Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
In O.H. e altri c. Serbia (Corte EDU, sentenza del 3.2.2026) diciassette migranti afghani, entrati nel 2017 in modo irregolare nello Stato convenuto attraverso il confine con la Bulgaria, venivano intercettati, trasferiti e trattenuti presso la stazione di frontiera della polizia serba presso Gradina. Nonostante la Corte per i reati minori del distretto di Pirot avesse accertato, subito dopo, la volontà dei ricorrenti di chiedere protezione internazionale, nel giro di poche ore la polizia respingeva gli stessi in Bulgaria forzandoli a ri-attraversare il confine, sempre in modo irregolare, di notte e in condizioni meteo rigide. Per il trattamento subito, i ricorrenti lamentavano varie violazioni della Convenzione europea. La Corte EDU si pronuncia, innanzitutto, sull’ammissibilità del ricorso tenuto conto che, sul caso di specie, era intervenuta, su iniziativa di alcuni dei ricorrenti, la stessa Corte costituzionale serba accertando alcune violazioni della Costituzione serba e prevedendo, per ciascuna delle persone interessate, un risarcimento pari a mille euro. Per la Corte EDU, diversamente da quanto affermava lo Stato convenuto, l’intervento della Corte costituzionale serba non privava i ricorrenti interessati del loro status di vittime ai sensi della Convenzione europea. Infatti, secondo la Corte EDU, attraverso il ricorso costituzionale i ricorrenti interessati non avevano ottenuto un esame completo di tutte le violazioni da loro denunciate, né era stato loro riconosciuto un risarcimento adeguato alle violazioni accertate a livello interno. Pronunciandosi sul merito del caso rispetto ai soli due ricorrenti che non avevano perso interesse nel ricorso o di cui non si erano perse le tracce, per la Corte EDU vi è stata violazione sia dell’art. 4 del Protocollo n. 4 addizionale alla CEDU, relativo al divieto di espulsioni collettive, sia dall’art. 3 CEDU letto sotto il profilo procedurale. Da un lato, i ricorrenti interessati erano stati allontanati in modo collettivo forzandoli ad attraversare, in modo irregolare, il confine bulgaro senza alcun esame della loro situazione personale (tra le altre, Corte EDU, 19.9.2024, M.D. e altri c. Ungheria, in questa Rivista, XXVII, 1, 2025; 4.4.2024, Sherov e altri c. Polonia, in questa Rivista, XXVI, 2, 2024; Grande Camera, 23.2.2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in questa Rivista, XIV, 1, 2012) e in contrasto a quanto stabilito dallo stesso giudice interno che aveva accertato il loro status di persone richiedenti asilo. D’altro lato, le autorità interne non avevano esaminato il rischio di refoulement diretto e indiretto prima di ricondurli alla frontiera, data l’assenza di qualsiasi valutazione circa l’eventualità di esporre i ricorrenti in Bulgaria a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU e rispetto all’esistenza, sempre in quel Paese, di un effettivo sistema di asilo cui essi potessero accedere per veder esaminata la loro situazione personale (Corte EDU, 24.6.2025, H.Q. e altri c. Ungheria, in questa Rivista, XXVII, 3, 2025; 15.09.2022, O.M. e D.S. c. Ucraina, in questa Rivista, XXV, 1, 2023). A ciò si aggiunge una violazione dell’art. 3, letto in senso sostanziale, per le modalità con cui i ricorrenti interessati erano stati forzatamente ricondotti al confine bulgaro, escludendo invece la stessa violazione in merito alle precarie condizioni di trattenimento loro riservate presso la stazione di frontiera di Gradina poiché, nonostante l’ambiente a loro disposizione fosse limitato, caratterizzato da scarse condizioni igieniche e privo di letti e riscaldamento, il trattamento subito non aveva raggiunto la soglia di gravità prevista dall’art. 3 CEDU anche in ragione della breve durata dello stesso trattenimento, pari a 10 ore (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2016, Khlaifia e altri c. Italia, in questa Rivista, XIX, 1, 2017). Ritenendo manifestamente infondate le altre presunte violazioni dell’art. 3 CEDU lamentate dai ricorrenti sempre per questioni materiali, la Corte EDU ha invece riscontrato l’effettiva violazione del diritto al rispetto per la libertà e sicurezza personale (art. 5 CEDU) sotto due profili. In primo luogo, i ricorrenti interessati erano stati trattenuti dalla polizia durante il procedimento presso la Corte per i reati minori del distretto di Pirot in assenza di qualsiasi base giuridica, dando origine a una violazione dell’art. 5, par. 1, CEDU. In secondo luogo, non avendo a disposizione un mezzo di ricorso effettivo attraverso cui lamentare l’illegittimità di tale trattenimento, gli stessi ricorrenti hanno subito altresì una violazione dell’art. 5, par. 4, CEDU. Infine, in merito alla presunta violazione dell’art. 5, par. 2, CEDU relativamente al trattenimento presso la stazione di polizia a Gradina, per la Corte i ricorrenti interessati avevano compreso le ragioni per le quali erano trattenuti avendo avuto accesso a un interprete che spiegasse loro i provvedimenti a tal fine rilevanti.
Il caso D.M. c. Svezia (Corte EDU, sentenza del 26.3.2026) riguarda un cittadino afghano che, dopo aver visto rigettata la richiesta di protezione internazionale in due distinti procedimenti, lamentava il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, in particolare per via della sua appartenenza all’etnia Hazara, della sua presunta conversione alla religione cristiana e della sua occidentalizzazione. Per le autorità interne, il racconto del ricorrente risultava vago e le sue affermazioni poco circostanziate. Tuttavia, l’esecuzione della decisione relativa all’allontanamento veniva infine sospesa per l’intervento della Corte EDU che aveva indicato allo Stato convenuto misure provvisorie ex art. 39 del suo Regolamento interno. Come da giurisprudenza consolidata, la Corte EDU ha esaminato il lamentato rischio di violazione dell’art. 3 CEDU verificando prima la situazione generale nel Paese di origine del ricorrente e, successivamente, la situazione personale di quest’ultimo (cfr. Corte EDU, 14.01.2025, Kunshugarov c. Turchia, in questa Rivista, XXVII, 2, 2025; Grande Camera, 23.3.2016, F.G. c. Svezia, in questa Rivista, XIX, 1, 2017). Sotto il primo profilo, per la Corte EDU non esiste in Afghanistan una situazione talmente grave per cui ogni persona allontanata sarebbe esposta automaticamente a torture o trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU. Ciò è vero nonostante il ritorno dei talebani al potere e la persistenza di violenze diffuse, secondo quanto emerge dalle informazioni disponibili a livello internazionale (ad esempio, UNHCR, Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan (Update II), settembre 2025; United Nations Assistance Mission in Afghanistan, rapporti 2024 e 2025; EASO, Country Guidance: Afghanistan, maggio 2024; Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, Situation of Human Rights in Afghanistan, 9 settembre 2022, UN doc. A/HRC/51/6, e successivi). Sotto il secondo profilo, la situazione specifica del ricorrente si presta a una duplice considerazione da parte della Corte EDU. Se le ragioni per cui il ricorrente lamentava la possibile violazione dell’art. 3 CEDU sono considerate singolarmente, esse non sono sufficienti per se a concretizzare i rischi temuti in caso di allontanamento. Infatti, da un lato, le persone riconducibili all’etnia Hazara non risultano sistemicamente esposte a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Di conseguenza, nonostante le discriminazioni che subiscono, la mera appartenenza alla stessa etnia non può essere indicativa di un rischio siffatto. Dall’altro lato, senza trascurare i timori generati dall’adozione, da parte talebana, di una legge «sulla promozione della virtù e sulla prevenzione del vizio», la conversione del ricorrente alla religione cristiana non è apparsa genuina in linea con quanto rilevato dalle stesse autorità interne (sul tema, cfr. Corte EDU, 26.04.2022, M.A.M. c. Svizzera, in questa Rivista, XXIV, 2, 2022). Tuttavia, se vengono considerati gli effetti cumulativi originati dall’appartenenza del ricorrente all’etnia Hazara e dalla sua presunta identificazione in Afghanistan come individuo convertito alla religione cristiana e occidentalizzato, alla luce del già complesso contesto in tema di rispetto dei diritti umani in quel Paese, per la Corte EDU il ricorrente rischia effettivamente di subire trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU in caso di allontanamento. Pertanto, l’esecuzione di tale misura darebbe origine, nel caso del sig. D.M., a una violazione di tale disposizione.
Il caso Y.F.C. ed altri c. Paesi Bassi (Corte EDU, sentenza del 21.4.2026) riguarda sette cittadini venezuelani, tra cui una persona di minore età, che venivano intercettati nelle acque territoriali dell’isola olandese di Curaçao nel 2019 e, ritenuti un pericolo per l’ordine pubblico, venivano trattenuti in vista del loro rimpatrio in Venezuela. In ragione della restrizione della loro libertà, delle condizioni di trattenimento particolarmente severe in termini di sovraffollamento e scarsa igiene cui erano stati esposti e di gravi episodi di violenza subiti durante la detenzione, compreso l’uso di armi con proiettili di gomma in occasione del loro trasferimento da un Centro di detenzione per migranti a un Centro penitenziario ordinario, i ricorrenti lamentavano varie violazioni della CEDU, in particolare dell’art. 3, letto sia sotto il profilo procedurale per l’assenza di indagini effettive sugli episodi di violenza, sia sotto il profilo sostanziale per i maltrattamenti subiti. La Corte EDU si pronuncia a favore dei ricorrenti rispetto a entrambi i profili. In primo luogo, se è vero che l’art. 3 CEDU richiede che le autorità interne avviino indagini serie e indipendenti in casi di violenza come quelli denunciati dai ricorrenti al fine di accertare eventuali responsabilità (ad es., Corte EDU, 2.6.2022, H.M. e altri c. Ungheria, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022), lo Stato convenuto non ha dato prova di aver rispettato tale obbligo. Per la Corte, infatti, non risultavano a tal fine sufficienti i rapporti sull’incidente sopra menzionato che erano stati elaborati dal solo istituto penitenziario. In secondo luogo, sempre l’art. 3 CEDU richiede che, in situazioni di privazione della libertà, qualsiasi uso della forza da parte delle autorità di polizia, compreso l’uso di proiettili di gomma, deve essere strettamente necessario alla luce delle circostanze concrete (v. Corte EDU, 16.11.2023, A.E. e altri c. Italia, in questa Rivista, XXVI, 1, 2024). La Corte non ritrova tale carattere di necessità nell’uso di armi con proiettili di gomma, anche in ragione delle lacune procedurali già emerse riscontrando, quindi, la violazione lamentata. A ciò si aggiunge una violazione dell’art. 5, par. 4, CEDU, poiché lo Stato convenuto non ha garantito accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo attraverso cui i ricorrenti, lasciati senza alcun supporto legale per giorni, avrebbero potuto far valutare la legittimità del trattenimento. Invece, tutte le altre parti del ricorso sono state ritenute inammissibili per mancato esaurimento dei rimedi interni (vedi, ad esempio, la lamentata violazione dell’art. 3 CEDU che sarebbe stata originata dalle condizioni materiali del trattenimento) o ratione materiae, con riferimento alla presunta violazione del divieto di espulsioni collettive (art. 4, Prot. 4) poiché i ricorrenti non correvano più il rischio di essere allontanati nel loro Paese di origine.
In M.V. e altri c. Belgio (Corte EDU, sentenza del 9.4.2026), quattro richiedenti asilo lamentavano la violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), in ragione delle gravi privazioni materiali cui erano stati esposti nello Stato convenuto dopo la presentazione della richiesta di protezione internazionale, seppur con alcune differenze anche a livello temporale tra le loro situazioni individuali. In effetti, nonostante la legge belga in materia imponesse alle autorità competenti di attribuire un alloggio e un sostegno economico alle persone richiedenti asilo e si fossero pronunciati a favore dei ricorrenti i tribunali interni sanzionando l’autorità competente a pagare un indennizzo per ogni notte trascorsa senza alloggio, l’accesso ai suddetti benefici veniva garantito solo dopo l’indicazione di misure provvisorie da parte della Corte EDU allo Stato convenuto. Dopo aver rigettato le obiezioni del Governo belga sul mancato esaurimento dei ricorsi interni (diversamente da Corte EDU, 18.7.2023, Camara c. Belgio, in questa Rivista, XXV, 3, 2023), la Corte EDU ricorda come, nonostante le oggettive difficoltà nel far fronte ai flussi migratori, le Parti non possono giustificare trattamenti ricadenti nell’ambito dell’art. 3 CEDU, data la natura assoluta del diritto da esso garantito (v. Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2016, Khlaifia e altri c. Italia, in questa Rivista, XIX, 1, 2017). Anche se tale disposizione non comprende di per sé un diritto all’alloggio, sulle Parti incombe un obbligo generale di assistenza nei confronti dei richiedenti asilo e rifugiati affinché possano soddisfare i loro bisogni essenziali, al di là del fatto che sia il diritto dell’Unione sia il diritto dello Stato convenuto impongono allo stesso precisi standard di accoglienza in ambito migratorio (v. Corte EDU, Grande Camera, 21.01.2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, in questa Rivista, XIII, 2, 2011, p. 111). Per la Corte EDU, occorreva dunque capire se i quattro ricorrenti – uomini adulti, senza figli e problemi di salute – siano stati effettivamente esposti a una situazione di privazione materiale estrema imputabile allo Stato convenuto (Corte EDU, 2.07.2020, N.H. e altri c. Francia, in questa Rivista, XXII, 3, 2020). Tutti i ricorrenti avevano riferito di aver vissuto per strada senza accesso ad alcun aiuto materiale, in una situazione di estrema precarietà, e di aver ricevuto un alloggio solo dopo molti mesi (fino a 338 giorni nel caso più grave). Poiché tali informazioni risultavano in linea con quanto emerso nel quadro della procedura di esecuzione della sentenza Camara c. Belgio (v. supra) in seno al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (sessioni del 17-19 settembre 2024, CoE doc. CM/Del/Dec(2024)1507/H46-6, e del 15-17 settembre 2025, CoE doc. CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6), per la Corte EDU il mancato rispetto per la dignità dei ricorrenti aveva causato il superamento della soglia di gravità prevista dall’art. 3 CEDU per attivare il divieto corrispondente. Nel loro caso, pertanto, vi è stata una violazione di tale disposizione. A ciò si aggiunge una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto a un equo processo, per la non esecuzione degli ordini di designazione di un alloggio d’urgenza disposti a favore dei ricorrenti da parte dei tribunali competenti. In primo luogo, per la Corte l’art. 6, par. 1, CEDU risulta applicabile al caso in esame perché esso non riguarda decisioni relative all’entrata, al soggiorno e all’allontanamento di persone straniere ma concerne l’esecuzione delle decisioni riguardanti un diritto previsto dalla normativa interna e che riveste carattere civile (oltre Camara c. Belgio, supra, v. Corte EDU, 8.12.2022, M.K. e altri c. Francia, in questa Rivista, XXV, 1, 2023). In secondo luogo, nell’affermare il diritto di accesso a un giudice, l’art. 6, par. 1, CEDU garantisce anche l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in un tempo ragionevole, salvo eventuali ritardi giustificati in situazioni del tutto particolari ma non tali da mettere in discussione l’essenza dello stesso diritto da garantire. Per la Corte EDU, nonostante lo Stato convenuto si trovasse in una situazione di difficoltà strutturale nel dare esecuzione alle decisioni giudiziarie in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, non vi era alcuna giustificazione per l’operato delle autorità belghe, né i ritardi potevano essere riconducibili al comportamento degli stessi ricorrenti. Peraltro, la Corte ha osservato come anche le misure provvisorie da essa indicate non erano state attuate con dovuta celerità, dando origine a una violazione degli obblighi di cui all’art. 34 CEDU. Per tutte queste ragioni, ai sensi dell’art. 46 CEDU, la Corte EDU ha infine reiterato l’invito al Belgio di adottare le misure necessarie per risolvere i problemi strutturali già emersi a partire dal caso Camara e riesaminati con il caso di specie.
Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Il caso H.D. c. Italia (Corte EDU, sentenza del 9.4.2026) riguarda un cittadino del Burkina Faso, giunto in Italia all’età di diciassette anni e collocato presso il Centro di accoglienza Sant’Anna, una struttura riservata agli adulti e situata a Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone. Nonostante la sua minore età e l’avvio di un ricorso interno dinanzi il tribunale competente ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, il ricorrente rimaneva nel Centro Sant’Anna per più di cinque mesi lamentando condizioni molto precarie non adatte alla sua età. Veniva, infine, trasferito in una struttura adeguata solo a seguito dell’indicazione all’Italia di misure provvisorie ex art. 39 del Regolamento interno della Corte EDU. Il ricorrente riteneva, per tali ragioni, di essere stato vittima di varie violazioni del suo diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5, par. 1, 2, 4 e 5, CEDU), del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti per le condizioni materiali a lui riservate (art. 3 CEDU) e del diritto a un ricorso effettivo per l’assenza di un mezzo attraverso cui lamentare le condizioni di trattenimento (art. 13 CEDU). Dopo aver ritenuto applicabile l’art. 5 CEDU, tenuto anche conto dell’impossibilità per il ricorrente di lasciare il Centro di accoglienza, la Corte EDU rigetta le obiezioni del Governo italiano sul previo esaurimento dei ricorsi interni. Infatti, diversamente dal caso Mansouri, il ricorrente si trovava ancora privato de facto della sua libertà al momento dell’avvio del ricorso dinanzi la Corte stessa e aveva già tentato di attivare senza successo, anche a causa dei ritardi da parte del tribunale competente, l’unico mezzo a sua disposizione per ottenere il trasferimento in una struttura adeguata ponendo così fine al suo trattenimento (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 29.4.2025, Mansouri c. Italia, in questa Rivista, XXVII, 2, 2025). Venendo al merito, la Corte EDU nota come il Governo italiano abbia giustificato il collocamento nella struttura calabrese sulla base dell’art. 5, par. 1, lett. f, che permette di restringere la libertà di cittadini stranieri, in condizioni materiali appropriate, al fine di contrastare il loro ingresso irregolare nel territorio delle Parti o in vista del loro allontanamento (tra le altre, v. Corte EDU, 30.3.2023, J.A. e altri c. Italia, in questa Rivista, XXV, 2, 2023). Tuttavia, per la Corte la restrizione della libertà avvenuta con il collocamento del ricorrente nella struttura per adulti non aveva nessuna delle suddette finalità. Inoltre, la stessa legge interna in vigore all’epoca dei fatti proibiva l’inserimento di persone migranti di minore età in strutture di accoglienza per adulti (Corte EDU, 21.07.2022, Darboe e Camara c. Italia, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022). La Corte conclude pertanto che, mancando una base giuridica chiara per la detenzione subita dal ricorrente, essa non può che risultare non conforme all’art. 5, par. 1, CEDU. Vi è quindi stata una violazione di tale disposizione, cui si aggiungono la violazione dell’art. 5, par. 2, CEDU, data la conseguente impossibilità per il ricorrente di ottenere informazioni in merito ai motivi del trattenimento, e dell’art. 5, par. 4, CEDU, poiché il tribunale chiamato a valutare il ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile non ha dato prova della diligenza richiesta nei casi in cui sia coinvolta una persona di minore età. Infine, sulla base di quanto precede, per la Corte EDU il ricorrente non ha avuto a disposizione un mezzo di ricorso effettivo per denunciare le condizioni del Centro in cui era ospitato ed è stato esposto a un trattamento inumano e degradante, accertando così anche una violazione dell’art. 13, letto in combinato con l’art. 3 CEDU, e dello stesso art. 3 CEDU. Per raggiungere siffatta conclusione, la Corte EDU ha tenuto conto della durata del trattenimento e delle prove avanzate dal ricorrente alla luce delle informazioni disponibili sul Centro in cui era stato trattenuto, compreso il report del Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale del 14 febbraio 2023 che dimostrava, all’epoca dei fatti, la mancata separazione tra ospiti adulti e persone di minore età e l’inesistenza di servizi dedicati a loro dedicati, nonostante la loro specifica condizione e l’impossibilità di uscire dalla struttura stessa.
Art. 8: Diritto al rispetto per la vita privata e familiare
Il caso V.N. e altri c. Svezia (Corte EDU, sentenza del 19.02.2026) riguarda una famiglia, proveniente dall’Azerbaijan e composta da genitori e due figli, che aveva chiesto protezione internazionale per ragioni legate ai problemi cardiaci della figlia più piccola. Non riscontrando l’asserita indisponibilità di cure adeguate e accessibili nel loro Paese di origine e non ritenendo l’allontanamento contrario al principio del preminente interesse del fanciullo, le autorità interne negavano la protezione richiesta. Ciononostante, i ricorrenti rimanevano nel territorio dello Stato convenuto in modo irregolare fino al momento in cui, nel 2021, alla madre veniva concesso un permesso temporaneo al fine di usufruire delle cure necessarie per affrontare un cancro e che non risultavano disponibili in Azerbaijan. In ragione del legame con la madre, del fatto che quest’ultima e la figlia dipendevano dal figlio più grande e che un loro allontanamento veniva considerato una misura sproporzionata ai sensi dell’art. 8 CEDU, anche entrambi i figli ottenevano un permesso temporaneo per risiedere in Svezia. Lo stesso beneficio veniva, invece, negato al padre – primo ricorrente – poiché, tra le altre cose, le autorità interne avevano scoperto, nel corso della procedura di asilo, che aveva commesso una serie di reati gravi nel suo Paese di origine. Ciò lo rendeva una minaccia per l’ordine pubblico, tale da giustificare il suo allontanamento e il contestuale divieto di re-ingresso per cinque anni nello Stato convenuto. Tale misura, per le autorità interne, risultava conforme all’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla stessa Corte EDU. I ricorrenti lamentavano, in caso di esecuzione di tale decisione, una violazione del diritto al rispetto per la vita familiare. La Corte EDU, innanzitutto, rigetta come inammissibile il ricorso del figlio più grande, oramai maggiorenne, poiché in assenza di legami caratterizzati da dipendenza il rapporto tra genitori e figli adulti non rientra nell’ambito dell’art. 8 CEDU (v. Corte EDU, Grande Camera, 7.12.2021, Savran c. Danimarca, in questa Rivista, XIV, 1, 2022), nonché l’obiezione del Governo svedese secondo cui la Corte non si sarebbe dovuta pronunciare, ai sensi degli artt. 24, par. 2, e 27 CEDU, perché si era già occupata del caso attraverso un ricorso presentato in precedenza dagli stessi ricorrenti e ritenuto inammissibile dalla Corte nella formazione di un singolo giudice (Corte EDU, decisione dell’1.12.2022). A tal fine, la Corte EDU ha precisato come, per quanto essa non si possa pronunciare due volte sullo stesso caso, la questione va risolta diversamente nel caso in cui un secondo ricorso presenti sostanziali novità rispetto al precedente. Nel caso di specie, essendo peggiorate le condizioni della madre, tanto da indurre i medici a certificare un’aspettativa di vita molto ridotta, andava verificato se gravasse sullo Stato convenuto un obbligo positivo, ai sensi dell’art. 8 CEDU, volto ad agevolare la permanenza nel suo territorio del primo ricorrente. Nel valutare l’esistenza di tale obbligo e del relativo bilanciamento effettuato dalle autorità interne nell’adottare la misura controversa, la Corte EDU si è soffermata, in particolare, sul fatto che il primo ricorrente costituisse una minaccia per l’ordine pubblico, che fosse rimasto in modo irregolare in Svezia per un lungo periodo dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e che nemmeno la figlia più piccola dipendesse dallo stesso. Pertanto, tenuto conto del margine di apprezzamento di cui godono le Parti nel regolare i flussi migratori, anche al fine di garantire il benessere economico generale (ad es., Corte EDU, 9.07.2021, M.A. c. Danimarca, in questa Rivista, XXIII, 3, 2021), la Corte EDU ha ritenuto corretto il bilanciamento effettuato dallo Stato convenuto tra gli interessi collettivi e individuali in gioco e non ha riscontrato, di conseguenza, alcuna violazione dell’art. 8 CEDU.