Diritto al soggiorno del convivente di cittadino italiano
Tribunale di Torino, sez. IX civile, sentenza 9 aprile 2025
Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Torino si esprime su una questione di particolare rilievo interpretativo, relativa all’applicazione dell’art. 23, co. 1-bis del d.lgs. n. 30/2007, relativo ai familiari di cittadini italiani «statici».
Si tratta di una disposizione introdotta con lo scopo di rispondere alle richieste della Commissione europea e di regolare in maniera distinta la posizione dei familiari di cittadini italiani «statici», ovvero di quei cittadini dell’Unione che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, quale convivente di cittadino italiano con cui aveva sottoscritto un accordo di convivenza registrato e il cui legame era stato già accertato giudizialmente con sentenza che ordinava l’iscrizione anagrafica.
La questura aveva respinto l’istanza ritenendo inapplicabile il d.lgs. 30/2007 ai familiari di italiani statici, argomentando che a tali soggetti sarebbe applicabile esclusivamente il Testo Unico Immigrazione, in particolare attraverso un titolo denominato «fam. it.».
Il Tribunale disattende tale lettura restrittiva e accoglie il ricorso, offrendo una interpretazione sistematica e teleologica della novella. La sentenza afferma che:
- il richiamo al TUI contenuto nell’art. 23, co. 1-bis riguarda soltanto le modalità pratiche di rilascio del titolo (art. 5, co. 8 TUI), ma non incide sulla definizione dei «familiari»;
- l’espressione «familiari» va letta alla luce dell’art. 3 del d.lgs. 30/2007, e include quindi anche il partner con cui sussiste una relazione stabile debitamente attestata, ai sensi della lett. b) del comma 2;
- la ratio della norma consiste proprio nell’evitare che ai familiari di italiani non circolanti sia rilasciata una carta di soggiorno con effetti automatici anche fuori dal territorio nazionale, ma non può negarsi loro un diritto derivato al soggiorno per motivi familiari.
In conclusione, il Tribunale accerta il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, applicando la disciplina del d.lgs. 30/2007 anche ai familiari di cittadini italiani statici, con esclusione però della carta di soggiorno disciplinata dalla direttiva 2004/38.
Il provvedimento giudiziario assume particolare importanza in quanto chiarisce per la prima volta, in modo sistematico, il corretto ambito di applicazione della nuova norma e le sue implicazioni concrete, con riferimento specifico alla posizione del partner convivente non comunitario. La sentenza si inserisce così nel quadro ancora in evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale della novella legislativa e fornisce indicazioni utili anche alla prassi amministrativa.
Tribunale di Brescia, sez. immigrazione, sentenza 5 maggio 2025
Con questa articolata pronuncia, il Tribunale di Brescia si esprime sul diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore del partner non comunitario di cittadino italiano, con cui intrattiene una relazione stabile e duratura, pur in assenza di registrazione anagrafica.
Il caso ha origine dal diniego opposto dalla questura di Brescia alla richiesta di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione presentata da una cittadina brasiliana, legata da relazione affettiva e convivenza con un cittadino italiano, formalizzata mediante contratto di convivenza stipulato il 15 ottobre 2021 a rogito notarile, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 76/2016. Rispetto al caso esaminato dal Tribunale di Torino, in questo caso, la questura non aveva eccepito l’inapplicabilità del d.lgs. n. 30/2007, ma la mancata integrazione delle condizioni previste dalla medesima disciplina per il riconoscimento del diritto al soggiorno.
Secondo l’Amministrazione, la mancanza di registrazione anagrafica del contratto avrebbe reso l’accordo inidoneo a costituire «documentazione ufficiale» ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 30/2007, impedendo così il riconoscimento della relazione come «stabile» ai fini del rilascio del titolo. Il Comune, in effetti, aveva negato l’iscrizione anagrafica in quanto la ricorrente non risultava ancora titolare di un permesso di soggiorno, e un precedente tentativo dei ricorrenti di ottenere un ordine giudiziale di registrazione anagrafica era stato respinto.
Il Tribunale rigetta l’impostazione seguita dall’Amministrazione e accoglie integralmente il ricorso, ricostruendo con grande precisione il quadro normativo interno ed eurounitario. In particolare, la pronuncia richiama la direttiva 2004/38/CE e l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 30/2007, che impongono agli Stati membri di agevolare il soggiorno del partner del cittadino dell’Unione con cui vi sia una relazione stabile debitamente attestata, e l’art. 10, comma 2, lett. d-bis, che disciplina la documentazione necessaria per il rilascio della carta di soggiorno. Secondo il Tribunale, tale documentazione deve essere valutata secondo criteri di ragionevolezza, in linea con quanto affermato dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2009)313, che ammette l’utilizzo di «qualsiasi mezzo idoneo» per dimostrare la stabilità del legame, nell’ottica di una tutela sostanziale dell’unità familiare.
In questo senso si pone anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nella motivazione, in particolare con la sentenza n. 22518 del 2024, secondo cui l’assenza di iscrizione anagrafica non può escludere automaticamente il diritto alla carta di soggiorno qualora la relazione affettiva sia dimostrata con altri mezzi. La sentenza valorizza, infatti, la differenza tra famiglie «di fatto» e famiglie «di fatto registrate», e chiarisce che l’iscrizione anagrafica può essere un mezzo di prova privilegiato, ma non esclusivo, giacché la convivenza costituisce una realtà fattuale, che può preesistere alla sua certificazione anagrafica. L’eventuale rifiuto opposto dall’Amministrazione non può dunque paralizzare il diritto alla verifica giudiziale del vincolo affettivo, anche mediante istruttoria orale.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la convivenza e la stabilità della relazione, sulla base di molteplici elementi convergenti: l’accordo di convivenza stipulato per atto pubblico; le dichiarazioni rese dai due partner in sede di interrogatorio libero; le testimonianze raccolte, tra cui quella della figlia del compagno e quella di un conoscente di lunga data; i bonifici effettuati; le fotografie e la documentazione attestante la stabile permanenza in Italia della ricorrente per motivi sportivi, incluso il fatto di essere un’atleta professionista che ha partecipato a competizioni internazionali.
Di particolare rilievo è la considerazione secondo cui la «documentazione ufficiale» richiesta dall’art. 10, co. 2, lett. d-bis, del d.lgs. 30/2007, non può essere intesa come un elenco chiuso o come un requisito formalistico, bensì deve essere letta in modo coerente con i principi costituzionali e dell’Unione in materia di protezione della vita familiare, in particolare con riferimento all’art. 2 della Costituzione, che tutela le formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’individuo.
La decisione si distingue per la chiarezza dell’impostazione interpretativa e per la sua aderenza al principio di effettività della tutela, offrendo una risposta coerente e garantista alla problematica dell’accesso al soggiorno dei partner conviventi di cittadini italiani. Il Tribunale riafferma con forza che la convivenza di fatto, quando provata, costituisce di per sé il fondamento del diritto al soggiorno, e non può essere negata in base a meri requisiti documentali di tipo formale.
In senso analogo, sia pure nell’ambito di contenziosi volti all’accertamento del diritto all’iscrizione anagrafica, si sono espressi il Tribunale di Perugia, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 21.02.2025 e il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 7.04.2025 .
Tribunale di Firenze, sez. immigrazione, ordinanza 17 marzo 2025
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Firenze affronta la medesima problematica – il riconoscimento dei diritti del partner convivente di cittadino italiano – aggiungendo però ulteriori argomentazioni rispetto a quelle già richiamate.
Appare rilevante notare come, oltre a richiamare l’applicazione del d.lgs. n. 30/2007, l’ordinanza affermi che anche ad applicare la normativa anagrafica, non può condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’iscrizione anagrafica non può avvenire in assenza del previo rilascio di un permesso di soggiorno.
In senso contrario – osserva il Giudicante – possono essere richiamate numerose ipotesi, come ad esempio:
- in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (circolare Ministero interno n. 42/2006);
- in caso di ingresso con visto per lavoro (circolare n. 16/2007);
- in caso di ingresso con visto per ricongiungimento familiare (circolare n. 43/2007);
- per stranieri in attesa di riconoscimento della cittadinanza italiana (circolare n. 52/2007).
La decisione rileva che anche il cittadino non europeo familiare di un cittadino dell’Unione che entri in Italia con visto turistico deve ritenersi «regolarmente soggiornante» prima della scadenza dei tre mesi, pur non avendo un titolo autonomo di soggiorno, alla luce degli articoli 5, co. 2 e 6 della direttiva 38/2004.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Firenze ritiene che «le norme previste dal regolamento anagrafico, lette in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 9, comma 5-bis del d.lgs. n. 30/2007 e dagli artt. 36 e 37 della l. n. 76/2016» vadano «interpretate nel senso che l’Ufficiale dell’Anagrafe può procedere all’iscrizione nel registro della popolazione residente del partner non europeo del cittadino dell’Unione (in possesso del visto di ingresso, in attesa di rilascio del titolo di soggiorno) qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) con un cittadino dell’UE».
L’interpretazione adottata dal Tribunale appare pienamente condivisibile, in quanto valorizza ulteriori argomenti testuali che consentono di giungere ad una soluzione garantista. Occorre tuttavia precisare che l’argomento fondato sull’esistenza di un diritto al soggiorno nel momento della dichiarazione di iscrizione anagrafica è spendibile esclusivamente nei casi in cui la relazione affettiva e la convivenza si siano già formate prima dell’ingresso in Italia, e lo straniero sia entrato sul territorio nazionale per ricongiungersi al partner italiano. Qualora, invece, la convivenza abbia origine sul territorio italiano tra un cittadino italiano e uno straniero privo di titolo di soggiorno, tale linea argomentativa non risulta utilizzabile, poiché in tal caso verrebbe meno la condizione sostanziale del soggiorno regolare al momento della richiesta di iscrizione anagrafica. In simili ipotesi, l’eventuale tutela dovrà fondarsi sugli ulteriori argomenti richiamati dallo stesso Tribunale.
Bilanciamento tra protezione della vita familiare e sicurezza pubblica – rilievo del percorso riabilitativo
Tribunale di Venezia, sez. immigrazione, sentenza 15 maggio 2025
Con sentenza del 15 maggio 2025, il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso presentato da un cittadino marocchino avverso il provvedimento con cui la questura di Vicenza gli aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, motivando il rigetto con la sussistenza di numerosi precedenti penali (furto, lesioni personali, tentata rapina) e con la presunta pericolosità sociale del richiedente.
Il ricorrente aveva documentato, nel corso del giudizio, la propria convivenza stabile con i genitori e la sorella, tutti cittadini italiani, nonché il proprio attuale inserimento in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo, intrapreso con il supporto del SERD e autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza durante l’esecuzione della pena in regime domiciliare. Aveva inoltre evidenziato che, a partire dal 2022, viveva nuovamente con la famiglia e che non erano intervenuti nuovi episodi delittuosi successivi alla condanna, la cui esecuzione si era conclusa nel febbraio 2024 con liberazione anticipata.
Il Tribunale, nel motivare l’accoglimento del ricorso, chiarisce preliminarmente che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì l’esistenza attuale del diritto soggettivo al soggiorno per motivi familiari, alla luce delle circostanze concrete.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo rilevante, il giudice evidenzia come l’Amministrazione, nel valutare la pericolosità sociale del soggetto, debba fondarsi su un accertamento concreto e attuale, che tenga conto non solo dei precedenti penali ma anche della situazione familiare e del percorso di integrazione sociale, come prescritto dall’art. 5, co. 5 e 5-bis, del TUI e in conformità con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 202/2013) e della Corte di cassazione (tra cui ord. n. 17070/2018).
La sentenza sottolinea che, pur trattandosi di reati rientranti tra quelli di cui agli artt. 380 e 407 c.p.p. – sintomatici di pericolosità sociale – l’ordinamento esige una valutazione non automatica, bensì personalizzata, basata su tutti gli elementi del caso. In particolare, il giudice valorizza la documentazione relativa al percorso di risocializzazione e reinserimento lavorativo del ricorrente, nonché l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva revocato la misura di sicurezza dell’espulsione, proprio in virtù dei legami familiari e del processo di riabilitazione in atto.
Viene dunque riconosciuto non solo il peso del diritto all’unità familiare, ma anche quello – giuridicamente autonomo – del diritto al recupero sociale della persona, laddove dimostrato da un serio e coerente impegno individuale a mutare il proprio stile di vita e reinserirsi nel contesto sociale.
Il Tribunale chiarisce inoltre che la valutazione espressa in sentenza ha valore allo stato degli atti e che nulla impedisce all’Amministrazione, in presenza di nuove condotte penalmente rilevanti, di rivalutare la situazione complessiva e adottare, se del caso, provvedimenti ulteriori, ivi inclusa la revoca del titolo eventualmente rilasciato.
In conclusione, il Tribunale accerta la sussistenza del diritto al soggiorno e ordina il rilascio del permesso, valorizzando l’effettivo percorso riabilitativo e l’intensità dei legami familiari, in un’ottica costituzionalmente orientata e conforme ai principi del diritto dell’Unione europea. La decisione si segnala per la sua capacità di bilanciare in modo rigoroso, ma non formalistico, gli interessi contrapposti in gioco, affermando il principio per cui il diritto al soggiorno non può essere negato sulla base di mere presunzioni derivanti da precedenti penali, in assenza di una valutazione concreta dell’attualità del pericolo e dell’effettiva integrazione dello straniero.
Ricongiungimento familiare – interesse superiore del minore e condanna al risarcimento per il ritardo nel rilascio del visto
Tribunale di Roma, sez. immigrazione, sentenza 8 aprile 2025
Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma accoglie il ricorso d’urgenza con cui il ricorrente chiedeva di ordinare all’Ambasciata italiana al Cairo di rilasciare i visti di ingresso per motivi familiari alla moglie e al figlio minore appena nato, e di condannare la stessa Ambasciata al risarcimento del danno non patrimoniale causato dal protrarsi illegittimo del procedimento amministrativo di rilascio.
Nel caso specifico, il ricorrente dopo aver ottenuto il nulla osta dalla prefettura di Roma nel settembre 2024, ha immediatamente avviato la pratica di rilascio dei visti mediante l’intermediazione dell’Agenzia Almaviva, incaricata dall’Ambasciata di gestire le procedure di rilascio dei visti. Tuttavia, dopo i primi due appuntamenti nei mesi di settembre e ottobre 2024 per la traduzione e legalizzazione del certificato di matrimonio, l’Ambasciata non rilasciava i visti richiesti, nonostante i vari solleciti anche per il tramite del difensore, determinando per mesi uno stato di incertezza e di estrema vulnerabilità ed impedendo così il pieno esercizio del diritto all’unità familiare del ricorrente e dei familiari.
Il Tribunale, dopo aver accertato il diritto del ricorrente al rilascio dei visti nei confronti dei familiari da ricongiungere e rilevato che la condotta dell’Amministrazione ha causato un danno al diritto all’unità familiare di tutti membri della famiglia, ha condannato l’Ambasciata d’Italia al Cairo a provvedere al rilascio dei visti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione a corrispondere in favore del ricorrente la somma di 1.050,00 euro.
Nel caso in esame, venendo in rilievo diritti facenti capo non solo a maggiorenni ma anche a minori, il Tribunale ha riaffermato l’importanza dell’effettività del diritto all’unità familiare e la centralità del principio dell’interesse superiore del minore, evidenziando che «il comportamento illegittimo dell’Amministrazione (…) ha comportato l’insorgere di un pregiudizio incidente sulla relazione stessa tra genitore e figli, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante».
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza di merito che riconosce il danno derivante dall’impossibilità di godere della vita familiare, dall’impedimento nello svolgere il ruolo genitoriale e dall’assenza della figura genitoriale ricordando che «costituisce fatto notorio e desumibile dalla comune esperienza che l’assenza di una figura genitoriale segna negativamente la crescita di ogni persona e genera un senso di frustrazione e di rifiuto tale da minare la fiducia che il singolo nutre nella vita e nelle proprie capacità relazionali» e che tale assenza può generare un danno di natura non patrimoniale, provabile attraverso l’applicazione di presunzioni semplici e sulla base di nozioni di comune esperienza.
Questa pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità dell’Amministrazione per inadempimento nel rilascio dei visti può condurre al risarcimento del danno subito dai soggetti interessati.
Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia del padre decaduto dalla responsabilità genitoriale – rilievo dell’interesse della figlia minore
Tribunale di Brescia, sez. immigrazione, sentenza n. 758/2025 del 24 febbraio 2025
Con la sentenza in esame il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino, padre di una minore nata in Italia, avverso il provvedimento con cui la questura di Brescia aveva respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. La motivazione del rigetto si basava su diversi elementi, tra cui la pronuncia che aveva dichiarato il ricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale – decisione contestata dello stesso in un procedimento ancora pendente – e i suoi problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente aveva presentato ricorso sostenendo non solo di aver mantenuto un rapporto stabile con la figlia attraverso incontri protetti e telefonate anche dopo la decisione che lo dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale, ma anche di contribuire al mantenimento della minore con un assegno di 350 euro mensili, di aver intrapreso un percorso di recupero e di non fare più uso di stupefacenti o alcol da tempo.
Con la sentenza in esame, il Tribunale ha sottolineato che, sebbene l’art. 30, co. 1, lett. d), del d.lgs. 286/98 preveda che la privazione della responsabilità genitoriale costituisca motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, tale norma ha una ratio protettiva e deve essere interpretata tenendo conto degli altri principi in materia, al fine di evitare che l’applicazione automatica della norma produca risultati contrari a quelli che la stessa intende perseguire. Il Tribunale ha ricordato, inoltre, che l’articolo 28 del d.lgs. 286/98 stabilisce che in ogni procedimento volto a tutelare il diritto all’unità familiare dei minori deve prevalere l’interesse superiore del minore, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale ha ordinato alla questura di Brescia il rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, riconoscendo che ha intrapreso un percorso effettivo di recupero del rapporto con la figlia e che il suo allontanamento potrebbe arrecare un notevole danno al benessere della minore che perderebbe, non solo il rapporto affettivo con il padre, ma anche un supporto materiale, poiché egli, dovendo interrompere il proprio impiego in Italia, non potrebbe più contribuire neanche al mantenimento della figlia sotto il profilo economico.
Protezione speciale – importanza della convivenza con la sorella e dell’integrazione sociale
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 9296/2025 del 8 aprile 2025
Il caso in esame sorge dal decreto con il quale la questura di Varese rigettava l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, co., 1.2. d.lgs. 286/1998 presentata da un cittadino cinese convivente con la sorella.
Secondo l’Amministrazione, l’istante non aveva diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto perché non esistevano motivi concreti per supporre che il suo allontanamento dall’Italia potesse costituire una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In particolare l’Amministrazione riteneva che l’istante non proveniva da una zona della Cina caratterizzata da gravi e sistematiche violazioni dei diritto umani; che la documentazione allegata non dimostrava un adeguato livello di integrazione sociale; ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, che la presenza di due sorelle in Italia, capaci di sostenersi economicamente e di supportare anche il fratello, non era un elemento sufficiente per il rilascio del permesso; ai sensi dell’art. 8 della CEDU, che la convivenza con una delle sorelle, iniziata nel 2020, non era sufficiente per considerare «forte» il legame familiare tra i due, soprattutto rispetto al rapporto più significativo e stabile che l’istante aveva con i genitori in Cina, con i quali aveva vissuto per oltre vent’anni prima di trasferirsi in Italia.
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di Milano l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e il Tribunale rigettava il ricorso per mancanza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno a titolo di protezione speciale ritenendo che il ricorrente non avesse radicato in Italia una vita privata, familiare e lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998. In particolare, sotto il profilo dei vincoli familiari, il Tribunale osservava che la convivenza con una delle due sorelle presenti in Italia era sorta da troppo poco tempo, a differenza della convivenza con i genitori in Cina che invece si era protratta per oltre venti anni; sotto il profilo dell’integrazione socio lavorativa, che il percorso di integrazione fosse iniziato solo nel 2023 e non invece fino dall’arrivo in Italia, avvenuto qualche anno prima.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Milano il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione con due motivi. Con il secondo denunziava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento della protezione speciale, per non aver il Tribunale correttamente interpretato gli artt. 8 della CEDU e 19 del d.lgs. 286/98.
In particolare, il ricorrente sosteneva di essere venuto in Italia proprio per il forte legame con le sorelle, di convivere dal 2022 con una di loro che era diventata il suo nucleo familiare di riferimento, di aver svolto in Italia diversi lavori e pertanto di avere qui una vita privata meritevole di tutela ex art. 19 del d.lgs. 286 del 1998.
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, in primo luogo ribadendo il principio secondo il quale la situazione di vulnerabilità, conseguente alla violazione del diritto all’unità familiare, deve essere valutata autonomamente attraverso la verifica del radicamento familiare nel territorio italiano, in secondo luogo dando rilievo alla convivenza tra i fratelli.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale di Milano considerando unicamente il dato temporale, abbia sminuito, da un lato, il rapporto di convivenza tra i due fratelli – senza esaminare l’effettività e l’importanza del rapporto familiare costituito e comunque continuativamente sussistente da circa tre anni –, dall’altro, l’impegno per l’integrazione lavorativa del ricorrente che, dopo diverse mansioni occasionali, ha firmato un contratto a tempo determinato poi trasformatosi in contratto a tempo indeterminato.
MINORI
Diritto al soggiorno del minore ai sensi dell’art. 31, co. 1, d.lgs. n. 286/1998
Tribunale di Torino, sez. IX civile, sentenza 22 maggio 2025
Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Torino affronta il tema dell’autonomia applicativa dell’art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), rispetto alla disciplina ordinaria sul ricongiungimento familiare, riaffermando il principio secondo cui tale disposizione è espressione di una tutela rafforzata degli interessi del minore straniero regolarmente presente sul territorio nazionale e convivente con un genitore anch’esso regolarmente soggiornante.
Nel caso specifico, la ricorrente, cittadina peruviana, aveva impugnato il provvedimento della questura di Torino del 2 dicembre 2024, con cui era stata rigettata la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Secondo il Tribunale, la questura aveva erroneamente qualificato la domanda come istanza di coesione familiare ai sensi degli articoli 29 e 30 del d.lgs. n. 286/1998, rigettandola per il mancato rispetto dei requisiti reddituali e alloggiativi previsti da tali norme. L’Amministrazione, anche in sede di contraddittorio procedimentale, aveva ignorato la richiesta della minore di essere inquadrata invece nell’ambito applicativo dell’art. 31, co. 1, TUI, che disciplina autonomamente il diritto al soggiorno del figlio minore convivente con il genitore regolarmente soggiornante.
Il Tribunale ha quindi correttamente riqualificato la domanda sulla base dei contenuti sostanziali dell’istanza e ha ribadito che l’art. 31, co. 1, TUI rappresenta una norma speciale rispetto agli articoli 28-30 dello stesso Testo unico. Tale norma prevede, infatti, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari al figlio minore convivente con il genitore straniero regolarmente soggiornante, con validità fino al compimento della maggiore età, e stabilisce espressamente che il minore «segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive».
Il Collegio ha evidenziato che la ratio dell’art. 31, co. 1, consiste non nella tutela generica dell’unità familiare, ma nella protezione dell’interesse superiore del minore, e che per questo motivo la disposizione non può essere subordinata all’accertamento dei requisiti di reddito e alloggio tipici del ricongiungimento familiare. Il riferimento da parte della questura all’art. 28 TUI, come base per estendere anche all’art. 31 i requisiti stringenti di cui all’art. 29, è stato ritenuto erroneo, in quanto si pone in contrasto con il dettato normativo e con i principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela del minore.
A supporto della propria interpretazione, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 15754/2006; Cass. civ. n. 8398/2014), che ha già chiarito come il permesso previsto dall’art. 31, co. 1, sia del tutto autonomo rispetto a quello rilasciato per ricongiungimento. In particolare, si è ribadito che tale titolo può essere rilasciato anche prescindendo dalla procedura di cui all’art. 29 TUI, purché il minore conviva stabilmente con il genitore.
Il Collegio ha inoltre valorizzato i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24, par. 2), nonché l’interpretazione della Corte di giustizia UE, che nella sentenza del 6 dicembre 2012 (cause riunite C-356/11 e C-357/11) ha affermato la necessità di interpretare in senso restrittivo le facoltà discrezionali degli Stati membri nell’imporre condizioni ostative al ricongiungimento, ove tali condizioni pregiudichino l’effetto utile delle direttive in materia e l’interesse del minore. Nel caso di specie, non era in discussione né la titolarità da parte della madre di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido, né la convivenza effettiva tra madre e figlia, provata attraverso documentazione anagrafica. Il Tribunale ha dunque concluso per l’illegittimità del diniego della questura, disponendo l’obbligo di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31, co. 1.
Da ultimo, è stato escluso che il raggiungimento della maggiore età nelle more del giudizio potesse incidere negativamente sul diritto della ricorrente, richiamando in proposito i principi affermati dalla CGUE nella sentenza 1° agosto 2022 (cause riunite C-273/20, C-355/20 e C-279/20), secondo cui le Amministrazioni e i giudici nazionali non possono determinare l’esito della domanda in base alla rapidità della loro attività, in quanto ciò comprometterebbe i diritti del richiedente. La legittimità dell’istanza resta quindi ancorata al momento della sua proposizione.
La sentenza assume particolare rilievo poiché chiarisce, con rigore argomentativo, la portata autonoma dell’art. 31, co. 1, TUI, quale strumento di tutela privilegiata del minore, e ribadisce il dovere delle Amministrazioni di evitare interpretazioni restrittive che svuotino di contenuto le garanzie apprestate dal legislatore.
Soggiorno dei nonni paterni ai sensi dell’art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998
Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 2 aprile 2025
Con il decreto in esame, il Tribunale per i minorenni di Bari ha esaminato un ricorso ex art. 31 presentato dai nonni paterni di una minore nata in Italia, i quali rappresentando il loro arrivo in Italia dal gennaio 2024 proprio per supportare la famiglia del figlio nel prendersi cura della bambina quando i genitori, entrambi braccianti agricoli, sono impegnati con il lavoro, hanno chiesto l’autorizzazione a rimanere in Italia.
Il Tribunale, nell’accogliere il ricorso ha ribadito il recente orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite ed affermato che l’articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 deve essere interpretato nel senso di autorizzare l’ingresso o la permanenza nel territorio italiano di un familiare, per un periodo limitato, anche in deroga alle norme sul soggiorno dei cittadini stranieri, e di tutelare il diritto del minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, più in generale, con i familiari con cui ha instaurato legami significativi, valorizzando non solo situazioni eccezionali legate alla salute del minore ma anche ogni grave, effettivo, concreto e percepibile danno che possa derivare al minore dalla separazione dal familiare o dal suo definitivo allontanamento dall’ambiente in cui è cresciuto, considerando l’età, le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico complessivo.
Di conseguenza, tra i familiari che possono beneficiare dell’autorizzazione prevista dall’articolo, rientrano certamente anche i nonni, specialmente se da tempo inseriti e conviventi con il nucleo familiare del minore.
Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni ha affermato che «la minore è nata e sempre vissuta in Italia; i nonni paterni sono un valido supporto familiare per la bambina che, con loro, ha costruito un solido rapporto affettivo consolidato con l’inserimento dei ricorrenti nella famiglia nucleare, assicurando alla stessa stabilità affettiva ed emotiva e risparmiando ai genitori la necessità di ricorrere all’ausilio di estranei nella gestione dei bisogni della figlia, non ancora in grado a provvedere a se stessa», e che dunque l’allontanamento dei nonni in seguito al diniego del rilascio del permesso di soggiorno sarebbe pregiudizievole provando «un danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave per lo sviluppo psico-fisico del minore».
Pertanto, con il provvedimento in oggetto, il Tribunale per i minorenni ha accolto il ricorso ed ha autorizzato i nonni a soggiornare in Italia per un periodo di cinque anni, tenendo conto delle necessità della minore e della sua età, che non le permette di essere autonoma.