Regolamento 2019/1896: obblighi di tutela di Frontex e onere della prova circa il danno asseritamente cagionato dall’agenzia
Nel giudizio Alaa Hamoudi c. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (CGUE, C-136/24 P, sentenza del 18 dicembre 2025), consistente nell’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) aveva rigettato un ricorso ex art. 268 TFUE, la Corte ha essenzialmente precisato i contorni dell’onere della prova per il danno asseritamente patito da un cittadino siriano respinto in mare dalle autorità greche appena sbarcato sull’isola di Samo. Al di là dei punti di procedura sviluppati nella sentenza, e posto che Frontex ha beneficiato di un ampliamento delle proprie competenze e sottostà ad obblighi specifici in tema di rispetto dei diritti fondamentali (come da reg. 2019/1896), gli aspetti sostanziali dirimenti sono i seguenti. Primo, qualora l’applicazione delle regole in materia di onere e di produzione della prova eccezionalmente non consenta di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, in ossequio al diritto a un ricorso effettivo previsto dall’art. 47 della Carta, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri necessari per integrare gli elementi di informazione di cui disponeva nella causa. Secondo, qualora delle persone sostengano di essere state vittime di un’operazione di respingimento sommario, il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo esige che per esse sia sufficiente fornire un principio di prova dello svolgimento di tale operazione, alla quale partecipa Frontex, e della loro presenza nel corso della stessa; il Tribunale non avrebbe quindi dovuto riscontrare l’assenza di prove concludenti nella fattispecie. Terzo, il suddetto principio di prova può dirsi integrato in presenza di elementi di prova credibili. Nel loro insieme, quelli invocati e prodotti dal ricorrente erano concordanti e la Corte li ritiene sufficienti per costituire un principio di prova. Per tali motivi, la CGUE annulla l’ordinanza impugnata e ordina al Tribunale di proseguire il giudizio contro Frontex, ovviamente attenendosi ai criteri che la Corte ha individuato circa l’onere della prova rispetto al danno lamentato dal ricorrente.
Regolamento 2016/1624: obblighi di tutela di Frontex e nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e la condotta dell’agenzia
Anche il caso WS e al c. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (CGUE, C-679/23 P, sentenza del 18 dicembre 2025) corrisponde a un’impugnazione contro una pronuncia del Tribunale (questa volta una sentenza) e, ancora una volta, al centro della vicenda vi sono profili attinenti al risarcimento del danno che talune persone fisiche ritengono di avere subito da Frontex. Cambiano alcuni presupposti di fatto e di diritto. Segnatamente, i ricorrenti – cittadini siriani – erano stati rimpatriati in Turchia nell’ambito di un’operazione congiunta coordinata da Frontex; inoltre, il contesto giuridico di riferimento era rappresentato prevalentemente dal Reg. 1624/2016. Con sentenza pronunciata in Grande Sezione, la Corte annulla in larga parte la decisione del Tribunale. Senza che occorra soffermarsi sulle questioni riferite al Regolamento di procedura del Tribunale, gli snodi del ragionamento dei giudici (coincidenti con altrettante censure nei confronti della sentenza impugnata) possono essere riassunti come segue. Preliminarmente, anche su Frontex incombe l’obbligo di garantire la tutela dei diritti fondamentali: lo si evince da varie disposizioni regolamento 2016/1624, nonché dal principio di leale cooperazione. Nel caso concreto, quest’obbligo avrebbe comportato la necessità che Frontex verificasse l’esistenza di decisioni di rimpatrio individuali esecutive avverso i ricorrenti. Questo aspetto apre la via alla possibile sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di Frontex e i danni asseriti. La Corte, pertanto, colma le lacune della motivazione prodotta dal Tribunale, indagando tali connessioni alla luce di tutti i fatti pertinenti. La Grande Sezione sostiene che, in specie, la responsabilità di Frontex «potrebbe essere esclusa solo nell’ipotesi in cui fosse dimostrato che le irregolarità lamentate sono necessariamente aliene a qualsiasi azione o omissione illecita dei servizi o degli agenti di Frontex, o che le violazioni di tale agenzia lamentate sono in ogni caso prive di nesso con i danni allegati». Precisa, però, che il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento illegittimo delle istituzioni e che esso può essere interrotto da vari fattori, compresi atti del soggetto leso che si interpongono tra il comportamento addebitato e il danno lamentato e che di fatto costituiscono la causa determinante di tale danno. Sennonché, la CGUE ritiene che il concorso del danneggiato sia da valutare secondo criteri ragionevolmente meno stringenti laddove occorra valutare il comportamento di chi è fuggito dal paese d’origine in cerca di protezione internazionale e si trova ad affrontare circostanze eccezionali e rischi imprevedibili. Si presume che, colui il quale versi in questa situazione, sia particolarmente vulnerabile a causa del percorso migratorio e delle esperienze traumatiche ad esso correlate. Ne deriva che «il nesso causale tra il comportamento addebitato e il danno asserito può sussistere nonostante una decisione della parte lesa che si è interposta tra tale comportamento e tale danno qualora detta decisione, pur non costituendo l’unica reazione possibile, possa essere considerata una reazione ragionevole tenuto conto di tutte le circostanze che hanno caratterizzato tale situazione».
Artt. 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55: rapporto tra protezione temporanea e protezione sussidiaria
La causa Framholm (CGUE, C-195/25, sentenza del 20 novembre 2025), propone intrecci tra la direttiva 2001/55 in materia di protezione temporanea, da una parte, e le direttive 2011/95 (direttiva qualifiche) e 2013/32 (direttiva procedure), dall’altra. Il caso traeva origine da un procedimento instaurato dinnanzi a un Tribunale amministrativo svedese, nel quale il ricorrente lamentava la contrarietà del diritto interno al diritto UE per il fatto che in Svezia non era consentito ai beneficiari della protezione temporanea di presentare una domanda diretta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Due sono le questioni toccate dalla Corte. La prima si concentra proprio su questi istituti e verte soprattutto sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2001/55: gli artt. 3, 17 e 19, da leggere alla luce delle direttive qualifiche e procedure. La Corte rileva anzitutto che i tre articoli non contengono rinvii espressi al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e, quindi, devono essere interpretati in senso autonomo e uniforme nel diritto UE. Ora, la Corte rileva che secondo l’art. 3, par. 1, la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato; l’art. 17 prevede che le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda di asilo; l’art. 19, infine, vincola gli Stati membri a far sì che “qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all’esame della domanda d’asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione” (ciò tranne che per il caso di cui all’art. 28). Se è vero che gli articoli in analisi menzionano lo status di rifugiato, sarebbe erroneo concludere che solo per questo motivo gli Stati membri siano autorizzati a omettere di esaminare se un richiedente protezione internazionale soddisfi le condizioni per ottenere lo status di beneficiario di protezione sussidiaria fintantoché egli gode della protezione temporanea. La stessa conclusione viene raggiunta in considerazione dell’obiettivo della direttiva 2001/55: infatti, l’atto mira in particolare a «preservare l’effettiva possibilità per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che godono di una protezione temporanea di ottenere la protezione internazionale in esito ad un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza». Tenendo poi presente il contesto, non emergono elementi ostativi dalle regole stabilite dalla direttiva 2011/95 e dalla direttiva 2013/32. Ecco che quindi il diritto svedese che il giudice a quo avrebbe dovuto applicare non è in armonia con il diritto UE. La seconda questione riguarda la sussistenza dell’effetto diretto o meno di due ulteriori disposizioni. Da una parte, l’art. 18 della direttiva qualifiche, in base a cui gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria (in conformità dei capi II e V della direttiva). Dall’altra, l’art. 33 della direttiva procedure, che espone l’elenco tassativo di ipotesi per le quali uno Stato membro può giudicare inammissibile una domanda di protezione internazionale. Secondo la Corte, entrambe le disposizioni hanno effetto diretto, poiché sottintendono diritti e il rispettivo contenuto è incondizionato e sufficientemente preciso.
Art. 20 della direttiva 2013/33: rapporto tra revoca delle condizioni materiali di accoglienza e rifiuto di trasferimento, da parte del richiedente protezione internazionale, presso un diverso centro di accoglienza
Nel giudizio Sidi Bouzid (CGUE, C-184/24, 18 dicembre 2025), attivato dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, la Corte ha interpretato l’art. 20, par. 1, lett. a), della direttiva 2013/33 (direttiva accoglienza). Tale disposizione consente agli Stati di «ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto senza permesso». Nel caso in esame, alla Corte viene sostanzialmente chiesto se questa fattispecie assorbe la condotta del richiedente protezione internazionale che risiede in un centro di accoglienza e che rifiuta di conformarsi a una decisione di trasferimento in un altro centro di accoglienza, senza comunque spostarsi dal primo. La Corte dichiara che ciò non è in aderenza al diritto UE applicabile. La condotta dell’interessato nella situazione che ha portato al procedimento interno non corrisponde a una “scomparsa”. Essendo il richiedente in qualche modo ancora disponibile, viene meno un elemento cruciale ai fini dell’esercizio della facoltà che l’art. 21, par. 1, lett. a), della direttiva accoglienza accorda agli Stati membri. Essi possono infatti attuare la deroga prevista se viene meno un dovere di cooperazione che, stando all’interpretazione testuale, sistematica e teleologica offerta dalla Corte, implica la persistenza di una qualche forma di reperibilità a fini di controllo. Tuttavia, la Corte aggiunge che con ciò non si può escludere a priori, e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che all’autorità nazionale competente sia precluso il potere di irrogare una sanzione, come previsto dal quarto paragrafo dell’art. 20 (dunque, per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o per comportamenti gravemente violenti). Occorre però che siano rispettate le garanzie del quinto paragrafo. La sanzione di cui trattasi deve essere adottata in modo individuale, obiettivo e imparziale. Deve anche essere motivata, basata sulla particolare situazione della persona interessata e designata nel rispetto del principio di proporzionalità.
Artt. 5 e 15 della direttiva 2018/115: poteri d’ufficio del giudice nazionale ai fini della valutazione del rispetto del principio di non-refoulement e dell’interesse superiore del minore
Nel caso Adrar (CGUE, C-313/25 PPU, sentenza del 4 settembre 2025) sono stati valutati i poteri d’ufficio del giudice nazionale rispetto ad esigenze di tutela del cittadino di stato terzo in posizione irregolare e destinato all’allontanamento da uno Stato membro, in forza di sentenza definitiva. La Corte era stata adita dal Tribunale dell’Aja, a sua volta chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un cittadino algerino che era stato trattenuto affinché fosse disposto il suo allontanamento, stabilito tramite sentenza non più impugnabile. Alla Corte veniva chiesto se gli artt. 5 e 15 della direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri), in combinato disposto con varie disposizioni della Carta, dovessero essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se non sia possibile procedere all’allontanamento dell’interessato per violazione del principio di non-refoulement o di diritti quali l’interesse superiore del minore e la vita privata e familiare. La Corte risponde affermativamente, confermando che il giudice nazionale deve compiere questo controllo, se del caso d’ufficio. Infatti, nell’applicazione della direttiva rimpatri, gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. È poi la stessa direttiva a enunciare garanzie da osservare in ogni fase del procedimento, e a prescindere dalla condotta dell’interessato. Queste forme di tutela possono avere natura sostanziale o procedurale; inoltre, se corrispondono a circostanze sopravvenute, possono essere fatte valere anche dopo la decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione.
Art. 21 TFUE: libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione a fronte di regole nazionali su istituzione e funzionamento dei registri matrimoniali
Con la pronuncia Tatrauskė (CGUE, C-789/23, sentenza dell’11 dicembre 2025) la Corte ha acclarato alcuni aspetti del rapporto che intercorre tra la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, da una parte, e l’istituzione e il funzionamento dei registri matrimoniali nazionali, dall’altra. La questione di fondo era rappresentata da un requisito richiesto dalla normativa lituana per l’iscrizione dei contratti matrimoniali conclusi dai cittadini lituani sposatisi in altro Stato membro; in particolare, occorreva il numero di identificazione personale. Sennonché, la cittadina lituana interessata si era sposata in Italia, e secondo il diritto italiano applicabile non era prevista l’apposizione di tale numero sul contratto di matrimonio. Pertanto, le autorità lituane competenti si rifiutavano di iscrivere il contratto di matrimonio nel registro di riferimento, nonostante la richiesta della persona di cui sopra. Il diniego veniva impugnato in un procedimento che approdava alla Corte amministrativa suprema lituana, la quale, a sua volta, si rivolgeva alla CGUE per sapere se la normativa nazionale che subordina l’iscrizione del contratto di matrimonio all’assegnazione del numero identificativo personale fosse conforme al diritto UE in tema di libera circolazione dei cittadini dell’Unione. La Corte riconosce che la materia civilistica oggetto di causa rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, ma aggiunge che essi devono attuarla agendo nel rispetto del diritto UE; nello specifico, vengono in rilievo le regole sovranazionali sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione in altri Stati membri. In concreto, la Corte rileva che la normativa nazionale contestata nel procedimento principale determina una disparità di trattamento suscettibile di pregiudicare, e persino limitare, il diritto di circolare e di soggiornare dei cittadini dell’Unione, ai sensi dell’articolo 21, par. 1, TFUE. Ebbene, se è vero che il requisito imposto dal diritto lituano si collega all’esigenza di tutelare un interesse generale coincidente con la pubblicità introdotta dai registri dei contratti matrimoniali e, per l’effetto, garantire la certezza del diritto, la Corte dubita che tale condizione sia proporzionata rispetto al fine da conseguire. Limitandosi al sindacato della necessità, la Corte reputa che anche altri dati contenuti nel contratto di matrimonio possano essere sufficienti (ad esempio, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita della persona, nonché, se del caso, il numero del documento presentato al momento della conclusione del contratto matrimoniale). Questa valutazione dovrà essere eseguita in ultima istanza dal giudice del rinvio, e se le perplessità della Corte trovassero conferma la normativa lituana in esame risulterebbe in contrasto con l’art. 21, par. 1, TFUE.
Artt. 20 e 21 TFUE e artt. 7 e 21 della Carta: libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e limiti, nello stato di cittadinanza, al riconoscimento del matrimonio di coppie dello stesso sesso
Anche nella causa Cupriak-Trojan (CGUE, C-713/23, sentenza del 25 novembre 2025) è in gioco l’applicazione del diritto primario UE, a fronte dei poteri che gli Stati membri possono esercitare per regolamentare l’istituto del matrimonio. Tuttavia, in questo caso viene in rilievo il divieto di matrimonio tra cittadini dello stesso sesso, stabilito in certi Stati membri. Per l’esattezza, la CGUE, attivata tramite rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema amministrativa della Polonia, si è pronunciata in merito alla compatibilità col diritto primario UE della normativa polacca che proibisce il riconoscimento del matrimonio tra due cittadini polacchi di sesso maschile legalmente contratto in Germania, paese del quale uno dei due coniugi ha una cittadinanza aggiuntiva ed in cui la coppia ha sviluppato o consolidato una vita familiare; la Corte ha anche valutato se, per lo Stato membro in questione, sia possibile omettere di trascrivere l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, qualora questo sia l’unico mezzo previsto a livello nazionale per riconoscere il matrimonio medesimo. Fatte le opportune premesse del caso sulla natura fondamentale dello status di cittadino dell’Unione e sull’importanza dei diritti ad esso collegati, la Corte sviluppa il proprio ragionamento lungo due direttrici principali. La prima porta agli artt. 20 e 21 TFUE. Riguardo a queste disposizioni, la CGUE precisa che il rifiuto di riconoscere il matrimonio di persone che si trovino nella situazione precedentemente esposta, assieme al diniego di trascrizione dell’atto di matrimonio, costituisce un ostacolo all’esercizio dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Questi, infatti, rischierebbero di dover vivere, dopo il loro ritorno in Polonia, come persone non coniugate. Per la Corte, questo pregiudizio non può essere giustificato da esigenze di ordine pubblico (che devono pur sempre essere interpretate in senso restrittivo). D’altro canto, l’accoglimento della richiesta dei due coniugi non comprometterebbe l’istituto del matrimonio in Polonia, così come definito dal diritto nazionale interno. La seconda direttrice conduce alla Carta dei diritti fondamentali. La Corte richiama dapprima il diritto alla vita privata e familiare (art. 7 della Carta), evidenziando che la situazione oggetto di causa è già in buona parte acclarata da una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo incline a tutelare le prerogative dei coniugi. Secondariamente, la Corte evoca il divieto di discriminazione fondato sull’orientamento sessuale (art. 21, par. 1, della Carta). Posto che la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco costituisce l’unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio, contratto in un altro Stato membro, sia effettivamente riconosciuto, la Corte sottolinea il rischio che il diritto al riconoscimento del matrimonio sia messo in discussione dal potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti nell’ambito del procedimento da espletare. Sebbene gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dei matrimoni conclusi da cittadini dell’Unione durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro, le autorità nazionali competenti non possono essere autorizzate a seguire modalità di riconoscimento diverse per il caso in cui la richiesta provenga da coppie dello stesso sesso.
Art. 2 della direttiva 2004/38: nozione di “familiare” e relativa applicazione nel contesto del diritto UE in materia di lavoratori transfrontalieri e percepimento di assegni familiari
La sentenza Jouxy e al. c. Caisse pour l’avenir des enfants (CGUE, sentenza del 18 dicembre 2025, cause riunite da C-296/24 a C-307/24) ha interpretato in maniera favorevole ai lavoratori transfrontalieri le condizioni per la concessione di assegni familiari per un figlio del coniuge o del partner registrato. Per quanto di interesse in questa rassegna, la CGUE, adita dalla Corte di Cassazione del Lussemburgo, ha chiarito che la nozione di “familiare” del lavoratore frontaliero idoneo a beneficiare indirettamente della parità di trattamento, di cui dall’art.7, par. 2, del regolamento n. 492/2011, corrisponde a quella di “familiare” ai sensi dell’art. 2, punto 2, della direttiva 2004/38. Quest’ultima disposizione comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell’Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner; in base alla giurisprudenza applicabile, però, si deve presumere che i figli siano a carico fino all’età di 21 anni. Anche in virtù di queste considerazioni, la Corte conclude che la qualità di familiare a carico del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore frontaliero può oggettivamente risultare dall’esistenza di un domicilio comune tra tale lavoratore e il figlio interessato.