Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
In Y.K. c. Croazia (Corte EDU, sentenza del 17.7.2025) un cittadino turco di etnia curda lamentava varie violazioni della CEDU in seguito all’allontanamento di fatto forzato in Serbia, dopo essere stato arrestato per ingresso irregolare a inizio 2021 e trattenuto per un mese nello Stato convenuto. Nonostante il ricorrente avesse ripetuto più volte di non voler tornare in Turchia a causa delle violenze subite per via delle sue attività politiche, non solo non gli veniva dato modo di presentare domanda di protezione internazionale ma veniva anche dissuaso dal farlo con la minaccia di dover subire un lungo trattenimento durante la valutazione della stessa. Dopo aver ordinato il suo allontanamento verso la Macedonia del Nord, al ricorrente veniva chiesto di firmare, in assenza del suo avvocato, una dichiarazione con cui accettava di uscire volontariamente dal Paese. Caricato su un bus diritto a Skopje, il ricorrente veniva infine scortato fino al confine con la Serbia, dove decideva di fermarsi.
La Corte EDU esamina, innanzitutto, la parte del ricorso riguardante la presunta violazione del divieto di refoulement che sarebbe stata originata dall’identificazione della Macedonia del Nord come Paese di destinazione senza una previa verifica di questo Stato come Paese terzo sicuro. Dopo aver rigettato le obiezioni avanzate dal Governo croato, in particolare in merito all’argomentazione per cui le autorità interne non fossero a conoscenza della volontà del ricorrente di chiedere protezione internazionale e avendo constatando il carattere forzato dell’allontanamento che era stato ottenuto approfittando della sua condizione di vulnerabilità, la Corte EDU conclude che, nel caso del sig. S.K., vi è stata una violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti letto sotto il profilo procedurale. Infatti, non vi sono prove che lo Stato convenuto abbia preliminarmente verificato che in Macedonia del Nord il ricorrente potesse effettivamente avere accesso a una procedura di asilo volta a evitare il refoulement indiretto verso la Turchia, non essendo sufficiente la mera appartenenza al sistema convenzionale per identificare uno Stato terzo come sicuro (Corte EDU, 12.10.2023, S.S. e altri c. Ungheria, in questa Rivista, XXVI, 1, 2024). Non ritenendo necessario doversi pronunciare sul trattamento subito dalle forze di polizia che per il ricorrente era sufficientemente severo da rientrare nei trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU, la Corte si concentra invece sulla presunta violazione del diritto a un mezzo di ricorso effettivo (art. 13 CEDU), in combinato con l’art. 3, per l’assenza di qualsiasi mezzo attraverso cui contestare l’avvenuto allontanamento. Per la Corte EDU vi è stata in effetti una violazione del combinato disposto artt. 13 e 3 CEDU poiché, nonostante il ricorrente avesse manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, lo Stato convenuto ha ostacolato la formalizzazione della relativa richiesta così come ogni contatto con l’avvocato (v. anche i riscontri sulla situazione generale in CPT, Report on its Ad Hoc Visit to Croatia from 10 to 14 August 2020, 2020, parr. 55 ss.). Inoltre, la Croazia non prevedeva nel suo ordinamento alcun mezzo di ricorso avente carattere sospensivo, requisito fondamentale per soddisfare gli standard convenzionali nei casi in cui le persone interessate lamentino una violazione degli art. 2 e 3 CEDU (ad es., Corte EDU, 8.10.2024, M.A. e Z.R. c. Cipro, in questa Rivista, XXVI, 1, 2024).
Con la decisione S.S. e altri c. Italia (Corte EDU, decisione del 20.5.2025) la Corte EDU rigetta il ricorso presentato da diciassette persone migranti di nazionalità nigeriana e ghanese che erano partite dalla Libia il 5 novembre 2017 per raggiungere l’Europa via mare. La mattina successiva, sopraggiunta una situazione di distress, il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma (Maritime Rescue Coordination Centre) lanciava una richiesta di intervento a tutte le imbarcazioni vicine. Poiché l’evento era avvenuto nella zona di search and rescue (SAR) libica, si chiedeva alle corrispettive autorità libiche di assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso. Veniva così inviata sul luogo la nave libica Ras Jadir, le cui manovre causavano alcuni morti. Delle persone naufraghe rimanenti, alcune di esse venivano portate in Italia dopo essere riuscite a salire sulla nave umanitaria Sea-Watch 3, la quale aveva nel frattempo raggiunto il luogo dell’incidente al pari di una nave francese, un elicottero della marina italiana e un aereo della missione EUNAFOR. Altri naufraghi venivano riportati dalla Ras Jadir in Libia, dove venivano detenuti e, nel caso di due dei diciassette ricorrenti, infine rimpatriati in Nigeria attraverso un programma di reinsediamento dello IOM. Tutti i ricorrenti lamentavano, in particolare, una violazione del diritto alla vita e del divieto di tortura, sia per essere stati esposti al rischio di morte e trattamenti vietati dalla Convenzione che sarebbero originati dalla decisione di affidare ai libici le operazioni di soccorso sia per non averli protetti dalle azioni lesive della CEDU a opera della Ras Jadir, e del diritto a un mezzo di ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in combinato con gli articoli 2, 3 e 4, Prot. 4, CEDU, data l’impossibilità di denunciare dinanzi un giudice italiano le presunte violazioni della CEDU. Taluni ricorrenti lamentavano violazioni della stessa per essere stati allontanati in Libia, per le violenze subite nei centri di detenzione in quel Paese e per essere state esposte al rischio di allontanamento indiretto nel loro Paese di origine senza un previo esame della loro situazione personale. Radiato dal ruolo il ricorso per quanto riguarda i ricorrenti che avevano perso ogni contatto con i loro rappresentanti legali, la Corte EDU avvia il suo esame verificando, in via preliminare, che i fatti si siano svolti nell’ambito della giurisdizione dell’Italia ai sensi dell’art. 1 CEDU. Se per i ricorrenti sussisteva giurisdizione extraterritoriale, sia ratione loci sia ratione personae, per il Governo convenuto l’Italia non aveva esercitato alcun tipo di controllo, sull’area in cui era avvenuto l’incidente o sugli stessi ricorrenti, utile ai fini dell’applicazione della Convenzione (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in questa Rivista, XIV, 1, 2012, p. 104). La Corte ricorda, innanzitutto, come l’esercizio della giurisdizione ai fini dell’applicazione della CEDU sia essenzialmente di natura territoriale e, solo in via eccezionale, può avvenire anche extra-territorialmente, in particolare quando le Parti esercitano il controllo effettivo su aree o su persone che si trovano oltre i loro confini (v. anche Corte EDU, Grande Camera, M.N. e altri c. Belgio, decisione del 5.5.2020). In sostanza, ciò riguarda situazioni in cui, ad esempio, una delle Parti abbia una forte presenza militare nel territorio di un altro Stato oppure, in materia di immigrazione, quando i suoi agenti esercitano autorità e controllo, di fatto fisico, su persone poste al di fuori di ogni territorio su cui esercitano legittimamente la loro sovranità (per tutta la giurisprudenza rilevante, v. C. Danisi, L’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani nel contesto del conflitto russo-ucraino, in Rivista di diritto internazionale, 2023, 1, pp. 37-77; Delving into Extraterritorial Jurisdiction in the European Court of Human Rights’ Decision on Humanitarian Visas, in Quaderni di SIDIBlog, 2021, pp. 285-300). Posto che gli eventi all’origine del ricorso siano certamente avvenuti al di fuori del territorio italiano e della stessa zona SAR italiana, per la Corte EDU non appare rilevante verificare se fosse stata coinvolta la zona SAR libica e se questa era in piena attività al tempo dei fatti controversi. Risulta unicamente rilevante comprendere se l’Italia avesse esercitato il controllo richiesto ai fini dell’art. 1 CEDU sullo spazio marittimo in cui è avvenuto il distress o sui ricorrenti medesimi. In entrambi i casi, la Corte EDU raggiunge una conclusione negativa. Da un lato, la presenza di navi della marina italiana nel Mediterraneo centrale o il raggio delle loro operazioni di ricerca e soccorso non comportano un livello tale di controllo da parte dell’Italia per cui si possa affermare che sussista de facto giurisdizione extra-territoriale su tale area marittima. Neppure si può affermare, ad avviso della Corte, che l’aiuto logistico e finanziario fornito dall’Italia alla Libia faccia di quest’ultima un’amministrazione subordinata al Governo italiano o che l’Italia, anche come conseguenza degli accordi bilaterali conclusi tra i due Stati, abbia acquisito l’esercizio del potere pubblico libico in materia di controllo dell’immigrazione tramite consenso, invito o acquiescenza del Governo libico. Dall’altro lato, la Corte ritiene che l’Italia non esercitasse piena autorità sui ricorrenti solo per il fatto che la Libia aveva assunto il comando sulle operazioni in seguito all’allerta lanciata dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma. Infatti, l’avvio della procedura prevista dagli accordi in ambito marittimo non può essere sufficiente di per sé per far rientrare gli individui interessati nell’ambito di applicazione della CEDU, salvo dissuadere le Parti su cui gravano questi obblighi di intervento dall’intraprendere ogni azione in caso di distress. Peraltro, nelle medesime operazioni non erano state direttamente coinvolte navi battenti bandiera italiana o agenti italiani (diversamente da Corte EDU, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, cit.). Non vi erano nemmeno prove che la nave libica Ras Jadir rispondesse ai comandi italiani, considerato anche che il comandante di quest’ultima aveva agito autonomamente escludendo le altre navi vicine dalle stesse operazioni di soccorso. Su tale base, la Corte conclude che i fatti all’origine del caso non rientrano nell’ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 1 CEDU, rigettando il ricorso come inammissibile. La stessa Corte EDU ricorda, tuttavia, come le peculiarità del contesto migratorio e della lotta all’immigrazione irregolare non possono giustificare la creazione di aree in cui gli individui interessati, venendo esclusi artificialmente dalla giurisdizione di una delle Parti, siano private di ogni tutela convenzionale (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 13.02.2020, N.D. e N.T. c. Spagna, in questa Rivista, XXII, 2, 2020). A tal fine, ha precisato che, in ambito marittimo, trovano in ogni caso applicazione altre normative su cui la stessa Corte EDU non può evidentemente pronunciarsi e rispetto alle quali, in caso di diversa interpretazione da parte degli organi competenti, non deve necessariamente uniformarsi (cfr. Comitato dei diritti umani, 4.11.2020, A.S. e altri c. Italia, n. 3042/2017, UN doc. CCPR/C/130/D/3042/2017).
Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Il caso Coulibaly c. Belgio (Corte EDU, sentenza del 24.7.2025) riguarda un cittadino ivoriano la cui richiesta d’asilo veniva rigettata nel 2010, pur rimanendo negli anni successivi nello Stato convenuto in posizione irregolare. Nel 2019, in seguito all’ennesimo ordine di lasciare il territorio belga, veniva trattenuto e, dopo alcuni tentativi falliti, allontanato nel suo Paese di origine. Dinanzi la Corte EDU, il ricorrente lamentava una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza per non aver visto esaminata la legittimità del suo trattenimento data la decisione dei giudici interni di rigettare come “sans object” il suo iniziale ricorso, essendo intervenuta, nel frattempo, una nuova decisione con il quale veniva trattenuto per non essersi imbarcato sull’aereo previsto per il suo allontanamento. Dopo aver ritenuto necessario esaminare il ricorso solo ai sensi dell’art. 5, par. 4 CEDU, per la Corte EDU dichiarare un ricorso “sans object” non risulta di per sé contrario a tale disposizione. Infatti, l’effettività del ricorso ai sensi del diritto alla libertà e alla sicurezza deve essere valutata sulla base della competenza di chi lo esamina di porre fine, in tempi rapidi, a una detenzione che persiste e che sia ritenuta contraria alla legge. Tali circostanze non si erano verificate nel caso del ricorrente, poiché si era già posto fine al trattenimento contestato, il quale risultava anche conforme alla legge. Pertanto, non potendo ritenere inefficace il ricorso iniziale poi rigettato, per la Corte EDU non vi è stata alcuna violazione dell’art. 5, par. 4 CEDU.
Art. 8: Diritto al rispetto per la vita privata e familiare
Nel caso Miari c. Danimarca (Corte EDU, sentenza del 15.7.2025) una persona apolide di origine palestinese, da oltre trent’anni nello Stato convenuto, veniva condannato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti a una pena detentiva di tre anni con contestuale ordine di allontanamento in Libano e di re-ingresso in Danimarca per sei anni. Nonostante il ricorrente avesse lamentato le ripercussioni di tali provvedimenti sulla sua vita privata e familiare e la presunta difficoltà di ricollocarsi in Libano data l’assenza di legami familiari e la scarsa conoscenza della lingua araba, per i giudici interni l’interesse collettivo al suo allontanamento doveva prevalere nel bilanciamento di interessi in gioco, soprattutto per via della particolare gravità dei reati commessi (cfr. Corte EDU, 12.01.2021, Khan c. Danimarca, in questa Rivista, XXIII, 2, 2021). Per la Corte EDU, in assenza di una vita familiare stabilita ai sensi dell’art. 8 CEDU, le misure riservate al ricorrente costituivano un’interferenza nel godimento del solo diritto al rispetto per la vita privata alla luce dei legami stabiliti in Danimarca. Tale interferenza risulta prevista dalla legge, persegue fini legittimi secondo quanto previsto dallo stesso art. 8, par. 2, ed è anche necessaria in una società democratica. Infatti, per la Corte i giudici interni hanno compiuto un’adeguata valutazione di tutti gli elementi rilevanti per il caso, tenendo anche conto dei criteri da essa stabiliti nella sua giurisprudenza per situazioni simili (già Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Uner c. Paesi Bassi, parr. 54-60). In particolare, i giudici interni hanno avanzato “ragioni particolarmente serie” per supportare la decisione di allontanare il ricorrente, specie per via della sua storia criminale e del pericolo che lo stesso poneva all’ordine pubblico. Tra i fattori presi in considerazione (gravità dei crimini commessi, il livello di integrazione nella società ospitante, l’esistenza di legami familiari, sociali e culturali con lo Stato convenuto e con il Paese di origine), la Corte evidenza il carattere di proporzionalità del divieto di re-ingresso adottato nei confronti del ricorrente. Infatti, se è vero che i giudici interni avevano evitato di applicare il divieto permanente previsto dalla legge danese in circostanze come quelle del ricorrente, risulta possibile per quest’ultimo fare re-ingresso nello Stato convenuto allo scadere dei sei anni non rientrando, come persona apolide di origine palestinese, tra i gruppi nazionali cui è di fatto impossibile ottenere un permesso di ingresso e soggiorno in Danimarca (cfr., in senso contrario, Corte EDU, 12.11.2024, Sharafane c. Danimarca, in questa Rivista, XXVI, 1, 2024). Per tutte queste ragioni, nel caso del sig. Miari, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 8 CEDU.
Il caso Siles Cabrera c. Spagna (Corte EDU, sentenza del 17.7.2025) riguarda un cittadino boliviano residente, in modo irregolare, in Spagna dal 2005, con un figlio affetto da una seria forma di autismo e da una malattia del sangue per le quali non esistono cure disponibili nel loro Paese di origine. Nel 2018, la richiesta di ottenere un permesso di soggiorno per integrazione sociale (“arraigo social”) veniva rigettata per ragioni connesse alla mancata disponibilità di risorse economiche, nonostante fosse supportata dall’opinione favorevole dell’ufficio competente in materia di affari sociali del Governo basco sul livello di integrazione del ricorrente. Per le autorità competenti il ricorrente non aveva, infatti, dimostrato di essere in grado di poter mantenere sé stesso e la sua famiglia senza chiedere sussidi sociali, con la conseguenza di dover lasciare la Spagna nei termini stabiliti dalla legge. Per lo Stato convenuto non sussistevano circostanze eccezionali, come la necessità di prendersi cura del figlio e la conseguente impossibilità di lavorare, per esentare il ricorrente dal requisito economico previsto. Anche nel caso in cui fosse stato esentato dal dimostrare di avere un contratto di lavoro in Spagna, per ragioni connesse alla malattia del figlio, il sig. Siles Cabrera avrebbe comunque dovuto dimostrare di avere sufficienti disponibilità finanziare. Dopo aver accertato che sussistesse una vita familiare ai sensi dell’art. 8, la Corte EDU esamina la lamentata violazione del diritto al rispetto per la vita familiare del ricorrente che sarebbe stata originata dal rigetto della richiesta di permesso di soggiorno. Per la Corte, la situazione del ricorrente va distinta dai casi di persone migranti lungo soggiornanti poiché, fino al momento della richiesta di permesso di soggiorno, il sig. Siles Cabrera aveva vissuto nello Stato convenuto in modo irregolare (cfr. Corte EDU, 16.05.2024, Mirzoyan c. Repubblica Ceca, in questa Rivista, XXVI, 3, 2024; Grande Camera, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, in questa Rivista, XVI, 3-4, 2014). Inoltre, nonostante dovesse lasciare lo Stato convenuto dopo il rigetto della sua richiesta, il ricorrente aveva potuto rimanere in Spagna e, attualmente, non è nemmeno a rischio di allontanamento immediato, che sarebbe comunque possibile contestare dinanzi a un giudice in grado di esaminare l’eventuale impatto sui diritti garantiti dalla CEDU. Per queste ragioni, per la Corte il caso del sig. Siles Cabrera non va esaminato nei termini di un’interferenza nel godimento del diritto di cui all’art. 8 CEDU ma sotto il profilo dell’obbligo positivo dello Stato convenuto di rilasciare, ai sensi della stessa disposizione, il permesso di soggiorno richiesto. Per la Corte EDU, alla luce dell’ampio margine di apprezzamento di cui godono le Parti in materia, nel caso del ricorrente lo Stato convenuto ha correttamente bilanciato gli interessi in gioco (Corte EDU, Grande Camera, 24.05.2016, Biao c. Danimarca, in questa Rivista, XIX, 1, 2017), non essendo irragionevole richiedergli di dimostrare il possesso di risorse finanziare sufficienti per evitare che ricorra a sussidi statali. Inoltre, per la Corte EDU è evidente che le stesse autorità avessero preso in considerazione la sua specifica situazione avendo evidenziato, tra l’altro, che il ricorrente poteva lavorare data l’inoccupazione della moglie o il fatto di aver ricevuto sussidi economici nonostante la loro posizione irregolare. Infine, avrebbe comunque potuto chiedere altri tipi di permesso di soggiorno, ad esempio per ragioni di formazione professionale. Su tali basi, la Corte EDU conclude che, nel rigettare la richiesta del ricorrente, lo Stato convenuto non è andato oltre il proprio margine di apprezzamento. Nel suo caso, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 8 CEDU.
Art. 2, Protocollo 4: Libertà di circolazione
Nel caso Cimpaka Kapeta c. Belgio (Corte EDU, sentenza del 26.6.2025), un cittadino della Repubblica democratica del Congo, stabilitosi nello Stato convenuto dall’età di sei anni, veniva condannato per il suo coinvolgimento in attività di stampo terroristico, in particolare per aver combattuto in Siria con un movimento jihadista. Per questa ragione, la sua successiva richiesta di ottenere un passaporto, motivata dalla necessità di effettuare un viaggio con la moglie in Marocco, veniva rigettata. Per le autorità interne, ritenendo strumentali le ragioni alla base della richiesta, il rigetto non poteva dirsi contrario al diritto al rispetto per la vita familiare (art. 8 CEDU) o al diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio (art. 2, Prot. 4, CEDU), tenuto anche conto che il ricorrente era libero di muoversi all’interno dello spazio Schengen. Dopo aver rigettato come manifestamente infondata la parte del ricorso relativa all’art. 8 CEDU, in mancanza di prove specifiche sull’effettivo impatto della misura controversa sulla sua vita privata o su presunti legami familiari, la Corte EDU esamina la lamentata violazione dell’art. 2, Prot. 4 CEDU. A tal fine, si ricorda che, per quanto tale disposizione protegga la libertà di un individuo di lasciare il proprio Paese per recarsi in un altro che lo ammette, non si tratta di un diritto assoluto. Esso può, infatti, essere limitato dal rispetto di requisiti formali, come il rilascio di un documento per l’espatrio o di un permesso di soggiorno (cfr. Corte EDU, 11.07.2023, S.E. c. Serbia, in questa Rivista, XXV, 3, 2023; 14.06.2022, L.B. c Lituania, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022). Per la Corte EDU, se è vero che il ricorrente abbia subito un’interferenza nel godimento di tale diritto, essa risulta comunque giustificata poiché conforme alla legge, mirata a tutelare la sicurezza nazionale e necessaria in una società democratica. Infatti, la Corte EDU nota, da un lato, la gravità dei fatti commessi e i rischi di legami con il terrorismo internazionale e, dall’altro, il fatto che il ricorrente poteva comunque lasciare il Belgio per muoversi nello spazio Schengen e la misura adottata nei suoi confronti non aveva carattere permanente. Inoltre, nell’ambito dei ricorsi interni, il ricorrente aveva goduto delle necessarie garanzie procedurali, essendo stato informato in modo effettivo sulle ragioni dell’avvenuto rigetto nonostante l’impossibilità di accedere direttamente ai rapporti dei servizi competenti in materia di sicurezza nazionale sulla sua situazione personale. Di conseguenza, il rifiuto di rilasciare un passaporto al ricorrente non ha dato origine a una violazione dell’art. 2, Prot. 4, CEDU. Data la possibilità di accedere a un mezzo di ricorso effettivo per lamentare tale presunta violazione, per la Corte EDU nel suo caso non vi è stata nemmeno una violazione dell’art. 13 CEDU.
Art. 4, Protocollo 4: Divieto di espulsioni collettive
In H.Q. e altri c. Ungheria (Corte EDU, sentenza del 24.6.2025) tre ricorrenti, due cittadini afghani e uno siriano, lamentavano una violazione del divieto di espulsioni collettive per essere stati allontanati in Serbia in base al sistema introdotto nello Stato convenuto per il quale tutte le persone che intendevano chiedere protezione internazionale in Ungheria dovevano preliminarmente presentare la loro richiesta presso l’Ambasciata ungherese a Belgrado e ottenere una valutazione positiva per poter fare ingresso in territorio ungherese e dare avvio alla procedura di asilo vera e propria. Il primo ricorrente aveva fatto ingresso in Ungheria con un visto per motivi di studio e vi risiedeva legalmente da due anni prima di presentare richiesta di protezione internazionale ed essere di conseguenza allontanato. Gli altri due ricorrenti, invece, erano stati allontanati dopo aver fatto ingresso in modo irregolare nello Stato convenuto pur trovandosi, a causa di diversi incidenti stradali, in ospedale e aver manifestato l’intenzione di chiedere asilo. Riuniti i ricorsi e rigettate le obiezioni sulla loro ammissibilità, specie in merito alla presunta non credibilità del secondo ricorrente non supportata però da prove contrarie da parte del Governo ungherese, la Corte EDU richiama i noti principi in materia espressi in una giurisprudenza oramai consolidata (v. tra le altre Corte EDU, 8.7.2021, Shahzad c. Ungheria, in questa Rivista, XXIII, 3, 2021; 5.4.2022, A.A. e altri c. Macedonia del Nord, in questa Rivista, XXIV, 3, 2022; 19.9.2024, M.D. e altri c. Ungheria, in questa Rivista, XXV, 1, 2025). In particolare, la Corte evidenzia come un allontanamento assuma carattere collettivo in assenza di un esame ragionevole e obbiettivo della situazione personale di un individuo facente parte di un gruppo soggetto a espulsione, gruppo che non deve necessariamente essere allontanato simultaneamente per poter lamentare una violazione dell’art. 4, Prot. 4, CEDU. Tenuto conto che il sistema introdotto in Ungheria riguardava indistintamente tutte le persone straniere che entravano o soggiornavano in modo irregolare nel Paese e non implicava alcun esame della loro situazione personale, per la Corte l’allontanamento subito dai ricorrenti non solo rientra nel campo di applicazione del divieto di espulsioni collettive ma ha anche dato origine a una violazione della stessa disposizione. La Corte sottolinea infatti come, nonostante le sfide poste alle Parti dai flussi migratori, esse devono comunque permettere a coloro che necessitano protezione la possibilità di fare ingresso nel loro territorio e accedere a una procedura attraverso cui la loro richiesta di asilo sia effettivamente valutata (Corte EDU, 23.7.2020, M.K. e altri c. Polonia, in questa Rivista, XXII, 3, 2020). Ciò non è il caso del meccanismo introdotto in Ungheria a causa del rischio di applicazione arbitraria, l’assenza di garanzie procedurali e la non obbligatorietà per le rappresentanze diplomatiche di motivare una decisione negativa. Proprio perché la procedura in Ambasciata non rappresenta un mezzo genuino attraverso cui accedere e chiedere protezione allo Stato convenuto, come rilevato anche in ambito UE (cfr. CJUE, 22.6.2023, 2023 Commissione c. Ungheria, C‑823/21), non si può nemmeno rimproverare al secondo e al terzo ricorrente di non aver seguito quanto imposto dalla legislazione ungherese prima di attraversare irregolarmente il confine (v., diversamente, Corte EDU, Grande Camera, 13.2.2020, N.D. e N.T. c. Spagna, in questa Rivista, XXII, 2, 2020). Alla violazione del divieto di espulsioni collettive riguardante tutti i ricorrenti, la Corte EDU constata anche una violazione del divieto di refoulement, preso sotto il profilo procedurale, relativamente al secondo e al terzo ricorrente per essere stati allontanati in Serbia senza un previo esame dell’effettiva possibilità di poter chiedere protezione internazionale in quel Paese. Inoltre, poiché tutti i ricorrenti non hanno avuto accesso a un mezzo di ricorso attraverso cui lamentare il rischio di espulsione collettiva, vi è anche stata una violazione del diritto di cui all’art. 13 CEDU letto in combinato con l’art. 4, Prot. 4, CEDU. Infine, ai sensi dell’art. 46 CEDU, la Corte ha ribadito l’assoluta urgenza che lo Stato convenuto si conformi agli obblighi convenzionali e prevenga nuovi allontanamenti collettivi garantendo, alle persone interessate, un accesso effettivo alla protezione internazionale.
Art. 1, Protocollo 7: Diritto a garanzie procedurali in caso di allontanamento
Il caso Demirci c. Ungheria (Corte EDU, sentenza del 6.5.2025) è relativo a una famiglia composta da un cittadino turco, legalmente residente nello Stato convenuto, sua moglie e la loro figlia, entrambe cittadine ungheresi. Nel 2020, la richiesta di permesso di soggiorno permanente presentata dal primo ricorrente veniva rigettata ritenendo che egli costituisse un rischio per la sicurezza nazionale. Tuttavia, le ragioni specifiche su cui si basava tale valutazione rimanevano riservate. Ne veniva ordinato l’allontanamento, con contestuale divieto di re-ingresso per cinque anni, e infine rinviato in Turchia. Quale persona regolarmente soggiornante nello Stato convenuto, il sig. Demirci lamentava una violazione del diritto a garanzie procedurali in caso di allontanamento ai sensi dell’art. 1 del settimo Protocollo addizionale alla CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 15.10.2020, Muhammad e Muhammad c. Romania, in questa Rivista, XXIII, 1, 2021). Dopo aver ritenuto tale disposizione applicabile al caso del ricorrente, la Corte EDU ricorda come l’art. 1, Prot. 7, CEDU richieda che le persone in posizione di soggiorno regolare interessate da una misura di allontanamento siano pienamente informate dei motivi per cui devono essere allontanate e debbano poter accedere alle informazioni e ai documenti in base ai quali sono ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Non si tratta di diritti assoluti. Tuttavia, nel caso in cui questi individui subiscano una restrizione di tali diritti per tutelare l’interesse pubblico, sono necessari bilanciamenti adeguati, anche di ordine procedurale, affinché gli stessi possano avanzare ragioni effettive contro l’allontanamento. Tali bilanciamenti possono includere, ad esempio, l’accesso da parte del rappresentante legale ai documenti secretati e la loro valutazione da parte di un’autorità giudiziaria indipendente. Per la Corte EDU, sulla base dell’effetto combinato delle disposizioni interne applicabili, il ricorrente ha subito un’effettiva e seria limitazione del diritto di essere informato sulle ragioni per cui era ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale. Non solo il ricorrente non ha potuto accedere indirettamente alle informazioni rilevanti, ad esempio attraverso una deposizione da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza durante il procedimento interno, ma la legge applicabile al caso non aveva permesso ai giudici interni di verificare se la secretazione delle informazioni relative al ricorrente fosse realmente necessaria per tutelare l’interesse pubblico. Tale restrizione non è stata, in ogni caso, bilanciata da misure sufficientemente adeguate (v. anche Corte EDU, 9.3.2021, Hassine c. Romania, in questa Rivista, XXIII, 2, 2021). A tal proposito, la Corte EDU nota la particolare rapidità della procedura con la quale il ricorrente è stato allontanato, rendendogli di fatto molto difficile contestarne la legittimità, nonché il mancato accesso alle informazioni riservate da parte del suo avvocato e l’assenza di qualsiasi esame sostanziale del caso da parte dei giudici interni. Su tali basi, la Corte conclude che, nonostante l’ampio margine riconosciuto agli Stati in materia di sicurezza nazionale, nel caso in esame vi è stata una violazione dell’art. 1, Prot. 7, CEDU. La Corte invece rigetta la lamentata violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle altre ricorrenti, ritenendo che tra esse e il sig. Demirci non esiste una vita familiare ai sensi della Convenzione. Non vi era infatti coabitazione tra il primo e la seconda ricorrente, né esistevano particolari legami di dipendenza tra il sig. Demirci e la figlia già adulta (cfr. Corte EDU, 18.11.2014, Senchishak c. Finlandia, in questa Rivista, XVI, 2, 2015).
1 La Rassegna relativa agli artt. 3 e 5 è di M. Balboni; la Rassegna relativa dall’art. 8 all’art. 2, Prot. 7 è di C. Danisi.