DIRITTO AL RILASCIO DI UN PERMESSO COME FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO «STATICO»
Nel periodo rilevante per la Rassegna, sono state adottate alcune significative pronunce di merito relative all’interpretazione dell’ambito di applicazione dell’art. 23, co. 1-bis d.lgs. 30/2007. Due delle pronunce in rassegna riguardano la posizione dei conviventi con cittadini italiani, mentre una decisione ha ad oggetto il nipote a carico di un cittadino italiano.
Partner convivente di cittadino italiano e diritto al rilascio di un permesso FAMIT
Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025
Con ordinanza del 26 luglio 2025, il Tribunale di Trento , in sede cautelare, è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal partner straniero di un cittadino italiano avverso il diniego della questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi familiari con codice FAMIT. Le parti avevano stipulato e registrato una convivenza di fatto ai sensi della normativa italiana, ma l’Amministrazione aveva ritenuto che tale legame non potesse rientrare nella nozione di familiare rilevante ai fini del riconoscimento del titolo, limitando l’applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 30/2007 alle ipotesi di coniugi o uniti civilmente. A fondamento del diniego la questura richiamava la distinzione, ormai diffusa nella prassi, tra cittadini italiani cosiddetti «statici» e «mobili», riconoscendo soltanto a questi ultimi un’estensione piena delle tutele previste dalla direttiva 2004/38.
Il giudice, accogliendo l’istanza cautelare, ha ricostruito in primo luogo il quadro normativo di riferimento, osservando come l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 30/2007 includa nella categoria dei familiari anche il partner con il quale il cittadino abbia una relazione stabile e debitamente attestata dall’autorità nazionale competente. La registrazione della convivenza di fatto integra tale requisito e deve quindi essere considerata elemento idoneo a ricondurre il partner straniero nella nozione di familiare ai fini dell’applicazione delle norme sul ricongiungimento. Il giudice ha poi esaminato la portata dell’art. 23, co. 1-bis, introdotto nel 2023, rilevando come esso debba essere interpretato non già come norma restrittiva dell’elenco dei soggetti legittimati, ma come disposizione di mero rinvio tecnico alle modalità procedurali previste dal Testo unico immigrazione. In questa prospettiva non può sostenersi che il legislatore abbia inteso limitare le categorie dei familiari tutelati, né che sia consentito differenziare il trattamento dei cittadini italiani statici rispetto a quello riservato ai cittadini dell’Unione o agli italiani mobili.
Una lettura restrittiva, ha proseguito il Tribunale, determinerebbe infatti un’ingiustificata discriminazione a rovescio, privando i cittadini italiani che non hanno esercitato la libertà di circolazione dei diritti che invece sono garantiti ai cittadini europei residenti in Italia e agli stessi italiani che abbiano soggiornato in un altro Stato membro. Tale disparità non trova giustificazione alla luce dell’art. 53 della legge n. 234 del 2012, che impone un’applicazione coerente e conforme delle direttive europee, e si porrebbe altresì in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che tutelano l’unità familiare.
Il giudice ha infine riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la mancata concessione del titolo esporrebbe concretamente il ricorrente al rischio di espulsione, considerato che l’unico titolo al momento posseduto era rappresentato da una domanda reiterata di protezione internazionale, non idonea a garantirgli stabilità di soggiorno. Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando il rilascio del permesso per motivi familiari, rinviando la liquidazione delle spese alla fase di merito e riaffermando la necessità di un’interpretazione dell’art. 23, co. 1-bis, che assicuri piena tutela al diritto all’unità familiare anche nei confronti dei cittadini italiani considerati «statici».
Tribunale di Venezia, 31 luglio 2025
Con la sentenza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso proposto da una cittadina straniera contro il diniego della questura di Treviso al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari quale partner convivente di un cittadino italiano. La ricorrente aveva narrato di essere entrata in Italia nel 2018 e di avere inizialmente ottenuto un titolo di soggiorno per coesione familiare con la sorella, residente in Emilia-Romagna. Successivamente, nel 2019, aveva instaurato un rapporto di lavoro regolare come assistente familiare, conclusosi per decesso dei datori di lavoro. In tale frangente, aveva intrapreso una relazione affettiva con il figlio di costoro, cittadino italiano, con il quale aveva poi stabilito una convivenza more uxorio. A riprova della stabilità della relazione, era stato stipulato un contratto di convivenza ex art. 1, co. 51, della legge n. 76 del 2016, con annotazione nei registri comunali nel settembre 2024, oltre a una comunicazione di chiusura positiva del procedimento di verifica anagrafica rilasciata dal Comune di Volpago del Montello. Venivano altresì prodotte dichiarazioni rese da vicini e conoscenti a conferma dell’effettività del legame.
La questura aveva rigettato l’istanza ritenendo che il convivente di fatto non rientrasse nella categoria dei familiari ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 del 2007, e sostenendo la necessità di distinguere i casi dei cittadini italiani «statici» da quelli «mobili».
Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto che «l’esistenza di una stabile relazione di coppia», comprovata dalla documentazione agli atti, fosse sufficiente per ricondurre la ricorrente nella nozione di familiare del cittadino dell’Unione. A tal proposito il giudice ha richiamato la direttiva 2004/38/CE, che include il partner con cui il cittadino UE intrattiene una relazione stabile debitamente attestata, evidenziando come la legislazione italiana, nel recepire tale previsione, non possa introdurre disparità di trattamento tra i cittadini italiani in base all’esercizio o meno della libertà di circolazione.
Richiamando anche precedenti giurisprudenziali, fra cui una decisione del Tribunale di Milano del 9 aprile 2025, il giudice ha osservato che l’interpretazione proposta dall’Amministrazione avrebbe determinato «una discriminazione dei cittadini italiani statici rispetto ai cittadini europei e agli italiani mobili, che non è supportata da adeguata giustificazione e potrebbe apparire costituzionalmente illegittima». È stato inoltre sottolineato che l’art. 23 del d.lgs. 30/2007, nella versione novellata, va letto in coerenza con l’art. 53 della legge n. 234 del 2012, che impone di evitare discriminazioni a danno dei cittadini italiani nell’attuazione del diritto europeo.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e riconoscendo il diritto della ricorrente, in qualità di partner convivente di cittadino italiano, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nipote a carico di cittadino italiano statico
Tribunale di Venezia, 24 luglio 2025
Con sentenza del 24 luglio 2025, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso proposto da una cittadina marocchina avverso il provvedimento con cui la questura di Verona aveva respinto la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 23, co. 1-bis, del d.lgs. 30 del 2007. La ricorrente, giunta in Italia con regolare visto turistico, aveva chiesto il rilascio del titolo in qualità di familiare a carico dello zio paterno, cittadino italiano residente a Tregnago. A sostegno della richiesta erano stati prodotti certificati di residenza, dichiarazioni dei redditi, dichiarazione di ospitalità e documentazione proveniente dal Paese di origine, atta a dimostrare che la nipote aveva vissuto stabilmente a carico dello zio già in Marocco.
La questura aveva rigettato l’istanza sostenendo che il rapporto di parentela con lo zio, essendo di terzo grado, non fosse ricompreso tra le categorie protette dalla normativa nazionale e che, in ogni caso, la ricorrente non potesse essere considerata familiare a carico nei termini richiesti dal d.lgs. 30 del 2007. Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio, aveva ribadito tali argomentazioni, aggiungendo che lo zio non aveva mai esercitato il diritto di libera circolazione e che, dunque, la disciplina derivante dalla direttiva 2004/38 e dal decreto legislativo di recepimento si sarebbe applicata soltanto a cittadini dell’Unione o a cittadini italiani «mobili».
Il Tribunale, ricostruendo il quadro normativo, ha in primo luogo ribadito che l’art. 30, co. 6, del Testo unico immigrazione devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative al diritto all’unità familiare, comprese quelle concernenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ha quindi dedicato un’ampia analisi al concetto di vivenza a carico, chiarendo che non si tratta di una nozione anagrafica, ma di una condizione di effettiva dipendenza economica, che può essere provata con ogni mezzo idoneo. La prova, ha sottolineato il giudice, non richiede un requisito quantitativo predeterminato né la dimostrazione di una totale incapacità al sostentamento, ma si riferisce alla situazione in cui il familiare straniero riceve dal cittadino italiano un sostegno economico regolare e stabile, tale da permettergli di soddisfare i bisogni essenziali. In questo senso, il Tribunale ha richiamato la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2009 sull’applicazione della direttiva 2004/38, che invita gli Stati membri a valutare la vivenza a carico caso per caso, senza introdurre automatismi né criteri rigidi.
Il giudice ha osservato come la ricorrente avesse prodotto una dichiarazione delle autorità marocchine che attestava la condizione di carico familiare già nel Paese di origine, integrata da elementi documentali ulteriori che dimostravano la continuità della dipendenza economica dopo l’arrivo in Italia. Ha inoltre evidenziato che la questura aveva respinto la domanda limitandosi a richiamare in modo astratto la parentela di terzo grado, senza confrontarsi con la documentazione prodotta e senza considerare che lo stesso Tribunale di Venezia, in un precedente analogo, aveva riconosciuto sufficiente la prova fornita nel Paese di origine, senza richiedere ulteriori formalità.
Dopo aver richiamato i principi costituzionali e convenzionali in materia di diritto all’unità familiare, la sentenza ha ribadito che la discrezionalità legislativa in materia di immigrazione non può comprimere in maniera sproporzionata i diritti fondamentali dello straniero. In particolare, è stato ricordato che la Corte costituzionale ha più volte censurato quegli automatismi che incidono in maniera irragionevole sulla vita familiare. A fronte di tale quadro, la decisione della Questura è stata ritenuta lesiva del diritto all’unità familiare, in quanto fondata su una interpretazione restrittiva e formalistica, priva di motivazione in ordine alla concreta situazione della ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che le modifiche introdotte dal d.l. n. 69 del 2023, con l’art. 18-ter, hanno delineato una nuova tipologia di permesso per motivi familiari destinato specificamente ai familiari di cittadini italiani che non abbiano esercitato la libertà di circolazione, cioè i cosiddetti italiani «statici». Tale permesso, della durata di cinque anni e rinnovabile, configura una fattispecie autonoma che va interpretata in coerenza con il sistema europeo e costituzionale di tutela della famiglia. Ne consegue che tra i beneficiari devono essere ricompresi anche i familiari di cui all’art. 3 del d.lgs. 30/2007, compresi quelli a carico, come nel caso della nipote della ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato e ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di cinque anni, sottolineando che una diversa interpretazione si tradurrebbe in una discriminazione a rovescio nei confronti dei cittadini italiani statici, in violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 53 della legge n. 234 del 2012.
DIVIETO TEMPORANEO DI ESPULSIONE E TUTELA DEL CONVIVENTE DELLA MADRE DEL NEONATO
Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2025, n. 16079
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un cittadino peruviano, destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998. L’uomo aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Giudice di pace, deducendo di trovarsi nella condizione di inespellibilità prevista dall’art. 19, comma 2, lett. d), del medesimo decreto, in quanto padre di un neonato nato nel dicembre 2022 dalla sua compagna convivente, con la quale condivideva la vita familiare insieme al figlio minore più grande. Il Giudice di pace aveva tuttavia rigettato l’opposizione, ritenendo da un lato non provata la convivenza per mancanza di certificazione anagrafica, dall’altro che il bambino avesse già compiuto sei mesi al momento della notifica del decreto, oltre a sottolineare l’assenza di un valido titolo di soggiorno anche in capo alla madre del minore.
Nel ricorso per cassazione il cittadino ha contestato l’erroneità della sentenza di primo grado, osservando che la data di nascita del figlio non era giugno ma dicembre 2022, sicché al momento dell’espulsione il neonato aveva meno di sei mesi. Ha inoltre ricordato che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, il divieto temporaneo di espulsione originariamente previsto solo per la madre si estende anche al padre del minore, nonché al genitore non coniugato con la madre, purché convivente e autore del riconoscimento.
La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo anzitutto che il Giudice di pace era incorso in un errore di fatto nel ritenere la nascita avvenuta a giugno anziché a dicembre 2022, errore decisivo perché aveva escluso l’applicazione della clausola di inespellibilità. Nel merito, la Corte ha ricostruito il significato dell’art. 19, co. 2, lett. d), alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU. Ha ricordato come la Consulta, con la sentenza n. 376 del 2000, avesse già sottolineato che la norma tutela non solo la salute della donna, ma anche il diritto del minore e dei genitori «ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia», sicché l’espulsione del padre in un momento così delicato «metterebbe la donna nella drammatica alternativa di seguire il marito all’estero o affrontare il parto e i primi mesi di vita del figlio senza il sostegno del coniuge».
Da questa premessa, la Cassazione ha tratto la conseguenza che la ratio della tutela non può essere limitata al solo matrimonio, ma deve estendersi alle convivenze more uxorio, purché connotate da stabilità e serietà. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte EDU che considera la vita dei conviventi di fatto parte integrante della «vita familiare» tutelata dall’art. 8 CEDU e che riconosce ai figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti dei figli legittimi. Alla luce di tali principi, ha escluso che la mancanza di uno stato di famiglia anagrafico potesse escludere la convivenza, trattandosi di un requisito che lo straniero irregolare non poteva soddisfare formalmente.
La Suprema Corte ha dunque affermato il principio secondo cui «il divieto temporaneo di espulsione previsto dall’art. 13, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all’esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato».
In applicazione di tale principio, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la decisione impugnata, rimettendo al Giudice di pace di Torino il compito di accertare l’effettività e la stabilità della convivenza, così da riconoscere la piena operatività della clausola di inespellibilità anche nei confronti del padre convivente non coniugato.
RICONGIUNGIMENTO DI FAMILIARI DI TITOLARI DI STATUS DI RIFUGIATO: ONERE DELLA PROVA ATTENUATO, VIVENZA A CARICO, FAMILIARI AL SEGUITO
Tribunale di Roma, sentenza del 14 maggio 2025
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Roma ha esaminato il caso di una rifugiata afghana che aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con il fratello minore e la madre e successivamente l’Ambasciata d’Italia a Teheran aveva rigettato le loro domande di visto di ingresso sostenendo, per quanto riguarda la madre, che «avendo meno di 65 anni, non aveva fornito prove credibili di rimesse valutarie a suo favore tali da dimostrare la vivenza a carico dell’autore dell’istanza di ricongiungimento» e che «il legame di parentela con l’autore dell’istanza non era dimostrato e che non era dimostrata l’assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza»; per quanto riguarda il fratello minore, che «il legame di parentela con l’autore dell’istanza non era dimostrato, che le informazioni fornite non risultavano attendibili, e che il richiedente minorenne avrebbe dovuto presentare l’atto di assenso legalizzato dell’altro genitore». L’Ambasciata riteneva inoltre che non fosse possibile riconoscere i documenti presentati dalla madre della ricorrente in quanto rilasciati direttamente dal governo afghano, e chiedeva di fornire documentazione prodotta dalle Rappresentanze consolari afghane in Italia o in Iran.
Dal momento che la ricorrente, titolare dello status di rifugiata, non poteva recuperare la documentazione richiesta presso l’Ambasciata afghana in Italia, la madre si era recata presso le Rappresentanze consolari afghane in Iran, aveva ottenuto una serie di documenti (i certificati di nascita della ricorrente e del fratello minore, un certificato parentale, il certificato di decesso del marito, che stabiliva anche la custodia del minore alla moglie, il certificato di matrimonio e il certificato di iscrizione universitaria della figlia minore), che erano stati poi tradotti in inglese dalle stesse autorità e legalizzati dal Ministero degli affari esteri iraniano, e li aveva depositati per la legalizzazione presso l’Ambasciata d’Italia a Teheran, la quale senza fornire chiarimenti aveva sostenuto l’impossibilità di legalizzare tali documenti in quanto provenienti da autorità straniere.
La ricorrente impugnava il rigetto delle domande di visto presentate della madre e del fratello minore allegando, tra gli altri, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui descriveva i legami familiari e le ricevute bancarie a dimostrazione delle rimesse economiche a favore della madre a carico.
La sentenza in esame, con cui il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e ordinato all’Ambasciata il rilascio dei visti di ingresso per motivi familiari in favore della madre e del fratello minore, appare interessante sotto tre profili.
In primo luogo, per quanto concerne la prova del legame familiare, il Tribunale ha ricordato che la normativa di riferimento in materia di ricongiungimento familiare per i rifugiati è l’art. 29-bis del d.lgs. 286/1998 che, in applicazione dell’art. 25 della Convenzione di Ginevra, prevede una agevolazione probatoria per i rifugiati, date le difficoltà che spesso incontrano nell’ottenere documenti ufficiali dal paese di origine. Tale agevolazione probatoria implica che le Rappresentanze consolari hanno l’obbligo di cooperare per il reperimento della documentazione, che il legame familiare (e anche gli altri elementi che qualificano il vincolo familiare) può essere dimostrato anche con mezzi di prova alternativi e che, in ogni caso, la domanda di ricongiungimento non può essere respinta unicamente per l’assenza di documenti probatori relativi al legame stesso.
In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione di «familiare a carico» della madre della ricorrente (che aveva meno di sessantacinque anni) e l’assenza di altri figli in grado di provvedere al suo sostentamento nel paese di origine, il Tribunale di Roma ha ricordato da un lato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che con la nota sentenza n. 20127/2021 ha stabilito che nel caso in cui il genitore a carico del figlio in Italia abbia meno di sessantacinque anni, la presenza di altri figli nel Paese di origine rileva solo nel caso in cui questi ultimi siano in grado di provvedere al sostentamento del genitore; dall’altro, il principio affermato dalla Corte di giustizia UE con la sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, secondo cui la nozione di «carico» deve essere interpretata in modo ampio, tale da ricomprendere anche quelle situazioni in cui il rifugiato, da un esame individualizzato della domanda di ricongiungimento, appaia il parente più idoneo a prendersi cura del genitore.
Infine, con la sentenza in esame il Tribunale ha ricordato l’interpretazione estensiva della giurisprudenza di legittimità, volta a tutelare l’unità familiare, per i casi in cui il familiare per cui si chiede il ricongiungimento abbia familiari al seguito (nel caso di specie il figlio minore), secondo la quale «sebbene l’art. 29, co. 4, TUI sull’ingresso dei familiari al seguito si riferisca esplicitamente ai titolari di determinati visti (lavoro, studio, religiosi), si impone una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata che includa anche i familiari di chi entra per ricongiungimento», ed ha affermato l’importante principio per cui in questi casi le agevolazioni probatorie previste per i titolari di status di rifugiato si estendano anche ai familiari che seguono i familiari da ricongiungere.
VISTO DI REINGRESSO PER MOTIVI FAMILIARI DOPO LA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Tribunale di Roma, ordinanza del 6 maggio 2025
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina indiana avverso il provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia a New Delhi aveva rigettato la domanda di visto di reingresso avanzata dalla ricorrente e, per l’effetto, ha ordinato il rilascio del visto in questione.
La ricorrente, arrivata in Italia in seguito al ricongiungimento con il padre, lungo soggiornante e con il quale viveva ancora, era titolare di un permesso per motivi familiari con scadenza a giugno del 2021. Anche il fratello, titolare di permesso per lavoro subordinato, risiedeva in Italia.
Alla fine del 2019 la ricorrente era tornata in India con l’intenzione di rientrare in Italia nei mesi successivi, ma era poi rimasta bloccata in India per lo scoppio della pandemia da Covid-19 nonché per motivi di salute. Quando aveva presentato domanda di visto di reingresso a settembre 2021, l’Ambasciata aveva rigettato la domanda in ragione del parere negativo della questura di Caserta, per «mancanza dei requisiti prescritti dal d.lgs. 286/1998, dal d.p.r. 394/99 e dall’allegato A del d.i. 850/2011» in quanto risultava sprovvista di permesso di soggiorno valido.
Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale di Roma ha ritenuto non condivisibile l’eccezione sollevata da parte resistente per cui l’Ambasciata non avrebbe potuto agire diversamente in seguito al parere negativo della questura, ricordando che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il parere negativo della questura non è sufficiente per giustificare il rifiuto di rilasciare il visto di reingresso, dovendo l’Ambasciata condurre istruttorie sulla specifica situazione.
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale ha inoltre stabilito che la decisione dell’Ambasciata non aveva tenuto conto né dei motivi che non avevano permesso alla ricorrente di fare rientro in Italia prima della scadenza del suo permesso di soggiorno, quali il contesto pandemico e le particolarmente stringenti restrizioni imposte dal Ministero della salute per l’ingresso in Italia dei cittadini provenienti da alcuni paesi, tra cui l’India, né, tantomeno, del diritto al rispetto della vita privata e dell’unità familiare, in base ai quali il Tribunale ha accolto il ricorso ordinando il rilascio del visto di reingresso in favore della ricorrente.
AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO EX ART 31 D.LGS. N. 286/1998 DEL FRATELLO DI MINORI
Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto del 19 giugno 2025
Nel caso in esame, il fratello maggiorenne di due minori nati in Italia aveva richiesto l’autorizzazione a rimanere in Italia ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 286/1998 e il Tribunale per i minorenni di Roma ha accolto la richiesta autorizzando la sua permanenza in Italia, ritenendo il ricorrente «elemento di sostegno al nucleo famigliare che nelle more si è radicato in Italia».
Nell’accogliere la richiesta, il Tribunale per i minorenni ha ricordato le note sentenze della Corte di cassazione, numeri 21799 e 21803 del 2010, che hanno definito il contrasto giurisprudenziale in materia di interpretazione dell’art. 31 d.lgs. 286/1998 sottolineando la necessità di bilanciare l’esigenza del minore e l’esigenza del rispetto delle normale sull’immigrazione, demandando al giudice la valutazione «caso per caso» dei «gravi motivi» connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che consentono di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, motivi che non sono rigidamente tipizzati e devono tenere conto di criteri quali l’età del minore, le condizioni di salute, i rapporti affettivi e/o sociali consolidati sul territorio nazionale, la presenza dei genitori, i legami con il Paese di originale e l’adeguato ed effettivo esercizio del ruolo da parte del richiedente.
Ha inoltre ricordato che la ratio della norma di riferimento è esclusivamente quella di «permettere al minore, che ne ha necessità, di restare in Italia insieme all’adulto di riferimento anche in assenza delle condizioni normali per il rilascio del permesso di soggiorno per evitare un danno grave, concreto e percepibile al suo sviluppo psicofisico, purché le circostanze di fatto che motivano la deroga alla disciplina sull’immigrazione siano transitorie e trascendano il normale disagio legato al rimpatrio dello stesso minore o di un familiare».