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Fascicolo 3, Novembre 2019


«Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria / col suo marchio speciale di speciale disperazione / e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi / per consegnare alla morte una goccia di splendore / di umanità, di verità.   [...] Ricorda Signore questi servi disobbedienti / alle leggi del branco / non dimenticare il loro volto / che dopo tanto sbandare / è appena giusto che la fortuna li aiuti come una svista / come un'anomalia / come una distrazione / come un dovere».
(Fabrizio de Andrè, Smisurata Preghiera, in Anime salve, 1996)

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
Il caso S.S. e B.Z. c. Russia (Corde Edu, sentenza dell’11.06.2019) riguarda la decisione delle autorità russe di allontanare un cittadino del Tagikistan e un cittadino dell’Uzbekistan, i quali erano stati condannati in absentia nei loro Paesi di origine per motivi politici e religiosi, nonostante fossero state informate del rischio di esporli a trattamenti vietati dall’art. 3 Cedu, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Direttiva qualifiche: esclusione o cessazione dello status di rifugiato
Il caso M e X X (CGUE, cause riunite C-391/16, C-77/17, C-78/17, 14.5.2019) approfondisce il rapporto tra la protezione offerta dal diritto UE in materia di asilo e la Convenzione di Ginevra del 1951. Trae origine da tre rinvii pregiudiziali disposti da giudici nazionali che si erano occupati della revoca o mancata concessione dello status di rifugiato a causa della condanna degli interessati a pena detentiva.

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