Sommario
AMMISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE. Visto di ingresso in generale. Preavviso di rigetto – Art. 4, co. 7-bis, d.lgs. 286/98 – Rilevanza del principio tempus regit actum – Visti di ingresso per motivo di studio. Valutazione delle finalità della richiesta da parte dell’autorità consolare – Ammissibilità – Requisito economico – Rinvio ai criteri per il visto turistico. Visti d’ingresso per motivi di lavoro. Paesi ad elevato rischio – Ammissibilità del ricorso contro il silenzio dell’autorità consolare – Esclusione – Silenzio dello Sportello unico per l’immigrazione – Ammissibilità del ricorso – Segnalazione Schengen da parte di altro Stato membro – Requisiti di legittimità.
PERMESSO di SOGGIORNO. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Richiesta del titolare di un permesso di soggiorno “derivato” per motivi di famiglia – Validità del titolo di soggiorno del coniuge – Presupposto – Obbligo di verifica dei presupposti per rilascio di altro titolo di soggiorno – Sussistenza – Requisito reddituale – Rilevanza dei redditi del familiare del richiedente – Sussistenza – Revoca per gravi reati – Obbligo di verifica dei presupposti per rilascio di altro titolo di soggiorno – Bilanciamento tra interessi – Sussistenza. Permesso di soggiorno per motivo di lavoro. Convertibilità del permesso per lavoro stagionale – Rispetto delle “quote” – Esclusione; ingresso a seguito di nulla osta “decreto flussi” – Revoca del nulla osta e del permesso – Valutazione della congruità della capacità patrimoniale del datore di lavoro – Valutazione del solo fatturato – Esclusione – Elementi sopravvenuti – Nuovi rapporti di lavoro precedenti la revoca – Rilevanza – Buona fede del lavoratore – Rilevanza – Motivi di revoca estranei alla volontà del lavoratore – Buona fede del lavoratore – Rilevanza. Permesso di soggiorno per protezione speciale. Convertibilità in permesso per motivo di lavoro – Istanza precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 – Sussistenza. Permesso di soggiorno per cure mediche. Conversione in permesso per motivo di lavoro – Disciplina transitoria di cui all’art. 7 d.l. n. 20/2023 e legge di conversione n. 50/2023 – Rilevanza della data di presentazione del permesso originario e non quella di richiesta di conversione.
AMMISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Preavviso di rigetto
L’art. 4, co. 7-bis, TU d.lgs. 286/98, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, co. 1, lett. a), n. 2 d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha stabilito che «L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso». Ne consegue che, in base alla indicata disposizione legislativa, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali in tema di contraddittorio ordinariamente previste dal citato art. 10-bis l. n. 241/90 non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento finale in materia di visto di ingresso.
Relativamente a tali modifiche normative segnaliamo due decisioni del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Tar Lazio, Roma, sentenza 10.6.2026 n. 10653 afferma che la materia è regolata e va decisa in base al principio tempus regit actum e dunque le condizioni di legittimità di un impugnato provvedimento amministrativo vanno vagliate alla stregua della normativa vigente al momento della sua adozione. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 4, co. 7-bis TU d.lgs. 268/1998 non è applicabile ai fatti e, soprattutto, ai provvedimenti formatisi precedentemente alla sua entrata in vigore, con la conseguente invalidità del provvedimento che, in tale tempo, non abbia provveduto ad instaurare il previo contraddittorio procedimentale con l’interessato sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/90.
Per converso, Tar Lazio, Roma, sentenza 13.6.2026 n. 9270 affronta fattispecie in cui il provvedimento amministrativo si è formato successivamente all’entrata in vigore della citata norma e, in tale contesto, afferma esplicitamente che «Dal gennaio 2025, in virtù di quanto previsto con l. n. 187/2024, che ha aggiunto il comma 7-bis all’articolo 4 del d.lgs. n. 286/1999, le Ambasciate non sono più obbligate a notificare agli istanti il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/90, prima di negare il rilascio del visto, essendo tale norma stata dichiarata inapplicabile ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, inclusi quelli per motivi di studio».
Visti d’ingresso per motivo di studio
Il Tar Lazio, sentenza 22.5.2026 n. 9553, afferma la possibilità, da parte dell’Amministrazione degli affari esteri in sede di rilascio del visto di ingresso per motivo di studio, di controllare che la finalità del soggiorno dichiarata sia effettiva e ciò sulla base dell’art. 4, co. 3, TU d.lgs. 286/98 e dell’art. 4 d.m. n. 850 del 2011. Valutazione che è connotata da una elevata discrezionalità ma che può comunque essere sindacata in sede giurisdizionale «per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche».
A tale riguardo può anche venire in rilievo la valutazione di congruità del curriculum studiorum del richiedente, quale «indice dal quale l’Amministrazione possa ragionevolmente desumere (in particolare in presenza di ulteriori indici) la non genuinità delle intenzioni manifestate dal richiedente». Nel rapportare tale indice alle complessive intenzioni della parte, l’Amministrazione deve tuttavia tenere in considerazione, inter alia, la fascia d’età del richiedente il visto («secondo l’id quod plerumque accidit») in ragione della plausibilità di intrapresa di un corso di formazione superiore; se il corso di studi prescelto si pone in continuità con pregressi studi o pregresse attività lavorative, se le pregresse attività lavorative denotano una continuità di interesse con il corso di studio individuato. Nel caso specifico, verificato il caso concreto è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al requisito economico, al fine del rilascio del predetto visto di ingresso, Tar Lazio, sentenza 11.5.2026 n. 8664 afferma che devono rispettarsi i parametri di cui alla tabella A della direttiva del Ministro dell’interno 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art. 4, co. 3, TU d.lgs. 286/98. Il Collegio ripercorre la normativa rilevante in materia, costituita dal citato art. 4, co. 3, TU immigrazione e, con riferimento specifico alla sussistenza di sufficienti fonti di reddito, dal regolamento di attuazione adottato con d.p.r. n. 394/99, il quale individua esclusivamente nel Ministero dell’interno l’autorità competente alla determinazione dei parametri per la valutazione dei mezzi di sussistenza dello straniero. Ministero che ha stabilito con la direttiva dell’1.3.2000 (Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato) un valore minimo, al di sotto del quale si presume che l’interessato non disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti all’ottenimento del visto. L’art. 5 di tale atto rinvia, a sua volta, all’art. 34 del predetto d.p.r. n. 394/99, la cui attuale formulazione è tuttavia inconferente con il tema oggetto del rinvio. A tale riguardo la sentenza in rassegna afferma che «Non potendo più funzionare il rinvio all’originaria previsione dell’art. 34 del regolamento (d.p.r. n. 394/99), giocoforza non risulta più applicabile la previsione di cui all’art. 5 della direttiva del Ministero dell’interno del 1.3.2000, che postulava, indirettamente attraverso il richiamo alla norma del regolamento, il riferimento alla misura dell’assegno sociale quale parametro da possedere per l’integrazione, de minimis, dei mezzi di sussistenza. Nondimeno, deve trovare applicazione la tabella di cui all’allegato A della direttiva del 1.3.2000, adottata con precipuo riguardo ai visti per motivi turistici (rif. art.3) e tuttavia applicabile in via generale/residuale ai sensi dell’art. 6 della citata direttiva, secondo cui “Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal Testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal esto unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3”.». Non può avere alcun rilievo, ai fini del rigetto della domanda, il fatto che il conto della richiedente (una giovane studentessa) sia stato incrementato solo in limine alla domanda, perché tale è il momento in cui evidentemente sorge la necessità di comprovare la disponibilità delle risorse ex lege richieste.
Visti d’ingresso per motivo di lavoro
Come segnalato nella Rassegna ammissione e soggiorno del fascicolo 3/2025 della Rivista l’art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, ha previsto che in relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge (allo stato individuati in Sri Lanka, Bangladesh, Marocco e Pakistan) il nulla osta al lavoro può essere rilasciato solo previa verifica del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo unico (comma 1). Sorge dunque contenzioso nei casi in cui le relative richieste siano prive di alcun riscontro da parte delle autorità consolari italiane all’estero. Sulla base di tale norma già Tar Lazio, sentenza 22.7.2025 n. 14509, aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio dell’autorità consolare adombrando (in via puramente implicita) la possibilità di convenire in giudizio i Ministeri competenti (ovvero quello dell’interno e quello del lavoro) alle verifiche necessarie alla predetta autorità consolare al fine del rilascio del titolo di ingresso in Italia.
Recentemente Tar Lazio, sentenze 14.5.2026 n. 8901 e n. 8903 hanno affermato l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi «per l’assenza di un interesse concreto e attuale di parte ricorrente alla definizione del giudizio» in quanto l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore dei ricorrenti, cittadini provenienti dai citati Paesi, risultava essere stata sospesa proprio ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.l. 145/2024, fino alla eventuale conferma espressa del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.
Ne consegue che «il procedimento di competenza della Sede diplomatica e volto al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato – in mancanza del rilascio di un nulla osta efficace da parte dello Sportello unico per l’immigrazione – non potrebbe, per effetto delle riportate disposizioni, che concludersi con un provvedimento negativo, ovvero soprassessorio; non potendo la Sede diplomatica che prendere atto della sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti allo svolgimento degli ulteriori accertamenti imposti dal citato decreto legge n. 145/2024 (accertamenti che si collocano nell’ambito di un procedimento che, sebbene collegato a quello volto al rilascio del visto, è rispetto ad esso strutturalmente e funzionalmente autonomo)».
Risulta al riguardo estremamente interessante Tar Veneto, sentenza 24.4.2026, n. 911 che, nel giudizio che vedeva il richiedente contrapposto (non al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, bensì) al Ministero dell’interno e alla prefettura - ufficio territoriale del governo locale, ove la domanda posta era correttamente stata quella di accertamento e dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal competente Sportello unico per l’immigrazione nel procedimento (non di rilascio del visto, bensì) di conferma del nulla osta al lavoro stagionale e, per l’effetto, la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere tale procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Il Collegio veneto, prendendo atto della normativa di cui sopra e della domanda formulata, riconosce che «per lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla conferma del nulla osta, deve essere individuato quale termine quello di sessanta giorni indicato dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del nulla osta medesimo, il cui dies a quo deve essere individuato nell’entrata in vigore del d.l. n. 145 del 2024 (fissato dall’art. 21 del medesimo decreto all’11 ottobre 2024), che ha disposto la sospensione dell’efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati». Difatti, chiaramente si afferma che «L’introduzione del procedimento di conferma ad opera del d.l. n. 145/2024, pur rispondendo a finalità di controllo, non può in alcun modo legittimare una sospensione sine die della posizione giuridica del privato, in palese contrasto con i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost.». Il compimento delle verifiche imposte alle autorità amministrative non può essere privo di alcun termine in quanto deve essere coerente con il principio di legalità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Dunque, il Tribunale ha ordinato al competente Sportello unico per l’immigrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente, adottando un provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tar Lazio, sentenza 9.6.2026, n. 10641, si confronta con il diniego del visto di ingresso per lavoro nei confronti di un cittadino straniero nei cui confronti era stata elevata una segnalazione Schengen da parte di altro Stato membro senza, tuttavia, che l’autorità consolare italiana avesse provveduto a indicare nel provvedimento di rigetto del visto il motivo dell’obiezione avanzata dalle autorità dello Stato terzo, impedendo così alla parte la possibilità di verificare le concrete ragioni sottese al diniego e dunque il pieno esercizio del diritto di difesa. Nell’interessante pronuncia il Collegio ha richiamato ampiamente la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 novembre 2020, cause riunite C-225/19 e C-226/19, con la quale la Corte, in base all’art. 32, paragrafi 2 e 3, del codice dei visti (regolamento CE 810/2009), ha stabilito che uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto Schengen, a causa di un’obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l’identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione. Difatti «nell’interpretazione conforme data dalla Corte europea alle disposizioni del codice visti, è necessaria per l’esercizio di diritto ad un giusto processo, previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto permette all’interessato di difendere le proprie ragioni, con piena cognizione di causa, esercitando il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 15, nonché del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punto 53).».
PERMESSO DI SOGGIORNO
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Il Tar Emilia Romagna, sentenza 30.3.2026, n. 598, esamina l’ipotesi della richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo avanzata dalla moglie di un ex titolare di tale titolo di soggiorno cui lo stesso era stato revocato per commissione di gravi reati. Secondo il Collegio, il combinato disposto del comma 3 dell’art. 30 TU d.lgs. 286/98 e del primo comma dell’art. 9 del medesimo decreto «delinea chiaramente l’indissolubile rapporto esistente tra il permesso di soggiorno dello straniero titolare del permesso di soggiorno che, per comodità di esposizione si può definire “primario” e quello del famigliare giunto in Italia con il ricongiungimento famigliare e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia». In base a tali disposizioni il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia può ottenere il titolo per soggiornanti di lungo periodo solo se il coniuge sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità e, in tale caso «il possesso del requisito reddituale richiesto dallo stesso art. 9 dovrà essere verificato tenendo conto del reddito complessivo a disposizione del nucleo familiare ovvero dovranno essere sommati sia il reddito del titolare del permesso “primario”, che quello degli eventuali familiari per cui è richiesto il rilascio del titolo per motivi di famiglia». Tuttavia, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla ricorrente (pur solo in fase di contraddittorio procedimentale), il Tar afferma il diritto della ricorrente di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivo di famiglia “collegato” al pregresso titolo di soggiorno del marito, in analogia a quanto accade al titolare di tale permesso a seguito di separazione legale o decesso del coniuge, in quanto è proprio la caducazione della condizione di unità familiare derivante dalla revoca del permesso di soggiorno del coniuge “titolare primario” che avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione a ritenere la situazione del di lei coniuge «sostanzialmente equiparabile a quella della moglie separata o della vedova, non potendo avere rilievo giuridico il mero fatto che il marito sia attualmente in Italia per effetto esclusivamente della sospensione dell’ordine di espulsione».
Si confronta con la tematica del requisito reddituale adeguato ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, in particolare, con la possibilità di considerare, a tal fine, anche i redditi dei familiari conviventi della richiedente, Tar Veneto, sentenza 22.4.2026, n. 892. La pronuncia, nel richiamare la recente sentenza del Tar Puglia, Bari, 26 gennaio 2026 n. 94 (già oggetto di segnalazione nella precedente Rassegna ammissione e soggiorno di questa Rivista) effettua una interessante esegesi normativa a partire dalla pertinente legislazione europea per affermare che «non è consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale – non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto richiedente e non la provenienza formale delle risorse».
Già sul piano euro unitario, afferma la decisione, «l’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse stabili, regolari e sufficienti”, senza introdurre alcuna limitazione quanto alla loro provenienza. La Corte di giustizia ha chiarito che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18)». La normativa italiana di riferimento (art. 9, d.lgs. 286/98) costituisce il precipitato di quella europea, come interpretata dalla Corte di giustizia e solo in tali termini può essere interpretata.
Si occupa della revoca di tale titolo di soggiorno e del rilascio di altro per motivo familiare il Tribunale di Roma, sentenza 6.2.2026, RG. n. 13029/2024 . La pronuncia si colloca implicitamente nel solco di una giurisprudenza oramai alquanto consolidata in base alla quale prima di procedere alla revoca o al rigetto di un titolo di soggiorno e di lasciare il cittadino straniero privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, l’Amministrazione deve verificare se vi sono i presupposti per il rilascio di diverso permesso ai sensi dell’art. 5, co. 9, TU d.lgs. 286/98.
In secondo luogo, la sentenza attiene al requisito dell’idoneità alloggiativa in mancanza di produzione del relativo certificato in sede giudiziaria. Al riguardo il Tribunale di Roma ha ritenuto integrato il requisito sulla base di presunzioni e prove indirette, valorizzando infatti elementi quali la disponibilità di un immobile di ampia metratura, la documentazione relativa all’acquisto e la stabile convivenza del nucleo familiare.
Infine pur in presenza di una condanna per reati gravi, il Tribunale esclude la possibilità di qualsiasi automatismo e procede a una valutazione concreta della pericolosità sociale della persona comparandola con altri diritti fondamentali e, dunque, procedendo ad un bilanciamento di differenti interessi e diritti tenendo in considerazione anche il lungo tempo trascorso dalla commissione dei (gravi) reati, le circostanze personali che avevano condotto alla commissione del reato, il comportamento successivo e il percorso di reinserimento sociale ben documentato.
Permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale e sua conversione
L’art. 1, co. 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito in l. n. 187/2024, ha introdotto la possibilità della conversione del permesso di soggiorno per motivo stagionale in un permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato, indipendentemente dalla verifica di esistenza di “quote” all’interno del decreto flussi, per i lavoratori stagionali, titolari del relativo permesso di soggiorno, che abbiano lavorato regolarmente nel territorio nazionale per almeno tre mesi, sicché essi possono essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici. Nell’ambito di un giudizio volto a verificare la legittimità del rifiuto di conversione di un permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale in uno per motivo di lavoro subordinato, motivato per la ragione assorbente della mancata rientranza dell’istanza nella cd. quota flussi, il Tar Puglia, Bari, ordinanza 24.3.2026 n. 167, ha tenuto in considerazione non solo il momento di presentazione della domanda amministrativa di conversione, ma anche il tempo della decisione amministrativa affermando dunque che, anche in tale ipotesi, debba trovare applicazione la più recente e favorevole disciplina legislativa.
Permesso di soggiorno per motivo di lavoro dopo ingresso con visto per lavoro
La capacità economico-finanziaria del datore di lavoro
La PA allorquando voglia verificare la “congruità della capacità economica” del datore di lavoro che abbia fatto richiesta di nulla osta all’ingresso per motivo di lavoro di cittadini stranieri, deve attenersi ai criteri previsti dall’art. 30-bis d.p.r. n.394/1999 e dalle circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 3/2022 e n. 2066/2023, richiamate dallo stesso interessato; e, nel caso, in cui la parte privata abbia partecipato al contraddittorio nella fase procedimentale e fornito elementi al riguardo, la PA deve confrontarsi con essi senza potere riprodurre nell’atto definitivo del procedimento i medesimi argomenti di cui al preavviso di rigetto. Né può essere ritenuto rilevante che la produzione documentale di parte «non è stata caricata a sistema» ove vi sia prova della trasmissione alla Amministrazione della stessa. È quanto emerge, nel procedimento volto a contrastare la revoca di un nulla osta al lavoro (e dei relativi titoli di soggiorno), dalla lettura di Tar Toscana, sentenza 27.2.2026 n. 424, la quale – sulla scorta di Consiglio di Stato, ordinanza 29.8.2025 n. 3127 – afferma anche che la congruità della capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata non quale dato statico, bensì dinamicamente anche in base ad una valutazione prospettica della solidità dell’azienda datrice di lavoro e anche qualora tale valutazione derivi da elementi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione della domanda. Questione, tale ultima delle sopravvenienze in corso di procedimento amministrativo ovvero giudiziario, già oggetto di analisi da parte della giurisprudenza commentata in questa Rassegna con i fascicoli n. 3/2022, n. 1/2023 e in quelli successivi.
Sempre in tema di capacità patrimoniale e equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, Tar Lazio, Roma, sentenza 22.4.2026 n. 7264 , ribadisce con la precedente giurisprudenza che ex art. 44 d.l. n. 73/2022, nonché considerando la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’I.N.L., è richiamato, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 d.m. 27.5.2020, il quale fa riferimento non solo al reddito/utile di impresa ma, in alternativa ad esso, anche del datore di lavoro, nonché elementi ulteriori (ad esempio, numero di dipendenti, tipo di attività svolta dall’impresa tenendo conto dell’eventuale stagionalità, regolarità contributiva ed altro).
La revoca dei nulla osta “flussi” e dei permessi di soggiorno per fatto del datore di lavoro
Nell’ambito di procedimenti di revoca del nulla osta e dei conseguenti permessi di soggiorno derivanti da controlli della PA successivi all’ingresso in Italia e all’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei cittadini stranieri, Tar Campania, Napoli, sentenze 27.4.2026 nn. 2652 e 2653, afferma, in adesione alla propria giurisprudenza, che nel caso di buona fede del cittadino straniero – il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso – e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro si determina una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (sono richiamati i precedenti di cui a Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. St., sent. n. 1977 del 2025, già rassegnati in questa Rivista).
Sull’errore incolpevole o, meglio, non imputabile al lavoratore, si esprime anche Tar Lombardia, Milano, con ordinanza 20.3.2026, n. 355, rilevando l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non valuti adeguatamente tale presupposto.
Sempre il Tar Napoli, sentenza 5.6.2026 n. 3533, si è pronunciato in un caso in cui il lavoratore straniero, entrato in Italia con regolare visto per lavoro all’esito della procedura cd. di decreto flussi, si è visto revocare il nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione motivato in ragione della mancata presentazione della documentazione da parte del datore di lavoro che, in base all’art. 42 d.l. n. 73/2022, deve essere prodotta successivamente al rilascio del nulla osta e all’ingresso in Italia del lavoratore (riguarda la capacità economica, l’asseverazione, la verifica dell’indisponibilità di manodopera già in Italia, la disponibilità alloggiativa, ecc.). Nel frattempo, stante la “sparizione” del datore di lavoro originario, il lavoratore aveva intrapreso rapporti lavorativi con altri datori di lavoro, fino a quando non è intervenuta la revoca da parte del SUI, che egli ha impugnato davanti al Tar eccependone l’illegittimità per violazione degli articoli 5, 22 e 24-bis TU d.lgs. 286/1998, per non avere valutato gli elementi nuovi sopravvenuti e per lesione dei principi di buona fede, affidamento e proporzionalità.
Il Tar partenopeo ha accolto il ricorso (rigettando la tesi ministeriale secondo la quale la revoca era atto dovuto, cioè vincolato dalle previsioni di legge) escludendo ogni automatismo tra mancato perfezionamento del procedimento “flussi” e revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, in quanto «è orientamento della sezione che il mancato perfezionamento del procedimento non possa automaticamente determinare la revoca del nulla osta, dovendo l’Amministrazione accertare in concreto le cause di tale evenienza e la loro imputabilità al lavoratore; in particolare la sezione ha ritenuto che, allorché il mancato perfezionamento della procedura sia imputabile al datore di lavoro e il lavoratore straniero dimostri di non essere rimasto inerte e di aver instaurato in data anteriore alla revoca un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso, dando così prova di effettiva integrazione sociale, la revoca “automatica” del nulla osta si ponga in contrasto con i principi di buona fede e affidamento – che impongono all’Amministrazione di considerare la particolare situazione soggettiva dell’interessato – e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, risultando irragionevole e incoerente con la ratio della normativa sugli ingressi far gravare sullo straniero incolpevole l’alea discendente dal protrarsi della procedura (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 marzo 2025, n. 3621, id., 26 maggio 2025, n. 3995, id., 29 maggio 2025, n. 4123).».
Precisa, altresì, il Tar che, in adesione sempre al proprio orientamento giurisprudenziale, l’instaurazione di rapporti di lavoro diversi precedentemente alla revoca del nulla osta rappresenta «una sopravvenienza che impone all’Amministrazione una rivalutazione della posizione dello straniero in applicazione del principio desumibile dall’articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 286, la cui applicazione può essere estesa anche ai provvedimenti del SUI in materia di nulla osta al lavoro (cfr. da ultimo Tar Campania, Napoli, sez. VI, 25 maggio 2026, n. 3308, id. 20 maggio 2026, n. 3216, id. 30 aprile 2026, n. 2789).». In sostanza, secondo la sentenza in rassegna il comportamento incolpevole del lavoratore non può riverberarsi ai suoi danni, poiché rappresenterebbe una misura sproporzionata e ingiustamente pregiudizievole di colui che ha agito in buona fede.
Interessante anche la parte della pronuncia in cui il Tar si fa carico del diverso orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il meccanismo dei flussi vincola il lavoratore al datore di lavoro che ha chiesto e ottenuto il nulla osta con la conseguenza che, se non perfezionato il procedimento, viene meno il titolo legittimante il soggiorno, impossibile anche il rilascio di permesso per attesa occupazione poiché presuppone che un rapporto di lavoro ci sia stato (Cons. St., sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186, id., 24 marzo 2026, n. 2403, id. 4 giugno 2025, n. 4839, id. 29 maggio 2025, n. 4679, id. 11 aprile 2025, n. 3158).
Tuttavia, secondo il Tar Napoli «l’orientamento giurisprudenziale appena sintetizzato non è univoco poiché, accanto alle decisioni che enfatizzano il nesso esclusivo tra nulla osta e rapporto di lavoro originario, esiste un diverso indirizzo che valorizza la posizione sostanziale del lavoratore e le circostanze sopravvenute (Consiglio di Stato, sez. III, 25 giugno 2025, n. 5528 e 5530, id., 13 novembre 2024, n. 9131).» e richiama in particolare la sentenza n. 9526/2025 nella quale il Consiglio di Stato ha distinto «tra vizi incidenti sul segmento genetico dell’ingresso (e quindi sul presupposto stesso del titolo) e irregolarità sopravvenute o concernenti la fase successiva alla autorizzazione all’ingresso, rispetto alle quali assume rilievo la situazione concretamente maturata dal lavoratore straniero.». Precisa, altresì, che vi sono numerose pronunce cautelari del giudice amministrativo d’appello che «attribuiscono rilievo alle sopravvenienze lavorative o anche alle concrete prospettive occupazionali del ricorrente, escludendo che la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario possa, di per sé, bloccare l’intero percorso di regolarizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III. ord., 11 luglio 2025, n. 2550, id. 16 gennaio 2026, n. 199).».
Conclusivamente, il Tar esclude la legittimità di ogni automatismo, sia negativo che positivo, dovendo l’Amministrazione pubblica verificare la specifica condizione del lavoratore e, tra le altre, se i rapporti o il rapporto di lavoro diversi da quello autorizzato con il nulla osta si sono instaurati prima della revoca di quest’ultimo.
Permesso di soggiorno per protezione speciale e sua conversione in permesso per lavoro
Richiamando una giurisprudenza oramai consolidata in materia (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, ordinanza n. 3313/2024, Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2025, Tar Veneto, sentenza n. 2326/2024, Tar Piemonte, sentenza n. 1338/2025), il Tar Emilia-Romagna, sentenza 19.1.2026 n. 75, applica l’art. 7, co. 2 e 3, d.l. n. 20/2023, per affermare il diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in uno per motivo di lavoro qualora il primario titolo di soggiorno sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge, ovvero nei casi in cui il cittadino straniero sia stato destinatario dell’invito alla presentazione dell’istanza da parte della questura competente. In tali ipotesi, infatti, continua ad applicarsi la disciplina previgente alla modifica legislativa.
Permesso di soggiorno per cure mediche e sua conversione in permesso per lavoro
Sul tema in rubrica è intervenuto nuovamente il Consiglio di Stato, sentenza 20.3.2026 n. 2397, annullando la decisione del Tar Toscana di rigetto del ricorso proposto da cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per cure mediche, il quale aveva chiesto la sua conversione in permesso per motivi di lavoro nell’agosto 2023 (dunque dopo la riforma di cui al d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50), ritenuta dalla questura inammissibile proprio perché successiva alla predetta riforma. Anche il Tar Firenze aveva ritenuto vincolato il diniego opposto dalla questura perché la domanda di conversione era stata presentata dopo l’abrogazione dell’art. 6, co. 1-bis lett. h-bis TU d.lgs. 286/98 e dunque inapplicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 7, co. 3 d.l. n. 20/2023.
Il Consiglio di Stato, in aderenza al proprio orientamento, ha radicalmente censurato tale pronuncia in quanto «il riferimento recato dalla disposizione alla “disciplina previgente” deve essere riferito alla disciplina della conversione in vigore prima dell’introduzione del divieto (di conversione) previsto dall’art. 7 co. 1, lettera a), dovendosi ritenere che il riferimento alle “istanze” presentate alla data di entrata in vigore del decreto legge si riferisca esattamente alle istanze di concessione del titolo originario e non alle istanze di conversione del titolo già posseduto, che nel caso di specie risulta ottenuto pacificamente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.».
Dunque, il riferimento non va fatto alla data della domanda di conversione ma a quella di richiesta di rilascio del permesso per cure mediche (o per protezione speciale). A supporto della sua decisione il Consiglio di Stato effettua un’interessante, pur sintetica, ricostruzione del regime giuridico innanzitutto del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e poi speciale ma anche di quelli resi convertibili per effetto del d.l. n. 130/2020 e sua legge di conversione, fino all’abrogazione di detta possibilità operata dal d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione, affermando, con riguardo a quest’ultima, che «A seguito della riforma, pertanto, sono state ristrette le maglie della protezione complementare, pur rimanendo le situazioni di vulnerabilità tutelate nell’alveo della prima parte dell’art. 19, comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, che richiama gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del TU immigrazione, norma che, rimasta immutata, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.», nel contempo precisando che «A tal riguardo, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la discrezionalità di cui il legislatore gode nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Corte cost., sent. nn. 88/2023 e 202/2013)».
Dopo avere evocato anche l’art. 8 CEDU, il Consiglio di Stato afferma che la disciplina transitoria dettata dall’art. 7, co. 3 d.l. n. 20/2023 si iscrive proprio nel solco del rispetto dei diritti fondamentali e, dopo avere precisato che «è ragionevole ritenere che il divieto di conversione previsto dall’art. 7 co. 1 cit. si applichi esclusivamente ai permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti sulla base della nuova disciplina, mentre per quelli rilasciati nel vigore del precedente art. 19, co. 1.1., 3° periodo, del d.lgs. n. 286/1998, la facoltà di conversione continui a rimanere subordinata al rispetto dei requisiti già in precedenza previsti dalla legge», il giudice d’appello afferma che «Tale approccio ermeneutico si attaglia anche alla convertibilità dei permessi di soggiorno per cure mediche in permessi di soggiorno per motivi di lavoro a seguito della legge di conversione n. 50/2023.». Infatti, la modifica dell’art. 7 del decreto-legge operata in sede di conversione in legge consente di comprendere nella disciplina transitoria non più solo il permesso per protezione speciale ma anche quello per cure mediche. Interpretazione che, peraltro, evita illegittime disparità di trattamento e, nel contempo, garantisce adeguatamente il diritto alla salute della persona straniera.
Anche il Tar Piemonte si è pronunciato con diversi provvedimenti su ricorsi presentati da cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, conseguiti a seguito di procedimenti precedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50/2023 (che ne ha escluso la convertibilità in lavoro, abrogando l’art. 6, co. 1-bis lett. h-bis TU d.lgs. 286/98) ai quali la questura torinese ha negato la trasformazione del titolo di soggiorno da cure mediche a motivi di lavoro asserendo che la riforma 2023 lo impedirebbe.
Proseguendo nel solco di decisioni pronunciate già nel 2025 (Tar Piemonte sent. n. 818/2025), con sentenza 6.3.2026 n. 523 il Tar censura il provvedimento della questura torinese, di inammissibilità della richiesta di conversione di tale tipologia di permesso e conseguente archiviazione del procedimento, richiamando ampiamente la giurisprudenza anche del Consiglio di Stato intervenuta sulla disciplina transitoria di cui all’art. 7 d.l. n. 20/2023, secondo la quale la sostanziale modificazione dell’art. 7 avvenuta in sede di conversione in legge del decreto che l’aveva introdotto ha determinato una sostanziale equiparazione del regime di convertibilità del permesso per protezione speciale e di quello per cure mediche. Per entrambi, il regime applicabile è quello vigente alla data di presentazione della domanda di permesso prima della riforma 2023 e pertanto, «l’unica esegesi rispettosa della littera legis e coerente con gli indici ermeneutici testé evidenziati non può che essere quella che ascrive rilevanza al momento di presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche quale discrimen temporale agli effetti dell’applicabilità della novella legislativa preclusiva della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” (Consiglio di Stato, sent. n. 9630/2025, cfr. nello stesso senso Consiglio di Stato, sent. n. 5666/2025, Tar Veneto, sent. n. 2326/2024 e Tar Piemonte, sent. n.1338/2025).».
Conseguentemente, il permesso per cure mediche è convertibile negli stessi termini del permesso per protezione speciale e, afferma il Tar, «Il Collegio ritiene di dovere aderire a tale orientamento giurisprudenziale, anche al fine di addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata ed evitare, in una materia di così rilevante incidenza sulla vita degli interessati, una disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari in ragione del diverso momento di conclusione dei procedimenti e del rilascio dei permessi dei quali viene chiesta la conversione , ovvero di circostanze estranee al loro controllo.».
In termini, come detto, altre pronunce, tra le quali Tar Piemonte sentenza n. 1240/2026.