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Fascicolo n. 1/2026

Riflessioni a margine della sentenza emessa il 9 gennaio 2026 dalla Corte di cassazione, 1ª sezione penale, n. 52/2026 sulla espellibilità dello straniero irregolare a seguito della presentazione di istanza di concessione di misura alternativa alla ...

di Gianluca De Giuli

Abstract: Il contributo analizza la sentenza n. 52/2026 della Corte di cassazione, 1^ sezione penale, depositata il 12 gennaio 2026, che affronta il tema dell’eseguibilità del decreto espulsivo ex art. 13 d.lgs. 286/1998 nella fase esecutiva della pena detentiva (par. 1). Dopo aver riportato la frammentaria disciplina normativa che regola i rapporti fra espulsione amministrativa e procedimento penale (par. 2), si illustra la tesi interpretativa seguita dalle sezioni civili che subordina la sospensione dell’espulsione all’effettiva espiazione della pena (par. 3). Si esamina quindi la portata innovativa della pronuncia delle sezioni penali che, valorizzando i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, supera tale impostazione ed afferma che la sospensione temporanea degli effetti del decreto espulsivo opera già a seguito della presentazione dell’istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione (par. 4).

Abstract: This paper analyses judgment no. 52/2026 of the Italian Supreme Court of cassation, 1st Criminal Section, filed on 12 January 2026, which addresses the enforceability of an expulsion order under Art. 13 of Legislative Decree 286/1998 during the enforcement phase of a custodial sentence (para. 1). After outlining the limited legal framework governing the relationship between administrative expulsion and criminal proceedings (para. 2), it illustrates the interpretative stance taken by the Civil Sections, which conditioned the suspension of expulsion on the actual serving of the sentence (para. 3). Finally, it examines the innovative scope of the Criminal Sections’ ruling which - by upholding the constitutional principles of equality, reasonableness, and the rehabilitative function of punishment - rejects the civil sections’ approach and asserts that the temporary suspension of the effects of the expulsion order already takes effect upon the filing of the request for an alternative measure to detention (para. 4).

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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