Ammissione e soggiorno

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Requisiti generali per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza
Con ordinanza 16.1.2017 (rep. 726/2017) il Tribunale ordinario di Roma ha deciso una controversia in cui ad un cittadino straniero la questura di Roma aveva diniegato il rinnovo del permesso di soggiorno per mancata iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
 
Si trattava di un cittadino straniero in condizione di emergenza abitativa da vari anni, che pur essendo titolare di protezione internazionale, viveva in un immobile non residenziale (centro sociale) e che pertanto non poteva conseguire l’iscrizione anagrafica. In corso di giudizio è stata allegata la circolare del Ministero dell’interno del 18 maggio 2015, secondo cui la residenza anagrafica non è tra i requisiti per il rinnovo del titolo di soggiorno e a seguito di istanza di riesame la questura ha provveduto al rilascio del titolo di soggiorno.
Il Tribunale ha dunque dichiarato cessata la materia del contendere, liquidando i compensi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la soccombenza virtuale del Ministero dell’interno.
 
Requisiti per il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno
Con sentenza n. 785 del 4.7.2017 (RG. 328/2017) il TAR Piemonte ha annullato il provvedimento con cui il Questore di Torino ha rifiutato il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno (PSUE) ad una cittadina straniera che l’aveva chiesto per sé e la figlia convivente, in quanto ha ritenuto che dovesse dimostrare un reddito parametrato al numero dei conviventi nella medesima abitazione (nel caso, peraltro, cittadine italiane), anche se non familiari.
Il Giudice amministrativo piemontese ha censurato tale provvedimento, affermando che l’art. 9 TU, richiamando l’art. 29 del medesimo TU (che per la dimostrazione del reddito indica anche quello dei familiari conviventi non a carico), è da intendersi riferito ai soli familiari, essendo norma di favore che, consentendo di beneficiare anche del reddito dei familiari «conferisce risalto alla solidarietà economica che si presuppone esistente tra i componenti dello stesso nucleo familiare e agli obblighi di reciproca assistenza materiale che caratterizza la realtà familiare». Obblighi che non esistono nei confronti di altri soggetti conviventi non caratterizzati da vincolo familiare. Inoltre, il TAR chiarisce «Nella ipotesi (quale quella in esame) in cui il permesso di soggiorno sia richiesto dallo straniero (solo) per sé e il familiare ricongiunto a carico, non è ammesso il cumulo dei redditi prodotti da altri familiari conviventi». Infine, il Giudice amministrativo afferma che il reddito che il cittadino straniero deve dimostrare per il rilascio del PSUE deve riguardare non tanto il periodo passato quanto «le prospettive di reddito desumibili dalla situazione attuale (cfr. Cons. Stato, III, n. 5108/2015; n. 2699/2015; n. 6069/2014)».
 
Requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio
Con sentenza n. 910 del 31.7.2017 (RG. 1012/2016) il TAR Piemonte ha annullato il provvedimento del Questore di Torino che aveva diniegato ad uno studente straniero pakistano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio per mancato superamento del numero di esami (7) prescritto dalla legge (art. 46 d.p.r. 394/99). In sede di giudizio il ricorrente ha giustificato tale carenza con la necessità di dovere svolgere attività lavorativa per mantenersi in Italia e dalla sofferenza psicologica determinata dalle forti aspettative dei familiari in patria, tali da avergli indotto un forte stress certificato da una relazione peritale. Il TAR Piemonte, dopo avere svolto attività istruttoria, sostanzialmente inevasa dalla questura, ha riconosciuto il diritto dello studente al rinnovo del permesso di soggiorno in quanto «seppure sia vero che le difficoltà economiche che il ricorrente sta attraversando non giustificano il fatto che egli non è stato in grado di superare il numero minimo di esami di profitto richiesto dalla legge, tuttavia non si può escludere che la lontananza dal proprio Paese, lo svolgimento di una attività lavorativa per mantenersi gli studi, eventuali pressioni ed aspettative manifestate dalla famiglia, possono aver determinato una situazione di stress tale da compromettere l’integrità della salute del ricorrente, integrando quei gravi motivi di salute che ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 394/99 possono giustificare il mancato superamento di verifiche nel numero minimo previsto dalla legge».
 
Requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione
Con ordinanza cautelare n. 357/2017 (RG. 776/2017) del 7.9.2017 il TAR Piemonte ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Questore di Torino che aveva negato ad una cittadina straniera il rinnovo del permesso di soggiorno per superamento del periodo di disoccupazione previsto dalla legge (art. 22, co. 11 TU). Infatti, la lavoratrice ha dimostrato che dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (marzo 2016) non era decorso il termine annuale previsto dalla predetta disposizione normativa, in quanto il preavviso di rigetto era intervenuto nel luglio 2016 e da tale data non aveva più potuto svolgere attività lavorativa stante il disposto di cui all’art. 5, co. 9-bis TU. Il TAR piemontese ha accolto tale tesi, affermando conseguentemente che, stante l’impossibilità di svolgere attività lavorativa successivamente al preavviso di rigetto, «la predetta ha titolo ad ottenere un permesso di soggiorno per il periodo non ancora fruito per attesa occupazione, nella misura di 8 mesi e 5 giorni».