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Fascicolo 2, Luglio 2019


«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

(Italo Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1978)

 

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Regolamento 604/2013: trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro ritenuto competente
Nel caso M.A. (C- C 661/17, 23.1.2019), la CGUE ha avuto modo di chiarire il senso della “clausola discrezionale” dell’art. 17, par. 1, reg. 604/2013 (“Dublino III”), che stabilisce una deroga alla competenza dello Stato membro di primo arrivo nel caso in cui un altro Stato membro decida di sostituirvisi nell’esame della domanda del richiedente asilo. S.A. e M.A. sono cittadini di Stati terzi che hanno soggiornato per qualche tempo nel Regno Unito, dove hanno dato alla luce un figlio (ad oggi minore).
Quando i loro visti sono scaduti si sono recati in Irlanda, depositando una domanda di asilo. L’autorità competente ha chiesto al Regno Unito di riprendere in carico i richiedenti, ottenendo risposta favorevole; ha quindi disposto il trasferimento di S.A. e M.A., che hanno impugnato tale decisione. Il giudice adito si è allora rivolto alla CGUE per avere orientamenti sull’applicazione alla fattispecie dell’art. 17, par. 1, reg. 604/2013. Rifacendosi ai quesiti del giudice del rinvio, la Corte in prima battuta fa presente che l’art. 17, par. 1, del Dublino III enuncia un potere discrezionale. Ciò non produce alcun obbligo di presa in carico sullo Stato membro che non sia competente, neppure se lo Stato che si dichiara competente intenda formalizzare il recesso dall’Unione: infatti, fintanto che il recesso non è avvenuto questo Stato resta sottoposto agli obblighi derivanti dal diritto UE. È inoltre irrilevante la tipologia dell’autorità che dispone il trasferimento a causa della mancata attuazione dell’art. 17, par. 1: da notare che questa norma non dice nulla al riguardo, mentre l’art. 35, par. 1, del regolamento si limita a menzionare “le specifiche autorità responsabili”, senza aggiungere altro. Lo Stato membro sarà quindi libero di individuare le autorità che reputa più idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi previsti dal regolamento. In terzo luogo, l’art. 17, par. 1, reg. 604/2013 non vincola gli Stati diversi da quello competente all’esame della domanda di asilo a prendere in carico gli interessati per garantire il superiore interesse del loro figlio minore, anche se l’art. 20, par. 3, deve essere interpretato nel senso che, in assenza di prova contraria esiste una presunzione secondo la quale è nell’interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori. Infine, l’art. 17, par. 1, non impone allo Stato membro che di base non sarebbe competente di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà anzidetta, fermo restando che, per effetto dell’art. 27, par. 1, detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.

Anche nel caso H. e R. (C-582/17 e C-583/17, 2.4.2019) è venuto in rilievo il diritto a un ricorso effettivo contro una decisione di trasferimento; tuttavia, la questione ruota attorno alla differenza tra (trasferimento disposto a seguito di) richiesta di presa in carico e di ripresa in carico. H. e R. sono cittadini di Stati terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale prima in Germania e poi nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi avevano chiesto alle autorità tedesche di riprendere in carico gli interessati. Le autorità tedesche davano risposta affermativa rispetto alla richiesta relativa a R., mentre per quanto riguarda H. non rispondevano alcunché nel termine di due settimane fissato dall’art. 25 del reg. 604/2013. Veniva quindi disposto il trasferimento in Germania di H. e R., i quali però impugnavano tali provvedimenti. Il procedimento approdava al Consiglio di Stato, che si rivolgeva alla CGUE per sapere, essenzialmente, se fosse possibile motivare il ricorso ex art. 27, par. 1, del regolamento sulla base di un’errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III, tra i quali l’art. 9. La Corte in primis dichiara che l’art. 27, par. 1, reg. 604/2013 attribuisce al richiedente protezione internazionale il diritto di ricorrere contro una decisione adottata al termine di una procedura di presa in carico e di ripresa in carico. Rileva altresì che alle situazioni di H. e R. si applicano le disposizioni della ripresa in carico, dato che il loro spostamento nei Paesi Bassi prima del termine dell’esame delle domande presentate in Germania equivale a un implicito ritiro delle stesse. A questo punto, la Corte distingue le ipotesi di presa e ripresa in carico. La prima si applica quando lo Stato membro in cui si trova il richiedente ritiene competente un altro Stato membro; la seconda solo quando si ritiene che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’art. 20, par. 5, e dell’art. 18, par. 1, lett. b)-d), del Dublino III. Ebbene, queste norme prevedono che il trasferimento di una persona verso lo Stato membro tenuto ad un obbligo di ripresa in carico non ha necessariamente lo scopo di portare a termine l’esame di tale domanda, a differenza di quanto stabilito per la richiesta di presa in carico. Ne deriva che la procedura per la richiesta di ripresa in carico è semplificata (art. 25), se comparata con quella per la presa in carico (art. 22). Ecco perchè prima di presentare una richiesta di ripresa in carico ad un altro Stato membro le autorità competenti interessate non sono tenute a determinare, sulla base dei criteri di competenza stabiliti dal Dublino III (compreso quello enunciato all’art. 9), se tale Stato membro sia competente per l’esame della domanda. Ciò sempre che l’interessato non abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che proprio questo Stato membro dovrebbe essere considerato competente per l’esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza.

Regolamento 604/2013: nozione di “fuga” del richiedente protezione internazionale da trasferire verso altro Stato membro

Il caso Jawo (C 163/17, 19.3.2019) ha ad oggetto l’impossibilità di effettuare trasferimento di un richiedente asilo per irreperibilità dello stesso. La richiesta di asilo del sig. Jawo, cittadino di paese terzo, veniva rigettata dalle autorità tedesche, che avevano individuato nell’Italia lo Stato competente all’esame della sua domanda. Era disposto l’allontanamento verso l’Italia del sig. Jawo, che si opponeva al provvedimento. Il giudice rigettava il ricorso. Al momento dell’esecuzione del trasferimento il Sig. Jawo si rendeva irreperibile senza preavviso. Riappariva qualche tempo dopo, sostenendo di essersi allontanato temporaneamente per fare visita a un’altra persona e di non essere stato informato della necessità di dovere comunicare alle autorità competenti la sua assenza dal luogo di residenza assegnatogli. Nell’ambito del procedimento da lui instaurato a seguito di impugnazione, il giudice nazionale interpellava la CGUE su alcuni aspetti dei limiti al trasferimento verso lo Stato ritenuto competente all’esame della domanda di un richiedente asilo. In particolare, i quesiti vertono sull’art. 29 del Dublino III, che stabilisce un termine di sei mesi per il trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato competente, più alcune eccezioni alla regola: tra queste, il par. 2 dell’art. 29 prevede una proroga fino a un massimo di diciotto mesi qualora il soggetto sia fuggito. La CGUE evidenzia che il concetto di fuga non è chiarito dal reg. 604/2013 e va pertanto interpretato di modo che il suo significato sia uniforme nei vari Stati membri. Per la Corte, la fuga è integrata da una condotta intenzionalmente volta a sottrarsi al trasferimento; non basta la semplice irreperibilità dovuta ad altri fattori. Tuttavia, la Corte chiarisce che per garantire il rispetto delle esigenze di celerità sottese al regolamento non si può pretendere che lo Stato membro sia in grado di provare compiutamente tale intenzione; la si può presumere dal fatto che la persona ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti. Questa presunzione è ammissibile solo se l’interessato è stato informato dei suoi obblighi al riguardo (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare), così come previsto dall’art. 5 della direttiva qualifiche. Se la presunzione è ammissibile, il richiedente conserva la possibilità di dimostrare che non aveva avvisato autorità competenti della sua assenza a causa di validi motivi e non dell’intenzione di sottrarsi ad esse. Tanto detto, il prolungamento del termine massimo previsto per il trasferimento non sarebbe passibile di proroga nei casi in cui l’assenza del richiedente non equivalga a fuga: se così fosse, l’interessato avrebbe titolo per impugnare il provvedimento di trasferimento facendo valere questa circostanza. Invece, per quanto riguarda il rapporto tra Stato richiedente e Stato competente ai fini del valido decorso della proroga, è sufficiente che il primo comunichi al secondo, entro la scadenza del termine base di sei mesi, che l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento. Da ultimo, e similmente a quanto accaduto in Ibrahim e a., come si vedrà di seguito, la Corte valuta la legittimità del trasferimento dell’interessato nel più ampio contesto dell’art. 4 della Carta. La Corte richiama il principio di mutua fiducia che ispira lo spazio UE di libertà, sicurezza e giustizia e conclude che il trasferimento disposto ai sensi dell’art. 29 del Dublino III è consentito “a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale”.

Direttiva 2013/32: trasferimento del richiedente asilo che aveva già beneficiato della protezione sussidiaria in altro Stato membro

In Ibrahim e a. (cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, 19.3.2019) è stato discusso il trasferimento del richiedente protezione internazionale da parte di uno Stato membro quando nel suo territorio viene depositata una domanda di asilo da parte di un soggetto che aveva in precedenza ottenuto la protezione sussidiaria in un altro Stato UE. Il caso è il frutto cause riunite che hanno come protagonisti cittadini di paesi terzi, i quali avevano beneficiato della protezione sussidiaria in Bulgaria e Polonia, salvo poi recarsi in Germania per chiedere l’asilo tra il 2012 e il 2013. A seguito di diverse vicissitudini, nei primi mesi del 2014 le autorità tedesche si erano rifiutate di esaminare le domande di asilo nel merito per ragioni di competenza, giudicandole inammissibili. Avevano poi disposto l’accompagnamento degli interessati alla frontiera degli Stati in cui avevano ottenuto la protezione sussidiaria. I richiedenti asilo impugnavano di fronte ai giudici tedeschi i provvedimenti adottati nei loro confronti. Seguivano richieste di chiarimenti alla CGUE a mezzo di rinvio pregiudiziale su alcune disposizioni della dir. 2013/32 (direttiva procedure), adottata dopo che i ricorrenti avevano presentato le loro domande di asilo. Il primo quesito ha ad oggetto il rapporto tra l’art. 52, par. 1, e l’art. 33, par. 2, lett. a), della direttiva. Posto che la maggior parte dell’impianto della direttiva (compreso l’art. 33) necessitava di attuazione entro il 20 luglio 2015, l’art. 52, par. 1, afferma che gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative allo scopo necessarie “alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente”. Invece, 33, par. 2, lett. a) consente a uno Stato membro di giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile se un altro Stato membro ha già concesso la protezione internazionale a quello stesso individuo. La CGUE inizia la sua analisi interpretando la portata temporale dell’art. 52 e conclude che esso offre agli Stati membri la possibilità di applicare le loro disposizioni di attuazione con effetto immediato alle domande di protezione internazionale presentate prima del 20 luglio 2015 e sulle quali non si è ancora statuito in via definitiva: ciò, in astratto, vale anche per l’eccezione introdotta dall’art. 33, par. 2, lett. a). C’è però un aspetto che limita questa facoltà, nella fattispecie invocata dalla Germania: non si può procedere in tal senso se la domanda di asilo rientra ancora integralmente nell’ambito di applicazione del reg. 343/2003, ossia il vecchio “Dublino II”, che si applicava fino al giorno 1 luglio 2014. Inoltre, tanto il Dublino II quanto la versione ormai superata della precedente direttiva procedure (direttiva 2005/85) limitavano il loro campo di applicazione soltanto all’asilo, mentre gli atti legislativi attualmente in vigore coprono anche la protezione sussidiaria, cui per altro si riferisce l’eccezione inserita all’art. 33, par. 2, lett. a), dir. 2013/32. Poiché alcune situazioni relative ai ricorrenti nei procedimenti principali ricadono almeno parzialmente nel Dublino III, gli altri quesiti mirano a comprendere quanto sia ampia la facoltà prevista nell’art. 33, par. 2, lett. a) dir. 2013/32. La Corte conferma che la disposizione non obbliga gli Stati membri a procedere ad una valutazione di status, consentendogli, semmai, di respingere una domanda di protezione internazionale come inammissibile e senza doversi avvalere in via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in carico previste dal Dublino III. In linea di principio, non è neppure necessario assicurarsi che lo Stato membro ritenuto competente rispetti il diritto assoluto ex art. 4 della Carta, che si sostanzia nel divieto di sottoporre un individuo a trattamenti inumani e degradanti. Vige in principio di mutua fiducia, dal quale si presume che gli Stati UE osservino la Carta e la CEDU. E anche se nella pratica non si può escludere che il sistema di uno Stato membro incontri gravi difficoltà di funzionamento, il trasferimento di un richiedente asilo potrebbe essere impedito in forza dell’art. 4 della Carta solo se il soggetto in questione rischiasse di trovarsi in uno stato di “estrema deprivazione materiale” e, di conseguenza, in una situazione di una gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante. Non sono idonee a giustificare l’applicazione dell’art. 4 della Carta ipotesi di precarietà e carenze assistenziali nello Stato competente, così come migliori prospettive in termini qualità della vita nello Stato in cui è stata presentata la seconda domanda di protezione internazionale. Analogamente, l’art. 33, par. 2, lett. a) dir. 2013/32 può essere applicato anche quando la procedura d’asilo nello Stato membro che aveva concesso all’interessato una protezione sussidiaria conduca a rifiutare sistematicamente e senza un esame effettivo il riconoscimento dello status di rifugiato a richiedenti protezione che soddisfino i requisiti fissati nella dir. 2011/95 (direttiva qualifiche). Sarà poi questo secondo Stato membro a dovere realizzare quanto necessario per evitare le carenze sistematiche che porterebbero alla violazione del diritto di asilo sancito all’art. 18 della Carta.

Direttiva 2008/115: applicabilità in caso di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

Nel caso Arib (C-444/17, 19.3.2019) è stata esaminata la possibilità di applicare o meno la direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri) in caso di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ad opera di uno Stato membro che si sia avvalso dell’art. 25 del reg. 2016/399 (Codice frontiere Schengen). Nel periodo in cui la Francia si era avvalsa di tale facoltà, il sig. Arib, cittadino marocchino entrato irregolarmente in territorio francese, era stato controllato dalle autorità locali in prossimità della frontiera interna tra Francia e Spagna. Era stato quindi sottoposto a fermo e, infine, a trattenimento amministrativo, in quanto destinatario dell’obbligo di lasciare il territorio francese. Il sig. Arib impugnava il provvedimento a lui rivolto. Nel giudizio che ne seguiva, il giudice chiedeva alla GGUE se l’art. 2, par. 2, lett. a), dir. 2008/115, in combinato disposto con l’art. 32 del codice frontiere Schengen (che prevede l’applicazione delle norme del titolo II in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne), debba essere interpretato nel senso che si applica a una situazione come quella del sig. Arib. La Corte spiega che l’art. 2, par. 2, lett. a), consente agli Stati membri di non applicare la direttiva rimpatri (eccezion fatta per l’art. 4, par. 4) in due situazioni specifiche: la prima è quella dei cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento ad una frontiera esterna di uno Stato membro, conformemente all’articolo 14 del codice frontiere Schengen; la seconda è quella dei cittadini di paesi terzi fermati o scoperti in occasione dell’attraversamento irregolare di tale frontiera esterna e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in detto Stato membro. Riferendosi a questa seconda ipotesi, apparentemente più prossima alla situazione del sig. Arib, la Corte afferma che la disposizione venuta in rilievo va comunque interpretata restrittivamente, trattandosi di un’eccezione alla regola. In aggiunta, essa non concerne il cittadino di paesi terzi che si trovi ad una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera a norma dell’articolo 25 reg. 2016/399. Alla stessa conclusione si giunge anche se si esegue un’interpretazione teleologica e sistematica dell’art. l’art. 2, par. 2, lett. a). In definitiva, la situazione del sig. Arib non può essere sottratta all’ambito di applicazione della dir. 2008/115.

Direttive 2003/86 e 2003/109: revoca dei permessi di soggiorno ottenuti con la frode

Nel caso Y.Z. (C-557/17, 14.3.2019) la Corte si è soffermata sul potere di uno Stato membro di revocare il permesso di soggiorno dei familiari di un cittadino di Stato terzo che abbia beneficiato del diritto al ricongiungimento familiare producendo documenti falsi. È ciò che era accaduto a Y.Z., cittadino cinese che aveva ottenuto un permesso di soggiorno ordinario a tempo indeterminato nei Paesi Bassi; anche sua moglie e sua figlio avevano ottenuto lo stesso permesso, grazie alla richiesta di ricongiungimento familiare presentata da Y.Z. e accolta dalle autorità competenti. Successivamente, tutti i permessi venivano revocati perché si scopriva che il sig. Y.Z. aveva falsificato dei documenti per fare credere di svolgere attività lavorativa in nei Paesi Bassi. Alla revoca dei permessi seguiva l’emanazione, nei confronti dei tre interessati, di altrettanti provvedimenti di allontanamento dal territorio dei Paesi Bassi e di divieto di reingresso. Y.Z. e i suoi familiari si rivolgevano alla giustizia locale e il giudice adito chiedeva alla CGUE di esaminare la legittimità della revoca dei permessi di soggiorno della moglie e del figlio di Y.Z., dato che costoro non sembravano essere a conoscenza della condotta fraudolenta del marito/padre. La risposta passa da un’analisi dell’art. dell’art. 9, par. 1, lett. a), dir. 2003/109 (sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) e dell’art. 16, par. 2, lett. a), dir. 2003/86 (sul ricongiungimento familiare). La prima disposizione è volta a privare i soggiornanti di lungo periodo del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se emerge, tra le altre cose, l’acquisizione fraudolenta di tale status. La Corte parte dal presupposto che la disposizione non individua la persona responsabile della frode, né esige che il familiare interessato ne fosse a conoscenza. In questo caso le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del diritto in parola non potrebbero essere considerate soddisfatte. La Corte nega che l’elemento psicologico dei familiari estranei alla frode sia rilevante: l’elemento determinante è che l’acquisizione dei suddetti diritti sia il risultato di una frode, perciò lo Stato membro che aveva concesso il diritto di soggiorno di lungo periodo ai familiari del cittadino di paese terzo responsabile della frode può senz’altro revocarlo a tutti i componenti del nucleo. L’art. 16, par. 2, lett. a), dir. 2003/86 prevede che gli Stati membri possono ritirare il permesso di soggiorno di un familiare se è accertato che sono state utilizzate informazioni false o ingannevoli, sono stati utilizzati documenti falsi o falsificati, ovvero è stato fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi illeciti. Muovendo dal medesimo presupposto di cui sopra, la Corte riafferma che chi ricade in questa situazione non è più soggiornante legale; risulta quindi giustificato a priori che un egli non possa beneficiare del diritto di soggiorno. In caso di ricongiungimento sulla base della direttiva 2003/86, i familiari beneficiano di un diritto derivato da quello del richiedente; se il richiedente ha ottenuto il ricongiungimento per mezzo di una condotta fraudolenta, anche i titoli di soggiorno rilasciati ai suoi familiari sulla base della direttiva possano essere revocati. Ad ogni modo, in conformità all’articolo 17 della direttiva 2003/86, le autorità nazionali competenti devono effettuare preliminarmente un esame individualizzato della situazione dei familiari, procedendo a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco. Quanto ai familiari di Y.Z. dovrebbero prendere in considerazione il loro rapporto con lo Stato membro ospitante, cioè i Paesi Bassi: in particolare, la durata del soggiorno della madre e del figlio, l’età del figlio al momento del suo arrivo e l’eventuale circostanza che sia stato cresciuto e abbia ricevuto un’istruzione in questo paese, nonché l’esistenza di legami familiari, economici, culturali e sociali della madre e del figlio.

Direttiva 2003/86: valutazione delle circostanze alla base della richiesta di ricongiungimento familiare

Nel caso E (C-635/17, 13.3.2019), la Corte ha fornito spiegazioni in merito all’esame finalizzato alla valutazione della concessione del ricongiungimento familiare a favore del cittadino di Stato terzo del soggiornante in territorio UE in forza della protezione sussidiaria. La richiesta era stata presentata nei Paesi Bassi dalla cittadina eritrea A a favore del nipote minorenne E, anch’egli eritreo, ma all’epoca affidato a un’altra famiglia in Sudan. A si dichiarava anche tutrice di E. La richiesta veniva rigettata perché la sig.ra A non era in grado di provare l’avvenuta morte dei genitori biologici di E mediante documenti ufficiali. A contestava tale provvedimento in sede giudiziale. Il giudice a quo domandava alla CGUE come dovesse essere valutato il diniego oggetto di causa rispetto all’art. 11, par. 2, della direttiva 2003/86, che dispone se che la prova dei vincoli familiari con cui occorre corredare la domanda di ricongiungimento familiare non può essere fornita a mezzo di documenti ufficiali lo Stato interessato deve tenere conto anche di altri mezzi idonei, da valutare conformemente alla legislazione nazionale. La Corte innanzitutto si proclama competente a giudicare la questione: benché i fatti del procedimento principale non rientrino direttamente nell’ambito di applicazione del diritto UE, le disposizioni della direttiva 2003/86 sono state rese applicabili dal diritto olandese in forza di apposito rinvio. La CGUE allora riferisce che lo scopo della direttiva è favorire il ricongiungimento e che da ciò derivano obblighi precisi a carico degli Stati, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti: dunque, il margine di discrezionalità di cui le autorità competenti godono per valutare l’esistenza di legami familiari non può essere usato per frustrare l’obiettivo della direttiva. In particolare, ne consegue che le disposizioni della direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dai termini del considerando 2 e dall’art. 5, par. 5. Spetta alle autorità nazionali competenti procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori coinvolti. Si deve inoltre considerare l’art. 17, che impone un’individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento, dando risalto alla natura e alla solidità dei vincoli familiari della persona, alla durata della residenza nello Stato membro nonché all’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il rispettivo paese di origine. Per quanto riguarda l’esame, da parte delle autorità nazionali competenti, del carattere probatorio o plausibile degli elementi di prova, delle dichiarazioni o delle spiegazioni in tal modo fornite dal soggiornante o dal suo familiare interessato dalla domanda di ricongiungimento, la valutazione individuale richiesta esige che tali autorità tenere contemperino tutti gli elementi pertinenti, che devono essere valutati sia oggettivamente, sia in considerazione della personalità del soggiornante. A tale proposito, il considerando 8 della direttiva specifica che la situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare. Quindi, a meno che il soggiornante non abbia violato il dovere di cooperazione con le autorità competenti o abbia presentato una domanda di ricongiungimento a carattere fraudolento, la mancanza di documenti ufficiali che comprovano i vincoli familiari e l’eventuale implausibilità delle spiegazioni fornite devono essere considerate semplici elementi di cui tener conto nell’economia di un esame più ampio, come si è appena illustrato. Ebbene, dagli atti del procedimento interno la Corte ricava l’esistenza di varie lacune circa la valutazione condotta dall’autorità nazionale: segnatamente, non ha tenuto conto della personalità e della situazione concreta della sig.ra A. e di E, non ha adeguatamente considerato l’interesse superiore del minore e si è basata solo su certi aspetti della normativa eritrea in materia di rilascio di certificati di morte, trascurandone soprattutto i profili attuativi.

Direttiva 2004/38: nozione di “discendente diretto”

Nel caso SM (C-129/18, 26.3.2019) è stata interpretata la nozione di “discendente diretto” di cui alla direttiva 2004/38, per verificarne l’applicabilità a un’ipotesi di vincolo familiare estraneo alla filiazione diretta. I coniugi M. sono cittadini francesi che hanno contratto matrimonio nel Regno Unito, dove il Sig. M. gode di un diritto di soggiorno permanente. Entrambi i coniugi si erano recati in Algeria per chiedere di diventare tutori di una minore algerina, di nome SM, secondo il regime della kafala. Una volta ottenuto il provvedimento favorevole della giurisdizione locale, però, si presentava il problema del diritto di soggiorno di SM nel Regno Unito: tale diritto non veniva concesso dalle autorità britanniche, che non riconoscono la tutela secondo il regime della kafala algerina come adozione ai sensi del diritto applicabile. Il giudice interno appositamente adito chiedeva allora alla CGUE se una minore nelle condizioni di SM potesse essere considerata “discendente diretto” ai sensi dell’art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38, di cui beneficiano i coniugi M. La Corte afferma che l’espressione “discendente diretto” deve essere soggetta a un’interpretazione uniforme all’interno dell’Unione. Secondo la Corte tale nozione rinvia di solito all’esistenza di un legame di filiazione, in linea diretta, che unisce la persona interessata ad un’altra persona. Sebbene il legame di filiazione diretta debba essere esteso anche al figlio adottivo, nella fattispecie SM non potrebbe comunque essere considerata tale, essendo sottoposta a un regime di tutela. Tuttavia, la Corte aggiunge che la situazione di SM deve essere analizzata conformemente all’art. 3, par. 2, lett. a), dir. 2004/38, che impone agli Stati membri di agevolare l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare, (…), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale”. Questo riguardo particolare nei confronti dell’unità familiare deve essere esaminato anche alla luce delle norme della Carta che rilevano nel caso concreto: il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 7 (interpretato a sua volta in base alla giurisprudenza CEDU avente ad oggetto casi analoghi a quello di SM), e l’interesse superiore del minore, prescritto dall’art. 24. Da ciò emerge che gli Stati membri devono comunque consentire al vincolo familiare venutosi a creare a causa della kafala algerina di svilupparsi; di conseguenza, occorre che le autorità competenti accordino una tutela giuridica che renda possibile l’integrazione del minore straniero nella sua famiglia. Allo scopo, la decisione sul diritto di soggiorno di SM non potrà essere fondata soltanto sulla mancata riconducibilità della kafala algerina al regime dell’adozione, in quanto sarà necessario procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, tenendo conto di tutti gli interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore interessato. Per la Corte “tale valutazione deve prendere in considerazione, in particolare, l’età in cui il minore è stato sottoposto al regime della kafala algerina, l’esistenza di una vita comune che il minore conduce con i suoi tutori a partire dalla sua sottoposizione a tale regime, il grado delle relazioni affettive che si sono instaurate tra il minore e i suoi tutori, nonché il livello di dipendenza del minore nei confronti dei suoi tutori, per il fatto che questi ultimi assumono la potestà genitoriale e l’onere legale e finanziario del minore”. Devono poi essere considerati “eventuali rischi, concreti e individualizzati che il minore interessato sia vittima di un abuso, di sfruttamento o di tratta dei minori”.

Direttiva 2004/38: nozione di “lavoratore” e diritto al percepimento di prestazioni di assistenza sociale o prestazioni previdenziali

Il caso Tarola (C-483/17, 11.4.2019) è incentrato sulla qualità di lavoratore nel quadro della direttiva 2004/38. Il sig. Tarola è un cittadino rumeno che ha lavorato in Irlanda saltuariamente: in particolare, risulta che tra fine luglio 2013 e inizio novembre 2014 non abbia mai svolto attività lavorativa, eccezion fatta per un’occupazione di circa due settimane nel luglio 2014. Facendo valere quest’ultima circostanza e lo stato di disoccupazione involontaria, nel novembre 2014 il sig. Tarola presentava alle autorità irlandesi competenti una domanda di concessione di un assegno per persone in cerca di impiego. La richiesta veniva rigettata, dal momento che al sig. Tarola veniva contestato di non avere svolto attività lavorativa per più di un anno al momento del deposito della domanda e, in aggiunta, di non disporre di risorse economiche proprie sufficienti a sopperire alle sue necessità. Nell’ambito del procedimento interno successivamente instaurato dal sig. Tarola, il giudice adito si rivolgeva alla CGUE per sapere se l’art. 7, par. 1, lettera a), e par. 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE consentissero al ricorrente di conservare lo status di lavoratore per almeno altri sei mesi e, di conseguenza, di beneficiare del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante. La Corte dapprima rileva che l’occupazione del sig. Tarola nelle due settimane di luglio 2014 non può essere considerata come un esempio di lavoro subordinato. Quindi, si concentra sull’art. 7, par. 3, lett. a), dir. 2004/38, che consente al cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo di conservare la qualità di lavoratore subordinato o autonomo anche nel caso in cui l’interessato, “trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro”. In tal caso, la qualità di lavoratore subordinato viene conservata per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi. Il problema di fondo è che tale disposizione non precisa a quali tipologie di lavoratori e di contratti si applica. Perciò, la CGUE specifica che occorre fornire un’interpretazione autonoma e uniforme della disposizione in esame, avvalendosi in particolare dei criteri sistematico e teleologico. Nel pensiero della Corte, dunque, il diritto sancito dall’art. 7, par. 3, lett. c), dir. 2004/38 trova spazio “in tutte le situazioni in cui un lavoratore sia stato costretto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, a cessare la sua attività nello Stato membro ospitante prima che sia trascorso un anno, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata e dal tipo di contratto di lavoro concluso a tal fine, vale a dire indipendentemente dal fatto che egli abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma e che abbia concluso un contratto a tempo determinato di durata superiore a un anno, un contratto a tempo indeterminato o qualsiasi altro tipo di contratto”. Una simile interpretazione è conforme alla ratio della direttiva e si pone in linea con quanto emerge dai lavori preparatori dell’atto. Stante tutto ciò, il giudice del rinvio dovrà valutare se il sig. Terola, al quale si applica la qualifica di lavoratore ai fini dell’art. 7, dir. 2004/38, soddisfi in concreto i criteri del par. 3, lett. c), e abbia diritto alle prestazioni di previdenza sociale o alle prestazioni di assistenza sociale da lui richieste nell’ambito del procedimento principale. La valutazione del giudice a quo dovrà essere realizzata in applicazione del principio della parità di trattamento ex 24, par. 1, della direttiva.

Art. 20 TFUE: effetti della perdita della cittadinanza europea
Nel caso Tjebbes e a. (C 221/17, 12.3.2019) la CGUE si è pronunciata sull’ipotesi di perdita della cittadinanza europea. Quattro cittadine di Stati terzi avevano ottenuto in precedenza anche la cittadinanza dei Paesi Bassi, salvo poi perderla causa revoca avvenuta ai sensi del diritto olandese. Infatti, la norma olandese in questione prevede la perdita ipso iure della cittadinanza nazionale in capo al cittadino maggiorenne che possieda anche la cittadinanza di uno Stato terzo e abbia avuto la residenza al di fuori dell’Unione per almeno dieci anni. Tale effetto si abbatte, in linea di principio, anche sul cittadino minorenne figlio del maggiorenne coinvolto nella situazione appena accennata. Le interessate presentavano altrettanti ricorsi all’organo giurisdizionale competente, il quale rilevava che la mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità nella normativa contestata si porrebbe in contrasto con gli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’art. 7 della Carta. Pertanto, rivolgeva la questione interpretativa alla CGUE. Limitando l’esame all’art. 20 TFUE e richiamando a più riprese la nota sentenza Rottmann (C-135/08, 2.3.2010), la CGUE conferma che, in virtù del diritto internazionale, l’acquisto e la perdita della cittadinanza nazionale è materia di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Resta il fatto che in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione le norme nazionali di cui trattasi devono ugualmente rispettare quest’ultimo. Ora, il limite di dieci anni individuato dalla normativa olandese è legittimamente volto a scongiurare che la cittadinanza dei Paesi Bassi sia mantenuta da chi con questo Stato non ha (più) un legame effettivo; in aggiunta, anche se perdessero la cittadinanza olandese le ricorrenti non correrebbero neanche il rischio di rimanere apolidi. Sennonché, la Corte specifica che la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro “sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell’Unione”. In altre parole, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare in via incidentale le conseguenze attuali che l’interessato subirebbe per via della perdita de cittadinanza dello Stato membro e, per l’effetto, dell’Unione; inoltre, se del caso devono poter far riacquistare la cittadinanza all’interessato, con effetto retroattivo, dal momento in cui lo stesso richieda l’emissione di un qualsiasi documento che attesti la sua cittadinanza. La Corte fornisce indicazioni su come condurre la verifica del rispetto del principio di proporzionalità in tali casi. In particolare, occorre considerare se le conseguenze attuali sullo sviluppo normale della vita familiare e professionale dell’interessato sarebbero sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale. In secondo luogo, l’effetto della perdita della cittadinanza nazionale (ed europea) deve essere conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, soprattutto al diritto al rispetto della vita familiare (art. 7), letto in combinato disposto con l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore (art. 24, par. 2). Infine, si deve verificare se l’interessato sarebbe esposto a limitazioni nell’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, specie se ciò può rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi in un altro Stato membro “al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività”.

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