Art. 3 della direttiva 2011/95: rapporto tra Stato membro competente e diritto alla vita privata del richiedente che rischia di essere allontanato verso il Paese d’origine
Il caso A.B. (C-349/23, sentenza del 5 giugno 2025) concerne l’art. 3 della direttiva 2011/95 (direttiva qualifiche), secondo cui «(g)li Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva». In particolare, la questione interpretativa, derivante da un rinvio pregiudiziale effettuato da un giudice ceco, spinge la CGUE a verificare se questo articolo possa giustificare una normativa nazionale che prevede di riconoscere la protezione sussidiaria a un cittadino di un Paese terzo, il quale, se fosse allontanato verso il suo Paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del suo diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei suoi legami con lo Stato membro in questione. La Corte risponde che ciò non è possibile, perché il motivo avanzato dal giudice a quo non si riferisce alla situazione nel Paese d’origine del richiedente e deve essere pertanto considerato privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale. L’unica copertura possibile per l’ipotesi di cui trattasi è da riscontrarsi nell’eventuale riconoscimento di un diritto di soggiorno per motivi umanitari, dunque al di fuori delle regole che si riferiscono all’asilo e alla protezione sussidiaria.
Art. 31, par. 3, lett. b), della direttiva 2013/32: limiti all’estensione del termine massimo previsto per il completamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale
Nel giudizio Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro X (CGUE, C-662/23, sentenza dell’8 maggio 2025), la Corte è stata attivata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi per precisare entro quali limiti sia possibile derogare al termine di 6 mesi che l’art. 31, par. 3, lett. b), della direttiva 2013/32 (direttiva procedure) stabilisce per finalizzare l’espletamento della procedura relativa all’esame della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente. Più nel dettaglio, il giudice del rinvio voleva sapere se fosse in linea con il diritto UE una misura nazionale che consentiva di estendere di 9 mesi tale termine a fronte di un aumento progressivo del numero delle domande di protezione internazionale su un periodo prolungato, e se si potesse comunque invocare validamente circostanze non contemplate dall’art. 31, par. 3, lett. b). La Corte evidenzia che questa disposizione consente deroghe al predetto termine di sei mesi per un massimo di ulteriori nove mesi e solo qualora «un gran numero di cittadini di Paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi». Tenuto conto del testo, del contesto e delle finalità, l’eccezione di cui trattasi può scattare soltanto quando lo Stato membro competente debba confrontarsi con un elevato numero di richiedenti in un breve lasso di tempo, tenendo come parametro di confronto il flusso abituale e prevedibile delle domande di protezione internazionale in quello stesso Stato e alla luce delle tendenze statistiche attuali e storiche. Inoltre, la difficoltà pratica sottolineata dalla disposizione in analisi deve essere valutata, in particolare, alla luce degli obblighi incombenti agli Stati membri conformemente all’articolo 4, par. 1, della direttiva 2013/32. Se queste condizioni cumulative sussistono è teoricamente legittimo disporre una proroga, ma la sua durata, fermo restando il limite massimo di nove mesi, non può superare il tempo necessario per aumentare i mezzi messi a disposizione dell’autorità accertante (personale competente a trattare le domande) e mettere nuovamente a disposizione una capacità sufficiente per trattare le domande di protezione internazionale ricevute entro il termine di sei, conformemente agli obblighi derivanti dall’art. 4, par. 1. Oltre a quanto visto, non possono ammettersi eccezioni aggiuntive ai contenuti dell’art. 31, par. 3, lett. b). Ad esempio, il numero di domande di protezione internazionale che sono ancora in attesa di essere trattate al momento del verificarsi del successivo aumento significativo e contemporaneo, non può costituire di per sé una circostanza che giustifichi una proroga.
Art. 46 della direttiva 2013/32: obbligatorietà o meno della comparizione personale nel procedimento attivato dal richiedente per impugnare una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale
Con la decisione FO (CGUE, C-610/23, sentenza del 3 luglio 2025) la Corte ha interpretato l’art. 46 della direttiva 2013/32, riguardante il diritto del richiedente protezione internazionale a un ricorso effettivo, al fine di specificare fino a che punto possa rilevare l’obbligo di comparizione personale del ricorrente nel procedimento attivato. Il caso era sorto in Grecia e il ricorrente nel procedimento principale (un cittadino iracheno la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata) non era comparso di fronte alla Commissione di ricorso indipendente per ragioni di carattere economico che gli avrebbero impedito di spostarsi da una città all’altra. Si precisa che la Commissione competente aveva effettivamente applicato la normativa greca, secondo la quale la mancata comparizione del ricorrente in questo tipo di procedura deve far ritenere che il ricorso sia stato proposto al solo scopo di ritardare o di ostacolare l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente di espulsione o di allontanamento di altro tipo; per l’effetto, il ricorso dovrebbe essere respinto in quanto manifestamente infondato. Detto ciò, il Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco interrogava la CGUE per ottenere spiegazioni sul punto di diritto accennato poc’anzi. La Corte interpreta l’art. 46 della direttiva procedure alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e giunge alla conclusione che la normativa greca applicabile contrasta con il diritto UE. In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, l’ordinamento giuridico interno può disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione. Al tempo stesso, devono essere osservati i principi di equivalenza e di effettività, e occorre rispettare il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti. Disporre l’obbligo di comparizione obbligatoria costituisce un limite all’esercizio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che può essere accolto solo entro i limiti dell’art. 52, par. 1, della Carta. La Corte ritiene che quest’obbligo sia sproporzionato e irragionevole, a scapito di coloro che non risiedono nella città nella quale ha sede la Commissione di ricorso che deve pronunciarsi. Inoltre, l’obbligo contestato rischia di limitare il completamento di un esame adeguato ed esaustivo delle domande e trascura il fatto che la mancata comparizione personale può essere dovuta a motivi privi di rapporto con l’intenzione di impedire o di ritardare l’esecuzione di una decisione, anteriore o imminente, che disponga l’espulsione del richiedente o il suo allontanamento di altro tipo.
Artt. 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32: criteri sostanziali in ordine alla designazione dei Paesi di origine sicuri e conseguenti garanzie processuali per il richiedente
Anche nel caso Alace e Canpelli (CGUE, cause riunite C-758/24 e C-759/24, sentenza dell’1 agosto 2025) alla Corte è stato chiesto di interpretare disposizioni della direttiva 2013/32. Al centro della causa, attivata mediante rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Roma, vi è il concetto di Paese di origine sicuro di cui agli artt. 36-38 della direttiva, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali. La vicenda interna coinvolgeva due cittadini bengalesi, i quali erano stati dapprima trattenuti nel Centro di permanenza di Gjadër, in Albania, da considerarsi zona di frontiera e transito italiana, conformemente al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Lì i due stranieri avevano proposto domande di protezione internazionale, respinte poi dalla Commissione competente, che le aveva giudicate manifestamente infondate, stante la qualifica di Paese sicuro attribuita allo Stato di origine di entrambi. I richiedenti erano stati rimessi in libertà e in questo modo erano riusciti ad arrivare in Italia e a rivolgersi al Tribunale di Roma per contestare alcuni profili delle decisioni di rigetto della loro domanda. Il rinvio pregiudiziale esperito dal Tribunale di Roma porta la Corte a statuire su vari punti di diritto in ordine al concetto di Paese di origine sicuro. Il primo punto riguarda la possibilità o meno per uno Stato membro di stabilire un elenco di Paesi terzi sicuri con atto legislativo. La Corte ammette in principio tale facoltà, evidenziando che gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra nell’attuazione delle direttive UE e che comunque nulla, nel testo della direttiva procedure, lascia intendere che sia necessario affidarsi a un atto diverso da quelli aventi forza di legge per identificare i Paesi di origine sicuri. Anche le autorità allo scopo competenti possono essere designate così. Certo, ciò deve avvenire tenendo presenti i limiti enunciati dalla direttiva, specialmente all’Allegato I. Inoltre, ciascuno Stato membro deve garantire il rispetto del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sancito dall’art. 46 della direttiva procedure (e, più in generale, ex art. 47 della Carta). La Corte enfatizza che il giudice in questione deve procedere ad un esame completo ed ex nunc per rilevare, se del caso, una violazione delle condizioni sostanziali della designazione effettuata dallo Stato membro di riferimento. Il secondo punto toccato dalla Corte è rappresentato dal dubbio in merito all’obbligo, in capo allo Stato membro che designa un Paese terzo quale Paese di origine sicuro, di rendere accessibili le fonti di informazione sulle quali tale designazione è fondata. La Corte rileva dapprima che un simile obbligo non è espressamente prescritto dalla direttiva procedure. Ma per la Corte non vanno dimenticate le conseguenze per l’interessato di una designazione di Paese di origine sicuro, a cominciare dal regime speciale che ammette l’applicazione di una procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale. E poiché la designazione di cui si scrive è il frutto di una presunzione relativa di protezione sufficiente in questo o quello Stato terzo, una delle condizioni per superare tale presunzione è che il richiedente abbia modo di conoscere le ragioni per le quali essa risultava accreditata. Senza contare che altre disposizioni della direttiva 2013/32 consentono l’accesso a informazioni durante la procedura, tanto al richiedente quanto al giudice, e che, come ricordato sopra, l’art. 46 accorda particolare importanza al grado di completezza ed aggiornamento dell’esame da condurre. Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti a garantire al ricorrente e al giudice un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulle quali si sono basati per designare i Paesi di origine sicuri. Quanto al giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da Paesi terzi designati come Paesi di origine sicuri, la Corte puntualizza che egli potrà verificare, anche solo in via incidentale, se la designazione fatta dallo Stato membro rispetta le condizioni sostanziali enunciate all’Allegato I alla direttiva procedure, tenendo conto delle informazioni appositamente raccolte; ciò, a condizione che sia stata accertata l’affidabilità di tali informazioni e che sia rispettato il principio del contraddittorio tra le parti in causa. L’ultimo punto affrontato dalla Corte concerne l’art. 37 della direttiva procedure ed è volto a stabilire se gli Stati membri abbiano la possibilità di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro pur quando, per talune categorie di persone all’interno della popolazione di tale Paese, i criteri sostanziali previsti da tale allegato I non siano soddisfatti. La CGUE riconosce che la direttiva non fornisce indicazioni testuali dirimenti. Ad uno sguardo più approfondito, si ricava che il legislatore dell’Unione ha inteso subordinare la designazione di un Paese di origine sicuro alla condizione che il Paese terzo sia, generalmente, sicuro per tutta la sua popolazione e non solo per una parte di essa. Per giunta, interpretare l’art. 37 nel senso che esso consenta di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro anche se, per talune categorie di persone, tale Paese non soddisfa le condizioni sostanziali previste all’allegato I, avrebbe l’effetto di estendere l’ambito di applicazione del regime speciale previsto per l’esame delle domande di chi proviene da questa categoria di Stati terzi. Occorre allora che sia sempre condotto un esame esaustivo delle domande di protezione internazionale presentate da richiedenti il cui Paese d’origine non soddisfi, per tutta la sua popolazione, le condizioni sostanziali di cui all’allegato I.
Direttiva 2013/33: condizioni minime di accoglienza (accesso all’alloggio)
La causa S.A., R.J. (CGUE, C-97/24, sentenza dell’1 agosto 2025) ha ad oggetto le condizioni minime di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33 (direttiva accoglienza). A fronte di una serie di violazioni da pate dell’Irlanda di tale direttiva, nonché dell’art. 1 della Carta, nei confronti di due richiedenti protezione internazionale, nel caso di specie sorgeva la necessità di chiarire se fosse possibile l’esclusione della responsabilità dello Stato in questione per “forza maggiore”. Più precisamente, il giudice nazionale investito della causa doveva stabilire se l’Irlanda potesse sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di Paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile. La CGUE, adita tramite rinvio pregiudiziale, conclude in senso negativo, confermando dunque la responsabilità dell’Irlanda. La constatazione di fondo è che gli interessati non disponevano di mezzi sufficienti per avere un tenore di vita adeguato alla loro salute e per poter assicurare il proprio sostentamento, anche per quanto riguarda l’accesso all’alloggio: rilevano soprattutto gli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33. Preso atto di ciò, la Corte interpreta la direttiva nel senso che la saturazione delle reti di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non può giustificare alcuna deroga alle norme minime stabilite in essa contenute. Aggiunge poi che, anche alla luce della giurisprudenza applicabile, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di discrezionalità per determinare la forma e il livello preciso delle condizioni materiali di accoglienza, l’astensione anche solo temporanea dalla fornitura di quanto necessario a coprire le esigenze essenziali dei richiedenti in una situazione come questa, costituirebbero una manifesta violazione del diritto UE. L’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio dovuto a un afflusso ingente e improvviso di richiedenti protezione temporanea o internazionale non solleva l’Irlanda da questi obblighi e, di conseguenza, nemmeno dalla sua responsabilità nella circostanza. Stante la completezza della normativa applicabile, in particolare l’art. 18, par. 9, della direttiva, i procedimenti principali non si riferiscono a una situazione in cui sia accertato il verificarsi di un evento imprevedibile e ineluttabile, né che un simile evento avrebbe oggettivamente impedito ad uno Stato membro di fornire condizioni materiali di accoglienza in natura.
Direttiva 2008/115: partenza volontaria del cittadino di Stato terzo soggiornante irregolare
Nel caso W e X (CGUE, cause riunite C-636/23 e C-637/23, sentenza dell’1 agosto 2025), la Corte si è pronunciata su alcuni aspetti inerenti a varie disposizioni della direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri) che trattano il tema della partenza volontaria del cittadino di Stato terzo soggiornante irregolare al quale è stato ordinato di lasciare il territorio di uno Stato membro. La causa trae origine da rinvii pregiudiziali esperiti dal Consiglio per il contenzioso degli stranieri del Belgio. Quattro sono i punti chiave sui quali la Corte statuisce. Innanzitutto, la CGUE dichiara che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria non può essere considerata come una semplice misura di esecuzione, ma deve essere intesa come causa di modifiche immediate alla situazione giuridica dell’interessato. Ciò resta salvo anche se è vero che la concessione del termine in parola non eliminerebbe l’irregolarità del soggiorno della persona da allontanare. Tale conclusione viene raggiunta tramite l’interpretazione di più disposizioni della direttiva rimpatri (gli artt. 7, par. 4, 8, parr. 1 e 2, e 11, par. 1). La Corte, infatti, ricorda che la procedura di riferimento è ben scandita dalla direttiva, che peraltro lascia chiaramente intendere l’opportunità di accordare, ove possibile, la precedenza all’esecuzione volontaria derivante dall’obbligo enunciato in una decisione di rimpatrio. La sequenza costruita dal legislatore comunitario esprime la scelta di prevedere una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato (la concessione di un termine per la sua partenza volontaria) alla misura che maggiormente limita la sua libertà (il trattenimento in un apposito Centro), fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità. Eventuali deroghe in tal senso sono possibili in presenza di una o più circostanze indicate all’art. 7, par. 4: rischio di fuga, il fatto che una domanda di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, e, infine, la sussistenza di un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale da parte dell’interessato. In secondo luogo, la Corte precisa che l’art. 13, par. 1, della direttiva rimpatri che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione degli aventi diritto mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio, è applicabile anche alla fattispecie di cui trattasi: un ricorso effettivo dev’essere garantito sia per quanto riguarda la decisione di concedere o meno un periodo per la partenza volontaria sia per quanto riguarda la durata di tale periodo. Di seguito, nell’ambito del suo esame sull’ipotesi di partenza volontaria nel quadro della direttiva 2008/115, la CGUE sposta l’attenzione sul rapporto tra decisione di rimpatrio e decisione che vieta l’ingresso nel territorio dello Stato membro come conseguenza dell’obbligo di rimpatrio, soffermandosi sulla lettera degli artt. 3, punto 6, e 11, par. 1, della direttiva. Secondo i giudici, l’autorità nazionale competente ha titolo per imporre allo straniero da rimpatriare un divieto d’ingresso, anche dopo un periodo considerevole, sulla base di una decisione di rimpatrio che non concede nessun periodo per la partenza volontaria. Posto che un divieto d’ingresso produce i suoi effetti solo a partire dal momento in cui l’interessato lascia effettivamente detto territorio, le decisioni che vietano l’ingresso pro-futuro di fatto sono atti di completamento; anzi, il diritto derivato UE va interpretato nel senso che esclude l’esistenza di un nesso di simultaneità tra la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso. Da ultimo, interpretando gli artt. 3, punto 4, e 7 della direttiva 2008/115, la Corte chiarisce che la disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria costituisce parte integrante non solo della decisione di rimpatrio, ma anche dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato dalla decisione medesima. Pertanto, qualora se la prima risulta illegittima, la seconda dev’essere integralmente annullata.
Art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90: qualificazione o meno come “comportamento illecito” di chi viola il regime di attraversamento delle frontiere per fare entrare in uno Stato membro minori stranieri che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidatario
La pronuncia OB (CGUE, C-460/23, sentenza del 3 giugno 2025) chiarisce il campo di applicazione dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90, in materia favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, secondo cui ciascuno Stato membro deve adottare sanzioni appropriate «nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all’ingresso o al transito degli stranieri». Nello specifico, il Tribunale di Bologna doveva occuparsi della vicenda di una cittadina di Stato terzo, OB, la quale era affidataria di due minori straniere. Tutte e tre si erano presentate alla frontiera aerea di Bologna con passaporti falsi. Mentre era in stato di arresto, OB aveva presentato una domanda di protezione internazionale. In virtù del rinvio pregiudiziale esperito dal Tribunale di cui sopra, la Corte di trovava sostanzialmente a dover stabilire due aspetti: da un lato, se tra i comportamenti illeciti cui si riferisce l’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90, letto alla luce degli artt. 7, 18 e 24 della Carta, rientra anche la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di Paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria; dall’altro lato, se tali articoli sono contrari ad una normativa nazionale che sanziona penalmente la condotta appena illustrata. La Corte ammette che l’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90 offre una definizione aperta dei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso irregolare. Tuttavia, la condotta dell’interessata non può ricadere in queste ipotesi. I motivi principali sono i seguenti. Intanto, ammettere il contrario significherebbe violare gli obiettivi della direttiva e il nucleo essenziale dei diritti fondamentali che riguardano la tutela della vita privata e familiare e la protezione dei minori. Una persona come OB si limita, in linea di principio, ad assumere concretamente un obbligo inerente alla sua responsabilità personale nei confronti dei minori dei quali è affidataria, di fatto esercitando la responsabilità generale nei loro confronti. In secondo luogo, nel caso in esame rileva anche l’art. 18 della Carta, giacché a causa della domanda di protezione internazionale presentata da OB entrano in gioco anche i diritti pertinenti al diritto UE in materia di asilo e, di riflesso, alla Convenzione di Ginevra del 1951. Tra le altre cose, OB non può incorrere in sanzioni penali né a causa del suo proprio ingresso illegale nel territorio italiano né a causa del fatto di essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, da minori che risultano affidate a lei. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se c’è margine per applicare la normativa interna di attuazione della direttiva 2002/90 in modo conforme alle statuizioni della Corte; se così non fosse, tale normativa dovrebbe essere disapplicata.