di Claudio de Martino
Abstract: La sentenza in commento affronta la questione dell’accesso all’assegno sociale da parte del cittadino di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, ma privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte di giustizia esclude che l’art. 12, par. 1, lett. e), dir. 2011/98/UE trovi applicazione rispetto all’assegno sociale, qualificato come prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 reg. 883/2004. La decisione si discosta dalle conclusioni dell’Avvocato generale nella parte in cui non riproduce la clausola finale di salvaguardia fondata sulla verifica concreta del rischio di violazione dei diritti fondamentali, chiudendo apparentemente ogni spazio per una valutazione individualizzata delle situazioni di bisogno più grave.
Abstract: The judgment in question addresses the issue of access to social allowance by a third-country national holding a residence permit on family grounds, who is authorised to work but does not hold an EU long-term resident’s permit. The Court of Justice rules out the application of Article 12(1)(e) of Directive 2011/98/EU in relation to social allowance, which is classified as a special non-contributory cash benefit within the meaning of Article 70 of Regulation 883/2004. The decision departs from the Advocate General’s opinion in that it does not include the final safeguard clause based on a concrete assessment of the risk of a breach of fundamental rights, thereby apparently closing off any scope for an individualised assessment of situations of the most serious need.
Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"