RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Ricongiungimento familiare del rifugiato – figli maggiorenni a carico – art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 – invalidità totale – condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza – nozione di salute – compromissione oggettiva delle condizioni di vita e di accesso alle cure – interpretazione estensiva del requisito dell’invalidità – riconoscimento del diritto all’unità familiare anche a favore dei coniugi dei figli maggiorenni
Tribunale di Bologna, sez. specializzata immigrazione, sentenza 11 maggio 2026
La sentenza del Tribunale di Bologna affronta il tema dell’interpretazione del requisito dell’«invalidità totale» previsto dall’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 ai fini del ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni di una persona rifugiata.
La controversia trae origine dal diniego opposto dallo Sportello unico per l’immigrazione alla richiesta di nulla osta presentata da una cittadina palestinese, titolare dello status di rifugiata in Italia, per il ricongiungimento con quattro figli maggiorenni e con i coniugi di due di essi, rimasti nella Striscia di Gaza. L’Amministrazione riteneva insussistente il requisito richiesto dall’art. 29, comma 1, lett. c), TU immigrazione, osservando che non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di patologie individuali tali da integrare una condizione di invalidità totale.
Il Tribunale ricostruisce preliminarmente il quadro normativo europeo e nazionale in materia di unità familiare dei beneficiari di protezione internazionale, soffermandosi in particolare sul rapporto tra l’art. 23 della direttiva 2011/95/UE, l’art. 10 della direttiva 2003/86/CE e la disciplina interna contenuta negli artt. 29 e 29-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il giudice esclude che il diritto dell’Unione imponga direttamente agli Stati membri di estendere il ricongiungimento a categorie ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale, ritenendo tuttavia necessario interpretare le condizioni richieste dall’ordinamento interno alla luce della situazione concreta dei richiedenti e delle peculiarità proprie della condizione dei rifugiati.
Il nucleo innovativo della decisione riguarda la nozione di «invalidità totale». Pur confermando che il legislatore italiano ha subordinato il ricongiungimento dei figli maggiorenni alla presenza di tale requisito, il Tribunale ritiene che esso non debba essere necessariamente collegato all’esistenza di una specifica patologia certificata. In situazioni eccezionali, caratterizzate dalla distruzione delle infrastrutture sanitarie, dalla carenza di cibo e acqua potabile, dall’impossibilità di accedere alle cure mediche e dall’esposizione costante ai rischi del conflitto armato, la compromissione complessiva del diritto alla salute può infatti integrare una condizione di invalidità totale rilevante ai fini dell’art. 29, comma 1, lett. c), TU immigrazione.
Richiamando la documentazione internazionale prodotta in giudizio sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, il Tribunale afferma che la nozione di invalidità totale è sufficientemente ampia da ricomprendere condizioni di deprivazione igienico-sanitaria generalizzata che impediscano alla persona di provvedere ai propri bisogni essenziali e determinino una compromissione oggettiva della salute fisica e psichica. In tale prospettiva, la condizione vissuta dai familiari della ricorrente viene ritenuta idonea a soddisfare il requisito richiesto dalla normativa nazionale.
La decisione riconosce inoltre il diritto all’ingresso anche ai coniugi di due dei figli maggiorenni, valorizzando il principio di unità familiare elaborato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e ritenendo che, nelle particolari circostanze del caso concreto, il mancato ingresso di tali familiari avrebbe compromesso l’effettività stessa del ricongiungimento.
Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, il Tribunale riconosce pertanto alla ricorrente il diritto all’unità familiare mediante rilascio del nulla osta al ricongiungimento a favore dei figli maggiorenni e dei relativi coniugi.
Ricongiungimento familiare – impossibilità di raggiungere la Rappresentanza diplomatico-consolare – ordine di fissazione dell’appuntamento per la richiesta di visto presso una sede alternativa
Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, sentenza 11 maggio 2026
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., un cittadino afghano soggiornante di lungo periodo in Italia, poi divenuto cittadino italiano nelle more del giudizio, aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata italiana a Teheran per il rilascio del visto in favore del figlio minore, in seguito al nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla prefettura competente. Nonostante i ripetuti solleciti, non era stato fissato nessun appuntamento. Il ricorrente evidenziava la particolare vulnerabilità del figlio, minore in tenerissima età, l’imminente scadenza del permesso di soggiorno della moglie, presente in Afghanistan con il minore, con la conseguente necessità di rientrare in Italia prima della scadenza, e i rischi cui sono esposti i cittadini afghani nel Paese di origine.
In sede cautelare il Tribunale, prima inaudita altera parte e successivamente in contraddittorio, aveva ordinato la fissazione urgente dell’appuntamento. Tuttavia, i familiari del ricorrente, residenti in Afghanistan, si trovavano nell’impossibilità di ottenere un visto di ingresso in Iran e, per ragioni geopolitiche, l’Ambasciata italiana era stata temporaneamente ricollocata a Baku.
Nell’accogliere l’istanza di fissazione di appuntamento, già disposta in sede cautelare, il Tribunale di Roma ha richiamato due provvedimenti della medesima sezione (Trib. Roma del 23.4.2026 e Trib. Roma del 7.4.2026), secondo i quali le difficoltà operative di una Rappresentanza diplomatica o la situazione geopolitica di un Paese terzo sono «del tutto ininfluenti e irrilevanti sul giudizio di ricognizione del diritto soggettivo» e, in caso di impedimento della sede designata, il Ministero può «individuare una diversa Rappresentanza consolare territorialmente competente».
Il Tribunale ha quindi stabilito che, a fronte dell’impossibilità oggettiva di recarsi presso l’Ambasciata originariamente individuata, l’appuntamento debba essere fissato presso qualsiasi Ambasciata disponibile. Poiché l’Ambasciata italiana a Teheran è stata temporaneamente ricollocata a Baku, sarà quest’ultima a dover provvedere «in alternativa a quella di Teheran, alla fissazione di appuntamento, ovvero dovrà provvedervi altra sede raggiungibile dai familiari del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto del minore».
Ricongiungimento familiare – l’autorizzazione parentale all’espatrio dei minori non può essere ostacolo assoluto quando richiederla esporrebbe a pericoli la vittima e i figli
Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, sentenza 11 aprile 2026
Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma ha affrontato il tema del consenso dell’altro genitore all’espatrio nell’ambito del ricongiungimento familiare, previsto dall’art. 29 comma 1, lett. b), d.lgs. 286/1998, particolarmente problematico nel caso in cui l’altro genitore è colui che ha costretto la madre a fuggire dal Paese di origine, affermando per la prima volta in modo così chiaro principi di grande rilievo.
La ricorrente è una cittadina senegalese a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata per i maltrattamenti e le violenze subite dal coniuge, padre di due dei figli. Il primogenito era nato a seguito di una violenza sessuale subita prima del matrimonio; il padre di quel bambino era divenuto irreperibile poco dopo la nascita del figlio. Circa un anno dopo la ricorrente era costretta a sposare un altro uomo, con il quale aveva due figli, e da allora viveva in un ambiente domestico segnato da estrema violenza, rivolta sia contro di lei sia contro i figli. Il marito non si era mai occupato dei figli, che erano stati poi affidati alla famiglia materna, e in diverse occasioni aveva posto in essere atti di grave violenza fisica e psicologica anche nei loro confronti. La ricorrente era riuscita a fuggire dalle violenze del marito solo lasciando il Paese e una volta ottenuta la protezione in Italia aveva immediatamente presentato istanza di ricongiungimento familiare per i figli minori, ottenendo i nulla osta.
I minori si erano presentati presso l’Ambasciata d’Italia a Dakar, accompagnati da un familiare della madre, per formalizzare la domanda di visto. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente procedeva con una prima diffida a cui l’Ambasciata rispondeva comunicando che la pratica risultava sospesa per l’assenza delle autorizzazioni parentali, e successivamente con una seconda diffida in cui evidenziava che non era possibile ottenere tali autorizzazioni: uno dei padri era irreperibile e il contatto con l’altro avrebbe messo in grave rischio la sicurezza dei bambini.
La ricorrente depositava ricorso contro il silenzio dell’Ambasciata, chiedendo al giudice di ordinare il rilascio dei visti.
Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza di particolare rilievo sul tema del ricongiungimento familiare delle donne titolari di protezione internazionale, adottando una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che «l’intera disciplina in materia di visti di ingresso per ricongiungimento familiare deve essere letta in un’ottica di tutela del principio dell’unità familiare, che si configura come diritto costituzionalmente tutelato e che deve essere interpretato alla luce della normativa di derivazione comunitaria ed internazionale, tra cui, in particolare, l’art. 8 della CEDU, l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convenzione di New York), ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176 e, con particolare riguardo al caso in esame, l’art. 31 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)».
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha affermato che l’interpretazione dell’art. 29 comma 1, lett. b), d.lgs. 286/1998, che prevede la necessità della previa autorizzazione dell’altro genitore, deve essere condotta considerando i vincoli sovraordinati che impongono di assumere come criteri guida il superiore interesse del minore e la tutela effettiva delle vittime di violenza di genere. Ha inoltre ricordato che la Commissione europea, in riferimento alla direttiva 2003/86/CE, ha chiarito che nelle ipotesi di affidamento in cui l’acquisizione del consenso dell’altro genitore conduce a un «unresolvable blockage», la soluzione deve essere individuata con una valutazione caso per caso, tenendo conto delle ragioni per cui non è possibile ottenere il consenso e sempre nel rispetto dell’interesse del minore.
Assume inoltre particolare rilievo quanto affermato sulla vittimizzazione secondaria. Il Tribunale ha osservato che «la Convenzione di Istanbul impone che, nel determinare diritti di custodia e visita, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e che l’esercizio di tali diritti non comprometta la sicurezza e i diritti della vittima e dei figli. Al tempo stesso, la medesima Convenzione prescrive che le misure di protezione e supporto siano orientate alla sicurezza della vittima e siano “aimed at avoiding secondary victimisation”, cioè a prevenire ulteriori forme di danno (anche istituzionale) che possono derivare dall’imposizione di condotte o contatti suscettibili di riattivare l’abuso o esporre la vittima a nuove pressioni».
Ne consegue che l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione dell’altro genitore per irreperibilità, rifiuto immotivato o perché il contatto comporterebbe un rischio grave e attuale per madre e minori, non può essere addebitata alla ricorrente né privare i figli del ricongiungimento per una condizione che costringerebbe la madre, vittima di violenza, a riattivare un canale pericoloso. Se così fosse, il meccanismo del consenso da tutela della responsabilità genitoriale si trasformerebbe in strumento di coazione indiretta con il maltrattante e vittimizzazione secondaria, in contrasto con gli obblighi internazionali di prevenzione.
Alla luce di questi principi il Tribunale ha affermato che di fronte al pericolo di vittimizzazione secondaria, l’autorizzazione parentale non può costituire un ostacolo assoluto e che, nel caso di specie, dovendo prevalere il superiore interesse dei minori orientato alla ricomposizione del nucleo familiare, la decisione sul rilascio dei visti debba essere assunta indipendentemente dal consenso dei padri.
Ricongiungimento familiare – ritardo nel rilascio del nulla osta – responsabilità della Pubblica amministrazione per danno da ritardo – lesione del diritto all’unità familiare – risarcibilità del danno non patrimoniale – nesso causale tra inerzia amministrativa e perdita della possibilità di ricongiungersi al familiare ancora in vita – responsabilità della prefettura – esclusione della responsabilità dell’autorità consolare
Tribunale di Roma, Sez. Diritti della Persona e Immigrazione, sentenza 6 marzo 2026
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’interno per l’ingiustificato ritardo nel rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, affermando che la violazione dei termini procedimentali, ove accompagnata da colpa dell’Amministrazione e da un concreto pregiudizio al diritto all’unità familiare, può dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale. Nel caso di specie, la prefettura aveva rilasciato il nulla osta con circa nove mesi di ritardo rispetto al termine di legge, impedendo ai ricorrenti di completare tempestivamente la procedura di ricongiungimento con la madre residente in Italia, deceduta prima che essi potessero raggiungerla.
Secondo il Tribunale, l’inerzia protratta della prefettura integra una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e buona amministrazione sanciti dalla legge n. 241/1990 e costituisce condotta colposa idonea a fondare la responsabilità aquiliana della Pubblica amministrazione. Il danno risarcibile consiste nella lesione del diritto fondamentale all’unità familiare e nella perdita della concreta possibilità di ricongiungersi con il genitore ancora in vita, pregiudizio che assume natura eminentemente morale e relazionale e può essere liquidato in via equitativa.
Il Tribunale ha invece escluso la responsabilità del Ministero degli affari esteri e dell’Ambasciata competente, rilevando che la fase consolare del procedimento richiede autonome verifiche sulla sussistenza e autenticità del legame familiare e non costituisce attività vincolata ad esito necessariamente favorevole. Inoltre, al momento della presentazione della domanda di visto il familiare residente in Italia era già deceduto, con conseguente venir meno del presupposto sostanziale del diritto al ricongiungimento. Per tali ragioni è stata accolta la domanda risarcitoria nei soli confronti del Ministero dell’nterno, con liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei ricorrenti.
UNITA’ FAMILIARE CON CITTADINO UE O CITTADINO ITALIANO
Carta di soggiorno familiare di cittadino UE – conservazione del diritto di soggiorno in seguito alla separazione – indici per valutare la fittizietà del matrimonio
Corte d’appello di Roma, sentenza del 24 febbraio 2026
Con la pronuncia in esame la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla moglie di un cittadino dell’Unione avverso il provvedimento di revoca della Carta di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie la ricorrente, titolare di arta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2004/38/CE per coesione con il coniuge cittadino UE, avendo smarrito il documento ne aveva richiesto il duplicato. Durante la fase istruttoria il marito aveva reso dichiarazioni spontanee affermando di aver avviato il procedimento di separazione personale perché riteneva che la moglie avesse contratto il matrimonio solo al fine di ottenere un titolo di soggiorno. Sulla base di tali dichiarazioni la questura di Roma aveva rigettato l’istanza di duplicato e revocato la Carta di soggiorno già rilasciata.
La coniuge aveva proposto ricorso avverso la revoca e il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso sulla base della ritenuta fittizietà del matrimonio, individuandone gli indici nell’assenza di domicilio comune (la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale), nella mancata prova di impegni finanziari o giuridici comuni, nella breve durata del matrimonio e nelle dichiarazioni rese dal marito.
La ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sostenendo di aver provato la convivenza effettiva con il coniuge, della durata approssimativa di due anni, mediante la produzione dei certificati di stato di famiglia e di altra documentazione; che la convivenza era iniziata quasi un anno dopo il matrimonio a causa delle restrizioni di viaggio per l’emergenza COVID-19 e che quindi, dopo il matrimonio celebrato all’estero, non aveva potuto ricongiungersi subito al marito. Quanto alla mancata produzione di documenti comprovanti impegni comuni (contratti, utenze cointestate), la ricorrente precisava di essere stata economicamente dipendente dal marito per lungo tempo prima di iniziare a lavorare, circostanza che le ha poi permesso di lasciare l’abitazione coniugale.
Nell’accogliere l’appello la Corte ha innanzitutto richiamato alcuni importanti principi sugli effetti della separazione personale sul mantenimento del diritto al soggiorno, osservando che la separazione interrompe la convivenza ma non scioglie il vincolo coniugale e dunque non comporta l’automatica revoca della Carta di soggiorno. Ha ricordato inoltre che, anche in caso di divorzio, il familiare non cittadino UE può mantenere il diritto di soggiorno a determinate condizioni previste dall’art. 12 del d.lgs. 30/2007, in recepimento dell’art. 13, par. 2, della direttiva 2004/38.
Quanto alla fittizietà del matrimonio che, ai sensi dell’art. 30 comma 1-bis del d.lgs. 286/1998, comporta la revoca del permesso di soggiorno, la Corte ha stabilito che «assumono rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso del diritto, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso», rilevando che nel caso di specie mancavano elementi idonei a dimostrare il carattere fittizio del matrimonio.
Per tali motivi la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso e accertato il diritto della ricorrente al soggiorno in Italia, con rilascio del duplicato della Carta di soggiorno.
Permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23, comma 1-bis, d.lgs. n. 30/2007 (c.d. FAMIT) – partner di fatto di cittadino italiano “statico” – convivenza di fatto iscritta ai sensi della l. n. 76/2016 – applicabilità degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 30/2007 – irrilevanza dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare ex T.U. immigrazione – diritto al rilascio del titolo di soggiorno
Tribunale di Torino, sez. IX civile, sentenza 21 gennaio 2026
La sentenza del Tribunale di Torino affronta una delle prime questioni interpretative sorte a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 60/2023, convertito nella l. n. 103/2023, in materia di soggiorno dei familiari di cittadini italiani che non abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione nell’Unione europea, chiarendo la disciplina applicabile al nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall’art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 30/2007 (c.d. FAMIT).
La controversia trae origine dal diniego opposto dalla questura di Torino alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata da una cittadina canadese convivente di fatto con un cittadino italiano. L’Amministrazione aveva ritenuto insussistente il diritto al rilascio del titolo sul presupposto che il cittadino italiano non avesse mai esercitato il diritto alla libera circolazione e che, pertanto, la ricorrente non potesse beneficiare della disciplina prevista dal d.lgs. n. 30/2007.
Il Tribunale accoglie il ricorso e afferma che la riforma del 2023 non ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 30/2007, ma si è limitata a distinguere il titolo di soggiorno spettante ai familiari dei cittadini italiani “statici” da quello spettante ai familiari dei cittadini italiani “dinamici”. La novella legislativa, introdotta per adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 2004/38/CE ed evitare procedure di infrazione europea, ha infatti sostituito, per i familiari dei cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione, la Carta di soggiorno con un nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di cinque anni, senza incidere sui presupposti sostanziali del diritto al soggiorno.
Particolare rilievo assume l’analisi svolta dal Tribunale in ordine alla nozione di “familiare” richiamata dall’art. 23, comma 1-bis. Il giudice esclude che tale concetto debba essere individuato mediante rinvio alle disposizioni del Testo unico immigrazione in materia di ricongiungimento familiare, ritenendo invece applicabili le definizioni contenute negli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 30/2007. A sostegno di tale conclusione vengono valorizzati tre distinti argomenti.
In primo luogo, il Tribunale richiama il dato letterale e sistematico della disposizione. L’art. 23, comma 1-bis, è inserito nel corpo del d.lgs. n. 30/2007 e non contiene alcun rinvio alle definizioni di familiare previste dal TU immigrazione. I richiami operati alla disciplina del d.lgs. n. 286/1998 riguardano esclusivamente le modalità tecniche di rilascio del titolo di soggiorno e non i requisiti sostanziali per il suo conseguimento. Ne consegue che la nozione di familiare deve essere ricavata dal medesimo sistema normativo nel quale la disposizione è inserita.
In secondo luogo, il Collegio valorizza la ratio della riforma del 2023. Lo scopo perseguito dal legislatore era esclusivamente quello di eliminare gli effetti transfrontalieri della Carta di soggiorno rilasciata ai familiari dei cittadini italiani “statici”, i quali potevano beneficiare di facilitazioni alla circolazione all’interno dell’Unione europea non richieste dal diritto unionale. Nessun elemento consente invece di ritenere che il legislatore abbia voluto restringere la platea dei beneficiari o introdurre nuovi requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Pertanto, la modifica normativa ha inciso soltanto sul nomen iuris e sugli effetti del titolo di soggiorno, lasciando immutata la disciplina sostanziale prevista dal d.lgs. n. 30/2007.
In terzo luogo, il Tribunale evidenzia che l’applicazione delle più restrittive disposizioni del Testo unico immigrazione determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani e familiari di cittadini dell’Unione europea, nonché tra familiari di cittadini italiani “statici” e “dinamici”. Una simile interpretazione imporrebbe ai familiari dei cittadini italiani non mobili requisiti ulteriori – quali disponibilità reddituale, requisiti alloggiativi o particolari condizioni di dipendenza economica – non richiesti invece ai familiari dei cittadini europei o dei cittadini italiani che abbiano esercitato la libera circolazione, in contrasto con l’art. 3 Cost. e con la consolidata giurisprudenza costituzionale che riconosce una tutela rafforzata all’unità familiare del cittadino italiano.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale conclude che ai familiari dei cittadini italiani “statici” continua ad applicarsi integralmente la disciplina sostanziale contenuta negli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 30/2007. Ne consegue che anche il partner di fatto di cittadino italiano, ove la relazione stabile sia debitamente attestata mediante iscrizione anagrafica della convivenza ai sensi della l. n. 76/2016, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall’art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 30/2007. Accertata la stabile convivenza della ricorrente con il cittadino italiano, il Tribunale riconosce pertanto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno FAMIT e ordina alla questura competente di provvedervi.
Familiare di cittadino italiano – Richiesta registrazione contratto di convivenza di cittadino straniero con cittadino italiano – mancata condizione di regolarità di soggiorno – irrilevanza
Tribunale di Milano, sez. I civ., sentenza 11 maggio 2026 n. 3901/2026 (RG n. 10929/2025)
Il giudizio trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Milano aveva dichiarato improcedibile la richiesta di registrazione del contratto di convivenza stipulato ex l. n. 76/2016 tra una cittadina italiana e un cittadino marocchino, sul presupposto che quest'ultimo non fosse in possesso di valido permesso di soggiorno, ritenuto presupposto indispensabile per l’accertamento della stabile convivenza.
Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Sindaco di Milano, quale ufficiale di governo, di procedere all’iscrizione anagrafica e all’annotazione del contratto di convivenza.
Quanto all’accertamento della convivenza, il giudice ribadisce la natura fattuale della convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, l. n. 76/2016: la dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, co. 1, lett. b), d.p.r. n. 223/1989 non è elemento costitutivo della stabile convivenza, bensì strumento di prova.
Richiamando la sentenza della Cass., sez. I, n. 11033/2024, il giudice ammette la prova testimoniale, che nel caso di specie confermava la stabilità della relazione, corroborata dalla documentazione fotografica e dal patto di convivenza regolarmente stipulato innanzi all'avvocato.
Quanto alla normativa applicabile, il Tribunale osserva che quando uno dei componenti della coppia è cittadino italiano trova applicazione il d.lgs. n. 30/2007 e non il Testo unico sull’immigrazione: in forza del principio di non discriminazione di cui all’art. 53 l. n. 234/2012 e all’art. 23 d.lgs. n. 30/2007, le disposizioni più favorevoli si estendono anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani “statici” (Cass. nn. 17346/2010 e 25661/2010).
Il sopravvenuto art. 23, co. 1-bis, d.lgs. n. 30/2007 non incide sulla questione, attenendo alla sola tipologia di permesso rilasciabile e non ai presupposti per l’iscrizione anagrafica.
Sul nodo del circolo vizioso tra permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica, il Tribunale applica il canone dell’interpretazione conforme (CGUE, C-27/2008, Metock; C-83/11): l’art. 3, lett. b), d.lgs. n. 30/2007 va letto in coerenza con la direttiva 2004/38/CE, che impone allo Stato membro di agevolare il soggiorno del partner stabile sulla base di qualsiasi mezzo di prova idoneo, senza subordinarlo alla previa titolarità di un permesso di soggiorno.
MINORI
MSNA – conversione permesso di soggiorno da minore età a lavoro, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/98 – parere del Comitato per i minori stranieri necessario ma non vincolante – parere del Comitato per i minori stranieri quale adempimento a carico dell’Amministrazione procedente
Tar Emilia-Romagna Bologna, sez. I, sentenza 5.1.2026, n. 4 (data ud. 17.12.2025)
Con la pronuncia in oggetto, il Tar Emilia – Romagna conferma il proprio orientamento in tema di natura del parere del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/98, annullando il decreto di rigetto assunto dalla questura di Ravenna nei confronti di un cittadino straniero che aveva chiesto la conversione del proprio permesso di soggiorno da minore età a lavoro, in quanto “affetto da eccesso di formalismo”.
In particolare, il 24.7.2025, la questura di Ravenna aveva deciso di respingere la domanda avanzata dal ricorrente, rappresentando, in primo luogo, che lo stesso aveva fatto ingresso in Italia solo 9 mesi prima di diventare maggiorenne, non potendo così seguire un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo di almeno 2 anni, né vantando una presenza sul territorio da più di tre anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione; inoltre, il Comitato per minorenni, nel proprio parere, aveva precisato che lo straniero non aveva aderito ad un positivo percorso di integrazione sociale e civile, presupposto indispensabile per il rilascio di un parere favorevole.
Il ricorrente impugnava la decisione, sostenendo, con unico motivo, violazione di legge/eccesso di potere, in quanto il parere del Comitato per i minori stranieri non può essere considerato vincolante per la questura, né, ai fini della conversione, risulta necessario un periodo minimo di permanenza in Italia e un percorso di integrazione biennale; inoltre, permane in capo alla PA il potere discrezionale in ordine all’esame dell’istanza, con conseguente possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, quanto mai opportuni nel caso di specie, visto il positivo inserimento del ricorrente, titolare altresì di regolare contratto in ambito agricolo.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che richiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Dopo una breve disamina della normativa di riferimento, il Tar richiamava una pregressa decisione assunta in caso analogo, sottolineando che: «La giurisprudenza ha evidenziato che il pronunciamento del Comitato dei minori “costituisce fase endoprocedimentale facente capo all’Amministrazione procedente e non anche formalità posta a carico dell’istante, sicché non spetta a quest’ultimo richiedere il relativo parere. È, pertanto, illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri” (Tar Piemonte, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424, che richiama Tar, Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 3 febbraio 2016, n. 147 e Tar Trentino Alto Adige, Bolzano 2 luglio 2015, n. 212)». Inoltre, a riprova dell’assunto, menzionava la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2017, secondo la quale è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore, relegando in uno spazio residuale il caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all' inoltro della richiesta di parere.
Da ultimo, in ordine alla natura necessaria ma non vincolante del predetto parere, il Collegio precisava che: «l’Amministrazione non perde il proprio potere discrezionale in ordine all’esame dell’istanza e, ricorrendone i presupposti, può svolgere ulteriori approfondimenti e successive valutazioni, oppure può recepire, condividendolo, quanto rappresentato dall’ente gestore del progetto di integrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11289), con la conseguenza che il parere del Comitato minori è necessario ma non è vincolante per l’Amministrazione che può compiere un autonomo giudizio utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale (Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023, n. 4730) (questa stessa sezione, 12 maggio 2025, n. 497)».
Oltretutto, nel caso di specie, dopo aver rappresentato di non essere in grado di esprimere un parere stante il breve periodo di permanenza del ricorrente, da minore, in Italia, era lo stesso Comitato per i minori stranieri a sottolineare che: «Restano comunque ferme le attribuzioni della questura territorialmente competente in ordine all’adozione del provvedimento che riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età».
Di qui, le conclusioni assunte dal giudice amministrativo, che riteneva il provvedimento impugnato inficiato dai vizi dedotti dal ricorrente, nei termini sopra riassunti.
MSNA – prosieguo amministrativo ex art. 13, co. 2, l. n. 47/2017 – prosecuzione interventi di sostegno subordinata al solo consenso dell’interessato – nulla osta al rilascio di titolo di viaggio quale atto prodromico all’emissione del permesso di soggiorno per integrazione
Tribunale per i minorenni di Brescia, decreto n. 604/2026 del 7.4.2026, R.G. n. 2765/2025
Il procedimento veniva aperto su ricorso della Procura della Repubblica in sede, con cui si chiedeva, nell’interesse del minore, la ratifica delle misure di accoglienza, la nomina di un tutore volontario, l’affido al Servizio sociale per la sua collocazione, oltre all’incarico al medesimo Servizio sociale di supportarlo da maggiorenne attraverso il prosieguo amministrativo.
Lette le relazioni del Servizio sociale e della Comunità ospitanti e, sentito il minore in udienza, nel corso della quale confermava la propria volontà di perseguire il percorso socio-educativo propostogli, il Tribunale rilevava come lo stesso avesse intrapreso un buon percorso di integrazione sociale, non ancora terminato, ma prolungabile nell’ottica dell’acquisizione della propria autonomia.
Oltre a ratificare le misure di accoglienza, il Tribunale per i minorenni disponeva così la prosecuzione degli interventi di sostegno anche oltre il diciottesimo anno d’età, fino al compimento dei ventuno anni, all’esclusiva condizione della persistenza del consenso dell’interessato.
Inoltre, veniva disposto il nulla osta al rilascio, da parte della questura di Cremona, del titolo di viaggio in favore dell’interessato, «quale atto prodromico rispetto all’emissione del permesso di soggiorno per affidamento ai Servizi sociali, ove sussistano i presupposto di legge».
MSNA – prosieguo amministrativo ex art. 13, co. 2, l. n. 47/2017 – proponibilità dell’istanza anche da parte del responsabile della struttura di prima accoglienza che ospita il minore, in assenza di tempestiva nomina del tutore - proponibilità dell’istanza anche dopo il compimento della maggiore età – requisiti integrati anche se percorso di inserimento sociale da minore effettuato senza formale presa in carico da parte del Servizio sociale territoriale
Corte d’appello di Venezia, decreto n. 69/2026 del 23.3.2026, R.G. n. 543/2025
La Corte d’appello di Venezia si pronunciava sul reclamo promosso ai sensi dell’art. 739 c.p.c. avverso il decreto di rigetto di istanza di prosieguo amministrativo emesso il 28.8.2025 dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
Quest’ultimo provvedimento si fondava sulla mancanza in atti di un progetto elaborato dal Servizio sociale cui dare continuità oltre il diciottesimo anno di età ed altresì sull’assenza di un Servizio sociale di riferimento al quale demandare la prosecuzione dell’affidamento, non risultando il minore preso in carico da alcun Servizio sociale al momento della domanda, né assegnatario di un tutore volontario.
Con il reclamo veniva dedotta l’erroneità del decreto per non avere il Tribunale dato rilievo alla relazione già in atti attestante il positivo percorso di inserimento sociale già avviato dal minore all’interno del Centro di accoglienza che lo stava ospitando, come invece il principio del suo superiore interesse avrebbe dovuto imporre.
Il Procuratore generale esprimeva parere favorevole all’accoglimento del reclamo «ritenendo condivisibili le argomentazioni ivi svolte, con particolare riferimento al dato testuale della norma dell’art. 13 co. 2 l. 47/17, nella parte in cui prevede che il provvedimento può essere emesso “anche su richiesta dei Servizi sociali”, di tal che appare giustificata (anche sulla scorta della normativa internazionale richiamata) l’interpretazione estensiva che suggerisce di valutare favorevolmente – anche in difetto di uno specifico progetto elaborato da parte del servizio sociale, cui comunque può essere richiesto – il completamento di un percorso di integrazione che risulta sufficientemente documentato».
Preliminarmente, in tema di legittimazione attiva alla presentazione della domanda, la Corte d’appello sottolineava l’irrilevanza della mancata preventiva apertura della tutela in favore dell’interessato, ritenendo, alla luce del superiore interesse del minore ed ai sensi dell’art. 8 CEDU, di dover interpretare estensivamente l’art. 6, comma 3, l. 47/2017 «secondo cui “sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza”, potendo ritenersi che quest’ultimo sia legittimato formulare anche istanza di prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, co. 2, legge n. 47/2017 quale legale rappresentante del minore fino alla nomina di un tutore, in analogia con quanto stabilito anche dall’art. 3 della l. 184/1983».
Né risulta ostativo il raggiungimento della maggiore età da parte dell’interessato nel corso del procedimento, vista anche la sentenza della Corte di cassazione n. 1674/2026 (su questa Rivista, n. 1.2026), «in quanto il diritto di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale, laddove il prolungamento del supporto sia finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa ed il Tribunale per i minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto – ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente».
Da ultimo, il percorso di inserimento avviato da minorenne (del quale si chiede la prosecuzione) ben può avere avuto luogo senza la presa in carico del Servizio sociale, posto che la norma non prescrive «l’esistenza di un affidamento già in corso al momento della presentazione della domanda ex art. 13, co. 2, legge. 47/2017, essendo il disposto della norma chiaro nel prevedere il potere del Tribunale dei minorenni di disporre l’affidamento (quindi non necessariamente di prorogare un affidamento già in essere) fino al compimento del ventunesimo anno di età».
Il Collegio riteneva così idoneo il progetto educativo risultante dalla relazione depositata dal responsabile della struttura di accoglienza in cui era ospitato il minore, in cui venivano altresì esplicitati le diverse attività da lui svolte o in fase di svolgimento, i traguardi educativi e relazionali raggiunti dal minore, nonché il programma di intervento ancora in fase di attuazione e gli obiettivi specifici da conseguire nel prosieguo del progetto personalizzato; oltretutto, nel corso del procedimento pendente avanti all’autorità giudiziaria minorile, il ragazzo raggiungeva la maggiore età e veniva così trasferito presso un Centro di accoglienza per adulti e, in tale occasione, il Comune di Padova, attraverso i Servizi sociali, stipulava con lui contratto di accoglienza con predisposizione di un percorso di accoglienza individuale.
La Corte d’appello riteneva quindi perfezionato il requisito del progetto individuale di inserimento sociale finalizzato all’autonomia, progetto posto in essere dal Servizio sociale di Padova, la cui effettività reputava meritevole di tutela giuridica con l’affidamento al Servizio sociale del Comune di Padova fino ai 21 anni, ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 47/2017.
MSNA – detenzione all’interno di Istituto penale per minorenni in condizioni inumane e degradanti – applicazione sentenza Corte EDU “Torreggiani e altri contro Italia” 8.1.2013 – riduzione pena a titolo di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 1, l. 354/1975
Il richiedente, con reclamo presentato al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Bologna in data 27.1.2026, chiedeva la detrazione di pena prevista dall’art. 1 del d.l. n. 92/2014 conv. in l. n. 117/2014 e dall’art. 35-ter l. 354/1975, asserendo di essere stato detenuto in condizioni disumane e degradanti presso l’IPM Ferrante Aporti di Torino dal 24.5.2024 al 1.9.2024.
Il Magistrato procedeva preliminarmente da un’attenta disamina dei principi consolidati in materia, a partire da quelli stabiliti a tutela dell’effettività delle garanzie a disposizione della persona che si dolga di essere stata detenuta in condizioni tali da considerarsi inumane e degradanti secondo il disposto dell’art. 3 della Convenzione europea, di cui alla sentenza “Torreggiani e altri contro Italia” pronunciata dalla Corte EDU in data 8.1.2013, nonché della giurisprudenza, europea ed italiana, formatasi in merito alla nozione di detenzione inumana e degradante.
A questo riguardo, ricordava che: «Il sovraffollamento carcerario, qualora sia grave, basta ad integrare la violazione dell’art. 3 cit. ed in tal senso (…) ove lo spazio concesso ad un ricorrente sia inferiore a 3 mq sussiste una forte presunzione di sussistenza della violazione vincibile dall’Amministrazione penitenziaria solamente mediante la dimostrata e congiunta presenza di fattori compensativi (quali il regime a celle aperte, la brevità del periodo detentivo in violazione, condizioni generali di detenzione dignitose), mentre ove lo spazio sia compreso tra i 3 ed i 4 mq occorre dar rilievo all’esame di altri profili significativi di inadeguatezza del sistema penitenziario quali, a titolo di esempio, l’impossibilità di utilizzare servizi igienici riservati, l’insufficiente apporto di areazione e illuminazione naturali, la scarsa qualità del riscaldamento e le gravi inefficienze dell'assistenza sanitaria di base (si vedano in particolare: sentenza “Sulejmanovic contro Italia” del 16.7.2009; sentenza “Torreggiani e altri contro Italia” dell’8.1.2013; sentenza Grande Camera 20.10.2016 nel caso Mursic contro Croazia; da ultimo si veda la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 6551 del 2021)».
In particolare, «per quanto riguarda le modalità di calcolo dello spazio a disposizione di ogni detenuto in ciascuna camera detentiva, si devono considerare la superficie al netto dello spazio occupato da bagno, stipetti, armadi e letti valutando invece quello occupato dai restanti arredi (tavolo e sgabelli) come comunque fruibile dal detenuto nello svolgimento delle attività quotidiane di vita (si veda il recente arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 6551/2021 nel quale si riafferma il principio della detraibilità dell’ingombro degli arredi “tendenzialmente fissi” dalla metratura lorda complessiva della camera di pernottamento)».
Quanto al tema della prova delle condizioni sopra descritte, il Magistrato di Sorveglianza sottolineava che «a fronte della manifesta situazione di parte debole processuale del detenuto (come riconosciuta anche da consolidata giurisprudenza CEDU e dalla maggioritaria giurisprudenza di merito), eventuali lacune istruttorie o impossibilità di risposta dovute a inefficienze nella raccolta, nella conservazione o nella trasmissione di dati debbano essere poste a carico dell’Amministrazione penitenziaria (precisandosi che analoghe considerazioni valgono anche per risposte delle Direzioni non rispondenti a quanto chiesto dall’autorità giudiziaria con citazioni di disposizioni ministeriali, cfr. da ultimo Cass. n. 23362/2018)».
Tanto premesso, passando ad esaminare la situazione concreta del reclamante, il Tribunale osservava come, nel corso del periodo interessato dalla richiesta, si fossero verificati fatti di rivolta all’interno dell’IPM Ferrante Aporti, che avevano condotto alla pronuncia di una sentenza di condanna – anche nei confronti dell’istante – per i reati di cui agli artt. 419, 336 e 339 c.p.; in quel medesimo frangente, come dichiarato anche dalla Direzione dell’istituto, questo versava in stato di sovraffollamento e, secondo quanto dichiarato e documentato dalla Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale, «la situazione appariva peggiorata anche dalle condizioni estive, che inficiavano la situazione igienica e personale – per la riduzione delle attività – ; peraltro la ventilazione e il raffrescamento non erano sempre presenti; ne derivava un consistente disagio nei detenuti; la Garante ha dichiarato di avere visto materassi a terra, e che le condizioni non erano dignitose per i ragazzi; per molti giorni il ricorrente ha alloggiato in una cella per 4 persone, occupata da 5; uno degli occupanti dormiva sul materasso adagiato in terra; non vi erano armadi e i vestiti erano adagiati a terra; le gravi condizioni di detenzione emergevano nel corso del procedimento penale; in tale contesto non è stata ritenuta l’aggravante dei futili motivi alla base dei reati contestati, proprio per le condizioni di detenzione rappresentate a fronte delle quali la rivolta, pur illegittima, non è stata ritenuta dal giudicante come un mero pretesto».
Da parte sua, l’Amministrazione penitenziaria non forniva prova di alcun fattore compensativo, «quali l’accesso regolare al cortile o all’aria, la adeguata areazione, la temperatura accettabile nei locali, le adeguate condizioni igieniche complessive, la breve durata della detenzione», né veniva riferito «per quante ore il ricorrente era ammesso alla permanenza all’estero della cella; mentre risulta espressamente che egli si è trovato per 71 giorni su 101 di detenzione in condizioni di sovraffollamento».
Di qui l’accoglimento del reclamo e la conseguente riduzione di pena a titolo di risarcimento del danno, pari a giorni 7 per 71 giorni di detenzione patita in violazione dell’art. 3 CEDU, in applicazione dell’art. 35-ter o.p.
MSNA – richiedente protezione internazionale – status di rifugiato per atti di persecuzione contro l’infanzia anche una volta raggiunta la maggiore età – motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni ex art. 9, comma 2-bis, d.lgs. 251/07
Con provvedimento notificato in data 26.2.2024 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, rigettava l’istanza proposta dal ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale, così che veniva presentata tempestiva impugnazione al Tribunale di Torino, deducendo l’illegittimità della decisione e chiedendo accertarsi e riconoscersi in via principale il diritto allo status di rifugiato, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. b) e c) del d.lgs. n. 251/07 ed in ulteriore subordine il diritto alla protezione speciale, ai sensi degli artt. 19 co. 1, 1.1 e 1.2. TUI, nonché ai sensi dell’art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008 e dell’art. 10 co. 3 Cost.
Sentito in udienza il ricorrente e preso atto del parere negativo del Pubblico ministero, il Tribunale accoglieva il motivo proposto in principalità, rilevando in primo luogo che la sua vulnerabilità «per i fatti legati all’infanzia sia in Costa d’Avorio che in seguito in Niger non è messa in discussione». A questo proposito, richiamava la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 ed i diritti dalla stessa previsti «particolarmente rilevanti nel caso di specie», quali «la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza, e di sfruttamento (Art. 19); il diritto a un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo (Art. 27); il diritto a non essere trattenuti o imprigionati (Art. 37)». Inoltre, le Linee guida UNHCR sulle richieste di asilo di minori del 22.12.2009 rilevano come il godimento dei diritti economici, sociali o culturali sia fondamentale alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore, «cosicché la loro violazione può trasformarsi in persecuzione laddove gli elementi essenziali di tali diritti non vengano attuati: “Le misure discriminatorie possono trasformarsi in persecuzione quando comportano conseguenze di natura sostanzialmente pregiudizievole per il minore in questione. I minori privi di cure e sostegno parentali, gli orfani, i minori abbandonati o rifiutati dai genitori e in fuga da una violenza domestica potrebbero essere particolarmente esposti a tali forme di discriminazione”».
Il raggiungimento della maggiore età non poteva ritenersi ostativo alla valutazione dei sopra citati elementi, posto che «pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2-bis del d.lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”».
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la traumaticità dell’esperienza vissuta dal ricorrente nel Paese di origine era da ritenersi evidente: appena quindicenne, abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, veniva escluso dalla società circostante perché cristiano, subendo così reiteratamente atti persecutori con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale dei “minori”.
La condizione di vulnerabilità psicologica del ricorrente, in uno con l’assenza di qualsiasi rete familiare di supporto, lo avrebbe esposto, in caso di rientro in Costa d’Avorio, ad una situazione di emarginazione, aggravata dal danno patito, i cui effetti venivano ritenuti perduranti nell’attualità, nonostante la raggiunta maggiore età.
Di qui, il riconoscimento della massima protezione richiesta.