CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS
Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 31 luglio 2025
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 , ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate, nei limiti precisati in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 1, comma 1, lett. a), della l. n. 91 del 1992, nella parte in cui prevede che «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», senza contemplare alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. Le censure erano state sollevate dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze; il Tribunale di Milano aveva altresì investito la Corte della legittimità dell’art. 4 del codice civile del 1865 e dell’art. 1 della l. n. 555 del 1912, anch’essi nella parte in cui ammettevano la trasmissione illimitata della cittadinanza per discendenza. I parametri evocati erano gli artt. 1 e 3 Cost., nonché l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE.
Dopo aver ripercorso la disciplina previgente e dato atto dell’intervento legislativo sopravvenuto con il d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, la Consulta ha posto in evidenza «la peculiarità della censura sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., che contesta il mancato rispetto della nozione di popolo quale sarebbe riflessa nelle norme che la Costituzione dedica alla cittadinanza», osservando che la Carta fondamentale non fornisce una definizione unitaria di “popolo”, ma si limita a delinearne tratti attraverso una pluralità di disposizioni. In questa prospettiva, la Costituzione associa la cittadinanza, da un lato, all’appartenenza ad una comunità nazionale con radici culturali e linguistiche comuni; dall’altro, a una collettività aperta al pluralismo, inclusiva delle minoranze e connessa al territorio dello Stato, come luogo di condivisione dell’humus culturale e dei valori costituzionali.
Secondo la Corte, proprio la complessità di tali riferimenti giustifica un ampio margine di discrezionalità del legislatore nell’individuare i criteri di attribuzione dello status civitatis. Tale discrezionalità non è tuttavia illimitata, poiché resta soggetta al controllo di costituzionalità sotto i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, che impediscono l’adozione di criteri manifestamente arbitrari o discriminatori.
La Corte ha inoltre chiarito che i giudici rimettenti non avevano posto in discussione, in via generale, l’idoneità del vincolo di filiazione a fondare l’acquisto della cittadinanza, in quanto espressione dell’appartenenza ad una comunità familiare inserita nel corpo sociale dello Stato. Piuttosto, essi dubitavano che la sola discendenza potesse bastare nei casi in cui i richiedenti risultassero stabilmente collegati con ordinamenti giuridici stranieri e privi di ulteriori legami sostanziali con l’Italia.
Su tali basi, la Corte ha ritenuto che un intervento correttivo di tipo manipolativo, volto ad introdurre limiti allo ius sanguinis, avrebbe imposto scelte normative tra diverse possibili opzioni (residenza, radicamento territoriale, legami culturali o linguistici), ciascuna con rilevanti conseguenze sistematiche, e pertanto estranee al perimetro del sindacato di costituzionalità. È stata così dichiarata l’inammissibilità delle censure che miravano a ottenere, per questa via, una riforma giudiziale della disciplina.
Sono state invece dichiarate non fondate le censure di disparità di trattamento: la Corte ha ritenuto non assimilabili né la posizione dei discendenti di chi aveva perduto la cittadinanza (art. 4, comma 1, l. n. 91/1992), né quella del coniuge di cittadino italiano, trattandosi di fattispecie giuridiche eterogenee e sorrette da ratio differenti.
Quanto alle censure prospettate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., la Corte ha osservato che i rimettenti non avevano individuato in modo puntuale le norme internazionali violate e, pertanto, ha dichiarato inammissibili tali questioni.
Infine, la Corte ha respinto le istanze di alcune delle parti private volte a sollecitare un pronunciamento sulla nuova disciplina introdotta nel corso del giudizio dal d.l. n. 36 del 2025, convertito, che ha limitato l’acquisto della cittadinanza iure sanguinis. È stato chiarito che tale normativa sopravvenuta non era applicabile alle fattispecie sub iudice, le quali rimanevano regolate dalla disciplina previgente.
Tribunale di Torino, ordinanza del 25 giugno 2025
Quanto ai giudizi introdotti successivamente l’entrata in vigore della riforma, va segnalata l’ordinanza del 25 giugno 2025 , con cui il Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità del nuovo art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal d.l. 36/2025, convertito con modificazioni dalla l. 74/2025.
Il giudice rimettente ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo, evidenziando come la novella legislativa abbia inciso sul meccanismo tradizionale di attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, prevedendo che chi sia nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza «è considerato non avere mai acquisito la cittadinanza italiana», salvo il ricorrere di determinate condizioni. Una simile previsione, secondo il Tribunale, non si limita a modificare i presupposti futuri di acquisto della cittadinanza, ma introduce un meccanismo retroattivo idoneo a privare dello status civitatis persone che, secondo il diritto vivente, potevano considerarsi cittadini italiani a pieno titolo. È in questa «revoca retroattiva» della cittadinanza che il Tribunale individua il vulnus ai principi costituzionali.
L’ordinanza argomenta in primo luogo sul piano dell’art. 3 Cost., rilevando come la disciplina realizzi un trattamento irragionevole e sproporzionato. Non si giustifica, osserva il giudice a quo, che il legislatore, nel tentativo di porre rimedio all’afflusso eccezionale di domande e al sovraccarico di uffici consolari e giudiziari, privi indiscriminatamente dello status civitatis intere categorie di soggetti senza alcuna valutazione individuale e senza accordare un termine congruo per esercitare il diritto.
A ciò si aggiunge la violazione del principio del legittimo affidamento, che, pur non espressamente menzionato in Costituzione, si ricava dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. Il Tribunale mette in luce come per il diritto vivente la cittadinanza iure sanguinis fosse un diritto imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo sulla base della sola prova della discendenza. In questo contesto, la riforma lede le aspettative legittime di coloro che potevano confidare nella possibilità di vedere riconosciuto lo status e si traduce in una misura sproporzionata rispetto alle esigenze organizzative dichiarate dal legislatore.
L’ordinanza valorizza poi l’art. 117, primo comma, Cost., denunciando la violazione tanto del diritto dell’Unione quanto degli obblighi internazionali.
Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, che, pur riconoscendo la competenza primaria degli Stati in materia di cittadinanza, ne limita l’esercizio al rispetto dei principi europei. In particolare, viene ribadito che le norme nazionali non possono comportare la perdita della cittadinanza di uno Stato membro e, di riflesso, della cittadinanza europea, senza un esame individuale delle conseguenze concrete per l’interessato. Alla luce di questo indirizzo, la scelta della riforma appare, ad avviso del remittente, manifestamente incompatibile con l’art. 20 TFUE e con la natura stessa della cittadinanza europea.
Il Tribunale richiama anche le fonti di diritto internazionale pattizio: l’art. 15, co. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che vieta privazioni arbitrarie della cittadinanza, e l’art. 3, co. 2, del Protocollo n. 4 CEDU, che sancisce il diritto di ogni cittadino di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Tribunale propone una possibile soluzione costituzionalmente orientata: una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’articolo sospettato di incostituzionalità, limitata alla parte in cui essa prevede effetti retroattivi. Così intesa, la norma continuerebbe ad applicarsi ai nati dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre per gli altri si dovrebbe riconoscere la possibilità di presentare domanda entro un termine ragionevole. L’ordinanza suggerisce, a titolo esemplificativo, la fissazione di un termine semestrale o annuale, ricavabile per analogia dai termini previsti dall’ordinamento per reagire a effetti pregiudizievoli.
Nel momento in cui si scrive la presente Rassegna, non risultano ordinanze analoghe.
CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11 marzo 2025, n. 2014
La Terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2014 del 2025 , ha accolto l’appello proposto da un cittadino rwandese avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana pronunciato dall’Amministrazione e confermato in primo grado dal Tar Lazio. Il diniego era stato motivato dall’esistenza di un precedente penale relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2014, per il quale il richiedente era stato ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. e il reato era stato successivamente dichiarato estinto per esito positivo del programma trattamentale. L’Amministrazione aveva tuttavia ritenuto che tale episodio fosse sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, indice di una scarsa affidabilità e di una non piena condivisione dei valori fondativi della convivenza civile, e quindi ostativo al riconoscimento dello status civitatis.
Il Tar, richiamando l’ampia discrezionalità che connota il potere ministeriale in materia di concessione della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992, aveva confermato tale impostazione, ritenendo legittimo il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall’Amministrazione anche a prescindere dall’estinzione del reato. Il giudice di primo grado aveva considerato irrilevanti le allegazioni difensive del ricorrente circa il radicamento sociale e lavorativo in Italia, sottolineando che esse non potevano controbilanciare la valenza sintomatica della condotta penalmente rilevante.
Il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, valorizzando la più recente giurisprudenza della sezione in ordine all’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione.
Secondo l’indirizzo richiamato, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, l. n. 91 del 1992, l’Amministrazione non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto del percorso di integrazione del cittadino straniero, restringendo l’attenzione esclusivamente su un fatto risalente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina (cfr. in proposito Cons. St., sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869; Cons. St., sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; Cons. St., sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2021, n. 1893; Cons. St., sez. III, 20 marzo 2019 n. 1837; Cons. St., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185).
La ratio decidendi posta alla base di tale indirizzo si rinviene nella constatazione secondo cui «non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell’effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero» (così in termini, Cons. St., sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681).
Ma il Collegio fornisce indicazioni anche rispetto alla valutazione dei percorsi rieducativi intrapresi dagli “aspiranti cittadini”. Ad avviso del massimo consesso della giurisdizione amministrativa, la messa alla prova, introdotta nel 2014 proprio come strumento di responsabilizzazione e reinserimento, non si esaurisce in un mero espediente processuale volto a evitare la pena, ma rappresenta un percorso di recupero che, ove positivamente concluso, testimonia l’avvenuta acquisizione di una stabile adesione ai valori della legalità e della convivenza sociale.
Di conseguenza, l’Amministrazione, nel valutare la rilevanza di un precedente penale, non può ignorare il superamento della vicenda attraverso strumenti rieducativi che abbiano avuto esito positivo, né può ridurre l’intera personalità del richiedente al solo episodio criminoso.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la motivazione del diniego, ritenendola carente sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale. In particolare, l’Amministrazione aveva omesso di considerare il risarcimento integrale delle vittime, la regolare esecuzione del programma di pubblica utilità, la prosecuzione dell’attività di volontariato anche dopo la conclusione della misura, il consolidato inserimento lavorativo e sociale, nonché l’impegno dell’interessato e della sua famiglia nella vita della comunità locale. Tali elementi avrebbero dovuto essere valutati nel quadro di una considerazione dinamica e complessiva della vicenda, idonea a verificare se il richiedente, pur autore di una condotta penalmente rilevante, avesse successivamente dimostrato una convinta adesione ai principi che fondano l’appartenenza alla comunità nazionale.
La pronuncia assume rilievo particolare in quanto segnala il progressivo affermarsi, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, di un orientamento che si discosta da quello tradizionale che ha sempre riconosciuto un margine di discrezionalità amplissimo all’Amministrazione in materia di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, soprattutto in presenza di precedenti penali.
CITTADINANZA EX ART. 4, COMMA 2, LEGGE N. 91/1992
Corte d’appello di Trieste, ez. I civ., sentenza 20 settembre 2025, n. 251
La Corte d’appello di Trieste, sezione prima civile, con la sentenza n. 251/2025 (R.G. n. 158/2024) , pubblicata il 20 settembre 2025, ha respinto l’appello del Ministero dell’interno avverso l’ordinanza n. 1801/2024 del Tribunale di Trieste, confermando il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 91/1992 a favore di una ricorrente nata in Italia da genitori statunitensi e residente ininterrottamente sul territorio nazionale.
Il giudizio d’appello verteva su due questioni centrali: da un lato, la presunta decadenza dal diritto per il mancato rispetto del termine di un anno dal compimento della maggiore età per la presentazione della dichiarazione di volontà; dall’altro, l’accertamento del requisito della residenza legale e continuativa in Italia sin dalla nascita.
In primo grado, il Comune di Budoia aveva rigettato la domanda ritenendo che la richiedente non avesse la residenza legale, non disponesse di un valido titolo di soggiorno e non avesse presentato la dichiarazione entro l’anno dal compimento del diciottesimo anno di età. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, aveva tuttavia ritenuto che la documentazione prodotta – certificazioni vaccinali, frequenza scolastica continua dalla scuola dell’infanzia sino all’Istituto tecnico statale – dimostrasse in maniera univoca la permanenza effettiva e stabile della ricorrente in Italia. Inoltre, aveva giudicato irrilevante la tardività della dichiarazione, richiamando l’art. 33, comma 2, d.l. 69/2013, conv. con modif. nella l. 98/2013, che pone a carico dell’Ufficiale di stato civile l’obbligo di informare il minore prossimo alla maggiore età della facoltà di acquisire la cittadinanza. In mancanza di tale avviso, il superamento del termine annuale non può comportare conseguenze pregiudizievoli per l’interessato.
Il Ministero, appellando, sosteneva invece che il termine previsto dall’art. 4, co. 2, l. n. 91/1992 fosse decadenziale, che l’art. 33 del d.l. 69/2013 fosse applicabile solo in caso di regolare iscrizione anagrafica e che, nel caso concreto, la residenza fosse venuta meno già dal 2016, in assenza di titolo di soggiorno e di iscrizione anagrafica successiva.
La Corte d’appello ha rigettato i motivi di impugnazione. In primo luogo, ha ribadito che, in assenza della comunicazione dovuta da parte dell’Ufficiale di stato civile, il diritto può essere esercitato anche oltre il termine annuale, in quanto la norma intende evitare che inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici pubblici ricadano in danno del minore. Considerare il termine inutilmente scaduto a causa della mancata iscrizione anagrafica imputabile ai genitori significherebbe, osserva la Corte, tradire la ratio della disciplina, che mira a garantire la piena effettività del diritto.
Quanto al requisito della residenza, la Corte ha riaffermato la necessità di un accertamento sostanziale e non meramente formale, richiamando Cass. n. 12380/2017: la residenza effettiva può essere provata con ogni idonea documentazione, anche al di fuori delle risultanze anagrafiche. Nel caso di specie, il certificato di nascita in Italia, la continuità della frequenza scolastica e le certificazioni sanitarie costituivano prova ampia e convergente della residenza ininterrotta sino al compimento della maggiore età.
Rigettando il ricorso, la Corte ha disposto la compensazione delle spese processuali, motivando la decisione con la s«carsa chiarezza del dato normativo» e con il susseguirsi nel tempo di pronunce giurisprudenziali non univoche.
La decisione riveste particolare importanza poiché ribadisce l’orientamento volto a garantire un’interpretazione sostanzialistica dell’art. 4, co. 2, l. 91/1992, incentrata sul radicamento effettivo del soggetto nel tessuto nazionale e sulla tutela del legittimo affidamento, in contrapposizione a letture meramente formalistiche e restrittive che condurrebbero a negare la cittadinanza per irregolarità anagrafiche o per omissioni imputabili all’Amministrazione stessa.
Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, sentenza 4 marzo 2025
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un giovane nato e sempre vissuto in Italia, dichiarandone lo status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 1954.
Il ricorrente, nato a Mugnano di Napoli nel 1995 e riconosciuto solo dalla madre, era stato abbandonato da quest’ultima subito dopo la nascita ed era cresciuto con la nonna, senza mai ottenere un documento d’identità, un passaporto o un permesso di soggiorno. La sua vita si era svolta tra insediamenti informali in Campania e a Roma, con occasionali esperienze lavorative documentate. Solo nel 2023, con l’assistenza di un legale, era riuscito a recuperare copia integrale dell’atto di nascita redatto dall’Ufficiale di stato civile italiano.
In quell’occasione, era emerso che i dati relativi alla propria madre contenuti nell’atto di nascita non corrispondevano con le generalità che la stessa aveva nei documenti bosniaci, circostanza che rendeva impossibile dimostrare con certezza la filiazione e quindi avviare la procedura di trascrizione nei registri civili della Bosnia-Erzegovina. La normativa bosniaca, infatti, richiede, ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la presentazione di un estratto di nascita conforme, corredato dal documento di identità e dal certificato di cittadinanza del genitore. In mancanza di tali elementi, non è possibile completare la registrazione anagrafica e conseguire il riconoscimento della cittadinanza.
Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva dimostrato di avere tentato di ottenere chiarimenti dalle autorità consolari bosniache in Italia e di essersi rivolto a un legale a Sarajevo. Tuttavia, tali iniziative si erano rivelate infruttuose: non vi era stata alcuna risposta formale da parte delle autorità competenti e il professionista bosniaco aveva confermato che, senza i documenti richiesti, non vi era possibilità giuridica di acquisire la cittadinanza. In tal senso, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese e la documentazione depositata, riconoscendo che la condizione di apolidia del ricorrente derivava da una impossibilità oggettiva di adempiere agli oneri previsti dall’ordinamento straniero.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (in particolare, Cass. n. 28153/2017) in tema di accertamento dello status di apolide, secondo cui il richiedente deve allegare la mancanza di cittadinanza di qualsiasi Stato con cui abbia legami significativi e dimostrare, anche con presunzioni, l’impossibilità di conseguirne una. In simili casi, l’onere probatorio è attenuato e sorge un dovere di cooperazione istruttoria del giudice nell’accertamento del diritto straniero e delle condizioni concrete.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo astrattamente prevista dalla legge bosniaca la trasmissione della cittadinanza per filiazione, la concreta impossibilità di accedervi per l’assenza di documenti essenziali e per la discrasia tra gli atti anagrafici italiani e quelli bosniaci configurasse una situazione di apolidia di fatto e di diritto. Il giudice ha così dichiarato il ricorrente apolide, ordinando la trascrizione della decisione nei registri dello stato civile.
La pronuncia si segnala per aver ribadito un principio di grande rilievo pratico: il riconoscimento dello status di apolide non può essere negato in presenza di una mera astratta attribuibilità della cittadinanza straniera, quando il soggetto si trovi, senza colpa, nell’impossibilità di far valere tale attribuzione. L’accento è posto non sul dato normativo astratto, ma sulla concreta capacità del soggetto di ottenere effettivamente il riconoscimento della cittadinanza, nel rispetto del principio di effettività della tutela dei diritti fondamentali.