sommario
Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
Rassegna delle circolari e delle direttive delle Amministrazioni statali
Cittadini di Paesi terzi
Soggiorno e lavoro
Espulsioni, respingimenti, accompagnamenti e rimpatri
Rassegna
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
Riforma delle procedure di ingresso per lavoro, dei termini per le domande di nulla-osta al ricongiungimento familiare e dei permessi per casi speciali
Il decreto-legge 3.10.2025, n. 146, conv., con mod., con la l. 1.12.2025, n. 179 (pubblicata in G.U. n. 279 del 1.12.2025) introduce molte nuove norme in materia di diritto degli stranieri.
L’art. 1 (Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità e sulle dichiarazioni fornite ai fini dell’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri) si compone di varie lettere.
Alle lettere a) e b) si prevede che i termini per il rilascio del nulla-osta (per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), nel complessivo termine dei sessanta giorni, non decorrono più dalla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, ma dall’imputazione della richiesta alle quote d’ingresso. La stessa previsione è stata introdotta anche per le autorizzazioni all’ingresso per lavoro stagionale, in riferimento al termine di venti giorni.
Così però appare evidente che si rende imprevedibile la durata del procedimento amministrativo e di fatto si supera il termine dei sessanta giorni (venti giorni per il lavoro stagionale) per il rilascio “in ogni caso” del nulla-osta, né tali modifiche garantiscono una data certa per il completamento della procedura di rilascio del nulla-osta, il che rischia di fare allungare di fatto i tempi di ingresso. In ogni caso queste modifiche non rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti.
Le lettere c), d), e) f), g) e h) dell’art. 1 introducono – nella procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro in casi particolari (art. 27 d.lgs. n. 286/1998), per volontariato (art. 27-bis d.lgs. n. 286/1998), per ricerca (art. 27-ter d.lgs. n. 286/1998), per i lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater d.lgs. n. 286/1998), per trasferimenti intra-societari (artt. 27-quinquies e 27-sexies d.lgs. n. 286/1998) – i “controlli di veridicità” da parte delle amministrazioni sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e degli altri soggetti proponenti la domanda che si devono conformare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000).
Non si specifica se si mira a semplificare la procedura di rilascio dei titoli di soggiorno.
Inoltre, rimangono invariate, le restrizioni normative previste nell’art. 27 e seguenti relative al possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di alcune attività.
In sede di conversione in legge del decreto-legge si sono previste ulteriori modifiche all’art. 22 d.lgs. n. 286/1998
1) nel comma 2-bis si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro ha la facoltà di effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive sui moduli di domanda precompilati, ai fini dell’eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro il protocollo di intesa per la presentazione in modo “semplificato” delle domande di ingresso per lavoro (art. 24-bis, comma 3 d.lgs. n. 286/1998), dalla procedura informatica di presentazione della domanda per il rilascio del nulla-osta all’ingresso per motivi di lavoro;
2) nel comma 2-bis.2 è stabilito che il limite annuo di tre richieste di nulla-osta al lavoro subordinato previsto per i datori di lavoro privati, non si applichi anche alle agenzie di somministrazione di lavoro oltre che alle organizzazioni datoriali e ai consulenti del lavoro;
3) nel comma 5 quinquies passa da 7 a 15 giorni il termine entro cui il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla-osta al lavoro allo Sportello unico immigrazione da quando riceve la comunicazione dell’avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di rilascio del visto di ingresso presentata dal lavoratore;
4) nel comma 6 per il lavoro subordinato passa da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero il termine entro cui il datore di lavoro e lo stesso lavoratore sono tenuti a sottoscrivere e a trasmettere allo Sportello unico immigrazione, il contratto di soggiorno;
L’art. 2 (Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri) consolida nel d.lgs. n. 286/1998 le norme che erano già state introdotte in modo sperimentale dal d.l. n. 145 / 2024 convertito con legge n. 187/2024, che aveva valore solo per l’anno 2025.
La disposizione riguarda:
• la precompilazione delle domande per lavoro subordinato, anche stagionale;
• il limite massimo di tre domande di nulla osta per lavoro subordinato, applicabile ai datori di lavoro che accedono come utenti privati;
• l’esclusione di tale limite per le domande presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o tramite soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della l. 12/1979 con l’obbligo di garantire che il numero delle richieste di nulla osta sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati, in relazione al numero dei dipendenti o al settore di attività dell’impresa.
È noto, peraltro, che il vigente sistema della programmazione delle quote di ingresso per lavoro non assicura un’efficace intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e di fatto non impedisce intermediari che utilizzano forme vessatorie e ricattatorie nei confronti degli stranieri che vogliano entrare in Italia per motivi di lavoro, il che alimenta il circuito della irregolarità e dello sfruttamento lavorativo.
Perciò un mero aumento dei controlli e degli adempimenti burocratici, come prevedono sia il d.l. n. 145 /2024, sia il d.l. n. 146/2025, potrebbe non migliorare l’efficienza del procedimento, ma potrebbe pure aumentarne la durata di fatto e potrebbe essere inefficace per contrastare i soggetti che lucrano su questo sistema e sullo sfruttamento lavorativo. La novella normativa non produce quindi una semplificazione delle procedure, che andrebbero profondamente riformate attraverso un sistema che garantisca l’effettivo e corrente incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, ma prevede un allungamento generalizzato dei tempi dei procedimenti riguardo all’ottenimento del nulla-osta al lavoro subordinato.
La legge di conversione in legge ha introdotto ulteriori modifiche:
• all’art. 23 d.lgs. n. 286/1998, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, la domanda di visto di ingresso per i lavoratori stranieri che hanno frequentato i corsi di istruzione e formazione all’estero, potrà essere presentata entro 12 mesi dalla conclusione del corso (la norma previgente prevedeva un termine di soli sei mesi); sono inoltre introdotti ulteriori controlli nei confronti dei partecipanti ai corsi e dei datori di lavoro, al fine di verificare eventuali elementi ostativi all’ingresso in Italia;
• all’art. 24 d.lgs. n. 286/1998, per il lavoro stagionale, è esteso a 15 giorni (prima era 8 giorni) dalla data di ingresso del lavoratore, il termine entro cui il datore di lavoro e lo stesso lavoratore sono tenuti a sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro e a trasmetterlo allo Sportello unico immigrazione;
• all’art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998 si prevede che la conferma della richiesta del nulla osta allo Sportello unico immigrazione prevista dopo l’espletamento delle procedure da parte delle rappresentanza italiane all’estero per il rilascio del visto di ingresso al lavoratore e la trasmissione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato/per lavoro stagionale sottoscritto digitalmente possano essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei consulenti del lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’art. 3 (Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno) inserisce nel comma 9-bis dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998 la facoltà di svolgimento di attività lavorativa non solo nelle more del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno.
Tuttavia, non è più sufficiente il mero rispetto dei tempi e delle condizioni per la presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno e la semplice titolarità della relativa ricevuta, contenente i dati formali accertabili, ma si prevede che sia necessario che si rispettino, senza ulteriore specificazione, “gli altri adempimenti previsti dalla legge”, il che potrebbe rendere non uniforme e semplice l’attuazione della nuova disposizione.
Inoltre, il concetto di “ricevuta” appare ambiguo, perché non chiarisce se sia considerata come valida anche la “ricevuta postale”, anche perché appare problematica la recente decisione del Ministero dell’interno di concordare con le Poste italiane di apporre la data di scadenza sulla ricevuta del permesso di soggiorno.
L’art. 4 (Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali) aumenta la durata del permesso di soggiorno casi speciali, rilasciato nelle ipotesi previste dall’art. 18 d.lgs. n. 286/1998 (permesso per protezione sociale) e dall’art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998 (permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che è portata dai precedenti sei mesi a un anno e si integra la casistica dell’inserimento lavorativo per il prolungamento della durata al “maggior periodo occorrente”.
Si prevede anche la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi previste dagli artt. 18 e 18-bis d.lgs. n. 286/1998 (permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) di avere accesso all’assegno di inclusione (ADI), come già previsto per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per i casi di grave sfruttamento lavorativo nelle ipotesi previste dall’art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998.
Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto-legge si è stabilito all’art. 18-bis d.lgs. n. 286/1998 al comma 2 che con la proposta o con il parere necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, al questore oltre alla comunicazione degli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale, deve essere trasmesso ogni elemento ritenuto utile per il rilascio dello stesso parere.
L’art. 5 (Ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità) introduce un nuovo art. 27-septies nel d.lgs. n. 286/1998, che prevede quanto prevedeva il d.l. 145/2024 circa gli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità. Non viene superato il carattere sperimentale della misura e il numero massimo di 10.000 istanze come indicato nel decreto-legge. Restano invariate le modalità di presentazione delle domande di nulla-osta all’ingresso di lavoratori da impiegare per periodi superiori a tre mesi, a tempo determinato o indeterminato, per il tramite delle agenzie per il lavoro o delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
In sede di conversione in legge si è introdotta anche una modifica all’art. 2 comma 2 del d.l. 145/2024 convertito dalla legge 187/2024: nell’ambito della sperimentazione prevista per il 2025 e per gli anni dal 2026 al 2028, i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato – entro il numero massimo annuo di 10.000 – potranno essere richiesti per i lavoratori da impiegare per l’assistenza familiare o socio-sanitaria, anche dei bambini dalla nascita fino a sei anni di età, oltre che a persone con disabilità o grandi anziane.
Permane l’esclusione dei patronati dal processo di presentazione delle domande con l’affidamento esclusivo alle agenzie per il lavoro (APL) e alle associazioni datoriali, in merito al rilascio fuori dalle quote di 10.000 istanze per i lavoratori impiegati nell'assistenza familiare e sociosanitaria, il vincolo che lega il lavoratore al datore di lavoro per i primi 12 mesi che rischia di limitare fortemente la libertà di scelta del lavoratore, aumentando la sua vulnerabilità in caso di abusi o di condizioni di lavoro sfavorevoli, la necessità di autorizzazione preliminare per il cambio di datore durante il primo anno che aggrava ulteriormente questa situazione.
L’art. 7 (Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale) prolunga da novanta a centocinquanta giorni il termine per il rilascio del nulla-osta per il ricongiungimento familiare (art. 29, co. 8 d.lgs. n. 286/1998).
Già oggi i tempi che intercorrono dalla richiesta fino all’ottenimento dei visti di ingressi si aggirano intorno a un anno e, spesso, superano tale durata a seconda dei territori e delle ambasciate di riferimento. Pertanto, per evitare la dilatazione della tempistica occorrerebbero misure efficaci per garantire il rispetto dei termini originariamente definiti. Tale modifica mira a rendere realistici i tempi di rilascio rispetto alle forze di cui dispongono gli uffici delle prefetture, ma mira anche a evitare azioni giudiziarie contro i ritardi dell’amministrazione
L’art. 8 (Proroga del “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” e ampliamento dei partecipanti) prevede l’integrazione alla partecipazione agli enti religiosi civilmente riconosciuti e abroga la scadenza operativa del tavolo, pari a tre anni dalla sua costituzione o successiva proroga triennale.
La proroga delle attività del tavolo appare inadeguata perché non accompagnata da un adeguato rafforzamento delle risorse dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli interventi strutturali su trasporti, alloggi e condizioni di lavoro. Inoltre, non è mai stato realizzato un effettivo raccordo con il Comitato nazionale per il contrasto al lavoro sommerso, il che rischia di duplicare in maniera inefficace i luoghi di confronto su tematiche analoghe, senza però rafforzare la capacità di intervento concreto.
L’art. 9 (Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera) riguarda la disciplina di accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera riservato agli Enti del terzo settore. Si introducono i riferimenti agli articoli 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003 e all’accredito delle regioni all’erogazione di servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015. La modifica normativa amplia i soggetti che possono accedere al Fondo, che ha una dotazione di risorse minima prevista in 500.000 euro per gli anni 2026-2027. Tali misure rischiano però di essere inefficaci, perché la modifica rischia di spezzettare ulteriormente le risorse in attività peraltro non meglio specificate.
Si dispone altresì la proroga al 31 dicembre 2027 dell’affidamento a Croce Rossa italiana della gestione del punto di crisi (hot spot) di Lampedusa per assicurare adeguati livelli di accoglienza.
Si prevede anche la definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli affari esteri, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore;
Semplificazioni e digitalizzazioni di alcune procedure in materia di immigrazione
La legge 2.12.2025, n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese), pubblicata nella G.U. n. 281 del 3.12.2025 prevede alcune disposizioni assai importanti in materia di condizione giuridica degli stranieri.
1) L’art. 4 prevede disposizioni di semplificazione in materia di immigrazione.
In primo luogo, si prevede la riforma dell’art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998 circa la idoneità alloggiativa dei lavoratori stranieri ai fini della stipula del contratto di soggiorno non si richiede più l’alloggio previsto dalle leggi regionali sulla e.r.p., ma si prevedendo tre diverse ipotesi:
a1) in via generale – come si è già innovato ai fini del ricongiungimento familiare – è l’alloggio idoneo determinato dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato in G.U. n. 190 del 18 luglio 1975.
a2) Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un’autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
a3) Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell’idoneità dell’alloggio è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.
In secondo luogo, si prevede la riduzione a 30 gg. del termine per il rilascio del nulla-osta per l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall’art. 23 d.lgs. n. 286/1998. Questa semplificazione si accompagna al prolungamento a 12 mesi del tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso, prevista dalla conversione del d.l. n. 146/2025, illustrato nel par. 1.
2) L’art. 20 modifica l’art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998 circa l’asseverazione dei posti di lavoro richiesti ai fini dell’ingresso per lavoro subordinato o stagionale, prevedendo che il riferimento previsto nei commi 1 e 3 alle richieste di asseverazione alle «organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» deve essere allargata anche «alle strutture territoriali ad esse annesse».
3) L’art. 21 modifica l’art. 27-quater, co. 6 d.lgs. n. 286/1998 prevedendo la riduzione da 90 a 30 gg. del nulla-osta al lavoro presentato in favore di lavoratori altamente specializzati e titolari di carta blu UE.
Si riduce da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori che hanno completato programmi di formazione professionale e civico linguistica all’estero
Utilizzo di personale avventizio nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e modifiche della disciplina della cittadinanza italiana
Nell’art. 1 della legge 30.12.2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) si prevedono alcune disposizioni che direttamente o indirettamente concernono in materia di diritto degli stranieri.
In primo luogo, il comma 317 prevede che al fine di consentire l’efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio dell’Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 25/2008, sono autorizzate, per l’anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’art. 9, co. 28, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l’anno 2026.
In secondo luogo, il comma 513 prevede alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sulla cittadinanza italiana:
a) all’art. 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»;
b) all’articolo 9-bis:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»;
2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».
In terzo luogo, nel comma 514 si prevede che alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l’art. 7-ter è inserito un nuovo art. 7-quater che prevede la gratuità della dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1-bis, lett. b) della legge n. 91/1992, cioè la dichiarazione volontà dell’acquisto della cittadinanza che i genitori o il tutore devono presentare entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini
L’art. 1, comma 2 del decreto-legge 31.12.2025, n. 201 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31.12.2025) prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, agli sfollati dall’Ucraina in base alla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione europea del 15 luglio 2025.
Programmazione delle quote di ingresso per lavoro degli stranieri extraUE per il triennio 2026-2028
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2.10.2025 (pubblicato in GU, n. 240 del 15.10.2025) prevede la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
In generale si stabilisce che la quota massima complessiva di lavoratori stranieri extraUE da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale nei settori agricolo e turistico, e per lavoro autonomo è fissata in
- 164.850 ingressi per l’anno 2026 – di cui 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale (che includono 13.600 unità destinate al settore dell’assistenza familiare), 88.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo –,
- 165.850 ingressi per il 2027 – di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale (che includono 14.000 unità destinate al settore dell’assistenza familiare), 89.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo –,
- 66.850 ingressi per il 2028 – di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale (che includono 14.200 unità destinate al settore dell’assistenza familiare), 90.000 unità per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo.
- Circa gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale si stabiliscono vari limiti.
In primo luogo, si stabilisce che ai fini degli ingressi per lavoro subordinato sono ammessi soltanto i lavoratori nei seguenti settori di lavoro: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi).
In secondo luogo, si stabilisce che nell’ambito delle 76.200 quote d’ingresso per lavoro subordinato sono previste quote riservate:
- 25.000 sia nel 2026, sia nel 2027, sia nel 2028 tra i cittadini di Stati che abbiano sottoscritto con l’Italia specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, tenendo conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan),
- 18.000 nel 2026, 26.000 nel 2027 e 34.000 nel 2028 tra i cittadini di Stati extraUE che sottoscriveranno analoghi accordi nel triennio 2026-28.
In terzo luogo, si stabiliscono quote speciali per lavoratori stranieri extraUE subordinati non stagionali per i quali non è previsto un vincolo di nazionalità:
- lavoratori subordinati non stagionali da destinare al settore dell’assistenza familiare, di cui 13.600 nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, di cui 300 nel 2026, 300 nel 2027, 300 nel 2028.
Circa le modalità di invio delle domande di nulla-osta al lavoro è possibile precompilare le domande di nulla osta al lavoro sul Portale ALI del Ministero dell’interno, sezione Sportello unico per l’immigrazione dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema è disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.
Ad esclusione delle domande di nulla osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro deve allegare alle richieste finalizzate all’ingresso di lavoratori subordinati (compreso il personale da adibire all’assistenza familiare), una dichiarazione di esperita verifica della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che va effettuata attraverso l’invio al Centro per l’impiego competente di un modulo di richiesta di personale predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’inoltro telematico di tutte le istanze di nulla osta al lavoro è subordinato all’acquisizione dell'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della l. n. 12/1979, o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.
L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare, ma per le istanze presentate dal datore di lavoro affetto da patologie o disabilità e che presenti istanza di nulla osta per un lavoratore addetto alla sua assistenza il documento di asseverazione è sostituito da una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica. L’asseverazione non è inoltre richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis co. 3 del d.lgs. n. 286/98 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
I datori di lavoro devono, inoltre, dotarsi sia dell’identità digitale SPID o della CIE, necessarie per accedere al Portale Servizi del Ministero dell’interno e inoltrare l’istanza di nulla osta al lavoro, sia di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale presso le banche dati INI-PEC-INAD per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.
Sia nel 2026, sia nel 2027, sia nel 2028 i datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di lavoro non stagionale e stagionale. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle sopracitate organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/98, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della l. n. 12/1979 e dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, co. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
È inoltre prevista una finestra temporale di riapertura, h 24, della sezione del Portale ALI dalle ore 9:00 del 9 dicembre 2025 alle ore 20:00 del 13 dicembre 2025 per apporre eventuali modifiche alle domande precompilate ed effettuare l’operazione di salvataggio, consentendo il passaggio delle istanze dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”.
Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:
- del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modulo “C-Stag agricolo”);
- del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modulo “C-Stag turistico”);
- del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modulo B2020”);
- del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello “A-bis in quota”)
e fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
La circolare prevede anche la decadenza e l’archiviazione d’ufficio delle domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027, ovvero dei nulla osta ai quali non sia seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine.
Resta ferma la possibilità di presentare domanda, al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto e senza limiti numerici, per la conversione dei seguenti titoli di soggiorno:
a) del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (modello “LS” per lavoro subordinato e “LS1” per lavoro domestico), o autonomo (modello “LS2”);
b) del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (modello “VA” e modello “V2” per maggiore età o laurea in Italia), o autonomo (modello “Z” e modello “Z2” per maggiore età o laurea in Italia);
c) del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Mod. “VB”).
Analogamente alle richieste di conversione del permesso di soggiorno, il d.l. n. 146/2025, all’art. 5, prevede l’inoltro – esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’art. 4, co. 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 27/2003, o delle associazioni datoriali firmatarie del vigente CCNL del settore domestico – di domande (modello “A-BIS fuori quota”) di nulla osta finalizzate all’ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri di qualsiasi nazionalità da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, o a favore di grandi anziani (ultraottantenni), entro un limite massimo di 10.000 istanze per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.
Non essendo soggette alla verifica della sussistenza di quote d’ingresso, le suddette istanze possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno e, non essendo previsto il “click-day”, le stesse non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
- Nell’ambito delle 650 quote annue di ingressi per lavoro autonomo sono previste quote riservate a
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, dei quali 10 ogni anno per i residenti in Venezuela e 40 ogni anno per i residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’art. 27, comma 1-octies, d.lgs. n. 286/1998 (si veda oltre il d.m.a.e. del 17.12.2025);
- 20 ogni anno ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- 500 ogni anno, tra c1) Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; c2) Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c3) Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; c4) Artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; c4) Stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
- Circa gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico sono previste varie quote riservate:
- 12.600 nel 2026, 12.750 nel 2027 e 13.000 nel 2028 tra i cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan o cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, dei quali
b1) 5.000 nel 2026, 6.000 nel 2027 e 7.000 nel 2028, tra coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;
b2) 47.000 ogni anno tra coloro le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo siano presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare;
b3) 13.000 nel 2026, 14.000 nel 2027 e 15.000 nel 2028 tra coloro le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore turistico siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del turismo: ADLI – Associazione Datori di Lavoro Italiani, AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane, ANPIT – Associazione nazionale per l’industria e il terziario, ASSITAI – Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CAPIMED – Conf. Naz. Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori, CIFA ITALIA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, CONFCOOPERATIVE, CONFIMITALIA – Confederazione Imprese Italiane, CONFIMPRESEITALIA, CONFLAVORO PMI, FAITA FEDERCAMPING, FAPI – Fed. Artigiani e Piccole Imprese, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERAZIENDE, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, FIPE – Federazione Italiana pubblici esercizi, FISAPI – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali, LEGACOOP, PMI ITALIA – Conf. Naz. Piccole e Medie Imprese, UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI, UNSIC – Unione Naz. Sindacale Imprenditori e Coltivatori.
Individuazione degli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote
Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17.11.2025 (pubblicato in G.U., n. 273 del 24.11.2025) individua Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay quali Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all’art. 3, co. 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi dell’art. 27, co. 1-octies, dello stesso d.lgs. n. 286/1998, con le procedure di cui all’art. 22 del medesimo d.lgs. n. 286/1998.
Rassegna delle circolari e delle direttive
delle Amministrazioni statali
Procedure operative per la presentazione delle domande di nulla-osta al lavoro ai fini degli ingressi per lavoro nell’ambito delle quote stabilite col d.p.c.m. 2 ottobre 2025
La circolare congiunta del 16.10.2025 0448/0307 – Protocollo 0008047 del Ministero dell’interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione – Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità FAMI - AOO POLITICHE - Uff2, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo impartisce le indicazioni operative per attuare la programmazione delle quote di ingresso per lavoro stabilite nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 2.10.2025.
Si ricorda in particolare per l’anno 2026 sono stati autorizzati 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 650 ingressi per lavoro autonomo e 88.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
Dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 è stato possibile precompilare le domande di nulla osta sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, utilizzabile per l’invio delle domande a partire dai click day previsti, a seconda della tipologia di lavoratori, il 12 gennaio, il 9 e il 16 e il 18 febbraio 2026.
Nella premessa e nel punto 1 della circolare si ricordano i contenuti del d.p.c.m. del 2025 di determinazione delle quote di ingresso per il triennio 2026-2028 e poi le cifre delle quote di ingresso (si veda l’inizio dell’Osservatorio italiano)
2. PROCEDURE E REQUISITI
2.1. Datori di lavoro e codici ATECO
Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal d.p.c.m., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell’assistenza familiare. Per la corrispondenza tra i settori indicati nel d.p.c.m. e la classificazione ATECO 2025 cfr. l’allegato 2. I predetti settori produttivi e i relativi codici ATECO dovranno essere indicati nella domanda nell’ambito della sezione dedicata al contratto. Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta Ministero dell’interno/Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 45186.
2.2. Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l’impiego
Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 30-quinquies del d.p.r. n. 394/1999), deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’impiego competente, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (all. 3), che va allegata nella sezione di upload della domanda (denominato Dichiarazione verifica centro per l’impiego). Ai sensi dell’art. 22, co. 2-bis del TUI come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9, co. 5, del d.p.c.m. 2 ottobre 2025), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (all. 4) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro (unitamente al precedente allegato, nell’ambito del medesimo campo di upload soprariportato).
2.3. Asseverazione
Si ricorda che, per tutti i settori in base all’articolo 24-bis TUI, è necessario acquisire l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri. L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis, comma 3, del TUI con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
2.4. Requisiti di reddito
Per tutti i comparti lavorativi diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/impresa individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e nella Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023.
2.5. Assistenza familiare
In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell’assistenza familiare si ricorda che l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (7002,97 euro annuali per il 2025).
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle già citate circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023, «il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)».
Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l’asseverazione.
La circolare ricorda che la limitazione dell’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica, come già indicato nella circolare del Ministero dell’interno n. 4623 del 17.11.2020. In tali casi, in luogo dell’asseverazione, è necessario fornire una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica. È possibile inoltrare l’istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case-famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
La circolare ribadisce che anche ai datori di lavoro domestico sono richieste la verifica preventiva di indisponibilità presso i Centri per l’impiego e, salvo in caso di non autosufficienza, l’asseverazione (vedi supra). Si ricorda anche che, a differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, per il 2026-2028 la quota di ingresso per l’assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico. Per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020 (vedi infra).
2.6. Conducenti (Settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio)
Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi previsti dall’art. 6, comma 2, lett. a) e b) del d.p.c.m.
È necessario, a tal fine, il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per un aggiornamento sugli accordi vigenti si veda il seguente link del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera.
I lavoratori che fanno ingresso per attività di “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” (cod. ATECO H.49.4) autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco dell’art. 6, co. 2, mentre i lavoratori conducenti per attività afferenti al settore “Altri trasporti terrestri di passeggeri” (cod. ATECO2025 H.49.3) dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.
La durata del contratto di lavoro sarà, in questi casi, a tempo determinato della durata massima di un anno. Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione (v. d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, DM MIT 30 luglio 2021, circolare MIT n. 33146 del 6 novembre 2023). È possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.
Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta. Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato. Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:
iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
per il trasporto merci per conto terzi (settore ATECO H 49.4) iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della Provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
2.7. Reddito imprese agricole
Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (vedi circolare INL n. 3 del 5.07.2022 e nota INL n. 2066 del 21.03.2023).
Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).
Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’ affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
2.8. Diritto di precedenza lavoratori stagionali già impiegati in Italia
In virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 9, del TUI, i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
In tali casi, nel modulo di domanda nella sezione “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.
Si richiama, infine, l’attenzione sull’art. 24-bis, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, che prevede l’applicabilità della procedura semplificata – analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, co. 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998 – anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della questura, ai fini del successivo rilascio del visto.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA
La circolare ricorda che sono irricevibili la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, co. 2-ter, del TUI) e la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli unici per l’immigrazione (SUI).
3.1. Limite domande
Ai sensi del d.l. 3 ottobre 2025, n. 146, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis del TUI, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 e dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Tali previsioni si applicano, ai sensi dell’art. 24, comma 1, ult. per. TUI, anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.
Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze per conto dei datori di lavoro nel Portale ALI gestito dal Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione (di seguito Portale ALI) sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi. Le richieste di modifica degli utenti già profilati ovvero le richieste di nuove profilazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
3.2. Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 22, co. 2, lett. d-ter) del TUI, è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati: - INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle imprese); - INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).
La registrazione della PEC nelle citate banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello unico per l’immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.
3.3. Precompilazione e modulistica
I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare domande nei click days procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).
La circolare rammenta che per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE. La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.
I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:
C-Stag agricolo - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
C-Stag turistico - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
B2020 - Nulla osta/comunicazione13 al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel d.p.c.m. Flussi;
A-bis in quota - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare.
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria. Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.
I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all’accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale ALI e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle entrate e Agid. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo PEC della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.
L’adesione di un’organizzazione datoriale al Protocollo d’Intesa con il MLPS di cui all’art. 24-bis, co. 3, del TUI consente di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione allo Sportello unico per l’immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente inviata per via telematica alle rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo PEC presente nella banca dati INAD.
L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.
Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell’interoperabilità, sono fornite nel Portale ALI, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali.
È, inoltre, prevista la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un’apposita casella che l’utente deve digitare. Alcune informazioni richieste (ad es., i dati reddituali, la partita IVA, ecc.) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto, saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello.
Terminata la fase di precompilazione, a seguire, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, h 24, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione: - di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda; - di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day. In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto necessario salvataggio.
Indicazioni operative sulla modalità di compilazione delle domande saranno rese disponibili nella home page del Portale ALI dalla voce “MANUALE”.
3.4. Click day
Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:
- del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
- del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
- del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Nella fase di precompilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nelle giornate ed orari riportati nella sezione avvisi del Portale servizi ALI e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.
4. ISTRUTTORIA
4.1. Distribuzione delle quote
La circolare ricorda che coerentemente con l’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle Regioni e delle Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ripartisce le suddette quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale entro dieci giorni dai rispettivi click day sulla base dei dati relativi alle domande presentate, comunicati dal Ministero dell’interno. Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale.
Trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal d.c.p.m., può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.
Riguardo alla gestione delle quote, la circolare precisa che il sistema SPI 2.0 del Ministero dell’interno, in uso ai SUI, prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.
Nell’area riservata del Portale ALI, il singolo utente potrà, inoltre, visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), nell’area riservata, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica e le comunicazioni del SUI, dare riscontro alle richieste dell’amministrazione in fase istruttoria, esprimere la volontà di conferma e gestire la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”. Si segnala, infine, che ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. a), b), c), e d) del d.p.c.m. 2 ottobre 2025 le domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027 ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviate d’ufficio.
4.2. Rilascio del nulla osta
Ai sensi dell’art 22, co. 1, del TUI lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal d.c.p.m.
Ai sensi dell’art. 24, co. 2, del TUI il rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale avviene non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal medesimo d.c.p.m.
La circolare ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 22, co. 5.01, del d.lgs. n. 286/1998 trascorsi i termini procedimentali senza che siano emerse le ragioni ostative di cui al medesimo art. 22, il nulla osta, verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato – in via telematica – al datore di lavoro e alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d’ingresso.
Con riferimento alle richieste di nulla osta per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’art. 3, co. 1 e 3, del decreto-legge n. 145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’art. 22, co. 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, pertanto, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della questura competente, nonché, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) (in collaborazione con AGEA per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedimentali (20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale) in assenza di pareri.
4.3. Conferma della domanda
A seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti.
Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli unici per l’immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
5. CONTRATTO DI SOGGIORNO E ASSUNZIONE
La circolare ricorda che entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.
Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.
La circolare precisa che ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis, del TUI, il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS. Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.
Sveltimento delle operazioni concernenti studenti e ricercatori stranieri circa l’attribuzione del codice fiscale e l’acquisizione dei dati biometrici per il rilascio dei permessi di soggiorno
La circolare n. 97861 del 31.12.2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere mira a rimediare alle numerose segnalazioni relative alle difficoltà incontrate dalla categoria degli studenti stranieri e ricercatori, i quali, in assenza dell’attribuzione del codice fiscale che attualmente si ottiene al momento della consegna del permesso di soggiorno, non possono esercitare i diritti connessi al loro status, circostanza che a volte impedisce anche la prosecuzione degli studi e rende difficile aprire un conto corrente bancario necessario per l’accreditamento della borsa di studio assegnatagli, concludere un contratto di affitto, stipulare un contratto di assicurazione.
Perciò è stata implementata sulla piattaforma Stranieri Web una nuova funzionalità operativa dal 14 gennaio 2026 che, sfruttando la cooperazione applicativa già esistente con il portale dell’Agenzia delle entrate, consentirà di anticipare l’attribuzione o la verifica del codice fiscale all’atto dell’acquisizione dell’istanza presso lo Sportello dell’ufficio immigrazione della questura e di stamparlo sulla ricevuta del modello 209.
Successivamente, in fase di autorizzazione, l’operatore procedendo alla personalizzazione del titolo, assocerà all’anagrafica dello straniero il codice fiscale precedentemente verificato o attribuito.
L’Agenzia delle entrate, invece, procederà all’attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno solo nei casi di omocodia.
Infine, la circolare invita gli Uffici immigrazione delle Questure a fissare un numero di appuntamenti adeguati e prioritari alla suddetta categoria, che consenta di ridurre le tempistiche necessarie ad ottenere l’appuntamento per l’acquisizione dei dati biometrici.
Espulsioni, respingimenti, accompagnamenti e rimpatri
Incremento dell’identificazione e dell’effettiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio di stranieri espulsi o respinti che siano cittadini di Stati che abbiano sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Profili di legittimità
La circolare 13.10.2025, prot. n. 0072853 - n. 400/B/2025/2^Div/21.0 del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere afferma che il tema dell’incremento dell’effettività delle c.d. “decisioni di rimpatrio” è di estrema attualità nelle valutazioni strategiche di contrasto all’immigrazione clandestina, quale obiettivo prioritario nel più ampio contesto di gestione sostenibile delle migrazioni.
La circolare ricorda che condizione imprescindibile per l’esecuzione di un provvedimento volto all’allontanamento di un cittadino straniero privo di titolo di ingresso/soggiorno nel territorio nazionale e nella c.d. “area Schengen” è il possesso da parte di quest’ultimo di un documento di identità che ne consenta l’espatrio.
Laddove tale presupposto non sussista, la circolare prescrive agli uffici operanti di attivarsi per ottenere la compiuta identificazione ed il rilascio del documento di viaggio dalla rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza dello straniero.
La circolare evidenzia, in via preliminare, come l’obbligo per gli Stati di riammettere i propri cittadini derivi dal diritto internazionale consuetudinario, rinvenendo pertanto in eventuali vincoli di natura pattizia con il proprio fondamento, bensì un rafforzamento in termini di maggiore garanzia di rispetto, volto a definirne procedure e tempistiche.
In questa prospettiva, l’Accordo di Samoa (nuovo strumento multilaterale giuridicamente vincolante che ha sostituito l’accordo di Cotonou) è stato siglato da 53 Paesi il 15 novembre 2023, con previsione di attuazione provvisoria dal 1° gennaio 2024. Esso contiene previsioni in materia di rimpatrio e riammissione (artt. 74 e 75) e un annex dedicato specificamente a questo tema.
La circolare ricorda anche che l’art. 14, co. 5, d.lgs. n. 286/1998 attribuisce particolare rilevanza all’obbligo di riammissione derivante da Accordi o Intese formali, prevedendo la possibilità di richiedere la proroga del trattenimento in CPR, all’esito del periodo massimo di permanenza, «qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».
In proposito la circolare enuncia una sorta di classificazione di tali accordi.
- I c.d. “accordi di riammissione” (Readmission Agreements), ovvero gli accordi stipulati tra UE e Paesi “terzi” per disciplinare procedure biunivoche di rimpatrio e transito di cittadini UE e del Paese interessato, forniscono un quadro strutturato di cooperazione per il settore di cui trattasi.
- Nella medesima prospettiva si pongono gli accordi bilaterali che ciascuno Stato membro ha posto in essere con i Paesi “terzi” di maggiore interesse.
- Ad un livello inferiore, si collocano Memorandum o intese tecniche volte a definire procedure operative, concordate a livello unionale o bilaterale con alcuni Paesi “terzi” che, per quanto non giuridicamente vincolanti, costituiscono a loro volta uno strumento omogeneo e funzionale per sviluppare la cooperazione.
Profili di illegittimità suscita questa classificazione, per ciò che riguarda accordi bilaterali o Memorandum o intese tecniche stipulati dall’Italia in forma semplificata e che cioè non siano stati oggetto di una legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost., trattandosi di testi normativi che comunque comportano una modificazione della condizione giuridica dello straniero prevista per legge, una specifica attività giudiziaria circa la convalida e proroga dei trattenimenti e oneri finanziari connessi alle operazioni di trasporto e scorta dello straniero allontanato.
L’illegittimità è aggravata dalla circostanza che alcuni di questi accordi firmati in forma semplificata dalle autorità italiane non sono stati regolarmente pubblicati sulla G.U. (né sono reperibili al link https://itra.esteri.it/ sul Portale Atrio su cui il Ministero pubblica tutti i testi degli accordi internazionali in vigore per l’Italia) , in violazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, emanato con d.p.r. 28.12.1985, n. 1092, il cui art. 13 prescrive al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di fare pubblicare sulla Gazzetta ufficiale almeno ogni tre mesi “tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati”.
Tornando al testo della circolare, essa ricorda che la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia degli stranieri del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, nello svolgimento del ruolo di impulso e coordinamento delle procedure finalizzate al rimpatrio, si pone quale interlocutore di riferimento della Commissione europea (Directorate General for Migration and Home Affairs – DG HOME) e dell’Agenzia Frontex (European Border and Coast Guard Agency) nel settore in parola. In tale contesto il Servizio immigrazione – II Divisione ha la possibilità di richiedere il supporto degli esperti immigrazione nazionali operanti presso alcuni Paesi di avvalersi della rete degli ufficiali di collegamento europei in materia migratoria.
La circolare afferma che l’utilizzo sistematico e tempestivo degli strumenti indicati è tra i principali presupposti di una strategia di rimpatrio efficace e pienamente conforme alle norme di riferimento (la riforma dell’art. 12 del d.p.r. n. 394/1999 e dell’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 introdotta dalla legge n. 50/ 2023 con la finalità di associare il più possibile il momento della perdita delle condizioni di regolare soggiorno a quello della emissione della decisione di rimpatrio) al fine di considerare il ricorso al trattenimento in CPR quale opzione residuale rispetto a modalità di esecuzione delle decisioni di rimpatrio meno limitative della libertà personale, tra cui l’accompagnamento diretto in frontiera mediante il ricorso alla adozione di misure alternative al trattenimento o tramite la procedura di cui all’art. 13 co. 5-bis d.lgs. n. 286/1998 («temporanea permanenza dello straniero...in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’autorità di pubblica sicurezza»).
D’altro canto, in base all’art. 12 d.l. 11 ottobre 2024, n.145, conv. con legge n. 187/2024 ha introdotto modifiche agli artt. 10-ter e 14 d.lgs. n. 286/1998 e agli artt. 6 e 6-bis d.lgs. n. 142/2015 l’obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato è stato ampliato sia in senso soggettivo (in quanto comprensivo dei richiedenti asilo, dei migranti rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi: nonché degli stranieri, anche richiedenti protezione internazionale, trattenuti in CPR), sia in senso oggettivo, poiché parte di tale obbligo è divenuto il consentire, da parte dello straniero rientrante nelle categorie previste dalla legge, l’accesso ai dispositivi elettronici o digitali in suo possesso, quando è necessario per acquisire gli elementi di cui sopra.
Per i migranti rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi; nonché per gli stranieri, anche richiedenti protezione internazionale, trattenuti in CPR, è prevista anche una procedura di accesso forzato ai dispositivi in caso di rifiuto del consenso.
La circolare afferma che l’incremento dell’esecuzione diretta delle decisioni di rimpatrio da parte delle questure è pertanto un elemento determinante ai fini dell’efficacia della complessiva strategia di contrasto e deve essere perseguito attraverso la creazione, in ciascun ambito territoriale, di un circuito operativo virtuoso che ricomprenda, tra gli altri, i servizi di controllo del territorio, i rapporti con gli uffici giudiziari e sanitari interessati, convenzioni con agenzie di viaggi e utilizzazione di analoghi strumenti (ad esempio, la piattaforma FAR posta a disposizione dell’agenzia Frontex) e, da parte degli uffici immigrazione delle questure, un accurato lavoro di verifica sugli stranieri irregolari trattati, ai fini dell’esecuzione del loro rimpatrio (tempestive richieste di identificazione e di nulla osta all’espunzione, proattività nelle procedure volte alla emanazione di espulsioni giudiziarie, etc.).
La circolare prescrive di dedicare analoga attenzione alla possibilità di utilizzare strumenti di incentivo al rimpatrio, quali il progetto di reintegrazione EURP dell’Agenzia Frontex (di cui il dipendente Servizio immigrazione è punto di contatto nazionale) ed il progetto di rimpatrio volontario assistito dell’O.I.M. (coordinato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione).
La circolare osserva che l’adesione degli stranieri a tali iniziative ne agevolerà l’identificazione ed il successivo rimpatrio con modalità meno incisive sulla libertà personale (partenza volontario, in primis).
In un contesto che di frequente si caratterizza per le lunghe tempistiche di risposta e per criticità di vario genere, assume fondamentale importanza la tempestiva attivazione delle procedure di identificazione per gli stranieri irregolari in stato di detenzione.
La circolare pertanto rinnova l’invito alla ricerca della piena collaborazione informativa e operativa con gli Istituti di pena e la Magistratura di sorveglianza di riferimento, anche ai fini della instaurazione di procedure volte alla emissione di provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 16 co. 5 del d.lgs. nr. 286 del 1998. All’ottenimento dell’identificazione dovrà fare seguito la puntuale richiesta di attivazione della procedura espulsiva, laddove ne ricorrano i presupposti di legge.
Ciò premesso, la circolare contiene in allegato un sintetico quadro delle procedure di identificazione e rimpatrio attualmente in essere con i paesi “terzi” (contenente aggiornamenti e integrazioni rispetto ai prospetti allegati alle precedenti circolari), pur evidenziandosi come le stesse potrebbero subire variazioni e limitazioni connessa criticità contingenti (di tipo politico, sanitario, etc.).
Per le informazioni di dettaglio relative alle singole procedure, la circolare rinvia alle circolari relative a ciascun Paese che, unitamente agli accordi e alla modulistica di riferimento, nonché alla presente circolare e ai suoi successivi aggiornamenti, sono reperibili dagli operatori di polizia nella sezione “Biblioteca” della piattaforma di gestione nazionale CPR e rimpatri.
La circolare precisa che per tutti i “Paesi terzi” non presenti nell’allegato resta inteso che l’attivazione delle procedure di identificazione e rilascio del documento di viaggio sia decentrata alle questure, attraverso l’interessamento delle rappresentanze consolari territorialmente competenti, ferma restando la possibilità di richiedere comunque il supporto delle competenti articolazioni della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere Servizio immigrazione – II Divisione per i casi di maggiore rilevanza o complessità.
La circolare, pertanto, afferma che è fondamentale che gli uffici immigrazione delle questure investano nella costruzione e nel mantenimento di solide relazioni di collaborazione con gli Uffici consolari di riferimento, segnalando tempestivamente alla stessa Direzione centrale informazioni di rilievo sullo stato della cooperazione.
La circolare afferma che sia inoltre opportuno che, nelle richieste di identificazione, si faccia esplicito richiamo ad accordi o intese in materia di rimpatrio vigenti con il Paese terzo di interesse e si faccia riferimento alla possibilità, qualora l’ufficio consolare ritenesse opportuno intervistare lo straniero, di svolgere tale attività anche in modalità di videoconferenza (anche per persone detenute) e prescrive che siano il più possibile dettagliate con ogni supporto documentale (anche in copia) ed informativo che possa essere utile alla identificazione dello straniero.
La circolare prescrive poi agli uffici immigrazione delle questure di fornire entro il 20 ottobre 2025, ad un indirizzo di posta elettronica della Direzione centrale l’indicazione di un referente per le procedure di identificazione (grado-nome-cognome-contatto telefonico-indirizzo webmail istituzionale), avendo cura di aggiornare tempestivamente tali informazioni, nel caso di sopravvenute modifiche.
EUROPA/EURASIA
ALBANIA: Accordo di riammissione stipulato con la UE a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l’Italia – Procedura di identificazione presso le questure, che dovranno inviarle richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Sono fatte salve le eventuali intese/prassi operative esistenti a livello con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.
ARMENIA: Accordo di riammissione stipulato con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Sono fatte salve le eventuali intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione. In alternativa, sarà possibile caricare le richieste di identificazione nell’apposita sezione realizzata all’interno della piattaforma Cestinale – Rimpatri per la gestione delle procedure cd. “centralizzate”, ai fini del successivo inoltro alle competenti autorità armene, da parte del Servizio immigrazione – II Divisione, tramite piattagorma telematica c.d. “R.C.M.S.” (Readmission Case Management System).
AZERBAIGIAN: Accordo di riammissione stipulato con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, la seguente indirizzo governativo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Sono fatte salve le eventuali intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.
BIELORUSSIA: Accordo di riammissione stipulato con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
BOSNIA ED ERZEGOVINA: Accordo di riammissione stipulato con la UE, a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l’Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Sono fatte salve le intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.
GEORGIA: Accordo di riammissione stipulato con la UE che prevede lo svolgimento della procedura di identificazione attraverso una piattaforma telematica c.d. “R.C.M.S.” (Readmission Case Management System) – Procedura di identificazione centralizzata presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione, che prevede che le richieste di identificazione siano caricate nell’apposita sezione realizzata all’interno della piattaforma Gestionale – Rimpatri, per il successivo inoltro alle autorità georgiane. In caso di esito positivo, il medesimo Ufficio provvederà a inviare alla questura richiedente il lasciapassare, scaricabile dalla piattaforma.
KOSOVO: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD: Accordo di riammissione stipulato con la UE, a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l’Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Sono fatte salve le intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.
MONTENEGRO: Accordo di riammissione stipulato con la UE, a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l’Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Sono fatte salve le intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.
SERBIA: Accordo di riammissione stipulato con la UE, a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l’Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l’apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Sono fatte salve le intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.
TURCHIA: Accordo di riammissione stipulato con la U. – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale (le richieste dovranno essere inviate, utilizzando l’apposita modulistica, anche all’indirizzo governativo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nonché all’indirizzo dell’esperto immigrazione presso l’Ambasciata d’Italia ad Ankara: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
ASIA
BANGLADESH: Standard Operating Procedures stipulate con la UE – Procedura di identificazione centralizzata presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione siano caricate nell’apposita sezione realizzata all’interno della piattaforma Gestionale – Rimpatri per l’inoltro alle competenti autorità, attraverso una piattaforma telematica c.d. “R.C.M.S.” (Readmission Case Management System). Si precisa che tra gli allegati alla richiesta di identificazione dovranno necessariamente essere presenti le impronte digitali dello straniero in formato nist. L’emissione dei lasciapassare sarà richiesta dal Servizio immigrazione -II Divisione.
CINA: In assenza di specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito UE che a livello bilaterale), la procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. È altresì attivo il seguente indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a supporto delle procedure di identificazione e rimpatrio.
FILIPPINE: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
HONG KONG: Accordo di riammissione stipulato con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
INDIA: Non vi è una specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito UE che a livello bilaterale), ma l’Accordo intergovernativo in materia di immigrazione e mobilità, in vigore dal 1° aprile 2024, contiene anche previsioni in materia di cooperazione per la prevenzione dell’immigrazione irregolare, con particolare riferimento al rimpatrio di persone in posizione irregolare. La procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrato presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
IRAQ: Accordo di Partenariato con l’Unione europea del 2012 (entrato in vigore nel 2018), che prevede anche la cooperazione in materia di riammissione. È prossima la conclusione di una intesa tecnica con l’Unione europea in materia di riammissione. Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
MACAO: Accordo di riammissione stipulato con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
PAKISTAN: Accordo di riammissione stipulato con la UE che prevede lo svolgimento della procedura di identificazione attraverso la piattaforma telematica c.d. “R.C.S.M.” (Readmission Case Management System) – Procedura di identificazione centralizzata presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno– Servizio immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione siano caricate nell’apposita sezione realizzata della piattaforma Gestionale – Rimpatri per il successivo inoltro alle autorità pakistane. La suddetta procedura deve essere attivata anche nel caso di straniero in possesso di documento valido per l’espatrio. Nel caso di positiva identificazione, il dipendente Servizio immigrazione acquisire il lasciapassare tramite piattaforma per la successiva consegna agli uffici procedenti.
SRI LANKA: Accordo di riammissione stipulato con la UE che prevede lo svolgimento della procedura di identificazione attraverso la piattaforma telematica c.d. “R.C.S.M.” (Readmission Case Management System) – Procedura di identificazione centralizzata presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione siano caricate nell’apposita sezione realizzata della piattaforma Gestionale – Rimpatri per il successivo inoltro alle autorità singalesi. Si precisa che tra gli allegati alla richiesta di identificazione dovranno necessariamente essere presenti le impronte digitali dello straniero in formato nist. In caso di esito positivo, il medesimo ufficio provvederà a inviare alla questura richiedente il lasciapassare scaricabile dalla piattaforma.
AFRICA
ALGERIA: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Si precisa che tra gli allegati alla richiesta di identificazione dovranno necessariamente essere presenti le impronte digitali dello straniero in formato nist.
CAPO VERDE: Accordo di riammissione stipulato con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
COSTA D’AVORIO: “Buone Prassi” stipulate con la UE – Procedura di identificazione centralizzata presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio Immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione vengano trasmesse al suddetto ufficio (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per l’inoltro alle autorità ivoriane e il successivo sviluppo della procedura in caso di esito positivo.
EGITTO: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Possibilità di effettuare operazioni di rimpatrio via charter senza che lo straniero sia stato compiutamente identificato e munito di documento di viaggio prima della partenza (le procedure identificative si svolgono all’aeroporto de Il Cairo). Nel caso in cui lo straniero, non compitamente identificato al momento della partenza, non venga riconosciuto come cittadino egiziano dalle autorità de Il Cairo, dovrà essere ricondotto in Italia con il medesimo vettore appare pertanto di tutta evidenza come a tale particolare opzione si possa far ricorso solo nel momento in cui si sia in possesso di evidenze che forniscano ragionevole sicurezza circa la provenienza dello straniero e non sia possibile attivare l’ordinaria procedura di identificazione.
ETIOPIA: Admission Procedure stipulate con la UE – Nel caso in cui lo straniero sia in possesso di passaporto a lettura ottica scaduto e in originale, la richiesta di rilascio di lasciapassare dovrà essere inviata da codesti uffici all’Ambasciata di Etiopia in Roma. Nel caso in cui, invece, non ci si trovi nella situazione appena descritta, ma si sia comunque in possesso di evidenze che consentano l’identificazione dello straniero come cittadino etiope, le richieste di identificazione dovranno essere trasmesse al Servizio immigrazione – II Divisione della Direzione centrale della immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, che ne curerà l’inoltro al Ministero degli affari esteri etiope in Addis Abeba. Il Servizio immigrazione – II Divisione riceverà le risposte e prenderà contatti con l’Ambasciata di Roma per il rilascio del documento di viaggio. Per quanto concerne le operazioni di rimpatrio e, in particolare, quelle di scorta, si evidenzia che i dettagli delle stesse dovranno essere comunicati alle autorità etiopi con un preavviso di almeno 5 giorni, unitamente al modulo necessario per l’attivazione di iniziative di reintegrazione dello straniero. Pertanto, le suddette operazioni dovranno essere pianificate con congruo anticipo, per consentire al Servizio immigrazione – II Divisione di adempiere al descritto onere di comunicazione rispettando la tempistica richiesta. Si consiglia, in ogni caso, di interessare sempre l’Ambasciata di Etiopia in Roma, in parallelo all’attivazione della procedura descritta, proponendo anche l’effettuazione di intervista consolare.
GAMBIA: “Buone Prassi” stipulate con la UE, a cui si aggiunge una Intesa bilaterale con l’Italia. La procedura di identificazione è centralizzata presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione e si fonda sulla presenza in Italia, a Roma, di nr. 2 ufficiali di collegamento della polizia gambiana incaricati di effettuare interviste su tutto il territorio nazionale. L’invio dei suddetti ufficiali deve essere richiesto direttamente alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione, che curerà l’organizzazione dell’attività e ne assumerà gli oneri finanziari. All’esito delle interviste, gli ufficiali rilasceranno una attestazione contenente l’esito (positivo o negativo) del loro accertamento: tale documentazione verrà trasmessa dall’ufficio della Direzione centrale alla questura interessata che dovrà concordare con il medesimo ufficio anche la data dell’operazione di rimpatrio. Tale ultimo passaggio è da considerarsi imprescindibile alla luce del ristretto numero di rimpatri settimanali attualmente concesso dalle autorità gambiane. Solo nel momento in cui la data dell’operazione sia sta a concordata, la questura potrà chiedere al Consolato della Gambia di Milano, il rilascio del documento di viaggio, completando in tal modo l’iter procedurale. Si voglia valutare il coinvolgimento degli ufficiali anche nell’ambito di servizio di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare.
GHANA: In assenza di specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito UE che a livello bilaterale), la procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Le autorità ghanesi considerano l’intervista quale presupposto imprescindibile per il rilascio di un lasciapassare, anche in presenza di evidenze documentali: in tale prospettiva, l’Ambasciata di Roma si è resa disponibile all’effettuazione di interviste identificative presso la propria sede. La Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione provvederà pertanto, nei limiti delle disponibilità giornaliere, a collocare presso il CPR di Roma eventuali sedicenti cittadini ghanesi segnalati dalle questure. Come da intese, l’Ufficio immigrazione della questura di Roma provvederà a concordare con l’Ambasciata del Ghana le modalità dell’intervista.
GUINEA: “Buone Prassi” stipulate con la UE – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale, facendo espresso riferimento nella richiesta all’Accordo di cui sopra.
MAROCCO: In assenza di specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito UE che a livello bilaterale), la procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
NIGERIA: Accordo bilaterale – Possibilità di rimpatrio via charter – Procedura di identificazione decentrata alle questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. In presenza id passaporto originale, scaduto di validità, le autorità nigeriane sono disponibili al rilascio del documento di viaggio in tempi brevi. Accanto a tale procedura, che dovrà sempre essere attivata, vi è la possibilità di chiedere alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione l’invio dell’ufficiale di collegamento del Nigeria Immigration Service presso l’Ambasciata di Roma, incaricato di effettuare interviste identificative su tutto il territorio nazionale. La Direzione centrale – Servizio immigrazione – II Divisione curerà l’organizzazione delle missioni, chiedendo anche l’ausilio di personale del Consolato di Roma, e ne assumerà gli oneri finanziari. All’esito delle interviste, verranno trasmesse le attestazioni contenenti gli esiti dell’accertamento che, qualora positivi, consentiranno alle questure la richiesta di emissione di lasciapassare all’Ambasciata. Si segnala che la prassi operativa dell’ufficiale prevede il previo invio delle impronte digitali degni stranieri in formato nist, ai fini della ricerca di riscontri nelle banche dati nazionali. Si voglia valutare il coinvolgimento dell’ufficiale anche nell’ambito di servizi ricontrollo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare.
SENEGAL: Memorandum d’Intesa bilaterale – Procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio decentrata alle questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Si raccomanda di inserire in indirizzo per conoscenza nelle richieste di identificazione, l’Ambasciata della Repubblica del Senegal di Bruxelles (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e il dipendente Servizio immigrazione.
SUDAN: Memorandum d’Intesa bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
TUNISIA: Accordo bilaterale che prevede, accanto alla ordinaria procedura decentrata alle questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale, la cd. “procedura semplificata” per i cittadini tunisini sottoposti a fotosegnalamento per ingresso irregolare in località di sbarco a partire dal 5 aprile 2011 (sia che si tratti di primo ingresso che di “re-ingresso”). Nell’ambito di tale ultima procedura, coordinata dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Servizio immigrazione – II Divisione, è prevista la possibilità di rimpatrio con voli charter effettuabili ogni lunedì e giovedì per un massimo di 140 stranieri su ciascun volo. L’accertamento della eleggibilità dello straniero alla “procedura semplificata” è dunque di fondamentale importanza ai fini della pianificazione del rimpatrio, ma si segnala in nota che le procedure di rimpatrio in procedura semplificata sono state sospese sino al 31 dicembre 2025, d’intesa con le autorità tunisine.
UZBEKISTAN: Non vi è una specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito UE che a livello bilaterale), ma il recente Memorandum interministeriale su migrazione e mobilità contiene anche un riferimento alla cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare, anche attraverso procedure per il rimpatrio dei migranti irregolari. La procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.
CENTRO E SUD AMERICA
In assenza di specifiche intese in materia di riammissione (sia in ambito UE che a livello bilaterale), con i Paesi appartenenti a questa area geografica, le procedure di identificazione e rilascio del documento di viaggio sono decentrate alle questure attraverso l’interessamento delle competenti rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Si segnala che il recente Memorandum interministeriale su migrazione e mobilità concluso con l’Ecuador contiene anche previsioni in materia di cooperazione per il rimpatrio di persone in posizione irregolare.