di Alessandro Ferrara e Housni Mariame
Abstract: Con l’ordinanza n. 7186 del 25 marzo 2026, la Corte di cassazione attribuisce rilevanza decisiva alla natura provvisoria del titolo di soggiorno del partner della richiedente, escludendo che la relazione affettiva possa, da sola, dimostrare un sufficiente radicamento nel territorio italiano. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il contributo analizza la compatibilità di tale impostazione con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che riconosce tutela ai legami personali e familiari concretamente sviluppati nel Paese di accoglienza. Si sostiene che la decisione rischi di trasformare la precarietà giuridica in un elemento ostativo al riconoscimento della tutela, con un conseguente ridimensionamento della funzione garantista dell’art. 8 CEDU e del ruolo della protezione speciale nell’ordinamento italiano.
Abstract: In order No. 7186 of 25 March 2026, the Italian Court of Cassation attached decisive weight to the temporary nature of the applicant’s partner’s residence permit, holding that the existence of an emotional relationship alone was insufficient to demonstrate a genuine degree of integration into Italian society. After reconstructing the relevant legal and judicial framework, this article examines the compatibility of that approach with the case law of the European Court of Human Rights, which protects personal and family ties effectively developed in the host State. It argues that the decision risks turning legal precariousness into a factor militating against protection, thereby undermining the protective function of Article 8 ECHR and the role of special protection within the Italian legal system.
Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"