SOMMARIO.
Visto d’ingresso per lavoro. Sospensione procedure rilascio visti per lavoratori provenienti da Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka – Silenzio uffici consolari – Accoglimento sospensiva. Regolarizzazione 2020. Segnalazione Schengen – Rinvio alla Corte costituzionale. Soggiorno in Italia a seguito di flussi per lavoro. Revoca successiva al rilascio di nulla osta e di visto – Notifica al lavoratore e non al domicilio del datore di lavoro – Obbligo specifica motivazione – Impossibilità di integrazione motivazionale in giudizio; asseverazione – Soggetti abilitati – Nessun obbligo iscrizione datore di lavoro all’organizzazione di categoria che presta l’asseverazione; revoca del nulla osta per condotte del datore di lavoro – Rilevanza del decorso del tempo – Permesso per attesa occupazione. Permesso di soggiorno per casi speciali – Sfruttamento lavorativo. Mancata ricezione domanda di permesso per sfruttamento lavorativo per asserita di necessità di previo nulla osta autorità giudiziaria – Obbligo di formalizzare la domanda. Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Requisito reddituale – Valutazione complessiva – Computo dei 5 anni e trasformazione permessi originariamente non computabili. Conversione permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro. Comportamento inerte della questura – Censura. Permesso per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. d-bis) TU d.lgs. 286/98. Diritto intertemporale ex art. 7 d.l. n. 20/2023 – Applicazione a tutti i permessi di soggiorno ivi indicati, compreso quello per cure mediche – Interpretazione rispettosa dei principi costituzionali.
VISTO D’INGRESSO PER LAVORO
Silenzio degli Uffici consolari su domande di visto di ingresso per lavoro
Il Tar Roma, ord. n. 1082 del 19.2.2025 interviene sulla problematica relativa alla mancata fissazione di un appuntamento da parte dell’autorità consolare italiana all’estero, dunque sul silenzio dell’Amministrazione rispetto alla domanda amministrativa, a seguito del rilascio del nulla osta all’ingresso per motivo di lavoro di un cittadino straniero di nazionalità pakistana.
Benché il giudizio origini da una domanda amministrativa pregressa, il Collegio di merito dà atto che, nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. n. 145/2024, convertito in legge 9.12.2024, n. 187, il quale ha previsto la sospensione di tutti i nulla osta per lavoro subordinato rilasciati dagli Sportelli unici per l’immigrazione ai cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka fino a completo espletamento delle procedure di verifica da parte delle autorità competenti (art. 3). A dire dell’Amministrazione resistente in giudizio solo una volta completati tali controlli sarebbe possibile per le sedi all’estero procedere alla trattazione delle relative domande di visto.
Il Tribunale capitolino, tuttavia, ritenuti sussistenti tanto il fumus boni iuris del ricorso avverso il silenzio (costituito dall’esistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di parte e dall’inerzia dell’Amministrazione) quanto il periculum in mora, ha accolto la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione intimata di procedere direttamente alla convocazione della parte per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso.
REGOLARIZZAZIONE 2020
Il Consiglio di Stato, ord. 03759/2025 del 5.5.2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, co. 10, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in riferimento all’art. 25 della Convenzione Schengen e al regolamento (UE) 2018/1861) della Costituzione, nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’Amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa. Nella fattispecie esaminata la decisione amministrativa di rigetto della domanda di regolarizzazione era stata adottata esclusivamente in quanto l’istante aveva fatto ingresso irregolare in territorio francese e, dunque, in assenza di qualsivoglia altra ragione.
La norma della cui legittimità si dubita stabilisce che non sono ammessi alla regolarizzazione «i cittadini stranieri: (…) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato» mentre, come evidente, una tale preclusione non si rinviene per chi abbia fatto ingresso irregolare direttamente in Italia o, comunque, senza essere segnalato da parte di altro Stato dell’Unione europea. Tale automatismo appare prima facie irragionevole al Collegio in quanto è la stessa normativa a presupporre lo stato di irregolarità del soggiorno del cittadino straniero al fine della sua applicazione; d’altronde, a differenza delle altre ipotesi di esclusione previste dall’art. 103 cit. (ovvero l’essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione, l’avere commesso uno dei reati ostativi indicati nelle lettere c) e d) del comma 10 o, ancora, l’essere considerato «una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone»), la mera “segnalazione” del cittadino straniero ai fini della sua non ammissione sul territorio nazionale non pare elemento che possa ancorarsi ad un effettivo giudizio di disvalore. Ciò appare dunque in contrasto con l’art. 3 Cost. anche per il contrasto logico che viene a frustrare, in tale sola occasione, le finalità stesse della normativa oggetto di scrutinio e che non pare rientrare nell’ambito della pur ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in questa materia (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del 2023 in materia di automatismi ostativi).
SOGGIORNO IN ITALIA A SEGUITO DI VISTO “DECRETO FLUSSI”
La complessa normativa in materia di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia è stata sottoposta a numerose modifiche restando, tuttavia, invariata nel suo meccanismo principale, ovvero quello che vuole che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avvenga “a distanza” e nell’ambito di precise quote di ingresso predeterminate attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nell’arco degli ultimi anni, tuttavia, sono state apportate alcune modifiche alla procedura burocratica precedentemente vigente prevedendosi – a partire dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022 (per le istanze di cui al c.d. decreto flussi 2021), sino alla attuale formulazione dell’art. 22 d.lgs. 286/98 (come modificato, prima, dall’articolo 2, co. 1, del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 e, da ultimo, dall’art. 1, co. 1, lett. e), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187) – che il nulla osta al lavoro venga rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta anche quando non siano state acquisite dallo Sportello unico immigrazione le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. Da ciò consegue che il lavoratore straniero potrà richiedere il visto di ingresso all’Ufficio consolare italiano all’estero e fare ingresso in Italia. Tuttavia, è anche stata introdotta la regola in base alla quale il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi al nulla osta al lavoro possa determinare la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso anche se nelle more rilasciati.
Come segnalato già nella precedente Rassegna n. 1/2025 di questa Rivista, accade non di rado che, pur avendo il datore di lavoro ottenuto il nulla osta al lavoro (stagionale o subordinato) e i cittadini stranieri fatto ingresso nel territorio nazionale con regolare visto di ingresso per motivo di lavoro, siano successivamente destinatari della revoca del provvedimento concessorio del nulla osta (ad esempio, per omessa sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro o per la rilevata carenza dei requisiti essenziali da parte del datore di lavoro, ovvero a causa di una circostanza relativamente alla quale i lavoratori stranieri non possono essere ritenuti responsabili). Si continua a porre, dunque, il tema della possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno “per attesa occupazione”, ovvero quello della possibilità di subentro di altro datore di lavoro a fronte di quello originario e inadempiente.
Inoltre, con l’art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998 (introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023 ma, prima, anche con l’art. 44 del d.l. n. 73/2022), si è disegnata la nuova disciplina di un procedimento semplificato che demanda la spettanza delle verifiche in merito alla cd. capacità economica del datore di lavoro ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e avvocati a ciò abilitati), oltre che alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Tali soggetti, in caso di positivo scrutinio, rilasciano «apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero» (comma 2). La norma chiarisce che la verifica riguarda i «requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate» (comma 1), ma precisa anche che «Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall’impresa» (comma 2). Infine, prevede che «Resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure» (comma 4).
Revoca del nulla osta successivamente all’ingresso del lavoratore
La normativa relativa a tale ultimo aspetto è stata oggetto di analisi da parte di Tar Molise, sentenza del 22.10.2024, n. 322 che, in una ipotesi di revoca del nulla osta al lavoro già precedentemente rilasciato al datore di lavoro e a fronte del mancato rilascio del titolo di soggiorno (richiesto anche “per attesa occupazione”, ai sensi dell’art. 22, co. 11, d.lgs. 286/98), ha precisato che la principale ratio delle modifiche di cui sopra è quella di assicurare, attraverso una valutazione delle condizioni attuali e delle prospettive economiche del datore di lavoro, che l’assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile, affinché possa presumersi che il rapporto di lavoro si svolga nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva. Tuttavia, a fronte della complessità degli adempimenti e delle verifiche richieste ai soggetti pubblici e/o privati che intervengono in materia, non può dirsi sorretta da congrua motivazione la decisione di revoca del nulla osta che, apoditticamente, faccia riferimento alla generica «mancanza della capacità economica da parte del datore di lavoro». Essa, innanzitutto, «non è supportata da alcun richiamo agli accertamenti istruttori svolti dall’Amministrazione, che non risultano peraltro neppure allegati al provvedimento (né prodotti in giudizio)»; in secondo luogo «non consente di rendere in alcun modo intellegibile il parametro alla stregua del quale l’Amministrazione ha concluso circa la carenza della capacità economica del datore di lavoro».
Con l’occasione il Collegio umbro rammenta due ulteriori principi giurisprudenziali da tenere debitamente in considerazione nell’istruttoria di tali pratiche amministrative: in primo luogo la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. 241/90, deve essere notificata direttamente alla parte, non all’indirizzo del datore di lavoro (che costituisce soggetto titolare di un differenziato interesse alla definizione del procedimento) «essendo egli [ndr.: il lavoratore] il destinatario annunciato degli effetti diretti del provvedimento di reca poi adottato».
Infine, afferma che l’Amministrazione non può colmare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, stante il «divieto di motivazione postuma in sede giudiziale dei provvedimenti amministrativi (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3666/2021)».
Revoca del nulla osta connessa alla procedura di asseverazione del requisito della capacità economica aziendale
Sempre con riferimento alla verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro e, più in particolare, ai requisiti dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis d.lgs. 286/98 è da segnalare anche Tar Umbria, sentenza 13.12.2024, n. 911, il quale specifica che l’art. 24-bis, comma 1, della legge 286/1998, nel disporre che «In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato», prevede due canali alternativi di redazione delle asseverazioni, ovvero quella del privato professionista e quella delle organizzazioni di datori di lavoro e specificando che in tale ultima evenienza non è necessario che il datore di lavoro sia iscritto all’organizzazione datoriale, ben potendosi verificare l’ipotesi (esplicitamente prevista dal legislatore) del conferimento di un mandato specifico allo stesso da parte del datore di lavoro per un singolo affare.
Sulla questione si segnala anche Tar Molise, sentenza del 9.10.2024, n. 322 e Tar Umbria, sentenza n. 609 del 6.8.2024.
Revoca del nulla osta e del visto di ingresso per condotte del datore di lavoro
Altre decisioni hanno avuto ad oggetto, invece, la legittimità della revoca del nulla osta all’ingresso per motivo di lavoro e, conseguentemente, del visto di ingresso rilasciato al lavoratore a seguito di ingresso in Italia.
Si segnala, al riguardo, l’accoglimento della domanda cautelare di un cittadino straniero che, a seguito di rilascio, in data 3.8.2022, del nulla osta all’ingresso in Italia per motivo di lavoro da parte della Prefettura in favore del datore di lavoro e del relativo rilascio del visto di ingresso al lavoratore, è stato destinatario dopo circa due anni e mezzo, di revoca del nulla osta. Tale occasione permette al Tar Campania, ord. n. 569 del 20.3.2025, di specificare la rilevanza del decorso di tale lasso temporale («quali che ne siano le ragioni», si specifica) qualora esso sia non imputabile al cittadino/lavoratore non comunitario al fine di valorizzare «la circostanza per cui, medio tempore, lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova, redditizia e duratura, occasione lavorativa (cfr., documentazione contrattuale e buste paga versate in atti)»; le quali, si conclude, «avrebbe[ro] dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione». Il medesimo Tar Campania, ord. n. 273 del 6.2.2025, aveva d’altronde assunto decisione similare nel caso in cui la revoca dei titoli autorizzativi l’ingresso e l’attività lavorativa fosse intervenuta per differente ragione (pur sempre imputabile al solo datore di lavoro) a seguito di già instaurato rapporto di lavoro.
Altra decisione in materia è quella del Tar Lombardia, Milano, ord. n. 1164 del 10.10.2024, ove i giudici affermano che «dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dall’ottenimento nulla-osta al lavoro subordinato e dal visto di ingresso, la scelta del (futuro) datore di lavoro di rinunciare all’assunzione del predetto lavoratore non preclude a quest’ultimo di poter soggiornare sul territorio nazionale, in quanto in tale situazione gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. Consiglio di Stato, III, 5 febbraio 2021, n. 1100)».
Orientamento che ha trovato conferma nel più recente Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1029 del 24.3.2025 relativo all’ipotesi di revoca del già rilasciato nulla osta e del visto di ingresso a seguito della rinuncia del datore di lavoro alla procedura di assunzione del lavoratore straniero. La sentenza sottolinea che la decisione si palesa necessaria in quanto «per evidenti ragioni di tutela legate alla sua [ndr: del lavoratore] posizione di soggetto incolpevole, non può essere privato del titolo per soggiornare sul territorio nazionale, in quanto gli deve essere concessa la possibilità di ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione, di durata limitata nel tempo». Con l’occasione il Tribunale interviene anche sulle regole procedimentali che regolano la materia, affermando che «poiché la revoca del nulla osta rappresenta un’attività di autotutela, il cui esito non risulta rigidamente vincolato e imposto dal legislatore, gravando pertanto sull’Amministrazione l’obbligo di avviare un previo confronto con il destinatario del provvedimento finale, considerata anche la natura delle posizioni giuridiche coinvolte (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, III, 10 marzo 2025, n. 1977; III, 13 novembre 2024, n.9131)».
Tali orientamenti trovano ulteriore conforto proprio in Consiglio di Stato, III, sentenza n. 1977 del 10.3.2025, a sua volta confermativa dei precedenti segnalati nella precedente Rassegna di questa Rivista.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI (art. 18-ter, d.lgs. 286/98)
L’art. 5, co. 1, lett. c), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha introdotto nel corpo del TU d.lgs. 286/98 l’art. 18-ter, che disciplina l’ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali in favore di cittadini stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Contestualmente la lettera d) della indicata disposizione ha abrogato i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’art. 22, del medesimo TU immigrazione.
Una delle prime pronunce giurisprudenziali intervenute in applicazione di tale norma è quella del Tribunale di Brescia, ord. cautelare del 24.3.2025, proc. n. 713-1/2025 sulla domanda di un cittadino straniero che ha presentato denuncia per sfruttamento lavorativo ma non è mai stato posto in grado di formalizzare presso la locale questura la propria istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali. In particolare, emerge dall’ordinanza, la questura riteneva di non potere ricevere l’istanza di permesso di soggiorno senza che il richiedente avesse ricevuto il nulla osta della Procura della Repubblica, mentre la Procura affermava di non potere rilasciare il nulla osta senza la pendenza dell’istanza di rilascio del permesso; inoltre, la locale questura assumeva anche l’irricevibilità di tale istanza proprio in forza del nuovo art. 18-ter cit.
All’esito del giudizio cautelare il Tribunale ordina alla questura di protocollare l’istanza entro 30 giorni e rilasciare ricevuta per accedere ai diritti connessi alla sua presentazione, tra cui quello di lavorare. Il diritto a presentare l’istanza e alla sua protocollazione sussiste per il Tribunale anche nel vigore del nuovo art.18-ter. Si legge nell’ordinanza che «Il tempo trascorso senza che l’amministrazione abbia mai provveduto a fissare un appuntamento per la protocollazione dell’istanza – nonostante i plurimi solleciti e diffide – rivela un’inaccettabile violazione, prima ancora che della disciplina di cui all’art. 5 d.lgs. cit., del più generale disposto dell’art. 18-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, con grave e ingiustificata compressione dei diritti dell’interessato, il quale si vede ad oggi illegittimamente preclusa la possibilità di godere dei diritti attribuitigli per effetto della sola formalizzazione dell’istanza (donde l’indubbia sussistenza anche dell’altro requisito del periculum in mora)».
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
Ai sensi dell’art. 9 TU d.lgs. 286/98 il cittadino extra-comunitario che dimostri (tra l’altro) di essere «in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio», può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per sé e per i suoi familiari, come individuati ai sensi dell’art. 29, co. 1 d.lgs. 286/98.
Valutazione del requisito reddituale per il richiedente e i familiari a carico
Il Tar Puglia, sede di Bari, ord. del 24.2.2025, n. 59 interviene chiarendo che, relativamente al requisito reddituale, la citata norma deve essere interpretata alla luce dell’art. 5, co. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La norma unionale ora indicata stabilisce effettivamente che gli Stati membri dell’Unione europea possano richiedere ai richiedenti di comprovare la disponibilità, per sé e per i familiari a carico, di «[…] risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari […]. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità […]», senza analiticamente specificare quali siano le risorse da tenere in considerazione. Secondo il Tribunale pugliese, ai fini di una corretta interpretazione del dettato normativo, occorre inoltre considerare che l’art. 16, co. 2, lett. d), d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento recante norme di attuazione del cd. Testo unico immigrazione) vuole che il richiedente il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata produca apposita domanda contenente «l’indicazione “al plurale” delle: “[…] fonti di reddito […]”», mentre l’art. 16, co. 3, lett. b), d.p.r. citato prevede che venga allegata la «[…] copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell'assegno sociale». Il citato quadro normativo depone, secondo l’ordinanza cautelare, per la necessità di una valutazione complessiva della situazione economica del richiedente nell’ambito della quale siano prese in considerazione tutti i possibili indicatori della duratura e stabile integrazione sociale dell’istante, dunque non solo i redditi da lavoro dipendente ma anche (come nel caso specifico) l’eventuale proprietà di immobili in Italia.
Computo dei 5 anni di regolare presenza sul territorio
L’art. 9, co. 3, TU d.lgs. 286/98, nella sua piana lettura, esclude che i titolari di alcuni permessi di soggiorno possano chiedere il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno pur in possesso degli altri requisiti di legge (ivi compreso il periodo di regolare permanenza in Italia di 5 anni). Coloro che si trovano esclusi da tale facoltà sono, in particolare, i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale (art. 9, co. 3, lett. a, d.lgs. 286/98), di un permesso di soggiorno rilasciato a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater (ora da intendersi 18-ter), e 42-bis TU immigrazione, nonché di permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 (protezione speciale), ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta (art. 9, co. 3, lett. b, d.lgs. 286/98), coloro che hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta (art. 9, co. 3, lett. c, d.lgs. 286/98), i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 9, co. 3, lett. d, d.lgs. 286/98) e coloro che godono di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla Convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla Convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale (art. 9, co. 3, lett. e), TU d.lgs. 286/98).
Ciò non significa, però, che, se successivamente alla titolarità di tali permessi di soggiorno l’interessato acquisisca un diverso permesso di soggiorno che, invece, non è incluso nel catalogo sopra segnalato, il periodo durante il quale ha usufruito del permesso di soggiorno “escluso” non possa ritenersi utile al calcolo del periodo quinquennale di regolare presenza in Italia richiesto dall’art. 9, co.1, d.lgs. 286/98.
Per quanto attiene, infatti, al computo del periodo di 5 anni necessario al fine dell’ottenimento del medesimo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la giurisprudenza amministrativa aveva già in passato rimarcato che, benché non potesse tenersi conto di tale periodo allorquando il richiedente sia titolare di un permesso di soggiorno non idoneo allo scopo, differente valutazione dovesse avere il mero computo di tale termine allorquando, prima della richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo, il primigenio permesso fosse stato convertito/sostituito in altro titolo di soggiorno (in tali termini, relativamente al periodo di titolarità del permesso per motivi umanitari, ma con ragionamento estendibile a tutti gli altri su indicati, si vedano: Tar Campania, Napoli, sez. VI, sentenza n. 2911 del 3 maggio 2021, nella Rassegna Ammissione e soggiorno di questa Rivista, n. 1/2022 e Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sentenza n. 834 del 25.10.2022 in Rassegna Ammissione e soggiorno di questa Rivista, n. 1/2023).
Tale principio è stato recentemente fatto proprio e ribadito dal Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, sentenza n. 614 del 3.10.2024, considerato che «la lettura combinata delle indicate disposizioni induce a ritenere che la volontà del legislatore sia orientata nell’escludere che il permesso di soggiorno UE possa essere rilasciato a chi ha maturato il termine di cinque anni richiesti dalla norma in virtù del titolo di soggiorno per motivi umanitari ma che, ove a tale titolo di soggiorno sia seguita da parte dello straniero un diverso titolo che lo legittima alla permanenza nello Stato, quale ad esempio un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la sua regolare permanenza possa essere computata a far data dalla acquisizione del predetto titolo di soggiorno per motivi umanitari».
CONVERSIONE DEL PERMESSO DA PROTEZIONE SPECIALE A LAVORO
Preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/90 – comportamento inerte della questura
Con sentenza in forma abbreviata n. 455/2025 RG. 176/2024 il Tar Piemonte, nel dichiarare cessata la materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela del provvedimento con cui il questore di Torino aveva dichiarato inammissibile la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro, censura il comportamento dell’Amministrazione per il comportamento tenuto in fase processuale procedimentale. Emerge, infatti, dalla pronuncia e dall’esame dell’ordinanza cautelare n. 122/2024 (con cui, ritenuto che la questura aveva omesso di inviare la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/90 e tenuto conto del diritto intertemporale previsto dall’art. 7, co. 3 d.l. n. 20/2023, aveva ordinato «all’Amministrazione di riaprire il procedimento mediante la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di riesaminarla alla luce di eventuali nuove osservazioni presentate dall’interessato e di concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con l’adozione di un nuovo provvedimento espresso congruamente motivato»), che la questura era rimasta inerte rispetto all’ordine giudiziale cautelare, tant’è che era stata necessaria la nomina del prefetto di Torino quale commissario ad acta e solo poco prima dell’udienza di merito davanti al Tar l’amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento negativo e stava rivalutando la posizione del ricorrente.
Preso atto di tutto ciò, nella sentenza in rassegna il Tar afferma che «Non può tuttavia esimersi dall’evidenziare come, in una concezione non arcaica del giudizio e del procedimento amministrativo, quest’ultimo abbia ad oggetto da anni il bene della vita e non la mera legittimità dell’atto impugnato, sicché la scelta di moltiplicare le fasi procedimentali limitandosi al mero annullamento di un atto riconosciuto illegittimo senza provvedere, come per altro esplicitamente indicato in fase cautelare, in modo definitivo sulla richiesta dell’interessato, costituisce gestione inutilmente dilatatoria dei tempi del procedimento e defatigante, tanto per il privato che per l’amministrazione.».
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
La conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro ex art. 7 d.l. n. 20/2023 e legge conversione n. 50/2023
Sempre il Tar Piemonte ha emesso un interessante sentenza n. 818/2025 RG. 1821/2024, in tema di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro, prendendo le mosse dall’analisi della farraginosa normativa che, con l’art. 7 d.l. n. 20/2023, ha disciplinato il diritto intertemporale modificando radicalmente la norma in sede di conversione del decreto in legge n. 50/2023 determinando una evidente disarmonia del testo. In sintesi, se originariamente, dopo avere abrogato la parte dell’art.19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98 che richiamava il diritto al rispetto della vita privata e familiare, l’art. 7 d.l. n. 20/2023 disciplinava il regime giuridico intertemporale delle istanze di protezione speciale o dei permessi a tal titolo rilasciati, in sede di conversione ha modificato radicalmente il comma 1 di detto art. 7 (mutando anche la rubrica), ora riferito complessivamente ai permessi per protezione speciale, per quelli per vittime di reato di induzione o costrizione al matrimonio, per cure mediche e per calamità naturali, lasciando tuttavia immutati i commi 2 e 3, relativi ai permessi per protezione speciale. Norma, afferma il Tar, oggi di difficile interpretazione perché totalmente scoordinata ma rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha già indicato criteri interpretativi valorizzando l’unitarietà della rubrica dell’art. 7, applicandolo pertanto a tutti i permessi indicati nella norma (Cons. St. ord. 3747/2024). Interpretazione che anche il Tar Piemonte fa propria «perché più coerente ed aderente anche ai valori costituzionali» e, infatti, «Non pare allora al Collegio ragionevolmente sostenibile che le successive interpolazioni (che scontano anche manifesta difficoltà di coordinamento, menzionandosi una disposizione che non esiste più con effetti di scarsa linearità di lettura) siano state formulate intendendo deliberatamente incidere, come evidenziato nella sostanza retroattivamente, su posizioni di vita già consolidate per di più inducendo una ipotetica manifesta disparità tra soggetti in precedenza titolari di diversi permessi di soggiorno ma di identiche aspettative di conversione.».
Interessante il passaggio in cui il giudice piemontese afferma che «un titolo di soggiorno di fatto regola l’intera esistenza di uno straniero sul territorio nazionale; si intende dire che il regime giuridico cui lo stesso è assoggettato condiziona inevitabilmente, e sin dal suo rilascio, le condotte di vita dell’interessato che sulla validità e le possibilità che tale titolo apre fonda, con ragionevole affidamento, la costruzione di una intera esistenza.» e pertanto la persona che sia titolare di un determinato permesso di soggiorno è consapevole delle prospettive di conversione e «Una modifica di convertibilità di un titolo già rilasciato è quindi solo apparentemente una modifica pro futuro in quanto si tratta di una modifica che incide su un assetto di vita e ragionevoli aspettative di organizzazione della stessa già consolidate.».