Artt. 3, par. 2, e 29, par. 1, del regolamento 604/2013, e art. 33 della direttiva 2013/32: conseguenze, per lo Stato membro richiedente, della sospensione degli obblighi di presa e ripresa in carico da parte dello Stato membro effettivamente competente
Nel caso DO contro Bundesrepublik Deutschland (CGUE, C-458/24, sentenza del 5 marzo 2026) la Corte di giustizia si è occupata dell’obbligo di presa in carico dello Stato membro competente alla luce del regolamento 604/2013 (Dublino III), soffermandosi sui problemi derivanti dall’inerzia dello Stato richiesto. Il problema si era verificato poiché l’Italia aveva posto in essere una prassi caratterizzata da una sospensione a tempo indefinito della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo. Ciò, nello specifico, costituiva un limite per le autorità dello Stato richiedente, ovverosia la Germania. Sollecitata da un Tribunale amministrativo tedesco, la Corte si trovava ad affrontare tre questioni principali. La prima riguardava l’art. 3, par. 2, secondo e terzo comma, del regolamento 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide; in particolare, alla Corte veniva chiesto se, in una situazione come quella di cui trattasi, tale disposizione potesse essere interpretata in modo da trasferire in capo allo Stato richiedente gli oneri gravanti sullo Stato richiesto (ed effettivamente competente). La Corte stabilisce che, in questo caso, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III del regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente. In sostanza, affinché l’art. 3, par. 2, secondo e terzo comma, del Dublino III trovi effettiva applicazione, è necessario che sussistano due condizioni cumulative: è richiesta (A) la presenza di “carenze sistemiche” che implichino (B) il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
Tuttavia, la circostanza che lo Stato membro designato come competente, in forza dei criteri stabiliti dal capo III del regolamento Dublino III, abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale, non è idonea a integrare detti requisiti (C-185/24 e C 189/24, Tudmur, sentenza del 19 dicembre 2024). La seconda questione verte sull’art. 29, par. 1, del regolamento, che fissa un termine perentorio di sei mesi per effettuare il trasferimento verso lo Stato competente dal momento in cui ciò sia effettivamente possibile. Il giudice del rinvio chiedeva se questa disposizione, stanti i fatti di causa, fosse da interpretare nel senso che la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale doveva essere trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente. La Corte conferma questa interpretazione, da seguire anche se la mancata esecuzione del trasferimento dipende dalla condotta volontaria dello Stato membro inizialmente designato come competente. I giudici giungono a questa conclusione dopo avere considerato il dato testuale della disposizione, il contesto e gli obiettivi. L’art. 29, par. 1, del regolamento Dublino III soddisfa esigenze di celerità nell’interesse degli Stati coinvolti e del richiedente e sottintende che il legislatore dell’Unione non abbia ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’esecuzione della decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione, o la sospensione, del termine previsto. Per di più, nel regolamento non vi è alcuna disposizione generale che preveda una simile interruzione o sospensione. Ne deriva che il rimedio contro un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente designato come competente è la procedura di infrazione ex artt. 258 e 259 TFUE. L’ultima questione ha ad oggetto l’art. 33, par. 1, della direttiva procedure e serve a comprendere se uno Stato membro possa respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale. La CGUE risponde negativamente. Il par. 1 dell’art. 33 della direttiva procedure dipende essenzialmente dal par. 2, che contiene un elenco tassativo di cause in base alle quali una domanda di protezione internazionale può essere giudicata inammissibile. Una condotta come quella delle autorità italiane non rientra nella casistica dell’art. 33, par. 2, della direttiva procedure, fermo restando che questa disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo, in ragione della sua natura derogatoria.
Artt. 33, 38 e 46 della direttiva 2013/32: inammissibilità della domanda di protezione internazionale e applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”
Anche il caso NP – Aleb (CGUE, C-718/24, sentenza del 5 febbraio 2026) verte sull’art. 33 della direttiva 2013/32, oltre che sul suo art. 38. La causa, instaurata a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Sofia, riguardava principalmente il concetto di Paese terzo sicuro. Traeva origine dalla vicenda di un minore non accompagnato di nazionalità siriana, la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata dall’autorità bulgara competente, perché si riteneva che l’interessato potesse rimanere in Turchia, essendo questo un Paese terzo di transito e sicuro, dove peraltro vivevano i suoi fratelli e le sue sorelle. I quesiti sottoposti dal giudice del rinvio sono numerosi e hanno indotto la Corte a pronunciarsi sui seguenti aspetti. In primo luogo, l’art. 33, par. 2., lett. c), della direttiva procedure, secondo cui gli Stati membri possono giudicare inammissibile una domanda di protezione internazionale se il Paese terzo in questione è considerato sicuro per il richiedente a norma dell’art. 38, si riferisce a una condizione da esaminare, a rigor di logica, prima del merito, dunque in via anticipata rispetto ai requisiti attinenti alla qualifica di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria. Se poi tale questione viene trattata durante l’esame di merito e si giunge alla conclusione che il Paese terzo di riferimento è sicuro, l’art. 33, par. 2, lett. c), consente a uno Stato membro di respingere ugualmente la domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, anche se l’autorità competente ha già accertato la qualifica dell’interessato. Queste considerazioni non valgono invece per l’art. 32 della direttiva procedure: esso, infatti, regola le condizioni per pronunciare validamente l’infondatezza di una domanda, che non coincide dal punto di vista terminologico e sostanziale con l’inammissibilità. Venendo all’art. 38 della direttiva 2013/32, la Corte si focalizza sul secondo paragrafo, in base al quale l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto internazionale; la disposizione enuncia poi alcuni esempi, compreso il legame tra richiedente e Paese terzo da considerare di volta in volta. Ebbene, per la Corte gli Stati membri devono obbligatoriamente prevedere, nel loro diritto nazionale, criteri la cui sussistenza consenta di ritenere esistente questo legame, tenendo presente che esso deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento dell’interessato. A tale proposito, la circostanza che un richiedente protezione internazionale sia transitato per il territorio di un Paese terzo non può, di per sé sola, costituire una valida ragione per giustificare in via automatica il rientro del richiedente in quel Paese. Con riguardo all’art. 38, la Corte si sofferma poi sul par. 2, lett. b), che enuncia la tipologia delle “norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di Paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato Paese o a un determinato richiedente”. La Corte anticipa che il metodo cui allude la disposizione implica l’esame caso per caso della sicurezza di questo o quel Paese terzo per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei Paesi terzi che possono essere considerati generalmente sicuri. Se questa condizione è soddisfatta, l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro può essere effettuata anche sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione del potere esecutivo che stabilisce un elenco di Paesi terzi sicuri. Da ultimo, la Corte si sofferma sulla terza casistica dell’art. 38, par. 2, enunciata alla lett. c): questa ipotesi richiama «norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il Paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel Paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico». La disposizione aggiunge che al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l’esistenza di un legame con il Paese terzo ai sensi della lett. a). La CGUE esamina l’art. 38, par. 2, lett. c), assieme alla disposizione della direttiva procedure che esprime il diritto a un ricorso effettivo, vale a dire l’art. 46, leggendo il tutto alla luce dell’art. 47 della Carta. Ebbene, il legame tra richiedente e Paese terzo sicuro deve sempre essere considerato dall’autorità chiamata a pronunciarsi su un ricorso esperito contro una decisione con cui sia stata dichiarata l’inammissibilità di una domanda a causa del motivo riferito al Paese terzo sicuro. Tale condizione è cumulativa e non può quindi essere trascurata. Eventuali normative nazionali difformi da questo orientamento non sarebbero in linea con l’art. 38, par. 2, lett. c), della direttiva 2013/32.
Art. 31 della direttiva 2013/32: possibilità per gli Stati membri di prorogare a più riprese il termine di sei mesi previsto per l’esame della domanda di protezione internazionale
In Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. X – Safita (CGUE, C-489/24, sentenza del 5 marzo 2026), i giudici di Lussemburgo hanno risposto a un rinvio pregiudiziale esperito dal Consiglio di Stato olandese, chiarendo i contorni dell’art. 31, par. 3, della direttiva 2013/32, in merito all’eventuale proroga del termine di sei mesi entro cui gli Stati membri devono esaminare una domanda di protezione internazionale. La CGUE rammenta che l’art. 31, par. 3, della direttiva procedure consente di attuare tale proroga, anche a più riprese, se sussistono tre condizioni strettamente connesse tra loro e cumulative: più domande sono state presentate contemporaneamente, da un gran numero di cittadini di Paesi terzi o di apolidi, e ciò abbia reso difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi. Il termine può essere prorogato per un periodo di nove mesi da uno Stato membro qualora si verifichi un aumento significativo, in un breve lasso di tempo, del numero delle suddette domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile in tale Stato membro; tale situazione non coincide con un aumento progressivo del numero di dette domande su un lungo periodo. Peraltro, l’art. 31, par. 3, quarto comma, stabilisce che, in casi eccezionali debitamente motivati, gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine di base laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. In aggiunta a ciò, la Corte fa presente che se il numero di domande di protezione internazionale rimane costantemente elevato per un lungo periodo, lo Stato membro interessato deve assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti. Pertanto, la proroga può essere disposta per lo stretto necessario se lo Stato membro sia in grado di dimostrare in concreto che, «nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per adempiere al suo obbligo di assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare tali domande in modo adeguato ed esaustivo». Esiste, ad ogni modo, un termine massimo, disposto dall’art. 31, par. 5: gli Stati membri non possono concludere la procedura di esame oltre i ventuno mesi dalla presentazione della domanda.
Art. 15, par. 1, della direttiva 2013/33: concetto di “ritardo” ai fini del termine previsto per l’accesso dei richiedenti protezione internazionale al mercato del lavoro
La pronuncia LK – Havvitt (CGUE, C-742/24, sentenza del 15 gennaio 2026), la Corte ha interpretato il concetto di “ritardo” nel quadro della direttiva 2013/33 (direttiva accoglienza), che recita: «(g)li Stati membri garantiscono l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente». La Corte era stata attivata dalla Corte suprema irlandese, che si stava occupando di un caso caratterizzato da probabili concause che avevano inciso sul mancato decorso del termine suddetto: da un lato, cause imputabili al richiedente (LK, cittadino georgiano); dall’altro, cause di diversa natura, come le restrizioni stabilite in occasione della pandemia di COVID-19. Per stabilire se il termine di nove mesi previsto dall’art. 15, par. 1, della direttiva accoglienza possa iniziare validamente a decorrere, la Corte chiarisce che è importante verificare se il richiedente abbia cooperato attivamente con le autorità competenti ai fini dell’accertamento degli elementi necessari, specie quelli indicati agli artt. 13 della direttiva 2013/32 e 4, par. 2, della direttiva 2011/95. Segnatamente, il fatto che un richiedente non fornisca alcuna informazione che consente alle autorità competenti di istruire la sua domanda di protezione internazionale per un periodo superiore ai nove mesi dalla data di presentazione della stessa «costituisce una mancanza totale di cooperazione che giustifica che tale richiedente non possa ottenere l’accesso al mercato del lavoro in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 allo scadere di tale periodo». Se però la mancata cooperazione è limitata ad un periodo più ristretto, gli intervalli di tempo nel corso dei quali il ritardo era attribuibile esclusivamente a cause diverse dal comportamento del richiedente non possono essere presi in conto. Perciò, nel caso di un ritardo dovuto a cause sono miste, occorre poter determinare la parte attribuibile al fatto del richiedente. Se è possibile realizzare questa determinazione, l’autorità nazionale competente deve prendere in considerazione solo «la frazione di intervallo di tempo corrispondente alla parte di responsabilità attribuibile al richiedente protezione internazionale, al fine di prorogare, fino a concorrenza di tale frazione, il periodo di nove mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, a partire dal quale il richiedente ha il diritto di accedere al mercato del lavoro e in cui lo Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi se gli negasse un’autorizzazione a tal fine». In presenza delle fattispecie appena esposte, l’art. 15, par. 1, della direttiva 2013/33 non impedisce all’autorità nazionale competente di negare all’interessato la concessione di una autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro.
Artt. 3, punto 6, e 11, par. 2, della direttiva 2008/115: ammissibilità di un divieto di ingresso di durata illimitata nel territorio di uno Stato membro
Nel giudizio Freie Hansestadt Bremen contro DT (CGUE, C 446/24, sentenza del 23 aprile 2026) la Corte, sollecitata da un Tribunale amministrativo superiore di un Land tedesco, ha precisato i limiti del divieto di ingresso di un cittadino che sia stato rimpatriato in forza della direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri). Il giudice del procedimento principale doveva pronunciarsi sul caso di un cittadino russo che era stato allontanato verso il suo Paese di origine e che aveva subito un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania a tempo illimitato perché era emerso che voleva compiere un attentato terroristico. Alla Corte veniva chiesto se una simile misura fosse conforme al diritto UE, tenendo presente che l’art. 3, punto 6, della direttiva rimpatri prevede che il divieto di ingresso sia a tempo determinato, e che l’art. 11, par. 2, impone di determinare la durata del divieto in considerazione di tutte le circostanze pertinenti e può superare i cinque anni se l’interessato costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Facendo leva su questa seconda disposizione, la Corte conclude che già dalla sua formulazione testuale si può ammette l’imposizione di un divieto d’ingresso per un periodo illimitato in casi eccezionali, come quello in analisi. Oltre a ciò, la CGUE ricorda il divieto d’ingresso ha per obiettivo diretto l’aumento dell’efficacia della politica UE in materia di rimpatrio. In questo modo, gli Stati membri possano avvalersi pienamente di uno strumento efficace al fine di tutelare la sicurezza del loro rispettivo territorio. È comunque necessario, allo scopo, che la normativa nazionale consenta una presa in considerazione effettiva di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto, perché solo così vi è modo di giustificare la constatazione dell’esistenza di una minaccia terroristica e la fondatezza di un divieto d’ingresso a tempo illimitato. Nel caso di specie, toccherà al giudice del rinvio compiere queste valutazioni.
Art. 15 della direttiva 2008/115: calcolo del periodo di trattenimento applicato all’interessato e controllo giurisdizionale del rispetto dei termini massimi
Il caso A c. Rikoskomisario B – Aroja (CGUE, C-150/24, sentenza del 5 marzo 2026) è limitato alla direttiva 2008/115 e ha permesso alla Corte di esaminare il problema della durata del trattenimento del cittadino di Paese terzo soggiornante irregolare in uno Stato membro. La Corte era stata attivata dalla Corte suprema finlandese nell’ambito di un procedimento interno che aveva come protagonista un cittadino marocchino nei cui confronti erano stati disposti più periodi di trattenimento in forza della direttiva rimpatri. Il punto di partenza del ragionamento della Corte per rispondere ai vari quesiti del giudice del rinvio riguarda le modalità di calcolo del termine massimo di diciotto messi di trattenimento previsto dai parr. 5 e 6 della direttiva rimpatri per il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare (sei mesi il termine base, dodici quello di eventuale proroga). La Corte puntualizza che se l’interessato ha trascorso più periodi di trattenimento intervallati tra loro in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, ai fini del calcolo del predetto termine massimo di diciotto messi occorre considerarli tutti: l’autorità nazionale competente dovrà quindi sommarli, non essendo possibile fare decorrere il termine di cui sopra ogni volta che cessa uno di questi periodi. Se si ammettesse un’interpretazione diversa dell’art. 15, parr. 5 e 6, della direttiva 2008/115, si altererebbe l’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione tra il diritto alla libertà sancito dall’art. 6 della Carta e l’obiettivo principale della direttiva, che consiste nell’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli interessati. In particolare, la Corte sottolinea il rischio che la durata del trattenimento a fini d’allontanamento possa variare considerevolmente, da un caso all’altro in uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro all’altro, a seconda delle particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giurisdizionali nazionali. Risulterebbero altresì compromessi i principi di proporzionalità e dell’effetto utile. Procedendo nella sua analisi, la Corte si sofferma successivamente sul tema del controllo del rispetto dei limiti applicabili alla durata del trattenimento. La sentenza muove dall’art. 15, par. 3, della direttiva rimpatri, per concludere che il trattenimento deve essere riesaminato ad intervalli ragionevoli su domanda dell’interessato o d’ufficio, e nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria. Ebbene, se è necessario sia sempre effettuato che il controllo da parte di un’autorità giudiziaria della decisione di prolungare il primo periodo di trattenimento oltre i sei mesi, ne deriva che l’esame giudiziale relativo al superamento del periodo massimo iniziale di trattenimento di sei mesi non potrà essere subordinato alla domanda della persona trattenuta. La CGUE però fa presente che il controllo previsto dall’art. 15, par. 3, non deve essere effettuato prima che il limite iniziale di sei mesi sia raggiunto ma, in ogni caso, va eseguito entro il più breve tempo possibile dall’adozione di tale decisione con cui si dispone la proroga del trattenimento. Inoltre, la Corte chiarisce che questa tipologia di controllo non figura tra i requisiti di legittimità del trattenimento, ma è parte integrante del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Perciò, la Corte rileva che l’assenza di un simile controllo in tempo utile non implica automaticamente l’obbligo di far cessare in via immediata il trattenimento anche qualora sia realizzato un controllo giurisdizionale successivo dal quale emerge che l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto, e sempre che il periodo massimo di diciotto mesi non sia ancora stato raggiunto.
Art. 4, par. 1, del regolamento 2018/1806: rapporto tra regime di esenzione dal visto e permesso di soggiorno temporaneo
Il caso M.P. c. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Lenaimon (CGUE, C-634/24, 12 febbraio 2026) è stato instaurato dalla Corte amministrativa suprema della Lituania e riguarda una persona con cittadinanza canadese, russa e israeliana alla quale le autorità lituane membro avevano negato un permesso di soggiorno temporaneo. Due sono le questioni che la CGUE è chiamata a risolvere. La prima attiene alle disposizioni del capo 10 dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (CETA). Questo capo comprende gli artt. da 10.11 a 10.10 ed è intitolato “Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali”. Il giudice del rinvio chiede se le disposizioni del capo 10 del CETA abbiano effetto diretto, sebbene l’art. 30.6 dell’accordo disponga che nessuna disposizione dello stesso possa essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né in modo da essere direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti. La Corte conferma che le disposizioni del capo 10 non hanno effetto diretto, ma possono servire come base per un’interpretazione conforme della normativa nazionale. Il secondo quesito tocca l’art. 4, par. 1, del regolamento 2018/1806, in forza del quale i cittadini dei Paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II sono esentati dall’obbligo di possedere un “visto Schengen” per soggiorni di durata globale non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Essenzialmente, il giudice a quo chiede se questa disposizione legittima una normativa nazionale che subordina l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo alla presentazione di un visto rilasciato dalle autorità dello Stato membro di cui trattasi o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli Stati membri, qualora l’interessato abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali Paesi senza aver dovuto presentare un visto, per il fatto che egli è anche cittadino di uno dei Paesi di cui all’allegato II del regolamento 2018/1806. La Corte non rileva conflitti tra diritto UE e normativa lituana: il regolamento, infatti, non riguarda la concessione di un diritto di soggiorno temporaneo (come quello invocato dal ricorrente nel procedimento principale).
Art. 13, par. 1, della direttiva 2003/86: limiti all’obbligo di agevolazione del rilascio dei visti nell’ambito di una procedura di ricongiungimento familiare
Nel procedimento d’urgenza X e Y c. État belge - Gonrieh (CGUE, C-819/25 PPU, sentenza del 26 marzo 2026), è stata sondata la portata dell’obbligo di agevolare il rilascio dei visti stabilito dall’art. 13, par. 1, della direttiva 2003/86 nel caso in cui uno Stato membro abbia accettato una domanda di ricongiungimento familiare. La vicenda, di cui doveva occuparsi il Tribunale di primo grado di Bruxelles, si inseriva in un contesto particolare. Il ricongiungimento, infatti, era stato richiesto da persone provenienti dalla Striscia di Gaza e impossibilitate ad allontanarsi da quel luogo in autonomia, a causa del conflitto originatosi a partire dalla fine del 2023. La CGUE era stata interpellata per appurare se il rilascio di visti a favore degli interessati con riserva di verifica della loro identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla domanda di visto presentata a distanza imponesse obblighi specifici sulle autorità dello Stato membro di riferimento per concretizzare la comparizione personale degli interessati: in particolare, organizzare e assicurare il loro trasferimento verso una propria sede diplomatica e consolare delle persone, oppure contattare uno o più Paesi terzi al fine di agevolare questa attività. La Corte risponde che l’art. 13, par. 1, della direttiva 2003/86 non può essere interpretato in questo senso. Premesso che, uno Stato membro, può esigere la comparizione dei familiari del cittadino di Stato terzo in soggiorno regolare in una fase successiva alla presentazione della domanda di ricongiungimento, la Corte rileva che le regole procedurali che disciplinano l’esame di queste domande, nonché l’ingresso e il soggiorno dei familiari, devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri. Secondariamente, poiché il fine della direttiva è favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di Paesi terzi, in particolare ai minori, è pacifico che in situazioni come quella in commento lo Stato membro verso cui viene indirizzata la richiesta deve assicurare un certo grado di flessibilità a favore dei richiedenti; tuttavia, ciò presuppone l’eliminazione di ostacoli amministrativi ingiustificati rispetto alle esigenze del caso specifico, non anche l’insorgere di obblighi aggiuntivi relativi alle relazioni diplomatiche o consolari tra uno Stato membro e un Paese terzo. Questi ultimi obblighi fuoriescono dal campo di applicazione dell’art. 13, par. 1, della direttiva 2003/86 e, più in generale, dall’ambito della direttiva nel suo insieme: non sono quindi esigibili, né possono dirsi sussistenti in virtù dell’applicazione al caso di specie della Carta dei diritti fondamentali, dal momento che l’art. 51 della stessa richiede agli Stati membri di rispettarla solo quando essi attuano il diritto dell’Unione.