- Marco Balboni e Carmelo Danisi
Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani
Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
Artt. 3, par. 2, e 29, par. 1, del regolamento 604/2013, e art. 33 della direttiva 2013/32: conseguenze, per lo Stato membro richiedente, della sospensione degli obblighi di presa e ripresa in carico da parte dello Stato membro effettivamente competente
Nel caso DO contro Bundesrepublik Deutschland (CGUE, C-458/24, sentenza del 5 marzo 2026) la Corte di giustizia si è occupata dell’obbligo di presa in carico dello Stato membro competente alla luce del regolamento 604/2013 (Dublino III), soffermandosi sui problemi derivanti dall’inerzia dello Stato richiesto. Il problema si era verificato poiché l’Italia aveva posto in essere una prassi caratterizzata da una sospensione a tempo indefinito della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo. Ciò, nello specifico, costituiva un limite per le autorità dello Stato richiedente, ovverosia la Germania. Sollecitata da un Tribunale amministrativo tedesco, la Corte si trovava ad affrontare tre questioni principali. La prima riguardava l’art. 3, par. 2, secondo e terzo comma, del regolamento 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide; in particolare, alla Corte veniva chiesto se, in una situazione come quella di cui trattasi, tale disposizione potesse essere interpretata in modo da trasferire in capo allo Stato richiedente gli oneri gravanti sullo Stato richiesto (ed effettivamente competente). La Corte stabilisce che, in questo caso, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III del regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente. In sostanza, affinché l’art. 3, par. 2, secondo e terzo comma, del Dublino III trovi effettiva applicazione, è necessario che sussistano due condizioni cumulative: è richiesta (A) la presenza di “carenze sistemiche” che implichino (B) il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
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