FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI
Coniuge e genitore di cittadini italiani – art. 23 d.lgs. n. 30/2007 e art. 23, co. 1-bis (titolo per familiari di cittadino italiano “statico”) – corretta qualificazione della fattispecie e ratio della riforma 2023 – limiti per ordine pubblico e pubblica sicurezza ex art. 20 d.lgs. n. 30/2007 – reati plurimi e gravi, in particolare violenza domestica – rigetto del permesso di soggiorno richiesto in via principale – riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Il giudizio trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui il questore di Bologna aveva rigettato la richiesta di rilascio della «carta di soggiorno per motivi familiari di cittadino italiano ex art. 23 comma 1-bis d.lgs. 30/2007», ritenendo il richiedente persona «pericolosa per l’ordine pubblico» in ragione di una sequenza di condanne per delitti anche contro la persona e, soprattutto, per episodi reiterati di violenza domestica e maltrattamenti ai danni della coniuge e del figlio. Il ricorrente, cittadino kosovaro, coniugato dal 1987 con cittadina italiana naturalizzata, chiedeva in via principale un permesso per motivi di famiglia quale coniuge e padre di cittadini italiani ai sensi dell’art. 23, co. 1-bis, d.lgs. n. 30/2007 (o, comunque, ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. c), TUI), e, in via ulteriormente gradata, la protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, TUI, ovvero un titolo per cure mediche.
Nel decidere la controversia, il Collegio, anzitutto, ricostruisce il quadro fattuale-familiare, valorizzando un radicamento ultradecennale in Italia, la presenza di cinque figli (tutti maggiorenni), di numerosi nipoti minorenni, nonché la cittadinanza italiana di parte del nucleo; dà conto, inoltre, delle condizioni di salute della coniuge (affetta da gravi patologie e con elevata invalidità) e del ruolo economico del ricorrente nel sostentamento familiare, come emerso sia dalle dichiarazioni rese in udienza sia dalle deposizioni testimoniali dei familiari, che attestavano l’invio costante di somme e un percorso terapeutico intrapreso per l’alcol-dipendenza del ricorrente.
Ciò posto, il Tribunale osserva che alla fattispecie trova indubbiamente applicazione il d.lgs. n. 30/2007, dal momento che la coniuge italiana aveva esercitato la libera circolazione avendo vissuto, insieme al marito e ai figli, in Germania prima della stabile collocazione in Italia. Secondo il Tribunale, la vicenda si colloca dunque nell’alveo della cittadinanza “mobile”, con conseguente applicabilità della disciplina derivante dalla direttiva 2004/38/CE e, sul piano interno, delle disposizioni del d.lgs. n. 30/2007 relative alla «carta di soggiorno» (art. 10).
In secondo luogo – ed è il passaggio che la decisione valorizza con maggiore densità argomentativa – il Collegio afferma che, anche qualora si volesse ricondurre la fattispecie all’art. 23, co. 1-bis (cioè al “nuovo” permesso per familiari di cittadini italiani statici), la disciplina del d.lgs. n. 30/2007 quanto ai limiti per ordine pubblico e sicurezza pubblica resta applicabile anche in tale fattispecie, in mancanza di deroghe espresse. Il giudice costruisce questo esito interpretativo alla luce di numerosi argomenti. In primo luogo, la ratio dell’intervento del 2023 viene individuata nel solo obiettivo di evitare il rilascio ai familiari dei cittadini italiani statici di un titolo formalmente “europeo” (la carta di soggiorno) che abilita alla circolazione nello spazio Schengen, in adempimento di obblighi derivanti da atti dell’Unione e da procedure di infrazione. In secondo luogo, la collocazione sistematica del comma 1-bis «in calce» alla disposizione che sancisce il principio generale di applicazione, se più favorevole, del d.lgs. n. 30/2007 ai familiari di cittadini italiani, senza ulteriori deroghe, induce a ritenere che la differenza voluta dal legislatore riguardi essenzialmente la denominazione e la funzione del titolo quanto alla circolazione, non già la disciplina dei presupposti sostanziali e, in particolare, dei limiti connessi alla pericolosità. In tale prospettiva, la sentenza richiama l’esigenza di una lettura costituzionalmente orientata, volta ad evitare forme di «discriminazione inversa» a danno dei cittadini italiani e dei loro familiari, che non potrebbero ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per altri cittadini dell’Unione o per altri regimi di soggiorno, in assenza di una scelta legislativa espressa e razionalmente giustificata.
Chiarito, quindi, che la valutazione in termini di ordine pubblico e pubblica sicurezza costituisce un limite anche nel regime dell’art. 23, il Tribunale passa all’esame della pericolosità del ricorrente, collocando l’analisi nell’ambito dell’art. 20 d.lgs. n. 30/2007, disposizione che consente di limitare il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari «solo per motivi di sicurezza dello Stato», «motivi imperativi di pubblica sicurezza» o «altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza». La sentenza parte dalla premessa che l’assenza di pericolosità non è requisito rilevante soltanto per l’allontanamento, ma condizione imprescindibile anche per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari, dovendosi verificare nel corso dell’esercizio del diritto di soggiorno se il familiare straniero costituisca una minaccia per ordine e sicurezza pubblici; e sottolinea, in coerenza con la disciplina euro-unitaria, che «l’esistenza di condanne penali non giustifica di per sé» il provvedimento limitativo, essendo necessaria una valutazione individualizzata, attuale e proporzionata, che tenga conto della durata del soggiorno, della situazione familiare ed economica, dello stato di salute, del livello di integrazione e dei legami con il Paese d’origine.
Applicando tali parametri, il Tribunale dedica un ampio sviluppo alla ricostruzione della «lunga carriera criminale» del ricorrente (con condanne per lesioni, porto d’armi, estorsione tentata, sequestro di persona, maltrattamenti e ulteriori lesioni), soffermandosi in particolare sull’ultimo e più grave segmento: una condanna definitiva per maltrattamenti in ambito familiare commessi dal 2016 al 2024 in danno della coniuge e del figlio, con condotte reiterate, minacce con armi improprie, aggressioni fisiche e creazione di un clima di paura domestica, in un contesto aggravato dall’abuso di alcol. Il Collegio qualifica tale condotta come indice di «particolare gravità e allarme sociale», evidenziando altresì che la consumazione in ambito intrafamiliare ai danni di soggetti vulnerabili costituisce fattore di aggravamento del giudizio prognostico.
Ad avviso del Collegio, tali gravi fatti impediscono, allo stato, di esprimere «con sicurezza» una prognosi favorevole richiesta per il rilascio del titolo “ampio” invocato: pur escludendo automatismi (anche in presenza di sentenza irrevocabile), il Tribunale ritiene che, a fronte di delitti di tale gravità, la concessione della carta (o del permesso ex art. 23, co. 1-bis, interpretato in modo conforme al d.lgs. n. 30/2007) presupponga l’assenza di comportamenti costituenti «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave» ai diritti fondamentali della persona e all’incolumità pubblica; e reputa che il percorso terapeutico, pur significativo, sia troppo recente per fondare un giudizio prognostico definitivamente positivo, rinviando la possibilità di un apprezzamento pienamente favorevole all’esito del completamento della misura alternativa e della stabilizzazione del cambiamento di vita. Conseguentemente, la domanda principale di rilascio del titolo di soggiorno ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 viene rigettata.
La decisione passa dunque ad affrontare la domanda subordinata di protezione speciale, muovendo dal quadro normativo dell’art. 19 TUI (nella formulazione applicabile ratione temporis), soffermandosi sulle modifiche legislative nel tempo intervenute e sulla portata vincolante degli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, co. 6, TUI, con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare quale proiezione della dignità personale e del libero svolgimento della personalità nelle formazioni sociali. In tale cornice, il Tribunale ricostruisce l’elaborazione giurisprudenziale della comparazione tra radicamento in Italia e condizioni nel Paese di origine, valorizzando l’intensità dei legami familiari e sociali, la durata del soggiorno (circa trent’anni), l’inserimento lavorativo, la conoscenza linguistica e, soprattutto, la rete familiare in Italia composta da coniuge e figli, alcuni cittadini italiani, nonché da numerosi nipoti minorenni. Un elemento di peculiare rilievo è individuato nelle condizioni di salute della moglie, con elevata invalidità e bisogno di sostegno economico stabile, documentato anche dalle dichiarazioni rese in giudizio, che attribuiscono al ricorrente un ruolo centrale nel mantenimento del nucleo.
Su tale base, il Collegio conclude che, pur in presenza di sentenze di condanna di rilevante gravità e di episodi recenti, non ricorrono, nel caso concreto e allo stato dell’istruttoria, le condizioni per ritenere necessaria l’espulsione «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» in senso tale da prevalere sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, anche tenuto conto del percorso riabilitativo avviato e della possibilità di strumenti di controllo e revoca in caso di nuove condotte lesive. In esito alla valutazione comparativa, il Tribunale ravvisa un rischio concreto di significativa compromissione dei diritti fondamentali del ricorrente in caso di «subitaneo sradicamento» da un contesto di vita interamente radicato in Italia, e riconosce quindi il diritto alla protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1, T.U.I., disponendo la trasmissione degli atti al questore per il rilascio del relativo permesso, dichiarando assorbita la domanda per cure mediche.
Familiare di cittadino italiano – rilascio del permesso quinquennale «FAMIT» ex art. 23, co. 1-bis, d.lgs. n. 30/2007 in luogo della carta di soggiorno permanente ex artt. 14 e 17 d.lgs. n. 30/2007
Tribunale di Torino, sez. IX civ., sentenza 3 dicembre 2025
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della coniuge di cittadino italiano dell’implicito rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione ex art. 17 d.lgs. n. 30/2007, avendo la questura rilasciato, in via sostitutiva, un permesso di soggiorno quinquennale per motivi familiari ex art. 23, co. 1-bis, d.lgs. n. 30/2007, cd. «FAMIT».
La ricorrente, cittadina uzbeka, già regolarmente soggiornante per studio dal 2017, aveva contratto matrimonio nel 2018 con cittadino italiano residente in Italia, instaurando stabile convivenza; a seguito di un primo permesso biennale per motivi familiari, nel 2020 aveva ottenuto la carta di soggiorno quinquennale ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 quale familiare di cittadino UE. Alla scadenza del quinquennio, presentava domanda di carta di soggiorno permanente (6 luglio 2023), integrando la documentazione a seguito di preavviso di rigetto; nondimeno, nel gennaio 2025 l’Amministrazione rilasciava un titolo quinquennale «FAMIT», anziché la carta permanente.
Nel merito, il giudice ritiene pacifici e documentalmente comprovati i fatti costitutivi del diritto azionato: la ricorrente è coniugata con cittadino italiano dal 2018, risulta tuttora convivente ed è stata titolare di carta di soggiorno quinquennale ex art. 10; conseguentemente, la domanda di carta permanente ex artt. 14 e 17 risulta correttamente proposta prima della scadenza del titolo e a fronte del requisito decisivo del «soggiorno legale e continuativo per cinque anni sul territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione», che nella fattispecie risulta integrato. Ne discende che la sostituzione del titolo permanente con il permesso quinquennale «FAMIT» è illegittima.
Il Tribunale individua le ragioni dell’erroneità dell’operato amministrativo nel rapporto tra la disciplina “storica” del d.lgs. n. 30/2007 (carta quinquennale e, al maturare dei presupposti, carta permanente) e la novella introdotta nel 2023 con l’inserimento del co. 1-bis all’art. 23. Anzitutto, viene rilevato che la ricorrente aveva maturato il diritto al rilascio della carta di soggiorno (prima quinquennale, poi permanente) in epoca anteriore alla novella, essendo regolarmente coniugata e convivente dal 2018 e avendo già ottenuto, nel 2020, la carta ex art. 10. In secondo luogo, il giudice valorizza l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, quale norma che disciplina il rilascio del permesso quinquennale per familiari di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione, prevedendo espressamente che il titolo «è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia». Il Tribunale sottolinea che tali ipotesi risultano ontologicamente estranee al caso concreto, nel quale non si verte né in tema di «prima richiesta», né in tema di «aggiornamento», bensì di domanda di conversione del titolo quinquennale già rilasciato ex art. 10 in carta permanente ex artt. 14 e 17, fattispecie non contemplata né richiamata dal novellato art. 23.
La ricostruzione evidenzia, quindi, che il titolo «FAMIT» assolve a una funzione diversa e delimitata: esso non è lo strumento sostitutivo generalizzato di ogni posizione di soggiorno familiare già radicata nella disciplina del d.lgs. n. 30/2007, né può degradare il percorso giuridico che conduce dalla carta quinquennale alla carta permanente, una volta maturati i presupposti.
In tale cornice, il Tribunale esclude che possa operare il principio tempus regit actum per giustificare l’applicazione automatica della disciplina sopravvenuta al momento della decisione amministrativa. La motivazione muove dal rilievo che, nell’ordinario procedimento amministrativo, l’obbligo dell’Amministrazione di applicare lo ius superveniens è tradizionalmente riferito a situazioni di interesse legittimo, mentre l’eccezione di tendenziale irretroattività opera quando l’atto incide su «posizioni di vantaggio già acquisite», segnatamente su diritti soggettivi. Poiché la pretesa al rilascio della carta permanente è qualificata come diritto soggettivo e si fonda su presupposti maturati e consolidati (soggiorno legale quinquennale e continuità del rapporto familiare), l’applicazione della novella in senso peggiorativo non risulta consentita.
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda principale, dichiarando il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente per familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 30/2007, con conseguente illegittimità del permesso quinquennale «FAMIT» rilasciato in sua vece; compensa integralmente le spese, valorizzando la novità della questione.
La sentenza appare condivisibile nella parte in cui consente al coniuge di cittadino italiano “statico” di ottenere il medesimo livello di tutela riconosciuto al coniuge di cittadino europeo o di cittadino italiano “mobile”; escludendo ogni discriminazione. In questi casi, appare comunque opportuno che l’Amministrazione segnali che si tratti di un titolo di soggiorno rilasciato al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, per evitare le contestazioni alla base dell’introduzione del nuovo permesso FAMIT. In altre parole, come correttamente rilevato dal Tribunale, dovrebbe esistere un titolo del tutto analogo alla carta permanente di cui all’art. 14 anche a favore del coniuge del cittadino italiano statico; sarebbe tuttavia opportuno che a tale titolo fosse dato una denominazione differente da quella prevista dal d.lgs. n. 30/2007 e dalla Direttiva 2004/38, per evitare confusioni nel momento della circolazione in altri Paesi membri dell’Unione europea.
FAMILIARI DI CITTADINI DI PAESI TERZI
Ricongiungimento familiare – visto per motivi familiari – impossibilità di fatto di prenotare appuntamento tramite portale «Prenot@mi» – tutela del diritto fondamentale all’unità familiare – petitum «opportunamente ristretto» alla sola fissazione dell’appuntamento – condanna ad adempiere entro termine certo – applicazione dell’astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, sentenza 14 ottobre 2025
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., recante anche istanza cautelare, una cittadina ugandese stabilmente residente in Italia (titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), deduceva l’impossibilità, protrattasi nonostante ripetuti tentativi e diffide, di formalizzare presso l’Ambasciata d’Italia a Kampala la domanda di visto per motivi familiari in favore della figlia minorenne, per la quale era già stato ottenuto il nulla osta al ricongiungimento; l’ostacolo, secondo la prospettazione attorea, derivava dal funzionamento del portale di prenotazione, sul quale il visto non risultava selezionabile e, soprattutto, compariva in via costante la dicitura «il calendario delle prenotazioni non è ancora disponibile», con conseguente impossibilità di ottenere un appuntamento e di presentare l’istanza, pur in presenza del titolo presupposto rilasciato dalla prefettura.
L’Amministrazione resistente, pur contestando la fondatezza della domanda e sostenendo che l’interessata avrebbe dovuto prenotare l’appuntamento tramite portale, argomentava sulle limitazioni di organico e sull’elevatissimo numero di richieste, affermando che i richiedenti devono «monitorare regolarmente il portale» e che, qualora non riescano, ciò dipenderebbe dal fatto che «altri richiedenti sono stati più rapidi». Il Tribunale valorizza tale difesa in chiave non già escludente, bensì confermativa dell’anomalia denunciata, rilevando che essa implica l’ammissione di un sistema idoneo a determinare «un effetto di preclusione pressoché sine die» all’accesso alla prenotazione dell’appuntamento per alcuni utenti; correlativamente, stigmatizza la circostanza che l’Amministrazione non abbia fornito, neppure in sede processuale, «indicazioni di metodo» concretamente fruibili dall’utenza per «organizzare e gestire con successo» la prenotazione, così da ridurre l’alea del meccanismo.
Muovendo da tali premesse, il giudice individua un vero e proprio impedimento fattuale, qualificato in termini particolarmente incisivi: «un effetto preclusivo che, per l’indeterminatezza temporale della sua persistenza, per la sua sostanziale casualità e per l’assenza di indicazioni metodologiche in favore dell’utenza, si pone come un ostacolo il cui superamento non è conseguibile, di fatto, neppure attraverso comportamenti ordinariamente diligenti». Sul piano della qualificazione giuridica della lesione, il Tribunale afferma che tale meccanismo si traduce in «un’irragionevole compromissione di un diritto fondamentale, come quello al ricongiungimento tra un genitore e una figlia», riconosciuto dall’ordinamento interno e sovranazionale; e valorizza il dato temporale, osservando che il tempo trascorso dalle comunicazioni via PEC e dalla proposizione del ricorso «conferma la perduranza di tale criticità funzionale», escludendo che si tratti di disfunzione transitoria o di mera contingenza.
Particolarmente significativo, ai fini dell’ammissibilità e dell’oggetto dell’ordine giudiziale, è l’apprezzamento espresso sulla delimitazione della domanda: il Tribunale evidenzia che «il petitum è congruamente circoscritto all’ottenimento di un appuntamento per poter presentare la domanda di visto e non incide, dunque, sull’esercizio dei poteri istruttori e valutativi di competenza dell’Amministrazione». In tal modo, la tutela richiesta viene ricondotta ad un obbligo meramente strumentale (consentire l’accesso alla procedura), senza anticipare o sostituire il merito della valutazione amministrativa sul rilascio del visto.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale condanna l’Amministrazione a provvedere alla fissazione di un appuntamento in «una data non posteriore a 30 giorni» dalla comunicazione della sentenza, così imponendo un termine certo idoneo a neutralizzare l’incertezza «sine die» prodotta dal portale. Di rilievo, inoltre, è l’attivazione dello strumento di coercizione indiretta: ritenendo «attingibile» l’art. 614-bis c.p.c. poiché si verte anche in un giudizio di cognizione, il giudice condanna l’Amministrazione al pagamento di € 1.000,00 «per ogni mese di ritardo nella fissazione dell’appuntamento» rispetto al termine assegnato, in un contesto nel quale la mera declaratoria di obbligo rischierebbe di rimanere priva di concreta incidenza.
Permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.lgs. n. 286/1998 – coesione familiare in costanza di soggiorno – pretesa applicazione del requisito del «soggiorno legale biennale» del familiare già regolarmente soggiornante – insussistenza del requisito nella fattispecie ex art. 30 TUI
Tribunale di Firenze, sez. spec. immigrazione, sentenza 15 dicembre 2025
La pronuncia del Tribunale di Firenze affronta la questione – emersa nella prassi amministrativa a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, conv. con modif. in l. n. 187/2024 – se la procedura di «coesione familiare» possa essere attivata anche in difetto del requisito del «soggiorno legale ininterrotto di almeno due anni» in capo al familiare con cui si invoca la coesione (nella specie, la coniuge).
Nel caso di specie, l’Autorità di pubblica sicurezza aveva dichiarato «irricevibile» la domanda di permesso per motivi familiari, assumendo che la coniuge non avesse ancora maturato, alla data di presentazione dell’istanza, «un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni sul territorio nazionale», requisito che l’Amministrazione riteneva applicabile alla fattispecie sulla base del novellato quadro normativo. L’Avvocatura dello Stato si costituiva sostenendo la legittimità del diniego, richiamando il fondamento normativo posto a base dell’atto.
Il Tribunale, in via preliminare, riconduce la vicenda entro il corretto perimetro tipologico, distinguendo nettamente tra: a) le ipotesi in cui l’ingresso e/o il soggiorno del familiare siano subordinati a condizioni speciali, introdotte dal legislatore in funzione di controllo dei flussi e di selezione dei presupposti del ricongiungimento in senso tecnico; b) la diversa fattispecie del permesso per motivi familiari disciplinata dall’art. 30 TUI e, in particolare, la previsione relativa al rilascio del titolo al «familiare straniero regolarmente soggiornante» ovvero alla conversione del permesso in corso di validità in permesso per motivi familiari, nell’ambito di un procedimento che non si atteggia come autorizzazione all’ingresso, bensì come regolarizzazione/adeguamento del titolo di soggiorno in funzione della sopravvenuta o accertata sussistenza del vincolo familiare. Muovendo da tale qualificazione, il giudice osserva che il requisito del «soggiorno legale biennale» del familiare attrattore, invocato dall’Amministrazione, non è rinvenibile nella disciplina dell’art. 30 TUI, né può esservi introdotto per via interpretativa mediante un’operazione di trasposizione di requisiti propri di fattispecie eterogenee. In particolare, il Tribunale valorizza il dato strutturale della norma: l’art. 30 individua presupposti e termini autonomi, ancorati alla regolarità del soggiorno del familiare richiedente e alla sussistenza del vincolo che fonda il diritto all’unità familiare, prevedendo – in modo espresso – che la «conversione» del titolo possa essere richiesta entro un anno dalla scadenza del permesso originario, senza subordinare la procedura alla durata pregressa del soggiorno del familiare con cui si chiede la coesione. L’introduzione del requisito biennale determinerebbe, invece, un’inammissibile eterointegrazione della fattispecie legale, con l’effetto di trasformare un limite speciale, previsto dal legislatore per ipotesi diverse, in condizione generale di accesso al titolo per motivi familiari. Ne consegue che l’estensione automatica di tale requisito alla coesione ex art. 30 si risolve in un’indebita commistione tra regimi normativi non sovrapponibili, in violazione del principio di legalità sostanziale che governa la materia del soggiorno dello straniero.
In applicazione di tali principi, il Tribunale accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 TUI, affermando che la coesione familiare ex art. 30 non è subordinata al previo decorso di «due anni» di soggiorno legale del familiare attrattore, dovendosi fare esclusivo riferimento ai presupposti tipici della disposizione.
Ricongiungimento familiare – art. 28 d.lgs. n. 286/1998 – diritto del titolare di protezione umanitaria al ricongiungimento
Tribunale di Catanzaro, sentenza del 9 settembre 2025
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare a favore della moglie di un cittadino straniero emesso della prefettura di Cosenza sulla base del rilievo che il richiedente, essendo titolare di un permesso per protezione umanitaria, non rientrava tra gli stranieri aventi diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Tribunale di Catanzaro, nell’accogliere il ricorso presentato dal cittadino straniero, ha stabilito che, sebbene effettivamente l’art. 28 d.lgs. n. 286 del 1998, nell’indicare le categorie di cittadini stranieri che hanno diritto al ricongiungimento familiare, menzioni solo i titolari di permessi di soggiorno «per lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari» e, dunque, non anche i titolari di protezione umanitaria, la normativa in materia deve essere letta in chiave sistematica e alla luce della giurisprudenza nazionale e europea.
In particolare, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza che ha progressivamente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del diritto al ricongiungimento familiare, al di là di un’interpretazione letterale dell’art. 28. In primo luogo, ha ricordato la sentenza n. 1714/2001 con cui la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento anche quando il permesso del richiedente (per motivi familiari) non rientrava espressamente nell’elenco dell’art. 28, valorizzando non solo la sostanziale equivalenza dei titoli di soggiorno sotto il profilo della durata e dell’accesso ai diritti, ma anche la ratio di tutela dell’unità familiare. In secondo luogo, il giudice ha richiamato la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze, di cui non vengono riferiti gli estremi) che ha ritenuto irragionevole e discriminatorio negare il ricongiungimento al titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in considerazione del fatto che tale titolo di soggiorno garantisce analoga durata e analoghi diritti sociali rispetto ai permessi per lavoro.
Il Tribunale ha altresì sottolineato come tale quadro interpretativo abbia poi trovato ulteriore supporto nella circolare del Ministero dell’interno n. 1092/2008. Infine, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28162/2023), il Tribunale ha ricordato che il diritto alla vita privata e familiare rappresenta un principio fondamentale, riconosciuto tanto a livello costituzionale (art. 2 Cost.), quanto dalle fonti sovranazionali (art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e art 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto illegittimo il diniego, fondato su un’interpretazione meramente letterale dell’art. 28 d.lgs. n. 286/1998, ed ha riconosciuto il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare con la moglie.
MINORI
MSNA – prosieguo amministrativo ex art. 13, co. 2, l. n. 47/2017 – proponibilità dell’istanza anche dopo il compimento della maggiore età
Cassazione, sez. I civ., sentenza 25 gennaio 2026 (P.U. 21.1.2026)
Nel caso di specie, un minore straniero non accompagnato, collocato in comunità e inserito in un percorso di integrazione scolastica e formativa, aveva richiesto l’accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in struttura sino al compimento del ventunesimo anno di età, ai sensi dell’art. 13, co. 2, l. n. 47/2017, al fine di completare il processo educativo e il progetto di autonomia intrapreso.
Il Tribunale per i minorenni di Salerno disponeva l’archiviazione del procedimento per sopravvenuta maggiore età del richiedente, ritenendo «impregiudicata» la facoltà dei servizi sociali territoriali di disporre la protrazione della permanenza in comunità. La Corte d’appello, adita in sede di reclamo, confermava il provvedimento reputando che la norma in questione dovesse essere interpretata nel senso che l’affidamento ai servizi sociali e la correlata misura del prosieguo amministrativo potessero essere disposti soltanto nei confronti di soggetto ancora minorenne al momento della decisione.
L’interessato ricorreva dunque in Cassazione, denunciando error in iudicando per violazione dell’art. 13, co. 2, l. n. 47/2017 (nonché, in chiave sistematica, dei parametri sovranazionali e interni di tutela del minore), deducendo che l’istanza era stata tempestivamente introdotta quando egli era ancora minorenne e che, comunque, la disposizione non richiede affatto che l’autorizzazione venga emessa durante la minore età, tanto più ove si consideri che la misura non si atteggia quale autonomo procedimento “nuovo”, ma si innesta sul pregresso percorso di presa in carico, sicché non possono ricadere sul richiedente i tempi fisiologici della decisione giudiziale.
La Suprema Corte, affrontando per la prima volta in sede di legittimità la specifica questione del “fino a quando” sia proponibile la domanda di prosieguo amministrativo, prende le mosse dalla constatazione dell’esistenza di tre orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito. Rileva, in particolare, che taluni Tribunali richiedono che l’istanza sia depositata anteriormente al compimento dei diciotto anni, dichiarando il non luogo a provvedere ove presentata subito dopo la maggiore età; altri, invece, non pongono alcun limite temporale, sul rilievo che la normativa non individua un termine di ammissibilità della domanda e che, pertanto, essa può essere proposta anche dopo il raggiungimento dei diciotto anni; altri ancora – secondo l’impostazione seguita nel caso concreto – esigono che la minore età persista al momento dell’adozione del provvedimento.
Nel dirimere il contrasto, la Suprema Corte svolge un’articolata ricostruzione ermeneutica, richiamando i criteri di interpretazione dettati dall’art. 12 preleggi e ribadendo che, ove il dato letterale non consenta di pervenire con immediatezza ad un significato chiaro ed univoco, deve farsi ricorso al criterio sussidiario della ricerca dell’intenzione del legislatore (ratio legis), ricordando altresì che, quando la lettera della norma risulti ambigua, elemento letterale e intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico, sicché il secondo opera quale criterio comprimario per superare l’equivocità del testo.
In tale prospettiva, i Giudici di legittimità valorizzano anzitutto il dato testuale dell’art. 13, co. 2, l. n. 47/2017, che contempla la predisposizione di misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo e prevede che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
Muovendo da tale enunciato, la Suprema Corte afferma che, nella sua formulazione letterale, la norma consente che il prosieguo amministrativo sia disposto al compimento della maggiore età, senza alcuna specificazione di termini entro i quali l’istanza dovrebbe essere formulata, sicché non è ricavabile alcun termine decadenziale di proponibilità.
Il Collegio, quindi, esplicita con chiarezza che l’espressione al compimento della maggiore età non può essere interpretata come dies ad quem dell’esercizio del diritto (né, a fortiori, come presupposto impeditivo in caso di maggiore età maturata nelle more), poiché ciò determinerebbe l’introduzione in via interpretativa di un termine di decadenza non previsto dal legislatore, in violazione del principio di tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza. In tal senso, secondo la Suprema Corte, viene in rilievo anche la ratio della disciplina, che la Corte individua nell’esigenza di escludere il pericolo che, con il raggiungimento della maggiore età, siano interrotte le misure di sostegno apprestate per il minore, vanificando il percorso formativo intrapreso. In questo senso, la misura del prosieguo amministrativo è letta come prosecuzione funzionale e teleologicamente orientata di un progetto già avviato, volto a garantire continuità nella fase di transizione verso l’autonomia.
Su tali basi, la Corte afferma che l’istanza deve essere proposta a ridosso del compimento della maggiore età, vale a dire «o prima o subito dopo», chiarendo che l’espressione al compimento della maggiore età va intesa a indicare semplicemente il presupposto del sorgere del diritto e non già un limite finale o una condizione ostativa.
La Corte rafforza ulteriormente tale opzione interpretativa mediante un argomento di sistema, valorizzando la competenza del Tribunale per i minorenni, che viene qualificata come «competenza funzionale ultra-attiva», in quanto estesa oltre la maggiore età e fino ai ventuno anni, appositamente con lo scopo di portare a termine e di non vanificare i piani di integrazione già predisposti e sin lì proficuamente attuati, con la conseguenza che il Tribunale minorile opera legittimamente anche per la fascia 18-21 anni, purché sia dimostrata l’esigenza di completamento del percorso già avviato positivamente.
In coerenza con tale ricostruzione, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il diritto previsto dall’art. 13, co. 2, l. n. 47/2017 può essere esercitato con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i minorenni conserva la competenza a decidere sulla fondatezza dell’istanza. Il ricorso viene pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Autorizzazione all’ingresso ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 dei nonni della minore – nozione di gravi motivi
Corte d’appello di Trento, decreto del 25 settembre 2025
Con la pronuncia in esame la Corte d’appello di Trento, in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., ha riformato il decreto del Tribunale per i minorenni di Trento che aveva respinto la richiesta di autorizzazione ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98 relativa all’ingresso in Italia dei nonni paterni di una minore, affetta da una grave malattia congenita.
La richiesta di autorizzazione era stata proposta dai genitori della minore, regolarmente soggiornanti in Italia da molto tempo, dopo il rigetto del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore dei medesimi.
Il Tribunale per i minorenni, pur riconoscendo il ruolo di supporto dei nonni, aveva rigettato la richiesta ritenendo che la minore fosse già adeguatamente accudita dai genitori e che non fosse stato dimostrato un rischio di grave pregiudizio derivante dalla loro lontananza.
I genitori impugnavano il decreto lamentando l’errata valutazione delle prove e l’omesso accertamento della sussistenza dei “gravi motivi” connessi allo sviluppo psicofisico della minore, idonei a giustificare la misura autorizzatoria ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.lgs. 286/98.
Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia e il principio del superiore interesse del minore come criterio interpretativo primario, la Corte rilevava in fatto che, dall’esame della documentazione, emergessero chiaramente da un lato le gravi condizioni di salute della minore, dall’altra, il rilevantissimo carico assistenziale gravante sui genitori, privi di una rete parentale di supporto. Le ripercussioni di tale condizione sullo stato di salute della madre in particolar modo determinavano una conseguente riduzione delle energie disponibili per la cura della figlia.
La Corte riteneva inoltre che la presenza dei nonni costituisse non solo un contributo indispensabile per il benessere e la sicurezza della nipote e la serenità dell’intero nucleo familiare, ma anche un significativo supporto affettivo e relazionale, rafforzato dalla comunanza linguistica e culturale, elementi particolarmente rilevanti alla luce delle difficoltà della minore.
Alla luce di questi rilievi, la Corte ha ritenuto sussistenti i “gravi motivi” connessi allo sviluppo psicofisico della minore e, nel bilanciamento degli interessi considerati dall’art. 31, ha concluso che il diniego del Tribunale per i minorenni fosse privo di un adeguato giudizio prognostico sulla reale incidenza dell’assenza dei nonni sull’equilibrio psicofisico della minore. Conseguentemente, ha autorizzato l’ingresso e la conseguente permanenza in Italia dei nonni per due anni, con facoltà di eventuale proroga previa nuova verifica dei requisiti di legge.
Art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 – autorizzazione alla permanenza – estensione dell’autorizzazione al fratello divenuto maggiorenne convivente e parte del nucleo – tutela dell’interesse della minore e salvaguardia della coesione familiare
Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 12 novembre 2025
La decisione trae origine da un ricorso ex art. 31, co. 3, T.U. immigrazione proposto dai genitori di una minore cittadina georgiana, con il quale veniva chiesto di autorizzare alla permanenza sul territorio nazionale non soltanto il genitore, ma anche il figlio ormai maggiorenne (fratello della minore), nell’interesse della stessa, in deroga alla disciplina ordinaria.
Il Tribunale per i minorenni di Bari, all’esito dell’istruttoria, accerta un quadro di stabile inserimento del nucleo sul territorio, rilevando, tra l’altro, la presenza in Italia da circa tre anni, la convivenza del fratello con genitore e sorella sin da quando egli era ancora minorenne, la dichiarata stabilizzazione abitativa e lavorativa, l’assenza di precedenti penali o pregiudizi di polizia, nonché la sussistenza di una fonte di sostentamento familiare assicurata anche dai proventi lavorativi del fratello maggiorenne, oltre che dei genitori, con conduzione di un’esistenza «serena» e ben inserita nel tessuto sociale locale.
Nel delineare il perimetro applicativo dell’art. 31, co. 3, il Collegio si colloca nel solco dell’orientamento estensivo della giurisprudenza di legittimità, che, superando letture restrittive, valorizza il carattere di clausola di protezione dell’interesse del minore, nel senso che la temporanea autorizzazione può ricomprendere «qualsiasi situazione» in cui l’allontanamento del familiare o, alternativamente, lo sradicamento del minore dall’ambiente in cui vive possa determinare un «danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave», con esclusione delle sole situazioni tendenzialmente stabili o di durata indeterminabile. In tale prospettiva, l’accertamento dei «gravi motivi» viene ricondotto ad un giudizio di bilanciamento fra disciplina dell’immigrazione e tutela del superiore interesse del minore, da compiersi caso per caso, non trattandosi di materia suscettibile di automatismi o standardizzazioni.
La motivazione valorizza altresì l’indirizzo secondo cui la «puntuale allegazione e dimostrazione» dei gravi motivi è richiesta soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre, ove essa vi sia già stabilmente insediata, opera una presunzione di radicamento del minore nel contesto di vita, sicché i gravi motivi possono correlarsi anche alla «alterazione» dell’ambiente del minore conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale o al repentino trasferimento in altro contesto territoriale e sociale. Muovendo da tali coordinate, il Tribunale ritiene che un diniego dell’autorizzazione, con conseguente espulsione, non risponderebbe a criteri di necessità e proporzionalità, poiché costringerebbe il nucleo a scelte comunque fortemente pregiudizievoli, esponendo la minore a difficoltà derivanti dalla frattura della coesione familiare e dalla perdita di punti di riferimento essenziali per l’armonico sviluppo della personalità.
Il profilo di maggiore interesse della pronuncia consiste nell’estensione dell’autorizzazione non solo al genitore, ma anche al fratello divenuto maggiorenne: la misura viene, cioè, calibrata non in termini meramente «individuali» (genitore/minore), bensì in funzione della concreta struttura del nucleo e del ruolo effettivo svolto dal fratello nella tenuta materiale e relazionale della famiglia (convivenza, contribuzione economica, radicamento comune), così da evitare che il mantenimento dell’unità e della stabilità del contesto di crescita della minore venga compromesso da un provvedimento espulsivo che colpirebbe un componente ormai essenziale del sistema familiare.
In applicazione di tali principi, il Tribunale accoglie il ricorso e autorizza il genitore e il figlio maggiorenne a permanere in Italia sino al raggiungimento della maggiore età della minore, individuato in data 11 agosto 2027, rimarcando, in coerenza con la natura provvisoria e derogatoria della misura, l’esigenza che nel frattempo l’interessato si attivi per regolarizzare aliunde la propria posizione, anche alla luce della possibilità di conversione del titolo per assistenza ai minori in permesso per motivi di lavoro.