Osservatorio europeo

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Atti di indirizzo

Nuovo patto su immigrazione e asilo. Il 29 settembre, a un anno dell’adozione delle proposte per un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, la Commissione ha presentato una relazione sulla migrazione e l’asilo, in cui ha illustrato i principali sviluppi di tali politiche dal 2020, anche sulla base della tabella di marcia allegata al patto, individuando le sfide principali ed indicando le misure di cui si prevede l’adozione.

La relazione fornisce statistiche sui movimenti migratori, lungo le principali rotte, alle frontiere esterne e interne, fa un bilancio dell’impatto della pandemia. Include altresì un resoconto dell’azione delle pertinenti Agenzie dell’UE (Easo, Frontex), del sostegno fornito dalla Commissione agli Stati membri sotto pressione e dei finanziamenti. La relazione si sofferma sulla risposta dell’UE alla situazione in Afghanistan, sul sostegno alla Grecia e sulla reazione agli arrivi dalla Bielorussia; fornisce informazioni sui progressi compiuti in relazione alla riforma del quadro legislativo e una panoramica della cooperazione con i Paesi partner, sulla base del nuovo approccio definito nel patto. Esamina, inoltre, i progressi compiuti in materia di integrazione e inclusione.

Strumentalizzazione dei migranti. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021, i capi di Stato e di governo leader dell’UE hanno condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’UE e i tentativi da parte di Paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, invitando la Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell’UE e misure concrete supportate da un adeguato sostegno finanziario per garantire una risposta immediata e appropriata e preannunciando l’adozione di ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici. Su questa base, il 23 novembre, la Commissione ha presentato la comunicazione congiunta «Risposta alla strumentalizzazione dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell’UE». La Commissione ha illustrato la situazione umanitaria al confine orientale, fornendo anche dati e cifre sulle persone coinvolte, e ha indicato le misure adottate per affrontare la situazione immediata e quelle proposte per creare una serie di strumenti strutturali intese ad affrontare futuri tentativi di destabilizzazione attraverso la strumentalizzazione dei migranti.

Atti adottati

Carta blu. Ad ottobre è stata approvata la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. La direttiva ha inteso stabilire dei criteri di ammissione più inclusivi, tra l’altro, riducendo la soglia di retribuzione per l’ingresso (almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,6 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato, art. 5, par. 3), consentendo soglie salariali minime per i neolaureati o le professioni che necessitano di lavoratori (almeno all’80% della soglia di retribuzione, art. 5, par. 4 e 5), riducendo da un anno a sei mesi la durata minima del contratto di lavoro che dà accesso alla Carta blu ed estendendo l’ambito di applicazione per includere i lavoratori altamente specializzati del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Essa, inoltre, mira a facilitare la mobilità all’interno dell’Unione, anche tramite la riduzione del periodo minimo di soggiorno nel primo Stato membro (da diciotto a dodici mesi, art. 21), semplificando e accelerando la relativa procedura e consentendo il cumulo dei periodi di soggiorno nell’ambito di regimi diversi per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. E, inoltre, più agevolato il ricongiungimento familiare La direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE ai fini dello svolgimento di lavori altamente qualificati. Tali permessi non danno, però, diritto di soggiornare negli altri Stati membri (art. 3, par. 3). La direttiva dovrà essere trasposta nelle legislazioni nazionali entro il 18 novembre 2023.

Agenzia per l’asilo. A dicembre è stato approvato il regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.Dal 19 gennaio 2022, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è stato trasformato nell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA). Il nuovo, più ampio, mandato è definito all’art. 2. Tra le altre cose, è prevista l’istituzione, in stretta cooperazione con la Commissione, di un meccanismo di monitoraggio al fine di monitorare l’applicazione operativa e tecnica del sistema comune europeo di asilo «allo scopo di prevenire o di individuare eventuali carenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e di valutarne la capacità e la preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata, al fine di rafforzare l’efficacia di tali sistemi» (art. 14). L’EUAA predisporrà note di orientamento sulla situazione esistente nei diversi Paesi terzi di origine e assicurerà un’adeguata preparazione delle autorità nazionali competenti. Inoltre, essa dovrebbe assumere un ruolo di sostegno operativo per gli Stati membri, soprattutto in situazioni di emergenza, disponendo di squadre di sostegno per l’asilo, nonché del gruppo di intervento in materia d’asilo, un pool di almeno 500 esperti a disposizione dei sistemi di asilo nazionali soggetti a pressione migratoria straordinaria. Infine, su richiesta di ciascuno Stato membro, dovrebbe essere assicurato un coinvolgimento attivo dell’Agenzia nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale, alla quale verrebbe riconosciuta la competenza a predisporre le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale – poi formalmente adottate dallo Stato membro – e, più in generale, a svolgere attività di ricerca giuridica, elaborando analisi e relazioni, su richiesta degli organi giurisdizionali nazionali.

Proposte legislative

Lista nera degli operatori di trasporto coinvolti nel traffico di migranti. Il 23 novembre la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all’ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea. La proposta di regolamento mira a fornire un quadro giuridico che consenta all’Unione di adottare misure nei confronti degli operatori di qualsiasi modo di trasporto (via aerea, via mare, per vie navigabili interne, per ferrovia e su strada) coinvolti nel traffico di migranti. Ai sensi dell’art. 1, le misure possono essere adottate per impedire o limitare le attività degli operatori di trasporto che, in relazione all’ingresso illegale di tali migranti e di tali persone nel territorio dell’Unione: a) utilizzano mezzi di trasporto nel traffico di migranti o nella tratta di persone; o b) essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività criminale generale di un gruppo criminale organizzato attivo nel traffico di migranti o nella tratta di persone o della sua intenzione di commettere tali reati, partecipano attivamente alle attività criminali di tale gruppo; o c) organizzano, dirigono, aiutano, agevolano, consigliano la commissione di atti di traffico di migranti o tratta di persone che coinvolgono un gruppo criminale organizzato o sono complici nella commissione di tali atti. Le misure proposte, da applicare in maniera adeguata e proporzionata in considerazione delle particolari circostanze del caso specifico, comprenderebbero il divieto di un’ulteriore espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto, la sospensione delle licenze e delle autorizzazioni concesse a norma del diritto dell’Unione, la sospensione del diritto di sorvolare l’Unione, di transitare nel territorio dell’Unione o di fare scalo nei porti dell’Unione, la sospensione del diritto di fare rifornimento o di effettuare la manutenzione all’interno dell’Unione o la sospensione del diritto di operare da e verso l’Unione nonché al suo interno.

Misure di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia ex art. 78, par. 3, TFUE. Il 1° dicembre la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio relativa a misure temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia. Le modifiche proposte riguardano i termini e le modalità di registrazione delle domande (limitando la possibilità di presentare le domande solo in alcuni posti di frontiera specificati e concedendo alle autorità un termine di 4 settimane per la registrazione, in deroga all’attuale termine variabile tra i 3 e i 10 giorni), la possibilità di applicare la procedura accelerata di frontiera a tutte le domande e non solo in un numero limitato di casi, come previsto attualmente, nonché di estenderne la durata del termine per l’esame da 4 a 16 settimane, ma anche di limitare l’effetto sospensivo automatico di un ricorso, a tutte le procedure di frontiera, conferendo a un giudice il potere di decidere se il richiedente possa rimanere o meno nel territorio fino all’esito dell’eventuale decisione sull’appello. Ulteriori deroghe sono previste con riferimento anche alle condizioni materiali di accoglienza (consentendo di soddisfare soltanto le esigenze essenziali) e alle condizioni per il rimpatrio per i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta.

Revisione del codice frontiere Schengen. Il 14 dicembre la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 relativo a un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. La proposta è intesa ad affrontare questioni ritenute urgenti e attinenti sia alle frontiere esterne che interne dello spazio Schengen in relazione a: minacce legate alla salute pubblica come le pandemie e i casi di strumentalizzazione dei migranti; condizioni per la reintroduzione dei controlli di frontiera alle frontiere interne e l’utilizzo di misure alternative ai controlli alle frontiere interne. Essa introduce, pertanto, un meccanismo che consente al Consiglio di adottare rapidamente norme vincolanti per l’applicazione uniforme di restrizioni temporanee di viaggio alle frontiere esterne, in caso di minaccia alla salute pubblica, con la previsione di esenzioni per alcune categorie di viaggiatori, nonché per tutti i residenti e i cittadini dell’Unione e dei loro rispettivi familiari e individua misure di sorveglianza per prevenire e reagire all’attraversamento illegale delle frontiere, in caso di situazioni di «strumentalizzazione dei migranti». Viene, inoltre, introdotto un nuovo meccanismo, ad integrazione di quello esistente per le gravi carenze persistenti alle frontiere esterne (articolo 29 del codice frontiere Schengen), che consente al Consiglio di autorizzare, sulla base di una proposta della Commissione, il ripristino dei controlli alle frontiere interne in alcuni o tutti gli Stati membri interessati da una minaccia che riguarda più Stati membri contemporaneamente (ripristino prorogabile, su proposta della Commissione, di sei mesi in sei mesi, fino alla cessazione della minaccia). La proposta chiarisce e amplia l’elenco degli elementi che devono essere valutati da uno Stato membro al momento della decisione di ripristino temporaneo dei controlli, includendo, ad esempio, una valutazione relativa all’adeguatezza della misura e al probabile impatto di quest’ultima sulla circolazione delle persone e sulle regioni di confine. Inoltre, uno Stato membro che intenda prolungare le misure di ripristino dei controlli in risposta a minacce prevedibili è tenuto a valutare se misure alternative, come controlli di polizia mirati e una cooperazione di polizia più efficace, potrebbero essere più appropriate. In casi di minacce di durata considerevole, è ammessa l’estensione del ripristino dei controlli alle frontiere interne per un periodo totale di due anni, eventualmente prorogabile ulteriormente, previa notifica, debitamente motivata, alla Commissione (tenuta ad emettere un parere in merito). Inoltre, viene promosso l’utilizzo di misure alternative ai controlli nelle zone di frontiera, come l’apprestamento di più numerosi ed efficaci controlli di polizia, effettuabili da qualsiasi autorità competente ad esercitare poteri pubblici ai sensi del diritto nazionale. Infine, è prevista una procedura semplificata di trasferimento, nel caso di intercettazione di soggetti provenienti da altri Stati membri, nonché la facoltà per gli Stati membri stessi di rivedere gli accordi bilaterali di riammissione esistenti con Stati terzi, o di concluderne di nuovi. La proposta rimuove anche gli ostacoli posti ad un uso più esteso delle tecnologie di monitoraggio e sorveglianza e chiarisce che l’applicazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen non impedisce l’utilizzo di dati sui passeggeri, seppur nei limiti consentiti dalla legge.

Meccanismo per affrontare situazioni di strumentalizzazione dei migranti. Il 14 dicembre la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell’asilo. La proposta, che applica le soluzioni avanzate per far fronte alla situazione al confine orientale con la Bielorussia, istituisce una procedura di gestione delle emergenze in materia di migrazione e di asilo, in una situazione riconducibile alla strumentalizzazione dei migranti, per i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera con un Paese terzo dopo un attraversamento non autorizzato o dopo essersi presentati ai valichi di frontiera. Essa è intesa a fornire un quadro stabile per affrontare eventuali situazioni di questo tipo, in modo da evitare soluzioni di emergenza. Lo Stato membro che si trovi in una situazione di strumentalizzazione dei migranti sarà autorizzato a restringere i flussi alla frontiera, limitando il numero di valichi di frontiera aperti e a designare luoghi specifici per la registrazione e la presentazione delle domande di protezione internazionale. Sarà, inoltre, possibile estendere il termine di registrazione delle domande fino a 4 settimane e applicare a tutte le domande la procedura di frontiera. Essa autorizza parimenti deroghe alle condizioni di accoglienza e alla direttiva rimpatri. È prevista una specifica procedura di attuazione delle misure di emergenza, con la previa comunicazione alla Commissione da parte dello Stato interessato e la successiva adozione di una decisione da parte del Consiglio.

Varie

Piano d’azione rinnovato dell’UE contro il traffico di migranti (2021-2025). Sulla base dei progressi compiuti dal primo piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti (2015-2020), e tenuto conto dei risultati delle consultazioni mirate dei portatori di interessi e di una consultazione pubblica svoltesi nei mesi precedenti, a settembre la Commissione ha presentato un piano d’azione rinnovato per il periodo 2021-2015. La Commissione intende migliorare l’attuazione del quadro giuridico per sanzionare i trafficanti e per la protezione dallo sfruttamento (che include la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e le agenzie dell’UE per fronteggiare l’evoluzione delle pratiche online, nonché degli strumenti che facilitano il traffico; aumentare la ricerca e la raccolta di dati per una migliore comprensione delle tendenze migratorie, della natura e della portata delle reti criminali, delle ripercussioni delle politiche antitraffico e del modus operandi delle reti criminali. Dovrebbero, inoltre, essere sviluppati dei partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti, con strumenti concreti, con le regioni o i Paesi terzi lungo le rotte migratorie verso l’UE. Il nuovo piano ha affrontato anche il tema della «strumentalizzazione dei migranti», mettendo in luce l’esigenza di un «pacchetto rafforzato di strumenti che riunisca in modo strategico l’intera gamma di mezzi operativi, giuridici, diplomatici e finanziari a sua disposizione».

Comunicazione relativa all’applicazione della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro. A settembre la Commissione ha presentato la relazione sull’applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La relazione individua delle azioni per migliorare l’attuazione della direttiva, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle sanzioni, delle misure di protezione e delle ispezioni volte a individuare i datori di lavoro che commettono abusi e proteggere i migranti dallo sfruttamento. In proposito, la Commissione intende promuovere il dialogo con le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi, anche attraverso il rilancio, nel 2021, del gruppo di esperti ad hoc sulla migrazione irregolare previsto dalla direttiva, sostenere la condivisione di buone prassi e monitorare l’attuazione della direttiva in maniera continua, avviando, se del caso, procedure di infrazione. Tali misure dovranno essere attuate entro la fine del 2022 e la Commissione riferirà sui risultati raggiunti nella prossima relazione, prevista al più tardi nel 2024. Alla luce dei progressi compiuti, essa valuterà se siano necessarie modifiche del quadro giuridico attualmente in vigore.