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Fascicolo 1, Marzo 2025


A volte, casa è in nessun luogo.

A volte si conoscono soltanto alienazione

ed estraniazione.

Allora casa non è più un solo luogo.

È tante posizioni.

Casa è quello spazio che rende possibili

e favorisce prospettive diverse e in continuo

cambiamento, uno spazio in cui si scoprono

nuovi modi di vedere la realtà, le frontiere

della differenza.

Bell Hooks, Elogio del margine, Tamu edizioni, 2020

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti

Nel caso M.A. e Z.R. c. Cipro (Corte EDU, sentenza dell’8.10.2024) due cittadini siriani fuggivano in Libano per evitare le conseguenze dei conflitti in corso e, avendo trovato protezione solo attraverso l’UNHCR in campi di rifugiati dalle condizioni materiali molto precarie, decidevano di recarsi a Cipro via mare pagando circa 2.500 dollari ciascuno a uno smuggler. Entrati nelle acque territoriali cipriote, venivano intercettati dalla Guarda costiera e, dopo essere stati trattenuti per quasi due giorni in mare, venivano traferiti in un’altra barca e allontanati verso il Libano nonostante avessero espressamente manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale a Cipro.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 3, par. 2, regolamento 2013/604: presupposti per derogare al principio di mutua fiducia

La decisione Tudmur (CGUE, cause riunite C-185/24 e C-189/24, sentenza del 19 dicembre 2024) è l’esito di un rinvio pregiudiziale esperito dal Tribunale amministrativo superiore di un Land tedesco, attraverso il quale si chiedeva alla Corte di interpretare l’art. 3, par. 2, del regolamento 2013/604 (“Dublino III”). Nel dettaglio, il giudice del rinvio voleva sapere se quella disposizione ammette che uno Stato membro (in specie la Germania) possa stabilire che, nello Stato membro designato come competente per la domanda di un richiedente protezione internazionale (nello specifico, l’Italia), vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da implicare il rischio violazione dell’4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta), per il solo motivo che questo secondo Stato ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di richiedenti.

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