Fascicolo 2, Luglio 2025


Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,
non dimenticare il cibo delle colombe. 

Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,
non dimenticare coloro che chiedono la pace. 

Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,
coloro che mungono le nuvole. 

Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,
non dimenticare i popoli delle tende. 

Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri,
coloro che non trovano un posto dove dormire. 

Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,
coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. 

Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,
e di’: magari fossi una candela in mezzo al buio.

Maḥmūd Darwīsh, Pensa agli altri

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 2: Diritto alla vita

Il caso Almukhlas e Al-Maliki e Grecia (Corte EDU, sentenza del 25.03.2025) riguarda la morte del figlio dei due ricorrenti, cittadini iracheni, avvenuta durante un’azione della guarda costiera greca volta a fermare l’imbarcazione che li stava trasportando illegalmente in Grecia nel quadro della più ampia operazione europea Poseidon. Alla vista di una nave lettone che stava effettuando delle ispezioni nel mare tra la Grecia e la Turchia il 29 agosto 2015, gli scafisti di origine turca al comando dell’imbarcazione si rendevano responsabili di manovre pericolose nel tentativo di fuga verso le coste turche. Alcuni agenti della guarda costiera greca riuscivano comunque ad affiancarli e a salire a bordo dove, durante una rissa con gli scafisti, sparavano alcuni colpi in aria. Come aveva confermato successivamente una perizia balistica delle autorità interne, un colpo sparato per immobilizzare uno degli scafisti trapassava il pavimento della cabina di comando e uccideva il figlio dei ricorrenti che si trovava al di sotto della stessa con molte altre persone migranti di cui, apparentemente, gli agenti non avevo percepito la presenza.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 8, par. 1, della direttiva 2001/55: rapporto tra domande di soggiorno presentate dallo sfollato in Stati membri diversi e rimedi giurisdizionali contro decisioni di rigetto 

La sentenza Krasiliva (CGUE, C-753/23, 27 febbraio 2025) riguarda la direttiva 2001/55 in materia di protezione temporanea a favore degli sfollati, in particolare l’art. 8, par. 1, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie affinché chi gode di questa tutela disponga di titoli di soggiorno durante l’intero periodo, e che a tal fine riceva i documenti appropriati. La vicenda era sorta dopo l’adozione della decisione di esecuzione 2022/382, che accertò, sulla base dell’art. 5 della direttiva, l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina. In base a questa decisione, la cittadina Ucraina A.N. aveva raggiunto la Germania e lì aveva chiesto la protezione temporanea; poi si era spostata in Repubblica Ceca, dove aveva presentato invano una domanda dello stesso tenore. A.N. aveva impugnato il provvedimento sfavorevole di fronte al giudice ceco e la vertenza era progressivamente approdata presso la Corte suprema amministrativa, la quale decideva di rivolgersi alla Corte di giustizia per ottenere l’interpretazione dell’art. 8, par. 1, della direttiva 2001/55 in merito a due principali profili. In primo luogo, il giudice a quo si chiedeva se fosse ammissibile una normativa interna che impedisce il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona, come A.N., che ha già richiesto un titolo analogo in un altro Stato membro.

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

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