sommario
Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
1) Nuovi reati ostativi all’ingresso e al soggiorno degli stranieri extraUE (art.
5) Controlli effettuati dall’autorità marittima
11) Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce rossa italiana (art. 32)
Rassegna delle circolari e delle direttive delle Amministrazioni statali
Cittadini di Paesi terzi
Espulsioni, respingimenti, accompagnamenti e trattenimenti
Accesso alle prestazioni sociali
Rassegna
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
1.
La legge 19.1.2026, n. 11 (pubblicata in G.U. n.28 del 4.2.2026) prevede la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero, nell’ambito della quale si segnalano le disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all’estero (art. 1), di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato (art. 2), di anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE (art. 3), di passaporti (art. 4), di carta d’identità valida per l’espatrio (art. 5).
Appaiono significative per il diritto degli stranieri almeno due disposizioni.
In primo luogo – ed espressamente collegata alla recente riforma della cittadinanza jure sanguinis per gli italiani all’estero – è significativa la previsione di una riforma dei servizi centrali e periferici in materia di cittadinanza del Ministero degli affari esteri, con la centralizzazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e il ritorno all’uso dei documenti cartacei.
L’art. 1 prevede una riforma dei procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all’estero, sostituendo integralmente l’art. 10 d.lgs. n. 71/2011.
In particolare, il nuovo testo del comma 1 dell’art. 10, dispone che agli uffici consolari siano riconosciute competenze limitate a:
a) l’accertamento del mantenimento della cittadinanza nei confronti di persone già riconosciute come cittadini italiani;
b) il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti dei minorenni residenti nella circoscrizione consolare, figli di cittadini previamente riconosciuti;
c) il rilascio dei certificati di cittadinanza a favore delle persone indicate alle lettere a) e b).
Il nuovo comma 2 dell’art. 10 stabilisce, fermo restando le competenze dell’autorità giudiziaria e dei sindaci, che le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da persone maggiorenni residenti all’estero siano presentate ad un ufficio di livello dirigenziale generale istituito presso l’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
Per tali domande e per le conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, il predetto ufficio e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal d.lgs. n. 71/2011, rispettivamente, all’autorità o all’ufficio consolare e al capo dell’ufficio consolare. L’ufficio centrale del MAECI subentra integralmente agli uffici consolari nelle precedenti funzioni esercitate, assumendo i medesimi poteri istruttori e decisionali.
Il nuovo comma 3 dell’art. 10 del d.l. 71/2011 stabilisce che le domande dei maggiorenni dovranno essere presentate esclusivamente in forma cartacea, corredate della documentazione in originale, tramite servizio postale, con oneri integralmente a carico del richiedente, in deroga alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente.
È inoltre previsto che il MAECI, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, possa affidare ad uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con costi posti a carico dell’utente. Si tratta di una vera e propria esternalizzazione delle funzioni del MAECI.
Il comma 4 dispone che, fatto salvo a quanto disposto nel comma 3, una volta avviato il procedimento, tutte le comunicazioni tra l’ufficio centrale del MAECI e il richiedente si svolgono con modalità telematiche. Le notifiche si intendono effettuate al momento dell’invio della comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, anche se non certificata.
La disposizione prevede altresì che il riconoscimento della cittadinanza sia comunicato al Comune e all’ufficio consolare competente.
Infine, in caso di rigetto della domanda, gli oneri per la restituzione degli originali della documentazione trasmessa restano a carico del richiedente.
Il combinato disposto dei commi 5 e 6 introduce limiti quantitativi annuali alle domande trattabili.
Quanto illustrato in precedenza si applica a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della legge, cioè dal 1° gennaio 2029. Nei due anni successivi a tale data (2029-2030), l’ufficio centrale riceve un numero massimo annuo di domande non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1°gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente all’entrata in vigore della disposizione, gli uffici consolari hanno riscosso i relativi diritti consolari (comma 5 del nuovo art. 10 del d.lgs. n. 71/2011).
In sostanza, se nel 2026 i Consolati avranno incassato diritti, ad esempio, per 10.000 domande di cittadinanza, nel 2029 e nel 2030 l’ufficio centrale del MAECI potrà ricevere ogni anno al massimo 10.000 domande.
Il comma 6 disciplina la fase transitoria: i Consolati continuano a trattare le domande ricevute prima della data di avvio del nuovo sistema, il 31 dicembre 2028. Fino a tale data, ciascun consolato può ricevere ogni anno un numero di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti conclusi nell’anno precedente; tale numero non potrà comunque essere inferiore a cento.
La recente riforma della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani nati all’estero ha già ridotto il numero delle domande, sicché l’introduzione di ulteriori limiti quantitativi rischia di tradursi non tanto in una razionalizzazione dei flussi, quanto piuttosto nella formazione di nuove liste d’attesa, aggravate dalla centralizzazione delle competenze presso il MAECI e dunque può consistere in realtà in un ostacolo procedurale che di fatto impedisce l’esercizio della cittadinanza, fondato su criteri meramente organizzativi.
Infine, il comma 7 stabilisce un termine massimo di 36 mesi (invece che 24 mesi) per la conclusione dei procedimenti, valido sia per la nuova procedura (comma 2) che per quella prevista per il periodo transitorio (comma 6).
In secondo luogo, si segnala la riforma delle procedure di legalizzazione degli atti formati all’estero da produrre nel territorio italiano.
L’art. 2 interviene sulla disciplina della documentazione amministrativa, modificando l’art. 33, comma 2, del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, mediante l’inserimento della disciplina della preventiva legalizzazione da parte delle autorità locali, qualora sia previsto.
Ciò non dovrebbe incidere sull’applicazione delle Convenzioni vigenti (ad esempio, la Convenzione dell’Aia), ma ribadisce, in forma più rigida, un requisito già presente nella prassi amministrativa, ma tale modifica consiste comunque in un aggravio procedurale per i cittadini e per gli stranieri.
2.
Il decreto-legge 24.2.2026, n. 23, convertito con modificazioni con legge 24.4.2026, n. 54 (pubblicata in G.U. n. 95 del 24.4.2026), recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale» norme eterogenee concernenti la condizione giuridica dei cittadini extraUE e la gestione dell’immigrazione e dell’asilo.
1) Nuovi reati ostativi all’ingresso e al soggiorno degli stranieri extraUE (art. 1)
L’art. 1 prevede disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere e al comma 2 modifica l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998: dopo le parole «per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall’articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
Come è noto, l’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 regola le modalità di ingresso in Italia dello straniero extraUE e individua i casi in cui lo stesso non è ammesso all’ingresso e al soggiorno in Italia. Prima della modifica, la non ammissione in presenza di condanna, anche non definitiva, era prevista per i reati per cui è stabilito l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380), ovvero per delitti di particolare gravità (rapina, associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, ecc.). Con la modifica citata, si ampliano le ipotesi in cui ogni straniero extraUE non è ammesso in Italia, anche ai casi in cui l’interessato è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi ovvero per porto di armi per cui non è ammessa licenza.
L’art. 28 interviene modificando l’art. 32 l. 26.7.1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, prevedendo l’obbligo di cooperazione in capo ai detenuti stranieri ai fini dell’accertamento della loro identità. Essi sono tenuti a esibire o produrre tutti gli elementi in loro possesso relativi all’età, all’identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o transitato.
Non si tratta di un obbligo del tutto nuovo nel sistema: un analogo dovere di collaborazione è già previsto dall’art. 10-ter commi 2-bis e 2-ter e dall’art. 14, comma 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per gli stranieri trattenuti nei punti di crisi (hot spot) e nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).
In questi ultimi casi, il funzionario di polizia può visionare gli apparecchi elettronici in possesso dei migranti ai fini della loro identificazione e della determinazione della cittadinanza e dei Paesi di provenienza.
La mancata collaborazione prevista dalla nuova norma consente l’adozione di altre misure di limitazione della libertà.
La collaborazione o meno dello straniero ai fini della sua identificazione è inserita nella cartella personale del detenuto che riporta tutte le circostanze e i provvedimenti che lo interessano (di fatto è un diario dove sono indicate tutte le attività del detenuto, la sua condotta e tutte le circostanze negative che possano far emergere criticità nel percorso di rieducazione).
Quanto contenuto nel diario è la principale fonte dalla quale il Tribunale di Sorveglianza trae elementi per valutare la buona condotta del detenuto, fondamentale presupposto per la concessione dei benefici (liberazione anticipata, permessi premio, lavoro all’esterno e semilibertà) nonché delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà).
Ne deriva che le informazioni raccolte in ambito penitenziario rilevano sia sul trattamento penitenziario, sia sull’espulsione dello straniero detenuto, rafforzando il collegamento tra esecuzione penale e disciplina dell’immigrazione.
In effetti, le informazioni inserite nella cartella personale del detenuto cittadino straniero possono assumere particolare rilevanza anche ai fini della valutazione dell’eventuale espellibilità ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998.
La norma prevede infatti che, nei confronti dello straniero identificato e detenuto che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a due anni e che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, possa essere disposta l’espulsione con decreto del Magistrato di Sorveglianza.
In tale quadro, la collaborazione dello straniero riguardo l’identità, la nazionalità, ecc. unitamente alle eventuali condizioni ostative o di inespellibilità potrebbe incidere direttamente sull’adozione del provvedimento espulsivo.
La mancata collaborazione del detenuto straniero circa la sua identificazione potrebbe, da un lato, portare il Tribunale di Sorveglianza a negargli l’accesso ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario o a forme alternative alla detenzione quale misura trattamentale e dall’altro lato portare il Magistrato di Sorveglianza a negargli la revoca della misura di sicurezza disposta dal giudice nell’espulsione.
La seconda parte dell’art. 28 del decreto-legge interviene infatti sull’art. 15 d.lgs. n. 286/1998 che prevede l’espulsione a titolo di misura di sicurezza, prevedendo che per il giudizio sulla pericolosità sociale, che è il presupposto per l’adozione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza, si tiene conto anche della mancata collaborazione del detenuto straniero ai fini della propria identificazione.
La prescrizione che ogni straniero condannato per un reato per il quale era stato ritenuto pericoloso socialmente ed espulso e voglia invece ottenere una cessazione di questa pericolosità sociale di fornire ogni elemento utile per l’accertamento della sua identità e cittadinanza appare ragionevole allorché si tratti di detenuto in un istituto penitenziario, sia per identificare la persona destinataria dell’azione giudiziaria e la sua responsabilità penale, sia per capire eventuali rischi per la sicurezza interna o esterna degli altri detenuti e degli istituti penitenziari, sia ai fini della elaborazione e realizzazione di un efficace e mirato trattamento penitenziario, sia ai fini della verifica dell’avvenuta rieducazione del condannato, che è la finalità costituzionale della pena.
Ciò però potrebbe prefigurare il paradossale effetto che se lo straniero detenuto non collabora ai fini della propria identificazione rischia che per questo solo motivo che sia considerato tuttora socialmente pericoloso e che perciò sia effettivamente eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione, anche se è chiaro che essa non potrà essere effettivamente eseguita proprio per la mancata identificazione dell’espellendo, il che renderà probabile l’adozione di un provvedimento di trattenimento all’uscita dell’istituto penitenziario, innescando un potenziale circolo vizioso che si protrae anche nel momento in cui il detenuto straniero giunto alla fine dell’esecuzione della pena, entra nel circuito delle espulsioni a ripetizione e del trattenimento nei CPR, proprio per l’impossibilità di dare esecuzione alle stesse, anche a causa della sua mancata identificazione.
L’art. 29 comma 1 modifica l’art. 10 d.lgs. n. 286/1998 prevedendo che l’ufficio di polizia di frontiera, ovvero il questore laddove siano conferite alla questura le attribuzioni di polizia di frontiera, curi le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, adottando le procedure previste dal codice frontiere Schengen (art. 23-bis del regolamento (UE) 2016/399), e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all’allegato XII del medesimo regolamento.
Si ricorda che l’art. 23-bis regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) prevede che il trasferimento immediato di uno straniero extraUE rintracciato in zone di frontiera interne in un altro Stato UE, si applica ove ricorrano le condizioni seguenti:
a) Lo straniero è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale; e
b) sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno rintracciato lo straniero extraUE, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che lo straniero extraUE sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che lo straniero extraUE non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.
Lo stesso art. 23-bis prevede però che è escluso il trasferimento immediato per due categorie di stranieri
- stranieri che manifestano volontà di presentare domanda di protezione internazionale;
- minori stranieri non accompagnati.
Si ricorda che l’allegato XII del regolamento UE disciplina le modalità del trasferimento immediato.
1. I provvedimenti di trasferimento sono notificati utilizzando il modello uniforme di cui alla parte B dell’allegato, compilato dall’autorità nazionale competente. Hanno effetto immediato.
2. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di Paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento di trasferimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui lo straniero extraUE rifiuti di firmare il modello uniforme, l’autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello.
3. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che figura nella parte B dell’allegato.
4. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento comunicano annualmente alla Commissione europea il numero di persone trasferite in altri Stati membri, indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui le persone sono state trasferite, i motivi per cui è stato stabilito che esse non avevano diritto di soggiornare nello Stato membro e, se disponibile, la cittadinanza dei cittadini di Paesi terzi rintracciati.
5. I cittadini extraUE rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti immediatamente hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Agli stranieri extraUE è garantito un ricorso effettivo conformemente all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Al cittadino di Paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.
6. Le autorità nazionali competenti provvedono affinché il cittadino di Paese terzo colpito da provvedimento di trasferimento sia trasferito, nel quadro della cooperazione bilaterale alle autorità competenti dello Stato membro ricevente. Il trasferimento ha luogo immediatamente ed entro 24 ore. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano, se del caso, le norme sulle espulsioni. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro ricevente cooperano a tal fine con le autorità nazionali competenti dello Stato membro che procede al trasferimento.
Inoltre, l’art. 28 del decreto-legge modifica l’art. 10, d.lgs. n. 286/1998 in modo da prevedere che il provvedimento di trasferimento immediato può essere impugnato al Tar nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all’autorità consolare italiana competente per territorio (art. 10, comma 1-bis)
La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
In proposito sulle nuove norme statali si rilevano vari profili di illegittimità costituzionale.
In primo luogo, la disposizione legittima la prassi di trasferimento amministrativo dei cittadini stranieri verso Paesi limitrofi con i quali sono in vigore appositi accordi bilaterali per pattugliamenti congiunti o concordati delle proprie frontiere interne (p.es. Francia e Slovenia), il che consente di dare la possibilità di dare effettivo accesso nel territorio italiano alla procedura di asilo, il che viola il diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3 Cost., mediante un trasferimento coercitivo immediato da parte delle autorità di pubblica sicurezza, senza alcuna preventiva convalida giurisdizionale, che invece è prescritta e inderogabile dall’art. 13 Cost. Si tratta di un’insuperabile e gravissima violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale e del diritto di asilo: senza un giudice indipendente non è possibile accertare se davvero la persona non manifesti la sua volontà di presentare in Italia la protezione internazionale, né se sia un minore straniero accompagnato, il che potrebbe esigere accertamenti supplementari.
In secondo luogo, pare violata la riserva di legge, sia in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale, prevista dall’art. 13 Cost., sia in materia di condizione giuridica degli stranieri, prevista dall’art. 10, comma 2 Cost., perché il legislatore non definisce quali siano le «zone di frontiera interne». Non è chiaro se si tratti di zone di frontiera vicine alle frontiere interne con altri Stati UE e/o le zone di frontiera e di transito indicate nel d.m. interno 5.8.2019 (che sono le seguenti province: a) Trieste e Gorizia; b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi; c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; d) Trapani, Agrigento; e) Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna).
In terzo luogo, si rileva la violazione dell’effettività del diritto alla difesa garantito dall’art. 24 Cost.: i ricorsi si possono presentare entro 90 gg. e il Tar non ha poteri sospensivi, il che lascia senza controllo l’effettivo rispetto del divieto di trasferimento di persone che abbiano presentato domanda di protezione internazionale o di minori non accompagnati.
Inoltre, il comma 1, lett. b) dell’articolo 29 sopra citato, modifica la gestione amministrativa dell’espulsione successiva al secondo inadempimento circa l’allontanamento dal territorio nazionale.
Lo straniero in situazione di soggiorno irregolare, rintracciato sul territorio nazionale, è destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal prefetto da eseguirsi prevalentemente con accompagnamento alla frontiera o con ordine del questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale.
La violazione dell'ordine è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro. Valutato il singolo caso, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione e all’eventuale trattenimento presso un CPR o all’adozione di un altro ordine di allontanamento. La violazione del secondo ordine di espulsione è punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La nuova norma prevede che quest’ultima ipotesi, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, non si debba adottare un nuovo provvedimento di espulsione per la violazione dell’ordine di allontanamento. Si potrà intervenire con un nuovo provvedimento di trattenimento in un CPR o con un altro ordine di allontanamento dal territorio.
Questa modifica comporta una sostanziale limitazione dei diritti di difesa del cittadino straniero già espulso, che non potrà chiedere un riesame della propria posizione, eventualmente modificatasi nel corso del tempo, perché la non necessità di un nuovo decreto impedisce allo straniero di poter far valere davanti all’autorità giudiziaria gli eventuali elementi sopraggiunti dopo l’adozione dei precedenti decreti di espulsione.
5) Controlli effettuati dall’autorità marittima
Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge interviene sulla gestione dei dati personali a seguito di controlli effettuati dalla autorità marittima.
Il comma 3 dell’art. 29 del decreto-legge abroga l’art. 142 del Testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002), il che fa venire meno l’automatica copertura a carico dell’erario delle spese legali nel giudizio contro il provvedimento di espulsione.
Dunque, lo straniero ora può accedere gratuitamente alla difesa tecnica nei giudizi contro i provvedimenti di espulsione, non più in modo automatico, ma soltanto dopo una verifica preventiva delle proprie condizioni economiche. Invece la previgente normativa presumeva una condizione di non abbienza che permetteva l’ammissione immediata al beneficio; ora, invece, chi intende opporsi a un decreto di espulsione e decide di impugnarlo davanti al giudice dovrà presentare la documentazione reddituale aggiornata, proprio come un cittadino italiano, per evitare di pagare l’onorario dell’avvocato.
Occorre ricordare che la sentenza n. 119/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della disposizione che impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata dall’Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, avuto riguardo ai redditi prodotti all’estero. La ratio dell’aggravio documentale è stata individuata, in precedenti pronunce della stessa Corte, nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che chiedono di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni. Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche protratta, in Italia non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive.
Tali ragionamenti possono apparire accettabili per la situazione di uno straniero regolarmente soggiornante da tempo nel territorio italiano, che effettivamente potrebbe procurarsi i documenti reddituali nel territorio italiano in cui vive.
Tuttavia, ben diversa è la condizione giuridica di uno straniero che si trovi in situazione di soggiorno irregolare e perciò sia stato destinatario di un provvedimento espulsivo che debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera o comunque entro non più di 7 giorni. In tali casi certo lo straniero può anche tentare di presentare una domanda di essere ammesso al gratuito patrocinio, ma la tempistica necessaria sia per procurarsi i documenti reddituali (magari dal Paese di origine, in cui potrebbe essere pure oggetto di persecuzioni o di danni gravi in caso di conflitti), sia per l’esame della domanda di riconoscimento di tale beneficio appaiono del tutto incompatibili con i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento espulsivo e per lo svolgimento del giudizio su di esso, per il quale è chiesta l’assistenza legale.
Così però si realizza di fatto una limitazione dell’effettivo accesso al diritto alla difesa da parte dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, al fine di limitare le impugnazioni giudiziarie di tali decreti, agendo sulla leva dell’indisponibilità economica o dell’indigenza degli interessati.
Dunque, il mancato automatico patrocinio a spese dello Stato, per i ricorsi degli stranieri extraUE contro i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dal reddito, pare contrastare con gli scopi di quell’istituto, che deve proteggere i più deboli e garantire la tutela legale a chi non se la può permettere, perché, come in questa ipotesi, si trova in una condizione oggettiva in cui di fatto non dispone del tempo per recuperare e fare esaminare dai competenti uffici amministrativi tutti gli elementi e i documenti necessari per attestare lo stato di indigenza, presupposto per accedere al gratuito patrocinio.
Pertanto, la nuova norma appare affetta da vizi di legittimità costituzionale, con riguardo alla violazione del diritto alla difesa, con particolare riguardo per il diritto di avere dallo Stato una difesa legale gratuita in casso di indigenza, garantito dall’art. 24 Cost.
Il decreto-legge n. 23/2026 introduce ulteriori misure al fine di dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.
Il comma 1 dell’articolo 30 consente al Ministero dell’interno di derogare, fino al 31 dicembre 2028, ad ogni disposizione diversa da quella penale per la localizzazione, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all’assistenza, all’accoglienza e al trattenimento degli stranieri, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L’ANAC se richiesto, assicura l’attività di vigilanza.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la deroga sia prevista fino al 31 dicembre 2028 anche per l’art. 19 del d.l. 13/2017, che prevedeva già all’origine, l’ampliamento della rete dei CPR, «in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull’intero territorio». Su mira, infatti, ad istituire almeno un CPR in ogni Regione.
Il comma 3 modifica l’articolo 11, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008 ampliando le modalità di notificazione degli atti e dei provvedimenti inerenti al procedimento del riconoscimento della protezione internazionale che potranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC) del legale presso cui il richiedente ha eletto domicilio.
Inoltre, la notifica degli atti potrà avvenire a mezzo del servizio postale secondo le modalità già in vigore, oppure attraverso l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
Quest’ultima possibilità appare però difficilmente praticabile perché gli interessati non si trovano nelle condizioni di poter attivare una casella di posta certificata. Perciò anche questa modalità suscita gravi dubbi circa la sua legittimità costituzionale con riguardo al diritto alla difesa.
La legge n. 54/2026, di conversione in legge del decreto-legge n. 23/2026, inserì un articolo aggiuntivo che modifica le norme in materia di rimpatrio volontario assistito.
La disposizione aggiuntiva sollevò subito perplessità anche nel Presidente della Repubblica, al punto che la promulgazione della legge di conversione è avvenuta immediatamente prima della firma di un ulteriore decreto-legge n. 55/2026 adottato dal Governo, che ha corretto la medesima disposizione della legge di conversione in legge appena promulgata.
Più precisamente nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione (legge n. 54/2026) del decreto-legge n. 23/2026 è stato introdotto l’art. 30-bis, il quale interveniva sull’art. 14-ter d.lgs. n. 286/1998, recante disposizioni in materia di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi.
In particolare, tale articolo aveva incluso il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell’interno all’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito.
Si ricorda, in proposito, che il comma 1 dell’articolo 14-ter individua tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del suddetto programma le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, gli enti locali e le associazioni attive nell’assistenza agli immigrati.
Inoltre, mediante una modifica al comma 2 dell’articolo 14-ter, si era stabilito che il decreto del Ministro dell’interno con cui sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito fissasse altresì i criteri per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi a essi spettanti per l’attività svolta ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 14-ter, anch’esso introdotto dall’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026. Tale comma, nello specifico, aveva riconosciuto al rappresentante legale, munito di mandato, il quale avesse assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, subordinatamente all’effettiva partenza dello straniero, un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 27 ottobre 2011.
Sul punto, si ricorda che con il citato decreto ministeriale sono state fissate le linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, nonché i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all’attuazione dei detti programmi. In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera e), individua tra le attività che possono essere previste dai programmi di rimpatrio volontario e assistito la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze, nonché l’assistenza e l’eventuale sostegno del cittadino straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell’arrivo nel Paese di destinazione, senza tuttavia definire la misura del contributo. A tale proposito, si evidenzia che l’Organizzazione internazionale della migrazione (OIM), la quale gestisce i programmi di rimpatrio volontario ed assistito, garantisce l’erogazione di una indennità di prima sistemazione pari a 615 euro da corrispondere in contanti a ciascun migrante, prima della partenza o immediatamente dopo l’arrivo nel paese di origine.
L’art. 1 del decreto-legge 24.4.2026, n. 55 (pubblicato in G.U. n .95 del 24.4.2026) modifica il richiamato art. 14-ter, con riferimento alle novelle introdotte per effetto della legge di conversione n. 54/2026.
Nello specifico, il comma 1, lettera a), intervenendo sul comma 1 dell’articolo 14-ter, sopprime il riferimento al Consiglio nazionale forense dall’elenco dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell’interno all’attuazione dei predetti programmi di rimpatrio.
La lettera b) modifica il comma 2 dell’articolo 14-ter, stabilendo che il decreto del Ministro dell’interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito definisca, altresì, i criteri per l’individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato, che possono esercitare l’attività di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, nonché per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività. Conseguentemente, viene soppresso il riferimento al Consiglio nazionale forense quale organo deputato all’elargizione di tali compensi.
Diversamente dal citato comma 2 dell’articolo 14-ter, come novellato dall’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026, non si fa più esclusivo riferimento ai rappresentati legali quali soggetti preposti all’attività di assistenza allo straniero ai fini della procedura di rimpatrio volontario assistito di cui all’articolo 14-ter, comma 3-bis. Alla luce della modifica introdotta dalla disposizione, sembrerebbe, dunque, ampliarsi la platea dei soggetti abilitati all’esercizio di detta attività, potendo il decreto ministeriale di cui sopra stabilire quali siano i criteri da seguire per individuare i rappresentanti – muniti di mandato – dello straniero.
La lettera c) sostituisce integralmente il comma 3-bis dell’art. 14-ter – introdotto, come detto, in sede di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 – ai sensi del quale al rappresentante, munito di mandato, il quale abbia assistito il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, nonché nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, e per il solo triennio 2026-2028, un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del già citato decreto del Ministro dell’interno, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.
Pertanto, è stata soppressa la previsione dell’effettiva partenza dello straniero quale condizione legittimante l’erogazione del compenso. Alla luce di tale modifica, sembrerebbe, dunque, ammettersi il compenso anche qualora il procedimento dovesse concludersi in senso negativo per il richiedente. Inoltre, l’erogazione del citato compenso viene limitata al triennio 2026-2028, rendendo, dunque, tale misura temporanea.
Il comma 2 prevede che il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 14-ter sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (25 aprile 2026).
Il comma 3 dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026, il quale stabiliva la copertura finanziaria degli oneri scaturenti dall’attuazione delle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo alla disposizione di cui all’articolo 14-ter del TUI, con particolare riferimento ai compensi spettanti ai rappresentanti legali.
Conseguentemente, il comma 4 reca la nuova copertura finanziaria degli oneri derivanti delle misure previste dalla disposizione
La legge di conversione in legge del decreto-legge 24.2.2026, n. 23 inserisce un articolo aggiuntivo che modifica l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, nel senso che dopo le parole: «senza formalità» sono inserite le seguenti: «, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto».
Si mira così a velocizzare l’adozione dei provvedimenti giudiziari di espulsione dello straniero condannato, identificato e detenuto a titolo di misura alternativa alla detenzione.
La disposizione del decreto-legge 24.02.2026, n. 23 dà attuazione all’Accordo quadro Italia-Svizzera nel settore della migrazione. L’intervento si colloca all’interno del memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera, relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE, nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1.302.000.000 franchi, destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione.
L’Accordo quadro sottoscritto dall’Italia e dalla Svizzera il 17 luglio 2024 riguarda il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione. Esso ha quale obiettivo generale il rafforzamento delle strutture per la gestione e il trattenimento dei migranti tra i due Paesi.
Il contributo svizzero di 20.000.000 franchi era già previsto (quale misura massima) e, con questa norma, se ne autorizza il versamento.
Si tratta di una misura che si colloca all’interno dell’accordo di cooperazione tra i due Paesi per il controllo dei movimenti migratori verso la Svizzera.
Non è chiaro se l’accordo consente che in Italia siano trattenuti coloro che tentano di recarsi in Svizzera.
11) Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce rossa italiana (art. 32)
L’art. 32 introduce una deroga al codice dei contratti pubblici per l’affidamento alla Croce rossa italiana di attività legate alla gestione dei Centri.
In previsione dell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, si prevede che il Ministero dell’interno fino al 31 dicembre 2028, potrà agire in deroga al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 3.3.2023, n. 36), per avvalersi delle attività umanitarie della Croce rossa italiana presso i Centri per l’identificazione e l’espulsione di immigrati stranieri e per gestire le già menzionate strutture.
3.
Erogazione dell’assegno unico universale per i figli a carico dei cittadini extraUE
L’art. 7-bis della legge 20.4.2026, n. 50 (pubblicata in G.U. n. 91 del 20.4.2026), di conversione in legge del decreto-legge 1.2.2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, introduce importanti cambiamenti alle norme sull’erogazione dell’assegno unico universale per i figli a carico, cioè introduce alcune modifiche al d.lgs. 231/2021 (artt. 1, 3 e 6), prevedendo quanto segue:
1) i figli residenti in un altro Stato dell’Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente, potranno essere considerati parte integrante del nucleo familiare ai fini dell’erogazione dell’assegno unico universale;
2) non è più previsto che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
3) in alternativa alla residenza e al domicilio in Italia, il beneficiario potrà far valere la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una attività di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e con versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana;
4) l’erogazione dell’assegno unico e universale sarà parametrata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia;
5) la domanda dell’assegno unico universale dovrà essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, essere rinnovata ogni anno dal 1° marzo.
La riforma migliora la conformità dell’ordinamento italiano alle norme europee.
La prima modifica significativa apportata dalla legge n. 50/2026 consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del «contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale»). Dunque, dal mese di aprile 2026 l’assegno spetta (a domanda) a decorrere dal primo mese di residenza in Italia.
La seconda modifica significativa riguarda il luogo di residenza dei figli e delle figlie per i quali è possibile richiedere l’assegno: il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 d.l. n. 230/2021 prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU «si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente». Sinora, infatti, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE.
Tuttavia, anche le nuove norme appaiono lacunose.
Infatti, non si prevede nulla circa i figli residenti nei Paesi extra-UE, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori che lavorano in Italia: i figli di un lavoratore/trice italiano/a, UE o extra-UE non potranno essere considerati ai fini dell’erogazione dell’assegno unico universale.
Tale esclusione appare del tutto irragionevole perché il luogo di residenza dei figli dei lavoratori – anche italiani – che versano regolarmente tributi e contributi previdenziali in Italia, inciderà sul diritto all’assegno unico universale. In questa stessa condizione si trovano i lavoratori frontalieri che entrano in Italia provenienti da Paesi extra-UE limitrofi (Svizzera, San Marino e Principato di Monaco), mentre contestualmente, l’emendamento risolve i problemi in via definitiva per tutti gli altri frontalieri provenienti dai Paesi UE.
Appare dunque una irragionevole discriminazione impedire il riconoscimento della prestazione anche ai figli residenti nei Paesi extra-UE.
Rassegna delle circolari e delle direttive
delle Amministrazioni statali
Espulsioni, respingimenti, accompagnamenti, trattenimenti
1.
Direttiva in materia di trattenimento presso i CPR di stranieri socialmente pericolosi
Un’apposita direttiva del Ministro dell’interno, diramata con circolare n. 141008166(2) del 20.1.2026 del Ministero dell’interno, dà apposite prescrizioni a prefetture e questure circa il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio di stranieri socialmente pericolosi.
La direttiva premette che alcuni recenti episodi di cronaca hanno posto all’attenzione la necessità di perseguire con la massima determinazione l’obiettivo – prioritario per la sicurezza pubblica – del rimpatrio degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale che si siano evidenziati per comportamenti pericolosi, disponendone senza indugio, nelle more, il trattenimento nei CPR.
Il Ministro afferma che il massimo impegno per il conseguimento dell’obiettivo suddetto si impone allo scopo di contenere, attraverso il loro più sollecito allontanamento dal nostro Paese, il rischio che una possibile escalation dei comportamenti violenti culmini, come già accaduto, nella commissione di efferati delitti.
In tale quadro, la direttiva afferma che sia quanto mai necessario che sia disposto il rimpatrio con accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari che, per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, possano ritenersi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo in campo ogni sforzo organizzativo utile a darvi corso.
È essenziale, altresì, che, nei confronti dei predetti, nelle more dell’allontanamento dal territorio nazionale – ove non immediatamente eseguibile – sia disposto il trattenimento nei CPR, con priorità, in conformità alla statuizione di cui all’art. 14, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998.
A tal fine, la direttiva prescrive ai questori di destinare risorse adeguate all’accompagnamento degli stranieri presso i CPR assegnati, a qualsiasi distanza questi si trovino. Qualora, peraltro, per esigenze o circostanze contingenti, ciò non risulti possibile, si prescrive ai questori di contattare la segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché assicuri ogni supporto logistico o di personale utile a tale scopo.
Nella medesima ottica, la direttiva prescrive ai prefetti, in raccordo con il competente Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di imprimere il massimo impulso all’attività di manutenzione dei Centri già presenti sul territorio, in modo che ne sia sempre garantita la piena capacità, ove ridotta anche a seguito di episodi di danneggiamento o atti di vandalismo perpetrati dagli ospiti.
Al riguardo, la direttiva segnala l’esigenza che, qualora singoli alloggi o addirittura, come pure è accaduto, interi settori dei CPR siano resi inutilizzabili, si provveda a trasferire i migranti ivi trattenuti presso altri Centri di trattenimento, escludendosi la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore, onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti.
Per la medesima finalità, la direttiva richiama l’attenzione sulla necessità di svolgere con la massima accuratezza ogni verifica utile all’individuazione dei responsabili di rivolte o danneggiamenti all’interno delle strutture di trattenimento e alla conseguente applicazione delle misure di cui all’art. 14, commi 7.1 e 7-bis d.lgs. n. 286/1998.
La direttiva invita anche i prefetti delle province sede di CPR, ove non vi abbiano già provveduto, a stipulare convenzioni con l’ASL, al fine di consentire la piena applicazione dell’art. 3, comma 2, della direttiva 19 maggio 2022, del Ministro dell’interno pro tempore, che consente la permanenza nei CPR anche dei migranti che vi abbiano fatto accesso in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso.
Inoltre, al fine di evitare che l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero, si prescrive ai prefetti di attuare ogni utile iniziativa volta a stipulare apposite convenzioni con i locali SerD per l’adeguata presa in carico di tali situazioni.
La direttiva rinvia ad ulteriori indicazioni che vorranno impartire i Dipartimenti della pubblica sicurezza e delle libertà civili e l’immigrazione, ma ribadisce infine la particolare valenza strategica che si annette alla direttiva stessa, nell’ambito della complessiva azione di contrasto all’immigrazione irregolare.
Accesso alle prestazioni sociali
2.
Il messaggio dell’INPS - Direzione centrale inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità - Coordinamento generale legale, n. 205 del 22.1.2026 prende atto della giurisprudenza consolidatasi a seguito del contenzioso instaurato nei confronti dell’INPS che impediva l’accesso degli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione all’assegno unico e universale per i figli a carico e al bonus asilo nido.
Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale in materia e salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti, sulla fattispecie, dinanzi alla Corte di Cassazione o ad altre autorità giudiziarie, il messaggio dispone che permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento di tali prestazioni.
Pertanto, il messaggio dispone che fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, le nuove domande di AUU e di bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Analogamente, ove ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, devono essere accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle strutture territorialmente competenti per la lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente allegata relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Infine, le strutture territorialmente competenti devono altresì accogliere – in presenza dei prescritti requisiti di legge – in autotutela e salvo ripetizione, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3.
La circolare INPS n. 29 del 27.3.2026 fornisce indicazioni per la presentazione delle domande 2026 per l’accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Del contenuto di questa circolare si segnala soltanto la parte in cui essa ricorda che la domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1 del d.p.c.m. 17 febbraio 2017:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) residenza in Italia.
Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, di cui alla precedente lettera a), tenuto conto della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, la circolare precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:
- titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (cfr. l’art. 14 della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25.5.2009, attuata con il d.lgs. 28.6.2012, n. 108);
- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’art. 26 d.lgs. n. 286/1998, per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. gli artt. 5, 5-bis, 21 e 22 d.lgs. n. 286/1998 e gli artt. 9, 13 e 14 d.p.r. n. 394/1999);
- permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. l’art. 24 d.lgs. n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. l’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. l’art. 32 d.lgs. 28.1.2008, n. 25);
- permesso di soggiorno per casi speciali (cfr. gli artt. 18, 18-bis e 18-ter d.lgs. n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’art. 2 d.p.c.m. 28.3.2022, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, d. l. 27.12.2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.2.2025, n. 15, in base alle quali tali permessi di soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4.03.2026; la protezione temporanea è stata ulteriormente prorogata al 4 marzo 2027 a seguito della decisione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025;
- permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. l’art. 30 d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 28 d.p.r. n. 394/1999).
Inoltre, la circolare dispone che, tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale in materia, e salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ad altre autorità giudiziarie, il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento.
Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, si precisa che le domande di contributo presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Ai fini del contributo ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) in possesso di permesso di soggiorno valido (cfr. il messaggio n. 205 del 22.1.2026).
La circolare infine dispone che nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.
Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13.1.2022) compresa la richiesta del contributo.
Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.
Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.