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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2020/2

Il decreto-sicurezza impedisce i «trasferimenti Dublino»?

di Marco Magri

 

Abstract: Il Tribunale Amministrativo Federale svizzero, nella sentenza 19 dicembre 2019, n. 962, chiamato ad applicare l’art. 3, co. 2 del regolamento europeo n. 604/2013 (Dublino III), nega che, in Italia, la protezione dei richiedenti asilo denoti vere e proprie «carenze sistemiche». Ciononostante, dubita che il sistema italiano di protezione, dopo la riforma introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto Salvini), esponga le persone vulnerabili e le famiglie al rischio di trattamenti inumani e degradanti. Il TAF applica quindi l’art. 3 comma 2 seconda parte del regolamento di Dublino, che deroga alla regola generale della competenza dello Stato di primo ingresso all’esame della domanda di protezione internazionale, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte EDU (sentenza Tarakhel c. Svizzera) e dalla Corte di giustizia UE. Viene annullata la decisione del Servizio Sta-tale delle Migrazioni svizzero che aveva disposto l’accompagnamento in Italia di una richiedente asilo, con rinvio al SSM affinché ottenga «assicurazioni diplomatiche» prima del trasferimento.

Abstract: The Swiss Federal Administrative Court, in its judgment of 19 December 2019, no. 962, under Article 3, paragraph 2 of the European Regulation no. 604/2013 (Dublin III), denies that, in Italy, the protection of asylum seekers denotes «systemic flaws». Nevertheless, it doubts that the Italian system of protection, after the reform introduced by Decree-Law no. 113 of 2018 (Salvini Decree), exposes vulnerable persons and families to the risk of inhuman and degrading treatment. The Court therefore complies with art. 3 paragraph 2 second part of the Dublin Regulation, which derogates from the general rule of responsibility of the Member State of first entry to examine the application for international protection, pursuant to the principles established by the EDU Court (Tarakhel v. Switzerland judgment) and the EU Court of Justice. The decision of the Swiss Migration Service, which had ordered the accompaniment of an asylum seeker to Italy, is annulled, with referral to the SSM to obtain diplomatic assurances before the transfer.

La banalità dei porti chiusi per decreto. Osservazioni sui profili di legittimità del decreto interministeriale 150/2020

di Andrea Maria Pelliconi e Marco Goldoni

 

Abstract: Il decreto interministeriale n. 150 del 7 aprile 2020 ha dichiarato i porti italiani «non sicuri» per le navi battenti bandiera estera e per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. La ragione di questo tardivo provvedimento risiede nella richiesta della nave tedesca Alan Kurdi di attraccare a Lampedusa e far sbarcare 150 migranti. Il decreto, che costituisce un atto amministrativo di rango secondario, incide su norme di carattere costituzionale e pone dubbi circa la sua necessità e proporzionalità. La sezione 2 di questo contributo propone una disamina dei profili domestici del decreto circa le conseguenze su alcuni diritti costituzionali, sul dovere di soccorso delle persone in mare e sulla forma giuridica scelta per l’intervento. Nella sezione 3 l’attenzione si sposterà sul profilo ancora più problematico degli effetti sul diritto di asilo e il principio di non-respingimento.

Abstract: The inter-ministerial decree n. 150 of April 7, 2020 declared Italian ports «unsafe» for ships flying foreign flags and for the entire duration of the health emergency due to Covid-19 outbreak. The reason for this late legislative measure lies in the request by the German ship Alan Kurdi to land in Lampedusa with 150 rescued migrants. The decree, which is an administrative act of secondary rank, contradicts norms and principles of constitutional value; its necessity and proportionality are also doubtful. Section 2 of this contribution examines the domestic implications of the decree, i.e. its consequences on some constitutional rights, the duty to rescue people at sea and the legal form chosen for the intervention. In Section 3, attention will shift to the even more problematic profile of its effects on the right to asylum and the principle of non-refoulement.

Misure alternative al trattenimento e garanzie difensive: commento alla sentenza n. 280/2019 della Corte costituzionale

di Guido Savio

 

Abstract: La direttiva 115/2008/CE consente agli Stati membri di disporre il trattenimento degli stranieri il cui soggiorno è irregolare sempre che non possano essere adottate altre misure meno coercitive. Per questo motivo il legislatore italiano è stato costretto a prevedere misure alternative al trattenimento in occasione della trasposizione nel diritto interno della citata direttiva. Trattandosi di misure limitative della libertà personale il legislatore ha previsto la convalida giurisdizionale tuttavia senza udienza, limitandosi ad un contraddittorio meramente cartolare ed eventuale, della cui legittimità – con riferimento agli artt.13 e 24 Cost. – ha dubitato la Corte di cassazione. La Consulta ha ritenuto infondate le questioni dedotte ritenendo che il contraddittorio cartolare, senza celebrazione di un’udienza, fosse sufficiente a garantire sia la riserva di giurisdizione che il diritto di difesa, potendo quest’ultimo modularsi in modo differente a seconda dell’intensità della limitazione della libertà personale. La disamina critica della sentenza, svela però la possibilità di individuare altri profili di illegittimità che si auspica verranno sottoposto all’attenzione della Corte costituzionale.

Abstract: Directive 2008/115/EC allows Member States to place in detention third country nationals illegally staying if less coercive measures cannot be implemented. With its implementation in the Italian legal order, the legislator was forced to provide alternative measures to detention. As these measures limit personal freedom, the legislator provided for judicial review without a hearing, a system whose legality was put in question by the Corte di Cassazione (Italian Supreme Court) with reference to art.13 and art.24 of the Constitution. The Constitutional Court found the provision in full respect with the Constitution, saying that the review without a hearing is without prejudice to both the jurisdiction reserve and the right of defence, as the latter could be balanced with the limitation of personal freedom in line with the principle of proportionality.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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