Fascicolo n. 2/2026

La cittadinanza «virtuale» degli oriundi italiani: retroattività, affidamento e genuine link nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026

di Roberto Cherchi

Abstract: Il contributo esamina la sentenza n. 63 del 2026, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e convertito dalla legge n. 74/2025, che ha limitato la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis nei confronti dei discendenti di cittadini italiani nati all’estero. L’autore ricostruisce l’impianto argomentativo della decisione, soffermandosi sul rapporto tra cittadinanza, forma di stato costituzionale di diritto, popolo, territorio e principio di effettività. Particolare attenzione è dedicata alla qualificazione della cittadinanza degli oriundi italiani come cittadinanza «virtuale», non ancora accertata e non consolidata, e al conseguente bilanciamento tra affidamento individuale e interesse pubblico al ripristino di un genuine link con la Repubblica. Il contributo valuta criticamente la tenuta dello scrutinio di proporzionalità, anche nell’ipotesi alternativa in cui si ritenga inciso un affidamento qualificato. In conclusione, l’autore sostiene che il principio del legame effettivo, se può giustificare la limitazione dello ius sanguinis, dovrebbe altresì orientare una riforma inclusiva della cittadinanza, capace di valorizzare lo stabile inserimento sociale, scolastico, lavorativo e culturale degli stranieri nella comunità politica italiana.

Abstract: The article examines judgment no. 63 of 2026, in which the Italian Constitutional Court dismissed the constitutional challenges concerning Article 3-bis of Law no. 91 of 1992, introduced by Decree-Law no. 36 of 2025 and converted into Law no. 74 of 2025, which restricted the transmission of Italian citizenship iure sanguinis to descendants of Italian citizens born abroad. The author reconstructs the reasoning of the Court, focusing on the relationship between citizenship, the constitutional State, the people, territory and the principle of effectiveness. Particular attention is paid to the Court’s qualification of the citizenship of Italian descendants abroad as a form of «virtual» citizenship, not yet ascertained and not consolidated, and to the consequent balancing between individual legitimate expectations and the public interest in restoring a genuine link with the Republic. The article critically assesses the proportionality review, including in the alternative hypothesis in which the new rules are deemed to affect a qualified legitimate expectation. The author concludes that the principle of an effective link, while capable of justifying limitations on iure sanguinis citizenship, should also guide an inclusive reform of citizenship law, aimed at recognising the stable social, educational, professional and cultural integration of foreigners within the Italian political community.

Sulla verifica del rapporto di filiazione e dell’esercizio lecito della responsabilità genitoriale sui minori al seguito del richiedente asilo

di Paolo Morozzo della Rocca

Abstract: Violando il principio della tutela del migliore interesse del minore, alcune questure esigono dai richiedenti asilo con figli minori al seguito l’autorizzazione del genitore assente provvista di apostille o con la verifica di autenticità da parte del Consolato italiano. A volte viene richiesto anche l’esame del d.n.a., ritenendo insufficienti i documenti attestanti il rapporto di filiazione. Si tratta di richieste illecite perché ostacolano l’accesso al diritto di asilo delle famiglie monoparentali richiedendo documenti non previsti dalla legge. Inoltre, in questo modo le questure sottraggono alla Commissione per il riconoscimento dello status di protezione internazionale la competenza a verificare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente asilo.

Abstract: In violation of the principle of the best interests of the child, some police headquarters require asylum seekers accompanied by minor children to provide authorization from the absent parent, complete with an apostille or verification of authenticity by the Italian Consulate. Sometimes a DNA test is also demanded, as they deem the documents proving the parent-child relationship to be insufficient. These are unlawful requests because they hinder single-parent families’ access to the right to asylum by demanding documents not required by law. Furthermore, in doing so, the police headquarters deprive the Commission for the Recognition of Refugee Status of its authority to verify the truthfulness of the asylum seeker’s statements.

L’abitare: tra geometrie chiuse e spazi di interazione. La nozione di origine etnica e il divieto di discriminazione nell'accesso all'alloggio alla luce della sentenza Slagelse (C-417/23)

di Thomas Casadei e Benedetta Rossi

Abstract: Il contributo analizza l’intersezione critica tra politiche abitative, piani urbanistici e diritto antidiscriminatorio dell’Unione europea alla luce della fondamentale sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione), 18 dicembre 2025, causa C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab. Lo studio esamina la legittimità della normativa danese che impone la riduzione forzosa degli alloggi sociali nelle cosiddette “aree in trasformazione” e, da una prospettiva giusfilosofica, indaga la decostruzione operata dai giudici di Lussemburgo della nozione di “origine etnica”. La Corte, riallacciandosi ai precedenti CHEZ e Jyske Finans, conferma una nozione di etnia non limitata alla sola nazionalità ma fondata, al contrario, su una combinazione di fattori culturali, religiosi e ambientali. L’analisi si sofferma, in particolare, sul passaggio in cui la sentenza qualifica l’impiego del criterio «non occidentale» come una forma di discriminazione fondata su un indicatore sostitutivo. Viene inoltre proposto un parallelismo con l'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla giurisprudenza costituzionale sui requisiti di residenza prolungata per l'accesso all'ERP. In conclusione, il lavoro delinea l’emergere di un “diritto alla città” europeo, in cui l’abitare è riconosciuto quale presupposto della dignità umana, in opposizione a qualsiasi pratica di segregazione motivata dai governi nazionali mediante una fallace retorica della coesione e integrazione sociale.

Abstract: This paper analyzes the critical intersection between housing policies, urban planning, and European Union anti-discrimination law in light of the landmark judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of December 18, 2025, in Case C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab. The study examines the legitimacy of Danish legislation mandating the forced reduction of social housing in so- called “transformation areas” and, from a legal-philosophical perspective, the article investigates the deconstruction carried out by the Luxembourg judges regarding the notion of “ethnic origin”. Drawing upon the CHEZ and Jyske Finans precedents, the Court confirms a concept of ethnicity that is not limited solely to nationality but is instead grounded in a combination of cultural, religious, and environmental factors. In particular, the analysis focuses on the passage in which the judgment qualifies the use of the “non-Western” criterion as a form of discrimination based on a surrogate indicator. Furthermore, a parallel is drawn with the Italian legal system, with specific reference to constitutional jurisprudence concerning long-term residence requirements for access to public housing (ERP). In conclusion, this work outlines the emergence of a European “right to the city,” wherein housing is recognized as a prerequisite for human dignity, standing in opposition to any segregation practices justified by national governments through a fallacious rhetoric of social cohesion and integration.

La Corte di giustizia nega la parità di trattamento ai cittadini stranieri nell’accesso all’assegno sociale. Nota a Corte di giustizia UE, 5 marzo 2026

di Claudio de Martino

Abstract: La sentenza in commento affronta la questione dell’accesso all’assegno sociale da parte del cittadino di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, ma privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte di giustizia esclude che l’art. 12, par. 1, lett. e), dir. 2011/98/UE trovi applicazione rispetto all’assegno sociale, qualificato come prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 reg. 883/2004. La decisione si discosta dalle conclusioni dell’Avvocato generale nella parte in cui non riproduce la clausola finale di salvaguardia fondata sulla verifica concreta del rischio di violazione dei diritti fondamentali, chiudendo apparentemente ogni spazio per una valutazione individualizzata delle situazioni di bisogno più grave.

Abstract: The judgment in question addresses the issue of access to social allowance by a third-country national holding a residence permit on family grounds, who is authorised to work but does not hold an EU long-term resident’s permit. The Court of Justice rules out the application of Article 12(1)(e) of Directive 2011/98/EU in relation to social allowance, which is classified as a special non-contributory cash benefit within the meaning of Article 70 of Regulation 883/2004. The decision departs from the Advocate General’s opinion in that it does not include the final safeguard clause based on a concrete assessment of the risk of a breach of fundamental rights, thereby apparently closing off any scope for an individualised assessment of situations of the most serious need.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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