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Fascicolo 2, Luglio 2022


Vivere una sola vita /in una sola città / in un solo Paese / in un solo universo/ vivere in un solo mondo / è prigione.
Amare un solo amico, /un solo padre, / una sola madre, / una sola famiglia / amare una sola persona / è prigione.
Conoscere una sola lingua, /un solo lavoro, / un solo costume, / una sola civiltà / conoscere una sola logica / è prigione.
Avere un solo corpo, / un solo pensiero, / una sola conoscenza, / una sola essenza / avere un solo essere / è prigione.

(Ndjock Ngana, Prigione, in Nhindo nero, Edizioni Anterem, 1994)

Non discriminazione

Nel corso del primo quadrimestre del 2022 sono intervenute le sentenze della Corte costituzionale in materia di assegno al nucleo familiare, di reddito di inclusione (sent. 34/2022) e sono state depositate le motivazioni della sentenza (54/2022) in tema di assegno di maternità e di natalità (del cui esito già si era dato conto nella Rassegna del fasc. n. 1/2022).
Nel medesimo periodo i giudici di merito sono ancora dovuti intervenire per affermare la parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini stranieri in materia di diritti sociali.
 
Assegno al Nucleo Familiare
Per la peculiarità della vicenda qualche cenno merita la pur ben conosciuta questione dell’ANF. Come noto, la Cassazione aveva promosso due ricorsi pregiudiziali alla Corte di giustizia sull’interpretazione rispettivamente dell’art. 11, par. 1, lett. d) della dir. 2003/109/CE e dell’art. 12 par. 1, lett. e) della dir. 2011/98/UE. Con le sentenze del 25.11.2020 (C-302/19 e C-303/19) la Corte di Lussemburgo asseverava che i succitati articoli ostavano a una normativa in cui non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornate di lungo periodo e del titolare di un permesso unico che non risiedano nel territorio di tale Stato membro mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo.
Nonostante le sentenze della Corte di giustizia, la Cassazione aveva ritenuto di non poter far ricorso alla tecnica di disapplicazione, giacché non era individuabile una disciplina self executing e sollevava questione di costituzionalità davanti alla Corte (ord. 8.4.2021, n. 9378 e n. 9379, già segnalate nel fasc. n. 2/2021).
La Corte costituzionale con sent. 11.3.2022, n. 67 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 6-bis del d.l. 13.3.1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13.5.1988, n. 153, sottolineando che il principio del primato del diritto dell’Unione costituisce «l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi». Quel principio, valorizzato nei suoi «effetti propulsivi nei confronti dell’ordinamento interno», non è alternativo al sindacato accentrato di costituzionalità configurato dall’articolo 134 della Costituzione «ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate». Quanto ai requisiti di diretta applicabilità della direttiva, la Corte ha ricordato che l’obbligo di parità di trattamento previsto dalle citate direttive è chiaro, preciso e incondizionatoe – accertato che l’Italia non ha usufruito delle facoltà di deroga previste – è dotato di effetto diretto. La Corte costituzionale ha, nell’occasione, rilevato che il giudice comune deve verificare non l’esistenza di un regime eurounitario degli assegni familiari (come sostenuto erroneamente dalla Corte di Cassazione), ma solo l’esistenza di un obbligo di uguaglianza di trattamento. Accertata quindi dalla stessa Corte di Giustizia l’esistenza di tale obbligo null’altro deve fare il giudice comune se non applicare un regime paritario.
 
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
La delibera della Giunta regionale n. 753/2019 della Regione Veneto che nega l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ai familiari extracomunitari a carico di cittadini italiani, imponendo viceversa la c.d. «iscrizione volontaria» che comporta mediamente il pagamento di 1500-2000 euro annui pro capite è stata dichiarata discriminatoria sia dal Tribunale di Padova (sent. 12.4.2022, in Banca dati Asgi) sia dalla Corte di Appello di Venezia (sentenza del 15.4.2022, in Banca dati Asgi).
In entrambe le vertenze si trattava di genitori stranieri, titolari di carta di soggiorno UE per motivi familiari, conviventi e a carico dei figli cittadini italiani che avevano ricevuto il diniego all’iscrizione al SSN da parte della USL 6 Euganea sulla base della citata delibera della Regione Veneto. È stato correttamente rilevato che tale diniego si pone in violazione del principio di parità di trattamento sancito dal combinato disposto degli artt. 19 e 23, d.lgs. 30/2007.
 
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza 15.3.2022, si è invece occupato di una vertenza afferente il diritto dei titolari di protezione internazionale all’iscrizione al SSN e al rilascio della tessera sanitaria (CNS con valenza TEAM) che era stato riconosciuto, ma per una durata inferiore e non pari a quella del permesso di soggiorno di cui erano titolari gli stranieri. Infatti i ricorrenti avevano ottenuto lo status di rifugiati e dunque avevano ottenuto un permesso di soggiorno valido cinque anni, mentre l'ASL di San Bartolomeo in Galdo aveva rilasciato una tessera sanitaria valida solo un anno. Ciò era stato fatto in ottemperanza ad una nota della Regione Campania (prot. n. 372901 dell’11.6.2018) che, in virtù di criticità emerse nella prassi, aveva stabilito il limite massimo di un anno di validità dall’emissione per le tessere sanitarie europee rilasciate in favore dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio regionale con permessi di soggiorno che consentono l’iscrizione al SSR per un periodo determinato di durata superiore a un anno. Ha rilevato il giudice che l’apposizione di un termine di validità dell’iscrizione al SSN diverso e più ridotto rispetto a quello della durata del permesso di soggiorno che dà titolo all’iscrizione stessa concretizza una violazione del principio di parità di trattamento sancito dalle norme richiamate, che prevedono che lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo sia trattato allo stesso modo del cittadino italiano, anche per quanto riguarda la validità temporale dell’accesso all’assistenza sanitaria erogata dal SSN. Pertanto in attuazione del principio di parità di trattamento la durata dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non può che coincidere con il periodo di validità del permesso di soggiorno. Infatti l’apposizione del termine di validità inferiore alla durata del permesso di soggiorno impone condizioni più gravose di quelle vigenti per i cittadini italiani per fruire dell’assistenza sanitaria erogata dal SSN, e così facendo contrasta con la normativa primaria e concretizza una discriminazione in danno dei primi, dal momento che il trattamento svantaggioso ha l’unica causa nella loro condizione di stranieri (Trib. Benevento, ord. 15.3.2022, in Banca dati Asgi).
 
Documentazione supplementare ex art. 3, d.p.r. 445/2000
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 4.2.2022, ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Trieste nella parte in cui ha disapplicato, ritenendola irragionevole e discriminatoria, la disciplina dell'art. 29, co. 1-bis della l.r. 1/2016, in quanto in contrasto, con l'art. 43, co. 1 e 2 lett. c) del d.lgs. 286/98 e con l'art. 11, co. 1, lett. d) ed f) della dir. 2003/109/CE. È stato, in particolare, osservato dalla Corte di Appello che in concreto il sussidio oggetto di causa (fondo di sostegno per le locazioni) è diretto, per espressa volontà della legge regionale, «al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione» e quindi pare evidente che esso risponda alle finalità dell'art. 34 della Carta, rientrando perciò fra le prestazioni essenziali. Inoltre ha sottolineato che l'effetto discriminatorio della norma non riguarda i requisiti sostanziali per l'accesso ad una determinata prestazione assistenziale, ma il regime della prova e quindi a tal fine si può applicare la normativa interna in materia di dichiarazioni sostitutive oppure quella vigente in materia di certificazione ISEE che vale anche per cittadini extracomunitari (sent. 4.2.2022, in Banca dati Asgi).
 
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza 24.3.2022, ha ribadito un indirizzo ormai prevalente nella giurisprudenza di merito secondo il quale, ai fini del requisito della impossidenza da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di alloggi in Italia e all’estero, la richiesta di produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza e di origine (rilasciati non più di sei mesi prima, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana attestante la conformità all'originale) costituisce condotta discriminatoria in quanto per i cittadini italiani è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Il Tribunale ha concluso, pertanto, che costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’A.T.E.R. della provincia di Trieste consistente nell'aver escluso un cittadino tunisino soggiornante di lungo periodo dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al bando n. 1/2019 in quanto aveva prodotto, appunto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione per dimostrare la sussistenza di tale requisito (ord. 24.3.2022, in Banca dati Asgi).
 
Carta Famiglia
Il Tribunale di Milano, avanti al quale è stato riassunto il giudizio dopo la pronuncia della Corte di Giustizia in via pregiudiziale sulla compatibilità della norma di diritto interno che limita i beneficiari della carta famiglia ai soli cittadini italiani e dell’UE con i principi di parità di trattamento contenuti nelle direttive UE, ha affermato che costituisce discriminazione la condotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, consistente nell’esclusione, dal portale per la presentazione delle domande della «carta della famiglia», dei cittadini extra UE in quanto tale esclusione è in contrasto con le direttive UE 2011/98, 2003/09, 2011/95 e 2009/50, contrasto accertato dalla Corte giust. con sentenza 28.10.2021 ed ha ordinato alla Presidenza di modificare il d.p.c.m. 27.6.2019 nelle parti in contrasto con le suddette norme e pertanto garantire l’accesso alla prestazione, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di permesso unico lavoro, di permesso «carta blu», di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Inoltre ha imposto il pagamento di una somma di euro 100 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto al tempo assegnato in ordinanza (ord. 22.2.2022, in Banca dati Asgi).

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