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Fascicolo 2, Luglio 2022


Vivere una sola vita /in una sola città / in un solo Paese / in un solo universo/ vivere in un solo mondo / è prigione.
Amare un solo amico, /un solo padre, / una sola madre, / una sola famiglia / amare una sola persona / è prigione.
Conoscere una sola lingua, /un solo lavoro, / un solo costume, / una sola civiltà / conoscere una sola logica / è prigione.
Avere un solo corpo, / un solo pensiero, / una sola conoscenza, / una sola essenza / avere un solo essere / è prigione.

(Ndjock Ngana, Prigione, in Nhindo nero, Edizioni Anterem, 1994)

Osservatorio europeo

Atti di indirizzo

Solidarietà e accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina. L’8 marzo la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, in cui ha presentato il complesso di prime misure disposte per sostenere gli sfollati dall’Ucraina.

Si tratta, in particolare, di misure di carattere umanitario (per fornire cibo, acqua, assistenza sanitaria e alloggi, e contribuire a soddisfare le esigenze di base delle persone più vulnerabili), gestione delle frontiere, protezione e sostegno delle capacità di accoglienza dei paesi limitrofi. Successivamente con la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze, del 23 marzo 2022, la Commissione ha definito misure mirate a garantire l'effettivo godimento dei diritti degli sfollati, stabilendo iniziative finalizzate alla loro rapida integrazione nei paesi ospitanti e al loro accesso all'istruzione, all'alloggio e all'occupazione. Nel corso della riunione straordinaria del Consiglio "Giustizia e affari interni", tenutasi il 28 marzo 2022, i ministri hanno fatto il punto sull'attuazione del sostegno materiale e finanziario e hanno discusso dell'attuazione della decisione relativa alla protezione temporanea. In particolare, hanno invitato la Commissione, con l'assistenza di EU-LISA, a compiere quanto prima progressi ai fini di una soluzione informatica che consenta un approccio centralizzato su scala europea concernente la registrazione dei rifugiati ucraini. Tale consolidamento a livello dell'UE della registrazione nelle banche dati nazionali dovrebbe facilitare la protezione degli sfollati, in particolare dei minori non accompagnati, e i loro spostamenti all'interno dell'UE. I ministri hanno sostenuto la mobilitazione della rete dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità (EMPACT), al fine di evitare lo sfruttamento della situazione da parte di criminali, anche attraverso la tratta di esseri umani, le frodi online e l'appropriazione indebita di fondi destinati al sostegno dei rifugiati o il traffico di armi. Al termine della riunione la Commissione ha presentato un piano d'azione comune in 10 punti, coordinato con la presidenza francese del Consiglio dell'UE, per fornire risposte operative alla situazione.

Immigrazione per motivi di lavoro. Il 22 aprile la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Attrarre competenze e talenti nell'UE. Preannunciata nel nuovo Patto per la migrazione e l’asilo del 2020, la comunicazione definisce un complesso di (1) misure legislative, (2) operative e (3) politiche con l’obiettivo di promuovere un quadro più efficace per i percorsi legali verso l'UE. La comunicazione affronta anche i profili più immediati per l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone in età lavorativa giunte nell'Unione europea a seguito della guerra in Ucraina. In particolare, la comunicazione è accompagnata da una proposta di rifusione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e della direttiva sul permesso unico, per semplificare le procedure di ammissione nell'UE di lavoratori con vari livelli di qualificazione, nonché la mobilità all'interno dell'UE dei lavoratori provenienti da Paesi terzi già presenti nell'UE, migliorando i loro diritti e la protezione dallo sfruttamento lavorativo. La Commissione ha altresì proposto di intensificare la cooperazione operativa a livello dell’Unione tra gli Stati membri e con i paesi partner. A seguito dell’avvio dei partenariati per i talenti nel giugno 2021, la Commissione ha avanzato un piano operativo, con l’obiettivo di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale, attraverso l’istituzione di una piattaforma di talenti dell'Unione europea – EU Talent Pool – che dovrebbe essere lanciata formalmente entro la metà del 2023.

 

Atti adottati

Attivazione della protezione temporanea. Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea è stata attivata, per la prima volta dalla sua introduzione nel 2001, questa forma di protezione emergenziale. La protezione temporanea, concessa inizialmente per un anno (fino al 4 marzo 2023), è rinnovabile automaticamente due volte, ognuna per una durata di sei mesi. Se continueranno a persisterne i presupposti il Consiglio potrà nuovamente deliberare a maggioranza qualificata la proroga della protezione per un altro anno (art. 4). Complessivamente la protezione temporanea può, quindi, durare fino a tre anni. Con il raggiungimento di questo termine massimo, la protezione temporanea cessa, sempre che nel frattempo il Consiglio, a maggioranza qualificata, non abbia adottato una decisione di cessazione della protezione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 riguarda le seguenti categorie di persone (sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022): a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e c) familiari (come definiti nella decisione) delle persone di cui alle lettere a) e b). 2. Gli Stati membri possono decidere di applicare la decisione, o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale, nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. È rimessa, invece, alla discrezionalità degli Stati, la possibilità di applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. La protezione temporanea comporta il rilascio del permesso di soggiorno, il sostegno sociale e l'assistenza sanitaria, nonché l'accesso all'alloggio, all'istruzione e all'occupazione.

Riconoscimento qualifiche cittadini ucraini. Ad aprile è stata adottata la raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. La Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a garantire che gli sfollati titolari della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE possano accedere a posti di lavoro corrispondenti al loro livello di qualifica, raccomandando agli Stati membri di emettere rapidamente le decisioni di riconoscimento (con l’eventuale imposizione di misure compensative qualora vi siano differenze significative tra la formazione acquisita nel paese di origine e la formazione richiesta per la stessa attività nello Stato membro ospitante) e di ridurre al minimo le formalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione ha parimenti raccomandato alle istituzioni competenti di promuovere procedure rapide, flessibili ed efficienti per il riconoscimento accademico, che dovrebbe essere automatico per i titoli di istruzione superiore ucraini che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dal processo di Bologna.

 

Proposte legislative

Digitalizzazione della procedura di visto. Il 27 aprile la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto. La proposta della Commissione è diretta alla digitalizzazione della procedura per la concessione dei visti Schengen. In particolare, prevede la creazione di una piattaforma online attraverso la quale sarà possibile presentare la domanda di visto (salve alcune eccezioni, tra cui i visti rilasciati alla frontiera esterna, i visti rilasciati a capi di Stato o di governo, e singoli casi per ragioni umanitarie). Una volta che gli Stati membri avranno svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda verrà trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. I consolati avranno la possibilità di consultare le informazioni conservate a livello nazionale e di inoltrarle al VIS. Il sistema determinerà automaticamente quale sia il paese Schengen competente per l'esame di una domanda, in particolare quando il richiedente intende visitarne più di uno. Sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai visti Schengen per soggiorni di breve durata, nonché tutte le informazioni necessarie in merito ai requisiti e alle procedure (ad esempio documenti giustificativi, diritti per i visti o la necessità di un appuntamento per il rilevamento degli identificatori biometrici). La proposta mantiene la necessità di presentarsi di persona presso il consolato se: i) si presenta la domanda per la prima volta; ii) è stato rilasciato un nuovo documento di viaggio che dev'essere verificato; iii) occorre procedere al rilevamento degli identificatori biometrici.

Permesso unico. Il 27 aprile la Commissione ha presentato anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (rifusione). La Commissione ha proposto di modificare la Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, introducendo una procedura semplificata per il permesso unico, per combinare lavoro e soggiorno, rendendo più agevole e rapido il procedimento di rilascio tanto per i richiedenti, quanto per i datori di lavoro. In particolare, la proposta introduce una definizione di “datore di lavoro”, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le agenzie di lavoro temporaneo, per o sotto la cui direzione e/o supervisione viene intrapreso il lavoro. Sarebbe, inoltre, consentito presentare la domanda di permesso unico sia nei paesi terzi che negli Stati membri dell’UE e stabilito che il termine di 4 mesi previsto per l’emissione di una decisione debba coprire anche il rilascio del visto d'ingresso richiesto e il tempo necessario per condurre un test del mercato del lavoro. La proposta prevede che, durante il periodo di validità del permesso, gli Stati membri consentano al titolare di lavorare presso un datore di lavoro diverso dal primo datore di lavoro con cui è stato stipulato un contratto di lavoro (pur potendo esigere che tale cambiamento sia comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato che lo stesso sia sospeso in attesa di effettuare le dovute verifiche circa la situazione del mercato del lavoro) e rafforza le garanzie per la parità di trattamento, introducendo il diritto all’accesso a beni e servizi pubblici, compreso l’accesso all’alloggio (consentendo, comunque, eventuali restrizioni).

Soggiornanti di lunga durata. Il 27 aprile la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione). La proposta modifica la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, semplificando le condizioni di ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo. In particolare, essa ammette che qualsiasi periodo di soggiorno trascorso in qualità di titolare di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale debba essere interamente conteggiato ai fini dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nell'UE, compresi i periodi di soggiorno a titolo o in virtù di uno status attualmente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva, come il soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, il soggiorno in qualità di beneficiario di protezione nazionale o temporanea, o il soggiorno inizialmente basato esclusivamente su motivi temporanei. Essa, inoltre, prevede che per quanto attiene alla disponibilità di risorse adeguate, gli Stati membri possano indicare un certo reddito come importo di riferimento, ma non possano imporre un livello di reddito minimo al di sotto del quale tutte le richieste di status di soggiornante di lungo periodo nell’UE saranno rifiutate, a prescindere da un esame effettivo della situazione di ciascun richiedente. Gli Stati membri, nel valutare il possesso di risorse stabili e regolari, possono tenere conto di fattori quali i contributi al sistema pensionistico e l’adempimento degli obblighi fiscali. Il concetto di "risorse" non deve riguardare esclusivamente le "risorse proprie" del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può comprendere anche le risorse messe a disposizione del richiedente da terzi, purché, alla luce della situazione individuale del richiedente, siano considerate stabili, regolari e sufficienti. La proposta prevede la possibilità per i lungo-soggiornanti di assentarsi dal territorio dell'Unione per un massimo di 24 mesi consecutivi senza perdere lo status di residente di lungo periodo dell'UE, in particolare per consentire loro di investire nei Paesi d’origine e condividere le conoscenze e le competenze acquisite nell’Unione, nonché di tornare temporaneamente nei Paesi d'origine per motivi personali e familiari. Sono, inoltre, agevolati il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un Paese terzo in un altro Stato membro e il ricongiungimento familiare.

Varie

Attraversamento delle frontiere UE-Ucraina. Congiuntamente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, la Commissione ha adottato degli orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina. La Commissione ha ricordato che per facilitare l’attraversamento delle frontiere gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni del codice frontiere Schengen (articolo 9), che contempla la possibilità di snellire le verifiche di frontiera alle frontiere esterne in circostanze eccezionali ed impreviste. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sussistono quando eventi imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale. La Commissione ha sottolineato come attualmente la situazione in Ucraina, che ha portato a un intenso movimento di persone in fuga o di ritorno dalla zona di guerra, giustifichi lo snellimento temporaneo delle verifiche di frontiera alla frontiera ucraina con l’UE.

Orientamenti operativi per l’attuazione della protezione temporanea. A marzo la Commissione ha pubblicato una comunicazione contenente degli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Gli orientamenti riguardano, in particolare, alcuni punti su cui la Commissione ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative alle autorità degli Stati membri, tra i quali, il campo di applicazione (persone contemplate/non contemplate dalla decisione del Consiglio, familiari) e le modalità di gestione dei minori, compresi quelli non accompagnati, nonché le questioni del diritto alla libera circolazione tra Stati membri, della registrazione e della comunicazione di informazioni. Gli orientamenti saranno aggiornati periodicamente sulla base delle nuove domande ricevute dagli Stati membri, tenendo debitamente conto dell’evoluzione delle esigenze degli Stati membri. La Commissione prevede, inoltre, di incontrare gli Stati membri su base mensile per trattare questioni relative all’interpretazione della decisione del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE.

MSCA4Ukraine. A maggio la Commissione ha presentato il programma MSCA4Ukraine, che prevede l’attribuzione di borse di studio per dottorandi e ricercatori post-dottorato sfollati dall’Ucraina, con un budget totale di 25 milioni di euro. Gli studiosi che riceveranno un sostegno attraverso questo programma potranno proseguire le loro attività di ricerca presso istituzioni accademiche o non accademiche negli Stati membri dell'UE e nei Paesi associati a Horizon Europe. Il programma consentirà loro di ristabilirsi in Ucraina quando sarà possibile ricostituire la capacità di ricerca del Paese. Maggiori informazioni sulle modalità di attuazione per le istituzioni che desiderano ospitare ricercatori nell'ambito del programma saranno disponibili dopo l'estate 2022.

Protezione delle persone in fuga dall’Ucraina e contrasto al traffico di persone. A maggio è stato presentato un piano comune contro la tratta di esseri umani per affrontare i rischi del traffico di esseri umani e sostenere le potenziali vittime tra le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Il piano è stato sviluppato dalla coordinatrice dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani, Diane Schmitt, insieme alle agenzie e ai Paesi dell'UE.

Agenzia europea per l’asilo. Il 19 gennaio 2022 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2021/2303 sull'istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), che ha trasformato l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) in un'agenzia a pieno titolo con un mandato ampliato e rafforzato.

Summit UE-AU. Il 17 e 18 febbraio si è tenuto a Bruxelles il 6° Vertice UA-UE, il primo in presenza dopo l'incontro del 2017. Sono stati affrontati diversi temi funzionali ad un rinnovato partenariato. All’esito è stata adottata la Dichiarazione comune del sesto vertice Unione europea‑Unione africana – una visione congiunta per il 2030. Per quanto attiene ai temi delle migrazioni, le due Unioni, anche insieme a istituzioni africane specializzate in materia di migrazione, hanno ribadito l’impegno a prevenire la migrazione irregolare, rafforzare la cooperazione contro il traffico e la tratta di esseri umani, sostenere una gestione rafforzata delle frontiere e conseguire effettivi miglioramenti in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. I leader hanno, inoltre, convenuto di continuare ad adoperarsi per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e di rafforzare la cooperazione per rispondere a tutti i problemi connessi alla migrazione.

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

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via delle Pandette 35, 50127 Firenze

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