- Marco Balboni e Carmelo Danisi
Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani
Art. 2: Diritto alla vita
Nel caso F.M. ed altri c. Grecia (Corte EDU, sentenza del 14.10.2025) la Corte EDU si è occupata del naufragio di un’imbarcazione carica di migranti, verificatosi il 16 marzo 2018 a largo dell’isola greca di Agathonissi, su ricorso di quattro ricorrenti (due cittadini afghani e due iracheni), tre dei quali sopravvissuti al naufragio stesso, che hanno visto alcuni dei propri congiunti perdere la vita in tale occasione. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione, da parte dello Stato convenuto, dell’art. 2 CEDU, sia sul piano sostanziale, afferente al supposto mancato tempestivo intervento delle autorità per trarre in salvo coloro che erano stati coinvolti nell’incidente, sia con riguardo all’aspetto procedurale, con riferimento alle inchieste successivamente condotte dallo Stato convenuto per far luce su quanto accaduto e sulle correlate responsabilità. Quanto all’aspetto sostanziale, richiamando la propria giurisprudenza rilevante (Corte EDU, 7.7.2022, Safi ed altri c. Grecia, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022), la Corte EDU ha ricordato che l’art. 2 CEDU, oltre ad imporre agli Stati parti l’obbligo di astenersi dal causare la morte in maniera arbitraria ed irregolare degli individui soggetti alla loro giurisdizione, impone loro di adottare tutte le misure necessarie a proteggere la vita degli stessi. Alla luce di tanto, la Corte ha stabilito che, nel caso di specie, le autorità greche avevano avuto a disposizione informazioni circostanziate, verisimili e sufficientemente complete per essere consapevoli del fatto che un’imbarcazione si trovasse, in gravi condizioni di pericolo, al largo dell’isola di Agathonissi nella data del 16 marzo 2018, in contrasto con le ricostruzioni fornite dal governo convenuto che intendevano collocare tale circostanza nel giorno successivo. Inoltre, le autorità competenti, a fronte di detto pericolo, non avevano spiegato un piano d’intervento completo e adeguato ai sensi della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso marittimo (SAR). La Corte, poi, ha rilevato certi deficit operativi, tra cui, per esempio, la mancanza di interpreti che potessero aiutare a ricostruire le segnalazioni ricevute medio tempore circa la collocazione e le condizioni dell’imbarcazione interessata, le comunicazioni lacunose ed incomplete tra le stazioni della guardia costiera, i ritardi nello spiegamento dei mezzi di soccorso e la cessazione prematura delle operazioni di salvataggio, a breve distanza dalla diffusione della notizia del naufragio. A detta della Corte, e in accoglimento delle doglianze dei ricorrenti, tali problematiche dimostravano che le autorità greche, pur adeguatamente informate degli eventi, non avevano spiegato tutte le misure necessarie e opportune per prevenire i decessi effettivamente verificatisi, così cagionando una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU. Con riguardo, invece, agli aspetti procedurali, la Corte, sempre richiamando la propria giurisprudenza a partire dal precitato caso Safi, ha ribadito l’obbligo degli Stati parti di effettuare indagini indipendenti, approfondite e circostanziate, in grado di fare effettivamente luce su avvenimenti come quello in esame e sui decessi correlati, onde accertare le responsabilità di pubblici funzionari eventualmente coinvolti (v., ad esempio, Corte EDU, 25.03.2025, Almukhlas e Al-Maliki e Grecia, in questa Rivista, XXVII, 2, 2025). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le autorità greche avevano avviato tre indagini astrattamente suscettibili di ricostruire i fatti ed accertare le responsabilità del caso: l’inchiesta d’ufficio spiegata dalle autorità portuali di Samo, l’inchiesta amministrativa sotto giuramento e le indagini preliminari seguite alle denunzie-querele depositate dai ricorrenti. Cionondimeno, a giudizio della Corte tali indagini hanno manifestato una serie di gravi carenze intrinseche, tra cui il fatto che esse fossero condotte da organismi gerarchicamente ed istituzionalmente collegati ai funzionari di guardia costiera ed alle unità operative coinvolte nella vicenda; il mancato esame di documentazione essenziale ai fini dell’individuazione dell’imbarcazione e dello stato di pericolo in cui versava, come note vocali, dati di geolocalizzazione e registri chiamate; nonché il riferimento a relazioni forensi parzialmente lacunose e contraddittorie. Pertanto, la Corte ha altresì accertato la violazione dell’art. 2 CEDU, letto sotto il profilo procedurale.