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A un anno dai decreti sicurezza: eppur (qualcosa) si muove?

Lo scorcio a cavallo fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ci consegna un quadro politico-istituzionale quanto mai complesso e variegato anche in relazione ai temi che, oramai da più di vent’anni, interessano le pagine di questa Rivista.
Il governo Conte II, in carica dallo scorso 5 settembre e sorretto da un’inedita maggioranza M5S-PD, non ha sinora direttamente toccato il diritto dell’immigrazione e dell’asilo né, in particolare, i due decreti sicurezza prodotti dal governo Conte I
– d.l. n. 113/2018, conv. con mod. in l. n. 132/2018, e d.l. n. 53/2019, conv. con mod. in l. 77/2019 –, ai quali nessun correttivo è stato ancora apportato nonostante quanto fosse stato da più parti preannunciato (e sollecitato: si pensi, su tutte, alle riserve espresse dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione). Va, peraltro, segnalato che, da ultimo, il Presidente del Consiglio ha avviato, nell’ambito del programma di riforme che il governo intende realizzare entro la fine della legislatura (la c.d. Agenda 2023), i lavori di una serie di tavoli tematici, a cui partecipano i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza. Attorno al tavolo dedicato ai temi della sicurezza e dell’immigrazione si dovrà, dunque, valutare una possibile revisione dei due provvedimenti, revisione che non si prospetta affatto semplice, considerate le profonde diversità di vedute fra le parti in gioco.
Nel frattempo, hanno iniziato a moltiplicarsi gli studi e le valutazioni sull’impatto generalmente negativo prodotto proprio dai decreti sicurezza, le cui criticità dunque continuano – in parte anche in questo numero della Rivista – a sollecitare l’attenzione e le elaborazioni dei giuristi (e non solo: si vedano, da ultimo, Amnesty International Italia, I sommersi dell’accoglienza. Conseguenze del decreto legge 113/2018 sul sistema di accoglienza italiano, 2019; Openpolis, Actionaid, La sicurezza dell’esclusione, parti I e II, 2019).
Come è noto ai lettori, sono, in particolare, l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e il ridimensionamento – o, forse sarebbe il caso di dire, lo smantellamento – del sistema di accoglienza (e, in particolare, di seconda accoglienza) gli aspetti che hanno sinora intercettato le critiche più feroci da parte di esperti e operatori, in relazione al primo decreto sicurezza; e la chiusura delle acque territoriali e dei porti nazionali per impedire l’ingresso di navi che ivi hanno soccorso migranti, in relazione al decreto sicurezza bis. Su questi temi anche la riflessione giuridica è già stata avviata, come dimostrano, fra l’altro, anche i contributi pubblicati tanto nei precedenti tre fascicoli di questa Rivista, quanto in questo numero.
Fra le diverse voci allarmate che si sono levate nel corso degli ultimi mesi meritano particolare attenzione le parole, forti e significative, che da ultimo sono state utilizzate dal Procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi, il quale, nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, ha ricordato che «le scelte sulle politiche migratorie e di ingresso nel territorio dello Stato competono al legislatore e al governo, purché nel quadro di compatibilità con le norme costituzionali e pattizie, prima tra tutte l’obbligo che il nostro Paese ha assunto per la protezione internazionale di coloro che ne hanno potenzialmente diritto». E, proprio a proposito dei decreti sicurezza, e nello specifico degli effetti di insicurezza che essi stanno paradossalmente già producendo, ha affermato che «se di sicurezza si parla, è bene che sia valutato l’effetto criminogeno e di insicurezza che discende dalla mancanza di politiche razionali per l’ingresso legale nel Paese e per l’inserimento sociale pieno di coloro che vi si trovano. […]Mentre da anni sono chiusi i canali di ingresso legali e ormai non viene nemmeno più redatto nei tempi prescritti il decreto flussi, la cessazione dell’accoglienza e delle politiche di inserimento (sanitario, di insegnamento dell’italiano, di formazione professionale, di alloggio) creeranno tra breve un’ulteriore massa di persone poste ai margini della società, rese cioè clandestine. Ciò deve essere evitato per molte ragioni, ma per una sopra ogni altra: rendere il nostro Paese ancora più sicuro» (G. Salvi, Intervento del Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione nell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019, Roma, 31 gennaio 2020, pp. 29-30).
Particolarmente interessante appare il riferimento al fallimento delle prospettive di integrazione socio-lavorativa dei migranti che, fra gli effetti negativi prodotti in modo particolare dal primo decreto sicurezza, forse è proprio uno di quelli ai quali non è stata ancora dedicata la dovuta attenzione. Tale fallimento è stato emblematicamente rappresentato dalla vicenda dell’azienda Number 1 Logistic di Parma che, dopo aver investito – sulla base del progetto NEXT - New Experiment for Training (https://number1.it/n-x-t-new-experiment-for-training/) – per tre anni circa 130.000 euro nella formazione professionale di 120 fra richiedenti asilo e titolari di permessi provvisori di protezione umanitaria, è stata infine costretta a licenziarli a causa dell’impossibilità di convertire i titoli di soggiorno di cui essi beneficiavano in permessi di soggiorno per lavoro.
Agli effetti negativi prodotti dai decreti sicurezza sin qui ricordati sono andati sommandosi, in quest’ultimo lasso di tempo, ulteriori criticità. Solo a titolo di esempio, resta ancora scoperto il nervo dell’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e dell’Unione europea: si pensi solo al Reddito di cittadinanza, le cui restrittive condizioni di fruizione hanno determinato la conseguenza che, stando ai dati pubblicati dall’INPS nell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza, aggiornati al 7 gennaio 2020, solo il 6% delle prestazioni sinora erogate è andato a beneficio di cittadini extra-UE, e ciò nonostante che, secondo l’ISTAT, la quota di famiglie straniere povere sul totale delle famiglie povere sia, di media, circa sei volte maggiore (https://www.istat.it/it/archivio/217650). Il quadro, peraltro, è stato ulteriormente complicato dalle disposizioni da ultimo introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160/2019;
per un primo esame di tali disposizioni si rinvia alla scheda di lettura predisposta dal servizio antidiscriminazione dell’ASGI: https://www.asgi.it/notizie/lassurdo-della-legge-di-bilancio-2020-tolti-i-limiti-di-reddito-per-le-prestazioni-di-famiglia-ma-15-milioni-di-stranieri-restano-esclusi/).
Infine, su un diverso versante non si può non rimarcare con apprensione anche il rinnovo automatico, senza modifiche e per ulteriori tre anni, avvenuto il 2 febbraio 2020, del memorandum siglato nel 2017 fra Italia e Libia sul contenimento dei flussi migratori, e ciò nonostante gli impegni a modificarlo assunti da parte dell’attuale governo, da un lato (alcune fonti di stampa hanno nel frattempo reso pubblica una bozza di rinegoziazione che il governo italiano avrebbe trasmesso alla controparte libica: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/esclusiva-nuovo-memorandum-italia-libia), e la forte campagna di sensibilizzazione mediatica Io accolgo (http://www.ioaccolgo.it), lanciata e sostenuta da un’ampia rete di associazioni, enti, organizzazioni della società civile e sindacali, dall’altro. Tale rinnovo desta particolare preoccupazione per le note condizioni nelle quali versano, e continueranno a versare, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia, dove sono rinchiusi nei centri di detenzione in condizioni disumane e sottoposti a violenze e torture (su questi aspetti si tornerà a breve, presentando i contributi di Alberto Pasquero e Giulia Mentasti pubblicati in questo fascicolo).
Da quanto sin qui tratteggiato emerge un quadro senza dubbio fosco; almeno un paio di elementi di positività, tuttavia, affiorano, sempre sul versante nazionale, dalle dichiarazioni rilasciate nello scorso mese di gennaio dalla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Nel rispondere a un’interrogazione parlamentare, la Ministra ha affermato che è intenzione del governo valutare un provvedimento straordinario di regolarizzazione degli stranieri irregolari già presenti in Italia a fronte della immediata disponibilità di un contratto di lavoro, prevedendo, all’atto della stipula del contratto, il pagamento di un contributo forfettario da parte del datore di lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; e – cosa ancor più interessante – ciò nel quadro più generale di una complessiva rivisitazione delle disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e sulla condizione degli stranieri in Italia. Tale auspicabile riesame potrebbe affiancarsi, quindi, al faticoso avvio del percorso di revisione dei decreti sicurezza, del quale si è detto in apertura.
Giova ricordare, a tale proposito, che è attualmente all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge di iniziativa popolare Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari, presentata nel 2017, che fra l’altro prevede proprio l’introduzione di un meccanismo di regolarizzazione su base individuale dei lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Secondo le stime dei proponenti, che hanno rilanciato la proposta il 12 novembre 2019 nell’ambito della campagna Ero straniero. L’umanità che fa bene (https://erostraniero.radicali.it), l’adozione di un provvedimento straordinario di regolarizzazione porterebbe nelle casse dello Stato un introito, in termini di gettito fiscale, contributi previdenziali e costi amministrativi, stimato in un miliardo di euro per anno.
Infine, e ancora sul versante nazionale, un segnale positivo arriva anche dall’approvazione, da parte del Senato il 30 ottobre 2019, della mozione per l’istituzione di una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. La commissione speciale dovràosservare, vigilare, studiare e proporre iniziative atte a contrastare eventi e manifestazioni di razzismo, antisemitismo, intolleranza, istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base dell’etnia, della religione, della provenienza, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Mai come in questo momento storico – in cui i deprecabili episodi di antisemitismo, xenofobia e discriminazione sono andati moltiplicandosi: si pensi solo, fra l’altro, a quanto sta accadendo proprio in questi giorni ad alcuni appartenenti alle diverse comunità cinesi presenti nel nostro territorio in relazione alla diffusione del coronavirus – la scelta del Senato appare opportuna.
Se queste sono, a grandi linee, le vicende che hanno caratterizzato la situazione italiana degli ultimi mesi – non potendo in questa sede essere affrontati anche i condizionamenti all’agenda politica italiana in materia di immigrazione e asilo che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’area Schengen (sul punto si rinvia a M. Savino, Oltre i decreti sicurezza: la “tirannia di Schengen” sulla politica dell’Italia in materia di immigrazione e asilo, ADiM Blog, editoriale, 31 gennaio 2019), né le prospettive che potrebbero aprirsi dopo la presentazione, da parte della Commissione europea, del preannunciato Nuovo patto in materia di immigrazione e asilo (cfr. Comunicazione della Commissione europea, Programma di lavoro della Commissione 2020. Un’Unione più ambiziosa, 29 gennaio 2020, COM(2020) 37 final) –, i contributi pubblicati in questo numero della Rivista, affrontando, come di consueto, la condizione del migrante nelle sue diverse sfaccettature, aprono a prospettive ben più ampie.
Il saggio di apertura, della filosofa del diritto Tecla Mazzarese, muove da una constatazione senz’altro condivisibile: il dibattito in tema di migrazioni – e, in particolare, sull’individuazione e sull’attuazione di idonee misure per gestirne cause ed effetti – sarebbe stato, quantomeno negli ultimi trent’anni, e sarebbe tuttora un «dibattito duplicemente compromesso», e ciò tanto sotto il profilo ideologico (dal momento che le migrazioni sono state generalmente lette e approcciate come un fenomeno emergenziale e non strutturalmente sistemico, e sovente sulla scorta di pregiudizi identitari, culturali o religiosi), quanto sotto quello metodologico (il che si riassume, essenzialmente, nella scarsa attenzione dedicata alla complessità del fenomeno).
Su queste basi l’Autrice sostiene che sia anzitutto necessaria «una ridefinizione organicamente complessiva dei termini della tutela e attuazione dei diritti fondamentali che […] individuano l’unica strategia per porre fine se non a tutte le possibili forme di migrazione almeno a quelle di chi vi è costretto dal venir meno delle condizioni minime della propria sopravvivenza».
In secondo luogo, essa auspica che anche gli interventi del «diritto (inter)nazionale» – inteso come diritto nazionale, regionale e internazionale – dei diritti fondamentali in tema di migrazioni, finalizzati a rendere effettivo lo ius migrandi e a garantire la tutela dei diritti di chi lo esercita, «il ritardo e la colpevole ambiguità» del quale sono energicamente stigmatizzati assieme alla sua «manifesta lacuna», siano finalmente pensati e realizzati non come misure emergenziali e occasionali, bensì come misure politiche, economiche e ambientali organicamente dirette a «rendere effettiva l’attuazione e la tutela dei diritti fondamentali non meno che la salvaguardia dei beni fondamentali».
Lo scritto di Irini Papanicolopupu e Giulia Baj esamina, alla luce dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e gravanti sugli Stati, i limiti e i controlli ai quali è sottoposto l’istituto del respingimento. Le Autrici prendono anzitutto in considerazione le norme relative da un lato all’attribuzione allo Stato della sovranità e, quindi, del diritto di escludere gli stranieri dal proprio territorio, e dall’altro all’identificazione del territorio statale e dei suoi confini, dedicando un’attenzione particolare agli spazi marini, nei quali la sovranità statale è limitata in quanto mitigata da altre disposizioni.
Esse passano, quindi, a esaminare le varie norme di diritti umani e diritto dei rifugiati che limitano i casi in cui allo Stato è consentito di respingere – si pensi, ad esempio, al divieto generale di respingere i rifugiati verso i Paesi «dove la vita o la libertà del rifugiato sarebbero messe in pericolo» o «dove potrebbe subire una violazione dei diritti fondamentali», alla cui analisi è riservato un approfondimento ad hoc –, regolando al contempo le modalità attraverso le quali il respingimento può avvenire.
In tale contesto, è analizzata in particolare l’ipotesi della chiusura dei porti, da parte degli Stati, allo scopo di prevenire l’ingresso nel proprio territorio di navi che hanno soccorso in mare persone che si trovavano in condizioni di pericolo. L’esame verte, in particolare, sui contenuti del già ricordato decreto sicurezza bis, finalizzato fra l’altro – come si accennava – a impedire l’ingresso di navi che hanno soccorso migranti nelle acque territoriali e nei porti italiani, sulla cui compatibilità in particolare con le norme di diritto del mare si prospettano dubbi, e che sarebbero altresì illegittimi in relazione al diritto dei diritti umani e al diritto dei rifugiati. L’esame di alcune e ben note recenti vicende, e in particolare di quelle relative alla nave Sea Watch 3 (alla quale è dedicato anche il contributo di Carol Ruggiero, del quale si dirà a breve), spinge le Autrici a concludere che l’uso del respingimento «per colmare l’assenza di coerenti e strutturate politiche migratorie è un uso improprio, che genera problemi giuridici, oltre che morali, sociali ed economici», e che per tali ragioni è quanto mai necessaria «la sua ricontestualizzazione nell’ambito delle norme del diritto internazionale».
Ancora sul versante del diritto internazionale si colloca il saggio di Alberto Pasquero, il quale legge criticamente la recente comunicazione che, il 3 giugno 2019, i giuristi Omer Shatz e Juan Branco hanno presentato alla Procura della Corte penale internazionale allo scopo di sollecitarne un’indagine sulle presunte responsabilità penali dei leader dell’Unione europea e dei suoi Stati membri per crimini contro l’umanità commessi, a partire dal 2013, ai danni di migranti nel Mediterraneo e in Libia.
Stando alla ricostruzione contenuta nella comunicazione, le gravi violazioni di diritti umani sarebbero consistite da un lato nella riduzione delle operazioni di search and rescue at sea, «nella consapevolezza che ciò avrebbe causato – circostanza che effettivamente si è verificata – un significativo aumento delle morti per annegamento»; dall’altro, nella realizzazione di un sistema «volto ad intercettare e trasferire forzatamente in Libia i migranti in fuga dal Paese attraverso il Mediterraneo, nella consapevolezza che una volta sbarcati sarebbero stati esposti ad un elevato rischio di divenire vittime di gravissimi reati tra cui omicidi, torture e violenze sessuali».
Secondo l’Autore, anche il solo possibile avvio della c.d. valutazione preliminare, all’esito della quale potrebbe essere richiesta l’autorizzazione alla formale apertura dell’indagine vera e propria, di per sé «costituirebbe, da un punto di vista politico, un fatto inaudito e straordinariamente significativo». Appare, pertanto, condivisibile la conclusione cui esso giunge: la comunicazione, «anche solo per aver coraggiosamente imposto all’ordine del giorno […] una questione che sembra ancora a molti un tabù, ha già raggiunto un primo, importante risultato».
È dedicato alle conseguenze della Brexit sulla salvaguardia dei diritti di soggiorno di coloro che hanno esercitato la libera circolazione delle persone (e, dunque, dei cittadini del Regno Unito negli altri Stati membri dell’Unione, da un lato, e dei cittadini dell’Unione residenti nel Regno Unito, dall’altro) il saggio di Alessandra Lang. L’Autrice, dopo aver ripercorso le tappe essenziali del processo di Brexit conclusosi il 31 gennaio 2020, quando il Regno Unito ha ufficialmente cessato di essere uno Stato membro dell’Unione europea, dedica la sua attenzione ai contenuti dell’accordo di recesso, in vigore dal 1° gennaio 2020, che, «per quanto imperfetto», contiene – nella sua seconda parte – anche un’apposita disciplina proprio in tema di conservazione dei diritti di soggiorno delle «vittime della Brexit».
Anche gli scenari che si sarebbero prospettati in caso di c.d. hard Brexit, ossia qualora il recesso si fosse verificato senza l’approvazione dell’accordo, vengono esplorati; in tale ipotesi, i diritti di soggiorno sarebbero, difatti, stati salvaguardati dalle disposizioni legislative adottate dagli Stati membri. In particolare, l’Autrice analizza le pertinenti disposizioni contenute nel d.l. n. 22/2019, conv. in l. n. 41/2019, con le quali l’Italia ha sia regolato la conservazione dei diritti di soggiorno dei cittadini britannici sul proprio territorio, sia regolato la condizione di questi ultimi per la fase successiva al recesso, quale che ne sia la modalità.
Tornando sul versante del diritto internazionale, il contributo di Michela Castiglione è dedicato alla valutazione dei possibili profili di illegittimità delle prassi, emerse a seguito di un periodo di monitoraggio condotto in Grecia, che – alternativamente o cumulativamente – determinano una limitazione dell’applicazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto all’unità familiare all’interno della procedura di cui al regolamento 604/2013/UE (c.d. Dublino III).
La prima di tali prassi, portata avanti da alcuni nuclei familiari di richiedenti asilo e rifugiati, si riscontra nell’ipotesi dei c.d. movimenti secondari, ovverosia qualora il minore, dopo essere giunto assieme alla sua famiglia in Grecia, si sia poi spostato in Germania (presumibilmente) allo scopo di radicarvi, attraverso i criteri sul ricongiungimento familiare o la clausola umanitaria, la competenza dell’esame della protezione internazionale dell’intera sua famiglia. In relazione a quest’ipotesi, l’Autrice si propone di verificare se, come ritenuto dalle Unità Dublino Germania e Grecia, evidentemente intimorite dallo spettro dei fenomeni di c.d. asylum shopping, «il ricorso a tecniche ipoteticamente elusive del regolamento – quali la separazione del nucleo familiare all’interno degli Stati membri – contrasti sic et simpliciter con il superiore interesse del minore».
La seconda prassi, invece, si riscontra nell’ipotesi in cui la richiesta di presa in carico dei genitori rimasti in Grecia sia trasmessa tardivamente (rispetto a quanto previsto dal regolamento Dublino III) all’Unità Dublino Germania, dove si trova il minore, il che determina che quest’ultima possa esaminare la domanda del minore e, al contempo, rigettare la presa in carico dei genitori, così determinando una separazione del nucleo familiare. In questo caso, la questione è «se sussista un obbligo da parte di uno Stato membro a ritenersi competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale qualora l’applicazione dei termini procedurali previsti dall’art. 21 del regolamento Dublino comporti una violazione del superiore interesse del minore all’unità familiare».
L’indagine di Simona D’Antonio, al confine fra la ricostruzione giusamministrativistica e quella giuslavoristica, affronta il tema – che essa stessa definisce «non nuovo, ma ancora ricco di questioni aperte» – dell’accesso degli stranieri al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, difatti, di una materia che non ha ancora raggiunto un assetto definitivo, trovandosi essa ancora in bilico fra una disciplina normativa plurale ed eterogenea, specie sul versante nazionale, nonostante le spinte uniformatrici provenienti dall’ordinamento dell’Unione europea, e discordi indirizzi giurisprudenziali, nazionali ed europei.
Dalla ricostruzione storica della riserva di cittadinanza all’interno della disciplina del pubblico impiego – riserva che rappresenta «l’eredità, al netto degli elementi caducati per effetto del processo di integrazione europea, della natura pubblicistica assunta in Italia dal rapporto di lavoro con la P.A. in un dato momento storico» – emerge chiaramente come essa sia stata progressivamente ridimensionata per mano della giurisprudenza della Corte di giustizia, del legislatore nazionale e della giurisprudenza interna. Un tale ridimensionamento ha seguito due strade: anzitutto, da un punto di vista oggettivo, la restrizione del novero degli impieghi riservati ai cittadini italiani, sospinta principalmente dai giudici di Lussemburgo; e poi, da un punto di vista soggettivo, l’ampliamento della platea degli stranieri che possono accedere agli impieghi non riservati, operato dalla parte maggioritaria della giurisprudenza nazionale di merito, la quale ha cercato in via interpretativa di estendere – facendo prevalentemente uso del diritto antidiscriminatorio – agli stranieri extra-UE il medesimo regime di accesso previsto per i cittadini degli Stati membri. L’Autrice conclude condivisibilmente auspicando «un intervento legislativo che, tracciati con chiarezza e nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia i confini tra ambito del lavoro pubblico riservato ai cittadini italiani ed ambito aperto ai cittadini di altri Paesi, affermi la piena ed uguale accessibilità degli impieghi non riservati tanto ai cittadini europei quanto a quelli extraeuropei».
All’interno della rubrica Commenti lo scritto di Giandonato Caggiano, traendo spunto dalla recente approvazione dei regolamenti UE 2019/817 e 2019/818 (che istituiscono, rispettivamente, un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti, il primo, e della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, il secondo), affronta, nella prospettiva del diritto dell’Unione, la delicata questione dell’interoperabilità fra le molteplici banche-dati che, nell’ambito di un’unica architettura informativa europea, oggi raccolgono e custodiscono dati personali dei cittadini di Paesi terzi che, a vario titolo, sono entrati ed entrano in contatto con l’ordinamento dell’Unione.
Muovendo dal rilievo che si tratta di «un campo di difficile delimitazione delle competenze tra Unione e Stati membri», l’Autore esamina il «reticolo dei regolamenti istitutivi delle banche-dati» dell’Unione appartenenti allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia che disciplinano la raccolta, il trattamento, l’accesso e la conservazione dei dati personali dei cittadini di Paesi terzi, illustrandone le principali caratteristiche e le recenti modifiche nell’ottica dell’interoperabilità. Al contempo, esso evidenzia – anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia – i potenziali pericoli connessi all’ingerenza nel diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini di Paesi terzi e, più in generale, il complesso «bilanciamento tra il godimento dei diritti alla privacy e alla protezione dei dati e le esigenze di sicurezza pubblica».
Nella stessa rubrica, Carol Ruggiero – ponendosi, come si ricordava, idealmente in posizione complementare rispetto al saggio di Irini Papanicolopupu e Giulia Baj, del quale si è già detto – approfondisce la dibattuta questione della giustificazione delle attività di search and rescue at sea, commentando i recenti provvedimenti giudiziari dei Tribunali di Trapani e Agrigento che si sono pronunciati in relazione a due vicende che hanno avuto un forte impatto mediatico e (strumentalmente) politico: quella del soccorso di circa sessanta migranti ad opera del rimorchiatore Von Thalassa l’8 luglio 2018 al largo delle coste libiche; e quella del soccorso di 53 migranti da parte della nave umanitaria Sea Watch 3, comandata da Carola Rackete, il 12 giugno 2019 in acque internazionali (per la precisione, nella search and rescue region libica).
Pur collocandosi nel filone giurisprudenziale che esclude «la responsabilità penale dei soggetti che intercettano e trasferiscono sulle coste italiane i migranti in pericolo di vita provenienti dalla Libia, facendo prevalentemente leva sulla sussistenza di cause di giustificazione della loro condotta», le due sentenze commentate, discostandosi da alcune pronunce precedenti, hanno innovativamente fondato l’esclusione della punibilità non già sullo stato di necessità ex art. 54 c.p., bensì applicando le cause di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.), in un caso, e dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), nell’altro.
Chiude la rubrica dei Commenti il contributo di Giulia Mentasti, la quale esamina la sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano che, nel marzo 2019, ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta nell’ottobre 2017 dalla Corte d’assise di Milano a Osman Matammud, cittadino somalo ventiquattrenne riconosciuto responsabile della gestione del centro di detenzione per migranti di Bani Walid, in Libia. In particolare, la ricostruzione dei fatti ha consentito di confermare le efferate violenze compiute all’interno del campo dal Matammud, e concretatesi nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla morte di alcune delle persone sequestrate, nell’omicidio di numerosi cittadini somali tenuti in sequestro commesso per motivi abbietti e con sevizie, in gravi violenze sessuali ai danni di alcune cittadine somale, anche minorenni, trattenute nel campo e nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avendo egli concorso a organizzare il trasporto illegale in Italia di centinaia di cittadini somali.
Come sottolinea l’autrice, «la totale conferma dei fatti e delle responsabilità avvenuta in secondo grado rievoca, a due anni di distanza, quella routine di brutalità alla quale i migranti si consegnano rassegnati nella speranza che, per quanto terrificante, sia l’anticamera del futuro». La sentenza, quindi, offre l’occasione per tornare a riflettere sulle condizioni dei migranti trattenuti in Libia e sulle responsabilità di quanto avviene nei campi di detenzione: essa spinge a puntare i riflettori «su una realtà che l’Italia e l’Europa fingono di ignorare e, anzi, alimentano con politiche migratorie miopi e criticate collaborazioni con le stesse autorità libiche». E ciò pare quanto mai opportuno all’indomani del rinnovo del memorandum siglato nel 2017 fra Italia e Libia, del quale si è già detto.
Completano il fascicolo, come di consueto, le rassegne giurisprudenziali che danno conto dell’evoluzione, nelle corti nazionali e sovranazionali, del diritto dell’immigrazione e dell’asilo nell’ultimo quadrimestre, gli osservatori dei principali atti normativi nazionali e dell’Unione europea e la rubrica Recensioni e materiali di ricerca.
Chiudiamo questo editoriale rivolgendo un pensiero a Ani Guibahi Laurent Barthélémy, il quattordicenne trovato morto, lo scorso 7 gennaio, nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abidjan, in Costa D’Avorio, e diretto a Parigi. «Questo bambino che deve nascondersi in un carrello aereo per raggiungere l’Europa mentre il caffè e il cacao della Costa D’Avorio viaggiano senza trovare nessun muro, nessun confine, persino spesso nessuna ispezione è il simbolo terribile dell’ignoranza del dibattito politico. […] Dopo tutte le parole su questa tragedia non vi è che una cosa da fare. […] Forse conviene solo tacere di fronte a questo bambino morto di freddo per l’unica possibilità di felicità che gli era stata data: scappare di nascosto» (R. Saviano, In memoria di un bambino morto in aereo sognando l’Europa, in La Repubblica, 9 gennaio 2020).