Fascicolo 1, Marzo 2026


Questi magistrati che sono la voce vivente della legge e la incarnata permanente riaffermazione della autorità dello Stato, si accorgono che lo Stato agisce talora come se fosse il loro più aperto nemico: sentono che se vogliono seguitare a rendere giustizia, devono farlo, più che in nome dello Stato, a dispetto dello Stato, il quale […] fa di tutto per neutralizzare, per corrompere, per screditare […] l’opera loro. Tra Magistrati e Ministro della Giustizia si respira da un pezzo in qua un’atmosfera di reciproca ostilità, di mutuo sospetto […]. Essa sola, la magistratura, continua a battersi quotidianamente per la legalità, simile a un eroico esercito di veterani fedeli, che mentre nel paese le congiure politiche depongono il vecchio sovrano, continuano lungo il confine, fronte al nemico, ad immolarsi in nome di un re che più non regna.

Intervento di Piero Calamandrei in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, Siena, 13 novembre 1921.

Editoriale

Due fatti recenti, apparentemente lontani, si sono trovati per ironia della sorte ad essere legati da una assoluta coincidenza temporale, il 18 febbraio scorso.

Il primo fatto è l’ennesimo messaggio social della Presidente del Consiglio per inveire contro i giudici in occasione della condanna del Ministro dell’interno a risarcire i danni patrimoniali subiti da Sea Watch per l’illegittimo prolungamento del fermo di una nave di soccorso della ONG, anche dopo che era venuta meno l’efficacia del provvedimento di sequestro. Della vicenda, i cui contenuti effettivi sono ormai ampiamente noti, merita qui richiamare, solo di sfuggita, una delle tesi della difesa erariale che il Tribunale di Palermo ha dovuto esaminare, cioè quella dell’errore scusabile (nell’individuazione dell’autorità cui andava indirizzato il ricorso amministrativo avverso il sequestro) dovuto alla incertezza normativa: perché, al di là della sicura ammissibilità tecnica dell’eccezione, che lo Stato possa invocare contro il cittadino l’errore scusabile dovuto alla incertezza delle norme che lui stesso ha prodotto, rappresenta un caso clamoroso di scissione tra buon senso e processo e una perla che potrebbe restare nella storia del diritto e soprattutto del diritto dell’immigrazione che vede i migranti vittime quotidiane delle incertezze normative, che a loro volta generano prassi amministrative ampiamente discrezionali. 

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 2: Diritto alla vita

Nel caso F.M. ed altri c. Grecia (Corte EDU, sentenza del 14.10.2025) la Corte EDU si è occupata del naufragio di un’imbarcazione carica di migranti, verificatosi il 16 marzo 2018 a largo dell’isola greca di Agathonissi, su ricorso di quattro ricorrenti (due cittadini afghani e due iracheni), tre dei quali sopravvissuti al naufragio stesso, che hanno visto alcuni dei propri congiunti perdere la vita in tale occasione. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione, da parte dello Stato convenuto, dell’art. 2 CEDU, sia sul piano sostanziale, afferente al supposto mancato tempestivo intervento delle autorità per trarre in salvo coloro che erano stati coinvolti nell’incidente, sia con riguardo all’aspetto procedurale, con riferimento alle inchieste successivamente condotte dallo Stato convenuto per far luce su quanto accaduto e sulle correlate responsabilità. Quanto all’aspetto sostanziale, richiamando la propria giurisprudenza rilevante (Corte EDU, 7.7.2022, Safi ed altri c. Grecia, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022), la Corte EDU ha ricordato che l’art. 2 CEDU, oltre ad imporre agli Stati parti l’obbligo di astenersi dal causare la morte in maniera arbitraria ed irregolare degli individui soggetti alla loro giurisdizione, impone loro di adottare tutte le misure necessarie a proteggere la vita degli stessi. Alla luce di tanto, la Corte ha stabilito che, nel caso di specie, le autorità greche avevano avuto a disposizione informazioni circostanziate, verisimili e sufficientemente complete per essere consapevoli del fatto che un’imbarcazione si trovasse, in gravi condizioni di pericolo, al largo dell’isola di Agathonissi nella data del 16 marzo 2018, in contrasto con le ricostruzioni fornite dal governo convenuto che intendevano collocare tale circostanza nel giorno successivo. Inoltre, le autorità competenti, a fronte di detto pericolo, non avevano spiegato un piano d’intervento completo e adeguato ai sensi della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso marittimo (SAR). La Corte, poi, ha rilevato certi deficit operativi, tra cui, per esempio, la mancanza di interpreti che potessero aiutare a ricostruire le segnalazioni ricevute medio tempore circa la collocazione e le condizioni dell’imbarcazione interessata, le comunicazioni lacunose ed incomplete tra le stazioni della guardia costiera, i ritardi nello spiegamento dei mezzi di soccorso e la cessazione prematura delle operazioni di salvataggio, a breve distanza dalla diffusione della notizia del naufragio. A detta della Corte, e in accoglimento delle doglianze dei ricorrenti, tali problematiche dimostravano che le autorità greche, pur adeguatamente informate degli eventi, non avevano spiegato tutte le misure necessarie e opportune per prevenire i decessi effettivamente verificatisi, così cagionando una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU. Con riguardo, invece, agli aspetti procedurali, la Corte, sempre richiamando la propria giurisprudenza a partire dal precitato caso Safi, ha ribadito l’obbligo degli Stati parti di effettuare indagini indipendenti, approfondite e circostanziate, in grado di fare effettivamente luce su avvenimenti come quello in esame e sui decessi correlati, onde accertare le responsabilità di pubblici funzionari eventualmente coinvolti (v., ad esempio, Corte EDU, 25.03.2025, Almukhlas e Al-Maliki e Grecia, in questa Rivista, XXVII, 2, 2025). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le autorità greche avevano avviato tre indagini astrattamente suscettibili di ricostruire i fatti ed accertare le responsabilità del caso: l’inchiesta d’ufficio spiegata dalle autorità portuali di Samo, l’inchiesta amministrativa sotto giuramento e le indagini preliminari seguite alle denunzie-querele depositate dai ricorrenti. Cionondimeno, a giudizio della Corte tali indagini hanno manifestato una serie di gravi carenze intrinseche, tra cui il fatto che esse fossero condotte da organismi gerarchicamente ed istituzionalmente collegati ai funzionari di guardia costiera ed alle unità operative coinvolte nella vicenda; il mancato esame di documentazione essenziale ai fini dell’individuazione dell’imbarcazione e dello stato di pericolo in cui versava, come note vocali, dati di geolocalizzazione e registri chiamate; nonché il riferimento a relazioni forensi parzialmente lacunose e contraddittorie. Pertanto, la Corte ha altresì accertato la violazione dell’art. 2 CEDU, letto sotto il profilo procedurale.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Regolamento 2019/1896: obblighi di tutela di Frontex e onere della prova circa il danno asseritamente cagionato dall’agenzia

Nel giudizio Alaa Hamoudi c. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (CGUE, C-136/24 P, sentenza del 18 dicembre 2025), consistente nell’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) aveva rigettato un ricorso ex art. 268 TFUE, la Corte ha essenzialmente precisato i contorni dell’onere della prova per il danno asseritamente patito da un cittadino siriano respinto in mare dalle autorità greche appena sbarcato sull’isola di Samo. Al di là dei punti di procedura sviluppati nella sentenza, e posto che Frontex ha beneficiato di un ampliamento delle proprie competenze e sottostà ad obblighi specifici in tema di rispetto dei diritti fondamentali (come da reg. 2019/1896), gli aspetti sostanziali dirimenti sono i seguenti. Primo, qualora l’applicazione delle regole in materia di onere e di produzione della prova eccezionalmente non consenta di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, in ossequio al diritto a un ricorso effettivo previsto dall’art. 47 della Carta, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri necessari per integrare gli elementi di informazione di cui disponeva nella causa. Secondo, qualora delle persone sostengano di essere state vittime di un’operazione di respingimento sommario, il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo esige che per esse sia sufficiente fornire un principio di prova dello svolgimento di tale operazione, alla quale partecipa Frontex, e della loro presenza nel corso della stessa; il Tribunale non avrebbe quindi dovuto riscontrare l’assenza di prove concludenti nella fattispecie. Terzo, il suddetto principio di prova può dirsi integrato in presenza di elementi di prova credibili. Nel loro insieme, quelli invocati e prodotti dal ricorrente erano concordanti e la Corte li ritiene sufficienti per costituire un principio di prova. Per tali motivi, la CGUE annulla l’ordinanza impugnata e ordina al Tribunale di proseguire il giudizio contro Frontex, ovviamente attenendosi ai criteri che la Corte ha individuato circa l’onere della prova rispetto al danno lamentato dal ricorrente.

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e trattenimento

In questo primo numero del 2026 della Rivista prendiamo in esame alcune decisioni della Corte di cassazione relative alla disciplina degli allontanamenti pubblicate negli ultimi mesi dello scorso anno che ci paiono di maggior interesse.

 

Espulsioni

Rifiuto di permesso di soggiorno e contestuale espulsione 

L’ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione n. 32605, pubblicata il 14.12.2025, affronta un tema finora sottaciuto nel panorama giurisprudenziale, ma di notevole rilevanza: la legittimità di disporre l’espulsione per irregolarità del soggiorno contestualmente alla notifica del rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ormai consentito a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 12, d.p.r. 394/99 ad opera del c.d. “decreto Cutro” del 2023. Per ben comprendere di cosa si tratta è opportuno rammentare che il comma 1 dell’art. 12 cit. dispone che «salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione di cui all’art. 13 del Testo unico». Il comma 2 prescriveva, all’uopo, che il questore invitasse lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi 15 giorni: era una disposizione di garanzia, quella dell’invito al volontario esodo, che consentiva al destinatario del rifiuto del titolo di soggiorno sia di evitare l’adozione di un provvedimento espulsivo ottemperando nel termine (mettendosi così al riparo dal divieto di reingresso), sia di proporre eventualmente gli opportuni mezzi d’impugnazione avverso il rigetto del permesso di soggiorno, prima di essere allontanato. Ebbene, tale disposizione è stata abrogata ad opera del d.l. 30/2023.

Ammissione e soggiorno

Sommario

AMMISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE. Visti d’ingresso per motivi di studio. Studenti e studentesse dall’Iran – Apertura sistema prenotazione telematico per pochi giorni – Impossibilità accesso per moltissimi richiedenti – Mancata preventiva informazione – Accertamento in sede cautelare del comportamento discriminatorio. Visti d’ingresso per ricongiungimento familiare. Class action pubblica – Ritardo di varie Ambasciate italiane nella conclusione dei procedimenti nei termini di legge – Istruttoria ordinata dal Tar Lazio.

PERMESSO DI SOGGIORNO. Rinnovo – Ritardo nella presentazione della domanda (6 mesi) – Valutazione di tutte le circostanze – Necessità – Valutazione degli elementi sopravvenuti – Necessità.

Permesso di soggiorno per residenza elettiva. Requisiti per il rilascio: pensione del richiedente – Necessaria erogazione da parte dell’Ente di previdenza nazionale – Esclusione – Ingresso in assenza di equivalente visto di ingresso – Irrilevanza.

Soggiorno dopo ingresso per motivi di lavoro. Revoca del nulla osta al lavoro a seguito di ingresso del lavoratore – Tempo trascorso dall’ingresso in Italia alla revoca – Rilevanza – Valutazione di eventuali sopravvenienze e della buona fede del lavoratore – Necessità – Mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro – Presunzione di intento fraudolento – Esclusione – Disponibilità all’assunzione da parte di altri datori di lavoro – Rilevanza – Rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione – Esclusione. Conferma del datore di lavoro entro 7 giorni dal rilascio del visto – Termine di impugnazione – Inserimento nel “Portale Servizio ALI” della comunicazione rivolta al datore di lavoro – Decorrenza del termine – Applicazione del principio della legalità algoritmica in assenza di previsione normativa – Esclusione.

Asilo e protezione internazionale

Sommario

Visto d’ingresso per palestinesi della Striscia di Gaza

1. Visto d’ingresso per motivi umanitari. Richiesta di visti umanitari a tutela di diritti fondamentali – Attività dello Stato disciplinata a disposizioni di legge – Esclusione natura di atto politico – Giurisdizione ordinaria; visto d’ingresso ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Orientamenti giurisprudenziali difformi: 1) Applicazione soggetta a discrezionalità dello Stato – Inesistenza di diritto individuale – Applicazione discrezionale solo con i corridoi collettivi umanitari – Inesistenza di diritto d’ingresso ai sensi dell’art. 10, co. 3 Cost. – Disposizione di principio – Diritto d’asilo costituzionale interamente attuato dal legislatore – Convenzione ONU 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio – Obbligo tra Stati – Inesistenza diritto individuale in relazione a detta Convenzione; 2) Visto ex art. 25 reg. n. 810/2009 – Diretta applicazione del diritto europeo – Inapplicabilità principi espressi dalla sentenza Corte di giustizia UE 7.3.2017 X.X. c. Belgio se il visto non è espressamente finalizzato alla domanda di protezione internazionale – Nel caso di specie visto richiesto solo per fare ingresso in Italia, di breve durata, del tutto eventuale la successiva domanda di asilo – Conseguente applicazione del codice visti – Discrezionalità prevista dalla norma regolamentare europea – Dovere di rispetto dei diritti sanciti dalla Carta fondamentale UE – Dovere di rispetto anche degli obblighi internazionali e costituzionali, analogo all’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 – Convenzione ONU 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio – Obblighi tra Stati ma non impedisce la tutela del diritto individuale in sedi diverse dalla Corte internazionale di giustizia – Rilevanza dell’art. 10, co. 3 Cost. quale diritto d’ingresso sul territorio nazionale – Visto umanitario strumento preordinato all’ingresso sul territorio nazionale per sottrarsi ad acclarate violazioni di diritti fondamentali inviolabili. 

Cittadinanza e apolidia

CITTADINANZA EX ART. 1 LEGGE N. 91/1992 (iure sanguinis)

Cittadinanza iure sanguinis – emigrazione in epoca preunitaria dal Regno di Sardegna – art. 34 cod. civ. albertino 1837 – pretesa perdita della qualità di suddito per emigrazione «sine animo revertendi» – permanenza della sudditanza sino all’Unità e acquisto ipso iure della cittadinanza italiana – inapplicabilità della nuova regola probatoria introdotta dal d.l. n. 36/2025 conv. in l. n. 74/2025 alle cause anteriori al 27 marzo 2025

Corte d’appello di Genova, sez. III civ., sentenza 17 dicembre 2025

Il giudizio trae origine dal rigetto, in primo grado, della domanda di accertamento della cittadinanza iure sanguinis proposta da discendenti di un avo nato a Genova nel 1795, emigrato in Brasile con certezza anteriormente all’Unità (1832). Il Tribunale aveva ritenuto che l’avo avesse perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna per essere partito «con l’animo di non più ritornare», desumendo tale stato soggettivo da elementi presuntivi attinenti alla vita successiva dell’emigrato nel Paese ospitante (difficoltà dei viaggi, matrimonio all’estero, mancata prova del rientro), e facendo discendere da ciò l’impossibilità per i discendenti di affermare la continuità della trasmissione sino al 17 marzo 1861 e, quindi, l’acquisto della cittadinanza italiana.

Famiglia e minori

FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI

Coniuge e genitore di cittadini italiani – art. 23 d.lgs. n. 30/2007 e art. 23, co. 1-bis (titolo per familiari di cittadino italiano “statico”) – corretta qualificazione della fattispecie e ratio della riforma 2023 – limiti per ordine pubblico e pubblica sicurezza ex art. 20 d.lgs. n. 30/2007 – reati plurimi e gravi, in particolare violenza domestica – rigetto del permesso di soggiorno richiesto in via principale – riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998

Tribunale di Bologna, sez. spec. immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, sentenza 3 ottobre 2025 (RG n. 3404/2025)

Il giudizio trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui il questore di Bologna aveva rigettato la richiesta di rilascio della «carta di soggiorno per motivi familiari di cittadino italiano ex art. 23 comma 1-bis d.lgs. 30/2007», ritenendo il richiedente persona «pericolosa per l’ordine pubblico» in ragione di una sequenza di condanne per delitti anche contro la persona e, soprattutto, per episodi reiterati di violenza domestica e maltrattamenti ai danni della coniuge e del figlio. Il ricorrente, cittadino kosovaro, coniugato dal 1987 con cittadina italiana naturalizzata, chiedeva in via principale un permesso per motivi di famiglia quale coniuge e padre di cittadini italiani ai sensi dell’art. 23, co. 1-bis, d.lgs. n. 30/2007 (o, comunque, ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. c), TUI), e, in via ulteriormente gradata, la protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, TUI, ovvero un titolo per cure mediche. 

Non discriminazione

Nel corso del terzo quadrimestre del 2025 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta sui requisiti per l’assegnazione degli alloggi pubblici in relazione alla legge della Regione Toscana. Il tema degli alloggi pubblici e della discriminatorietà dei requisiti di residenza previsti è stato vagliato in relazione alla legge della Regione Piemonte dal Tribunale di Torino che ha disapplicato la disposizione per contrasto con il diritto comunitario ed ha contestualmente rimesso la questione alla Corte costituzionale per emendare la norma. Si segnala che i giudici di merito hanno dovuto emettere nuovamente provvedimenti in ordine al comportamento discriminatorio tenuto dall’INPS in relazione al reddito di cittadinanza ed al bonus asilo. Degne di interesse sono le decisioni che hanno esaminato la questione relativa all’iscrizione al SSN sia per i cittadini comunitari che per gli stranieri. Infine si richiama l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale di Torino che ha ribadito che la libertà di espressione ha precisi limiti che devono essere rispettati e non può, in via generale, fungere da giustificazione di comportamenti e linguaggi denigratori e lesivi della dignità delle persone.

Penale

Il trattenimento amministrativo dello straniero “libero sospeso”: due orientamenti della Cassazione 

Cass. sez. I, sent. n. 1039 del 9.1.2026 (dep. 12.1.2026), Pres. Santalucia, rel. Magi

Cass. sez. I, sent. n. 32338 del 30.9.2025 (dep. 30.9.2025), Pres. Boni, est. Galati

Negli ultimi mesi, in due occasioni, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione relativa ai presupposti per il trattenimento amministrativo dello straniero destinatario, contestualmente, di un provvedimento di espulsione e di un ordine (sospeso) di esecuzione di una pena detentiva. 

In entrambi i casi si trattava di un cittadino straniero attinto da un provvedimento espulsivo ex art. 13 TUI e trattenuto in un CPR, non sottoposto ad alcuna misura di prevenzione o cautelare, nei cui confronti l’ordine di esecuzione della pena detentiva (inferiore a quattro anni, ma superiore a due anni, e quindi non sostituibile con l’espulsione ai sensi dell’art. 16 TUI) era stato sospeso ex art. 656 co. 5 c.p.p., in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla applicabilità di una misura alternativa. 

I ricorrenti, impugnando il decreto di proroga del trattenimento emesso dalla Corte d’appello, invocavano, in sostanza, il principio generale di prevalenza della esecuzione della pena, anche in regime di misura alternativa, rispetto alla espulsione. L’esecuzione della pena, infatti, avrebbe determinato l’impossibilità del rimpatrio nel termine di dodici o diciotto mesi, con conseguente venir meno dei presupposti per la proroga del trattenimento amministrativo. 

Osservatorio europeo

Atti di indirizzo

Discorso sullo stato dell’Unione. Il 10 settembre la Presidente della Commissione europea ha pronunciato, dinanzi al Parlamento europeo, il consueto discorso sullo stato dell’Unione. In tale occasione, la gestione della migrazione è stata individuata come uno dei terreni centrali su cui si gioca la tenuta delle democrazie europee, muovendo dall’assunto secondo cui la legittimità democratica delle istituzioni dipende anche dalla loro capacità di offrire risposte efficaci alle preoccupazioni percepite dei cittadini. Sul piano operativo, questa impostazione si traduce in un deciso rafforzamento delle capacità finanziarie e infrastrutturali dell’Unione in materia di migrazione e di controllo delle frontiere esterne, considerato un presupposto essenziale sia per una gestione effettiva dei flussi sia per l’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo. Centrale è, inoltre, l’enfasi posta sull’effettività delle politiche di rimpatrio, individuata come uno dei principali punti di debolezza dell’attuale sistema; in tale prospettiva, la creazione di un sistema comune europeo per i rimpatri viene presentata come urgente e non più rinviabile. Parallelamente, il discorso riafferma la volontà dell’Unione di riappropriarsi del controllo della mobilità, rivendicando la capacità di decidere chi possa fare ingresso nel territorio dell’UE e sottraendo tale controllo ai network criminali del traffico di esseri umani. La strategia delineata si fonda su un approccio integrato, che combina strumenti digitali (anche finalizzati a contrastare la comunicazione e la pubblicità delle attività dei trafficanti), forme di cooperazione con attori privati, in particolare le compagnie aeree lungo rotte considerate problematiche, nonché con Stati terzi, e un rafforzamento delle misure di contrasto finanziario mediante sanzioni mirate e il congelamento degli asset. Il traffico di migranti viene così qualificato come un fenomeno criminale transnazionale che richiede risposte strutturate e coordinate a livello europeo. Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla dichiarazione congiunta adottata in occasione della Conferenza internazionale del 2025 dell’Alleanza globale per il contrasto al traffico di migranti, convocata il 10 dicembre a Bruxelles dalla Presidente della Commissione europea e dal Commissario per gli Affari interni e la migrazione. 

Recensioni e materiali di ricerca

Federico del Giudice e Ilaria Pavan, Indesiderabili. Politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, il Mulino, 2025

di Stefano Gallo

 

L’opera curata da Federico Del Giudice e Ilaria Pavan si apre richiamando un’immagine di stringente e brutale attualità: la fotografia, diffusa dalla Casa Bianca il 24 gennaio 2025, di nove individui in catene che salgono su un aereo militare. Questo scatto, simbolo dell’inizio del secondo mandato di Donald Trump, dialoga idealmente con le recenti tensioni europee sull’applicazione del Protocollo Italia-Albania del 2023.

Il merito scientifico del volume risiede nel sottrarre la categoria dell’«indesiderabile» e le pratiche di espulsione alla cronaca dell’emergenza, per restituirle alla loro dimensione di processo storico di lungo periodo. Vengono qui messe in dialogo ricerche storiche su ambiti di interesse – e con portati disciplinari – di diverso tipo: il diritto, la criminalità, la medicina, la sicurezza sociale, l’istruzione. Tutte le prospettive, tuttavia, convergono intorno a uno stesso fondamentale campo di analisi: lo Stato e le sue scelte. Il migrante viene quindi considerato come un «oggetto di azione pubblica», una figura costruita e stratificata durante i processi di State, Nation ed Empire building tra Otto e Novecento. Attraverso uno sguardo diacronico e interdisciplinare, il volume dimostra come la selezione del migrante non rappresenti una “periferia del diritto” o un evento marginale nei processi di formazione degli spazi di azione pubblica, ma sia invece un centro motore attraverso cui lo Stato moderno organizza e gerarchizza, definendo per via negativa l’identità del corpo politico nazionale.

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

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