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Fascicolo n. 1/2024

Obblighi informativi e fiducia reciproca tra stati membri nei trasferimenti Dublino: tra aperture e punti fermi fissati dalla corte di giustizia all’alba dell’accordo sul nuovo patto

di Simone Marinai

 

Abstract: L’indagine ha ad oggetto due diverse problematiche manifestatesi in occasione dei trasferimenti eseguiti sulla base del regolamento Dublino. La prima problematica attiene al rilievo degli obblighi informativi nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di ripresa in carico ed alle conseguenze che possono derivare dal loro mancato assolvimento. La seconda problematica riguarda invece la facoltà, per il giudice investito dell’impugnazione di un provvedimento di trasferimento, di valutare l’esistenza di un rischio di violazione del divieto di refoulement indiretto nonostante che lo Stato membro richiesto della ripresa in carico non presenti carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. Tali questioni vengono affrontate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale verrà presa in considerazione anche quale parametro di valutazione delle modifiche che, con l’adozione del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, verranno introdotte in relazione alla possibilità di sindacare i trasferimenti tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale.

Abstract: This article deals with two issues related to transfers carried in accordance with the Dublin Regulation. The first issue relates to the relevance of the information obligations towards the person subject to the take-back procedure and the consequences that may result from failure to comply with these. The second issue concerns the possibility for the Court hearing an appeal against a transfer decision to assess the existence of a risk of violation of the prohibition of indirect refoulement even though the Member State requested to take back the individual does not have systemic deficiencies in its asylum procedure and in the reception conditions for asylum seekers. These issues are addressed in the light of the case law of the Court of Justice, which will also be considered as a yardstick for assessing the changes that, with the adoption of the new Pact on Migration and Asylum, will be introduced in relation to the possibility of reviewing transfers of applicants for international protection between Member States.

L’approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell’Italia nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo J.A. e altri c. Italia e nelle successive A.E. e altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e altri c. Italia, M.A. c.Italia

di Roberto Cherchi

 

Abstract: L’approccio hotspot si traduce in pratiche amministrative potenzialmente lesive di diritti fondamentali previsti dalla CEDU. In passato, nella sentenza Khlaifia e altri c. Italia [GC], la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva ritenuto la detenzione di fatto negli hotspot lesiva del diritto alla libertà ex art. 5 CEDU, ma non del divieto di trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU (anche a causa della situazione eccezionale fronteggiata al tempo dall’Italia) e del divieto di espulsioni collettive ex art. 4, prot. 4 alla CEDU. Nella sentenza J.A. e altri c. Italia e in altre sentenze esaminate, la Corte è andata oltre, ritenendo violati sia l’art. 5 CEDU, che l’art. 3 CEDU e l’art. 4, prot. 4 alla CEDU. Nella sentenza A.E. e altri c. Italia, la Corte ha reputato lesive dell’art. 3 CEDU le condizioni in cui è avvenuto il trasferimento dei migranti sul territorio nazionale; nella sentenza M.A. c. Italia, la violazione dell’art. 3 CEDU è discesa dal fatto che una minorenne non accompagnata e vulnerabile è stata a lungo ospitata in un Centro di accoglienza in cui erano presenti adulti.

Abstract: The hotspot approach has produced administrative practices that are potentially harmful to fundamental rights under the European Convention on Human Rights. In the past, in Khlaifia and others v. Italy [GC], the European Court of Human Rights had found de facto detention in hotspots to be detrimental to the right to liberty under Article 5 ECHR, but not to the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR (partly because of the exceptional situation faced at the time by Italy) and the prohibition of collective expulsions under Article 4, prot. 4 to the ECHR. In J.A. and others v. Italy and in the other judgments examined, the Strasbourg Court went further, finding the violation of Article 5 ECHR, of Article 3 ECHR and of Article 4, prot. 4 to the ECHR. In A.E. and others v. Italy, the Court found the conditions under which the transfer of migrants on the national territory took place to be in violation of Article 3 ECHR; in M.A. v. Italy, the violation of Article 3 ECHR was due to the fact that a vulnerable and unaccompanied minor had been hosted for a long time in a reception center where adults were present.

Ventimiglia/Taranto andata e ritorno: evoluzioni e carenze della giurisprudenza EDU in argomento di violazioni poste in essere durante iniziative di contenimento e deterrenza dei flussi migratori nonché di strumenti finalizzati a facilitare l’allontana...

di Matteo Astuti e Anna Brambilla

 

Abstract: Con la sentenza A.E. e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia sulle modalità di fermo e trasferimento forzato di persone straniere all’interno del territorio nazionale, enunciando una serie di principi di grande interesse relativamente alla violazione dell’art. 3 della Convenzione. In particolare, la Corte rileva la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti relativamente alle pratiche – valutate cumulativamente – di sequestro di beni personali, obbligo di svestizione e trasferimento coatto dalla città di Ventimiglia all’hotspot di Taranto e ritorno. Rileva inoltre la violazione dell’art. 3 relativamente al violento tentativo di allontanamento dal territorio nazionale di uno dei ricorrenti sulla base del Memorandum di intesa Italia-Sudan, confermando interessanti principi in tema di inversione dell’onere probatorio per le violazioni che avvengono in fase di trattenimento operato dalle forze dell’ordine. Una decisione importante che consolida anche l’orientamento della Corte riguardo alla violazione dell’art. 5 della Convenzione in ordine alla detenzione finalizzata alle procedure di rimpatrio o di screening e che si pone in una posizione diametralmente opposta rispetto a quella assunta dalla Corte con la sentenza W.A. e altri c. Italia.

Abstract: With the decision A.E. and others v. Italy, the European Court of Human Rights ruled on the practices of arrest and forced transfer of migrants within the national territory, enunciating a series of principles of great interest in relation to the violation of Article 3 of the Convention. In particular, the Court notes the violation of the prohibition of inhuman and degrading treatment in relation to the practices – assessed cumulatively – of seizure of personal property, the obligation to undress and forced transfer from the city of Ventimiglia to the Taranto hotspot and back. It also notes the violation of Article 3 in relation to the violent attempt to remove one of the applicants from the national territory on the basis of the Italy-Sudan Memorandum of Understanding, confirming interesting principles on the reversal of the burden of proof for violations occurring during detention by police authorities. An important decision that also consolidates the Court’s orientation regarding the violation of Article 5 of the Convention with regard to detention for the purpose of repatriation or screening procedures and that takes a diametrically opposed position to that taken by the Court in W. A. and Others v. Italy.

Lo «spettro di un ingorgo di fronte a un flusso incontrollabile di domande di visti umanitari»: genesi, derive e approdi della giurisprudenza di merito

di Dario Belluccio

 

Abstract: Nel corso di pochissimi anni la giurisprudenza di merito italiana ha affrontato il tema del rilascio del visto di ingresso per motivi umanitari ai sensi dell’art. 25, par. 1, lett. a) Regolamento (CE) n. 810/2009 con approcci ed esiti molto diversificati. L’Autore opera una analitica ricostruzione di tale giurisprudenza dal 2019 alla fine del 2023, la cui ricchezza e pluralità di motivazioni deriva anche dal fervido confronto con decisioni delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo. All’esito si pone il quesito se gli attuali arresti in materia e, in particolare, l’analisi della questione attinente alla responsabilità dello Stato sotto il prioritario profilo della sua “giurisdizione”, costituiscano l’esito di una rigorosa interpretazione giuridica piuttosto che la opportunità, da parte della magistratura, di operare un bilanciamento tra istanze di protezione individuali, da un lato, ed esigenze di politica migratoria, dall’altro. Assumendo così un ruolo di velata supplenza alla carente regolamentazione legislativa della materia.

Abstract: During the last few years, the Italian judicial decisions have dealt with the subject of the release of visas for humanitarian reasons, according to article 25, par 1 lett. a), Reg. (EC) n. 810/2009, with very diversified approaches. The Author carries out an analytical reconstruction of the relevant cases from 2019 to the end of 2023, whose richness and variety of motivations also descends from the fervent confrontation with decisions of the Courts of Strasbourg and Luxemburg. As a result, the question arises whether the current arrests on the matter and, in particular, the analysis of the issue relating to the responsibility of the State under the fundamental profile of its "jurisdiction", represent the outcome of a rigorous legal interpretation, rather than an opportunity for the judiciary to strike a balance between the needs of individual protection, on the one hand, and those of the migration policy, on the other. Assuming, by this way, a role of veiled substitution of the lacking legislative regulation of the matter.

Il delit de solidarité davanti alla corte di giustizia: il caso Kinshasa come game changer per le politiche migratorie europee

di Lorenzo Bernardini

 

Abstract: Il contributo intende fornire un’analisi critica dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale emessa dal Tribunale di Bologna nel luglio 2023, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea viene chiamata a dirimere i dubbi sulla compatibilità delle sanzioni penali per il favoreggiamento dell’ingresso e transito irregolare derivanti dall’art. 12 TU e dalla combinazione della direttiva 2002/90 e dalla decisione quadro 2002/946/GAI con il principio di proporzionalità sancito all’art. 52, par. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Dopo aver illustrato la questione – concernente nello specifico la legittimità di siffatte scelte incriminatrici in relazione alle c.d. condotte “umanitarie” poste in essere in favore dello straniero –, e condiviso l’impianto argomentativo dell’ordinanza di rimessione, l’Autore propone due ulteriori profili di illegittimità della normativa eurounitaria, che la Corte di Giustizia dovrebbe valutare ex officio: la non necessità/sproporzione delle scelte di criminalizzazione ex art. 83, § 2 TFUE ed il mancato rispetto del principio di legalità ex art. 49, par. 1 della Carta. L’analisi si conclude con qualche considerazione de lege ferenda, in relazione alla recentissima proposta di direttiva in materia di migrant smuggling che non appare, al momento, risolutiva in relazione alle questioni sollevate con il rinvio pregiudiziale.

Abstract: This contribution endeavors to provide a critical examination of the preliminary reference issued by the Tribunale di Bologna (Court of Bononia) in July 2023, whereby the Court of Justice of the European Union is urged to resolve uncertainties regarding the alignment of criminal penalties for facilitating irregular entry and transit – as per Article 12 of the Italian Consolidated Text on Immigration and the combination of Directive 2002/90 and Framework Decision 2002/946/JHA – with the principle of proportionality enshrined in Article 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Following a detailed exposition of the matter, specifically addressing the legitimacy of such criminalization process in relation to so-called ‘humanitarian’ conducts carried out in support of third-country nationals, the Author ventures further to present two additional axes of illegitimacy within the EU legal framework that the Court of Justice ought to assess of its own motion – the unnecessary/disproportionate nature of criminalization choices pursuant to Article 83(2) TFEU, and the infringement of the principle of legality as per Article 49(1) of the Charter. The analysis culminates with reflections on potential legislative reforms, particularly in light of the very recent Proposal for a Directive on migrant smuggling, which, at this juncture, does not seem to offer a panacea for the issues broached by the preliminary reference.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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