece corretto.
In materia parzialmente similare si è espresso anche il Tar Lombardia, sede di Milano, sentenza n. 3861 del 28.11.2025, confermativa della precedente ordinanza cautelare n. 691/2025, relativa alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 4, lett. b) del d.p.c.m. 27 settembre 2023 (Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025). Tale norma stabilisce nell’ambito della programmazione triennale dei decreti flussi, una “quota di riserva” in favore, nello specifico, di «apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito». Nel caso di specie, tuttavia, il lavoratore straniero, a dispetto di quanto rappresentato nella domanda di visto di ingresso avanzata come per legge dal datore di lavoro, non rientrava nell’ambito soggettivo delineato nel citato d.p.c.m. Anche in questo caso il giudice amministrativo di primo grado verifica che l’errata indicazione dello status di rifugiato nella domanda di visto di ingresso, unica ragione della successiva revoca del nulla osta, non era circostanza imputabile al lavoratore, bensì al datore di lavoro. Conseguentemente è valorizzato il principio dell’errore non imputabile al lavoratore straniero in quanto «l’imputabilità dell’errore al promittente/datore di lavoro, quindi ad un “fatto altrui”, comporta la tutela al soggiorno regolare che si concretizza attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione».
Conferma dell’interesse al nulla osta da parte del datore di lavoro entro 7 giorni
Ai sensi dell’art. 22, co. 5-quinquies, d.lgs. 286/98 il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In difetto la richiesta si intende revocata, così come è revocato il già rilasciato nulla osta.
Sorge contenzioso relativo al dies a quo a decorrere dal quale scatterebbe tale obbligo in capo al datore di lavoro, anche in considerazione dei gravi effetti derivanti dalla eventuale violazione.
Il Tar Veneto, con sentenza n. 1845 del 21.10.2025 affronta la vicenda premettendo che con l’art. 15 dalla direttiva 1995/46/UE è stato affermato il diritto di ogni persona «a non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati ...». Tale norma è stata poi codificata con l’art. 22, regolamento generale sulla protezione 2016/679/UE il quale, in via generale, ammettere la gestione automatizzata del procedimento amministrativo quando vi sia una legge dello Stato che lo preveda, con idonee garanzie per l’interessato, o quando la decisione automatizzata sia frutto di un contratto o del consenso esplicito dell’interessato. Norme che vanno lette unitamente a quelle di cui al regolamento 2024/1689/UE sull’uso dell’intelligenza artificiale, della l. 23 settembre 2025, n. 132 dei principi generali in materia di principio di legalità del procedimento amministrativo, discendenti dagli articoli 23, 24, 97, 103 e 113 Cost. e trasposti anche nell’art. 1, l. 241/90. Proprio tale compendio normativo porta ad affermare che l’esercizio di algoritmi o di un sistema di intelligenza artificiale da parte della PA (ovvero il principio della cd. legalità algoritmica) dev’essere espressamente prevista dalla legge: non solo vanno rispettate le regole positivamente stabilite nell’adozione della decisione amministrativa algoritmica, ma «prim’ancora che la possibilità di adottare una decisione della specie sia espressamente prevista dalla legge…. Una corretta applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa induce, allora, ad escludere che il fondamento normativo della decisione amministrativa algoritmica possa rinvenirsi nella potestà di autorganizzazione dell’amministrazione o nelle suddette norme generali della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2025. Del resto lo stesso reg. UE 2024/1689 non è interpretabile come la base legale minima per l’adozione di decisioni algoritmiche, perché si limita a fissare le regole che devono essere rispettate da tutti i c.d. deployer – ivi comprese le pubbliche amministrazioni – nell’adozione di decisioni della specie, in funzione del livello di rischio che caratterizza le decisioni stesse». Ne consegue che il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato non poteva farsi discendere quale automatica conseguenza dell’inserimento nel “Portale Servizio ALI” della comunicazione rivolta al datore di lavoro e presuntivamente non ottemperata, in quanto essa comunicazione non è ex se idonea a fare decorrere il termine perentorio di sette giorni stabilito nel Testo unico immigrazione e non può determinare la revoca automatica (id est, anche senza alcuna notifica ulteriore alle parti del procedimento amministrativo) e ciò innanzi tutto perché l’avverbio automaticamente non compare nel testo dell’art. 22, co. 5-quinquies d.lgs. 286/98 e, in ogni caso, in quanto non risulta esistente la «specifica norma che – in ossequio al principio di “legalità algoritmica”, come sopra illustrato – ammetterebbe la gestione automatizzata del procedimento amministrativo in questione e finanche l’adozione di una decisione amministrativa algoritmica in luogo del provvedimento di revoca del nulla osta, di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione».
Decisione, tale ultima, che ha trovato recente conferma anche in Tar Veneto, ordinanza n. 20 del 15.1.2026.
Ne consegue che il datore di lavoro, già beneficiario di nulla osta all’ingresso in Italia di lavoratori stranieri non può essere messo a conoscenza della predetta comunicazione amministrativa da cui sorge l’obbligo di confermare l’interesse allo stesso nulla osta solo mediante il portale servizio ALI, ma deve ricevere espressa comunicazione in tale senso, così come notifica dell’eventuale successivo provvedimento di revoca del nulla osta.
Permesso di soggiorno per residenza elettiva
L’art. 11, co. 1 lett. c-quater d.p.r. n. 394/99 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia.
Intervenendo in materia e confermando precedenti giurisprudenziali (cfr. Tar Lombardia, sede di Milano, sent. n. 1988/2019 e sent. n. 2849/2022, Tar Veneto, sent. n. 595/2024; Tar Marche, sent. n. 647/2021; Tar Calabria, sent. n.1272/2015; Tar Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025) il Tar Campania, sede di Napoli, sentenza del 15 gennaio 2026 n. 296 e sentenza del 15 gennaio 2026 n. 297 specifica che alcuna norma indica la necessità che tale “pensione” debba essere erogata dall’Ente di previdenza nazionale e, in ogni caso, che requisiti idonei a conseguire ili titolo di soggiorno siano il possesso di tale reddito, unito alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, essendo invece irrilevante che l’ingresso in Italia del richiedente sia avvenuto in assenza di un corrispondente visto di ingresso per residenza elettiva.
Permesso di soggiorno per cure mediche
Con sentenza 23.1.2026 RG. 15177/2024 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto a cittadino del Gambia il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 19, co. 2 lett. d-bis) TU d.lgs. 286/98, negato dal questore di Bologna in ossequio a parere negativo espresso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, ritenuto obbligatorio e vincolante.
Il Tribunale non affronta le varie eccezioni procedurali sollevate nel ricorso (omessa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/90, non obbligatorietà e non vincolatività parere della Commissione), poiché ritenute estranee alla cognizione del giudizio ordinario, chiamato invece ad accertare il diritto fondamentale. Precisa, altresì, la sentenza che, poiché la domanda di rinnovo è stata presentata nel 2024, ricade nell’ambito di applicazione del nuovo regime derivante dalla riforma 2023, che ha modificato i requisiti di legge. Se, infatti, prima dell’intervento attuato con il d.l. n. 20/2023 il presupposto per il permesso per cure mediche era versare in «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie», con l’art. 7, co. 2 del d.l. 2023 oggi bisogna dimostrare «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese d’origine», attestate da strutture sanitarie pubbliche.
Nel merito, il Tribunale accerta la grave condizione sanitaria del ricorrente, affetto da grave patologia psichiatrica, per la quale è seguito dalle strutture pubbliche bolognesi e verifica l’impossibilità di ricevere adeguate cure in caso di rimpatrio in Gambia. Il punto di interesse della sentenza in commento sta proprio nell’indicazione di molteplici fonti di informazione sul trattamento riservato in Gambia per coloro che sono affetti da malattie psichiatriche, le quali escludono l’effettività della cura (a causa di totale inadeguatezza del sistema sanitario, dell’assenza di servizi nella maggiore parte del Paese, della mancanza di assicurazione sanitaria sociale con conseguente necessità di affrontare i costi delle cure). Allo stesso tempo le COI evidenziano la forte stigmatizzazione sociale di coloro che sono o sono ritenuti affetti da malattie mentali, a partire da una legge del 1917, da ultimo modificata nel 1964 (Suspected Lunatic Detention Act), che «non prevede una definizione di “lunatic” e non ci sono disposizioni e requisiti che stabiliscano garanzie durante la diagnosi, la certificazione e la detenzione del paziente», ma con stigmatizzazione anche sociale, con la gran parte della popolazione che si affida ai guaritori tradizionali perché ritiene che la malattia sia l’effetto di stregoneria.
A conclusione del giudizio, il Tribunale di Bologna, rilevato che il ricorrente vive in Italia dal 2017 e, pur nella sua evidente fragilità ha profuso ogni sforzo per l’inserimento sociale e lavorativo, gli riconosce il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, trasmettendo gli atti al questore di Bologna, in quanto «A fronte della patologia da cui è affetto il ricorrente, quale risultante dalla documentazione prodotta, proveniente da struttura pubblica, il rimpatrio nel Paese di origine si tradurrebbe in una grave violazione del suo diritto alla salute, considerata l’attuale situazione del Gambia e del sistema sanitario sopra delineato, che, in ragione della peculiare condizione psico-fisica del ricorrente, non consentirebbe di garantirgli le cure necessarie nei termini richiesti anche dalla normativa da ultimo vigente ed applicabile.».
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1438/2026 del 28.1.2026 RG. 56531/2025 , ha affrontato il caso di un cittadino albanese al quale il questore di Roma ha negato il rinnovo del permesso per cure mediche ritenendo incompatibile i suoi frequenti rientri in Albania con il diritto previsto dall’art. 19, co. 2 lett. d-bis) TU d.lgs. 286/98. Da precisare che il giudizio è stato preceduto da un ricorso d’urgenza, stante il ritardo della questura e dunque l’omessa risposta alla domanda di rinnovo del permesso per cure mediche, fase processuale successivamente alla quale il questore aveva emesso il provvedimento di diniego, autonomamente impugnato.
Il Tribunale, accertata la grave patologia di cui il ricorrente è affetto e precisato che l’art. 19, co. 2 lett. d-bis) TU immigrazione sancisce il divieto di espulsione per chi è affetto da patologie di particolare gravità, esclude, innanzitutto, che il permesso per cure mediche sottenda una patologia che richieda un piano terapeutico a tempo indeterminato, poiché assunto privo di fondamento normativo, in quanto «La natura temporalmente determinata del permesso di soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo reiterato. Lo stesso legislatore ha previsto che detto titolo di soggiorno può essere rinnovato fintantoché persistono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio, purché debitamente certificate. L’eventuale previsione di un termine invalicabile sarebbe, del resto, manifestamente irragionevole e in contrasto con la ratio dell’istituto, poiché comporterebbe la negazione del diritto alla cura pur in presenza di esigenze sanitarie attuali e documentate.».
Il tribunale esclude, altresì, che temporanei rientri nel proprio Paese siano incompatibili con il diritto al permesso per cure mediche qualora siano integrati i presupposti di legge. Infatti, «l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. 286/1998 non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di temporanea uscita dal territorio nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Del resto, laddove il legislatore ha inteso precludere la possibilità di uscita dal territorio dello Stato per determinate categorie di stranieri, lo ha fatto in modo espresso e inequivoco, come, ad esempio, è previsto per i titolari dello status di rifugiato. In assenza di una previsione espressa, dunque, tenuto anche conto dell’incidenza su un diritto fondamentale, nessuna preclusione può essere introdotta in via interpretativa.». L’unica prova richiesta dall’art. 19 è la persistente necessità di ricevere le cure e l’impossibilità di averle nel Paese di origine.
Il Tribunale affronta anche la domanda, svolta dal ricorrente, di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che tuttavia viene rigettato perché non essendo ammissibile un danno automatico, coincidente con l’evento dannoso, va dimostrata rigorosamente sia la lesione al diritto alla salute e alla dignità personale, sia il danno patrimoniale derivante da perdita di denaro.
In conclusione, il Tribunale di Roma riconosce il diritto del cittadino albanese al rinnovo del permesso di soggiorno.
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Requisito reddituale
Il Tar Puglia, sede di Bari, sentenza 26 gennaio 2026 n. 94, affronta la questione della corretta qualificazione del requisito del reddito utile per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata. Premessa la derivazione euro unitaria della normativa nazionale, si ricorda che l’art. 5, comma 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo «con espressione molto evocativa declinata al plurale», vuole che i richiedenti dispongano di «risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari». Rammentato che la natura delle risorse stabili e regolari «non devono esser necessariamente scaturenti tutte da attività di lavoro. D’altra parte, in base all’art. 6 (Classificazione dei redditi) d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), i “proventi” di una persona fisica possono essere: a) fondiari; b) di capitale; c) da lavoro dipendente; d) da lavoro autonomo; e) d’impresa; f) redditi diversi», e considerato che anche l’art. 16, co. 2, lett. d), d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che il richiedente produca apposita domanda contenente l’indicazione – sempre «al ‘plurale’ – delle: “[…] fonti di reddito […]» utili a dimostrare il possesso dei requisiti vantati, «può desumersi, abbastanza chiaramente, che la posizione reddituale complessiva, quanto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, vada nel suo insieme dimostrata, in base alla dichiarazione dei “redditi”, oppure anche mediante la sola produzione del modello CU, che attesta esclusivamente i redditi percepiti dal lavoro dipendente». Così vanno considerati tutti gli elementi a disposizione dell’Amministrazione a favore di una corretta decisione in materia, ivi compresa, nel caso, la proprietà di una abitazione in Italia o la disponibilità di risorse su conti correnti accesi presso banche estere della cui liceità non sia lecito dubitare.
Richiamando la giurisprudenza sovranazionale in materia (cfr., in particolare, Corte di giustizia, sez. II, UE 4 marzo 2010, causa C-578/08) si ricorda anche che «la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale “rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato” (ex multis: Cons. St., sez. III, 5 agosto 2022, n. 6935; Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4352)».
La decisione fa emergere anche la necessità che, qualora il titolo di soggiorno sia richiesto oltre che per il richiedente anche per un familiare, dovranno applicarsi le maggiorazioni previste dall’art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, espressamente richiamato dall’art. 9, d.lgs. 286/98. Tali maggiorazioni, tuttavia, vanno applicate non in ragione del numero dei familiari conviventi, bensì esclusivamente in ragione del numero dei richiedenti il titolo di soggiorno permanente in Italia.
Revoca del titolo: le risorse economiche
Benché la disponibilità di risorse stabili e continuative sia requisito prescritto dall’art. 9, d.lgs. 286/98 al fine del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quella stessa disponibilità non è invece richiesta per l’aggiornamento del medesimo titolo di soggiorno. Il comma 2 della citata disposizione, infatti, prevede l’automatico suo rinnovo a mera presentazione della domanda e delle relative fotografie, mentre le ipotesi di revoca sono disciplinate dal comma 7. Ivi, anche tenuto conto dei richiami normativi operati, non si rinviene alcuna disposizione che stabilisca un requisito reddituale minimo al fine del suo rinnovo.
Intervenendo in una ipotesi in cui, a seguito della richiesta di aggiornamento del relativo permesso, la locale questura lo aveva rifiutato revocandolo, il Tar Veneto, sentenza del 26.1.2026, n. 220 offre una pregevole interpretazione sistematica delle relative norme e, in base a noti principi di diritto, afferma che «il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari» specificando, altresì, che «deve escludersi che la situazione anagrafica dello stresso – e, in particolare, la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità o l’iscrizione presso un indirizzo convenzionale, qual è la casa comunale – possa assumere rilievo determinante ai fini dell’aggiornamento o della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Cons. St., sez. III, 7 dicembre 2022, n. 11044). L’iscrizione anagrafica, infatti, ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde». In occasione di tale dictum il Collegio del merito evidenzia anche non possono valere neanche quali indici di pericolosità sociale né le violazioni di natura meramente amministrativa, né le segnalazioni di polizia prive di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente.
Revoca del titolo: la pericolosità sociale
Quanto, invece, alla revoca per ritenuta pericolosità sociale si segnala Tar Calabria, sentenza del 22 gennaio 2026, n. 137 nella parte in cui afferma che tanto il diniego quanto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono discendere automaticamente dall’avere il richiedente riportato sentenze penali di condanna. In virtù della tutela rafforzata garantita al detentore di questo titolo di soggiorno, infatti, al fine della revoca occorrono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione del provvedimento amministrativo particolarmente articolati e incidenti su più elementi, tali da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Ciò solo permette «un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e gli interessi dello straniero» (cfr. in tale senso, le citate Cons. St., sez. III, 6.6.2025, n. 4912; Tar Umbria, 28.8.2025, n. 668; Tar Campania, sede di Salerno, 22.8.2025, n. 1424).
Né è possibile ritenere, d’altra parte, che condotte ritenute ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario di lavoro (in specie quelle ostative al rilascio e rinnovo del permesso per lavoro autonomo, trattandosi del richiamo al Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633/1941 sulla tutela del diritto d’autore) possano essere applicate alla diversa fattispecie del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
La comparazione tra diritti e interessi pubblici e del privato, inoltre, come emerge dal richiamo effettuato alla precedente sentenza del medesimo Tar Calabria, del 12 gennaio 2026, n. 28, deve essere effettuata in concreto e non attraverso motivazione standardizzata, potenzialmente applicabile ad ogni istanza poiché priva di riferimenti col concreto caso esaminato, e dunque illegittima.
DIRITTI CIVILI
Risarcimento del danno da ritardo della Pubblica amministrazione nel rilascio del permesso di soggiorno
È notoria la difficoltà della PA incardinata presso il Ministero dell’interno nella gestione dei flussi di domande di rilascio e rinnovo dei diversi titoli di soggiorno che, ancora oggi, gravano quasi esclusivamente sulle questure. Ciò comporta il mancato rispetto, diremo strutturale, di una importante norma contenuta nel Testo unico immigrazione (d.lgs. 286/98) ovvero l’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/98, secondo il quale il permesso di soggiorno è rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, nonché dell’art. 2 l. 241/90. A fronte di tali ritardi possono verificarsi danni di natura patrimoniale ovvero non patrimoniale in capo al richiedente il titolo di soggiorno, i quali, in ipotesi, sono passibili di risarcimento in capo alla Pubblica amministrazione.
È il caso, tra gli altri, della vicenda sottoposta ad esame e decisa da Tribunale di Torino, sentenza del 26.1.2026, proc. n. 9883/2025 , che inquadra la stessa nell’ambito del danno da ritardo della Pubblica amministrazione per il quale «Fermo restando il diritto all’indennizzo per il mero ritardo – previsto dal comma 1-bis dell’art. 2-bis l. 241/90 – il privato che sia stato pregiudicato dalla condotta omissiva della PA, ovvero dal ritardo nell’assunzione di un provvedimento amministrativo a lui favorevole, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da ritardo laddove ne sussistano i presupposti (v. Cass. SU 3.8.2025, n. 22363)», così distinguendo il ristoro automatico dal risarcimento dei danni anche per quanto rilevante in termini di oneri probatori ricadenti sulle parti.
Non essendo prevista una presunzione di danno da ritardo, occorre che l’attore fornisca la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie di responsabilità, ovvero dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa della PA e oggettivo (violazione dei termini procedimentali, ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito).
Valutazione propria del Tribunale è che il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla materia dell’immigrazione non è generalmente perentorio, ma non può per ciò stesso ritenersi che tali procedimenti siano del tutto svincolati dal rispetto di qualsiasi termine di conclusione «atteso che tale conclusione si tradurrebbe in una violazione dei principi costituzionali che regolano l’esercizio dei pubblici poteri, a cominciare da quello di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.». Conseguentemente il Tribunale fa proprio quell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale «appare ragionevole fissare come limite di durata “ordinario”, ancorché non tassativo, oltre il quale il mancato adempimento può integrare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione con conseguente diritto al risarcimento del danno (v. Cons. St. 30.5.2022, n. 4294)».
Non avendo l’Amministrazione convenuta in giudizio offerto elementi concreti, idonei a giustificare le ragioni del ritardo, appare evidente la colpevole negligenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente una colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. in termini di produzione del danno patrimoniale vantato dalla parte rigettando, per converso, la richiesta di danni non patrimoniali essendo la domanda rimasta sprovvista di adeguati riscontri probatori.