Osservatorio europeo

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Atti di indirizzo

Dichiarazione sulla solidarietà. A giugno diciotto Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna)

insieme a Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, hanno convenuto una dichiarazione sull’attuazione di un meccanismo temporaneo di solidarietà, inteso ad alleviare le difficoltà dei Paesi di primo ingresso nella gestione dei flussi migratori. L’accordo raggiunto rientra nell’approccio graduale proposto dalla presidenza francese (che promuove il consenso intorno almeno ad alcune previsioni essenziali della proposta riforma del sistema comune europeo di asilo) ed è stato condiviso nel corso della riunione del Consiglio giustizia e affari interni del 10 giugno 2022. In ossequio a tale approccio e in parallelo alla dichiarazione sulla solidarietà, nel corso della stessa riunione, il Consiglio ha adottato dei mandati di negoziato in relazione alla proposta di riforma del regolamento Eurodac e alla proposta di regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. L’obiettivo perseguito con la dichiarazione sulla solidarietà è quello di fornire un’assistenza adeguata alle esigenze degli Stati membri più colpiti dai flussi migratori provenienti dal bacino del Mediterraneo e maggiormente sotto pressione, anche sulla rotta atlantica occidentale, offrendo ricollocazioni e contributi finanziari, il tutto nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, del regolamento Dublino. È prevista la definizione di una quota annuale di ricollocazioni, che ogni Stato aderente è tenuto ad effettuare, fissata sulla base del PIL e della popolazione del Paese ricevente, ferma la possibilità di superare la quota annuale prevista. Tenuto conto della natura volontaria di questo meccanismo, agli Stati aderenti è consentito esprimere preferenze in merito alla natura e all’entità dei loro contributi, ad esempio per quanto riguarda i beneficiari dei ricollocamenti (nazionalità, vulnerabilità, ecc.), o gli Stati membri destinatari della loro solidarietà. Gli impegni possono essere rimodulati nel caso in cui uno Stato si trovi a dover fronteggiare una pressione migratoria sproporzionata. Le ricollocazioni dovrebbero essere applicate in via prioritaria in favore degli Stati membri che si trovano ad affrontare sbarchi di migranti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio in mare sulle rotte del Mediterraneo e dell’Atlantico occidentale. In alternativa, gli Stati possono scegliere di offrire solidarietà tramite contributi finanziari diretti ai Paesi di prima accoglienza, oppure attraverso progetti in paesi terzi che possono avere un impatto diretto sui flussi alle frontiere esterne dell’Unione. La Commissione, che riveste il ruolo di coordinatore del meccanismo di solidarietà, sarà chiamata, previa consultazione degli Stati membri contributori e beneficiari, a stabilire quali Stati membri siano legittimati a ricevere tale assistenza finanziaria e monitorerà l’utilizzo dei suddetti finanziamenti. Il 27 giugno è stata resa operativa una piattaforma ad hoc, coordinata dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione, per dare attuazione al meccanismo di redistribuzione e individuare gli impegni di ciascuno Stato firmatario.

Piano dell’UE contro la tratta. A maggio è stato presentato dal Coordinatore anti-tratta dell’UE un piano comune anti-tratta, specificamente rivolto alle persone in fuga dall’Ucraina, inteso ad affrontare i rischi connessi al traffico di esseri umani e a sostenere le potenziali vittime. Il piano dà attuazione ad uno degli obiettivi fissati nel Piano d'azione in 10 punti, predisposto a marzo dalla Commissione per coordinare meglio le azioni dell'UE per l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Il piano anti-tratta persegue gli obiettivi della Strategia dell'UE per la lotta contro la tratta di esseri umani (2021-2025) e si prefigge cinque finalità specifiche: rafforzare la consapevolezza dei rischi della tratta di esseri umani e istituire linee di assistenza dedicate; rafforzare la prevenzione della tratta di esseri umani; migliorare la risposta delle forze dell'ordine e della magistratura alla tratta di esseri umani; migliorare l'identificazione precoce, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani; affrontare i rischi della tratta di esseri umani nei Paesi terzi, in particolare in Ucraina e Moldavia. Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti attraverso azioni concrete a livello dell'UE e attraverso raccomandazioni ai Paesi dell'UE. A giugno anche l'organismo anti-tratta del Consiglio d'Europa «GRETA» ha pubblicato una Nota di orientamento per affrontare i rischi di traffico di esseri umani, connessi alla guerra in Ucraina e alla conseguente crisi umanitaria.

 

Atti adottati

Meccanismo di valutazione e monitoraggio dell’acquis di Schengen. Il 9 giugno 2022 è stato adottato il regolamento n. 2022/922/UE sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013. Tale meccanismo prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio finalizzate a verificare circa l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri (art. 1). Quanto ai compiti delle istituzioni, la Commissione ha un ruolo di coordinamento generale in relazione alla stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, all’elaborazione dei questionari, alla definizione dei calendari delle visite, allo svolgimento delle visite e alla stesura delle relazioni di valutazione (da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio) e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre ad assicurare l’attuazione delle attività di follow-up e di monitoraggio, anche da un punto di vista pratico. Al Consiglio spetta, invece, l’adozione di raccomandazioni in caso di gravi carenze, prime valutazioni, valutazioni tematiche e nel caso in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale la bozza di relazione di valutazione. Nell’ambito della fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, il Consiglio adotta decisioni di esecuzione relative alla chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni. Inoltre, il Consiglio discute le relazioni presentate dalla Commissione e si occupa di discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri sono tenuti ad agevolare le attività di monitoraggio svolte dalla Commissione. Sono altresì previste alcune forme di cooperazione con i pertinenti organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (art. 7), con Frontex (art. 8) ed Europol (art. 9). Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza quanto all’attuazione di Schengen (art. 22), lo Stato membro interessato è tenuto, non appena ne è informato, ad attuare provvedimenti volti a correggerla, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. Inoltre, in simili casi e qualora si ritenga che una grave carenza costituisca un rischio per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza nello spazio Schengen, la Commissione deve informare immediatamente il Consiglio, trasmettere la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e organizzare una nuova visita entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato (presentando poi una relazione di nuova visita al Consiglio).

Agenzia dell’Unione europea della guardia di frontiera e costiera. Il 4 luglio 2022 sono state adottate due decisioni del Consiglio, la n. 2022/1168/UE e la n. 2022/1168/UE, che autorizzano l’avvio di negoziati, rispettivamente, per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica islamica di Mauritania, e per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica del Senegal. L’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento 2019/1896/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), infatti, prevede che, in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato in forza dell’articolo 218 TFUE.

Trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite (EES System). Ad agosto è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della Commissione del 28 luglio 2022 che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite. La decisione dà attuazione all’art. 50, par. 1, del regolamento (UE) 2017/2226 (il quale aveva istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato). Ai sensi di tale disposizione, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono da registrare nell’EES devono essere informati dei propri diritti e obblighi, in relazione al trattamento dei loro dati, mediante un apposito modello.

 

Proposte legislative

Digitalizzazione della procedura di visto. Il 27 aprile la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto. La proposta della Commissione prevede la creazione di una piattaforma online attraverso la quale sarà possibile presentare la domanda di visto (salve alcune eccezioni, tra cui i visti rilasciati alla frontiera esterna, i visti rilasciati a capi di Stato o di governo, e singoli casi per ragioni umanitarie). Una volta che gli Stati membri avranno svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda verrà trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. I consolati avranno la possibilità di consultare le informazioni conservate a livello nazionale e di inoltrarle al VIS. Il sistema determinerà automaticamente quale sia il paese Schengen competente per l'esame di una domanda, in particolare, quando il richiedente intende visitarne più di uno. Sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai visti Schengen per soggiorni di breve durata, nonché tutte le informazioni necessarie in merito ai requisiti e alle procedure (ad esempio documenti giustificativi, diritti per i visti o la necessità di un appuntamento per il rilevamento degli identificatori biometrici). La proposta mantiene la necessità di presentarsi di persona presso il consolato se: i) si presenta la domanda per la prima volta; ii) è stato rilasciato un nuovo documento di viaggio che dev'essere verificato; iii) occorre procedere al rilevamento degli identificatori biometrici.

Varie

Accoglienza degli sfollati ucraini. Il 6 luglio 2022, il Commissario per gli Affari interni Ylva Johansson ha presentato l'iniziativa «Case sicure». Sono, in particolare, state presentate delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri al fine di fornire alloggi sicuri e adeguati alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. La guida fa parte del piano della Commissione in 10 punti per un maggiore coordinamento europeo sull'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. A luglio, inoltre, la Rete europea per le migrazioni «EMN» ha pubblicato un’informativa sull’applicazione della direttiva sulla protezione temporanea negli Stati membri.

Relazione sullo stato di Schengen. Il 24 maggio la Commissione ha pubblicato la relazione annuale sullo stato di Schengen 2022. Si tratta della prima relazione di questo tipo presentata dalla Commissione e fa seguito alla Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente presentata nel 2021. La relazione annuale illustra lo stato di attuazione dello spazio Schengen, identifica le priorità per l'anno successivo e monitora i progressi compiuti nell’ultimo anno. La relazione ha costituito la base per le discussioni dei membri del Parlamento europeo e dei ministri degli Affari interni in occasione del terzo Forum Schengen svoltosi il 2 giugno a Bruxelles e del successivo Consiglio GAI del 10 giugno. La relazione definisce un elenco di azioni prioritarie per il 2022-2023, da attuarsi sia a livello nazionale che europeo, quali: implementazione della nuova architettura informatica e dell’interoperabilità per la gestione delle frontiere, piena utilizzazione degli strumenti di cooperazione transfrontaliera, garanzia di controlli sistematici alle frontiere esterne di tutti i viaggiatori, raggiungimento del pieno potenziale di Frontex, eliminazione di tutti i controlli di lunga durata alle frontiere interne e adozione del Codice frontiere Schengen rivisto. La relazione ha, inoltre, sottolineato l'importanza di completare l'area Schengen, invitando il Consiglio ad adottare le decisioni per consentire alla Croazia, così come alla Romania e alla Bulgaria, di farne formalmente parte, in considerazione del fatto che tutti i criteri sono stati soddisfatti. Lo stesso varrà per Cipro, una volta completato con successo il processo di valutazione di Schengen.

Rafforzamento delle verifiche nelle banche dati relative alle frontiere esterne. Il 24 maggio la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne introdotto dal regolamento (UE) 2017/458. La relazione fornisce una panoramica dell'attuazione e dell'impatto dell'introduzione di verifiche sistematiche sulle persone con diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'UE, in attuazione del nuovo art. 8 del Codice frontiere Schengen (come modificato dal reg. (UE) 2017/458). Essa prende, inoltre, in considerazione i costi complessivi per gli Stati membri e i passeggeri, individua le sfide e le carenze nell'attuazione del regolamento e analizza l'impatto delle nuove norme introdotte. La relazione sarebbe dovuta essere presentata al Parlamento e al Consiglio entro l'8 aprile 2019. Tuttavia, considerato che 13 Stati membri si sono avvalsi della possibilità di rimandare l'introduzione di tali verifiche sistematiche alle loro frontiere aeree per un periodo massimo di 24 mesi (ossia fino alla data prevista per la presentazione della relazione), alla data prevista per la presentazione della relazione i dati disponibili sarebbero stati limitati.

Gestione integrata delle frontiere. Il 24 maggio la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento in relazione alla politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere in conformità dell'art. 8, par. 4, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Il documento è finalizzato all’avvio, da parte della Commissione, di una consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio sullo sviluppo della politica strategica pluriennale. La consultazione si concentrerà in particolare sul capitolo 5 del documento, che fissa le priorità politiche e gli orientamenti strategici per un periodo di cinque anni in merito ai 15 elementi dell'EUIBM (gestione europea integrata delle frontiere), di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896.

Statistiche visti Schengen. A giugno la Commissione ha pubblicato le statistiche sui visti Schengen rilasciati nel 2021 dagli Stati membri, che confermano la significativa riduzione delle richieste di visti di breve durata rispetto al 2019 (come nel 2020 sono state 3 milioni, rispetto a 17 milioni nel 2019, per il permanere delle restrizioni di viaggio dovute al covid). Nel 2021 sono stati rilasciati 2,4 milioni di visti (85% in meno rispetto al 2019 e circa 5% in meno rispetto al 2020). Non si registrano differenze rispetto ai Paesi da cui provengono le maggiori richieste: Russia (536 241), Cina (da 3 milioni nel 2019 a 207 000 richieste nel 2020 a 27 458 nel 2021); Turchia: (271 997), India (130 000), Marocco (157.00). La percentuale media delle domande di visto che sono state rifiutate (13,4%) è sostanzialmente invariata rispetto al 2020. Oltre ai 2,4 milioni di visti rilasciati nel mondo, nel 2021 gli Stati Schengen hanno rilasciato anche 69 401 visti uniformi direttamente alle frontiere esterne.

Programmi di sviluppo e protezione regionale in Africa. A maggio la Commissione ha pubblicato delle schede di aggiornamento che illustrano i risultati raggiunti dai Programmi di sviluppo e protezione regionale in Nord Africa e nel Corno d’Africa, istituiti nel 2015 nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione. Tali programmi sono intesi a sostenere i Paesi terzi nell’affrontare le esigenze di protezione e sviluppo di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, nonché gli sforzi delle comunità che ospitano migranti e rifugiati, e a rafforzare le capacità delle autorità. Ad oggi, attraverso le azioni del Fondo asilo migrazione e integrazione (AMIF), sono stati finanziati 57 progetti, per un importo totale di 67.300.000 euro. In particolare, i progetti forniscono sostegno al rafforzamento delle capacità nei Paesi terzi con riferimento a: creazione, sviluppo e miglioramento di un’efficace procedura di determinazione dello status di rifugiato; miglioramento delle modalità e condizioni di accoglienza per i migranti più vulnerabili e di accesso alla protezione internazionale; contributo allo sviluppo di un quadro giuridico, politico e istituzionale; sostegno negli impegni di reinsediamento; aiuti ai Paesi terzi nella risposta alle esigenze di sviluppo di migranti, rifugiati e richiedenti asilo e sostegno alle comunità che ospitano migranti e rifugiati, anche attraverso programmi di formazione.