sommario
Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
(nel periodo non si segnalano muove norme rilevanti in materia di diritto degli stranieri)
Rassegna delle circolari e delle direttive delle Amministrazioni statali
Stranieri in generale
Cittadinanza italiana
Cittadini di Paesi terzi
Soggiorno e lavoro
Rassegna
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
(nel periodo non si segnalano muove norme rilevanti in materia di diritto degli stranieri)
Rassegna delle circolari e delle direttive
delle Amministrazioni statali
Stranieri in generale
Cittadinanza italiana
La circolare 28.5.2025, n. 26185 del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze approfondisce cinque aspetti della legge 23.5.2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 28.3.2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.
- Disposizioni in materia di cittadinanza per i nati all’estero;
- Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge;
- Concessione della cittadinanza italiana per gli stranieri discendenti da cittadini italiani;
- Requisito di residenza biennale per i figli minori di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana;
- Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini.
1. Disposizioni in materia di cittadinanza per i nati all’estero
Il nuovo art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza: deve considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, e sia in possesso di altra cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:
1. cittadinanza iure sanguinis, inclusi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (artt. 1 e 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, artt. 1 e 2 legge n. 555/1912, artt. 4, 5, 7 e 8 c.c. del 1865);
2. cittadinanza per adozione durante la minore età (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
3. cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (art. 10, comma secondo, legge n. 555/1912; art. 9 c.c. del 1865);
4. cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, primo comma, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.
La circolare precisa che l’art. 3-bis non introduce un autonomo meccanismo di trasmissione della cittadinanza: coloro che ricadranno in una delle condizioni di cui alle lett. a), a-bis), b), c) e d) dell’art. 3-bis, comma 1, vedranno riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana sulla base dei già esistenti meccanismi di trasmissione della stessa. Allo stesso modo, nel caso in cui in forza dei già esistenti principi la linea di trasmissione si sia interrotta, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3-bis non vale a sanare un’avvenuta interruzione.
La circolare afferma perciò che colui che è nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza potrà, dunque, acquistare la cittadinanza italiana in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
- lett. a): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. È la domanda che deve essere stata presentata entro detto termine, mentre il riconoscimento può avvenire anche successivamente, essendo comunque disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025;
- lett. a-bis): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall'’fficio comunale competente entro le 23:59 del 27 marzo 2025.
La circolare precisa che a tal fine, è necessario che l’appuntamento sia stato fissato dal citato ufficio e comunicato all’interessato entro il termine suddetto. Anche in questo caso il riconoscimento è disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025.
Si prescrive anche che sia nell’ipotesi a) che in quella a-bis) gli ufficiali di stato civile dovranno menzionare nel provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza il ricorrere delle suindicate condizioni, dando altresì conto delle modalità di accertamento (ad es. protocollo riportante data ed ora della presentazione della domanda, data ed ora della comunicazione all’interessato dell’appuntamento).
Si precisa che per necessaria documentazione si intende la documentazione finalizzata a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente e, dunque, ad accertare la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano.
La circolare afferma che potrà ammettersi esclusivamente l’integrazione di carenze formali che vanno comunque sanate prima della determinazione finale (ad esempio mancanza o imprecisione di una traduzione; mancanza di un atto di stato civile relativo ad eventi che non determinano direttamente conseguenze sulla cittadinanza). Potranno, quindi, continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nella circolare K28.1 dell’8 aprile 1991.
La circolare precisa, inoltre, che rientra nell’ambito delle condizioni di cui alle lett. a) e a-bis) l’ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata fatta domanda di trascrizione dell’atto di nascita da parte del cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale;
- lett. b): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via giudiziale sulla base di domanda giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In questi casi, si deve semplicemente prendere atto del dispositivo della sentenza, omettendo indagini sulle motivazioni in base alle quali la cittadinanza è stata riconosciuta. (Si veda più diffusamente di seguito il punto 2.3. per i figli minori di cittadini per nascita di cui alle lettere a), a-bis) e b), dell’art. 3-bis, comma 1);
- lett. c): un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell’evento che dà luogo all’acquisto della cittadinanza.
La circolare fa l’esempio del caso in cui se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e precisa che in tale ipotesi si considererà la situazione alla data della nascita dell’interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l’eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell’interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani.
La circolare precisa che, rimanendo ferma l’operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta.
Si precisa inoltre che spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato (o, come detto, al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato). La circolare ricorda che le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d’ufficio, al fine di appurare che l’ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato.
Secondo la circolare non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000 o atti notori potranno essere richiesti solo preliminarmente dall’ufficiale di stato civile al fine di avviare le suddette indagini e conseguentemente richiedere la necessaria documentazione);
- lett. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
In proposito la circolare prescrive che la residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente e che se agli atti dell’ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente.
La circolare ribadisce che la residenza in Italia non solo dovrà essere continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell’adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato nato all’estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell’interessato.
2. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
2.1. Da parte del maggiorenne
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, alinea, e lett. c) della legge n. 91/1992 – come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 36/25 convertito dalla legge n. 74/25 – lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza.
2.2. Da parte del minore straniero o apolide
La circolare ricorda che all’art. 4 della legge n. 91/92 sono stati poi introdotti i commi 1-bis e 1-ter, in base ai quali i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana “per beneficio di legge”. Si segnala che, in tali ipotesi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 4 dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, possa diventare cittadino italiano al ricorrere delle condizioni ivi previste.
A tale proposito la circolare ricorda che in primo luogo, è necessario verificare attentamente a quale titolo il genitore sia cittadino, accertando che sia effettivamente cittadino per nascita; si escludono, quindi, i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, o per beneficio di legge ai sensi dell’art. 4 della legge n. 91/1992, o per matrimonio, o iuris communicatione.
In secondo luogo, entrambi i genitori ovvero il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto dello status di cittadino italiano per il figlio minore; inoltre, deve verificarsi almeno una delle seguenti circostanze:
- lettera a): successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia. In questo caso dovrà essere acquisito un certificato storico di residenza comprovante il requisito di legge;
- lettera b): la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento.
Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione dell’unico genitore: è necessario acquisire, tuttavia, prova documentale di tale circostanza.
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. (In relazione al pagamento del contributo di € 250,00, v. punto 2.3).
Integra tale disciplina speciale il disposto del nuovo comma 1-ter dell’art. 4, stabilendo che il minore straniero o apolide, divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, ha la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.
Trattandosi, infatti, di una cittadinanza acquistata per volontà del genitore o del tutore, la legge consente di rinunciarvi in qualsiasi momento a condizione che non si produca una situazione di apolidia. Beninteso, non si tratta in alcun modo di un obbligo di opzione per la cittadinanza italiana, bensì di una mera facoltà dell'interessato di poter rinunciare alla cittadinanza italiana.
2.3. Cittadinanza per beneficio di legge in favore di figli minorenni di cittadini italiani nati all’estero di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’art. 3-bis.
La circolare ricorda che l’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha introdotto una norma di carattere transitorio che fa riferimento al minorenne alla data di entrata in vigore (24 maggio 2025) della suddetta legge di conversione, figlio di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992. La disposizione in esame stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b), dell’art. 4 possa essere presentata entro le 23:59 del 31 maggio 2026.
La circolare precisa che nell’ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato entro il medesimo termine.
Si precisa che le ipotesi di acquisto previste dall’art. 4 (e, dunque, anche quella di cui al punto 2.2.) avvengono a seguito di dichiarazione e, pertanto, sono soggette, in base all’art. 9-bis della l. n. 91/1992, al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’interno di € 250,00. Il contributo è dovuto per ciascun minore: sia che i genitori presentino contestualmente la dichiarazione sia che la presentino separatamente, la somma dovuta è comunque pari a 250 euro (nel caso di dichiarazione separata, il contributo dovrà essere saldato entro la prestazione della seconda dichiarazione, in quanto solo con quest’ultima si integra il presupposto di legge).
3. Concessione della cittadinanza italiana per gli stranieri discendenti da cittadini italiani
La circolare ricorda che ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 36/2025, convertito dalla legge n. 74/2025, per lo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita, il periodo di residenza legale in Italia è ridotto da tre a due anni.
Rimane, poi, a tre anni il periodo di residenza richiesto per gli stranieri nati in Italia, fermo restando che – nel caso in cui l’interessato non possa usufruire dell'acquisto di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 – l’eventuale domanda di concessione dovrà essere comunque formulata al raggiungimento della maggiore età, così come tutte le altre ipotesi di naturalizzazione di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992.
4. Requisito di residenza biennale per i figli minori di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana
La circolare ricorda che l’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha limitato l’ambito di applicazione dell’art. 14 della legge n. 91/1992, prevedendo espressamente (con l’inserimento del secondo periodo del comma 1 di tale articolo) che, per l’acquisto della cittadinanza attraverso tale modalità, il figlio debba essere residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore; se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita.
Pertanto, la circolare prescrive agli ufficiali dello stato civile di attenersi alle seguenti indicazioni:
1. nel caso in cui l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore sia avvenuto entro il 23 maggio 2025, si applicherà la disciplina previgente;
2. se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame), il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore (o se di età inferiore ai due anni, deve essere residente continuativamente nel nostro Paese dalla nascita).
Si prescrive altresì che in ogni caso va comunque accertato il requisito della convivenza con il figlio con riferimento alla data in cui il genitore acquista la cittadinanza.
5. Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini.
La circolare ricorda, infine, che l’art. 1-ter, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 36/25 come convertito dalla legge n. 74/2025, nel riformulare l’art. 17 della legge n. 91/1992 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia, o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 91/1992) in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’art. 12 della legge n. 555/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).
La stessa circolare precisa che la possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Si ricorda che le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Si precisa, da ultimo, che le dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza di cui al punto 2 e la dichiarazione di riacquisto di cui al punto 5 devono essere formali e avvenire di persona, alla presenza di delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Tali dichiarazioni, costituendo atti di cittadinanza, devono essere iscritte nel registro di cittadinanza ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 396/2000. Il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni che costituiscono titolo all’acquisto della cittadinanza italiana deve essere, altresì, trascritto nel registro di cittadinanza.
Ulteriori istruzioni operative circa la trasmissione della cittadinanza al figlio di chi acquista la cittadinanza italiana
La circolare 24.7.2025, n. 36356 del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze fornisce ulteriori istruzioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 36/2025, convertito dalla legge n. 74/2025, anche alla luce dei quesiti pervenuti da parte degli ufficiali di stato civile dei Comuni, soprattutto circa la condizione di cui alla lett. d) dell’art. 3-bis, illustrata in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. a) e con l’art. 14 della legge n. 91/1992.
1. Trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio (nato all'estero e in possesso di altra cittadinanza) di chi acquista la cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. a) della medesima legge).
La circolare ricorda che il nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 esclude la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis – prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992, secondo cui «è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini» – al minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza, salvo il ricorrere delle condizioni ivi previste.
In particolare, in base al combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992 e dell’art. 1, comma 1, lett. a) della medesima legge, ai fini della trasmissibilità della cittadinanza italiana iure sanguinis al nato all’estero in possesso di un’altra cittadinanza, figlio di genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana, occorre che il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.
La circolare ricorda che deve essere, pertanto, verificata rigorosamente (al fine di evitare che proliferino eventuali iscrizioni anagrafiche irregolari) la residenza biennale del genitore già cittadino e che il minore sia nato dopo la maturazione di tale periodo minimo di residenza. Verificate queste condizioni, il minore nato all’estero sarà considerato cittadino italiano iure sanguinis ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992 fin dal momento della sua nascita.
La circolare precisa che il genitore che trasmette la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio, nell’ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, può aver acquistato a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana (iure sanguinis, naturalizzazione, beneficio di legge).
Da ciò la circolare fa derivare che, ai fini del computo del periodo di residenza biennale del genitore richiesto dalla legge, si terrà conto della tipologia di acquisto dello status civitatis:
a) dalla nascita, per il riconoscimento iure sanguinis;
b) dal giorno successivo al giuramento, nell’ipotesi di sua naturalizzazione;
c) dal giorno successivo alla dichiarazione di voler diventare cittadino o dalla maturazione della residenza biennale, in caso di acquisto per beneficio di legge ai sensi dell’art. 4, commi 1, 1-bis e 2 della legge n. 91/1992;
d) dal giorno successivo, in caso di riacquisto;
e) dal giorno successivo all’acquisto per iuris communicatione nei casi previsti dall’art. 14 della legge n. 91/1992.
La circolare afferma che nell’ipotesi in cui il minore nasca all’estero prima del perfezionamento del requisito biennale della residenza in Italia da parte del genitore, il minore non potrà acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. a) e della lettera d) dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992.
In tal caso, potrà applicarsi una delle seguenti fattispecie, ove ne ricorrano i presupposti:
- art. 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, secondo cui il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei requisiti ivi previsti (ossia che successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia oppure che la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano);
- art. 4, comma 1, della legge n. 91/1992, secondo cui il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, alla maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 91/1992 a seconda che si tratti, rispettivamente, di figlio di cittadino per nascita o di figlio di cittadino naturalizzato.
2. Trasmissione della cittadinanza italiana iuris communicatione al figlio (nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza) di chi acquista/riacquista la cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in combinato disposto con l’art. 14 della medesima legge).
La circolare informa che sono pervenuti numerosi quesiti circa l’applicabilità dell’art. 14 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per comunicazione del diritto) che, ai sensi del nuovo art. 3-bis, comma 1, lett. d), può operare con riferimento al minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza solo ove ricorrano le condizioni indicate da quest’ultimo.
Perciò la circolare precisa che dal combinato disposto delle anzidette due disposizioni discende che, a partire dal 24 maggio 2025, l’acquisto della cittadinanza per comunicazione del diritto (con requisito della residenza biennale del minore interessato e della convivenza con il genitore che ha acquistato/riacquistato la cittadinanza) ricorre:
a. se il minore è nato in Italia, sempre;
b. se il minore è nato all’estero e non ha altra cittadinanza, sempre;
c. se il minore è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza, solamente nell’ipotesi in cui il genitore sia stato residente in Italia prima della data di nascita del figlio e per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana (lett. d) del comma 1 dell’art. 3-bis).
In altri termini, il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza può acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992 a condizione che si verifichino tutti i seguenti presupposti:
- prima della nascita del minore, il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi (art. 3-bis, comma 1, lett. d);
- successivamente al proprio acquisto, il genitore continui a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lett. d). (In proposito la circolare afferma che stante il silenzio della legge, ai fini dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 14 deve considerarsi sufficiente la condizione suddetta della residenza in Italia del genitore per due anni successivi al proprio acquisto, non essendo necessario che anche il minore abbia risieduto in Italia per due anni dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore);
- alla data dell’acquisto/riacquisto del genitore, il minore risieda legalmente in Italia – convivendo con il genitore – da almeno due anni continuativi (o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita) (art. 14).
Verificatesi tutte le anzidette condizioni, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo a quello del giuramento del genitore (ex art. 15 della legge n. 91/1992, se ha acquistato la cittadinanza per naturalizzazione).
L’art. 14 della legge n. 91/1992 fa espressamente riferimento al momento di acquisto della cittadinanza: non potrà, dunque, prendersi a riferimento la data di notifica del decreto concessorio, ma solo la data del giuramento.
Perciò la circolare prescrive che, per i giuramenti resi entro il 22 maggio 2025, si applica il quadro normativo previgente e non sarà ovviamente necessario verificare, per i figli minorenni, la residenza legale in Italia da almeno due anni continuativi prima della naturalizzazione del genitore; tale requisito è stato introdotto dal decreto-legge come convertito e opera, quindi, solo per i giuramenti resi a partire dal 23 maggio 2025 (che hanno effetto, come noto, dal giorno successivo).
Istruzioni agli ufficiali di stato civile e nuovi formulari da adoperare dopo l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di cittadinanza
Con circolare 17.6.2025 n. 59/2025 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici si forniscono istruzioni agli ufficiali di stato civile e nuovi formulari (allegati alla circolare) per attuare le nuove norme in materia di cittadinanza.
Si ricorda che all’art. 4 della legge n. 91/1992 è stato introdotto il comma 1-bis, in base al quale i figli minorenni, stranieri o apolidi, nati all’estero da genitore cittadino, che non trasmette automaticamente la cittadinanza italiana, possono acquistarla “per beneficio di legge” se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza per il minore entro un anno dalla nascita dello stesso o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione, anche adottiva, con un cittadino italiano ovvero successivamente alla dichiarazione il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.
In tali ipotesi, il minore non acquisterà la cittadinanza iure sanguinis fin dalla nascita, bensì dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge.
L’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha previsto, inoltre, una norma di carattere transitorio secondo cui per il minorenne alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (24 maggio 2025), figlio di cittadini per nascita nei casi di cui alle lettere a), a-bis) e b) del nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992, la dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza può essere presentata entro le ore 23:59 del 31 maggio 2026. Entrambe le dichiarazioni sopra menzionate, costituendo atti di cittadinanza, devono essere iscritte nel registro di cittadinanza ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 396/2000.
A tal fine, la circolare dispone che, nelle more dell’approvazione, con decreto del Ministro dell’interno, della specifica formula di rito per la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettere a) e b), si potrà utilizzare la formula n. 79 del decreto ministeriale del 5 aprile 2002, opportunamente adeguata, così come riportato nell’allegato A della circolare.
Parimenti, circa la disposizione transitoria, di cui all’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025, potrà adeguarsi la sopra detta formula n. 79, come specificamente indicato nell’allegato B della circolare.
La circolare ricorda che il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni che costituiscono titolo all’acquisto della cittadinanza italiana deve essere, altresì, trascritto nel registro di cittadinanza, adottando la formula n. 193 del decreto del Ministro dell’interno del 5 aprile 2002.
Inoltre, l’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha novellato, l’art. 4 della legge n. 91/1992 con l’introduzione del comma 1-ter, il quale disciplina la rinuncia alla cittadinanza italiana per coloro che, divenuti maggiorenni e in possesso di altra cittadinanza, l’avevano acquisita ai sensi del comma 1-bis del menzionato art. 4 della legge n. 91/1992.
La circolare dispone che per tale specifica ipotesi, l’ufficiale dello stato civile potrà avvalersi della formula n.88 del decreto ministeriale del 5 aprile 2002.
Il richiamato decreto-legge n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha, inoltre, riformulato l’art. 17 della legge n. 91/1992, prevedendo la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia, o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 91/1992) in applicazione dell’art. 8, n. 1 e n. 2, o dell’art. 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
La circolare dispone che per le suddette dichiarazioni, potrà essere utilizzata, ai fini dell’iscrizione nel registro di cittadinanza, la formula n. 85 del decreto del Ministro dell’interno del 5 aprile 2002, opportunamente adattata come riportato nell’allegato C della circolare.
La circolare osserva che anche nelle ipotesi di rinuncia e di riacquisto dello status civitatis, si richiama la necessità della trascrizione dell’accertamento della sussistenza delle condizioni che costituiscono presupposto della rinuncia e del riacquisto della cittadinanza italiana.
Infine, la circolare evidenzia che le dichiarazioni sopra descritte devono essere formali ed essere effettuate di persona, alla presenza di delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Cittadini di Paesi terzi
Soggiorno e lavoro
Possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione
Con circolare 5.5.2025 n. 10 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie fornisce indicazioni operative e chiarimenti circa la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale (art. 24, comma 10 del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024) a proposito della possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo Sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
Il decreto-legge n.145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.
La conversione è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Relativamente ai diritti esercitabili nella fase di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale, la circolare ritiene possa trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del sopra citato d.lgs. n. 286/1998. Tale articolo consente al soggetto richiedente un permesso per lavoro subordinato di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
La ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore straniero non abbia la possibilità di lavorare durante il periodo necessario alla definizione dell’iter procedimentale relativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale disposizione si riferisce testualmente soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, ma già con la nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, adottata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ne è stata estesa l’applicabilità anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.
Analogamente, in virtù di un’interpretazione delle norme sopra richiamate alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell’applicazione del principio di ragionevolezza, la circolare ritiene che l’art. 5, comma 9-bis possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.
Se, infatti, la finalità della legge è quella di consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l’esito dell’iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione.
Anche in tali casi, infatti, vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nelle more della decisione, l’opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.
Poiché la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell’attesa della convocazione presso lo Sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).