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Non discriminazione

A settembre del 2021 è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia sulla portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali. La Corte di Giustizia ha dichiarato illegittima l’esclusione dei cittadini stranieri privi di permesso di lungo periodo dal bonus bebè e dalla indennità di maternità per le madri disoccupate essendo tale esclusione in contrasto con la direttiva 2011/98/UE che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri titolari di un permesso unico che consenta di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro (sent. 2.9.2021, C-350/20).
Si segnala, quanto alle pronunce emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello in materia di discriminazione, che si va consolidando l’orientamento di imporre una penale per il ritardo nell’esecuzione delle decisioni, così da assicurare la tempestiva rimozione degli effetti pregiudizievoli. 
 
Accesso al patrocinio a spese dello Stato
La Corte costituzionale con sentenza n. 157 del 21.7.2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, co. 2, del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, co. 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La Corte costituzionale dopo aver premesso che il testo unico in materia di spese di giustizia introduce, nell'art. 119, con riferimento al patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, una equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo «straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare» ha rilevato che l'art. 79, co. 2, t.u. spese di giustizia «palesa rilevanti distonie, posto che, avvalendosi del mero criterio della cittadinanza, richiede, stando alla sua lettera, la certificazione dell'autorità consolare competente per i redditi prodotti all'estero solo ai cittadini di Stati non aderenti all'Unione europea e non anche a quelli italiani o ai cittadini europei, che pure possano aver prodotto redditi in Paesi terzi rispetto all'Unione europea; al contempo, la medesima disposizione sembra pretendere dai cittadini degli Stati non aderenti all'Unione europea la certificazione consolare per qualsivoglia reddito prodotto all'estero, compresi quelli realizzati in Paesi dell'Unione». La Corte ha sottolineato la «manifesta irragionevolezza che deriva dalla mancata previsione, nell'art. 79, co. 2, t.u. spese di giustizia, per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario, di un meccanismo che come, viceversa, stabilisce per il processo penale l'art. 94, co. 2, t.u. spese di giustizia consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, così bilanciando la necessità di richiedere un più rigoroso accertamento dei redditi prodotti in Paesi non aderenti all'Unione europea, per i quali è più complesso accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, con l'esigenza di non addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta». Ad avviso della Corte costituzionale sebbene la distinzione fra processo penale e altri processi (civile, amministrativo, contabile e tributario) può giustificare talune differenziazioni, se correlate alle diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato, tale dicotomia non può in alcun modo legittimare «la mancata previsione di un correttivo, nell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, che permetta di superare l'ostacolo creato dalla condotta omissiva, o in generale non collaborativa, dell'autorità consolare». Sicché la disposizione censurata ponendosi «in contrasto con la ragionevolezza e con il principio di autoresponsabilità, inficia la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all'Unione europea il rischio dell'impossibilità di produrre la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all'estero» e sottende una presunzione che lo straniero abbia redditi all'estero.
 
Accesso agli alloggi pubblici
Con ordinanza del 25.7.2021 il Tribunale di Torino si è pronunciato in merito alla natura discriminatoria della richiesta, formulata nei confronti dei soli cittadini extraUE della documentazione attestante l’assenza di proprietà immobiliari nei paesi di origine per presentare la domanda di accesso agli alloggi sociali. Ad avviso del Tribunale di Torino tale aggravio costituisce una discriminazione diretta a danno dei cittadini stranieri, «non essendo ragionevole una ripartizione degli oneri documentali, inerenti le proprietà situate all’estero, basata sulla diversa cittadinanza», con conseguente violazione dell’art. 2, co. 5 TU Immigrazione (norma di rango superiore sia rispetto al d.p.r. 445/2000 – di natura regolamentare – sia alla circolare regionale contestata). Nell’ordinanza si sottolinea che la natura discriminatoria deve «riferirsi esclusivamente alla circolare contestata, nella parte in cui richiede ai soli stranieri obblighi documentali aggiuntivi, in molti casi non facilmente assolvibili». La rimozione degli effetti è stata disposta sia ordinando alla Regione Piemonte di valutare le domande presentate dai cittadini stranieri sulla base dei medesimi oneri documentali previsti per i cittadini italiani ammettendo così direttamente al beneficio le richieste di coloro che avevano presentato domande in carenza di tale certificazione sia onerando l’ente di una penale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi qualora fosse stato superato il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza. Al Comune di Torino (convenuto in giudizio in quanto Ente preposto alla pubblicazione del bando e alla raccolta delle domande) è stato ordinato non solo di revocare l’avviso pubblico diffuso, ma altresì di comunicare ai richiedenti che i cittadini stranieri non devono presentare documenti aggiuntivi, in ordine alle proprietà nello stato di nazionalità, rispetto ai cittadini italiani (in Banca dati Asgi).
La medesima questione è stata affrontata anche dal Tribunale di Ferrara in relazione al bando per l’accesso agli alloggi di edilizia economica popolare indetto dal Comune di Ferrara riguardo alla richiesta, prevista per i soli cittadini stranieri, di attestare l’assenza di proprietà nel Paese di origine mediante documenti provenienti dal paese stesso (previsione quest’ultima parzialmente sospesa per il periodo di emergenza sanitaria, ma mantenuta dalla Giunta come regime ordinario). Il Tribunale di Ferrara, dopo aver richiamato la sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 9/2021, ha concluso per la natura discriminatoria della produzione aggiuntiva perché «Chiedere ai soli cittadini di paesi extraeuropei, la produzione di una documentazione aggiuntiva (peraltro particolarmente gravosa) rispetto a quella richiesta ai cittadini UE e italianiintegra una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini europei ed extra EU non motivata dalla finalità di disciplina relativa agli alloggi popolari, né giustificata da ragioni di controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati». Peraltro, come evidenziato nell’ordinanza, tale requisito aggiuntivo documentale stabilito dal Comune per i soli cittadini extra UE non era neppure previsto dalla l.r. Emilia Romagna n. 24/2001, né dalla delibera regionale, sicché l’unica responsabilità per la discriminazione era da imputarsi allo stesso Comune.
Il bando del Comune di Ferrara era stato contestato anche in relazione alla previsione della sopravvalutazione del criterio della residenza (0,5 punti l’anno, senza un tetto massimo) rispetto ad altri criteri inerenti il bisogno delle persone. Al riguardo il giudice, dopo aver affermato che «non ha alcuna coerenza con la ratio della disciplina», ha riconosciuto che integra una discriminazione indiretta per motivi di nazionalità in quanto, alla luce dei dati statistici forniti dalla parte ricorrente, i cittadini stranieri risultano avere una anzianità di residenza in media inferiore ai cittadini italiani ed un tasso di mobilità interna al paese doppio rispetto ai cittadini italiani (ordinanza del 6.7.2021, in Banca dati Asgi).
Il requisito di una prolungata residenza sul territorio nazionale è stato nuovamente ritenuto di carattere discriminatorio dalla Corte di Appello di Trento, nel confermare l’ordinanza del giudice del lavoro di Trento in relazione al requisito dei 10 anni di residenza sul territorio nazionale richiesto dalla legge provinciale n. 5 del 2019, in quanto in contrasto con la direttiva dell’Unione europea 109 del 2003 che garantisce parità di trattamento ai titolari di permesso di lungo periodo: parità che risulta invece violata da un requisito che va soprattutto a danno degli stranieri, che solo in una quota minoritaria possono far valere 10 anni di residenza in Italia. La Corte di Appello ha specificato che tale requisito non si può applicare né ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti, né a quelli dell’Unione Europea, né a quelli italiani. 
È opportuno segnalare che nella sentenza è stato chiarito che la legittimità del requisito introdotto non può essere desunta dalla disciplina italiana sul reddito di cittadinanza in quanto «l’esistenza di altro provvedimento legislativo che contiene lo stesso criterio di accesso a un trattamento assistenziale non costituisce sotto alcun profilo una giustificazione se il criterio realizza una discriminazione vietata». È. stato, altresì, ritenuto superfluo il rinvio alla Corte costituzionale perché l’obbligo di garantire parità di trattamento discende direttamente dalle norme dell’Unione e prevale sulla legge provinciale. Pertanto la Corte d’Appello ha ordinato alla Provincia di disapplicare la legge provinciale e di modificare il regolamento attuativo eliminando il requisito dei 10 anni di residenza in Italia. Si segnala che la Corte di Appello di Trento ha confermato anche la condanna al pagamento di una penale di 50 euro al giorno per ogni ritardo nella esecuzione della ordinanza (sentenza del 23.6.2021, in Banca dati Asgi).
Le pronunce richiamate confermano un indirizzo, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di merito, in tema di accesso alle case popolari e fondo di sostegno agli affitti senza discriminazioni per i cittadini stranieri. 
 
Contributo affitti
Il Tribunale di Torino ha ritenuto il carattere discriminatorio dei requisiti ulteriori introdotti dalla Regione Valle d’Aosta nel deliberare i criteri per l’attribuzione del contributo affitti previsto dalla legge nazionale per le famiglie in condizioni di bisogno prevedendo per l’accesso: a) il permesso di soggiorno di lungo periodo; b) l’attestazione con documenti dello Stato di origine dell’assenza di case in proprietà in detto stato; c) quattro anni di residenza in Valle d’Aosta.Accogliendo integralmente il ricorso, il giudice ha ordinato alla Regione di riaprire il bando senza i requisiti sopra indicati e pertanto al beneficio potranno accedere tutti, stranieri e cittadini, con i medesimi oneri di documentazione e senza dover dimostrare il requisito di residenza in Valle d’Aosta per quattro anni. Anche in questo caso la Regione è stata anche condannata a pagare una penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell’ordinanza, che dovrà essere pubblicata sul sito della Regione (ordinanza del 21.6.2021 in Banca dati Asgi).
Il Tribunale di Trieste ha stabilito la natura discriminatoria del bando per i contributi alla locazione emesso dal Comune di Trieste sulla base del regolamento regionale n. 66/2020 del Friuli Venezia Giulia (che disciplina le modalità per ottenere un sostegno economico per il pagamento dell’affitto) che aveva inserito quale requisito di accesso al fondo la non titolarità di diritti di proprietà o di nuda proprietà su alloggi in Italia o all’estero, condizione che poteva essere meramente autocertificata dai cittadini italiani, ma andava dimostrata dai cittadini extraUe con documenti ufficiali rilasciati dai propri paesi di origine o dalle Ambasciate.
Il giudice ha osservato: «deriva dalla lettura delle disposizioni regionali soprariportate che, seppure il requisito dell’impossidenza planetaria è richiesto a tutti i partecipanti, vi è però diverso e deteriore trattamento per i cittadini extracomunitari, i quali debbono fornire una prova della sussistenza del requisito della richiesta impossidenza, per accedere ai contributi, mentre tutti gli altri possono fare un’autodichiarazione. È subito il caso di osservare che le rispettive posizioni sono certamente comparabili, posto che in tutti e due i casi, lo Stato o l’Ente pubblico erogatore, non possono controllare direttamente la veridicità delle dichiarazioni rese, circa l’insussistenza di proprietà di alloggi in un paese extracomunitario. Neppure sembra che la disparità di trattamento possa trovare oggettive giustificazioni in valutazioni meramente possibilistiche, circa una maggiore ricorrenza dei casi di possidenza del cittadino extracomunitario rispetto a quello italiano o comunitario, di beni situati in territorio straniero, tanto più che il requisito della cittadinanza non implica un necessario legame effettivo al territorio e che il concetto di luogo di provenienza implica la fondata possibilità che, ad esempio, anche un cittadino italiano precedentemente residente all’estero, possa ivi avere acquistato delle proprietà immobiliari. A fronte di situazione comparabili, però, soltanto al cittadino extracomunitario viene richiesto di dimostrare la sua impossidenza per poter ricevere un contributo pubblico»
Nel caso vagliato dal Tribunale tale diversità si era tradotta in un impedimento all’accesso alla sovvenzione pubblica per l’impossibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta, perché il paese di provenienza del ricorrente non rientrava nella lista di quei paesi di cui al d.m. 21.10.2019 che consentono la produzione di certificazione. Il giudice concludeva, quindi, per la disapplicazione del requisito di accesso introdotto in attuazione delle direttive europee richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 9/2021 che aveva dichiarato illegittima la norma della l.r. Abruzzo che imponeva analogo onere documentale (ordinanza 30.4.2021 in Banca dati Asgi).
 
Buoni spesa
Il Tribunale di Pescara e il Tribunale de L’Aquila hanno ritenuto discriminatoria ed irragionevole la scelta della Regione Abruzzo di escludere dall’accesso ai buoni spesa stranieri regolarmente soggiornanti per effetto della delibera 193 del 10.4.2020 con la quale la Regione aveva stabilito i criteri per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità, da destinare ai nuclei «a rischio di esclusione sociale» a causa della crisi economica provocata dalla pandemia, introducendo il requisito del permesso a tempo indeterminato o del permesso almeno biennale unito ad una regolare attività lavorativa. In entrambe le pronunce i giudici hanno sottolineato che non si può chiedere un radicamento territoriale per l’accesso ai beni di prima necessità (ordinanza del 4.6.2021 e ordinanza del 19.7.2021, in Banca dati ASGI).
 
Risarcimento danni per omessa corretta informazione istituzionale
Il Tribunale di Brescia ha condannato il Comune di Pontevico a pagare ad una cittadina straniera, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a quella che la stessa avrebbe ottenuto dall’INPS a titolo di indennità di maternità di base se il Comune le avesse fornito informazioni corrette sui suoi diritti e le avesse consentito la presentazione della domanda.
Nel caso di specie il giudice aveva accertato che la ricorrente si era attivata tempestivamente per la presentazione della domanda, ma non l’aveva presentata perché il modulo fornito dal Comune (confermato dalle informazioni verbali dell’incaricato) riportava il requisito del permesso di lungo periodo, del quale non era titolare. Il giudice ha rilevato: «Ebbene, secondo una ragionevole valutazione del comportamento delle parti, come riferito in sede testimoniale, tale comunicazione appare essere stata in concreto la causa del ritardo nella presentazione dell’istanza da parte della ricorrente: il marito si è presentato più volte in Comune nel semestre successivo alla nascita e, se anche possa non aver ricevuto un diniego espresso (e, anzi, come riferito dall’impiegata comunale, un positivo invito a presentare l’istanza), ha più volte rilevato che la moglie possedeva il solo permesso di soggiorno (ciò che, evidentemente, presuppone che la comunicazione istituzionale del Comune era stata idonea a rappresentare, in capo allo straniero residente, la mancanza del requisito legittimante). D’altra parte, l’invito dell’impiegata a presentare comunque la domanda non può “sanare” l’erronea esclusione del titolo legittimante: il modulo chiaramente indicava specificamente i titoli richiesti e, pertanto, non era certo richiedibile all’instante di presentare una falsa dichiarazione, con assunzione delle relative responsabilità, anche penali» (ordinanza del 14.5.2021 in Banca dati Asgi).

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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