Famiglia e minori

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FAMIGLIA

La mancanza di un reddito minimo non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di legami familiari stabili.
Con la sentenza 23.05.2017, n. 2398, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno sul solo presupposto della carenza di un reddito sufficiente, senza che venisse presa in alcuna considerazione la circostanza che lo straniero aveva legami familiari stabili in Italia oltre ad essere figlio di un cittadino italiano.
Confermando il proprio consolidato orientamento, il Supremo Consesso Amministrativo rileva che, sebbene il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisca un requisito soggettivo necessario ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596), nondimeno la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, in quanto, in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l’esigenza, da un lato, di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza discriminazione alcuna (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26.5.2016, n. 2229).
 
Il genitore del rifugiato non deve provare la vivenza a carico ai fini del ricongiungimento
Con l’ordinanza 9.5.2017 , il Tribunale di Perugia si è pronunciato su di una fattispecie particolare, ma suscettibile di applicarsi in altri casi.
La ricorrente, titolare dello status di rifugiato in Italia, aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la madre, ma l’Ambasciata competente aveva successivamente negato il rilascio del visto per motivi familiari, ritenendo fare difetto la prova della vivenza a carico del genitore.
Con l’ordinanza sopra richiamata, il Tribunale ha ricordato che il rifugiato richiedente il ricongiungimento non deve dimostrare di possedere un alloggio adeguato ed un reddito minimo superiore alle soglie indicate per il ricongiungimento ordinario. Secondo l’autorità giudiziaria, tale circostanza deve indurre ad escludere che il legislatore possa chiedere al rifugiato la prova della vivenza a carico, prevista dall’art. 29, co. 1, lett. d), prima parte, d.lgs. n. 286/1998, dal momento che essa «inevitabilmente necessita della prova di un reddito minimo e di un alloggio adeguato, di cui spesso i rifugiati non dispongono, sicché porterebbe in ultima analisi a svuotare di contenuto la potenza intrinseca contenuta nell’art. 29-bis TU».
 
MINORI
Competenza all’adozione del provvedimento di accertamento dell’età, ai sensi dell’art. 19 bis, d.lgs. 142/2015.
Con il decreto del 12.7.2017, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha affermato che la competenza per il provvedimento di attribuzione dell’età risulta naturalmente rimessa al Tribunale per i minorenni, a cui in genere sono rivolgete, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile.
Il provvedimento si segnala perché è tra i primi ad avere affrontato la questione della competenza all’adozione del provvedimento di attribuzione dell’età nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 19 bis d.lgs. n. 142/2015, introdotto di recente dall’art. 5 della l. 7.4.2017, n. 47 sui minori non accompagnati.
Tale articolo investe il Pubblico Ministero degli accertamenti socio-sanitari da effettuarsi nel caso in cui sussistano fondati dubbi sull’età dichiarata dal minore straniero non accompagnato e in cui i precedenti accertamenti meno invasivi fondati sull’esame dei documenti e di un’intervista non abbiano permesso di confermare la minore età.
La norma non chiarisce però quale sia l’Autorità giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di accertamento dell’età, da adottarsi sulla base degli accertamenti esperiti dal Pubblico Ministero. Tale silenzio ha indotto a individuare due possibili soluzioni: da un lato, si è indicato come competente all’adozione del provvedimento lo stesso Pubblico Ministero, dall’altro, si è individuata l’autorità giudiziaria competente nel Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale per i minorenni di Trieste aderisce a questa seconda interpretazione: secondo il Giudice triestino, «il provvedimento di attribuzione dell’età, impugnabile in sede di reclamo secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio, è un provvedimento di natura decisoria rimesso al giudice, che si colloca all’esito degli accertamenti demandati dalla norma al Pubblico Ministero Minorile e da emettersi dunque su richiesta del Pubblico Ministero stesso fondata appunto su quegli esperiti accertamenti; secondo tale interpretazione, poiché ad essere investito degli accertamenti è il Pubblico Ministero Minorile, la competenza per il “provvedimento di attribuzione dell’età” risulta naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al Tribunale per i minorenni, a cui in generale sono risolte, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile».
L’opzione ermeneutica del Giudice triestino appare condivisibile, essendo nel nostro ordinamento del tutto eccezionale l’attribuzione al Pubblico Ministero della competenza ad adottare provvedimenti decisori impugnabili “in sede di reclamo” secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio.
Sarebbe comunque opportuno un intervento chiarificatore del legislatore sul punto, dal momento che la disposizione in esame, pur disciplinando un procedimento che è idoneo ad incidere su diritti fondamentali della persona minorenne, appare eccessivamente lacunosa.
 
Possibilità di rilasciare l’autorizzazione al soggiorno ex art. 31, d.lgs. n. 276/1998 anche a favore di genitori di minori in età prescolare
Si è posta frequentemente all’attenzione della giurisprudenza minorile la questione della possibilità di fare applicazione dell’art. 31, d.lgs. n. 286/1998 anche a tutela di minori senza problemi di salute che abbiano un’età prescolare.
Secondo un filone della giurisprudenza di merito cui aderisce anche la sentenza della Corte d’Appello impugnata avanti la Corte di Cassazione, in presenza di minori di tenera età, l’eventuale allontanamento del nucleo familiare dall’Italia non avrebbe potuto determinare alcun significativo pregiudizio al minore anche eventualmente nato in Italia, dal momento che, proprio in ragione della tenera età, il minore ben avrebbe potuto adattarsi alla nuova realtà.
Con la sentenza 30.08.2017, n. 19433 (ud. 30.05.2017), la Cassazione esclude che una simile interpretazione sia corretta.
Secondo i giudici di legittimità, deve al contrario essere affermato, in linea con la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 25419 del 2015) che il giudice di merito deve attribuire il necessario rilievo al pregiudizio che i minori subirebbero per effetto dell’allontanamento dal luogo in cui sono nati (ove nati in Italia) o comunque hanno il centro dei propri interessi e relazioni, considerando che, proprio per la loro tenera età, il disagio derivante dal distacco risulterebbe superiore a quello normalmente connesso al mutamento del contesto di riferimento, e dunque l’insufficiente grado di sviluppo della personalità potrebbe renderne problematico l’adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente differenti da quelle proprie del nostro Paese, nel quale o sono nati o hanno comunque prevalentemente vissuto.
Secondo la Corte, dunque, l’elemento dell’età prescolare appare particolarmente significativo e non deve essere trascurato come quello del radicamento nel territorio.