>

Fascicolo 1, Marzo 2018


«Tutti chiedono la stessa cosa. Dove andiamo? Per me non andiamo mai da nessuna parte. Siamo sempre in viaggio. Sempre in cammino. Perché a questa cosa non ci pensa nessuno? Oggi tutto si sposta. La gente si sposta. Sappiamo perché e sappiamo come. La gente si sposta perché lo deve fare. Ecco perché la gente si sposta. Si sposta perché vuole qualcosa di meglio. E quello è l’unico modo per trovarselo».

 (John Steinbeck, Furore, Bompiani ˗ Tascabili ˗, 2013, tr. Sergio Claudio Perroni)

Non discriminazione

Nel corso del terzo quadrimestre del 2017 si segnala che:

  •  il TAR Lazio (con 27.11.2017, n. 11743) ha negato la propria giurisdizione nell’ipotesi di discriminazione fondata sulla nazionalità e sulla provenienza geografica e perpetrata tramite provvedimenti autoritativi ed unilaterali adottati da una pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali ritenendo che il provvedimento in questione incida sul diritto soggettivo assoluto a non essere discriminati e non su posizioni di interesse legittimo.
  •  si può ritenere ormai prevalente, stante le numerose decisioni assunte sul territorio nazionale in secondo grado, l’orientamento giurisprudenziale che riconosce il principio del trattamento paritario tra immigrati (con regolare permesso di soggiorno) e cittadini italiani ai fini delle prestazioni assistenziali, sociali e familiari stante la diretta applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE;
  •  il persistente rifiuto dell’INPS alla erogazione delle prestazioni sociali ai detentori del permesso unico di soggiorno ha determinato il proliferare, su tutto il territorio nazionale, di vertenze dirette a far accertare il comportamento discriminatorio dell’Istituto. 

 

Bonus bebè

In relazione al c.d. bonus bebè previsto dall’art. 1, co. 125 della l. n. 190/14, si segnala la sentenza della Corte di Appello di Brescia 21.12.2017, n. 556 per la quale «il bonus bebè di cui all’art. 1, co. 125, l. n. 190/2014, in quanto destinato a sostenere i redditi delle famiglie e ad incentivare la natalità, rientra tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3 del reg. CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 2011/98 che rinvia a detto regolamento»; si segnala altresì la sentenza della Corte di Appello di Torino 29.11.2017, n.792 che, nel confermare l’orientamento già più volte in precedenza espresso, ha in particolare evidenziato che «Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto prestazione destinata a compensare i carichi familiari riconosciuta in base a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, rientra, indipendentemente dalla qualificazione della sua natura assistenziale o previdenziale, tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3, lett. j) del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento».
Entrambe le Corti hanno conclusivamente ribadito che il principio di parità di trattamento è chiaro, preciso e incondizionato e deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.
Si richiamano, nello stesso senso, le pronunce della Corte di Appello di Milano del 16.11.2017, n. 1843 del Tribunale di Torino del 22.12.2017, n. 2401 e del Tribunale di Alessandria in data 22.9.2017, n. 90 (tutte in Banca dati ASGI).
Il Tribunale di Firenze ha, invece, affrontato la questione del diritto al cd. bonus bebè in relazione al caso di un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso per assistenza di figli minori che è valido quale permesso unico lavoro. Il Tribunale ha statuito che se il cittadino extra UE è in possesso del decreto del Tribunale dei Minorenni, essendo quest’ultimo produttivo di effetti autorizzatori, il rilascio del permesso di soggiorno costituisce una mera regolarizzazione amministrativa e, di conseguenza, il cittadino extra UE ha diritto di ottenere l’assegno di natalità di cui all’art. 1 co. 125 d.lgs. n. 190/2014 (ordinanza del 27.10.2017, n. 8032, in Banca dati ASGI).
 
Premio alla nascita
Di notevole interesse è la recente pronuncia del Tribunale di Milano (del 12.12.2017, in Banca dati ASGI) che ha stigmatizzato il comportamento dell’INPS - attuato con l’emanazione della circolare n. 39 del 27.02.2017 che, in difformità da quanto previsto dall’art. 1, co. 353, l. n. 232/2016, introduce per l’accesso degli stranieri al beneficio «premio alla nascita», i medesimi requisiti previsti dall’art. 1 co. 125 l. n. 190/2014 per l’accesso al «bonus bebè» - affermando che si è in presenza di un atto discriminatorio in quanto la norma di legge individua espressamente i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione e non sussiste alcun potere in capo all’INPS di derogare ad una fonte di rango primario. Sicché all’INPS è stato ordinato di estendere il beneficio a tutte le madri regolarmente soggiornanti e di garantire adeguata comunicazione della possibilità di ottenere tale beneficio. L’Inps ha ottemperato all’ordine del giudice emanando un comunicato in data 15 dicembre 2017 (https://www.inps.it/nuovoportaleinps)
Sempre in ordine al premio alla nascita di cui all’art. 1, co. 353, l. n. 232/2016 si era già pronunciato il Tribunale di Bergamo con ordinanza del 30.11.2017 (in Banca dati ASGI), rilevando che si tratta di una prestazione di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del reg. CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 2011/98 che richiama detto regolamento. Inoltre il Tribunale ha sottolineato che il requisito della titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo risulta in contrasto con la disposizione nazionale ove non risulta espressamente previsto.
 
Assegni per il nucleo familiare
La materia delle prestazioni per i nuclei familiari è stata più volte sottoposta al vaglio delle Corti di Appello avanti alle quali l’INPS ha sistematicamente impugnato le decisioni assunte in primo grado. Anche in secondo grado, tuttavia, è stata affermata la natura discriminatoria del comportamento dell’Istituto che ha ignorato l’obbligo di applicazione diretta da parte della Pubblica Amministrazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 dir. 2011/98.
Con sentenza del 21.11.2017, n. 498 la Corte di Appello di Genova (in Banca dati ASGI) ha affermato che l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65, l. n. 448/1998, rientra, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia, fra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3, par. 1, lett. j) del reg. CE 883/2004 e dunque la norma nazionale, laddove non attribuisce al cittadino di un paese terzo titolare di permesso unico lavoro il diritto a fruire della prestazione in condizioni di parità con i cittadini italiani, si trova in contrasto con il principio di cui all’art. 12 dir. 2011/98, che richiama detto regolamento. Pertanto, trattandosi di un principio chiaro, preciso e incondizionato che deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni, la sua violazione costituisce discriminazione ed il giudice può ordinarne la rimozione attribuendo la prestazione. Analogamente ha concluso anche il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 6.11.2017, n. 22196 (in Banca dati ASGI).
Anche in relazione all’assegno per il nucleo famigliare di cui all’art. 2 della l. n.153/88 facendo applicazione del principio di parità di trattamento, sono intervenute pronunce delle Corti di Appello confermative delle decisioni assunte in primo grado. Con sentenza del 5.12.2017, n. 528 la Corte di Appello di Brescia, dopo aver sottolineato che si è in presenza di una prestazione assistenziale a carattere essenziale, ha rilevato che non solo rientra nell’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11, lett. d), della direttiva 2003/109, ma deve anche trovare applicazione senza alcuna facoltà di deroga in capo agli Stati ed ha concluso affermando che l’art. 2, co. 6 bis, l. n. 153/1998 deve essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 6.11.2017, n. 772 ha ritenuto che, poiché l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2, l. n. 153/1988 è una prestazione che rientra nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004, il principio di parità di cui all’articolo 12 dir. 2011/98, che richiama detto regolamento, deve trovare applicazione e di conseguenza l’art. 2, co. 6 bis, l. n.153/1998 deve essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.
Dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 della l. n. 153/1998 si è occupata anche la Corte di Appello di Trento che, nella sentenza del 26.10.2017, n. 72 ha in particolare sottolineato che si tratta di un emolumento al quale ha diritto, non tanto il singolo familiare, quanto piuttosto il nucleo nel suo insieme e pertanto – indipendentemente dallo status giuridico del familiare – occorre avere riguardo alla condizione del lavoratore richiedente, il quale ove risulti a lui applicabile il principio di parità di cui all’art. 11 dir. CE 2003/109, ha diritto al medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani. Ne consegue che anche per il lavoratore lungosoggiornante non è richiesta – così come per gli italiani – la convivenza con il lavoratore o la residenza in Italia dei familiari e la normativa nazionale, in contrasto con il suddetto principio, deve essere disapplicata (tutte pubblicate in Banca dati ASGI).
 
Assegno di maternità di base
La Corte di Appello di Venezia nella sentenza del 10.10.2017, n. 659 ha affrontato il tema dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs. n. 151/2001, riconoscendo che anch’esso rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale del reg. CE 883/2004 in quanto prestazione che si riferisce al “rischio” maternità espressamente previsto all’articolo 3, par. 1 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che, se violato, costituisce atto discriminatorio. Negli stessi termini si è espressa con sentenza del 2.10.2017, n. 914 la Corte di Appello di Firenze. Fra le pronunce dei tribunali si segnalano quelle del tribunale di Milano del 14.9.2017 del tribunale di Alessandria del 25.9.2017 e del tribunale di Bergamo del 10.10.2017. In particolare il tribunale di Bergamo non solo ha ritenuto il rifiuto della prestazione ad una cittadina extra UE titolare di permesso di soggiorno unico di lavoro atto discriminatorio, ma ha ordinato ai Comuni di adeguare le comunicazioni istituzionali e in particolare le pagine internet, indicando chiaramente, fra i titoli di soggiorno necessari per l’accesso al beneficio, anche il permesso unico lavoro (tutte in Banca dati ASGI).
 
Assegno Sociale
In merito a questa prestazione, è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 5.9.2017, n. 356 per chiarire che il requisito della residenza decennale in Italia previsto dall’art. 20, co. 10, d.l. n. 112/2008, conv. l. n. 133/2008 per ottenere l’assegno sociale di cui all’art. 3, co. 6, l. n. 335/95, ha assorbito il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all’art. 80, co. 19, l. n. 388/00. La Corte ha concluso quindi che tale permesso non è più un requisito necessario ai fini dell’accesso alla prestazione, ma assume solo valore indicativo della stabile permanenza sul territorio, che può anche essere attestata da permessi di soggiorno rilasciati senza soluzione di continuità.
Autocertificazione
La posizione assunta dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale ha reso necessario l’intervento dei giudici in merito alla prova del requisito reddituale. Nel periodo in esame si segnalano, al riguardo, una pronuncia del tribunale di Pavia del 13.9.2017, n. 288 e due del tribunale di Milano rispettivamente in data 9.10.2017, n. 2385 e 14.12.2017, n. 3304 (in Banca dati ASGI). In tutte le decisioni, è stato affermato che per la certificazione dei redditi prodotti nel paese d’origine, necessaria per il riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, co. 6, l. n. 335/1995, il cittadino straniero che appartenga a uno Stato non compreso nell’elenco di cui al d.m. 12.5.2003, è abilitato ad autocertificare i redditi diversi da quelli pensionistici. Per quanto concerne invece i redditi pensionistici percepiti all’estero è onere dell’INPS, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 12.5.2003, identificare gli organismi che provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ed in mancanza di tale identificazione, l’INPS non può subordinare il riconoscimento della pensione di invalidità alla presentazione di documenti diversi dalla autocertificazione resa dall’interessato.

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

© 2017-2023 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati. ISSN 1972-4799
via delle Pandette 35, 50127 Firenze

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.