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Fascicolo 3, Novembre 2021


«Dal disincanto del mondo e nell’instabilità di tutte le parole che prima lo definivano, nacque un paesaggio insolito, simile allo spaesamento, in cui si annuncia una libertà diversa, non più quella del sovrano che domina il suo regno, ma quella del viandante che al limite non domina neppure la sua via. Consegnato al nomadismo, l’uomo spinge avanti i suoi passi, ma non più con l’intenzione di trovare qualcosa, la casa, la patria, l’amore, la verità, la salvezza. Anche queste parole si sono fatte nomadi, non più mete dell’intenzione o dell’azione umana, ma doni del paesaggio che ha reso l’uomo viandante senza una meta, perché è il paesaggio stesso la meta».

(Umberto Galimberti, Parole nomadi, Feltrinelli, 2009)

Rassegna di giurisprudenza europea

Corte europea dei diritti umani (a cura di Marco Balboni e Carmelo Danisi)

Corte di giustizia dell'Unione europea (a cura di Marco Borraccetti e Federico Ferri)

 

Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
a) non-refoulement
Nel caso D.A. e altri c. Polonia (Corte Edu, sentenza dell’8.7.2021) tre cittadini siriani raggiungevano il confine tra Polonia e Bielorussia in cinque diverse occasioni manifestando sempre, secondo la loro versione dei fatti, la volontà di chiedere protezione internazionale alle forze di polizia polacche.

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