Il presente numero della Rivista si colloca a metà del periodo concesso agli Stati membri per l’attuazione delle misure previste dal Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, la cui piena applicazione dovrà essere assicurata entro il 12 giugno 2026. L’Unione europea ha tracciato un nuovo quadro normativo, ma la vera sfida si gioca ora sul terreno dell’attuazione nazionale e dell’impatto che tali norme avranno sugli ordinamenti interni ma, soprattutto, sui diritti delle persone migranti.
Di questo si occupa il corposo saggio di Paolo Bonetti, che apre il numero. Un contributo che, per ampiezza e profondità, potrebbe costituire un volume autonomo, ma che l’autore ha voluto con generosità condividere con la Rivista. La redazione lo ha accolto con particolare favore, riconoscendo nel contributo un’occasione preziosa per orientarsi tra le profonde modifiche che nei prossimi mesi interesseranno il sistema e per comprendere, attraverso un’analisi accurata di tutti gli atti del Nuovo Patto, le loro implicazioni per l’ordinamento italiano. Si tratta di un lavoro prezioso, che accompagnerà studiosi e operatori, nel complesso percorso di adattamento del diritto interno ai nuovi obblighi sovranazionali.
Il fascicolo prosegue con una ricerca di Katia Bianchini dedicata alla documentazione e sepoltura dei migranti deceduti nel Mediterraneo: è il primo contributo accademico che la Rivista dedica a questo tema di elevato rilievo etico e giuridico, sul quale ASGI è da tempo impegnata. Tra gli altri fronti nei quali l’Associazione è impegnata, preme ricordare anche quello più recente delle richieste di visto presentate in via giurisdizionale da persone gazawi, di cui diamo conto nella rassegna Protezione internazionale, pubblicando tutti i provvedimenti sinora adottati, nessuno dei quali, tuttavia, è stato ancora eseguito.
Negli altri commenti vengono considerati vari profili del diritto degli stranieri, che si presenta come un sistema in continua trasformazione, un cantiere sempre aperto, caratterizzato dall’intreccio tra interventi giurisprudenziali e continue modifiche normative, spesso determinate da riforme improvvisate e in contrasto con norme di rango superiore. Giulia Perin analizza le conseguenze della recente riforma della cittadinanza sui minori nati all’estero e residenti in Italia, proponendo una possibile soluzione ermeneutica; Guido Savio offre un primo commento alla sentenza n. 96/2025 della Consulta che ha accertato l'incostituzionalità dei modi del trattenimento nei CPR; Erika Colombo approfondisce i nuovi confini del sindacato del giudice nazionale in materia di protezione complementare, alla luce della pronuncia n. 11713/2025 della Cassazione; Nicoletta Minafra discute il rapporto tra la protezione speciale e il diritto alla rinuncia della domanda di protezione internazionale; Irini Papanicolopoulou offre un breve ma denso commento alla sentenza della Corte costituzionale sul caso Ocean Viking; Gianluca Trenta conclude con un intervento dedicato al diritto all’istruzione dei minori stranieri non accompagnati, ponendo l’accento sulle difficoltà di rendere effettivi i diritti fondamentali nei percorsi di inclusione scolastica.
Infine, Bernardo Cortese, che apre la sezione dei commenti, offre un’analisi puntuale della sentenza della Corte di giustizia nei casi Alace e Canpelli, esaminandone con rigore tutti gli aspetti rilevanti, per trarne considerazioni di carattere sistematico sui rapporti tra ordinamenti e, in particolare, sul ruolo delle giurisdizioni nazionali – di merito, di legittimità e costituzionale – nel dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Degne di menzione anche le considerazioni critiche che prendono le mosse dalla reazione scomposta del Governo a questa pronuncia, per riflettere sul ruolo del nostro Paese nel processo d’integrazione europea.
Una reazione che si colloca nella stessa linea della lettera inviata lo scorso 4 maggio da quattordici Governi, su iniziativa di Danimarca e Italia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con la quale è stato sollecitato un mutamento di orientamento della giurisprudenza in materia di diritto degli stranieri, invocando una presunta “situazione di emergenza” che richiederebbe un’interpretazione della Convenzione diversa da quella sinora adottata. Un fatto inedito – una lettera dei Governi diretta a una Corte – che segna il clima di crescente insofferenza verso il controllo giurisdizionale, che sia interno, sovranazionale o internazionale. In questa prospettiva, la giurisdizione è ritenuta la causa dell’inefficace gestione della migrazione: non la complessità delle relazioni geopolitiche, non l’assenza di una credibile politica di ingressi regolari, non la fragile cooperazione con i Paesi di origine e di transito, non una legislazione schizofrenica e lacunosa, ma il giudice – nazionale o europeo – diventa il capro espiatorio della crisi, reale o presunta che sia.
L’insofferenza nei confronti del controllo giurisdizionale trova un terreno fertile nel diritto degli stranieri, perché è in questo settore dove più di altri si manifesta la tensione tra lo Stato di diritto e lo Stato di eccezione permanente, che, secondo Giorgio Agamben, è già la dimensione prevalente delle democrazie contemporanee. Le misure introdotte dal Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo sembrano spingere ulteriormente in questa direzione, verso un modello di governo in cui le scelte politiche e normative sono determinate dalla reazione alle emergenze e dalla perpetua percezione della minaccia alla sicurezza.
Tuttavia, a parere di chi scrive, lo Stato d’eccezione è ancora una specie dello Stato di diritto, lo potremmo definire come uno Stato di sicurezza di diritto, poiché le norme secondarie continuano ad agire all’interno di un quadro costituzionale e sovranazionale formalmente immutato, che riconosce nello Stato di diritto il valore fondante per la tutela dei diritti umani di tutte le persone, presidiato dal diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Da qui la tensione costante a cui è sottoposta la giurisdizione, perché i valori proclamati nelle Carte costituzionali e le norme e prassi effettivamente vigenti restano in evidente disallineamento e la distanza emerge proprio davanti alla giurisdizione, che funge da argine all’esercizio del potere legislativo che viola obblighi costituzionali e sovranazionali.
Si comprende dunque il filo rosso che accomuna le critiche alla sentenza della Corte di giustizia sui Paesi sicuri con la critica più generale al potere di disapplicazione del giudice di merito quando agisce come giudice dell’Unione, in una fase storica in cui i giudici – non solo in Italia – si trovano sotto attacco, come accade in quegli Stati membri dove la degenerazione del dibattito pubblico sulla giustizia ha finito per mettere in discussione il fondamento stesso del primato del diritto dell’Unione e il ruolo delle Corti quali garanti effettivi dello Stato di diritto. Una volta la critica è al giudice di merito perché disapplica invece che sollevare rinvio pregiudiziale, un’altra perché non ha sollevato questione di legittimità costituzionale, un’altra è alla Corte di giustizia perché troppo lasca nell’interpretare primato ed effetti diretti delle norme dell’Unione, un’altra alla Corte EDU perché non modifica il proprio orientamento sull’art. 3 CEDU. E verrà il turno anche della Corte costituzionale che, soprattutto all’indomani dell’applicazione delle norme del Nuovo Patto, sarà chiamata a sindacare la tenuta del nuovo quadro normativo con i principi fondamentali della Costituzione italiana. Perché il “problema” è il controllo giurisdizionale in sé, percepito dal potere legislativo ed esecutivo – ormai pressoché coincidenti in Italia, anche a causa dell’abuso della decretazione d’urgenza – non come garanzia della legalità costituzionale e sovranazionale, ma come ostacolo all’attuazione dell’indirizzo politico maggioritario. Una separazione dei poteri concepita solo a senso unico: è solo il potere giudiziario a dover evitare di interferire con le prerogative del legislativo, mentre quest’ultimo potrebbe legittimamente comprimere o limitare il sindacato giurisdizionale.
In questo contesto, ogni riforma costituzionale che miri a depotenziare la funzione giurisdizionale finisce per minare lo Stato di diritto, rafforzare lo Stato d’eccezione e compromettere la qualità della nostra democrazia. Per questo deve essere fermamente respinta.
Roberta Clerici
La Rivista ricorda con profonda gratitudine Roberta Clerici, Professoressa ordinaria di diritto internazionale, componente della nostra redazione.
Persona solare, positiva e di rara gentilezza, Roberta ha collaborato con costanza e generosità, redigendo con puntualità le rassegne sulla cittadinanza e sostenendo con sincera partecipazione le iniziative della Rivista.
Ha consegnato la sua ultima rassegna già gravemente malata, quando avrebbe avuto ogni ragione per rinunciare: un gesto che testimonia il suo senso di responsabilità e l’affetto che ci legava.
Le perdite di Cecilia e di Roberta sono per tutti noi un monito a impegnarci con serietà e a proseguire nell’impegno di fornire elementi concreti di conoscenza e analisi al di là e oltre ogni pulsione ideologica o propagandistica.
