Sommario
Il riconoscimento dello status di rifugiato. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale – Tratta di essere umani – Sfruttamento sessuale – Rischio di re-trafficking – Gruppo sociale costituito dalle persone che hanno subito abusi da minori – Compelling reasons – Sfruttamento lavorativo – Rischio di re-trafficking – Domande basate sull’orientamento sessuale – Violenza di genere – Opinioni politiche – Motivi religiosi – Fatwa. Protezione sussidiaria. Grave danno, ex art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 – Mancata accettazione della carica di re del villaggio – Liti tra privati – Rilevanza – Land grabbing. Cause di esclusione. Crimini contro l’umanità – Insussistenza. Questioni procedurali e processuali. Richiedente asilo detenuto – Ordine alla questura di formalizzare in carcere la domanda – Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi designati di origine sicura – Rigetto per manifesta infondatezza, ex art. 28-ter, d.lgs. n. 25 del 2008 – Sospensione automatica dell’efficacia esecutiva, ex art. 35-bis, co. 3, lett. c), d.lgs. n. 25 del 2008 – Termini per l’impugnazione – Rimessione in termini – Videata VESTANET – Procedimento ex art. 35-bis del 25 del 2008 – Lunga durata del giudizio – Onere di valutazione ex nunc al momento della decisione. Regolamento Dublino. Clausola discrezionale ex art. 17 regol. n. 604/2013 – Sindacato giurisdizionale – Protezione speciale – Motivo di annullamento della decisione di trasferimento – Onere di allegazione – Dovere di valutazione d’ufficio di fatti nuovi – Distinzione tra giudizi pendenti prima della sentenza n. 935/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione – Obblighi informativi ex art. 5 regol. n. 604/2013 – Infungibilità con altri adempimenti – Durata ragionevole per il trasferimento –Sospensione dei giudizi – Effetti – Decisione di rinvio in Croazia – Accertata violazione art. 3 regol. n. 604/2013 – Rischio trattamenti inumani e degradanti – Carenze sistemiche del sistema asilo e di accoglienza. Protezione complementare. Diniego rilascio permesso per protezione speciale – Errata indicazione del termine di impugnazione – Art. 3 legge n. 241/90 essenziale per diritto di difesa – Errore scusabile – Rimessione in termini – Art. 8 CEDU – Vita privata – Declinazione concetto di integrazione sociale – Vita privata – Durata della presenza – Precedenti penali – Protezione speciale e diritto alla salute – Protezione speciale post riforma 2023 – Presupposti – Regime intertemporale ex art. 7 d.l. n. 20/2023. Domanda autonoma di permesso di soggiorno ex art. 19 TU d.lgs. 286/98. Diritto alla presentazione di domanda autonoma al questore – Libertà procedimentale della questura. Accoglienza di richiedenti asilo. Obbligo accoglienza per richiedenti vulnerabili – Revoca misure accoglienza per superamento requisito reddituale.
STATUS DI RIFUGIATO
Appartenenza ad un particolare gruppo sociale
Il Tribunale di Milano, con decreto del 5.3.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna nigeriana, vittima di tratta, ai fini di sfruttamento sessuale. Dopo la presentazione della prima domanda di protezione – con valutazione confermata, anche all’esito della domanda reiterata proposta dalla ricorrente – la Commissione territoriale aveva escluso la sussistenza dei requisiti per le protezioni maggiori, ravvisando invece i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in ragione della condizione di vulnerabilità psicologica della richiedente. Il Tribunale, in primo luogo, ha sottolineato come «quando vengono in rilievo vicende così devastanti nell’intimo della persona, come quelle che qui si valutano, è necessario tenere conto della condizione di forte vulnerabilità derivante dalle esperienze traumatiche subite, che rendono doloroso e, pertanto, improbabile che la vittima riesca a spalancare con immediatezza, coerenza e completezza la propria storia alle autorità che la interrogano». Contrariamente rispetto a quanto affermato dalla Commissione, il Collegio, alla luce delle Linee Guida UNHCR e su un’analisi accurata degli specifici indicatori di tratta presenti nel racconto della ricorrente, ha ritenuto la vicenda narrata ascrivibile al fenomeno della tratta, ai fini di sfruttamento sessuale, iniziata nel Paese d’origine e proseguita poi in Italia. Nel decreto in esame è stato sottolineato come la decisione di prostituirsi sia avvenuta in una condizione di «assoluta perdita della dignità personale, di solitudine e di abbandono, di totale incapacità di recuperare il significato di un’esistenza libera», così da rendere la ricorrente vittima continua di chi le ha prestato il denaro (condizione di estrema vulnerabilità che ha poi trovato anche un riscontro clinico nelle relazioni di etnopsichiatria esaminate dal Collegio).
Il Tribunale di Catania, con decreto del 9.1.2025 , si è pronunciato su una domanda reiterata volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiata, in favore di una donna, vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale. Dopo aver esaminato i “nuovi elementi” rilevanti ai fini dell’ammissibilità della domanda reiterata (rappresentati, nel caso di specie, da una relazione dell’OIM e dalle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione dinanzi al giudice), il Tribunale ha identificato la ricorrente come vittima di tratta, categoria vulnerabile ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall’articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del d.lgs. n.142 del 2015. Concluso l’esame di credibilità e accertata la persecuzione passata, il Collegio ha valutato la fondatezza del timore di persecuzione e del rischio in caso di rimpatrio, facendo espresso riferimento alla Guidance Note del GRETA (Group of Experts against Trafficking in Human Beings), con la quale il gruppo di esperti sottolinea come le donne che siano state vittima di tratta nel passato possono essere percepite come diverse dalla società circostante e dunque possedere un’identità distinta, atta a qualificarle quali membri di un particolare gruppo sociale.
Nella decisione del Tribunale di Bologna del 4.4.2025 , l’appartenenza al gruppo sociale delle persone che hanno subito abusi da minori e che sono state vittime di tratta giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato in favore di ricorrente, cittadino della Somalia. Ritenute credibili le dichiarazioni del ricorrente, il quale ha riferito di essere stato vittima di violenze continue perpetrate dai suoi parenti più prossimi, e consultate le fonti di informazioni più aggiornate dalle quali risultava come la Somalia versi in una delle situazioni più difficili in relazione alla protezione dei bambini, il Tribunale ha affermato che sebbene il ricorrente non si sia definito vittima di tratta e il suo narrato inerente al viaggio risulti privo di particolare dovizia di particolari, emergono dal narrato molti degli indicatori di tratta tra quelli evidenziati nelle Linee Guida per la valutazione delle domande di protezione internazionale delle vittime di tratta, quali il contesto familiare problematico, le condizioni economiche del Paese d’origine e l’assenza di istruzione, la provenienza da Paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta alla luce delle COI, l’età del ricorrente, l’accompagnamento posto da persone poco conosciute con il quale il ricorrente ha stabilito un rapporto non chiaro, la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio, il riferimento a persone che ne gestiscono il viaggio e ai quali viene affidato senza pagare niente. Con riferimento al rischio in caso di rimpatrio, è stato osservato che, sebbene abbia ormai raggiunto la maggiore età, in caso di rientro il ricorrente, privo di riferimenti familiari ed affettivi, si troverebbe nuovamente a vivere per strada e a subire gli abusi e le violenze già patite e correrebbe il rischio di essere ritrafficato.
Nel caso in esame, la drammaticità del vissuto del ricorrente ha portato il Tribunale ad applicare al presente caso le ragioni relative alle cosiddette compelling reasons, formulato dall’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, secondo cui «ci sono circostanze nelle quali, per ragioni di straordinaria gravità e nei casi di atroce persecuzione subita o conseguenti durevoli effetti psicologici e traumatici della stessa, la stessa persecuzione passata fonda il presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ritenuto non ipotizzabile un rientro del ricorrente nel Paese di origine. Secondo l’UNHCR (Handbook, par. 136) si tratta di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui stia ancora soffrendo il trauma. In casi analoghi, è possibile riconoscere rifugiata la persona colpita da dette gravi persecuzioni, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile (cfr. nell’art. 1-C, n. 5 e n. 6 della Convenzione di Ginevra l’indicazione di “ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni”, sebbene si riferisca al diverso ambito delle cause di cessazione)».
Il Tribunale di Torino, con decreto del 12.5.2025 si è pronunciato in tema di sfruttamento lavorativo. Nel caso portato all’attenzione del Collegio, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva riferito di aver contratto debiti e di essersi affidato a trafficanti locali per lasciare il Paese d’origine, spinto dalla situazione di indigenza della famiglia. Nella decisione in esame, il Tribunale ha ravvisato, nelle dichiarazioni del ricorrente, l’esistenza degli indici di tratta di sfruttamento lavorativo elaborati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro ed ha ritenuto che, in caso di rientro nel Paese d’origine, stante la situazione di estrema vulnerabilità dovuta alla tratta subita, possa subire nuovi episodi qualificabili come atti persecutori nonché stigma per l’appartenenza al gruppo sociale dei creditori ed ha, pertanto, riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato.
Il Tribunale di Trieste, con decreto dell’11.4.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna nigeriana, costretta dapprima ad un matrimonio forzato, impostole dal padre di religione musulmana, al quale è poi riuscita a sottrarsi, per essere però sottoposta a successivi maltrattamenti e violenze domestiche subite dopo essere rimasta incinta di un ragazzo di origine cristiana. Il Collegio, esaminate le dichiarazioni della ricorrente (raccolte nel percorso di accoglienza, stante l’impossibilità di procedere all’audizione personale, in ragione del grave disturbo post traumatico da stress, confermato dalle certificazioni mediche depositate) e i documenti depositati dalla difesa, confermati dalla COI consultate, si è soffermato sul rischio in caso di rimpatrio per le donne affette da PTSD e vittime di violenza domestica, sottolineando altresì come, nonostante la presenza di norme che tentino di arginare il fenomeno del matrimonio forzato e precoce e delle violenza domestica e di genere, vi siano in tutta la Nigeria gravi difficoltà nel garantire da parte delle autorità statali o di agenti terzi effettiva protezione contro i matrimoni forzati e la violenza di genere.
Sulla caratteristica comune costituita dall’orientamento sessuale si sofferma il Tribunale di Bologna, con decreto del 6.2.2025 . Decidendo sul ricorso proposto da un ricorrente del Senegal (il quale aveva riferito di aver instaurato una relazione sentimentale, durata circa 3 anni, con un ragazzo, che aveva potuto frequentare di nascosto, sino a quando i due non erano stati scoperti da alcuni ragazzi del quartiere), il Collegio, in merito alla valutazione di credibilità del claim LGBTQ+, in forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Suprema Corte, ha ribadito che, ai fini della valutazione della credibilità del richiedente protezione che alleghi come motivo di persecuzione il proprio orientamento sessuale, non debbono essere utilizzati parametri diversi rispetto a quelli usati per tutte le altre domande fondate su diversi motivi di persecuzione, ma il beneficio del dubbio appare vieppiù necessario ove si tratti di verificare vicende strettamente connesse al vissuto più profondo della persona e alla sua stessa identità. È stato altresì ricordato come, «riguardo al complessivo giudizio sulla narrazione del ricorrente, si deve assumere, infine, che non sia indispensabile verificare la veridicità o verosimiglianza di ognuno dei fatti riferiti in relazione alle proprie esperienze atteso che il loro mancato riscontro o persino l’eventuale verifica della loro parziale inattendibilità non inficerebbe comunque il complessivo giudizio in relazione alla sostanziale coerenza della narrazione in ordine alla evoluzione della propria identità personale». In merito ai motivi di persecuzione, il Tribunale ha concluso che il caso in esame rientra senza dubbio nella previsione di cui alla lett. d) art. 8 d.lgs. 251/2007 per l’appartenenza a un particolare gruppo sociale, atteso che la stessa norma menziona la caratteristica comune costituita dall’orientamento sessuale, coerentemente con l’art. 10, lett. d) della direttiva 2011/95/UE che prevede che «in funzione delle circostanze del Paese di origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale […] ai fini della determinazione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere».
Ancora sulla caratteristica comune costituita dall’orientamento sessuale si è pronunciato anche il Tribunale di Torino che, con decreto del 24.3.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un ricorrente della Colombia, vittima di discriminazioni in quanto omosessuale, senza poter godere del supporto né dei familiari né delle autorità locali. Il Collegio ha esaminato le dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale nelle due audizioni, alla luce delle Linee Guida dettate nel 2012 dall’UNHCR per la valutazione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere nell’ambito dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, riuscendo così a superare la valutazione di non credibilità del racconto, espressa in sede amministrativa. Alla luce di un attento esame delle COI, il Tribunale ha affermato che nonostante si rilevi che in Colombia sussistono delle tutele sul piano giuridico per la comunità LGBTQ+, le stesse non trovano riscontro su un piano fattuale, ritenendo così concreta l’esposizione al rischio di subire persecuzioni e discriminazioni a causa del proprio orientamento sessuale.
Opinioni politiche
Il Tribunale di Genova, con decreto del 22.10.2024 , si è pronunciato sulla domanda di protezione spiegata da un cittadino pakistano, il quale aveva riferito di essere stato costretto a fuggire per motivi politici, in particolare, per aver aderito alla causa indipendentista kashmira, anche attraverso il sostegno specifico ad un’organizzazione, sia essa il JKNAP, il JKNSF o il JKLF. Con riferimento ad alcune incongruenze del racconto del ricorrente, in merito all’indicazione del nome delle associazioni in favore delle quali aveva svolto attività di sostegno, il Collegio ha dato applicazione al principio del beneficio del dubbio (in base alla definizione fornita dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dell’interpretazione resa dalla Corte di cassazione).
Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11.12.2024 , decidendo sul ricorso proposto da un cittadino dell’Iraq, che aveva lavorato presso il Servizio di antiterrorismo iracheno, si è soffermato sulle cause di esclusione. In particolare, la Commissione territoriale aveva considerato sussistenti i presupposti di fatto per il riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento che le minacce all’incolumità dell’istante e dei suoi familiari erano apparse direttamente connesse con l’incarico da questi ricoperto nel Servizio di antiterrorismo iracheno, ma, in relazione al ruolo ricoperto e alle funzioni esercitate all’interno della struttura detentiva di Al Khadraa, aveva ritenuto che il ricorrente con le proprie condotte omissive avesse contribuito alla perpetrazione di torture e trattamenti inumani nei confronti delle persone ivi detenute, rendendosi così responsabile del compimento di crimini contro l’umanità. All’esito dell’audizione disposta dal giudice, il Tribunale, condiviso il giudizio della Commissione territoriale in merito alla nazionalità, provenienza e rischio in caso di rimpatrio, è giunto a diverse conclusioni in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente nel carcere ed al suo conseguente mancato coinvolgimento nelle torture e nelle violazioni dei diritti umani perpetrate all’interno della struttura.
In primo luogo, il Collegio ha valutato i presupposti per l’inclusione nelle forme di protezione maggiore, ritenendo, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle informazioni sul Paese d’origine, sussistente il timore fondato di una persecuzione, per motivi politici, sia da parte dell’organizzazione terroristica Isis/Daesh che da parte dei membri della milizia Hashed-al-Shaabi. In secondo luogo, sono state esaminate le questioni relative alla causa di esclusione di cui all’art. 1 F della Convenzione di Ginevra, ribadendo che in base alle Linee Guida dell’UNHCR ed EUAA sull’applicazione delle clausole di esclusione, affinché sia soddisfatto lo standard della prova relativamente ai casi previsti dal citato art. 1, è necessaria un’evidenza chiara e credibile, ma non è richiesto né che il richiedente asilo sia stato già condannato per un reato, né che venga soddisfatto lo standard della prova penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”). All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha concluso che l’Amministrazione ha fondato le ragioni della decisione relativa al riconoscimento della sussistenza dei requisiti per applicare la predetta causa di esclusione esclusivamente su un automatismo dato dal ruolo di ufficiale svolto dal ricorrente in collegamento con la condotta omissiva dello stesso nell’agevolare la perpetrazione delle torture. È stata così esclusa la possibilità di attribuire al richiedente un comportamento omissivo rispetto a torture eventualmente commesse da altri corpi della sua struttura carceraria, sul punto espressamente richiamando una decisione del Tribunale distrettuale dell’Aja (Rechtbank, Paesi Bassi) del 14 luglio del 2015.
Il Collegio ha così ravvisato nella fattispecie il rischio concreto che, tornando nel suo Paese d’origine, il ricorrente sarebbe esposto a un fondato timore di essere perseguitato per ragioni politiche e al tempo stesso, non ha ravvisato i presupposti per l’applicazione nel caso di specie della clausola di esclusione della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 1 F della Convenzione di Ginevra.
Motivi religiosi
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 4.3.2025 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino del Pakistan, vittima di aggressioni legate a motivi religiosi e privato della possibilità di professare liberamente il proprio credo, quale musulmano sunnita. In particolare, il ricorrente, con valutazioni ritenute credibili anche alla luce delle più aggiornate ed accreditate fonti di informazione, ha riferito di essere stato vittima di una fatwa, per oltraggio alla religione, emessa dall’imam di una delle moschee del villaggio a seguito del suo rifiuto di unirsi ai membri del movimento Tehreek-e-Labbaik. Nella decisione in esame il Collegio ha precisato che dalla consultazione delle fonti emerge che la fatwa, pur non essendo istituzionalizzata e appartenendo ad un sistema esterno a quello giuridico statale, ha un’effettiva influenza sulla popolazione, descritta in questi termini: «La fatwa è una pratica religiosa musulmana che aiuta a plasmare i pensieri e le azioni di una particolare comunità o persona su qualsiasi questione speciale, che ha effetti sociali, economici e personali. L’istituzione della fatwa svolge un ruolo vitale nella società contemporanea, dove esistono persone diverse e regimi giuridici diversi. Può essere utilizzata come strumento di controllo sociale, politico e religioso». Alla luce di tali elementi, è stato ritenuto che la persecuzione abbia evidente matrice religiosa, con ciò ritenendosi integrati i presupposti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Grave danno, ex art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007
Il Tribunale di Roma, con decreto del 16.12.2024 , ha riconosciuto la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007, ad un cittadino della Nigeria, in relazione al timore di subire persecuzioni o pregiudizi alla sua incolumità in caso di rimpatrio, come conseguenza della sua mancata accettazione dell’eredità del ruolo paterno di re del villaggio di appartenenza. Il Collegio, alla luce della documentazione depositata e delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, ha ravvisato nella vicenda riferita una minaccia di gravità tale da mettere a rischio l’incolumità fisica e la vita stessa del ricorrente. In particolare, dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso come la sua famiglia era stata già sottoposta a trattamenti inumani e a maltrattamenti da parte di alcuni membri della comunità del suo villaggio. Il Collegio ha altresì dato atto di come le autorevoli fonti a disposizione sul Paese di provenienza documentano la perdurante inefficacia delle attività di polizia e l’insufficienza della protezione che lo Stato riesce a garantire, nonché l’esistenza di prassi di corruzione delle autorità di sicurezza e giudiziarie da parte di personalità facoltose e potenti a livello locale.
Con decreto del 22.1.2025 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul ricorso proposto da un cittadino pakistano, il quale aveva riferito di aver lasciato il Paese a causa di scontri con gli zii, membri di un gruppo criminale, per il possesso di un terreno, di proprietà del padre, dopo essere riuscito a sfuggire, per due volte, al tentativo di omicidio da parte dei predetti zii. Con riferimento alla valutazione della coerenza interna, il Collegio ha affermato che il ricorrente ha con precisione e secondo le sue possibilità (tenuto conto del decorso del tempo, del livello di analfabetismo, nonché delle violenze subite nel percorso migratorio che hanno di fatto inciso sulla memoria dei fatti) riferito delle aggressioni subite dai familiari e da lui stesso per impossessarsi del terreno. È stato altresì osservato, con riferimento alla coerenza esterna, che il c.d. fenomeno “land grabbing” (accaparramento delle terre) è in continua crescita, non solo nelle aree rurali, ma anche nelle città più grandi del Paese e le zone del Pakistan in cui tale pratica illegittima è più diffusa sono la città di Karachi e il Punjab. Tali elementi hanno portato il Tribunale a ritenere sussistente il rischio effettivo in capo al richiedente di subire, in caso di rimpatrio, un danno grave (nella forma della violenza fisica fino al rischio di perdere la vita), con conseguente riconoscimento della protezione sussidiaria.
QUESTIONI PROCEDURALI E PROCESSUALI
Richiedente asilo detenuto - obbligo della questura di recarsi in carcere per la formalizzazione della domanda
Con ordinanza 6.2.2025 RG. 51554/2024 il Tribunale di Roma ha ordinato alla questura di Roma di ricevere la domanda di protezione internazionale la cui manifestazione di volontà era stata più volte espressa, anche attraverso il proprio difensore, da richiedente detenuto (peraltro affetto da grave disagio psichiatrico), al quale di fatto era stata impedita la formalizzazione per effetto di un rimpallo di responsabilità tra la questura, secondo cui la domanda doveva essere presentata attraverso l’Ufficio Matricola del carcere, e quest’ultimo, secondo cui non rientra tra le sue funzioni la “intermediazione di atti tra legali ed i suoi assistiti”.
Il Tribunale, premesso che i vari tentativi del richiedente asilo erano documentalmente comprovati e che la formalizzazione della domanda d’asilo ha, secondo il diritto dell’Unione europea e nazionale, una precisa scansione temporale e procedurale (d.lgs. 25/2008), richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui le modalità di presentazione della domanda di protezione non devono essere tali da rendere, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti (CGUE causa C-429/15), ricordando anche che l’art. 6, par. 6 direttiva 2013/33/UE esclude che gli Stati membri possano esigere documenti inutili o sproporzionati disseminando di inutili ostacoli burocratici la procedura di richiesta asilo. Di conseguenza, la manifestazione di volontà (a forma libera) è di per sé sufficiente per determinare l’obbligo dell’Amministrazione della sua verbalizzazione e pertanto «La normativa sopra richiamata deve trovare effettiva attuazione anche nel caso di specie, in cui le particolari condizioni del ricorrente, attualmente detenuto nonché affetto da disturbi psichiatrici, richiedono che le Amministrazioni coinvolte - Questura di Roma e Casa circondariale di Rebibbia - cooperino ponendo in essere tutte le attività organizzative necessarie a garantire la formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale.». Precisa il Tribunale che, non sussistendo in materia alcun potere discrezionale della PA, il giudice ordinario ben può ordinare un facere, che nel caso oggetto di giudizio è, come detto, l’ordine alla questura di recarsi in carcere per consentire la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, attività da espletarsi entro il termine di 6 giorni, prorogabili a 16.
Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi designati di origine sicura
Con decreto del 3.4.2025 il Tribunale di Potenza – nell’esaminare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento con cui la Commissione territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale spiegata da un cittadino della Nigeria, in quanto proveniente da un Paese designato di origine sicura – ha accolto l’istanza cautelare spiegata dal cittadino nigeriano. Nel caso di specie, le gravi e circostanziate ragioni di cui sopra sono state individuate dal Tribunale «nella opportunità di rivalutazione, in sede giudiziale, della posizione del ricorrente, atteso che la decisione di inammissibilità della domanda di protezione è stata assunta dalla competente C.T. senza adeguatamente vagliare, nel caso concreto, l’eventuale riferibilità al ricorrente della nota sopravvenienza normativa (cfr. d.l. 158/2024), che ha escluso il suo Paese di provenienza, la Nigeria, dal novero dei c.d. Paesi di origine sicuri».
Provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 28-ter del d.lgs. n. 25 del 2008 e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva, ex art. 35-bis, co. 3, lett. c) del medesimo d.lgs.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13.5.2025 ha proposto un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Suprema Corte sul seguente quesito: «se i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28-ter, d.lgs. n. 25/2008, con esclusione del caso di cui alla lettera b) di tale articolo, adottati dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale senza disporre ed applicare la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008, ricadano o meno nell’ipotesi di deroga al principio di sospensione automatica di cui all’art. 35-bis, co. 3, lett. c), d.lgs. n. 25/2008».
Il Tribunale, dopo aver precisato che, nella fattispecie, la PA aveva applicato la procedura ordinaria in modo puntuale e preciso senza ricorrere (come in altri casi) ad un erroneo “depotenziamento” della procedura accelerata in procedura ordinaria ed in relazione ad un richiedente non proveniente da Paese di origine designato come sicuro, si è soffermato sui due orientamenti presenti nella giurisprudenza di merito (che renderebbero necessario un intervento chiarificatore della Suprema Corte), così precisati: secondo un primo orientamento «il legislatore italiano, con le modifiche apportate con il d.l. 113/18 all’art. 28-bis e con l’introduzione dell’art. 28-ter d.lgs. 25/08, ha dato attuazione all’art. 32, par. 2 della direttiva UE 32/2013 ed all’art. 46 par. 6, nella parte in cui si deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento amministrativo in caso di ricorso giurisdizionale e di pendenza del termine per impugnare, qualora l’autorità amministrativa abbia adottato una decisione di manifesta infondatezza, indipendentemente dal tipo di procedura applicata (ordinaria o accelerata), escludendo da tale deroga l’ipotesi di manifesta infondatezza per i soggetti provenienti da Paese sicuro, in cui la deroga produce effetti solo in caso di corretta applicazione della procedura accelerata. Resta ferma la necessità della corretta applicazione della procedura accelerata, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza, ai fini dell’applicazione dei termini ridotti per impugnare, in forza del riferimento dell’art. 35-bis co. 2, 2-bis, 2-ter (come da ultimo modificati) al tipo di procedura applicata, con espresso richiamo all’art. 28-bis d.lgs. 25/08. Secondo l’altro orientamento, invece, il richiamo dell’art. 28-bis co. 2 lett. d) alle ipotesi di domanda manifestamente infondata di cui all’art. 28-ter implicherebbe, in ogni caso di manifesta infondatezza, la necessità di applicare la procedura accelerata non solo ai fini della riduzione del termine per impugnare, ma anche per potersi derogare all’effetto sospensivo automatico in caso di ricorso giurisdizionale (ed in pendenza del termine per proporlo)».
Termini per l’impugnazione e rimessione in termini
La Suprema Corte, con ordinanza n. 8378 del 2025 , ha affermato che il termine per impugnare il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, previsto dall’art. 19-ter, comma 4, l. n. 150 del 2011, è di trenta giorni se il richiedente, pur risultando residente all’estero, si trova sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda. Nella decisione in esame (relativa ad una ricorrente che, al momento della presentazione della domanda si trovava in Italia) è stato precisato che la presenza dello straniero nel territorio nazionale, al momento della presentazione della domanda, costituisce la linea di discrimine per verificare l’applicabilità del termine di trenta giorni o di sessanta giorni, dovendosi considerare applicabile il termine di sessanta giorni quando – al momento della proposizione della domanda – colui che la propone risieda all’estero.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 5.2.2025 nell’accogliere un’istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa del ricorrente, in ragione dell’asserito difetto di prova della tempestività della notifica del provvedimento impugnato, ha affermato che la Commissione territoriale, in seguito all’assegnazione di un termine per il deposito della cartolina attestante l’indicazione dell’indirizzo presso il quale era stata eseguita la notifica, si era limitata a depositare una videata di VESTANET. Tale deposito, ad avviso del Tribunale, «non consente di verificare – materialmente, di là dei dati inseriti nel portale – né l’indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica de qua né il destinatario indicato sulla suddetta cartolina».
Procedimento ex art. 35-bis del d.lgs n. 25 del 2008
La Prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 6071 del 6.3.2025 ha affermato che l’art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo ove compatibile con il procedimento di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell’udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini, a tal fine assegnati, siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all’incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l’estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l’esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando, così, esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, a fronte della mancata ricezione telematica delle note d’udienza per circostanza non imputabile al ricorrente, aveva deciso nel merito rigettando la domanda di protezione, senza, però, concedere il secondo termine o fissare nuova udienza ex art. 12- ter, comma 4, c.p.c. onde porre a fondamento della propria decisione le prove che il ricorrente aveva dedotto di aver tempestivamente depositato.
Con ordinanza n. 4526/2025 la Corte di cassazione ha annullato una decisione del Tribunale di Brescia, di rigetto di ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 di un richiedente asilo gambiano, poiché la pubblicazione del decreto è intervenuta a tre anni di distanza dall’udienza e pertanto senza valutazione ex nunc dei presupposti per il riconoscimento di una forma di protezione.
Ricorda la Corte che l’art. 46 direttiva 2011/95/UE stabilisce che, per garantire effettivamente al richiedente asilo il diritto di difesa, l’esame del ricorso deve essere completo e riguardare tutti gli elementi all’attualità (CGUE 13.6.204, causa C-563/22; CGUE 3.3.2022 causa C-349/20) e pertanto vi è «l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, della situazione esaminabile al momento in cui la decisione produce i suoi effetti.» e se questa interviene dopo lungo tempo «è necessario procedere ad una preventiva rivalutazione della deliberazione in ossequio al principio unionale della valutazione ex nunc.».
Precisa, altresì, la Cassazione che la decisione giudiziale deve avvenire comunque in tempi ragionevoli, proprio per evitare che l’esame sia inattuale e dunque contrario all’art. 46 direttiva 2011/95/UE (CGUE 19.3.2020 causa C-564/18; CGUE 19.3.2020 causa C-406/18).
REGOLAMENTO n. 604/2013 cd. DUBLINO
Art. 17 regol. n. 604/2013 - clausola discrezionale - rischio refoulement indiretto - sindacato giurisdizionale - protezione complementare
L’ ordinanza n. 11713/2025 della Corte di cassazione , emessa dopo la sentenza n. 935/2025 delle Sezioni Unite (cfr. Rassegna in questa Rivista n. 1/2025, a sua volta intervenuta dopo la decisione della Corte di giustizia 23.11.2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, in Rassegna n. 1.2024), ne recepisce i principi in riferimento al perimetro di esercizio del potere giurisdizionale sull’applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 regol. n. 604/2013 e il rischio di refoulement indiretto, ma allarga lo sguardo in relazione alla protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano (la protezione speciale), cioè se la sua riconoscibilità possa/debba essere motivo di annullamento della decisione di rinvio cd. Dublino.
In premessa, la Corte ricorda che la CGUE ha affermato che «il sindacato giurisdizionale deve verificare la correttezza dell’applicazione delle regole determinative della competenza e non sindacare il sistema asilo dello Stato membro, nella specie, di ripresa in carico, intaccandosi altrimenti il sistema comune di asilo e il mutuo riconoscimento delle decisioni nazionali.» e dunque, in assenza di comprovata carenza sistemica del sistema di asilo e di accoglienza nello Stato membro, l’autorità giudiziaria non può sindacare la valutazione di questo sui rischi ai quali il richiedente asilo andrebbe incontro in caso di rinvio nel Paese di origine (cd. refoulement indiretto) in quanto «Divergenze di opinioni tra le autorità ed i giudici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto in merito all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche.». Unica eccezione a tale principio riguarda il rischio concreto, caso per caso, di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni particolari e soggettive del richiedente asilo. Principi unionali ribaditi, come detto, anche dalle Sezioni Unite n. 935/2025 che, tuttavia, si sono fatte carico degli ulteriori quesiti posti dalle Sezioni semplici, successive alla decisione CGUE, con riguardo all’incidenza della protezione nazionale (protezione speciale) sulla concreta applicazione dell’art. 17 Regol. Dublino. La risposta delle Sezioni Unite, ricorda l’ordinanza in rassegna, non è stata esplicita nel riconoscere il potere giurisdizionale di valutare anche la protezione speciale in un giudizio cd. Dublino, poiché questione che non era entrata nel giudizio né come allegazione della parte né ex officio, lasciando però intendere che se ciò fosse avvenuto (o avvenisse), avrebbe certamente spazio in quanto la tutela complementare ha natura di diritto soggettivo radicato sull’art 10, co. 3 Cost. e la stessa CGUE 2023 ha affermato la rilevanza di ragioni umanitarie preclusive al rinvio cd. Dublino.
Precisa, altresì, l’ordinanza in rassegna che, secondo le Sezioni Unite, l’omessa valutazione della protezione nazionale da parte dell’Unità Dublino (che ha disposto il rinvio) equivale a rifiuto tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 regol. 604/2013 e di conseguenza esso è sindacabile in giudizio a condizione che vi sia stata prospettazione da parte del ricorrente.
Ed è su questo punto che interviene l’ordinanza n. 11713/2025, chiarendo innanzitutto che le cause di inespellibilità di cui all’art. 19 TU d.lgs. 286/98, all’accertamento delle quali consegue il riconoscimento della protezione speciale, non coincidono con i requisiti della protezione internazionale «sia in relazione all’eventuale sussistenza di cause di revoca operanti solo per le protezioni maggiori, sia in relazione alla diversa conformazione della vulnerabilità tutelabile rispetto al rigido perimetro dei requisiti normativi delle protezioni maggiori.». Questo significa che l’art. 19 TU immigrazione può essere di ostacolo al trasferimento cd. Dublino perché il riconoscimento della protezione speciale «ove sussistente, ha un contenuto più ampio, traducendosi in un permesso di soggiorno temporaneo, rispetto al mero impedimento al rimpatrio coattivo dovuto alla esclusiva applicazione del principio di non refoulement.».
In altri termini, poiché la protezione complementare completa il sistema d’asilo (composto dalla protezione internazionale e da quella nazionale ex art. 19 TU d.lgs. 286/98) può impedire il trasferimento nello Stato membro perché il suo riconoscimento è una modalità di esercizio della clausola discrezionale. Per farla valere è, tuttavia, necessaria l’allegazione da parte del richiedente asilo del rischio a cui andrebbe incontro in caso di trasferimento Dublino, ma è anche dovere del giudice del merito «procedere ad una valutazione attuale che tenga conto di tutte le sopravvenienze allegate ed acquisite al momento della decisione. (Cass.2954 del 2020; 10790 del 2023; 4041 del 2024).», ciò che può avvenire anche nel giudizio di rinvio conseguente al giudizio di Cassazione.
Ed è questa una parte significativa della pronuncia in esame, la possibilità, cioè, che le allegazioni e comunque l’obbligo del giudice di merito di valutare tutti i fatti possano entrare nel “nuovo” giudizio anche se non espressi in quello originario, in quanto «il potere allegativo delle parti non si esaurisce in via definitiva con la decisione di legittimità».
L’ordinanza n. 11713/2025 precisa, inoltre, la particolare rilevanza, in tale nuovo contesto giurisdizionale «del fattore tempo in relazione all’acquisizione di una condizione di stabilità idonea ad essere valutata alla stregua dell’art. 8 Cedu.», così come dell’obbligo informativo di cui all’art. 5 regol. n. 604/2013, in quanto si apre un nuovo orizzonte interpretativo (Cass. n. 11178/2019).
Infine, per i giudizi Dublino instaurati dopo l’intervento delle Sezioni Unite n. 935/2025 la Cassazione afferma che «deve essere adempiuto l’onere allegativo in sede di ricorso davanti al giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimento, integrato dai fatti acquisiti nel procedimento che evidenzino il rifiuto tacito dell’Autorità Dublino di applicare la clausola di sovranità, ove possano rilevarsi allegazioni coerenti con i requisiti di vulnerabilità propri del nostro sistema interno di protezione nazionale, anche con il richiamo puntuale alle domande ed allegazioni contenute nella domanda di protezione internazionale che ha determinato l’avvio del sub procedimento relativo all’individuazione dello Stato competente.».
I principi di diritto espressi, conclusivamente, dall’importante ordinanza in rassegna sono i seguenti:
«1) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.
2) All’esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d’impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell’art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d’asilo di cui all’’art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.».
Art. 5 regol. n. 604/2013 - obblighi informativi - termine ragionevole di trasferimento
Con decreto 18.2.2025 RG. 6303/2023 il Tribunale di Brescia ha annullato la decisione dell’Unità Dublino di rinvio in Spagna di richiedente asilo del Marocco, entrato in Spagna nel febbraio 202 e in Italia nel marzo del medesimo anno, ove ha formalizzato la domanda di protezione internazionale, raggiungendosi qui con vari familiari regolarmente soggiornanti (tra i quali uno zio italiano). Le ragioni della decisione sono state individuate, innanzitutto, nella violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 5 regol. n. 604/2013 in quanto il verbale informativo era stato compilato solo in italiano e solo per la parte anagrafica, non superabile dal successivo colloquio personale in lingua araba (Cass. n. 12162/2024 e n. 22947/2024; Trib. Bologna, 13.9.2024 RG. 9172/2022). Trattasi, infatti, di obbligo informativo infungibile con altri adempimenti, evidenziando che gli stessi dati oggettivi, dell’arrivo in Spagna e poi in Italia, sono risultati discordanti tra le parti.
La decisione qui in rassegna richiama anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 228/2023 che nell’affermare l’annullamento delle decisioni di trasferimento cd. Dublino ha riconosciuto l’eccezione a tale regola nel caso in cui il richiedente asilo abbia comunque la possibilità di esporre davanti all’autorità giudiziaria le ragioni della sua opposizione al rinvio in altro Paese UE. Tuttavia, ritiene che nel caso di specie non sia applicabile in quanto «una tale sanatoria attraverso il recupero, in sede giurisdizionale, delle garanzie informative e partecipative è, all’evidenza, inattuabile a distanza di circa due anni e mezzo dalla presentazione della domanda di protezione senza che si sia addivenuti a una decisione sullo Stato competente al suo esame (e non per causa imputabile al ricorrente), se non altro per il mutamento della situazione di fatto nelle more intervenuto e soprattutto per l’inevitabile affievolimento della memoria del richiedente su circostanze relative al suo percorso migratorio potenzialmente rilevanti ai fini della procedura di trasferimento. Non appare, pertanto, praticabile in questa sede un “rimedio effettivo” al vizio procedurale sopra accertato.».
Dunque, anche il tempo trascorso tra la decisione di trasferimento cd. Dublino e la definizione del giudizio (sospeso in attesa dapprima della sentenza della Corte di giustizia a seguito di rinvio da parte di vari Tribunali italiani in merito al perimetro di applicazione della clausola discrezionale e poi in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 935/2025 su rinvio di altri Tribunali) è stato elemento decisivo, unitamente alla violazione dell’obbligo informativo, per l’annullamento della decisione di rinvio del richiedente asilo in Spagna a 3 anni di distanza.
Clausola discrezionale ex art. 17 Regol. n. 604/2013 - durata del procedimento
Con riguardo alla rilevanza del termine ragionevole di trasferimento è intervenuto anche il Tribunale di Firenze, decreto 9.4.2025 RG. 13453 /2022 , che ha annullato la decisione di rinvio di richiedente asilo in quanto la definizione del giudizio è intervenuta a tre anni di distanza dall’impugnazione. Il Giudice fiorentino ha richiamato le varie disposizioni del regolamento n. 604/2013 (artt. 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29) l’insieme delle quali impone una celerità della decisione di trasferimento, trattandosi di un incidente di esecuzione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, che pertanto deve avere tempi certo e rapidi. Disposizioni le quali sono state interpretate dalla sentenza della Corte di giustizi, Grande camera, causa C-201/16 Madzhid, del 25.10.2017 con valorizzazione proprio del principio del ragionevole termine per il richiedente asilo di avere una decisione definitiva sulla richiesta di rinvio (art. 27 e 29 Regol.).
Applicati detti principi al caso esaminato, il Tribunale ha preso atto che il giudizio iniziato nel 2022 era stato sospeso in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla questione sottopostale anche dal Tribunale di Firenze stesso circa l’ambito di applicazione della clausola discrezionale ex art. 17 regol. n. 604/2013, intervenuta il 30.11.2023, arrivando alla conclusione che la durata complessiva del procedimento «valutata congiuntamente alla documentata condizione del richiedente sul territorio italiano, giustifica, ad avviso del Collegio, l’applicazione dell’art 17 comma 1 del regolamento, considerata la peculiare situazione di sospensione della presente procedura che non può ritenersi “ragionevole” (paragrafo 9, lettera b, della sentenza della CGUE della Grande camera).». Dunque, esercitando nel concreto la clausola di sovranità il Tribunale afferma la coerenza della pronuncia di annullamento del provvedimento dell’Unità Dublino «alla finalità del Regolamento Dublino di un rapido esame delle domande di asilo, per come individuata dal considerando 5 del medesimo, con riferimento alla necessità “… di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, nell’interesse tanto dei richiedenti una protezione siffatta quanto del buon funzionamento generale del sistema istituito da detto regolamento” (paragrafo 31 della sentenza con riguardo alla clausola di cui all’art 29). 16. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la declaratoria della competenza dell’Italia ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.».
Sul termine ragionevole di trasferimento si veda anche la Rassegna n. 1/2025.
Art. 3 regol. n. 604/2013 - carenze sistemiche nel sistema d’asilo e di accoglienza del Paese di rinvio
Il Tribunale di Roma – decreto 6.3.2025 RG. 771/2025 – ha annullato il rinvio di richiedente asilo del Pakistan in Croazia ai sensi dell’art. 3 regol. n. 604/2013 dopo avere accertato, sulla base di precise e qualificate COI, che in detto Paese dove era stata presentata la prima domanda di protezione internazionale vi sono gravi carenze sistemiche del sistema d’asilo e di accoglienza tali da esporre il richiedente al rischio di trattamenti inumani e degradanti. Secondo il Giudice romano, infatti, «Le informazioni reperibili portano a ritenere fondato il rischio che la ricorrente una volta trasferita in Croazia vada incontro a trattamenti inumani e degradanti.
Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 marzo 2005, Ay c. Turchia).
Alla stregua di un ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che si colloca nel solco della giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia e della Corte EDU, e del quadro fornito dalle fonti internazionali maggiormente accreditate, la Croazia non può ritenersi un paese sicuro.».
PROTEZIONE COMPLEMENTARE
Protezione speciale - termine di ricorso - errore scusabile
L’ordinanza n. 34355/2024 della Corte di cassazione è intervenuta su una questione particolare di natura processuale ma dirimente ai fini dell’effettività del diritto di difesa. Il ricorso, infatti, è stato proposto avverso la decisione del Tribunale di Torino che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale in quanto proposto oltre il termine di 30 gg. dalla notifica, nonostante nel provvedimento stesso fosse indicato il termine di 60 gg. e non di 30, come previsto dall’art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
La Cassazione censura il Tribunale richiamando l’importanza dell’art. 3 legge n. 241/90, che imponendo alla PA di indicare non solo la motivazione ma anche i termini di impugnazione rende effettivo il diritto di difesa previsto dall’art. 46 CEDU e dall’art. 24 Cost. Disposizione procedimentale la cui essenzialità, ricorda l’ordinanza in rassegna, è stata ben precisata dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 11219/2019 ma che ha un impatto particolare per i cittadini stranieri in quanto «in questo caso la difficoltà che incontra il cittadino straniero non è soltanto legata alla complessità della normativa processuale in materia, comunque sussistente, ,a anche ed in primo luogo al fatto che la parte è uno straniero, il cui diritto a permanere sul territorio nazionale deve ancora accertarsi».
La Cassazione precisa, altresì, l’importanza dell’effettiva conoscenza degli atti procedimentali in materia di protezione internazionale, compresa la traduzione in lingua conosciuta (Cass. 10936/2023) e anche se «Vero è che la protezione speciale non appartiene alla materia della protezione internazionale intesa in senso stretto, ma essa costituisce comunque espressione del diritto di asilo ed è preordinata ad assicurare la tutela di diritti fondamentali (Cass. n. 19176 del 15/09/2020; Cass. n. 32851 del 27/11/2023; Cass. 8495 del 24/03/2023). Pertanto anche in questa materia devono rispettarsi le regole di trasparenza della attività amministrativa ed accessibilità alla tutela giurisdizionale, tenendo conto della peculiare condizione di svantaggio dello straniero che non è ancora regolarmente soggiornante sul territorio, ma che potrebbe averne diritto; la sua condizione lo pone, infatti, in una posizione di asimmetria informativa che rende più complesso l’accesso alle procedure per garantire i suoi diritti, e di ciò deve tenersi conto nel valutare la rilevanza e la incidenza, in questa specifica situazione, delle informazioni erronee eventualmente date dalla pubblica amministrazione (in termini, con ri9ferimento alla posizione del richiedente protezione internazionale si veda Cass. n. 18860 del 12/07/2019 ove si sottolinea che venendo in rilievo diritti fondamentali della persona, occorre rendere una interpretazione dell’art. 153 c.p.c. ossequiosa non solo dei principi costituzionali, ma anche dell'art. 6 CEDU).».
In applicazione di detti principi la Cassazione ha annullato la decisione di 1^ grado sottolineando l’importanza sia della traduzione in lingua che della sua correttezza, poiché se ciò non avviene genera un errore scusabile che consente la rimessione in termini per la proposizione dell’impugnazione.
Art. 8 CEDU - vita privata - declinazione concetto di integrazione sociale
In un giudizio relativo al diniego di rilascio di permesso per protezione speciale secondo la disciplina antecedente la riforma 2023, l’ ordinanza n. 11911/2025 della Corte di cassazione merita di essere segnalata perché rappresenta un utile compendio, di fatto, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sull’art. 8 CEDU (distinzione tra vita privata e vita familiare, criteri di riconoscibilità del diritto, bilanciamento, dimensione sociale e autodeterminazione), da cui la Cassazione individua tre grandi categorie incluse nella nozione di vita privata: «La prima riguarda l’integrità fisica, psicologica o morale della persona, cui la Corte EDU ha ricondotto casi molto eterogenei tra loro, riguardanti argomenti quali: l’orientamento sessuale; la vita sessuale; la violenza fisica e psicologica; i diritti riproduttivi; i trattamenti sanitari obbligatori; la salute, compresa quella mentale; le difficoltà delle persone che convivono con una disabilità; le scelte di fine vita, tra cui il diritto a rifiutare le cure e la donazione degli organi; casi concernenti la sepoltura e il rispetto per i defunti, ma anche l’impatto sulla qualità della vita derivante da questioni ambientali. La seconda categoria convoglia tutti quegli interessi riconducibili ad una nozione trasversale di riservatezza, tra cui il diritto all’immagine, il diritto d’autore, la reputazione e la tutela dalla diffamazione, la protezione e la raccolta dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, il diritto di accesso, la tutela della corrispondenza e delle comunicazioni in caso, ad esempio, di intercettazioni telefoniche e nel rapporto tra avvocato e assistito. Il terzo gruppo viene generalmente individuato nei concetti di identità ed autonomia, in cui possono rientrare: il diritto alla realizzazione personale e all’autodeterminazione; l’identità fisica e sociale della persona; il diritto di scoprire le proprie origini in caso di adozione; l’identità di genere; il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore; il rapporto genitori-figli; la residenza e il domicilio, inteso sia come domicilio delle persone fisiche che giuridiche, la religione e le convinzioni filosofiche, il diritto all’identità e al nome, il diritto a rivendicare la propria identità etnica, i limiti all’espulsione del cittadino straniero, l’apolidia e la cittadinanza.».
Con specifico riferimento alla condizione delle persone migranti, ricorda la Cassazione che la Corte EDU ha sempre riconosciuto il diritto dello Stato di controllare l’ingresso e il soggiorno, dovendo, tuttavia, bilanciarlo con decisioni che, interrompendo il soggiorno della persona straniera, siano previste dalla legge, siano giustificate da un bisogno sociale imperativo e siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito.
La pronuncia ripercorre poi la declinazione nell’ordinamento nazionale (art. 19 TU d.lgs. 286/98) che la Cassazione ha fatto di quei principi CEDU, tenendo presente che nella disciplina antecedente la riforma 2023 erano maggiori i limiti al respingimento e all’espulsione poiché circoscritti alle ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica e non anche relativi agli altri elementi di bilanciamento contenuti nell’art. 8 CEDU. Precisa, altresì, la Corte che il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo «non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano, essendo sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale» (ampi sono i richiami giurisprudenziali sul punto) e tutti gli elementi vanno valutati complessivamente e in modo unitario, senza frammentazione atomistico dei singoli elementi e senza necessità di effettuare un giudizio di comparazione con le condizioni nel Paese di origine.
Applicando quanto sopra al caso oggetto di giudizio, la Cassazione annulla la decisione del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il ricorso a causa dello stato di disoccupazione, omettendo di considerare le pregresse attività lavorative e la profonda relazione con una famiglia ospitante.
In termini, si veda anche l’ordinanza della Corte di cassazione n. 11898/2025 .
Sempre con riguardo alla nozione di vita privata l’ordinanza n. 6775/2025 della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’interno, che aveva impugnato un decreto del Tribunale di Milano che, a suo dire, aveva riconosciuto la protezione speciale a un richiedente che non aveva legami familiari in Italia e aveva svolto solo lavori precari. La Corte ricorda che i parametri di radicamento sociale, utili ai fini dell’art. 8 CEDU, sono quello familiare, quello sociale e quello della durata della presenza e se la giurisprudenza anche CEDU, oltre che nazionale, ha dato rilievo all’esistenza al solo parametro familiare «analoga tutela andrà accordata anche nel caso di riscontro della sola integrazione sociale e lavorativa, semprechè tale integrazione dimostri l’esistenza di un radicamento effettivo». Principi applicati, ricorda la Corte, anche in materia di espulsione (Cass. 19815/2022). L’ordinanza precisa, altresì, che «L’integrazione si atteggia a dato di carattere qualitativo e non quantitativo», da intendersi come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà sociale e culturale italiana e dunque riguarda qualsiasi contesto nel quale avvenga.
Art. 8 CEDU - vita privata - durata della presenza - precedenti penali
Il Tribunale di Trieste, con decreto 14.3.2025 RG. 7382/2024 , in un ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 proposto da richiedente asilo nigeriano, dopo avere escluso il riconoscimento delle due forme di protezione internazionale (perché i motivi addotti, pur credibili, sono stati ritenuti estranei ai suoi requisiti), riconosce la protezione speciale valorizzando concretamente la storia personale del richiedente, giunto in Italia da bambino, per ricongiungimento con i genitori (oggi cittadini italiani) e che qui ha interamente realizzato la sua identità sociale, frequentando le scuole, svolgendo attività lavorativa tanto da acquisire nel tempo il permesso UE di lungo soggiorno, poi revocato a causa di alcuni pregiudizi penali, e intessendo varie relazioni sociali.
Il Tribunale dà atto che la richiesta di protezione speciale rientra nell’ambito di applicazione della riforma recata dal d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50/2023, ma ritiene che l’abrogazione della parte dell’art. 19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98, che richiamava espressamente l’art. 8 CEDU, non abbia eliminato la possibilità di riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui alla norma convenzionale, giacché rientra nel campo di applicazione dell’art. 5, co. 6 TU immigrazione che impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali, tra i quali anche quello in discussione. E dunque «Per questo motivo, ad avviso del Collegio, è possibile riprendere, nell’attuale panorama normativo, i principi già statuiti dalla giurisprudenza di legittimità prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018, nella parte in cui aveva individuato quale contenuto della protezione complementare la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, intesa come presupposto di una vita dignitosa, compromessa dall’eventuale allontanamento dello straniero (Cass. 24413/2021).». Principi che, ricorda il decreto, prevedevano anche una comparazione, pur attenuata, tra il livello di integrazione in Italia e il rischio di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali nel Paese di origine. Principi tutti che, pertanto, vanno applicati anche in relazione all’attuale disciplina, come affermato già, sia pur incidentalmente, dalla Cassazione (Cass. n. 28162/2023) e che, nel caso esaminato dal Tribunale, hanno comportato il riconoscimento della protezione speciale tenuto conto, come già evidenziato, dell’intera esistenza vissuta in Italia e dell’assenza di alcun legame familiare e sociale in Nigeria.
Quanto alla rilevanza dei pregiudizi penali, di cui è risultato gravato il richiedente, il Tribunale opera un giudizio di bilanciamento, escluso ogni automatismo preclusivo e dunque verificando l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale, nel caso di specie esclusa anche in ragione della lievità dei reati commessi, con la conseguenza che l’eventuale rimpatrio rappresenterebbe una misura sproporzionata, contraria all’art. 8 CEDU. Conclusivamente, secondo il Tribunale «un eventuale rimpatrio non costituirebbe un semplice pregiudizio alla sua vita privata, ma un completo annullamento della stessa. Alla luce di quest’osservazione, qualsiasi valutazione di bilanciamento con i fatti di reato indicati non potrebbe essere sufficiente per far venire meno il diritto di […] ad ottenere la protezione speciale.».
Protezione speciale e diritto alla salute
Il decreto 12.3.2025 del Tribunale di Milano RG. 43243/2021 evidenzia un caso particolare, non solo perché la decisione è pervenuta 4 anni dopo l’inizio del giudizio ma anche perché dalla sua ricostruzione dei fatti si evince che il ricorrente, affetto da condizioni sanitarie serie, aveva chiesto in sede amministrativa innanzitutto il permesso per cure mediche, di cui all’art. 19, co. 2 lett. d-bis TU d.lgs. 286/98 e in subordine il permesso per protezione speciale, entrambi oggetto di parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. In giudizio, invece, ha invertito l’ordine delle richieste, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione speciale. Il Tribunale ha ritenuto correttamente che il caso oggetto di giudizio rientra nella disciplina delineata con il d.l. n. 130/2020 e sua legge di conversione n. 173/2020 e merita segnalazione perché, nonostante difetti di puntuale motivazione per l’accoglimento della domanda di protezione speciale rispetto al permesso di cure mediche, contiene un’ampia ricostruzione, attraverso precise COI, del sistema sanitario dell’Egitto che non tutela tutti i cittadini né coloro che sono affetti da problemi psichiatrici, come il ricorrente. Pare, dunque, che il riconoscimento della protezione speciale deciso dal Tribunale meneghino afferisca all’obbligo costituzionale di cui all’art. 32 Cost., rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 5, co. 6 TU immigrazione, inserito anche nell’art. 19, co. 1.1. del medesimo TU.
Protezione speciale post riforma 2023 - presupposti
Con decreto 31.1.2025 RG. 13041/2024 il Tribunale di Bologna ha esaminato un ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 di impugnazione di diniego di domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale, presentata successivamente alla riforma di cui al d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50/2023, in cui nel corso del giudizio il richiedente asilo ha rinunciato alla domanda di protezione internazionale insistendo, invece, per l’accoglimento di quella per protezione speciale. Preliminarmente, a fronte di vizi procedimentali sollevati dal ricorrente, il Giudice felsineo ricorda che essi non hanno alcun rilievo nel giudizio d’asilo poiché esso verte sul rapporto e non sulla legittimità del provvedimento (Cass. n. 26480/2011, n. 18632/2014, n. 7385/2017, n. 17318/2019, n. 26576/2020). Precisa, inoltre, che la domanda reiterata è ammissibile anche qualora i nuovi elementi riguardino la sola protezione complementare senza che vengano addotti motivi afferenti alla protezione internazionale (Cass. n. 37275/2022).
Il Tribunale affronta, dunque, la questione della nuova disciplina conseguente alla riforma del 2023, chiarendo preliminarmente che l’esame della domanda reiterata d’asilo è autonoma rispetto a quella originaria e pertanto inapplicabile il regime transitorio di cui all’art. 7 d.l. n. 20/2023.
Quanto ai presupposti della nuova disciplina, il decreto in rassegna afferma che «L’abrogazione della seconda e terza parte dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all’epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l’interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020», con la conseguenza che valgono i principi giurisprudenziali elaborati in materia di protezione umanitaria, con i criteri attativi del diritto d’asilo previsto dall’art. 10, co. 3 Cost., richiamando al riguardo le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione n. 29459/2019 e n. 24413/2021.
Principi secondo i quali, attraverso l’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 (che, precisa il Tribunale, è rimasto integro nella sua formulazione del 2020 anche con la riforma del 2023) è riconoscibile il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
Riprendendo, pertanto, la declinazione giurisprudenziale della protezione umanitaria pre-2020, il Tribunale ritiene che vada ripristinato anche il giudizio di comparazione, pur attenuato a seconda del grado di integrazione sociale dimostrato dal richiedente asilo, in quanto «Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l’effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall’art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l’art. 10, terzo comma della Costituzione.». Quanto più intenso sarà il grado di consolidamento in Italia del diritto al rispetto della vita privata e familiare «tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.».
Principi che, applicati al caso oggetto di giudizio, hanno comportato il riconoscimento al ricorrente della protezione speciale, in ragione dell’ingresso in Italia avvenuto da minorenne, delle ampie relazioni parentali qui presenti, del percorso di formazione professionale seguito e dell’attività lavorativa svolta, elementi l’insieme dei quali hanno fatto ritenere il rischio di «manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni».
Protezione speciale - regime intertemporale ex art. 7 d.l. n. 20/2023
La sentenza 27.3.2025 del Tribunale di Roma RG. 39059/2024 ha affrontato la questione della corretta individuazione del regime intertemporale previsto dall’art. 7 d.l. n. 20/2023, che, dopo avere disposto l’abrogazione, al 1^ comma, del terzo e del quarto periodo dell’art. 19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98 (ndr: relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare), al 3^ comma stabilisce che «I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. […]». Nel caso oggetto di giudizio la questura di Roma aveva rinnovato a un cittadino straniero il permesso per protezione speciale, riconosciutogli dal Tribunale nel 2023, per un solo anno in ritenuta applicazione di detto comma 3. In sede di giudizio, tuttavia, è stato dimostrato che il riconoscimento della protezione speciale era stato motivato non in ragione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (cioè ai sensi dei due periodi abrogati dal d.l. n. 20) ma per motivi di vulnerabilità soggettiva collegata prevalentemente al diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto «che la Questura ha erroneamente rinnovato il permesso per un solo anno, dovendosi applicare alla protezione speciale concessa anche ai sensi dell’art. 19 comma 1.1, primo periodo del TUI la normativa previgente al dl 20/2023 che prevede il rinnovo di durata biennale non trovando applicazione nel caso di specie il terzo comma dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023.».
DOMANDA AUTONOMA DI PERMESSO DI SOGGIORNO ex art. 19 TU d.lgs. 286/98
Prosegue anche in questo numero della Rivista la pubblicazione delle decisioni intervenute con riguardo al diritto alla presentazione della domanda di permesso per protezione speciale direttamente al questore, questione divenuta centrale dopo l’abrogazione operata dal d.l. n. 20/2023 e sua legge di conversione n. 50/2023 della parte dell’art. 19, co. 1.2. TU d.lgs. 286/98 (introdotta dal d.l. n. 130/2020) che la prevedeva espressamente. Le pronunce di seguito rassegnate riconoscono il diritto alla presentazione diretta ma lasciano spazio alle questure di incardinare le domande all’interno dei procedimenti di protezione internazionale e, soprattutto, lasciano in disparte la rilevanza autonoma dell’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98, su cui, tuttavia, la giurisprudenza sarà chiamata a breve a pronunciarsi.
Diritto alla presentazione di domanda autonoma al questore - libertà procedimentale della questura
Con due decisioni di identico tenore, il Tribunale di Catanzaro – ordinanza 10.3.2025 RG. 290/2025 e ordinanza 15.3.2025 RG. 151/2025 – ha accolto i ricorsi d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., proposti da ricorrenti i quali avevano chiesto al questore di formalizzare la domanda di rilascio di permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 TU d.lgs. 286/98, senza ottenere alcuna risposta nonostante le reiterate documentate richieste. Oggetto dei giudizi è stato, dunque, l’accertamento del diritto alla formalizzazione di domanda autonoma al questore di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TU immigrazione, al d fuori della procedura di protezione internazionale. Questione su cui, preliminarmente, il Tribunale afferma la giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo afferente a diritti umani fondamentali (Cass. SU n. 5059/2017 e SU n. 15115/2013) e in particolare la protezione speciale va collocata nell’alveo del diritto assoluto garantito dall’art. 10, co. 3 della Costituzione.
Tanto premesso, il Tribunale ricostruisce sinteticamente l’excursus legislativo dell’istituto della protezione speciale, introdotto nel 2018 con il d.l. n. 113/2018, poi riformato dal d.l. n. 130/2020 e infine modificato dal d.l. n. 20/2023 (e sua legge di conversione n. 50/2023), il quale ultimo ha abrogato la previsione della novella 2020 che, con l’art. 19, co. 1.2. TU d.lgs. 286/98, contemplava il doppio canale di riconoscibilità della protezione speciale: nell’ambito della procedura di protezione internazionale o con domanda autonoma diretta al questore. La conclusione a cui il Tribunale perviene, richiamando sul punto altra giurisprudenza (Trib. Roma n. 40613/2023), è che detta abrogazione non ha inciso sui divieti di espulsione o respingimento delineati nell’art. 19, commi 1 e 1.1. TU immigrazione, i quali rappresentando precisi divieti per lo Stato gli impongono l’obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno in presenza di uno dei rischi ad essi sottesi. Conseguentemente la Pubblica amministrazione ha il dovere di valutare la richiesta della persona che prospetti di rientrare in una delle condizioni protette dall’art. 19 TU, innanzitutto consentendo la sua formalizzazione (sul punto viene richiamata Trib. Bologna n. 4443/2024 e n. 7460/2024), precisando altresì che, una volta assolto a tale adempimento, è onere della questura acquisire il parere (che qualifica obbligatorio e vincolante) della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Quanto alla tipologia di procedura amministrativa entro la quale la domanda autonoma al questore deve essere incardinata, il Tribunale di Catanzaro ritiene (come già quelli di Bologna e di Roma: cfr. le precedenti Rassegne) che la scelta rientri nella libertà organizzativa della PA, che potrà decidere se iniziare la procedura di protezione internazionale o una procedura autonoma ma con acquisizione del parere obbligatorio della Commissione. Fermo restando, precisa il giudice, che nel primo caso comunque i motivi di protezione internazionale possono essere circoscritti ai requisiti della protezione speciale.
L’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO
Richiedenti asilo vulnerabili
L’ordinanza cautelare n. 270/2025 (RG. 4538/2024) del Tar Campania, Napoli, ha riguardato l’impugnazione del silenzio serbato sulla richiesta di accoglienza di un richiedente asilo vulnerabile all’interno di una struttura SAI, spostandolo dal CAS dove viveva da lungo tempo nonostante le sue precarie condizioni psico-fisiche. Silenzio cui era seguito un rifiuto espresso di trasferimento nel SAI, oggetto di ricorso per motivi aggiunti. Questione che, è bene evidenziare, si presenta molto spesso oramai nel precario sistema di accoglienza italiano.
Sia pur nella fase cautelare del giudizio, il Tar ha preso atto «- delle acclarate condizioni di fragilità e di vulnerabilità del ricorrente, persona connotata da marcati disagi di natura fisica e psichiatrica che, in quanto tali, implicano la adozione delle speciali misure di accoglienza di cui è menzione agli artt. 9, comma 1-bis, e 17 d.lgs. 142/15 e delle peculiari forme di assistenza sociale colà erogabili;
- della manifesta inidoneità del centro di accoglienza straordinaria che attualmente lo ospita, al soddisfacimento delle peculiari esigenze implicate dalle patologie e dai disturbi del ricorrente, siccome puntualmente evidenziato dalla responsabile di esso centro;
- che la perdurante assegnazione ad un CAS ed il mancato trasferimento ad una struttura “dedicata” - rientrante nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all’art. 1-sexies d.l. 416/89 - oltre che essere incompatibile con la condizione psico-fisica del ricorrente, appare altresì compromettere il sicuro e ordinato espletamento delle attività del medesimo CAS, tradendo in definitiva il disposto delle norme che vengono in rilievo in subiecta materia.».
Conseguentemente ha ordinato al «Ministero e al servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione di provvedere senza indugio, nei modi indicati in parte motiva, ad adottare tutti gli atti funzionali all’inserimento del ricorrente in una struttura, “altra” rispetto a quella in cui è attualmente ospitato, adeguata alle sue peculiari condizioni di disagio fisico e psichico.».
In termini analoghi si è posta anche un’ulteriore ordinanza del Tar campano, n. 2088/2024 RG. 5438/2024 .
Sempre il Tar Campania, con decreto presidenziale cautelare ante causam n. 1748/2024, ha ordinato al Ministero dell’interno (rimasto silente insieme al Servizio centrale sulla richiesta di erogazione delle misure di accoglienza per richiedente asilo vulnerabile poiché ipovedente, privo di abitazione e con necessità di ricevere i farmaci necessari per la salute) di disporre «il collocamento urgente e immediato del richiedente asilo istante alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 14 del d.lgs. 142/2015 e per quanto possibile a quelle specificamente previste per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi degli artt. 2, lett. h, 17, d.lgs. 142/2015.», dopo avere richiamato gli obblighi di accoglienza di cui all’art. 14 d.lgs. 142/2015 e rilevato che in conseguenza del mancato inserimento in una struttura di accoglienza ha comportato l’impossibilità per il richiedente asilo di accedere ai servizi e ai diritti essenziali.
Revoca delle misure di accoglienza per superamento limite reddituale
Il Tar Emilia Romagna, Parma, ha esaminato il caso, invece, della revoca delle misure di accoglienza per un nucleo familiare, concedendo la cd. sospensiva con ordinanza n. 85/2025 RG. 268/2025 poiché nelle more del giudizio «si presenta meritevole di tutela la peculiare condizione familiare del ricorrente, indice della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile».
Per meglio comprendere il caso si fa riferimento al contenuto dell’impugnazione proposta messa a disposizione dalla collega che ha patrocinato il ricorso, stante l’estrema sinteticità della sospensiva. Si tratta della revoca delle misure di accoglienza di un nucleo familiare di richiedenti asilo che aveva superato di poco il limite reddituale indicato dall’art. 14 d.lgs. 142/2015 in riferimento all’importo dell’assegno sociale annuo, rapportato al numero dei componenti il nucleo. Nel ricorso sono stati eccepiti vizi di illegittimità della revoca per la mancata valutazione della vulnerabilità del nucleo familiare (con tre figli minori) e della precarietà lavorativa del marito (disoccupato da vari mesi), con ampi richiami giurisprudenziali secondo i quali ai fini della revoca delle misure di accoglienza collegate alla capacità reddituale è necessario tenere conto del fatto che l’occupazione duri per un “ragionevole lasso di tempo”, come previsto dall’art. 17 direttiva 2013/33/UE (Cons. St. n. 6657/2024).