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Le procedure accelerate in frontiera introdotte dall’articolo 7-bis del decreto legge n. 20 del 2023 convertito con legge n. 50 del 2023

di Alessandro Praticò

 

Abstract: La procedura in frontiera per l’esame delle domande di protezione internazionale, prevista dagli artt. 31 e 43 della direttiva 2013/32/UE, è stata attuata in Italia dal d.l. 20/2023. Potrà essere applicata a due categorie di richiedenti: coloro che tentano l’ingresso irregolare, eludendo i controlli di frontiera, e coloro che provengono da un Paese di origine sicuro. Il tratto caratterizzante della procedura si ravvisa nel trattenimento che potrà essere disposto al fine di accertare il diritto del richiedente a fare ingresso nel territorio dello Stato, e da cui discendono i tempi serrati della procedura amministrativa e una disciplina speciale della fase introduttiva e della fase cautelare del ricorso giurisdizionale. Le norme italiane appaiono ancor più criticabili di quelle della direttiva, che già sacrificano eccessivamente i diritti dei richiedenti protezione, perché consentono un’applicazione generalizzata del trattenimento, senza prevedere misure alternative, se non quella della prestazione di una garanzia finanziaria che è stata configurata con modalità tali da discriminare illegittimamente i richiedenti in base alle loro condizioni economiche.

Abstract: The border procedure for examining applications for international protection, provided for in Articles 31 and 43, directive 2013/32/EU, was implemented in Italy by Decree Law 20/2023. It will be able to be applied to two categories of applicants: those who attempt irregular entry by evading border controls, and those who come from a designated safe country of origin. The particular feature of this procedure is observable in the detention that may be ordered in order to decide in the applicant’s right to enter the territory of the State, and from which derive the tight timeframe of the administrative procedure along with a special discipline of the introductory and precautionary phases of the appeal procedure before the tribunal. The Italian rules appear even more objectionable than those of the directive, which already excessively sacrifice the rights of asylum seekers, because they allow a generalized application of detention, without providing for alternative measures other than the provision of a financial guarantee, which as it has been configured translates into illegitimate discrimination of applicants on the basis of their economic conditions.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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