Asilo e protezione internazionale

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LO STATUS DI RIFUGIATO

Appartenenza ad un determinato gruppo sociale
Il Tribunale di Bologna (15.7.2017) , ritenute credibili le dichiarazioni di un giovane cittadino nigeriano – il quale aveva riferito di essere fuggito dal Paese d’origine in seguito alla scoperta, da parte della polizia e dei membri della comunità, del suo orientamento omosessuale
ha premesso come le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale vadano ricondotte al motivo dell’«appartenenza ad un determinato gruppo sociale» e vadano considerate come «caratteristiche innate o immutabili, o come caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignità umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».
Tanto premesso, ha concluso che il fondato timore di cui all’art. 2, d.lgs. 251/2007 nel caso di soggetti omosessuali provenienti da Paesi – come la Nigeria – in cui sussiste la criminalizzazione inequivocabile e diretta, deve considerarsi in re ipsa. In particolare, con riferimento alla criminalizzazione, si legge nell’ordinanza che, come risultante dai numerosi ed aggiornati rapporti internazionali consultati dal giudicante, in Nigeria accanto alla criminalizzazione legale (rispetto alla quale l’atteggiamento del governo, pur dopo la nomina del nuovo presidente, non è mutato), esiste una criminalizzazione sociale (che si manifesta attraverso l’emarginazione ed i pregiudizi nei confronti delle persone LGBT). Tale scenario porta il giudice bolognese a ritenere che, ai fini della valutazione dei rischi cui sarebbe esposta una persone omosessuale in caso di rientro in Nigeria, stanti le predette forme di criminalizzazione, non rileva la intrinseca natura omosessuale o eterosessuale, ma la manifestazione e la percezione di un atto omosessuale da parte della società o delle autorità statuali.
 
Opinioni politiche
Il Tribunale di Perugia (con ordinanza n. 422 del 26.5.2017) , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane fuggito dall’Ucraina in ragione della sua renitenza alla leva. In particolare il giudice, dopo aver ribadito il carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva delle condizioni previste dall’art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra, ha evidenziato come il rifiuto opposto dal ricorrente (il quale, ricevuta la chiamata alle armi, come confermato anche dalla produzione della cartolina precetto, si è rifiutato di partecipare al conflitto) poteva essere ricondotto al motivo di connotazione politico-sociale. Infatti, in ragione delle caratteristiche del conflitto nelle zone orientali dell’Ucraina – che ha visto l’uccisione di circa 5000 persone, di cui moltissimi civili a far data dall’inizio del conflitto – si è ritenuto che, in caso di partecipazione al servizio militare, il ricorrente sarebbe stato costretto a commettere «crimini di guerra». Il predetto scenario, la avvenuta chiamata alle armi, l’impossibilità di fruire dell’esenzione (per le ragioni indicate dal ricorrente e ritenute del tutto attendibili dal giudicante) e le caratteristiche della «guerra civile» nella zona orientale del Paese d’origine del ricorrente giustificano, ad avviso del Tribunale, il riconoscimento dello status di rifugiato.
 
LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007
Mali
La Corte d’appello di Cagliari (sentenza 529/2017 del 13.6.2017) , in riforma della decisione del Tribunale, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un richiedente proveniente dal Sud del Mali (in particolare da un villaggio vicino alla capitale). Il giudice di secondo grado, in particolare – pur avendo utilizzando prevalentemente dati forniti dal Ministero degli affari esteri (ed il portale ww.viaggiaresicuri.it, istituzionalmente dedicato solo ad orientare le scelte di viaggio) – ha censurato la decisione del Tribunale evidenziando come non si era tenuta in debita considerazione la drammatica evoluzione della condizione socio-politica della zona meridionale del Mali caratterizzata da un «elevato rischio terroristico» e da un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione.
 
Senegal
Con ordinanza del 19.5.2017, il Tribunale di Palermo – dopo aver ritenuto non credibili, perché incoerenti e poco plausibili, le dichiarazioni del ricorrente relative alla sussistenza di un concreto rischio individuale di subire un «grave danno» – ha ritenuto sussistente il rischio effettivo di subire un grave danno, ai sensi dell’art. 14, lett. c) del d.lgs. 251/2007. In particolare il Tribunale, dopo aver accertato che la città di provenienza del ricorrente era sita nella regione di Kolda, in Casamance, ha ritenuto che detta zona fosse ancora interessata dal conflitto tra il Movimento delle forze democratiche della Casamance e le forze militari, tale da ravvisare la sussistenza di un «conflitto armato interno».
 
Nigeria
La Corte di Cassazione 17193/2017, nel rigettare il ricorso proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso (che aveva riconosciuto la protezione sussidiaria ad un uomo che era fuggito dall’Edo State perché minacciato dai parenti della compagna, contrari alla loro unione per motivi religiosi e perché nell’impossibilità di ricevere protezione dalle autorità statuali a causa del grave conflitto anche nel Sud della Nigeria), ha affermato come sia plausibile ritenere che, a fronte di minacce provenienti da privati cittadini, l’instabile situazione socio-politica e la sussistenza di una situazione di conflitto possa far ritenere sussistente un rischio effettivo di subire un grave danno.
 
Art. 14, lett. b) d.lgs. 251/2007
Il Tribunale di Milano (ordinanza del 10.7.2017) , – decidendo sul ricorso di un giovane nigeriano, che aveva riferito di essere nato in Edo State e di essersi trasferito, sin dall’età di 2 anni, nello stato del Borno, nel Nord della Nigeria e di aver lasciato il suo Paese d’origine in seguito all’uccisione del padre da parte di ragazzi appartenenti al gruppo terroristico Boko Haram – ha ritenuto che l’uccisione del padre e le violenze subite ad opera del gruppo terroristico, nonché la gravissima situazione presente proprio nello Stato del Borno costituiscono tutti elementi per far ritenere che, in caso di rientro in Nigeria, egli sarebbe esposto al pericolo di subire un grave danno e giustificano, pertanto il riconoscimento della protezione sussidiaria.
La sez. VI della Suprema Corte, con ordinanza n. 14700/2017 – chiamata a decidere su un ricorso di un cittadino nigeriano fuggito perché accusato di omicidio colposo di un motociclista con il quale aveva avuto un incidente automobilistico – richiamando i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (nella pronuncia n. 2830/2015), ha ribadito la centralità del dovere di cooperazione del giudice, con particolare riferimento all’acquisizione di informazioni sulla repressione dei reati di diritto comune in Nigeria. Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice deve esaminare la sussistenza di un rischio effettivo di subire un grave danno – rappresentato dal pericolo di subire una condanna a morte – con particolare riferimento all’esistenza di un sistema sanzionatorio che commina la pena di morte, «inflitta con brutalità e sofferenza», senza diversificare tra reati dolosi e colposi.
 
Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 23.5.2017 , pronunciando sul ricorso di un cittadino del Gambia – fuggito dal Paese d’origine perché accusato dell’omicidio stradale di una giovane donna e trattenuto, in stato di arresto per alcune settimane – ha affermato che, in caso di detenzione, egli sarebbe esposto al rischio di un trattamento inumano e degradante. Nell’ordinanza si legge che, pur prevedendo il road traffic act, per l’omicidio stradale colposo, la pena detentiva non superiore ai 5 anni di reclusione, deve ritenersi che, come confermato dai rapporti di Amnesty International consultati dal giudicante, le condizioni di vita nelle carceri in Gambia «sono particolarmente precarie e non pongono al riparo i detenuti da torture e maltrattamenti».
 
Alle medesime conclusioni, sempre con riferimento al rischio di subire un trattamento inumano e degradante nelle carceri del Gambia, giunge anche il Tribunale di Venezia, nella pronuncia del 21.6.2017.
 
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.7.2017 , ha, infine, riconosciuto la protezione sussidiaria ad un uomo, nato ad Asmara quando era ancora in territorio etiope e poi trasferitosi, ormai orfano, in un centro ad Addis Abeba, al quale sia il governo etiope che quello eritreo avevano rifiutato di riconoscere la cittadinanza. Il giudice meneghino, ritenuto il complessivo quadro fornito esauriente e considerato positivo il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca), ha proceduto ad integrare il detto giudizio con l’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese d’origine. In particolare, dopo aver consultato i più recenti rapporti internazionali, ha concluso che le informazioni relative alla situazione dell’Eritrea e dell’Etiopia sono tali da far ritenere che, a fronte del pericolo subito per l’esposizione individuale del ricorrente – sprovvisto dei documenti di identità e cittadinanza etiope e allo stesso modo sprovvisto dei documenti di identità eritrea – le autorità statali non potrebbero offrirgli protezione.
La Suprema Corte, sez. VI-I, nell’ordinanza 17891 del 17.7.2017, decidendo sull’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno avverso la decisione che aveva riconosciuto ad una cittadina provenienza dalla Nigeria la protezione sussidiaria, ha affermato che nella narrazione di «episodi specifici riguardanti la storia personale (in particolare l’omicidio del padre e del fratello dai seguaci di Boko Haram per motivi religiosi)» e in ragione del credo religioso debbano essere ravvisato quel «grado di individualizzazione necessario ad integrare i presupposti della protezione sussidiaria».
Ancora la Suprema Corte, sez VI-I, con ordinanza del 3.7.2017, n. 16356, ha ribadito come, dopo aver verificato l’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, sia l’autorità amministrativa che quella giudiziaria siano tenute a rispetta l’obbligo di cooperazione ad esse imposto dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e segnatamente a valutare tutti i fatti pertinenti riguardanti il Paese d’origine. Tanto premesso, la Corte di legittimità, richiamando un precedente orientamento (Cass. 15192/2015), ha sottolineato che «il Giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati, anche alla luce delle condizioni socio-politiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto del d.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a (Cass. 15192/2015)». Merita, infine, di essere ricordato quanto ribadito dalla Corte di Cassazione in merito al fatto che agenti del «danno grave» possano essere anche soggetti privati (come, nel caso esaminato nel provvedimento in commento, anche i parenti della ragazza frequentata dal richiedente protezione), in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi.
 
LA PROTEZIONE UMANITARIA
Il diritto alla protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, co. 6 TU 286/98, richiamato dall’art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 (e dunque riconoscibile sia dalla Commissione territoriale che dall’autorità giudiziaria se negata la protezione internazionale) è un istituto sempre più all’attenzione degli organi giudiziari e, data l’ampiezza e l’indeterminatezza della previsione (imprescindibile, stante la natura di norma di chiusura del sistema), è oggetto di variegata interpretazione ed applicazione. In particolare, si sta delineando una giurisprudenza che rinviene il bisogno di protezione umanitaria nell’esigenza di salvaguardare il richiedente dai rischi connessi alla instabilità sociale e politica del Paese di origine, oppure nella valorizzazione dell’integrazione sociale avvenuta in Italia.
Un’ipotesi particolare è, invece, quella decisa dal Tribunale di Trieste che ha trattato della discriminazione ai danni di una minoranza etnica e del rilievo dei legami familiari ex art. 8 CEDU.
 
Con sentenza n. 476/217 la Corte d’appello di Cagliari ha negato il riconoscimento della protezione internazionale ad un richiedente asilo proveniente dalla regione del Punjab in Pakistan, per difetto di credibilità delle dichiarazioni, ritenute vaghe e contraddittorie (egli, peraltro, aveva denunciato in sede di appello erroneità della traduzione da parte di due interpreti, ma non aveva indicato diverse circostanze) e dunque non ritenendo attivabili i poteri officiosi previsti dall’art. 3 d.lgs. 251/2007. Comunque la Corte ha provveduto ad accertare la situazione nel Paese ed in particolare nella regione di provenienza, per l’eventuale esistenza di violenza indiscriminata e diffusa secondo le previsioni dell’art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007, escludendola in quanto le fonti di informazione consultate attestano un calo della violenza nel Punjab. Tuttavia, proprio in conseguenza dell’esistente instabilità del Punjab, teatro di recenti attacchi terroristi, la Corte sarda ha individuato il rischio per la popolazione di violazione del diritti fondamentali e dunque ha riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria, di natura temporanea, «potendosi prognosticare un’evoluzione positiva della situazione».
 
Con riguardo ad altro Paese, il Mali, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 62/2017 ha negato il riconoscimento della protezione internazionale a richiedente asilo maliano (per difetto di credibilità), proveniente dal sud del Paese, ritenendo che, pur se non totalmente pacificata, la situazione sia tutto sommato stabilizzata e negando anche il riconoscimento della protezione umanitaria con motivazione che, partendo dal difetto di credibilità, prende in considerazione anche l’integrazione sociale in Italia, ritenuta però insussistente. Così la Corte pugliese: «L’eventuale rimpatrio, quindi, non esporrebbe l’appellante a una situazione di conflitto armato interno rilevante per la protezione sussidiaria, oppure – tenuto conto della conclamata inattendibilità dei motivi dell’emigrazione indicati alla Commissione e dell’assenza anche di un principio di integrazione nel nuovo contesto di vita – di specifica e grave vulnerabilità personale, rilevante per la protezione umanitaria.».
La Corte pugliese, dunque, ha escluso la tutela umanitaria innanzitutto perché ritiene ostativa la non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ed inoltre per non avere dimostrato nessuna concreta integrazione in Italia.
 
Con ordinanza del 3.3.2017 (RG. 44/2016) il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo del Punjab, Pakistan, dopo avere negato il riconoscimento della protezione internazionale in quanto, pur ritenuto attendibile il racconto del richiedente, la risalenza nel tempo dei fatti ed il contesto territorialmente limitato delle minacce subite, escludono la ricomprensione della vicenda nelle fattispecie previste dalla legge. Il Tribunale, tuttavia, ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in considerazione della instabilità del Paese che esclude un rimpatrio in condizioni di sicurezza.
 
Con altra ordinanza, del 10.4.2017 (RG.18329/2015), il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo proveniente dalla regione del Punjab, in Pakistan (dopo il rigetto da parte della Commissione territoriale per la natura privata dei fatti raccontati), in quanto, pur avendo escluso che la situazione ivi esistente rientri nella definizione di conflitto armato interno rilevante ai fini della protezione sussidiaria, l’ha qualificata come di grave instabilità, sia pur temporanea, che esclude che il richiedente possa rientrare in Pakistan in condizione di sicurezza. Il Tribunale ha valorizzato nel contempo, il lavoro reperito dal richiedente in Italia, talché il suo rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di «assoluta precarietà esistenziale».
 
Con ordinanza 3.6.2017 il Tribunale di Bologna (RG. 11000/2016) ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo proveniente dalla Costa d’Avorio, dopo avere accertato che per la vicenda narrata (contesa con parenti e conseguente esclusione sociale) non avrebbe trovato protezione nel Paese di origine (per la prevalenza del diritto consuetudinario su quello legale, per un inefficace obbligo scolastico, per la precarietà economica del Paese). Pur escludendo che tale situazione faccia rientrare il caso nella protezione internazionale, il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria stante la mancanza di legami familiari in patria e di risorse economiche e verificata la precaria situazione economica in Costa d’Avorio e dunque una condizione di vulnerabilità personale, nel contempo valutando l’inserimento sociale in Italia attraverso il percorso formativo e lavorativo in corso. Secondo il giudice, infatti, la residuale tutela gli va riconosciuta «affinché egli possa avere il tempo nel Paese ospitante, in cui ha saputo utilizzare proficuamente i mezzi che gli sono stati messi a disposizione dal sistema di accoglienza, di consolidare il suo futuro».
 
Sempre il Tribunale di Bologna, con ordinanza 20.6.2017 (RG. 3399/2017) ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo proveniente dal sud della Nigeria (Edo State), pur non ritenendo del tutto attendibili le sue dichiarazioni (soprattutto per la parte relativa alla richiesta di protezione alle proprie autorità statali), ma accertando la sua estrema fragilità soggettiva, causata dalla peculiare vicenda vissuta (violenza familiare psicologica, more violenta dei genitori).
Secondo il giudice bolognese la tutela umanitaria consentirebbe alla richiedente asilo di elaborare adeguatamente il proprio vissuto, dopo le drammatiche vicende vissute in patria, tenuto anche conto del buon inserimento sociale in Italia.
 
Con decisione 4.7.2017 (RG. 33/2016) il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo della Macedonia, appartenente alla minoranza etnica rom, in ragione della discriminazione accertata in quel Paese ai danni dell’intera etnia. Interessante la pronuncia che, richiamando espressamente l’art. 8 CEDU, valorizza i legami familiari della richiedente in Italia, ove vivono il compagno (cittadino afghano, titolare di protezione sussidiaria) e la loro figlia, nata nel 2011 e ben inserita nella società italiana.
 
Con ordinanza 10.7.2017 (RG. 244/2017) il Tribunale di Milano ha negato la protezione internazionale a richiedente asilo proveniente dal sud della Nigeria, escludendo, sulla base di fonti di informazione indicate, l’esistenza sia di atti persecutori rientranti nel rifugio politico, che di una situazione, in quella area, di conflitto armato interno/violenza generalizzata rilevante secondo la definizione di protezione sussidiaria. Dopo avere descritto la natura della protezione umanitaria ed evidenziato che i seri motivi umanitari, unitamente agli obblighi costituzionali ed internazionali, riguardano fattispecie riferibili a peculiari vulnerabilità, il Tribunale ha riconosciuto la protezione umanitaria, in ragione della peculiare vulnerabilità del richiedente conseguente alla sua giovane età e all’essere privo in patria di legami familiari in grado di sostenerlo e di proteggerlo, nel contempo valorizzando l’inserimento sociale in Italia, attestato dalla convivenza con una famiglia italiana, con l’apprendimento della lingua italiana e con l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
 
Con ordinanza 17.7.2017 (RG.1900/2017) il Tribunale di Bari ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo proveniente dal Ghana, in ragione delle sue condizioni di salute (seria patologia) e della impossibilità o difficoltà di ricevere adeguate cure nel Paese. Il Tribunale compie una ricostruzione giurisprudenziale della protezione umanitaria, giungendo alla conclusione secondo cui «Non v’è dubbio che il diritto alla salute dell’istante – da qualificarsi “diritto umano fondamentale” ai sensi e per gli effetti di cui al su richiamata giurisprudenza di legittimità – risulterebbe esposto a grave compromissione laddove lo stesso non potesse continuare a godere dell’assistenza specialistica assicuratale in Italia [...], essendo improbabile che, per le note condizioni di inadeguato sviluppo, prestazioni di assistenza e cure mediche almeno equivalenti possano essergli garantite nel Paese di provenienza».
 
Con ordinanza 17.7.2017 (RG. 2129/2017) il Tribunale di Milano ha riconosciuto a richiedente asilo del Mali la protezione umanitaria, pur in difetto di credibilità delle sue dichiarazioni che avevano condotto all’esclusione dal riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale ha ancorato l’accertamento del bisogno di tutela umanitaria alla valutazione dei pericoli ai quali andrebbe incontro in caso di rimpatrio nel suo Paese. Accertamento che ha condotto l’autorità giudiziaria a rinvenire una situazione di insicurezza, derivante detti pericoli conseguenti al fenomeno del banditismo nell’area centrale del Mali, all’intensificarsi di conflitti comunitari, al fenomeno del terrorismo, tali da escludere che il richiedente possa ritornare nel Paese in condizioni attuali di sicurezza.
Il Giudice ha, altresì, valutato positivamente il percorso di integrazione sociale del richiedente comprovato dalle attività di formazione e istruzione seguite e dall’attività lavorativa in corso.
 
Con ordinanza 24.7.2017 il Tribunale di Torino ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente asilo del Senegal (Casamance), per il quale era stata chiesta esclusivamente detta forma di protezione. Il Tribunale, ricostruita sinteticamente la vicenda (giovane orfano, affidato alle cure di un padrino, poco scolarizzato, con uccisione del padrino da parte dei ribelli e fuga del giovane in altra area del Paese per alcuni anni, prima dell’esodo in Libia) ha rinvenuto i seri motivi umanitari in relazione alla condizione di particolare vulnerabilità soggettiva del richiedente che, se rinviato in Senegal, si troverebbe «privo di qualsiasi affetto nonché di beni che gli consentirebbe di riprendere la sua vita».
Il giudice ha attribuito importanza anche al percorso di integrazione sociale del giovane richiedente, dimostrato attraverso attestati di apprendimento della lingua, di attività di volontariato e dello svolgimento di un lavoro, tali da ritenere che egli abbia «raggiunto un apprezzabile grado di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano».
 
LE MISURE DI ACCOGLIENZA
Con sentenza n. 110/2017 il Tar Liguria ha annullato il provvedimento con cui il prefetto della provincia di Genova ha revocato la misura dell’accoglienza in un Centro straordinario di accoglienza (CAS) ad una richiedente asilo, per ritenuta violazione del regolamento delle strutture di accoglienza (comportamento, qualificato irrispettoso, nei confronti degli operatori, non rientro nelle ore notturne in assenza di autorizzazione).
Il Tar ha annullato il provvedimento in quanto, essendo di natura discrezionale, deve necessariamente essere preceduto da un contraddittorio con il destinatario, ai sensi dell’art. 7, l. 241/2000 e s.m. (comunicazione di avvio del procedimento). Pronuncia con cui si conferma l’applicazione delle norme e dei principi della legge cd. sulla trasparenza amministrativa.
La pronuncia è di interesse anche nella parte in cui rigetta per inammissibilità la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per difetto di produzione di certificazione consolare relativa alla situazione reddituale nel Paese di provenienza o, in alternativa, di prova della impossibilità di acquisirla, non essendo applicabile, secondo il Tar, l’art. 25 della Convenzione di Ginevra in quanto l’interessata era richiedente asilo e non rifugiata.
Invero, la pronuncia non ha fatto applicazione della speciale disciplina in materia di patrocino a spese dello Stato del richiedente asilo ed in particolare dell’art. 16, d.lgs. 25/2008, secondo cui «Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal d.p.r. 30.5.2002, n. 115. In ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero si applica l’art. 94 del medesimo decreto.».
Detto art. 94 del TU Spese di giustizia (che disciplina presupposti e modalità per l’ammissione per chiunque al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) contempla proprio l’impossibilità di ottenere la certificazione consolare prevedendo, in alternativa, la produzione di certificazione sostitutiva. Ma è soprattutto l’art. 8, d.lgs. 21/2015 che doveva essere applicato, in quanto prevede che «Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 16 del decreto, la documentazione prevista dall’art. 79 del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato».
È noto, infatti, che il richiedente asilo non può avere rapporti con le proprie autorità nazionali (possibilità esclusa per chiunque sia a conoscenza della richiesta di asilo) e pertanto l’accorto legislatore ha previsto una esplicita deroga per il richiedente asilo della documentazione da allegare per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deroga che non è stata minimamente considerata dal Tar ligure.
 
I PROVVEDIMENTI DI RINVIO EX REGOLAMENTO n. 604/2013 DUBLINO III
Con sentenza 2272/2017 il Consiglio di Stato ha annullato un provvedimento dell’Unità Dublino, del Ministero dell’interno, che, all’esito della procedura di determinazione dello Stato dell’Unione europea competente all’esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, secondo i criteri di cui al regolamento n. 604/2013, aveva disposto il rinvio di un richiedente asilo del Pakistan in Ungheria (risultava, infatti, che il richiedente, prima della richiesta di protezione in Italia, aveva presentato analoga istanza in Ungheria, ove era approdato nel 2014 al termine della cd. rotta balcanica). Dopo avere espletato un’attività istruttoria finalizzata all’accertamento delle effettive condizioni dei richiedenti asilo in Ungheria e richiamate numerose fonti di Agenzie istituzionali (UNHCR ed EASO), il Consiglio di Stato, riformando completamente la decisione negativa del Tar Lazio, ha annullato la decisione di rinvio ritenendo l’Ungheria Paese terzo non sicuro, nel quale il richiedente asilo avrebbe concretamente rischiato trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell’art. 3 della CEDU.
 
IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza 23.5/6.7.2017 (RG. 3988/2016) ha annullato il provvedimento con cui il giudice monocratico del Tribunale aveva revocato l’ammissione del richiedente asilo al patrocinio a spese dello Stato (disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati), in conseguenza del rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale della Commissione territoriale. Revoca disposta per colpa grave, vale a dire una delle ipotesi contemplate dall’art. 136 d.p.r. 115/2002.
In sede di opposizione alla revoca, ex art. 170 del medesimo TU Spese di giustizia ed art. 15 d.lgs. 150/2011, altro magistrato (delegato dal Presidente del Tribunale cui va diretta l’opposizione) ha ritenuto insussistente la colpa grave, in quanto nella particolare materia della protezione internazionale, l’oggettiva difficoltà di produrre prove, il dovere di cooperazione istruttoria in capo sia all’autorità amministrativa che a quella giudiziale e i diversi orientamenti giurisprudenziali, escludono che il ricorrente potesse «prevedere con sufficiente certezza l’esito del ricorso giurisdizionale».
Decisione particolarmente importante, sia perché chiarisce quali possa essere i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (che non può conseguire automaticamente al rigetto dell’impugnazione), sia in previsione di quanto potrà avvenire a seguito della riforma operata dalla legge n. 46/2017, che ha modificato per i soli giudizi di protezione internazionale la disciplina del cd. gratuito patrocinio, imponendo che il giudice che rigetti un ricorso avverso un provvedimento con cui la Commissione territoriale dichiara inammissibile la richiesta di protezione internazionale o manifestamente infondata, sia tenuto a motivare perché NON revoca il patrocinio a spese dello Stato.
 
QUESTIONI PROCESSUALI
La forma dell’atto di appello: una questione ancora aperta
Con ordinanza n. 17420 del 13.7.2017 la Corte di cassazione è intervenuta su una questione che, negli ultimi tempi, aveva visto la giurisprudenza di merito assumere opposti orientamenti in tema di forma dell’atto d’appello avverso la decisione di 1^ grado del Tribunale, in materia di protezione internazionale. Come evidenziato su questa Rivista (cfr. Rassegna asilo e protezione internazionale nn. 1 e 2 del 2017), a seguito della riforma dell’art. 19 d.lgs. 150/2011 operata dal d.lgs. 142/2015, parte della giurisprudenza ha ritenuto che il riferimento in detta disposizione al «ricorso», che le Corti d’appello dovevano definire entro 6 mesi, era da intendersi come indicazione della forma dell’atto di impugnazione di 2^ grado, con la conseguenza che l’introduzione dell’appello con atto di citazione depositato (rectius: iscritto a ruolo) oltre il termine di 30 gg. (ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.) era da ritenersi tardivo e dunque rendesse inammissibile l’appello.
Altra parte della giurisprudenza, invece, riteneva che l’uso del termine «ricorso» nella novella del 2015 fosse in senso atecnico, valendo dunque per l’appello ex art. 702 quater c.p.c. la forma dell’atto di citazione (approdo a cui era giunta, in generale, la Cassazione dopo il d.lgs. 150/2011).
Arrivata la questione davanti alla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17420/2017 ha affermato che la riforma del 2015 ha inteso definire i tempi delle procedure giudiziali ma non mutare la forma dell’atto di appello, che dunque anche in materia di protezione internazionale è l’atto di citazione (da notificarsi entro 30 gg. ed iscrivere a ruolo entro i successivi 10 gg.), in coerenza con l’orientamento già formatosi per tutte le cause soggette al rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.
Stante il ruolo nomofilattico della Cassazione, ci si aspettava che la questione fosse definitivamente risolta, senza che le Corti d’appello potessero orientarsi diversamente l’una dall’altra (con effetti evidentemente irragionevoli) o mutare il proprio orientamento in corso di causa (come avvenuto, letteralmente, in molte situazioni), penalizzando il diritto al processo dei richiedenti asilo.
Così non è avvenuto.
 
Con ordinanza RG. 825/2017 del 17 luglio 2017 e depositata il 24 successivo, la Corte d’appello di Venezia ha espressamente disatteso la pronuncia della Cassazione, ritenendo di doversene discostare e dunque ribadendo che la forma dell’atto d’appello deve essere il ricorso.
Secondo il giudice d’appello veneto, che conosce la pronuncia della Cassazione n. 17420/17, il legislatore del 2015 ha inteso esplicitamente accelerare le procedure giudiziali indicando in 6 mesi il termine entro il quale ognuno dei tre gradi di giudizio doveva essere definito (oggi la disciplina è mutata ancora ad opera della legge n. 46/2017) e, per rispettare tale finalità, l’uso della locuzione «deposito del ricorso» anche per la fase dell’appello non può essere inteso in senso atecnico. Infatti, se, al contrario, si ritenesse l’atto di citazione come forma dell’appello, la scansione dei tempi della causa sarebbe assegnata principalmente alle parti, con esclusione di ogni potere acceleratorio del giudice, in quanto è la parte ad indicare la data dell’udienza (che non può essere inferiore a 90 gg. ex art. 163 c.p.c.) e, in conclusione del giudizio, ognuna delle parti in giudizio ha il diritto di depositare comparse conclusionali entro 60 gg. dall’ultima udienza e ulteriore 20 gg. per le repliche, ai sensi dell’art. 190 c.p.c. Se rispettati tali termini, sarebbe oggettivamente impossibile, secondo il giudice veneziano, rispettare quello semestrale di definizione del giudizio indicato dal legislatore del 2015, vanificando la finalità dallo stesso perseguita.
La Corte d’appello di Venezia, dunque, ha disposto la conversione del rito (evidentemente perché l’iscrizione a ruolo era avvenuta comunque entro i 30 gg. dal deposito dell’ordinanza di 1^ grado).
Interpretazione, quella qui in esame, che riapre la questione della forma dell’atto d’appello, nel frattempo rischiando che svariati appelli cadano sotto la scure dell’inammissibilità, senza neppure che venga ritenuto errore scusabile l’utilizzo da parte del difensore del richiedente asilo di una forma o dell’altra (scelta necessitata dall’iniziale orientamento giurisprudenziale), con un risultato che mortifica, ancora una volta, il diritto d’asilo.
 
Successivamente, in data 11.9.2017 è stata depositata l’ordinanza n. 21030/17 della Corte di cassazione, che ha ribadito che la forma dell’atto d’appello è la citazione e non il ricorso, e la tempestività va verificata con riguardo alla data della notifica dell’impugnazione e non a quella del suo deposito in Corte d’appello.
 
La sospensione del provvedimento della Commissione territoriale nelle more del giudizio.
Con ordinanza del 14.7.2017 la Corte d’appello di Bologna ha confermato il proprio consolidato orientamento, affermando che la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, che nega il riconoscimento della protezione internazionale, opera per tutti i gradi di giudizio.
La riforma dell’art. 19 d.lgs. 150/2011, ad opera del d.lgs. 142/2015, ha, infatti, comportato una modifica della previgente disciplina che subordinava la sospensione a specifico provvedimento giudiziale, disponendo la sospensione automatica a seguito di presentazione del ricorso, ad eccezione dei casi espressamente esclusi dalla norma (per i quali vale ancora il diritto di chiedere al giudice detta sospensione dell’efficacia del provvedimento). Secondo la Corte felsinea, dunque, «la disciplina vigente comporta la sospensione del provvedimento impugnato per l’intera durata della procedura, in conformità delle indicazioni della direttiva 32 cit., che agli artt. 9 e 46 sancisce il diritto dei richiedenti asilo di rimanere nello Stato membro durante l’intera procedura, amministrativa di esame della domanda e negli eventuali sviluppi in sede giurisdizionale promossi con ricorso dello straniero, nell’ottica premessa nei considerando dell’effettività della garanzia dell'ottenimento della protezione internazionale».
 
La sospensione del provvedimento questorile di revoca del permesso di soggiorno conseguente a rigetto del ricorso di 1^ grado
Con ordinanza 12.7.2017 (RG. 5660/2017) il Tribunale di Cagliari ha affrontato una questione particolare, ovverosia il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l’intimazione a lasciare il territorio nazionale in conseguenza del rigetto in 1^ grado del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, nonostante la proposizione dell’appello.
Nel caso specifico, il richiedente asilo aveva chiesto alla Corte d’appello di sospendere l’efficacia del provvedimento della Commissione, nelle more del giudizio, ma la revoca e l’intimazione questorile sono intervenute prima che il giudice d’appello si sia pronunciato.
Il Tribunale cagliaritano, adito dal richiedente asilo, ha sospeso l’efficacia del provvedimento del questore nella parte in cui intimava di lasciare l’Italia entro 15 gg., impregiudicata ogni ulteriore decisione all’esito di quella della Corte d’appello sulla cd. sospensiva.
Il giudice non ha ritenuto di potere sospendere l’efficacia dell’intero provvedimento del questore ma il testo della decisione non lascia comprendere quale sia stato ritenuto l’impedimento.