1) Espulsione ex art. 16 co. 5 TUI e trattamento rieducativo
Corte cost. sent. 23 maggio 2025, n. 73, Pres. Amoroso, rel. Petitti
In un giudizio riguardante l’opposizione alla espulsione ex art. 16 co. 5 TUI di un cittadino tunisino detenuto, sia il Procuratore generale che la difesa dell’interessato hanno chiesto al Tribunale di sorveglianza di Palermo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 5, in quanto la misura espulsiva ivi prevista sarebbe «automatica» e non terrebbe conto dei risultati dell’osservazione intramuraria, «provocando una brusca e irragionevole interruzione del trattamento rieducativo». Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, dal momento che, a suo avviso, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione risulterebbe preclusa dal dato testuale che prevede «un automatismo decisionale» in grado di escludere ogni discrezionalità giudiziale». In altri termini, secondo il giudice rimettente, il Magistrato di sorveglianza sarebbe tenuto a verificare esclusivamente i presupposti previsti per legge, il titolo in esecuzione e la durata della pena residua, mentre gli sarebbe preclusa ogni valutazione sugli effetti negativi del provvedimento sul percorso trattamentale.
In particolare, il giudice a quo afferma di non condividere l’orientamento della Cassazione per cui la misura espulsiva di cui all’art. 16 TUI abbia natura sostanzialmente amministrativa e non trattamentale (in quanto finalizzata alla diminuzione del sovraffollamento carcerario) e sia, pertanto, estranea al finalismo rieducativo. A suo avviso, così ragionando, la misura espulsiva resterebbe impermeabile a qualsiasi forma di bilanciamento e – anche a prescindere dalla natura amministrativa o trattamentale della misura – l’assenza di discrezionalità giudiziale finirebbe per «incidere in termini tombali sul finalismo rieducativo della pena detentiva» di cui all’art. 27 Cost.
Con la sentenza n. 73/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 27 co. 3 della Costituzione.
Per la Corte, la misura espulsiva disposta dal Magistrato di sorveglianza ha natura amministrativa (dal momento che anticipa l’espulsione amministrativa dovuta alla irregolarità del soggiorno che, in ogni caso, colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena) e non può dunque essere equiparata alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.
La Corte, tuttavia, specifica che non si tratta di un automatismo espulsivo, in quanto il Magistrato di sorveglianza è sempre tenuto a operare un bilanciamento con gli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, nel rispetto dei divieti di espulsione previsti dall’articolo 19 TUI, richiamato dallo stesso art. 16 co. 9 TUI, nonché degli altri diritti e beni di rilievo costituzionale quali il diritto alla salute e la protezione dei legami familiari (con particolare riguardo a quelli con soggetti minori) ed infine della normativa europea e convenzionale, in specie l’art. 8 della CEDU, con riguardo al rispetto della vita privata e familiare.
2) Espulsione come misura alternativa alla detenzione (art. 16 co. 5 TUI) e art. 8 CEDU
Cass. pen. sent. 23 gennaio 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13514, Pres. Boni, Est. Centofanti
Sempre in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, si segnala la sentenza n. 13514/2025 con cui la Cassazione ha affrontato un caso relativo alla espulsione di un cittadino straniero sottolineando, ancora una volta, l’importanza di un adeguato bilanciamento tra le prerogative dello Stato in materia di immigrazione e i diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Il caso riguarda un decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 16 co. 5 TUI nei confronti di un cittadino straniero che aveva maturato un lungo periodo di permanenza in Italia, consolidando stabili rapporti familiari, affettivi e sociali.
Il ricorrente, in particolare, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, dell’esistenza dei suddetti legami con l’Italia che, seppur non formalmente inquadrabili nelle fattispecie tipizzate dall’art. 19 TUI, avrebbero dovuto essere espressamente considerati nell’ambito del diritto al rispetto della vita personale e familiare dell’individuo, ancorché immigrato.
Ricordato che l’espulsione dello straniero ex art. 16 co. 5 TUI costituisce una «misura alternativa alla detenzione atipica» (v. anche supra, Corte cost. 73/2025) che risponde all’esigenza di ridurre la popolazione carceraria, la Corte si sofferma ampiamente sul perdurante dovere in capo al giudice penale di valutare la sussistenza di esigenze familiari anche dopo l’intervento del d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023. Sul punto, la Corte ripercorre la propria giurisprudenza che, nel tempo, ha in più occasioni affermato il carattere non tassativo della elencazione delle cause ostative all’espulsione contenuta nell’art. 19 TUI (in particolare con riferimento al diritto alla salute, ex art. 32 Cost. e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU), a prescindere dai molteplici e contrastanti interventi del legislatore in materia. In definitiva, per la Cassazione, costituisce un «principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italiano, nel disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l’allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare […] in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica». Ne consegue, dunque, che anche il giudice di sorveglianza «non possa limitarsi alla verifica della sussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, ma debba […] orientare il giudizio al contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento e quelle di salvaguardia delle relazioni private e familiari dell'interessato. […]. Lo sforzo di interpretazione conforme alla Convenzione europea e alla giurisprudenza di Strasburgo, che deve sempre guidare le Corti nazionali […] non risulta affatto incompatibile con il tenore letterale delle disposizioni in vigore, né si rivela eccentrico in prospettiva sistematica e teleologica».
Viene, così, ribadito il principio di diritto per cui – anche dopo l’approvazione del d.l. 20/2023, conv. dalla l. 50/2023, l’espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione ex art 16 co. 5 TUI non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, come tale vietata dall’art. 8 della CEDU.
3) Violazione del divieto di reingresso ex art. 13 co. 13 TUI, regolamento Dublino ed effettivo accesso alla procedura d’asilo
Tribunale di Trieste, sent. 19 febbraio 2025, n. 242, Giud. Antoni
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trieste ha assolto un cittadino del Bangladesh, richiedente asilo, imputato del reato di cui all’art. 13 co. 13 TUI (violazione del divieto di reingresso) perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine, vi faceva rientro senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno prima che fosse trascorso il termine previsto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’assoluzione dell’imputato date le modalità con cui la sua domanda di asilo è stata gestita dalle autorità italiane. Nel giugno del 2023, l’imputato era stato convocato presso la questura di Udine e sottoposto a un’intervista, nella quale aveva dichiarato di non poter rientrare nel proprio Paese d’origine; ciononostante, risultava che avesse sottoscritto un verbale trilingue nel quale rinunciava ad avanzare richiesta di protezione. A fronte di questa situazione, l’imputato sosteneva che non gli erano state rivolte domande precise, che il modulo era stato compilato da un interprete che male parlava la sua lingua e che egli aveva apposto la sua sottoscrizione, in sostanza, senza comprendere il significato del testo. Egli, infatti, solo una volta uscito dalla questura, alla presenza di altri connazionali, avrebbe compreso di dover lasciare l’Italia entro breve tempo.
In adempimento dell’ordine, si era recato in Francia e lì – a riprova della propria intenzione di richiedere protezione – aveva presentato richiesta d’asilo. A questo punto, le autorità francesi gli avevano spiegato che la richiesta di protezione avrebbe dovuto essere avanzata in Italia (Paese di primo ingresso), cosicché – ignorando peraltro la sussistenza di un divieto di reingresso – l’imputato si era risolto a rientrare in Italia nel maggio del 2024, giungendo a Trieste. Qui, la sua domanda era stata presa in considerazione nel corso di un’intervista in cui era stato messo in grado di comprendere quanto gli veniva richiesto e di rispondere in modo adeguato. Tuttavia, parallelamente all’avvio della procedura di asilo, era stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale per violazione del divieto di reingresso.
A fronte di questi fatti, il Tribunale di Trieste ha ritenuto di assolvere l’imputato – perché il fatto non sussiste – alla luce delle seguenti ragioni.
In primo luogo, il giudice ha riconosciuto che l’interessato non aveva avuto, al primo ingresso in Italia, adeguato accesso all’informativa sull’asilo, né adeguata assistenza nella compilazione del foglio notizie e, in definitiva, effettivo accesso alla procedura di asilo.
In secondo luogo, il giudice ha ritenuto che il rientro in Italia fosse privo dei connotati di illiceità penale sottesi all’imputazione, dal momento che la condizione dell’imputato deve essere inquadrata nel procedimento regolato dal regolamento UE n. 604/2013 (c.d. regolamento Dublino). Ed infatti, l’art. 13 di tale regolamento prevede che sia competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale lo Stato membro in cui il soggetto abbia fatto ingresso illegale varcandone le frontiere (in questo caso, l’Italia); il successivo art. 18, co. 1 lett. b) del regolamento prevede poi che lo Stato competente a esaminare la domanda sia tenuto a «riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno», come avvenuto nel caso del ricorrente, che aveva ripresentano analoga domanda in Francia.
Da tali considerazioni, per il giudice, discende che l’imputato debba essere assolto dal reato contestatogli perché il suo rientro in Italia manca del carattere di illiceità, dal momento che, sulla base della normativa richiamata, egli godeva di un titolo lecito per rientrare in Italia, senza necessità di dover chiedere la speciale autorizzazione al Ministro degli interni.
4) Applicabilità dell’art. 54 c.p. alla vittima di tratta
A proposito del principio di non incriminazione della vittima di tratta per reati commessi in conseguenza del proprio sfruttamento (v. infra, Convenzione di Varsavia), si segnala una sentenza della Corte d’appello di Venezia.
Chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione di una decisione del GUP di Vicenza con la quale una donna africana, riconosciuta vittima di tratta, era stata condannata per detenzione nella propria abitazione di sostanza stupefacente, la Corte ha assolto la donna dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
In particolare, la Corte è giunta a tale decisione facendo applicazione tanto delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (cd. Convenzione di Varsavia, recepita in Italia con legge n. 108 del 2 luglio 2010) quanto degli insegnamenti della sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo del 16 febbraio 2021 (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito), che hanno riconosciuto il principio di non incriminazione della vittima di tratta per reati da questa commessi in conseguenza del suo sfruttamento. Sebbene il nostro ordinamento non preveda una norma ad hoc che sancisca la non punibilità delle vittime di tratta, la Corte d’appello richiama l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 2319/2024) che ha individuato nella scriminante di cui all’art. 54 c.p. lo strumento normativo attraverso il quale garantire a livello interno l’operatività di detto principio.
Di conseguenza, già accertata la condizione di vittima di tratta da parte della Commissione territoriale, la Corte – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – ha ravvisato la sussistenza degli indicatori specificati dalla Cassazione per l’operatività della scriminante di cui all’art. 54 c.p. (1. Condizioni al momento della partenza dal Paese d’origine ed esperienze vissute durante il viaggio; 2. situazione di vita in Italia al momento del commesso reato, con specifico riferimento al contesto lavorativo, al rapporto con i connazionali, alle fonti di sostentamento e allo sfruttamento sessuale patito; 3. esistenza di un debito, la sua entità e le ragioni per cui è stato contratto; 4. necessità di saldarlo con specifica preoccupazione nei confronti della propria famiglia; 5. condizione di assoggettamento all’altrui volontà; 6. convinzione di non poter sfuggire al controllo dello sfruttatore e di non potersi rivolgere alle autorità; 7. legame tra la natura del pericolo incombente sulla ricorrente ed il reato per cui la vittima di tratta è stata sottoposta a processo penale; 8. rischi in caso di rifiuto, con riferimento a eventuali ritorsioni, anche indirette da parte dei suoi sfruttatori) ed ha assolto la donna “perché il fatto non costituisce reato”, essendo stato commesso in stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p.