RASSEGNA IN MATERIA DI CITTADINANZA E APOLIDIA
CITTADINANZA EX ART. 1 LEGGE N. 91/1992 (ius sanguinis)
Corte costituzionale, sentenza n. 63 dell’11 marzo 2026
Con la sentenza n. 63 del 2026 la Corte costituzionale decide sulle cinque questioni sollevate dal Tribunale di Torino (sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini Ue) in relazione all’art. 3-bis della l. n. 91/1992 – introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito (in l. n. 74/2025) – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b). Nel complesso, la sentenza richiesta alla Corte è una tipica “riduttiva” di disposizione, che in questo caso mira a colpire la retroazione degli effetti della scelta legislativa di “non riconoscere” (questa la formula) l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza (con effetti in deroga anche per gli artt. 1, 2, 3, 14 e 20 della l. n. 91), intesa tuttavia dal giudice a quo – in linea con la prevalente dottrina – come fattispecie di revoca dello status.
Preliminarmente all’esame delle questioni sollevate, la Consulta si sofferma sull’inquadramento storico della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza nell’esperienza italiana (punto 8.1): dall’emigrazione massiccia dal 1876 al 1925 (oltre 16 milioni e mezzo di cittadini) al fenomeno in aumento della doppia cittadinanza, anche come conseguenza delle stesse decisioni del Giudice delle leggi (sullo ius sanguinis a matre: n. 87/1975) e della Corte di cassazione (sull’inapplicabilità delle norme dichiarate illegittime anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della Carta repubblicana: sent. n. 4466/2009), fino all’aumento esponenziale del numero di cittadini all’estero meramente “virtuali”, grazie al permanere del criterio “puro” dello ius sanguinis, temperato invece con alcune limitazioni in altri Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito).
Di qui, nel punto 8.2 della motivazione la Corte opera un inquadramento costituzionale della cittadinanza di ampio respiro, compiendo un passo in avanti verso il superamento di una concezione dei criteri di acquisto intesi come rimessi unicamente alla scelta discrezionale del legislatore, sia pure con l’unico limite della non discriminazione (cui si aggiunge il vincolo dell’art. 22 ed il quadro in movimento di limiti derivanti dal diritto UE in materia di cittadinanza europea e, in minima parte, dal diritto internazionale). In particolare, riprendendo quanto affermato da una parte della dottrina costituzionalistica, si evidenzia che – alla luce degli artt. 1, 3, 4 e 54, c. 1, della Carta – che il legame tra popolo e territorio ed il nesso costituzionale tra cittadinanza e impegno attivo nella comunità nazionale costituisce lo sviluppo logico del principio di eguaglianza sostanziale. In tal senso, «la trama dei princìpi costituzionali converge nella configurazione del popolo legata da vincoli effettivi tra i suoi membri, costituiti da solidarietà di diritti e di doveri, impegno per il progresso della società, condivisione dei destini comuni».
Segnatamente, per quanto riconosca l’esistenza di un’ampia discrezionalità del legislatore sui criteri di acquisto e perdita della cittadinanza, riprendendo anche le sentt. n. 25 e 142 del 2025 la Corte ritiene che, anche al di là dell’espresso riferimento nell’art. 22, la Costituzione comunque delinea «tratti della cittadinanza, immersi nella complessità del testo costituzionale», dovendosi individuare tre aspetti di questo modello: «a) i cittadini sono titolari dei diritti di compartecipazione democratica alla formazione delle decisioni politiche che li riguardano, facendo del popolo una comunità di destini politici, e sono, in linea di principio, sottoposti sia ai vantaggi, sia ai sacrifici e agli oneri che derivano dal complesso di tali decisioni; b) la cittadinanza implica un legame effettivo con il popolo e con lo Stato, che comporta l’impegno per il progresso della società e l’adempimento dei doveri di solidarietà; c) il legame effettivo del cittadino con il popolo è altresì costituito dalla condivisione di un comune “humus culturale” e dei principi costituzionali, espressioni dei valori civici su cui si fonda la Repubblica (si veda il citato punto 11.2. della sentenza n. 142 del 2025».
Al riguardo, la normativa pre-riforma viene giudicata non in linea con tale quadro, potendo persone estranee alla comunità nazionale essere determinanti per la formazione della maggioranza politica, in modo accentuato dopo l’introduzione del voto degli italiani all’estero. Del resto, proprio l’autopercezione delle minoranze come facenti parte della stessa comunità consente di giustificare la regola di maggioranza necessaria al funzionamento della democrazia rappresentativa. Infine, riguardo la necessaria coerenza del diritto interno con quello dell’Unione, la Corte rimarca che «i principi costituzionali, che concorrono alla creazione di un legame effettivo del cittadino con la comunità nazionale, sono in larga parte sovrapponibili e comunque sempre coerenti con i valori enumerati dall’art. 2 TUE, che stanno alla base della “società europea”. Proprio questa omogeneità di valori permette allo stesso individuo di sentirsi al contempo italiano ed europeo e di avere una doppia affiliazione, al popolo italiano e alla “società europea».
La prima questione, relativa alla presunta discriminazione a danno di chi ha presentato domanda di accertamento dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, è giudicata infondata, risultando confermato l’orientamento della Corte che riconosce ampia discrezionalità al legislatore nell’adozione delle norme transitorie e la stessa inapplicabilità diacronica del giudizio di eguaglianza. Tuttavia, i giudici costituzionali precisano che rimane impregiudicata (in quanto non ricompresa nel thema decidendum) la questione relativa al differente trattamento a danno di chi ha già avviato la procedura senza tuttavia ricevere l’appuntamento entro le 23.59 del 27 marzo 2025.
Infondata è dichiarata la seconda questione, relativa alla presunta lesione del principio del legittimo affidamento ex art. 3 Cost, che comunque rimane soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i princìpi.
Al riguardo, la Consulta tiene conto innanzitutto del “peso” dell’interesse perseguito dal legislatore, rilevando come la riforma miri a ristabilire la necessità di vincoli effettivi con la Repubblica al fine di ripristinare il nesso tra popolo, sovranità e territorio, mentre la scelta dell’applicazione retroattiva risulta strettamente necessaria per superare la situazione pre-riforma ed è comunque giustificabile tenendo conto che sarebbe stato invece irragionevole distinguere in base al momento della nascita, fattore casuale e non indicativo di legami effettivi con la Repubblica (§ 9.2.1). Sulla valorizzazione del criterio di genuine link, il Giudice delle leggi richiama – oltre all’art. 7, par. 1, lett. e) della Convenzione europea sulla cittadinanza – la giurisprudenza di legittimità, ma anche quella della Corte di giustizia UE (compresa la recente Commissione c. Malta sull’acquisto della cittadinanza per investimento) e le recenti decisioni del Conseil constitutionelle (sulla perdita della cittadinanza per desuetudine), nonché del Tribunale costituzionale portoghese (sul rapporto necessario tra privazione della cittadinanza e rottura del legame effettivo) e del Tribunale costituzionale federale tedesco.
La questione centrale, tuttavia, è l’affermazione della Corte secondo cui l’art. 3-bis non inciderebbe su posizioni consolidate, le quali corrisponderebbero invece allo status di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano o ha presentato la domanda o ricevuto l’appuntamento (§ 9.2.2). I giudici costituzionali ritengono infatti che tale caso di «retroattività propria» – nel senso dell’eliminazione ex tunc degli effetti giuridici di norme previgenti – determini non una revoca ma una “preclusione” originaria nell’acquisto dello status civitatis. A sostegno sarebbero richiamabili vari argomenti: collocazione sistematica, formula differente utilizzata dal legislatore ed effetti normalmente ex nunc, invece, della revoca, come nel caso dell’art. 10-bis. In particolare, poi, per tutti i destinatari dell’art. 3-bis esiste la certezza che, non essendo ancora il loro status riconosciuto, non avrebbero potuto godere concretamente dei diritti ad esso collegati e neppure risultare sottoposti ai relativi doveri. Nel complesso, il peso del loro affidamento risulterebbe «indebolito» sia da tali circostanze, sia dal fatto che la retroattività mira a correggere lo squilibrio rispetto ad un presunto legame che rischia di divenire nel tempo fittizio e, infine, tenuto conto che tale mutamento, compreso l’effetto retroattivo, non poteva ritenersi assolutamente imprevedibile.
In definitiva, il bilanciamento del legislatore riguardo al principio di affidamento è ritenuto non irragionevole, anche considerate le c.d. misure “compensative” introdotte dalla riforma in relazione all’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (relative agli stranieri i cui genitori o nonni siano stati o siano cittadini per nascita: art. 4, co. 1 e co. 1-bis) – cui si aggiunge l’estensione transitoria ai sensi dell’art. 1, co. 1-ter, del d.l. 36/2025) – e il nuovo art. 27, co. 1-octies, TUI (ingresso fuori quota e soggiorno per lavoro subordinato).
Quanto alla terza questione – riguardante l’asserita violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE – la Consulta sottolinea ulteriormente la consonanza del principio ispiratore della riforma (il legame effettivo) con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, richiamando, fra l’altro, quanto da questa affermato nella sentenza Tjebbes sulla legittima scelta di uno Stato di ricollegare la perdita della propria cittadinanza all’assenza o cessazione di un legame effettivo. Senonché, proprio la ricostruzione della Corte costituzionale sulla “preclusione originaria” in luogo della revoca le consente di bypassare il vero nodo derivante da tale giurisprudenza – ed il punto centrale della terza questione – ovvero l’assenza nell’art. 3-bis di un meccanismo procedimentale di diritto intertemporale che consentisse agli interessati di attivarsi per ottenere la conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli. In particolare, secondo i giudici costituzionali, sotto tale aspetto la richiamata giurisprudenza non sarebbe pertinente, presupponendo una misura statale di revoca di uno status accertato – che qui mancherebbe – e un esame individuale delle conseguenze prodotte dalla misura statale sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità, che qui non sarebbe neppure ipotizzabile. Peraltro, tale interpretazione appare così chiara al Tribunale costituzionale, da indurlo a ritenere – ai sensi della sentenza Cilfit sull’atto “chiaro” – non necessario il rinvio pregiudiziale.
È dichiarata invece inammissibile la quarta questione – relativa alla violazione dell’art. 117, co. 1, in relazione all’art. 15, co. 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani – in quanto il rimettente non spiega perché da essa discenderebbe un obbligo internazionale, rimanendo tuttavia impregiudicata la questione se tale articolo esprima una norma consuetudinaria, mancando nell’ordinanza qualsivoglia riferimento all’art. 10, co. 1, Cost. Parimenti inammissibile la quinta questione – relativa sempre alla violazione dell’art. 117, co. 1, ma in relazione all’art. 3, co. 2, del Prot. n. 4 CEDU – in quanto il rimettente non argomenta la pertinenza del parametro richiamato rispetto alle norme censurate. In particolare, per la Consulta, comunque, la Convenzione non garantisce un diritto di ottenere o conservare la cittadinanza, riferendosi il comma 2 al diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, mentre si rammenta che per la Corte EDU la privazione arbitraria della cittadinanza potrebbe ledere il diritto alla vita privata dell’art. 8 CEDU, ma sulla base di un accertamento interno in base al diritto interno dello Stato.
Nel complesso, la decisione in questione appare certamente condivisibile per l’inquadramento costituzionale dell’istituto della cittadinanza – sotto tale aspetto presentandosi come una pronunzia “dottrinale” – che conferma un trend più generale di “riterritorializzazione” della stessa. Tuttavia, la ricostruzione dell’effetto spiegato dall’art. 3-bis nei termini di una privazione originaria anziché di una revoca retroattiva della cittadinanza appare una vera e propria finzione del diritto che, come tutte le finzioni, mira ad uno scopo preciso, ma che si fonda su argomenti fragili. Basti pensare all’analogia inversa con l’art. 10-bis che tuttavia disciplina un caso affatto peculiare e che, comunque, non tiene conto degli effetti parzialmente retroattivi (che risalgono fino alla sentenza definitiva di condanna) del decreto presidenziale di revoca, pronunciabile fino a dieci anni dalla sentenza. In ogni caso, tale opzione interpretativa rischia di svuotare dall’interno la garanzia di stabilità della cittadinanza per filiazione e non appare conciliabile con l’affermazione della Cassazione ripresa dalla stessa Consulta secondo cui «lo status civitatis fondato sul vincolo di filiazione ha carattere “permanente ed è imprescrittibile [e] giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”» (c.vi non testuali). Del resto, la retroattività – che colpisce situazioni diverse con una sorta di effetto preclusivo – si spiega proprio per evitare l’accertamento futuro di una cittadinanza realmente acquisita. In definitiva, il vero bilanciamento qui svolto è interno allo status: fra il principio della sua effettività e quello della sua stabilità. Se il primo risulta prevalente, la completa recessione del secondo – in assenza di un’adeguata declinazione plurale del principio di effettività e alla luce della rilevanza costituzionale dell’emigrazione e del lavoro all’estero – genera un quadro sbilanciato in direzione opposta, che merita particolare attenzione da parte della dottrina.
CITTADINANZA EX ART. 14 LEGGE N. 91/1992
Acquisto della cittadinanza ex art. 14 l. n. 91/1992 – figli minori conviventi di cittadino straniero naturalizzato – applicabilità della riforma introdotta dal d.l. n. 36/2025 – rapporto tra art. 3-bis e art. 14 l. n. 91/1992 – inapplicabilità delle limitazioni previste per la trasmissione iure sanguinis – riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli minori conviventi
Tribunale di Trento, sez. specializzata immigrazione, sentenza 6 maggio 2026
La sentenza del Tribunale di Trento affronta per la prima volta una delle più importanti questioni interpretative sorte a seguito della riforma della legge sulla cittadinanza introdotta dal d.l. n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 2025, con particolare riguardo al rapporto tra il nuovo art. 3-bis e la disciplina dell’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi prevista dall’art. 14 della l. n. 91 del 1992.
La controversia trae origine dal rifiuto del Comune di Trento di riconoscere la cittadinanza italiana a quattro figli minori di un cittadino siriano rifugiato, il quale aveva acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. e), e 16, comma 2, della l. n. 91 del 1992. L’Amministrazione aveva ritenuto ostativa l’applicazione del nuovo art. 3-bis, lett. d), della legge sulla cittadinanza, interpretato alla luce delle circolari ministeriali emanate dopo la riforma, secondo cui i minori nati all’estero e titolari di altra cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana ex art. 14 soltanto qualora il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni successivamente all’acquisto della cittadinanza e anteriormente alla nascita del figlio.
Il Tribunale esclude anzitutto che la vicenda possa essere disciplinata dalla normativa previgente, affermando che, nelle ipotesi di naturalizzazione, l’acquisto della cittadinanza si perfeziona soltanto con la prestazione del giuramento e produce effetti dal giorno successivo, ai sensi degli artt. 10 e 15 della l. n. 91 del 1992. Ne consegue che la fattispecie deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore.
Nel merito, il Collegio afferma tuttavia che il nuovo art. 3-bis non trova applicazione alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per comunicazione disciplinate dall’art. 14. Secondo il Tribunale, la disposizione introdotta dalla riforma è finalizzata esclusivamente a limitare la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis ai discendenti nati all’estero di cittadini italiani e opera con riferimento a situazioni nelle quali la cittadinanza si acquista per effetto della nascita o di fattispecie ad essa assimilabili. L’art. 3-bis interviene infatti sul fenomeno della trasmissione generazionale dello status civitatis e mira a contrastare il riconoscimento della cittadinanza in favore di soggetti legati all’Italia soltanto da una remota ascendenza italiana, senza alcun effettivo collegamento con la comunità nazionale.
Diversamente, l’art. 14 disciplina una fattispecie autonoma, fondata sull’unità del nucleo familiare e sull’acquisto derivato della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi del soggetto naturalizzato. L’estensione alle ipotesi disciplinate dall’art. 14 delle limitazioni previste dall’art. 3-bis condurrebbe, secondo il Tribunale, a risultati irragionevoli e incompatibili con la ratio della disciplina, potendo determinare trattamenti differenziati tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare o addirittura escludere sistematicamente dall’acquisto della cittadinanza tutti i figli nati all’estero e titolari di altra cittadinanza, pur in presenza dei requisiti espressamente previsti dall’art. 14.
La sentenza conclude pertanto che le limitazioni introdotte dal nuovo art. 3-bis devono essere interpretate restrittivamente e circoscritte alle ipotesi di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, mentre l’acquisto della cittadinanza iure communicationis da parte dei figli minori conviventi continua a essere regolato esclusivamente dall’art. 14 della l. n. 91 del 1992. Accertata la sussistenza dei requisiti di convivenza e residenza previsti da tale disposizione, il Tribunale dichiara quindi i ricorrenti cittadini italiani e ordina le conseguenti annotazioni nei registri dello stato civile.
CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE art. 9 legge n. 91/1992
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – rigetto istanza di naturalizzazione per insufficienza reddituale – disabilità del richiedente la cittadinanza – percepimento di assegno di invalidità – discriminazione – parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Consiglio di Stato, sez. I, parere, n. 1518 del 30 dicembre 2025
Il parere della sezione I del Consiglio di Stato affronta il tema della rilevanza del requisito reddituale ai fini della concessione della cittadinanza italiana nei confronti di soggetti affetti da invalidità civile, soffermandosi sui limiti dell’applicazione automatica dei parametri economici utilizzati dall’Amministrazione.
La vicenda trae origine dal diniego opposto dal Ministero dell’interno a un’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, da una cittadina straniera residente in Italia. Il rigetto era stato motivato sulla base dell’insufficienza dei redditi dichiarati dall’interessata rispetto alle soglie reddituali individuate dalla prassi amministrativa per la valutazione dell’integrazione economica del richiedente. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, evidenziando di essere titolare di assegno di invalidità a causa di una significativa riduzione della capacità lavorativa e contestando l’applicazione meccanica dei parametri reddituali ordinariamente utilizzati.
Nel parere reso in sede consultiva il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che la concessione della cittadinanza costituisce espressione di un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione e che il requisito della capacità reddituale rappresenta un elemento legittimamente valorizzabile nella relativa valutazione, sottolinea come tale discrezionalità non possa tradursi nell’applicazione rigida e indifferenziata di criteri economici che, per le loro modalità di utilizzo, possano determinare effetti discriminatori nei confronti di categorie di soggetti caratterizzate da una condizione di particolare vulnerabilità.
Secondo il Consiglio di Stato, la situazione delle persone invalide richiede una valutazione individualizzata, capace di considerare le specifiche condizioni personali e patrimoniali dell’interessato. L’automatica esclusione dall’accesso alla cittadinanza dei soggetti che percepiscono esclusivamente prestazioni assistenziali connesse all’invalidità comporterebbe infatti una discriminazione fondata sulla disabilità, incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e con i parametri sovranazionali di tutela delle persone con disabilità. In tale prospettiva, il Collegio richiama un recente orientamento giurisprudenziale che aveva già censurato analoghe modalità di valutazione in presenza di pensioni di invalidità (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 599 del 27 gennaio 2025).
Il parere evidenzia inoltre un ulteriore profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato. La ricorrente, pur non essendo cittadina italiana, già beneficia dell’assegno di invalidità e grava quindi sul bilancio pubblico per effetto della propria condizione personale. Ne consegue che la concessione della cittadinanza non determinerebbe l’insorgenza di nuovi o ulteriori oneri economici a carico dello Stato. Viene pertanto meno una delle principali giustificazioni sottese alla verifica della capacità reddituale, tradizionalmente collegata all’esigenza di accertare l’autosufficienza economica del richiedente e la sua capacità di contribuire alla vita della collettività.
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – inammissibilità dell’istanza per insufficienza reddituale per due dei tre anni antecedenti la domanda – superamento della soglia reddituale per gli anni antecedenti il triennio e per quelli successivi alla domanda – necessità di una valutazione complessiva della capacità reddituale del cittadino straniero naturalizzando – annullamento rigetto
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3132 del 22 aprile 2026
La sentenza del Consiglio di Stato affronta il tema della valutazione del requisito reddituale nelle procedure di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, soffermandosi in particolare sugli effetti che il ritardo dell’azione amministrativa produce sull’accertamento della capacità economica del richiedente.
La controversia trae origine dal provvedimento con cui la prefettura di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata da un cittadino straniero ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, ritenendo insufficiente il requisito reddituale con riferimento a due delle tre annualità antecedenti la domanda.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione, evidenziando come il lieve scostamento dalle soglie minime registrato in due annualità fosse inserito in un quadro reddituale complessivamente stabile e positivo. Secondo il Tribunale, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’intera storia economica del richiedente e spiegare in modo puntuale le ragioni per cui una temporanea flessione reddituale fosse idonea a compromettere il giudizio sulla sua integrazione socio-economica.
Nel rigettare l’appello proposto dal Ministero dell’interno, il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo di riferimento, ricordando che il requisito reddituale rappresenta uno degli elementi attraverso cui viene verificata la capacità del richiedente di mantenere sé stesso e il proprio nucleo familiare senza gravare sulla collettività. I parametri economici utilizzati dall’Amministrazione, mutuati dalla disciplina sull’esenzione dalla spesa sanitaria, sono ritenuti legittimi dalla consolidata giurisprudenza in quanto funzionali a valutare il grado di integrazione economica dello straniero.
La decisione si concentra tuttavia sulla necessità di interpretare tali criteri alla luce dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Il Collegio osserva infatti che la normativa attribuisce rilevanza al triennio precedente la domanda perché esso costituisce il periodo più idoneo a rappresentare la situazione economica attuale del richiedente. Quando però il procedimento si protrae oltre i termini previsti dalla legge, tale finalità rischia di essere frustrata. In queste ipotesi, secondo il Consiglio di Stato, l’Amministrazione non può ignorare la documentazione reddituale sopravvenuta, poiché proprio il triennio più vicino alla decisione costituisce l’indicatore maggiormente attendibile delle condizioni economiche dell’interessato.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato conferma l’annullamento del provvedimento prefettizio e afferma il principio secondo cui la verifica del requisito reddituale in materia di cittadinanza non può risolversi in un controllo meramente formale delle annualità originariamente richieste, ma deve tenere conto dell’evoluzione della situazione economica dell’istante quando il protrarsi del procedimento renda disponibili dati più aggiornati e significativi ai fini della decisione.
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – diniego per pendenza di procedimento penale – reato di violenza privata correlato con manifestazione sindacale – mancata valutazione del concreto svolgersi della condotta contestata in sede penale – esercizio del diritto di sciopero – annullamento del rigetto della cittadinanza
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2899 del 10 aprile 2026
La sentenza del Consiglio di Stato decide sull’appello proposto da un cittadino egiziano avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 24129/2025, che aveva confermato il diniego di concessione della cittadinanza italiana disposto dal Ministero dell’interno.
Il procedimento trae origine dall’istanza di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 respinta dall’Amministrazione in ragione della pendenza di due procedimenti penali per il reato di violenza privata, uno dei quali definito con archiviazione per particolare tenuità del fatto e l’altro ancora sub iudice. Le condotte contestate in entrambi i procedimenti penali erano state messe in atto nel corso di picchetti svoltisi nell’ambito di scioperi ai quali il cittadino straniero aveva aderito.
Il Tribunale amministrativo aveva ritenuto legittimo il diniego, valorizzando la pendenza del procedimento penale quale elemento alla naturalizzazione dell’interessato.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, rilevando innanzitutto l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di primo grado, che aveva attribuito carattere automaticamente ostativo a una fattispecie penale non definita con sentenza di condanna. Tale impostazione è ritenuta non conforme al sistema delineato dalla l. n. 91/1992, che richiede un apprezzamento complessivo e non meramente formale dei requisiti soggettivi e ostativi.
Il Collegio precisa che, anche prescindendo dalla sopravvenienza di elementi favorevoli al richiedente, la valutazione amministrativa non può limitarsi al dato formale dell’iscrizione nel registro degli indagati o della pendenza del procedimento penale, ma deve tradursi in un giudizio sostanziale sulla gravità della condotta addebitata, sulla sua incidenza sull’integrazione dello straniero e sull’adesione del cittadino straniero ai valori dell’ordinamento.
In tale prospettiva, viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diniego di cittadinanza non può fondarsi su automatismi derivanti dalla mera esistenza di un procedimento penale, specie quando i fatti contestati si inseriscano in contesti di esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto di sciopero o di manifestazione del pensiero. In particolare, il Consiglio di Stato evidenzia che condotte quali il picchettaggio non possono essere considerate di per sé indice di pericolosità o di mancata integrazione, in assenza di elementi concreti di violenza o minaccia.
Nel caso di specie, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato il reale disvalore delle condotte contestate, né le concrete modalità di svolgimento delle stesse, limitandosi a un richiamo formale alla pendenza del procedimento penale. Tale approccio è ritenuto insufficiente a fondare un giudizio negativo sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente (in analoga fattispecie, relativa a diniego di cittadinanza per la pendenza di procedimenti penali per reati strettamente connessi con lo svolgimento di attività sindacale: Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 4674 del 13 marzo 2026).
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – diniego per possibili profili di pericolo per la sicurezza della Repubblica – adesione del cittadino straniero alla “sinistra antagonista veronese” – difetto di motivazione
Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026
La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio decide un ricorso avverso un diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 fondato su asseriti profili ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel corso del giudizio veniva disposta istruttoria con acquisizione riservata della documentazione. Dalla relazione depositata dall’Amministrazione è emersa una presunta contiguità del richiedente con ambienti riconducibili ad una non meglio specificata “sinistra antagonista veronese”.
Il Collegio, dopo aver ribadito i principi consolidati secondo cui la concessione della cittadinanza costituisce atto ampiamente discrezionale di alta amministrazione, soggetto a sindacato giurisdizionale solo estrinseco e limitato alla ragionevolezza e completezza motivazionale, ha ritenuto decisivo il vizio di motivazione del provvedimento.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il mero riferimento a una generica “contiguità” con un movimento politico non meglio definito non consente di comprendere il collegamento logico tra tale circostanza e un concreto pericolo per la sicurezza dello Stato. Ne deriva l’impossibilità di verificare la congruità del percorso valutativo dell’Amministrazione, anche alla luce degli elementi istruttori riservati acquisiti in giudizio.
Pur riconoscendo che, in materia di cittadinanza, la motivazione può essere anche sintetica e basata su atti classificati, il giudice amministrativo ha sottolineato che devono comunque emergere elementi istruttori idonei a rendere comprensibile l’iter logico della decisione, condizione qui non soddisfatta.
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – diniego per possibili profili di pericolo per la sicurezza della Repubblica – adesione del cittadino straniero al movimento indipendentista curdo e sua partecipazione ad attività di sostegno anche economico al movimento stesso – contradditorietà del diniego con i plurimi provvedimenti amministrativi emessi in favore del ricorrente e con la sua accertata integrazione lavorativa e familiare
Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 6521 del 10 aprile 2026
La sentenza ha accolto il ricorso presentato avverso il decreto del Ministero dell’interno con cui era stata rigettata un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 per asserito pericolo per la sicurezza della Repubblica.
Il provvedimento di diniego si fondava su informazioni provenienti da fonti riservate, secondo le quali il ricorrente avrebbe partecipato, nel 2014, ad iniziative connesse a un’associazione culturale, ritenuta riconducibile ad ambienti del movimento indipendentista curdo.
Secondo l’Amministrazione, inoltre, il richiedente sarebbe stato indicato come responsabile di un’organizzazione in Italia e collegato a un circuito associativo e imprenditoriale che, attraverso un sistema di relazioni anche familiari, avrebbe contribuito al sostegno economico di attività riconducibili al medesimo movimento politico.
Il Collegio evidenzia tuttavia come il ricorrente, al quale non è mai stata contestata la commissione di condotte antigiuridiche, risieda in Italia da oltre venti anni, risulti titolare dello status di rifugiato, abbia beneficiato del ricongiungimento familiare, sia attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e conduca una vita familiare e lavorativa regolare.
Il Tribunale rileva pertanto un vizio di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. La motivazione del diniego appare infatti fondata su elementi non coerentemente coordinati con il complessivo quadro di integrazione del richiedente, desumibile da plurimi atti della stessa Amministrazione, che ne attestano la stabilità della presenza sul territorio, l’inserimento familiare e la regolarità del percorso lavorativo.
APOLIDIA
Permesso di soggiorno per attesa apolidia – ricorso per il riconoscimento dello status di apolide – assenza di previo titolo di soggiorno – interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 11 d.p.r. n. 394/1999 – equiparazione del richiedente apolidia al richiedente protezione internazionale – tutela dei diritti fondamentali nelle more del giudizio – rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
L’ordinanza del Tribunale di Napoli affronta il tema della tutela cautelare del richiedente lo status di apolide nelle more del procedimento giudiziale di accertamento, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo anche in assenza di un precedente titolo di soggiorno.
La vicenda trae origine dal reclamo proposto da una cittadina nata in Italia e da sempre priva di qualsiasi documento di identità o titolo di soggiorno, la quale aveva già instaurato un giudizio per il riconoscimento dello status di apolide. Contestualmente al giudizio di merito, la ricorrente aveva richiesto, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del procedimento, evidenziando una condizione di particolare vulnerabilità derivante dalla totale assenza di documentazione personale e dalla presenza di tre figli minori conviventi, anch’essi privi di regolare posizione giuridica. L’istanza cautelare era stata rigettata in primo grado sul presupposto che il permesso di soggiorno per attesa apolidia previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 394/1999 sarebbe riservato esclusivamente agli stranieri già titolari di altro permesso di soggiorno.
Accogliendo il reclamo, il Collegio afferma che la tutela richiesta non coincide con l’applicazione automatica della disciplina regolamentare prevista per il permesso di soggiorno per attesa apolidia, ma costituisce una misura cautelare atipica volta a garantire l’effettività dei diritti fondamentali del soggetto che abbia già promosso il giudizio di accertamento dello status. Secondo il Tribunale, una lettura restrittiva dell’art. 11 d.p.r. n. 394/1999 determinerebbe un irragionevole vuoto di tutela, lasciando prive di protezione proprio le persone che, per la loro condizione di possibile apolidia, non possono accedere ad alcun diverso titolo di soggiorno.
La decisione richiama la Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi, nonché la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce natura meramente dichiarativa all’accertamento giudiziale dell’apolidia. Da tale qualificazione il Tribunale desume che la condizione di apolide rileva già prima della pronuncia definitiva, quando dagli atti emerga in modo sufficientemente chiaro l’assenza di una cittadinanza effettiva. In tale prospettiva vengono valorizzati anche i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ineseguibilità dell’espulsione dell’apolide di fatto e di equiparazione sostanziale tra apolidia di diritto e apolidia di fatto, entrambe accomunate dall’esigenza di garantire una tutela effettiva della persona priva di appartenenza nazionale.
Particolare rilievo assume il richiamo all’orientamento della Corte di cassazione secondo cui il richiedente lo status di apolide deve beneficiare, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento analogo a quello riconosciuto ai richiedenti protezione internazionale. Muovendo da tale principio, il Collegio ritiene possibile estendere anche al richiedente apolidia la tutela prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 394/1999 per il richiedente asilo, riconoscendo la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo “per attesa apolidia” indipendentemente dal possesso di un precedente titolo di soggiorno, quando ciò sia necessario per assicurare la tutela effettiva dei diritti fondamentali coinvolti.
Il Tribunale valorizza inoltre le Linee guida dell’UNHCR contenute nel Manuale per la protezione delle persone apolidi, secondo cui i soggetti in attesa della definizione della procedura di determinazione dello status devono beneficiare di garanzie analoghe a quelle riconosciute ai richiedenti asilo, inclusi il rilascio di documenti di identità, la protezione dall’espulsione e l’accesso ai mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali della persona.
Nel caso concreto, il periculum in mora viene individuato nell’impossibilità per la ricorrente, sgomberata dall’abitazione precedentemente occupata insieme ai figli minori, di ottenere l’assegnazione stabile di un alloggio o di stipulare regolari contratti abitativi in assenza di un documento di identità e di un titolo di soggiorno. Tale situazione viene ritenuta idonea a determinare un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto alla vita privata e familiare nonché ai diritti dei minori conviventi, da valutarsi alla luce del principio del superiore interesse del minore.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il reclamo e ordina alla questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione del giudizio di accertamento dello status di apolide, affermando il principio secondo cui il richiedente apolidia, ove sussistano adeguati elementi di fumus boni iuris e concreti profili di vulnerabilità, ha diritto a una tutela provvisoria idonea a garantire l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali durante la pendenza del procedimento.