CITTADINANZA EX ART. 1 LEGGE N. 91/1992 (iure sanguinis)
Cittadinanza iure sanguinis – emigrazione in epoca preunitaria dal Regno di Sardegna – art. 34 cod. civ. albertino 1837 – pretesa perdita della qualità di suddito per emigrazione «sine animo revertendi» – permanenza della sudditanza sino all’Unità e acquisto ipso iure della cittadinanza italiana – inapplicabilità della nuova regola probatoria introdotta dal d.l. n. 36/2025 conv. in l. n. 74/2025 alle cause anteriori al 27 marzo 2025
Corte d’appello di Genova, sez. III civ., sentenza 17 dicembre 2025
Il giudizio trae origine dal rigetto, in primo grado, della domanda di accertamento della cittadinanza iure sanguinis proposta da discendenti di un avo nato a Genova nel 1795, emigrato in Brasile con certezza anteriormente all’Unità (1832). Il Tribunale aveva ritenuto che l’avo avesse perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna per essere partito «con l’animo di non più ritornare», desumendo tale stato soggettivo da elementi presuntivi attinenti alla vita successiva dell’emigrato nel Paese ospitante (difficoltà dei viaggi, matrimonio all’estero, mancata prova del rientro), e facendo discendere da ciò l’impossibilità per i discendenti di affermare la continuità della trasmissione sino al 17 marzo 1861 e, quindi, l’acquisto della cittadinanza italiana.
Va premesso che nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte d’appello di Genova, si era frequentemente sostenuta la tesi – che non risulta essere stata fatta propria da altri Tribunali – secondo cui, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto albertino, il suddito del Regno di Sardegna emigrato all’estero in epoca preunitaria, ove non fosse poi rientrato, dovesse considerarsi decaduto dalla cittadinanza (rectius: dalla qualità di suddito) per avere abbandonato la Patria «con l’animo di non più ritornare», con conseguente impossibilità di trasmettere la cittadinanza ai discendenti.
La Corte d’appello riforma la sentenza prendendo le distanze da tale orientamento interpretativo, indicando più argomenti idonei a mostrarne l’infondatezza.
In primo luogo, la Corte osserva che lo stato soggettivo richiesto dall’art. 34 del 1837, ove invocato come causa di perdita della cittadinanza italiana, deve sussistere «al momento della partenza». Ne discende che i fatti avvenuti dopo l’arrivo nello Stato estero (matrimonio, radicamento, mancato rientro provato) non possono essere automaticamente convertiti in indici presuntivi dell’originaria volontà di non ritorno. In questa prospettiva, la Corte censura l’impostazione del primo giudice proprio perché pretende di inferire un quid pluris soggettivo (la volontà iniziale di emigrare definitivamente) da vicende esistenziali maturate quando l’emigrato era ormai stabilmente inserito all’estero; così facendo, la presunzione non colma una lacuna probatoria, ma finisce per sovrapporre, in modo logicamente improprio, il dato “oggettivo” della permanenza all’estero al presupposto “soggettivo” richiesto dalla norma.
In secondo luogo, la Corte colloca la controversia nel solco del principio – oggi consolidato – secondo cui lo status civitatis, una volta acquisito iure sanguinis, è permanente, imprescrittibile e rivendicabile in ogni tempo; correlativamente, l’attore è tenuto a provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre grava sull’Amministrazione che eccepisca la frattura della catena lo specifico onere di dimostrare il fatto interruttivo o estintivo. Ne consegue che, esclusa l’idoneità degli elementi presuntivi valorizzati in prime cure a dimostrare lo stato soggettivo richiesto, il Ministero rimane privo di una prova positiva dell’emigrazione «con l’animo di non più tornare», con conseguente impossibilità di applicare l’art. 34 come causa interruttiva della continuità dello status civitatis.
Sotto un terzo profilo, la Corte aggiunge un ulteriore argomento relativo all’esegesi della norma preunitaria. Secondo il Collegio, anche a voler ipotizzare, in astratto, la prova dell’animo di non ritorno, l’art. 34 del codice civile albertino – letto secondo il suo tenore letterale e nel contesto sistematico del medesimo testo – non avrebbe determinato la perdita dello status di suddito del Regno di Sardegna, bensì la perdita del «godimento dei diritti civili» inerenti a tale qualità. La Corte insiste sul dato lessicale: il legislatore del 1837 non parla di cessazione della sudditanza, ma di decadenza dall’esercizio dei diritti civili. Tale lettura viene corroborata attraverso il coordinamento con l’art. 36 del codice albertino, che riconosce al Sovrano il potere di intimare il rientro nei Regi Stati ai «sudditi» contemplati dagli articoli precedenti, eccettuando soltanto coloro che, previa autorizzazione sovrana, avessero ottenuto la «naturalità» in Paese estero: previsione, questa, che presuppone la persistenza della sudditanza anche in capo a chi si fosse trasferito all’estero «con l’animo di non più ritornare», salvo il caso – qualitativamente diverso – della naturalizzazione estera (idonea, invece, a recidere il vincolo di appartenenza). Analoga conferma sistematica viene tratta dall’art. 39, che disciplina il «ricupero» dei diritti civili mediante rientro e autorizzazione sovrana, dimostrando che per l’ordinamento dell’epoca potevano esistere sudditi che restavano tali, pur avendo perso il godimento dei diritti civili.
La Corte rafforza ulteriormente l’interpretazione con un richiamo alla giurisprudenza del tempo, valorizzando un precedente che qualifica la sudditanza come legame non liberamente disponibile dall’individuo e non automaticamente recidibile per effetto del mero trasferimento all’estero, in assenza di autorizzazione e naturalizzazione estera. L’argomento sotteso è chiaramente “pubblicistico”: la sudditanza non è riducibile a un insieme di diritti cui si possa «a talento rinunciare», poiché implica doveri verso la Patria; ne discende che la perdita del godimento dei diritti civili non equivale alla perdita del vincolo di appartenenza politico-giuridica.
Da questa ricostruzione discende la soluzione applicativa: interpretando l’art. 34 nel senso della sola decadenza dal godimento dei diritti civili, e non già della perdita dello status di suddito, l’ascendente ligure – in mancanza di prova (e, comunque, in difetto di un atto qualificante quale la naturalizzazione estera) – deve considerarsi rimasto suddito sardo; pertanto, essendo in vita alla data in cui i sudditi degli Stati preunitari divennero cittadini del Regno d’Italia, per il Collegio, acquistò ipso iure la cittadinanza italiana, con conseguente continuità della trasmissione iure sanguinis in favore dei discendenti.
La Corte affronta infine l’ulteriore questione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, dell’incidenza del d.l. n. 36/2025 conv. in l. n. 74/2025, che ha introdotto una regola di allegazione e prova “rafforzata” a carico di chi agisce per l’accertamento della cittadinanza, imponendo di provare anche l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita. Il Ministero ne invocava anche alla controversia decisa dalla Corte d’appello, pur proposta anteriormente alla riforma, sulla base del principio secondo cui le norme processuali troverebbero immediata applicazione. La Corte esclude l’operatività della novella nel giudizio in esame sulla base della disciplina transitoria dettata dallo stesso decreto-legge, che rinviene nell’art. 3-bis della legge n. 91/1992 il quale, per le domande amministrative e giudiziali proposte entro il 27 marzo 2025, dispone l’applicazione della normativa vigente a tale data, senza distinguere tra profili sostanziali e profili processuali.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara gli appellanti cittadini italiani iure sanguinis, ordinando le conseguenti trascrizioni.
CITTADINANZA EX ART. 4, COMMA 2, LEGGE N. 91/1992
Acquisto della cittadinanza ex art. 4, co. 2, l. n. 91/1992 – dichiarazione resa oltre il diciannovesimo anno – mancata comunicazione ex art. 33, co. 2, d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013 – rilevanza «oggettiva» dell’omissione e conseguente ultrattività del diritto – nozione di «residenza legale» e disapplicazione della definizione regolamentare in quanto restrittiva – valorizzazione dell’art. 33, co. 1, d.l. n. 69/2013: non imputabilità all’interessato di inadempimenti dei genitori o della PA – dichiarazione giudiziale dello status civitatis e ordine di trascrizione
Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, sentenza 20 gennaio 2026
Il giudizio trae origine da un ricorso con il quale un giovane cittadino straniero contestava il silenzio-rigetto serbato da Roma Capitale sulla domanda di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, co. 2, l. n. 91/1992, presentata a mezzo PEC in data 30 ottobre 2024, chiedendo l’accertamento del diritto all’acquisto della cittadinanza e l’ordine all’Ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce anzitutto i presupposti costitutivi della fattispecie di cui all’art. 4, co. 2, l. n. 91/1992, che attribuisce allo «straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età» il diritto a divenire cittadino «se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno» dal compimento dei diciotto anni. Il giudice accerta, in fatto, che il ricorrente era nato in Italia e aveva mantenuto una presenza continuativa sul territorio sino alla maggiore età, ricavandone prova non solo dalla documentazione scolastica (frequentazione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e successivamente percorso presso CPIA), ma altresì dalla documentazione sanitaria (vaccinazioni) e da un elemento peculiare ma giuridicamente rilevante, costituito dalle vicende restrittive della libertà personale, che attestavano la stabile localizzazione in Italia anche nel passaggio dall’età minorile a quella adulta (custodia cautelare presso istituto penale minorile e successivo collocamento in comunità). Su tale base, il giudice ritiene integrato il requisito della residenza «senza interruzioni».
Il cuore della controversia concerne, tuttavia, l’esercizio del diritto all’acquisto della cittadinanza italiana oltre il termine dell’anno successivo alla maggiore età: il ricorrente aveva presentato l’istanza dopo il compimento del diciannovesimo anno. Il Tribunale affronta la questione muovendo dalla disciplina speciale introdotta dal legislatore del 2013, che ha inserito un obbligo procedimentale di informazione a carico dell’Ufficiale di stato civile. In particolare, l’art. 33, co. 2, d.l. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) impone che, nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, sia comunicata all’interessato «la possibilità di esercitare il diritto» ex art. 4, co. 2, entro il compimento dei diciannove anni, stabilendo espressamente che «in mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data». Il Tribunale valorizza questo inciso come clausola di ultrattività oggettiva del diritto, la quale opera automaticamente in favore dell’interessato ove l’Amministrazione ometta l’avviso, senza che possano assumere rilievo né la maggiore o minore diligenza soggettiva del richiedente, né la conoscenza “di fatto” del diritto, né (soprattutto) le ragioni organizzative avanzate dall’Amministrazione che abbiano impedito la comunicazione.
Con un passaggio di particolare interesse ricostruttivo, la sentenza qualifica la comunicazione come adempimento dotato di «rilevanza oggettiva», osservando che la ratio dell’obbligo informativo è «palesemente volta a rendere consapevoli gli interessati del loro diritto» e a consentire il «concreto e tempestivo esercizio» della facoltà entro il diciannovesimo anno. Proprio per tale funzione, la sua omissione produce, secondo il Tribunale, un effetto, parimenti «oggettivo», in favore dell’avente diritto: il fatto di non aver ricevuto l’avviso giustifica la presentazione della dichiarazione «oltre il termine di legge», anche qualora il Comune possa «a sua volta giustificare il mancato inoltro» sulla base della mancata iscrizione dell’interessato nei registri di stato civile.
Il Tribunale affronta poi l’ulteriore profilo, più volte affrontato dalla giurisprudenza, relativo al requisito della «residenza legale» sino alla maggiore età. La sentenza compie un’operazione di qualificazione della nozione in senso non meramente formalistico: esclude che la «residenza legale» debba coincidere, in modo rigido, con la definizione contenuta nell’art. 1, co. 2, lett. a), del d.p.r. n. 572/1993, che condiziona la legalità della residenza all’adempimento delle norme su ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. Secondo il giudice, tale definizione è «superabile – più esattamente, disapplicabile – in via interpretativa» poiché restringe indebitamente la portata dell’art. 4, co. 2, l. n. 91/1992. Il Tribunale propone quindi, conformemente all’orientamento di legittimità e di merito – una lettura incentrata sulla nozione civilistica di residenza ex art. 43 c.c., ossia il luogo di «dimora abituale», ritenendo sufficiente che la presenza in Italia sia reale, continuativa e stabilmente documentabile, non potendo l’acquisto della cittadinanza essere precluso da meri deficit di regolarità amministrativa derivanti da condotte altrui. A sostegno di tale opzione ermeneutica, la sentenza richiama l’art. 33, co. 1, d.l. n. 69/2013, secondo cui «non sono imputabili all’interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione» e lo stesso può dimostrare i requisiti «con ogni altra idonea documentazione».
Alla luce di tali coordinate, il Tribunale accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente è cittadino italiano, ordinando al Ministero dell’interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE art. 9 legge n. 91/1992
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – rigetto istanza di naturalizzazione per pregressa denuncia per il reato di falsa dichiarazione in procedura di emersione – decorso del termine per la prescrizione del reato contestato senza accertamento della responsabilità penale da parte dell’Autorità giudiziaria – necessaria interazione nell’istruttoria da parte della PA degli elementi sintomatici di integrazione sul territorio nazionale con quelli potenzialmente ostativi alla concessione della cittadinanza – difetto di istruttoria e motivazione – riforma della sentenza di primo grado e annullamento del diniego di naturalizzazione
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8464 del 30 ottobre 2025
La Terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8464 del 2025, conferma anzitutto la propria recente giurisprudenza, secondo la quale l’esistenza di una passata denuncia a carico del cittadino straniero naturalizzando non sia sufficiente a giustificare il diniego della sua istanza (si veda, da ultimo la sentenza n. 2014 del 2025 della medesima Terza sezione del Consiglio di Stato).
Nella fattispecie affrontata dalla pronuncia qui commentata, il Tar Lazio aveva rigettato il ricorso presentato da un cittadino straniero che aveva presentato domanda di naturalizzazione ai sensi dell’art.9, co. 1, lett. f), l. n. 91/1992 ed a carico del quale era emersa una remota denuncia (priva di seguito) per false dichiarazioni nella procedura di emersione che aveva avviato, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 109/2012.
Il Consiglio di Stato, pur ribadendo il consolidato principio secondo il quale l’Amministrazione deputata ad esaminare una domanda di naturalizzazione sia titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente ad entrare a far parte stabilmente ed a pieno titolo della comunità nazionale non confligga con quello dello Stato a non avere quale proprio cittadino un soggetto che possa rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, rileva come il relativo giudizio comparativo non possa limitarsi alla mera constatazione della presenza di una denuncia a carico dell’interessato, magari remota e priva di esiti giudiziari come nel caso di specie (cfr. in proposito Cons. St., sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869; Cons. St., sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; Cons. St., sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2021, n. 1893; Cons. St., sez. III, 20 marzo 2019 n. 1837; Cons. St., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185).
La pronuncia appare peraltro ancor più significativa, sotto il profilo sistematico, nella parte in cui chiarisce come la sussistenza delle condizioni positive per la naturalizzazione (in particolare la prolungata presenza sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa e la presenza di stabili legami familiari e sociali) non possa essere riduttivamente considerata quale mero presupposto per l’ammissibilità della domanda, ma debba invece acquisire autonomo rilievo nell’istruttoria amministrativa ed essere, quindi, oggetto di ponderazione con gli eventuali elementi pregiudizievoli a carico del richiedente la cittadinanza. Tale conclusione è tutt’altro che scontata, se si considera come invece la giurisprudenza del Tar Lazio ritiene i predetti elementi positivi (in quanto meri presupposti per l’ammissibilità della domanda) inidonei a controbilanciare l’esistenza in capo al cittadino straniero di precedenti penali.
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – rigetto istanza di naturalizzazione per assenza del requisito della residenza decennale ininterrotta – interruzione della residenza anagrafica per alcuni mesi per irreperibilità – documentata presenza sul territorio nazionale nel periodo di carenza della registrazione anagrafica della residenza – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – parere favorevole all’annullamento del rigetto in ragione della documentata dimora dell’interessato sul territorio nazionale nel periodo di interruzione della residenza anagrafica
Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 246 del 2 febbraio 2026
Il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell’interno in sede di istruttoria per un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha reso in data 2 febbraio 2026 il parere n. 246, in materia di naturalizzazione ex art. 9 l. n. 91/1992.
Con questo parere, il Consiglio di Stato si esprime in merito all’esatto significato della residenza legale ultradecennale richiesta, per la presentazione della domanda di cittadinanza, dalla norma sopra citata.
Il richiedente la cittadinanza è infatti un cittadino marocchino che aveva avviato la procedura di naturalizzazione nonostante un periodo di sette mesi circa, collocati nel corso dei dieci anni di residenza antecedenti la presentazione della domanda, in cui la sua residenza era stata cancella dal competente ufficio anagrafico per la sua accertata irreperibilità.
L’interessato aveva tuttavia prodotto documentazione comprovante il proprio soggiorno sul territorio nazionale nel periodo in questione (buste paga e ulteriore documentazione lavorativa, estratto conto con indicazione dei relativi movimenti ed altro ancora) e il Consiglio di Stato, ritenuto che tali documenti dimostrino il mantenimento della sua dimora abituale sul territorio nazionale anche per il periodo di sua asserita irreperibilità, ha statuito che erroneamente il Ministero dell’interno ne aveva rigettato l’istanza ritenendo necessaria la continuità ultradecennale della registrazione anagrafica della residenza.
A tale conclusione il Collegio giunge richiamando la giurisprudenza di legittimità che, a vari effetti, reputa le risultanze anagrafiche fonti di una presunzione iuris tantum (cfr. Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 17021; Cass., sez. V, ord. 6 marzo 2024, n. 6088; Cass., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652) ma, soprattutto, ricordando il significato giuridico della residenza a norma dell’art. 43 c.c. che, come noto, la definisce come «dimora abituale». Il Consiglio di Stato rileva come, peraltro, ad analoghe conclusioni sia giunta la giurisprudenza della Corte di cassazione con riferimento alla concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, co. 2, l. n. 91/1992, laddove la richiesta legalità dell’ininterrotta residenza è intesa nei termini codicistici sopra richiamati di effettività e abitualità della dimora (cfr. Cass., sez. I, 17 maggio 2018, n. 12380).
Si segnala come il pare qui commentato contraddica la consolidata giurisprudenza del Tar del Lazio, secondo la quale l’interruzione della registrazione anagrafica della residenza impedisca l’accoglimento della domanda di naturalizzazione, a prescindere dalla prova che l’interessato possa fornire della sua effettiva permanenza sul territorio nazionale nel periodo di cancellazione della residenza (cfr., tra le ultime: Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza 17165 del 7 ottobre 2025; Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza 20501 del 17 novembre 2025).
Acquisto della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992 – inammissibilità della domanda dichiarata dal prefetto per carenza del requisito della residenza legale continuativa – inidoneità dei periodi di residenza come senza fissa dimora a integrare il requisito della residenza legale – violazione dell’art. 9 l. n. 91/1992 e della disciplina anagrafica – annullamento del provvedimento impugnato
Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 17434 del 10 ottobre 2025
Il Tar del Lazio, con questa e con alcune altre pronunce di analogo contenuto (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 20186 del 13 novembre 2025; Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025), ha annullato i provvedimenti con i quali il prefetto di Roma aveva dichiarato inammissibili le domande di cittadinanza presentate da cittadini stranieri i quali, per alcuni periodi nel corso dei dieci anni antecedenti la domanda di naturalizzazione, avevano registrato la propria residenza come senza fissa dimora.
Dando corretta applicazione alla vigente normativa in materia anagrafica, il Tribunale amministrativo romano ha infatti censurato i provvedimenti prefettizi impugnati, in quanto deve certamente considerarsi «legale» e, quindi, idonea a integrare il requisito previsto dall’art.9 l. n. 91/1992 la residenza anagrafica della persona senza fissa dimora che abbia registrato la propria residenza presso il Comune in cui ha stabilito il proprio domicilio.
L’art. 2, co. 3, l. n. 1228/1954, infatti, stabilisce che «la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita». Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che «è comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora».
Non vi è dubbio pertanto, secondo citata giurisprudenza del Tar Lazio, che il cittadino straniero che abbia registrato la propria residenza presso il Comune in cui è domiciliato quale senza fissa dimora sia a tutti gli effetti «legalmente residente» e che i periodi in cui la registrazione anagrafica è stata così effettuata debbano essere ritenuti validi ai fini del conteggio dei dieci anni necessari per la presentazione della domanda di naturalizzazione.