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Fascicolo 3, Novembre 2025


Se resti neutrale in situazioni di ingiustizia, allora hai scelto la parte dell’oppressore,

Desmond Tutu

 

Finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di 

tutto il male del nostro tempo è qui,

Pier Paolo Pasolini

Editoriale

Il presente numero della Rivista si colloca a metà del periodo concesso agli Stati membri per l’attuazione delle misure previste dal Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, la cui piena applicazione dovrà essere assicurata entro il 12 giugno 2026. L’Unione europea ha tracciato un nuovo quadro normativo, ma la vera sfida si gioca ora sul terreno dell’attuazione nazionale e dell’impatto che tali norme avranno sugli ordinamenti interni ma, soprattutto, sui diritti delle persone migranti.

Di questo si occupa il corposo saggio di Paolo Bonetti, che apre il numero. Un contributo che, per ampiezza e profondità, potrebbe costituire un volume autonomo, ma che l’autore ha voluto con generosità condividere con la Rivista. La redazione lo ha accolto con particolare favore, riconoscendo nel contributo un’occasione preziosa per orientarsi tra le profonde modifiche che nei prossimi mesi interesseranno il sistema e per comprendere, attraverso un’analisi accurata di tutti gli atti del Nuovo Patto, le loro implicazioni per l’ordinamento italiano. Si tratta di un lavoro prezioso, che accompagnerà studiosi e operatori, nel complesso percorso di adattamento del diritto interno ai nuovi obblighi sovranazionali.

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti

In Y.K. c. Croazia (Corte EDU, sentenza del 17.7.2025) un cittadino turco di etnia curda lamentava varie violazioni della CEDU in seguito all’allontanamento di fatto forzato in Serbia, dopo essere stato arrestato per ingresso irregolare a inizio 2021 e trattenuto per un mese nello Stato convenuto. Nonostante il ricorrente avesse ripetuto più volte di non voler tornare in Turchia a causa delle violenze subite per via delle sue attività politiche, non solo non gli veniva dato modo di presentare domanda di protezione internazionale ma veniva anche dissuaso dal farlo con la minaccia di dover subire un lungo trattenimento durante la valutazione della stessa. Dopo aver ordinato il suo allontanamento verso la Macedonia del Nord, al ricorrente veniva chiesto di firmare, in assenza del suo avvocato, una dichiarazione con cui accettava di uscire volontariamente dal Paese. Caricato su un bus diritto a Skopje, il ricorrente veniva infine scortato fino al confine con la Serbia, dove decideva di fermarsi.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 3 della direttiva 2011/95: rapporto tra Stato membro competente e diritto alla vita privata del richiedente che rischia di essere allontanato verso il Paese d’origine 

Il caso A.B. (C-349/23, sentenza del 5 giugno 2025) concerne l’art. 3 della direttiva 2011/95 (direttiva qualifiche), secondo cui «(g)li Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva». In particolare, la questione interpretativa, derivante da un rinvio pregiudiziale effettuato da un giudice ceco, spinge la CGUE a verificare se questo articolo possa giustificare una normativa nazionale che prevede di riconoscere la protezione sussidiaria a un cittadino di un Paese terzo, il quale, se fosse allontanato verso il suo Paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del suo diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei suoi legami con lo Stato membro in questione. La Corte risponde che ciò non è possibile, perché il motivo avanzato dal giudice a quo non si riferisce alla situazione nel Paese d’origine del richiedente e deve essere pertanto considerato privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale. L’unica copertura possibile per l’ipotesi di cui trattasi è da riscontrarsi nell’eventuale riconoscimento di un diritto di soggiorno per motivi umanitari, dunque al di fuori delle regole che si riferiscono all’asilo e alla protezione sussidiaria. 

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e trattenimento

Sommario: 1. Giurisprudenza costituzionale: i «modi» del trattenimento amministrativo … – … e il suo seguito – 2. Questioni di legittimità sollevate – 2.1 Questioni di legittimità costituzionale rigettate: la previsione generalizzata della limitazione della libertà personale per iniziativa dell’autorità di pubblica sicurezza in contrasto con l’art. 13, comma 3, Cost. (casi eccezionali di necessità e urgenza) – 3. Domanda di protezione internazionale in sede di convalida dell’accompagnamento immediato: ordinanza interlocutoria – 3.1 Domanda di protezione internazionale in sede di convalida dell’accompagnamento immediato, foglio notizie non tradotto in lingua conosciuta: ordinanza di accoglimento – 4. Sospensione dell’efficacia esecutiva dell’espulsione successiva alla convalida del trattenimento: effetti – 4.1 Annullamento della convalida o della proroga, effetti sulle proroghe successive – 5. L’illegittimità dell’atto presupposto può esser fatta valere in sede di convalida – 5.1 La declaratoria di illegittimità degli atti presupposti travolge il decreto di trattenimento – 6. Non è irregolarmente soggiornante in Italia, entro il termine di 3 mesi, il titolare di premesso di soggiorno rilasciato da altro Stato dell’area Schengen in corso di validità – 6.1 In ambito di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione – 6.2 In ambito di espulsione prefettizia – 6.3 Straniero soccorso in mare, ingresso irregolare, esclusione – 7. Misure alternative al trattenimento: esercizio del diritto di difesa – 7.1 Valutazione di proporzionalità del trattenimento e della possibilità di applicare misure alternative da parte del giudice della convalida – 7.2 Convalida delle misure alternative e successivo accompagnamento – 8. Riesame del trattenimento – 8.1 Riesame del trattenimento di richiedente asilo: competenza territoriale del giudice – 8.2 Riesame del trattenimento, garanzie difensive e rilevanza delle condizioni di salute del trattenuto – 8.3 Interesse ad agire – 9. Condizioni di inespellibilità: padre naturale di figlio di età inferiore a sei mesi, convivente more uxorio con la madre - non vincolatività dei motivi formulati nella rubrica in sede di ricorso per cassazione – 9.1 Condizioni di inespellibilità: tutela della vita familiare – 10. Profili procedurali – 10.1 Obbligo di traduzione degli atti e di presenza dell’interprete in udienza di convalida, anche in caso di rifiuto dell’interessato a presenziare alla stessa in ragione del genere del difensore d’ufficio – 10.2 L’impugnazione dell’ordine questorile di accompagnamento «e di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale»: obbliga il giudice a fissare udienza – 10.3 Effetti della mancata comparizione delle parti nel giudizio di opposizione all’espulsione – 10.4 Omessa trasmissione dell’atto presupposto al giudice della convalida – 10.5 Rifiuto della protezione speciale e obbligo di lasciare il territorio – 10.6 Prova della notifica del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale – 10.7 Garanzie del contraddittorio: avviso al difensore – 10.8 La competenza – 10.9 La competenza dei giudici onorari – 10.10 “Rettifica” del verbale di udienza – 11. L’obbligo di motivazione – 11.1 L’omesso esame di un documento può essere motivo di ricorso per cassazione? – 11.2 Conseguenze dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione – 11.3 La motivazione per relationem – 12. Termini – 12.1 Sospensione del trattenimento per sopravvenuta detenzione – 12.3 Durata massima del trattenimento – 13. Informativa sulla facoltà di chiedere la protezione internazionale – 14. Formalità essenziali del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimento – 14.1 Copia conforme del decreto di espulsione – 14.2 Delega del questore – 15. Proroga – 15.1 Oggetto del giudizio di proroga – 15.2 Proroghe successive – 15.3 Termini per la proroga – 16. Trattenimento di richiedenti protezione internazionale – 16.1 La domanda pretestuosa (art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015) – 16.2 Procedura accelerata e trattenimento – 16.3 Cumulo di diversi termini di trattenimento e sospensione – 17. Trattenimento nei Centri in Albania – 17.1 Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Ammissione e soggiorno

Sommario

Visti d’ingresso per lavoro. Sospensione procedure per Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka – Silenzio degli uffici consolari – Procedimento complesso – Necessità di chiamare in giudizio tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura. Istanza di visto d’ingresso per lavoro – Termine di definizione del procedimento – Dies a quo dalla domanda.

Soggiorno dopo ingresso per motivi di lavoro. Conferma del nulla osta al lavoro – Termine di entrata in vigore nuova previsione. Mancata instaurazione rapporto di lavoro – Rilascio permesso per attesa occupazione – Orientamenti giurisprudenziali.

Permesso di soggiorno. Valutazione elementi nuovi sopravvenuti – Necessità di bilanciamento con diritti fondamentali della persona. Decorrenza della validità del permesso di soggiorno dal suo rilascio. 

Permesso di soggiorno per casi speciali. Permesso ex art. 18-ter TU d.lgs. 286/98 per sfruttamento lavorativo – Rinnovo – Non necessità di parere. 

Permesso di soggiorno per cure mediche. Provvedimento di irricevibilità – Caratteristiche.

Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Revoca per intervenute condanne – no automatismo – Rilevanza diritto al rispetto vita privata e familiare.

Asilo e protezione internazionale

Sommario

Visto d’ingresso per palestinesi della Striscia di Gaza

Visti asilo/umanitari. Situazione nella Striscia di Gaza – Catastrofe umanitaria – Rischio di genocidio – Convenzione ONU 1948 per la prevenzione e repressione del genocidio – Fonti di informazione qualificate – Diritto all’ingresso in Italia con visto ex art. 10 Cost. e art. 25 reg. CE n. 810/2009; diritto d’asilo costituzionale comporta diritto all’ingresso sul territorio nazionale – Art. 25 reg. n. 810/2009: potere discrezionale ma esercitato in conformità a obblighi costituzionali e internazionali; giurisdizione ordinaria – Tutela di diritti fondamentali; procura alle liti – Legittimità di forme non ordinarie in situazioni eccezionali. Visti per familiari gazawi di cittadini italiani. Applicazione estensiva dell’art. 3 d.lgs. 30/2007 – Nucleo familiare allargato. Visti per motivi di studio di studenti gazawi. Richiesta di visto anche attraverso modalità telematiche – Possibilità di raccolta dati biometrici successiva – Onere di cooperazione tra Amministrazioni dello Stato – Procura alle liti – Legittimità di forme non ordinarie in situazioni eccezionali – Regolarizzazione successiva; sindacabilità del diniego di visto – Attività autonoma dello Stato italiano – Irrilevanza relazioni diplomatiche con autorità straniere; rischio migratorio: valutazione all’attualità e non per il futuro – Requisiti economici: garanzie prestate da terzi – Irrilevanza circolari ministeriali non sorrette da fonte primaria.

Cittadinanza e apolidia

CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 31 luglio 2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 , ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate, nei limiti precisati in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 1, comma 1, lett. a), della l. n. 91 del 1992, nella parte in cui prevede che «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», senza contemplare alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. Le censure erano state sollevate dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze; il Tribunale di Milano aveva altresì investito la Corte della legittimità dell’art. 4 del codice civile del 1865 e dell’art. 1 della l. n. 555 del 1912, anch’essi nella parte in cui ammettevano la trasmissione illimitata della cittadinanza per discendenza. I parametri evocati erano gli artt. 1 e 3 Cost., nonché l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

Famiglia e minori

DIRITTO AL RILASCIO DI UN PERMESSO COME FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO «STATICO»

Nel periodo rilevante per la Rassegna, sono state adottate alcune significative pronunce di merito relative all’interpretazione dell’ambito di applicazione dell’art. 23, co. 1-bis d.lgs. 30/2007. Due delle pronunce in rassegna riguardano la posizione dei conviventi con cittadini italiani, mentre una decisione ha ad oggetto il nipote a carico di un cittadino italiano.

Partner convivente di cittadino italiano e diritto al rilascio di un permesso FAMIT 

Non discriminazione

Nel corso del terzo quadrimestre del 2025 sono state emesse diverse pronunce in relazione alla discriminazione per nazionalità che si aggiungono ai numerosi provvedimenti che hanno stigmatizzato il comportamento discriminatorio dell’INPS in relazione alle prestazioni assistenziali. 

La Corte di cassazione sezione lavoro è intervenuta per chiarire quali siano i poteri del giudice ordinario in relazione all’atto amministrativo confermando l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di merito. 

Atto amministrativo discriminatorio e poteri del giudice ordinario 

Con l’ordinanza n. 23381/2025 la Suprema Corte ha nuovamente affrontato il tema del riparto fra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nell’ambito dell’azione esercitata ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998 pronunciandosi su una fattispecie in cui, per la rimozione del comportamento discriminatorio, era stato ordinato alla Regione Lombardia di modificare due delibere relative a prestazioni regionali (l’una di sostegno all’affitto, l’altra di sostegno alla natalità) che prevedevano, nel primo caso per i soli stranieri, nel secondo caso per tutti i richiedenti, il requisito di residenza quinquennale nella Regione.

Penale

1) Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis TUI): questioni sui minimi edittali

Tribunale di Agrigento, sentenza del 24 giugno 2025 (dep. 21 luglio 2025), giud. Zampino

Come noto, tra le misure varate dal Governo con il d.l. n. 20/2023 all’indomani della tragedia di Cutro, vi è stata l’introduzione nel TUI del nuovo art. 12-bis che disciplina la fattispecie di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina».

Una recente sentenza del Tribunale di Agrigento pone bene in evidenza le criticità applicative di questa nuova fattispecie, in particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio. Brevemente, il giudice agrigentino è stato chiamato a giudicare la condotta di un cittadino egiziano imputato di concorso nell’art. 12-bis TUI «per aver compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale di 58 migranti, agendo al fine di trarne profitto anche indiretto, conducendo, governando e tracciando la rotta di un’imbarcazione inadatta ad effettuare tale traversata […] così esponendo le persone trasportate a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e cagionando la morte per asfissia di dieci persone». Come in molti altri casi, l’imbarcazione era partita dalla Libia ed era stata dapprima individuata da una ONG in acque internazionali e successivamente intercettata dalla Guardia di finanza italiana, che aveva provveduto al trasbordo dei migranti presso l’hotspot di Lampedusa e al recupero dei dieci corpi. La condotta dell’imputato è ricostruita sulla base delle dichiarazioni rilasciate da cinque migranti trasportati. Essi raccontano, in modo concorde, che l’imputato era «uno dei principali responsabili della conduzione dell’imbarcazione, stabilmente vicino al timone», che «aveva un ruolo attivo, soprattutto nella organizzazione dei posti a bordo», che già prima della partenza «[a Zawiya] si muoveva con una certa autonomia e sembrava intrattenere rapporti diretti con gli organizzatori libici, assumendo un ruolo non paragonabile a quello degli altri migranti» e che all’arrivo delle autorità italiane aveva «tentato di mimetizzarsi tra i passeggeri, togliendosi una maglietta con lo distingueva». La ritenuta attendibilità delle testimonianze, le individuazioni fotografiche e la conferma del nesso di causalità tra le morti occorse per asfissia e le condizioni di viaggio sono stati ritenuti dal giudice elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 12-bis TUI. 

Osservatorio europeo

Atti di indirizzo

Presidenza danese. Dal 1° luglio 2025 la Danimarca ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, delineando un programma di lavoro fortemente incentrato sul controllo delle frontiere e sulla gestione dell’immigrazione irregolare, nonché sull’individuazione di approcci nuovi ed efficaci per gestire i flussi migratori. Le linee programmatiche della presidenza danese si inseriscono nel contesto dell’attuazione del Patto su migrazione e asilo, che entrerà in vigore a metà 2026. In questa prospettiva, essa intende promuovere i negoziati sulle proposte di modifica relative al concetto di “Paese terzo sicuro” e alla creazione di una lista comune di Paesi di origine sicuri nel quadro del regolamento sulle procedure di asilo. Un’attenzione particolare sarà, inoltre, riservata al contrasto al traffico di migranti, considerato una sfida transnazionale di primaria importanza. La presidenza danese intende far avanzare i negoziati sulla proposta di direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell’Unione europea, presentata dalla Commissione nel 2023. In parallelo, sarà valorizzata la cooperazione con i Paesi partner lungo le principali rotte migratorie, riconosciuta come elemento essenziale per le politiche europee di contenimento dell’immigrazione irregolare. Il programma della presidenza include anche aspetti legati alla migrazione legale, a sostegno delle iniziative volte a facilitare il reclutamento di lavoratori stranieri nei settori in cui l’UE registra carenze occupazionali. In questo ambito, la Danimarca intende promuovere l’adozione del regolamento che istituisce la «Piattaforma dell’UE per i talenti», strumento volto a rendere più attrattivo e ordinato l’accesso al mercato del lavoro europeo per cittadini di Paesi terzi. Infine, la presidenza ha annunciato che faciliterà le discussioni sul futuro delle persone sfollate dall’Ucraina, con l’obiettivo di coordinare le scelte dell’UE in vista della proroga della protezione temporanea e delle misure necessarie a gestire in modo sostenibile la loro permanenza e l’eventuale transizione post-protezione.

Recensioni e materiali di ricerca

Enrico Gargiulo, Contro l’integrazione. Ripensare la mobilità, Collana “Sociologia di posizione”, Meltemi, 2024

di Valeria Verdolini

Il saggio di Enrico Gargiulo ha come obiettivo esplicito e dichiarato decostruire (a oltre 30 anni dalla loro prima applicazione nel contesto italiano) le retoriche sull’“integrazione”. Il lavoro arriva in continuità con i precedenti lavori del sociologo (in particolare Gargiulo 2018, 2019, 2024) e vuole smontare la finta pretesa di neutralità dei processi di integrazione sia dal punto di vista del concetto che del dispositivo che attiva, con un linguaggio accessibile e con un testo agile, seppur denso di contenuti. In un lessico politico e giuridico che ha trasformato l’inclusione in un imperativo morale, Gargiulo compie l’operazione opposta: mostra come “integrazione” non sia un obiettivo emancipativo, ma una tecnologia di governo molto efficace e deputata a creare gerarchie nelle popolazioni. Anticipando subito alcune delle principali conclusioni, il testo parte dal concetto per allargare lo sguardo: criticare l’integrazione significa decostruire un modo di pensare lo Stato e la mobilità, perché come sempre nelle dinamiche di gestione dell’alterità, ragionare sull’integrazione significa vedere in controluce il “pensiero di Stato”, ossia l’apparato di categorie che presuppone la sedentarietà, che naturalizza il dispositivo del confine, che definisce cosa significhi cittadinanza, appartenenza, nazione, stato.

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