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Fascicolo 1, Marzo 2025


A volte, casa è in nessun luogo.

A volte si conoscono soltanto alienazione

ed estraniazione.

Allora casa non è più un solo luogo.

È tante posizioni.

Casa è quello spazio che rende possibili

e favorisce prospettive diverse e in continuo

cambiamento, uno spazio in cui si scoprono

nuovi modi di vedere la realtà, le frontiere

della differenza.

Bell Hooks, Elogio del margine, Tamu edizioni, 2020

Editoriale

I pregi delle democrazie liberali non consistono nel potere di chiudere le proprie frontiere,
bensì nella capacità di prestare ascolto alle richieste di coloro che, 
per qualunque ragione, bussano alle porte*

 

La storia dell’umanità è una storia di migrazioni di popoli e il migrare un atto naturale della specie umana. La mobilità di persone che per ragioni diverse si spostano da un luogo all’altro è un evento prevalentemente sociale in quanto «definire un movimento richiede di tracciare una riga e convenire che essa è stata attraversata»1. Dove questa linea venga tracciata, «geograficamente e amministrativamente, è sostanzialmente una costruzione sociale e politica» e le norme, più o meno restrittive, adottate e applicate alle frontiere o all’interno degli spazi sovraregionali o nazionali, necessariamente influenzano le migrazioni e producono un impatto sui diritti e sulla qualità della vita di chi migra, delle comunità di origine o di nuova appartenenza.

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti

Nel caso M.A. e Z.R. c. Cipro (Corte EDU, sentenza dell’8.10.2024) due cittadini siriani fuggivano in Libano per evitare le conseguenze dei conflitti in corso e, avendo trovato protezione solo attraverso l’UNHCR in campi di rifugiati dalle condizioni materiali molto precarie, decidevano di recarsi a Cipro via mare pagando circa 2.500 dollari ciascuno a uno smuggler. Entrati nelle acque territoriali cipriote, venivano intercettati dalla Guarda costiera e, dopo essere stati trattenuti per quasi due giorni in mare, venivano traferiti in un’altra barca e allontanati verso il Libano nonostante avessero espressamente manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale a Cipro.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 3, par. 2, regolamento 2013/604: presupposti per derogare al principio di mutua fiducia

La decisione Tudmur (CGUE, cause riunite C-185/24 e C-189/24, sentenza del 19 dicembre 2024) è l’esito di un rinvio pregiudiziale esperito dal Tribunale amministrativo superiore di un Land tedesco, attraverso il quale si chiedeva alla Corte di interpretare l’art. 3, par. 2, del regolamento 2013/604 (“Dublino III”). Nel dettaglio, il giudice del rinvio voleva sapere se quella disposizione ammette che uno Stato membro (in specie la Germania) possa stabilire che, nello Stato membro designato come competente per la domanda di un richiedente protezione internazionale (nello specifico, l’Italia), vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da implicare il rischio violazione dell’4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta), per il solo motivo che questo secondo Stato ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di richiedenti.

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e trattenimento

L’anno che si è appena concluso ha prodotto una cospicua giurisprudenza, in parte su questioni nuove in seguito alle recenti modifiche normative e all’applicazione dell’accordo Italia-Albania. Ne daremo conto nei paragrafi dedicati al trattenimento di richiedenti asilo, dopo aver passato in rassegna alcune questioni generali. Di particolare interesse sono due questioni di legittimità costituzionale: quella sollevata dal Giudice di pace di Roma – con ordinanza 17.10.2024 – che, finalmente verrebbe da dire, atteso che la dottrina l’ha elaborata e sollecitata da molti anni, dubita della legittimità costituzionale dei “modi” del trattenimento amministrativo non disciplinati da norme di rango primario; la seconda, sollevata dalla prima sezione penale della Corte di cassazione il 31 gennaio scorso, avente ad oggetto la disciplina – introdotta dalla l. n. 187/2024 (di conversione del d.l. n. 145/2024) – che ha modificato termini e competenze per impugnare i decreti di convalida e proroga dei trattenimenti. Qui la Corte dubita della conformità del novellato art. 14, co. 6, TUI con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. La rilevanza di tale questione suggerisce una deroga al consueto limite temporale (il precedente quadrimestre) delle decisioni analizzate in questa rassegna.

Ammissione e soggiorno

SOMMARIO.

INGRESSO IN ITALIA. Visto d’ingresso per accompagnatore/caregiver di titolare di permesso per cure mediche (legittimazione attiva – qualità di familiare – rischio migratorio – motivazione postuma  - illegittimità - ordine rilascio visto).

Asilo e protezione internazionale

Sommario

IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale – Violenza di genere – Convenzione di Istanbul – Protezione effettiva da parte delle autorità statuali – 

Cittadinanza e apolidia

Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano

a) Il possesso di stato come prova della filiazione

Com’è noto, secondo una giurisprudenza costante della Corte di cassazione, ai fini del riconoscimento della discendenza da avo italiano occorre provare il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo all’avo e la successiva linea di trasmissione ininterrotta del rapporto di filiazione. La prova del primo requisito viene normalmente fornita con l’esibizione dell’atto di nascita dell’ascendente.

Famiglia e minori

TRIBUNALE DI BOLOGNA, sentenza del 2 ottobre 2024

Carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 per familiari di cittadini dell’Unione europea – legame di assistenza con ex coniuge 

La sentenza in esame accerta il diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE nonostante il familiare fosse la ex moglie.

Non discriminazione

Nel corso del terzo quadrimestre del 2024 sono intervenute due rilevanti pronunce: la sentenza emessa il 29 luglio 2024 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (già oggetto di commento sul numero 3.2024) con la quale è stato dichiarato, in relazione ai cittadini extra UE lungo soggiornati, discriminatorio il requisito di 10 anni di residenza previsto dal decreto-legge n. 4/2019. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Avanti ai giudici di merito sono state segnalate varie questioni relative alla violazione della parità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri sia nella consueta materia delle prestazioni di assistenza sociale sia per l’accesso alla casa, sia per il reddito di cittadinanza.

Penale

1) Espulsione come misura alternativa alla detenzione e rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU (anche dopo il d.l. 20/2023) 

Cass., Sez. I pen., sent. 7 novembre 2024 (dep. 26 novembre 2024), n. 43082, Pres. Santalucia, est. Centofanti

Annullando un’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva disposto l’espulsione – a titolo di misura alternativa della pena detentiva – di un cittadino tunisino, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire i parametri rispetto ai quali, dopo l’intervento abrogativo che ha interessato il comma 1.1 dell’art. 19 TUI, devono essere interpretati gli attuali limiti alle ipotesi espulsive. 

Innanzitutto, la Corte richiama la ratio della misura alternativa ‘atipica’ prevista dall’art. 16 co. 5 TUI, volta unicamente a «ridurre la popolazione carceraria» e dunque riservata ai soli cittadini stranieri condannati e «non reintegrabili nella comunità nazionale […] non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delle loro relazioni familiari» (in questo senso già Cass. n. 9425/2019 e n. 915/2020). 

Osservatorio europeo

Atti di indirizzo

Programma della nuova Commissione europea. Il 27 novembre, il Parlamento europeo ha approvato il programma della Commissione europea e il nuovo Collegio dei Commissari. L’austriaco Magnus Brunner è stato nominato nuovo Commissario per gli “Affari interni e la migrazione”. La Commissione, nella sua nuova composizione, è entrata in carica il 1° dicembre 2024. Come delineato nella lettera di missione della Presidente von der Leyen, al nuovo Commissario è stato richiesto in particolare di supervisionare l’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, sviluppare un nuovo approccio comune al rimpatrio dei migranti irregolari, anche mediante il mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, porre attenzione al contrasto al traffico di migranti, promuovere una gestione integrata delle frontiere, rafforzando Frontex e garantendo la gestione digitale delle frontiere europee.

Recensioni e materiali di ricerca

RECENSIONE A:

Francesco Antonio Genovese e Umberto Luigi Scotti (a cura di), Manuale dell’immigrazione, DIKE Giuridica, Napoli, 2024

di Paolo Morozzo della Rocca

 

Francesco Antonio Genovese e Umberto Luigi Scotti (a cura di) Manuale dell’immigrazione, Napoli, DIKE Giuridica, 2024

Il volume curato dai magistrati Francesco Antonio Genovese e Umberto Luigi Scotti raccoglie una nutrita serie di contributi, prevalentemente di magistrati (ma con l’apporto altresì di due esperti e noti avvocati; e di un accademico) volti a sezionare in vario modo il diritto dell’immigrazione e dell’asilo. 

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

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via delle Pandette 35, 50127 Firenze

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