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Dai Paesi (terzi) di origine sicuri a un Paese fondatore non più così sicuro del suo posto nel Diritto dell’Unione: riflessioni a margine di Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2025, cause riunite c-758/24 e c-759/24, Alace e Canpelli

di Bernardo Cortese

Abstract: Il contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia nelle cause Alace e Canpelli. Dopo aver inquadrato la vicenda nel contesto del Protocollo Italia-Albania (par. 2) e i diversi profili di interesse dell'ordinanza di rinvio (par. 3), vengono esaminate le risposte della Corte ai quattro quesiti pregiudiziali (par. 4-7). Nel commentare l’argomentazione utilizzata dalla Corte per affermare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna contrastante con la direttiva procedure e l’art. 47 CDFUE, ci si sofferma anche sulle critiche secondo cui la Corte non avrebbe riflettuto sulle usuali condizioni di quella disapplicazione (par. 4 e 5). È poi illustrato il percorso argomentativo che conduce ad affermare l'obbligo di rendere accessibili le fonti informative (par. 6) e a dichiarare l'inammissibilità designazione di un Paese sicuro con eccezione per intere categorie di persone (par. 7). Vengono poi valutate le prospettive aperte dalla sentenza, anche in relazione al nuovo regolamento (par. 8), e le implicazioni di sistema di un sindacato giurisdizionale diffuso, a fronte di critiche di dottrina (par. 9) e della politica italiana. Infine (par. 10) si critica la reazione politica alla sentenza come pericoloso rigetto dei valori europei.

Abstract: The author comments the CJEU judgment in the cases Alace and Canpelli. After framing the case in the context of the Italy-Albania Protocol (para. 2) and analyzing the referring court’s order (para. 3), the Court's responses to the four preliminary questions are examined (paras. 4-7). In commenting on the Court's reasoning to affirm the national judge's duty to disapply domestic legislation conflicting with the Asylum Procedures Directive and Article 47 Charter, the paper addresses criticisms that the Court did not justify its finding in light of the usual conditions for disapplication (paras. 4 and 5). The argumentative path leading the Court to affirm the obligation to make accessible the sources used for such designation is then illustrated (para. 6), as well as the one that leads the Court to declare that Member States cannot designate as safe a country where there are categories exposed to persecution (para. 7). The perspectives opened by the judgment are then evaluated, also in relation to the new Procedures Regulation (para. 8), as well as the systemic implications entailed by a judicial review entrusted in ordinary courts, harshly criticized by some in the academia (para. 9) and especially by Italian politics. The final part (para. 10) denounces the Italian political reaction to the judgment as a dangerous rejection of European values.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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