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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2017/3

Brevi riflessioni sul vertice di Parigi del 28 agosto 2017: gestione dei flussi migratori ed “effetti collaterali”

di Alessandra Algostino

 

Abstract: L’intervento contestualizza il vertice di Parigi del 28 agosto 2017 sulla gestione dei flussi migratori nell’ambito delle politiche europee, rilevando come esso rappresenti un ulteriore passo sia sotto il profilo dell’utilizzo di processi sempre più informali sia nel perseguire un’esternalizzazione delle frontiere sempre più “spregiudicata” sia in quanto impòsta un rapporto sempre più simbiotico fra cooperazione economica e controllo dell’immigrazione irregolare. Vittime della scelta di blindare le frontiere sono le persone, o, meglio, il popolo migrante, oggetto di gross violations che tracimano in genocidio, così come i diritti, che rischiano di essere ridotti a mere formule retoriche, e la democrazia, che, con la restrizione di libertà e diritti, si dissolve.

Abstract: This intervention focuses on the Paris Summit of 28 August 2017 on the management of migratory flows in the context of European policies, highlighting how it represents a step forward both in terms of the use of increasingly informal processes and in pursuit of an outsourcing of borders more and more unscrupulous, as well as imposing an increasingly symbiotic relationship between economic cooperation and irregular immigration control. The victims of the choice of arming the borders are the people, or rather the migrant people, subjected to gross violations that lead to genocide, as well as the rights that are likely to be reduced to rhetorical formulas, and democracy, which dissolves with the restriction of freedom and rights.

Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti. A proposito di una recente sentenza della Cassazione

di Fabio Basile e Mariarosa Giannoccoli

Abstract : La pronuncia in esame, al pari di alcuni precedenti di legittimità, esclude che l’indiano sikh possa portare impunemente in pubblico un simbolo della sua religione, il coltello kirpan. A differenza degli altri precedenti, tuttavia, la sentenza in esame, nei passaggi motivazionali, opera un richiamo ai «valori occidentali» e agli «arcipelaghi culturali confliggenti». Tale richiamo ha suscitato, nei commenti politici e massmediali che sono subito seguiti, entusiastici apprezzamenti o severe censure: a ben vedere, tuttavia, tale richiamo non solo è del tutto ininfluente ai fini della decisione finale, ma risulta estremamente vago e ambiguo, oltre a fornire maldestramente un pretesto per evocare uno «scontro di culture», in realtà del tutto fuori luogo in relazione al caso di specie, di rilevanza poco più che bagatellare.

Abstract : The decision of the Court of Cassation here reviewed, is in line with the previous case law of the same court in excluding that Sikhs can wear in public their traditional dagger, the “Kirpan”, notwithstanding its nature of religious symbol. Unlike the previous decisions, the reasoning used in this case makes reference to «Western values» and «conflicting cultural islands». Such references caused in the media and among political actors a flood of comments, expressing either unconditional appreciation or severe criticism. The analysis of the decision shows, however, that such references are only vague and misleading obiter dicta, that without any necessity bring into the debate an alleged «clash of cultures» which is definitely out of place considering the facts of the case, involving a petty offence.

Diritto personale v. diritto statale. Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte Suprema indiana del 22 agosto 2017 sul triplice ripudio

di Deborah Scolart

 

Abstract: La sentenza della Corte Suprema indiana sul triplice ripudio islamico simultaneo (talaq-e biddat) affronta il problema della compatibilità di alcuni istituti giuridici disciplinati dalla legge religiosa con i principi espressi da una Carta costituzionale ispirata al secolarismo, all’eguaglianza e al divieto di discriminazioni. L’indeterminatezza dello status giuridico della sharia in un ordinamento non islamico, qual è quello indiano, condiziona la risposta dei giudici. La Sharia, anche non codificata, è legge dello Stato e quindi soggetta al sindacato di costituzionalità come tutte le altre leggi? O, al contrario, non può essere considerata legge statale e allora, perché sia possibile riformarne gli istituti, occorre che prima sia oggetto di codificazione? La sentenza della Corte Suprema indiana dimostra quanto può essere difficile giungere a una soluzione condivisa su questioni di tali portata.

Abstract: The Indian Supreme Court sentence on simultaneous triple talaq (talaq-e biddat) opens the doors to some reflections on the status of religious personal laws in a multi-confessional State whose Constitution is inspired to secularism, equality before the law and prohibition of discrimination. The uncertainty on the legal status of the religious personal laws makes it difficult for the Supreme Court to give a final decision on the acceptability of talaq. Can Sharia, even if not codified, be considered a “law” and, as such, subject to the constitutional validity test? Or must a religious personal law be first codified in order to see its rules discussed by the Supreme Court? The Indian Supreme Court judgement shows us how hard it could be to reach a shared opinion on such an important topic.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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