Art. 2: Diritto alla vita
Nel caso F.M. ed altri c. Grecia (Corte EDU, sentenza del 14.10.2025) la Corte EDU si è occupata del naufragio di un’imbarcazione carica di migranti, verificatosi il 16 marzo 2018 a largo dell’isola greca di Agathonissi, su ricorso di quattro ricorrenti (due cittadini afghani e due iracheni), tre dei quali sopravvissuti al naufragio stesso, che hanno visto alcuni dei propri congiunti perdere la vita in tale occasione. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione, da parte dello Stato convenuto, dell’art. 2 CEDU, sia sul piano sostanziale, afferente al supposto mancato tempestivo intervento delle autorità per trarre in salvo coloro che erano stati coinvolti nell’incidente, sia con riguardo all’aspetto procedurale, con riferimento alle inchieste successivamente condotte dallo Stato convenuto per far luce su quanto accaduto e sulle correlate responsabilità. Quanto all’aspetto sostanziale, richiamando la propria giurisprudenza rilevante (Corte EDU, 7.7.2022, Safi ed altri c. Grecia, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022), la Corte EDU ha ricordato che l’art. 2 CEDU, oltre ad imporre agli Stati parti l’obbligo di astenersi dal causare la morte in maniera arbitraria ed irregolare degli individui soggetti alla loro giurisdizione, impone loro di adottare tutte le misure necessarie a proteggere la vita degli stessi. Alla luce di tanto, la Corte ha stabilito che, nel caso di specie, le autorità greche avevano avuto a disposizione informazioni circostanziate, verisimili e sufficientemente complete per essere consapevoli del fatto che un’imbarcazione si trovasse, in gravi condizioni di pericolo, al largo dell’isola di Agathonissi nella data del 16 marzo 2018, in contrasto con le ricostruzioni fornite dal governo convenuto che intendevano collocare tale circostanza nel giorno successivo. Inoltre, le autorità competenti, a fronte di detto pericolo, non avevano spiegato un piano d’intervento completo e adeguato ai sensi della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso marittimo (SAR). La Corte, poi, ha rilevato certi deficit operativi, tra cui, per esempio, la mancanza di interpreti che potessero aiutare a ricostruire le segnalazioni ricevute medio tempore circa la collocazione e le condizioni dell’imbarcazione interessata, le comunicazioni lacunose ed incomplete tra le stazioni della guardia costiera, i ritardi nello spiegamento dei mezzi di soccorso e la cessazione prematura delle operazioni di salvataggio, a breve distanza dalla diffusione della notizia del naufragio. A detta della Corte, e in accoglimento delle doglianze dei ricorrenti, tali problematiche dimostravano che le autorità greche, pur adeguatamente informate degli eventi, non avevano spiegato tutte le misure necessarie e opportune per prevenire i decessi effettivamente verificatisi, così cagionando una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU. Con riguardo, invece, agli aspetti procedurali, la Corte, sempre richiamando la propria giurisprudenza a partire dal precitato caso Safi, ha ribadito l’obbligo degli Stati parti di effettuare indagini indipendenti, approfondite e circostanziate, in grado di fare effettivamente luce su avvenimenti come quello in esame e sui decessi correlati, onde accertare le responsabilità di pubblici funzionari eventualmente coinvolti (v., ad esempio, Corte EDU, 25.03.2025, Almukhlas e Al-Maliki e Grecia, in questa Rivista, XXVII, 2, 2025). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le autorità greche avevano avviato tre indagini astrattamente suscettibili di ricostruire i fatti ed accertare le responsabilità del caso: l’inchiesta d’ufficio spiegata dalle autorità portuali di Samo, l’inchiesta amministrativa sotto giuramento e le indagini preliminari seguite alle denunzie-querele depositate dai ricorrenti. Cionondimeno, a giudizio della Corte tali indagini hanno manifestato una serie di gravi carenze intrinseche, tra cui il fatto che esse fossero condotte da organismi gerarchicamente ed istituzionalmente collegati ai funzionari di guardia costiera ed alle unità operative coinvolte nella vicenda; il mancato esame di documentazione essenziale ai fini dell’individuazione dell’imbarcazione e dello stato di pericolo in cui versava, come note vocali, dati di geolocalizzazione e registri chiamate; nonché il riferimento a relazioni forensi parzialmente lacunose e contraddittorie. Pertanto, la Corte ha altresì accertato la violazione dell’art. 2 CEDU, letto sotto il profilo procedurale.
Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
Il caso B.F. c. Grecia (Corte EDU, sentenza del 14.10.2025) riguarda un cittadino iraniano che, dopo essere entrato irregolarmente in Grecia, ha presentato domanda di asilo poiché dichiaratosi a rischio di persecuzione per via del su orientamento sessuale e delle sue convinzioni religiose. In particolare, durante la sua permanenza in Grecia, il ricorrente era stato tratto in arresto una prima volta a far data dal 1° agosto 2012, alla luce di un supposto pericolo di fuga e, durante tale periodo di detenzione, aveva presentato domanda di asilo per i motivi summenzionati. Rilasciato il 24 ottobre 2012 con un permesso di soggiorno temporaneo, legato all’esame della sua domanda di protezione internazionale, l’interessato è stato quindi tratto in arresto una seconda volta, a far data dal 7 luglio 2013, e detenuto presso la stazione di polizia di Kolonos, poiché, per ragioni controverse tra le parti, aveva disertato il prescritto colloquio con le autorità competenti all’esame della domanda di asilo ed era, quindi, divenuto oggetto di un provvedimento di rimpatrio. Tuttavia, durante questo secondo frangente detentivo, preordinato all’esecuzione del rimpatrio, questi aveva presentato una seconda domanda di asilo, fondata, tra le altre cose, sul peggioramento delle sue condizioni di salute (gli era stata diagnosticata medio tempore una forma di asma bronchiale) e sull’affidavit rilasciato dal proprio partner convivente. Tanto che il titolo della detenzione, nel frattempo, era stato modificato per essere ricollegato alla procedura di esame della domanda di asilo, da ultimo accolta il 15 ottobre 2013. Dinanzi la Corte EDU, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 3 CEDU che sarebbe stata originata dalle condizioni detentive cui era stato sottoposto presso la stazione di polizia di Kolonos, tra il 7 luglio 2013 e il 24 settembre 2013, allegando inter alia problemi di sovraffollamento, scarsa igiene, carente qualità del cibo, carente accesso a supporto medico e farmacologico, nonché l’inadeguatezza ex se di una stazione di polizia a ospitare soggetti sottoposti a misure privative della libertà personale per periodi di tempo prolungati. Inoltre, egli evidenziava la carenza di rimedi interni effettivi correlati a tale violazione ex art. 13 CEDU, sul presupposto che le autorità giudiziarie cui si era rivolto non avessero esaminato a sufficienza le condizioni detentive appena illustrate. La Corte EDU, anche alla luce delle condizioni di salute dell’interessato, ha accolto le doglianze di quest’ultimo, richiamando la propria giurisprudenza precedente, in cui aveva evidenziato che la detenzione presso stazioni di polizia in Grecia di individui destinatari di provvedimenti di espulsione costituiva violazione dell’art. 3 CEDU (v., ad esempio, Corte EDU, 15.10.2024, H.T. c. Germania e Grecia, in questa Rivista, XXVII, 1, 2025). Anche riguardo alla violazione combinata dell’art. 3 e dell’art. 13 CEDU la Corte ha accolto le allegazioni del ricorrente. Nonostante l’ordinamento greco offra un ricorso interno effettivo per far valere le violazioni scaturenti dalle lamentate condizioni detentive (così Corte EDU, 13.11.2014, M.D. c. Grecia, p. 65), la Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, i tribunali competenti non avessero adeguatamente esaminato le aspre – e ben documentate – modalità di confinamento cui l’interessato era stato sottoposto presso la stazione di polizia di Kolonos, con precipuo riferimento alle sue condizioni di salute, dandone semplicemente conto mediante motivazioni laconiche e stereotipiche (v. Corte EDU, 21.06.2018, S.Z. c. Grecia, in questa Rivista, XX, 3, 2018). Da notare come, nell’opinione della Corte, le accertate violazioni non abbiano inciso sulla legittimità ex art. 5, par. 1, CEDU dei provvedimenti restrittivi della libertà personale cui il ricorrente era stato sottoposto. Infatti, tali provvedimenti si basavano su un’adeguata base giuridica, non risultavano arbitrarie, ed erano appropriatamente motivate e proporzionali rispetto agli scopi perseguiti dallo Stato convenuto, ossia la prevenzione del pericolo di fuga nelle more dell’esame di una domanda di asilo o dell’esecuzione di un provvedimento di rimpatrio.
Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Nel caso H.G.D. c. Serbia (Corte EDU, sentenza del 7.10.2025), la Corte EDU si è occupata della vicenda di un cittadino iraniano giunto all’aeroporto di Belgrado il 31 ottobre 2016, mediante volo da Istanbul, e in possesso di un passaporto israeliano falsificato. Le autorità serbe di frontiera avevano intimato a quest’ultimo di rientrare in Turchia con il primo volo disponibile. Dinnanzi al rifiuto opposto dall’interessato, dette autorità avevano ritenuto di confinarlo nei locali della zona di transito aeroportuale riservata alle persone non autorizzate all’ingresso nel Paese, nelle more dello svolgimento dell’apposita procedura di rimpatrio. Tale confinamento – in una stanza priva di letto, servizi igienici e riscaldamento adeguato e sotto la supervisione costante della polizia di frontiera – si è protratto per 26 giorni, fino al 25 novembre 2016, quando al ricorrente era stato notificato dalla polizia un ordine di detenzione collegato all’accusa penale di utilizzo di un documento di viaggio falsificato, e questi era stato tradotto dapprima presso il Direttorato della Polizia di frontiera e poi in un centro per l’asilo. In proposito, il Centro di Belgrado per i diritti umani aveva anche presentato un ricorso costituzionale a beneficio dell’interessato, in cui si lamentava la violazione della relativa libertà personale, ma il ricorso veniva rigettato dalla Corte costituzionale serba, poiché, in quell’ordinamento, la permanenza forzata in detta zona di transito non era considerata una fattispecie di privazione della libertà personale. Dinanzi la Corte EDU, l’interessato lamentava la violazione dell’art. 5, paragrafi 1, 4 e 5 CEDU, per essere stato sottoposto, durante detto confinamento, a una forma di detenzione arbitraria sine titulo, senza essere informato delle accuse a suo carico, senza essere stato portato dinnanzi ad un’autorità giudiziaria e per essere stato corrispettivamente privato del suo diritto ad un’adeguata compensazione per ingiusta detenzione. La Corte, richiamando i principi generali in tema di confinamento in zone di transito aeroportuali e privazione della libertà personale già formulati nella sua giurisprudenza (Corte EDU, Grande Camera, 21.11.2019, Ilias e Ahmed c. Ungheria, in questa Rivista, XXII, 1, 2020), ha chiarito che le autorità serbe avevano il diritto di verificare le condizioni di ingresso dell’interessato, per decidere se ammetterlo o meno (v. Corte EDU, Grande Camera, 21.11.2019, Z.A. e altri c. Russia, in questa Rivista, XXII, 1, 2020), ma ha anche rilevato che il confinamento in parola, non essendo qualificato dall’ordinamento serbo come una fattispecie di privazione della libertà personale, era stato posto in essere in assenza di una base giuridica e di un provvedimento applicativo specifico, cose che avevano del tutto mortificato ogni esigenza di certezza del diritto, nonché altrettanto evidenti ragioni di tutela degli individui da abusi e detenzioni arbitrarie. Tali mancanze hanno, in primo luogo, indotto la Corte EDU a ravvisare la violazione dell’art. 5, par. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, 2.03.2021, R.R. e altri c. Ungheria, in questa Rivista, XXIII, 2, 2021). In secondo luogo, la Corte ha altresì accertato la violazione dell’art. 5, par. 4, CEDU, non avendo egli a disposizione alcun procedimento giudiziario da poter intraprendere per far riesaminare le condizioni di legittimità della sua detenzione. Da ultimo, e per le medesime ragioni, la Corte ha accertato anche la violazione dell’art. 5, par. 5, CEDU, non avendo il ricorrente avuto accesso ad alcun rimedio interno per conseguire un’adeguata compensazione a fronte della propria ingiusta detenzione. La Corte, invece, ha escluso la violazione in danno del ricorrente dell’art. 5, par. 2, CEDU, afferente alla supposta mancata informazione recapitata a quest’ultimo circa le motivazioni del confinamento in parola, poiché questi, trattenuto per il possesso di un documento falsificato di viaggio, avrebbe dovuto essere consapevole dell’illiceità del suo tentativo di entrare in un Paese straniero. In sostanza, la Corte ha ravvisato nell’ordinamento serbo una significativa e strutturale lacuna normativa, concernente una forma di privazione della libertà personale legata al confinamento forzato nelle zone di transito aeroportuale, dalla quale sono discese “a cascata” violazioni multiple dei presidi protettivi di cui all’art. 5 CEDU, consentendo al Comitato di accertare le violazioni in parola alla luce di una giurisprudenza consolidata, senza dover riferire la questione alla formazione giudicante superiore.
Art. 8: Diritto al rispetto per la vita privata e familiare
Nel caso Sahiti c. Belgio (Corte EDU, sentenza del 9.10.2025) una persona originaria del Kosovo lamentava alcune violazioni della CEDU originate dall’impossibilità di ricevere una decisione definitiva in merito alla sua richiesta di permesso di soggiorno superiore a tre mesi per ragioni mediche e dalle relative conseguenze in termini di accesso a benefici sociali e a cure mediche necessarie per la sua specifica condizione di salute. In effetti, il ricorrente vedeva inizialmente rigettata la sua richiesta dall’Office des étrangers, sulla base del fatto che la sua condizione di salute non era così grave e che avrebbe avuto a disposizione cure mediche adeguate nel suo Paese, ma la decisione di quest’ultima veniva poi annullata, in quanto insufficientemente o erroneamente motivata, dal Conseil du contentieux des étrangers e, nuovamente, riadottata in termini simili dallo stesso Office des étrangers, secondo uno schema di continui rinvii per un periodo di almeno 15 anni. Alla data della sentenza, il ricorrente non aveva ricevuto ancora una decisione definitiva in merito alla sua richiesta iniziale e, nel frattempo, era stato privato degli aiuti sociali di cui beneficiava durante ogni periodo intercorso tra la decisione di rigetto da parte dell’Office des étrangers e il successivo annullamento da parte del menzionato Conseil du contentieux. Dopo aver rigettato la parte di ricorso relativa all’art. 3 CEDU, perché il ricorrente non è soggetto a una misura di allontanamento verso il suo Paese di origine per cui non può lamentare di essere vittima di una siffatta violazione, la Corte EDU ritiene di dover esaminare la doglianza relativa al “ping pong” procedurale denunciato dal sig. Sahiti sotto il profilo dell’art. 8 CEDU. Ricordando come la vita privata sia una nozione ampia che riguarda anche l’integrità fisica e morale di una persona, la Corte ritiene che l’art. 8 si applica al caso del ricorrente poiché quest’ultimo, anche per l’impossibilità di accedere per periodi consistenti a cure adeguate, è stato esposto a una situazione di vulnerabilità e precarietà tali da produrre ripercussioni significative sulla sua vita privata (cfr. Corte EDU, 13.10.2016, B.A.C. c. Grecia, in questa Rivista, XIX, 1, 2017). Poiché il ricorrente aveva la facoltà di presentare, ai sensi dell’ordinamento interno, una domanda per ottenere un permesso di soggiorno per ragioni mediche, sullo Stato convenuto incombeva l’obbligo positivo ai sensi dell’art. 8 CEDU di esaminare in tempi ragionevoli tale domanda al fine di limitare, per quanto possibile, la sua situazione di precarietà. Per quanto la Corte EDU riconosca che sia difficile per le autorità interne valutare un caso riguardante lo stato di salute di un migrante e l’eventuale disponibilità di cure nel paese di origine (v. Corte EDU, Grande Camera, 13.12.2016, Paposhvili c. Belgio, in questa Rivista, XIX, 1, 2017; Grande Camera, 7.12.2021, Savran c. Danimarca, in questa Rivista, XXIV, 1, 2022), essa osserva come siano comunque trascorsi almeno 15 anni dalla richiesta del ricorrente per via della continua adozione da parte dell’Office des étrangers di decisioni simili a quelle precedentemente annullate. Tenuto conto che tale situazione perdura tuttora, in contrasto allo stesso principio di certezza giuridica quale componente fondamentale dello Stato di diritto, per la Corte EDU lo Stato convenuto è venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 CEDU. Vi è quindi stata, nel caso del ricorrente, una violazione del diritto al rispetto per la vita privata. Infine, se la Corte ha rigettato la richiesta del ricorrente di ottenere, ai sensi dell’art. 41 CEDU, un permesso di soggiorno permanente per lui e la sua famiglia per via del danno morale e materiale subito a causa della suddetta violazione, essa ha comunque invitato il Belgio, ai sensi dell’art. 46 CEDU, a introdurre, da un lato, nell’ordinamento interno i correttivi necessari per porre fine a simili violazioni e, dall’altro, di adottare in tempi rapidi una decisione definitiva rispetto alla richiesta di soggiorno presentata dal ricorrente.
Il caso Z e altri c. Finlandia (Corte EDU, sentenza del 16.12.2025) riguarda tre cittadini russi, un padre e i suoi due figli, che erano giunti nello Stato convenuto in ragione del timore di subire persecuzioni di natura politica in Russia. Tuttavia, poiché il primo ricorrente non aveva chiesto il consenso della sua ex moglie per poter portare con sé i figli in Finlandia, quest’ultima denunciava la sottrazione internazionale dei minori dinanzi al competente tribunale finlandese e ne chiedeva il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Se il primo ricorrente sosteneva che i figli erano esposti in Russia a una situazione di grave rischio, venendo tra l’altro costretti a frequentare una scuola militare ed essere addestrati all’uso delle armi, con la conseguenza di invocare le eccezioni previste dalla suddetta Convenzione (art. 13, para. 2) per evitare il ritorno dei minori in Russia, la Corte suprema finlandese ne ordinava il rientro immediato quale unica soluzione in grado di realizzare il loro preminente interesse. A tal fine, la stessa Corte teneva conto che i minori avevano sempre vissuto con la madre in Russia e, anche se gli stessi minori obiettavano al loro ritorno, per essa non erano in grado di discernere quale fosse il loro reale interesse. Inoltre, per i giudici supremi finlandesi, i minori non correvano i gravi rischi paventati dal padre tenuto conto che in Russia non sarebbero stati esposti a maltrattamenti fisici o psicologici, né a situazioni contrarie alla loro dignità o di guerra. Anzi, con la madre, che si era impegnata anche a cambiare il tipo di educazione impartita ai figli una volta rientrati in Russia, tutti i loro bisogni essenziali sarebbero stati soddisfatti e avrebbero potuto mantenere i rapporti con il padre a distanza. Alla luce del bilanciamento dei vari interessi in gioco, la Corte suprema finlandese riteneva dunque che il diritto di quest’ultimo al rispetto per la vita familiare non risultava essere limitato in modo sproporzionato alla luce della finalità perseguita, ovvero la tutela del preminente interesse dei minori in linea con quanto previsto anche dalla Convenzione dell’Aia del 1980. Poco dopo l’adozione di tale decisione, veniva riconosciuto ai ricorrenti lo status di rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. Il primo ricorrente chiedeva, pertanto, ai giudici interni di riconsiderare la loro precedente decisione poiché il riconoscimento della protezione internazionale dimostrava il grave rischio cui sarebbero stati esposti i suoi figli in Russia e che aveva già denunciato. I ricorsi presentati a tal fine venivano, tuttavia, rigettati sulla base del fatto che lo status di rifugiati riconosciuto ai minori era sostanzialmente uno status derivato dal riconoscimento della protezione internazionale al padre e non segnalava, invece, un grave rischio per la loro incolumità in caso di ritorno in Russia, data anche la necessità di rispettare la Convenzione dell’Aia e di leggere le due convenzioni in modo sistematico alla luce del principio del preminente interesse del fanciullo. Dinanzi la Corte EDU, i ricorrenti lamentavano la violazione del diritto al rispetto per la vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, originata dalla decisione della Corte suprema finlandese di ordinare il ritorno dei minori in Russia. La Corte EDU ricorda innanzitutto che, nell’ambito della sottrazione internazionale dei minori, gli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU devono essere letti alla luce della menzionata Convenzione dell’Aia (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 26.11.2013, X c. Lettonia). Secondo quest’ultima Convenzione, il preminente interesse del minore risulta solitamente tutelato ripristinando la situazione precedente la sottrazione internazionale, cioè con l’immediato ritorno del/della minore nel paese di residenza abituale, salvo la ricorrenza di ragioni obiettive eccezionali regolate dalla stessa Convenzione. Per la Corte EDU, in tale contesto, ai fini del rispetto della Cedu, è necessario accertare che le autorità interne competenti abbiano esaminato tutte le circostanze del caso, preso in considerazione l’eventuale esistenza di ragioni eccezionali per negare il ritorno del minore nel paese di residenza abituale e fornito adeguate motivazioni per adottare la loro decisione, comprese quelle connesse al rispetto degli obblighi derivanti dallo stesso art. 8 CEDU. Nel caso dei ricorrenti, se è vero che vi è stata un’interferenza nel godimento del loro diritto al rispetto per la vita familiare, per la Corte EDU questa interferenza risulta prevista dalla normativa interna in materia di sottrazione internazionale di minori, volta a tutelare i diritti altrui, cioè dei minori e della madre, e necessaria in una società democratica, in conformità al par. 2 dello stesso art. 8 CEDU. Infatti, per la Corte i giudici supremi interni hanno sostanzialmente operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco alla luce del principio del preminente interesse dei minori coinvolti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione dell’Aia del 1980. Essi avevano esaminato dettagliatamente tutte le circostanze del caso, ordinando anche a personale competente di raccogliere l’opinione dei minori, e fornendo adeguate motivazioni non solo per ordinare il ritorno dei minori in Russia ma anche per affermare che il riconoscimento dello status di rifugiato al padre e, di conseguenza, ai minori stessi non rappresentava una nuova circostanza che potesse rimettere in discussione tale misura. Poiché i giudici supremi finlandesi avevano anche tenuto conto dell’impatto sulla vita familiare dei ricorrenti nel raggiungere le loro decisioni, per la Corte EDU, nel loro caso, non vi è stata una violazione dell’art. 8 CEDU.
1 La rassegna relativa agli artt. 3 e 5 è di M. Balboni; la rassegna sull’art. 8 è di C. Danisi.