Corte di Giustizia dell'Unione europea

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«Dublino III»: criteri di competenza 
Nei casi Jafari (CGUE, 26.7.2017, causa C-646/16) e A.S. (CGUE, 26.7.2017, causa C-490/16), decisi separatamente, ma accomunati da numerosi elementi (tant’è che l’Avvocato Generale li ha trattati assieme nelle sue conclusioni), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni punti chiave del regolamento 604/2013 (regolamento «Dublino III»).
Entrambi i casi vertono sulla presunta irregolarità dell’ingresso di cittadini di Stati terzi in uno Stato membro e sull’interpretazione dei criteri di competenza del «Dublino III» in presenza di circostanze straordinarie, dovute all’elevato afflusso di migranti in uno Stato membro. Nello specifico, lo Stato eccessivamente gravato era la Croazia, che aveva deciso di accompagnare verso la Slovenia alcune famiglie di cittadini siriani e afghani giunti in territorio UE varcando la frontiera croata senza visto e intenzionati a recarsi in altri Stati membri per chiedere protezione internazionale. Gli Stati membri in cui le domande erano poi state effettivamente presentate ritenevano, contrariamente ai soggetti interessati, di non avere competenza e disponevano l’allontanamento dei richiedenti in Croazia. Venivano allora instaurate due cause interne che sfociavano in altrettanti rinvii pregiudiziali posti in essere per avere delucidazioni sostanzialmente su due questioni di fondo. L’accompagnamento alla frontiera interna ad opera delle autorità dello Stato membro di primo ingresso può considerarsi l’equivalente di un visto in relazione all’art. 12, reg. 604/2013? E tale condotta, se realizzata in presenza di ragioni umanitarie a causa del numero spropositato di ingressi di potenziali richiedenti protezione internazionale, è idonea a rendere regolare l’ingresso di chi si è presentato senza visto e quindi a sollevare lo Stato di primo ingresso dalla competenza stabilita dall’art. 13 del regolamento? Quanto al primo quesito, la Corte ammette che l’art. 2, lett. m), reg. 604/2013 non sia l’unica disposizione di diritto UE a qualificare le varie tipologie di visto, ma aggiunge che la nozione di visto sottesa al regolamento «Dublino III» non può essere dedotta da altre norme. Per acclarare quando uno Stato abbia effettivamente rilasciato un visto ex art. 12, co. 2, occorre attenersi all’art. 2, lett. m), senza riferirsi ad atti ulteriori (come il regolamento 562/2006/CE – Codice frontiere Schengen): con ciò, per visto deve intendersi un atto formalmente adottato da un’amministrazione nazionale. Al contrario, il rilascio del visto non coincide con l’ingresso e il soggiorno propriamente detti: pertanto, non può essere equiparato a una semplice tolleranza o autorizzazione implicita (tanto meno per ragioni umanitarie), come accaduto nei casi che hanno visto coinvolti i ricorrenti. Per la risoluzione del secondo quesito, la CGUE ricostruisce il significato dell’espressione «attraversamento irregolare della frontiera», che il diritto UE ad oggi non ha ancora definito. Al riguardo, la Corte mantiene lo stesso approccio che si è appena illustrato e procede all’interpretazione dell’art. 13 reg. 604/2013 sulla base dell’accezione abituale dei termini utilizzati, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono usati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa. Il concetto di attraversamento irregolare non può essere sovrapposto a quello di soggiorno irregolare, così come non può essere ricavato attraverso il ricorso ad altri atti, quali la direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) o il Codice frontiere Schengen. La Corte riconduce le ipotesi di ingresso regolare agli artt. 12 e 14 reg. 604/2013, affermando che «l’ingresso regolare di un cittadino di un paese terzo in tale territorio normalmente si fonda su un visto o su un titolo di soggiorno, oppure si basa su un’esenzione dall’obbligo di visto». All’interno dei confini tracciati dalla Corte non trovano spazio le autorizzazioni nazionali per ragioni umanitarie. In pratica, e a differenza di quanto argomentato dall’Avvocato Generale, per i giudici di Lussemburgo espandere la portata di questi articoli provocherebbe un’alterazione dei criteri di competenza all’esame di domande di protezione internazionale, che sono stati individuati in un’ottica di solidarietà; se ci si distaccasse da questa interpretazione rigorosa, secondo la Corte, sarebbe rimessa in discussione l’economia generale del regolamento. Di conseguenza, l’elevato afflusso di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato UE non giustifica un modo alternativo di intendere la ratio del «Dublino III». Il regolamento, nel pensiero della Corte, è stato infatti previsto per operare anche in condizioni di straordinaria emergenza, alle quali è possibile fare fronte applicando meccanismi insiti in questo stesso atto (come l’acquisizione volontaria della competenza da parte di altro Stato membro, concessa dall’art. 17, o il sistema di allerta rapido di cui all’art. 33) o ricavabili altrove (ad esempio, nell’art. 78, par. 3, TFUE, o nella direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea). Da ultimo, restano da riassumere due questioni aggiuntive su regole procedurali che la CGUE esamina solo nella sentenza A.S. Rispondendo al giudice del rinvio, la Corte riprende parte delle conclusioni della sentenza Ghezelbash (CGUE, 7.6.2016, causa C-63/15) per statuire che i richiedenti possono ricorrere contro una decisione di allontanamento (verso altro Stato membro ritenuto competente) anche per fare valere l’erronea applicazione di un criterio di competenza: invero, se così non fosse sarebbe compromesso l’effetto utile dell’art. 27 reg. 604/2013. Inoltre, la Corte evidenzia il rapporto che intercorre tra gli artt. 13 e 29 reg. 604/2013. L’ultimo periodo dell’art. 13, par. 1, deve essere interpretato nel senso che lo Stato in cui il cittadino di paese terzo ha fatto per la prima volta ingresso nel territorio UE, attraversando irregolarmente la frontiera, non è più competente se quest’ultimo propone la sua prima domanda di protezione internazionale in uno Stato membro diverso dopo dodici mesi dal suddetto ingresso irregolare. Sul calcolo dei dodici però mesi non incide il tempo necessario per decidere l’eventuale ricorso proposto dal richiedente contro la decisione di trasferimento verso lo Stato ritenuto competente. E solo una volta definito il ricorso inizia a decorrere il termine dell’art. 29, co. 2, per il quale lo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale ha sei mesi per effettuare il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dei criteri del “Dublino III” (in questo caso i criteri stabiliti all’art. 13).
 
«Dublino III»: presa in carico di altro Stato membro
Il regolamento «Dublino III» è stato interpretato in alcuni suoi punti anche nel caso Mengasteab (CGUE, 26.7.2017, causa C-670/16). Il sig. Mengasteab aveva chiesto asilo in Germania con domanda depositata ad un’agenzia pubblica, che ne aveva certificato la registrazione; in seguito, il sig. Mengasteab aveva presentato una domanda ufficiale all’autorità competente, trasmettendo il documento certificato dalla precedente agenzia. In sostanza, la domanda non appariva formalmente redatta nei termini disposti dall’art. 20, co. 2, reg. 604/2013, in quanto non veniva presentata tramite formulario redatto dal richiedente, né si sostanziava in un verbale redatto dall’autorità competente. Parallelamente, poiché le autorità tedesche giungevano a conoscenza del fatto che in precedenza le impronte digitali del richiedente erano state rilevate in Italia, nonostante fosse ormai decorso il termine di tre mesi per chiedere la presa in carico allo Stato eventualmente competente in virtù del criterio Eurodac (articolo 21, par. 1, reg. 604/2013) decidevano ugualmente di procedere in tal senso. Siccome però nessuna risposta perveniva alla sollecitazione entro i termini previsti, le autorità tedesche, considerando il silenzio dell’Italia come accettazione implicita riguardo alla presa in carico, emanavano un provvedimento di allontanamento in Italia del sig. Mengasteab. Questi eccepiva la competenza della Germania a valutare la sua domanda di protezione internazionale e ricorreva avverso tale provvedimento. Nel giudizio interno, il giudice tedesco effettuava un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla CGUE, sollevando varie questioni: quelle trattate dalla Corte possono essere suddivise essenzialmente in due gruppi. Il primo insieme di quesiti concerne la possibilità o meno, per il richiedente protezione internazionale, di invocare, nell’ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all’articolo 21, par. 1, reg. 604/2013, anche quanto lo Stato membro richiesto sia disposto a prendere il richiedente in carico e anche quando la richiesta di presa in carico venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac. La Corte risponde affermativamente al quesito, attenendosi nuovamente al ragionamento svolto nella sentenza Ghezelbash (CGUE, 7.6.2016, C-63/15) e asserendo che l’evoluzione del sistema di Dublino si caratterizza per il rafforzamento della tutela dei richiedenti protezione internazionale e implica che il loro diritto a un ricorso effettivo possa coprire anche l’applicazione del reg. 604/2013, comprese le norme di carattere procedurale. In questa ipotesi rientra il rispetto dei termini imperativi previsti dall’art. 21, par. 1, reg. 604/2013 per la legittimità della richiesta di presa in carico formalizzata da uno Stato membro a un altro, circostanza che per la Corte rappresenta una specificazione delle regole di competenza dettate al capo III dell’atto. Quindi, se entro il termine di tre mesi la Germania non richiede all’Italia la presa in carico di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale in territorio tedesco, la competenza all’esame della domanda passerà sulla Germania. Anzi, per effetto dell’art. 21, par. 3, reg. 604/2013 ciò determina un trasferimento automatico della competenza al primo Stato, indipendentemente dal fatto che il secondo abbia accettato la presa in carico in maniera esplicita o per silenzio assenso e a prescindere dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac conformemente all’art. 21, par. 1, co. 2, reg. 604/2013. Una simile interpretazione è peraltro aderente all’obiettivo di garantire un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, che il regolamento Dublino III indica al considerando 5. Con il secondo quesito, invece, la Corte viene chiamata a valutare il senso dell’art. 20, par. 2, reg. 604/2013, che recita «(l)a domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità»; più nel dettaglio, la Corte si trova a dover stabilire cosa sia un verbale redatto dalle autorità competenti. La soluzione offerta dalla Corte è il risultato di un’interpretazione al tempo stesso testuale, teleologica e sistematica. Posto che non in tutte le traduzioni del «Dublino III» viene usato il termine «verbale», il significato dell’espressione viene analizzato anche in relazione agli obiettivi del regolamento (su tutti, l’esigenza di speditezza della procedura, finalizzata al rispetto delle garanzie accordate al richiedente) e ad altre norme riguardanti il medesimo aspetto (ad esempio, gli artt. 4, par. 1, e 6, par. 1). Dal complesso di questi elementi normativi, il termine «verbale» deve essere interpretato estensivamente, sottintendendo la prevalenza della sostanza sulla forma. La Corte risolve allora il quesito ammettendo che il verbale di cui parla l’art. 20, par. 2, ben possa essere un documento scritto, trasmesso all’autorità competente e redatto da un’autorità pubblica, in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale; oppure, la domanda di protezione internazionale si considera presentata anche se l’autorità competente riceve le sole informazioni principali contenute in un documento come quello appena riassunto (in luogo del documento stesso o della sua copia).
 
Diritti di difesa: audizione del richiedente protezione internazionale 
Nel caso Sacko (CGUE, 26.7.2017, causa C-348/16) la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul diritto di un richiedente protezione internazionale di essere sentito nell’intero arco della procedura relativa alla sua domanda di status. Al sig. Sacko, arrivato in Italia dal Mali, era stata concessa audizione in primo grado, anche se poi la sua domanda era stata rigettata; invece, il giudice del procedimento di impugnazione non riteneva necessario procedere a un secondo colloquio, ma preferiva ugualmente rivolgersi alla CGUE per comprendere come dovessero essere interpretate le disposizioni rilevanti della direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE), in particolare l’art. 46. La Corte ha chiarito da subito che alcuni obblighi enunciati dalla direttiva procedure devono essere rispettati solo in primo grado: tra questi, l’audizione dell’interessato, che a tale proposito non è contemplata dall’art. 46 della direttiva, unica norma a disciplinare il procedimento di impugnazione. In generale, ciò che l’autorità competente dovrà fare è assicurarsi che sia rispettato l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, la Corte ricorda che, anche in forza di una consolidata giurisprudenza, l’art. 47 della Carta non apre a diritti di carattere assoluto: questi diritti possono subire restrizioni a causa dello scopo della misura in questione, sempre che non si tratti di restrizioni sproporzionate e inaccettabili, tali cioè da ledere la sostanza del diritto in gioco. Peraltro, secondo la CGUE, alle stesse conclusioni si giungerebbe se ci si basasse sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: gli artt. 6, co. 1, e 13 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, escludono che i diritti di difesa in essi previsti siano assoluti. A margine di queste osservazioni, la CGUE ha comunque affermato anche quando la pretesa del ricorrente appaia evidentemente infondata è necessario che le garanzie processuali dell’individuo siano rispettate; inoltre, per capire se questo accade o meno è necessario considerare anche le circostanze specifiche della fattispecie. Il giudice a quo può quindi omettere l’audizione se ciò permette di soddisfare le esigenze di speditezza evidenziate al considerando 18 della direttiva 2013/32 e ammesso che sia possibile procedere a un esame chiaro ed ex nunc della situazione del richiedente in base agli atti del fascicolo di primo grado. In concreto, il giudice del rinvio ha la facoltà (non l’obbligo) di non disporre una seconda audizione quando tutte questioni di diritto o di fatto possono essere risolte fondandosi sugli atti processuali disponibili, a patto che il richiedente sia stato compiutamente ascoltato in primo grado e sia disponibile il verbale o la registrazione del colloquio.
 
Controlli alla frontiera interna
La Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso A. (CGUE, 21.6.2017, causa C-9/16) è stata interpellata da un giudice tedesco in merito alla compatibilità di una misura nazionale con la regola di diritto primario e derivato UE che vieta i controlli alle frontiere interne. La normativa contestata consentiva alla polizia tedesca di effettuare, tra le altre cose, controlli personali in due situazioni: in una zona che si estende fino a 30 chilometri al di là della frontiera, per prevenire o impedire qualunque ingresso irregolare nel territorio tedesco o di prevenire reati contro la sicurezza delle frontiere; sui treni e negli impianti ferroviari appartenenti alle ferrovie dello Stato federale, ma solo per prevenire o impedire un ingresso irregolare nel territorio nazionale. In base a questa normativa, il cittadino tedesco A. era stato fermato nei pressi di una stazione tedesca a 500 metri dal confine francese; egli però si era rifiutato di esibire i documenti e le autorità competenti gli avevano contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nella causa interna instaurata da A. sorgeva appunto il dubbio che le fattispecie normative di cui sopra fossero in contrasto con l’art. 67 TFUE e con gli artt. 20 e 21 del regolamento n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen): pertanto, il giudice interno si rivolgeva alla CGUE. Ora, l’art. 2 del reg. 562/2006 definisce le verifiche di frontiera come quelle verifiche «effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo». Tuttavia, secondo l’art. 21 dello stesso atto possono essere esercitate attività di polizia purché non integrino misure a effetto equivalente alle verifiche di frontiera. Ciò è da escludere quando le misure di polizia: a) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera; b) si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera; c) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne; d) sono effettuate sulla base di verifiche a campione. La Corte prima di tutto spiega che il divieto di verifiche alle frontiere previsto per garantire la libera circolazione delle persone in linea di massima può essere limitato per garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Inoltre, affinché le misure di polizia non coincidano con le verifiche alle frontiere che il diritto UE proibisce non è richiesto che l’obiettivo da raggiungere debba essere per forza diverso dal prevenire o impedire l’ingresso irregolare nel territorio dello Stato membro interessato (o di prevenire determinati reati); piuttosto, è necessario che la normativa nazionale circoscriva dettagliatamente i poteri degli agenti di polizia incaricati di effettuare i controlli. Venendo alle ipotesi concrete selezionate dal giudice interno, la Corte constata che possono essere realizzate anche in luoghi diversi dalla frontiera, in virtù di obiettivi che non coincidono necessariamente con il controllo delle frontiere e in maniera selettiva. Al tempo stesso, però, la Corte rileva che la norma che autorizza controlli sulle persone in una zona entro i 30 chilometri dalla frontiera non dispone nulla riguardo alle informazioni e l’esperienza generali di polizia circa gli eventi che i controlli dovrebbero scongiurare per essere legittimi: dunque, la prima misura viene dichiarata in contrasto con l’art. 21 del Codice delle frontiere. Diversamente, la Corte ritiene che la norma interna che autorizza controlli di polizia sui treni e negli impianti ferroviari federali per le predette ragioni non rappresenti, almeno in via teorica, una misura a effetto equivalente a una verifica di frontiera: questo a condizione che il diritto tedesco imponga chiari limiti all’esercizio dei controlli nei luoghi individuati (ad esempio, disposizioni su intensità, frequenza e selettività).
 
Allontanamento di cittadino europeo
Nel caso E. (CGUE, 13.7.2017, causa C-193/16) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato il tema dell’allontanamento di cittadini europei per ragioni legate alla pubblica sicurezza dello Stato membro ospitante. Il sig. E., cittadino italiano residente in Spagna, era stato arrestato per avere commesso abusi sui minori e l’autorità spagnola competente aveva disposto il suo allontanamento dal paese per motivi di pubblica sicurezza. L’interessato aveva impugnato invano il provvedimento, salvo poi presentare appello contro la decisione del primo giudice. In appello, il sig. E. aveva sostenuto che il suo prolungato stato di detenzione non potesse configurare l’esistenza di una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società, così come previsto dall’art. 27 direttiva 2004/38/CE: proprio questo aspetto diveniva l’oggetto del rinvio del giudice d’appello alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte muove dalla tipologia di reato commessa da E. per affermare che ciò costituisce un crimine di particolare gravità e integra una lesione fondamentale, anche se questo di per sé non è sufficiente per disporre l’allontanamento del reo. In effetti, stando all’art. 27, co. 2, dir. 2004/38, la minaccia deve essere reale e attuale, oltre che dettata dal comportamento personale. Ebbene, la Corte rileva che i requisiti della realtà e dell’attualità della minaccia non possono essere esclusi per il solo fatto che il sig. E. si trovi in carcere da tempo, poiché conta la tendenza del soggetto a ripetere il comportamento in futuro; ovviamente, anche nel caso di specie tale ultimo aspetto deve essere valutato soltanto in considerazione del comportamento personale del condannato.
 
Libertà di circolazione
Nel caso Freitag (CGUE, 8.6.2017, causa C-541/15) è stato approfondito il tema dei limiti alla circolazione di cittadini UE dovuti all’impossibilità di trascrivere la modifica del cognome in uno Stato membro. Il ricorrente ha la doppia cittadinanza, rumena e tedesca, e risiede abitualmente in Germania. Dopo essersi recato in Romania, otteneva che in quello Stato il suo cognome tedesco fosse sostituito da un cognome rumeno; chiedeva quindi la trascrizione del nuovo cognome rumeno in Germania, ma si scontrava con una normativa nazionale che vietava tale facoltà a coloro i quali fossero abitualmente residenti in Germania. La questione approdava dapprima al giudice interno, che preferiva rivolgersi direttamente alla CGUE per sapere se una normativa come quella tedesca fosse in contrasto con il diritto primario dell’Unione in punto di libera circolazione, segnatamente l’art. 21, co.1, TFUE. In via preliminare, la Corte ne approfitta per ribadire che la competenza che gli Stati membri possiedono nel campo della trascrizione negli atti dello stato civile del cognome di una persona deve pur sempre essere esercitata conformemente al divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza e nel rispetto della libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri che l’Unione prevede per i cittadini europei. Da queste premesse, la Corte giunge alla conclusione che gli Stati membri non possono adottare norme sulla trascrizione negli atti dello stato civile del cognome di una persona se ciò ha come effetto quello di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE ai cittadini dell’Unione. Siccome nel caso concreto la mancata trascrizione del cognome rumeno negli atti dello stato civile tedesco determinerebbe per il richiedente il rischio di dovere «dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all’autenticità dei documenti», la Corte giudica che la norma nazionale di riferimento è idonea a pregiudicare l’effettività dell’art. 21 TFUE; questo a meno che non vi siano altre norme di diritto interno che permettano a chi presenti un collegamento diverso dalla residenza abituale (ad esempio, la cittadinanza) di ottenere la trascrizione del nuovo cognome.
 
Sicurezza sociale
Il caso Martinez Silva (CGUE, 21.6.2017, causa C-449/16) riguarda la legittimità di limitazioni nazionali al diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale. La sig.ra Martinez Silva, cittadina di Stato terzo residente in Italia con tre figli minorenni a carico, lamentava una discriminazione ai suoi danni, derivante da una normativa interna che le negava il percepimento dell’ANF. Si anticipa che l’ANF corrisponde a una prestazione in denaro, destinata a compensare i carichi familiari e concessa alle famiglie che ne abbiano particolare bisogno in considerazione del numero di figli minori e delle condizioni economiche. Il problema ruotava attorno alla durata del permesso di soggiorno della ricorrente: la sig.ra Martinez Silva era titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi, mentre l’ANF poteva essere erogato solo a favore dei cittadini UE soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del procedimento interno il giudice italiano prospettava profili di incompatibilità tra la normativa sull’ANF e l’art. 12 della direttiva 2011/98/CE, che garantisce parità di trattamento tra i lavoratori dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), e i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra l’altro, i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004. Dopo avere ricevuto la questione trasmessale dal giudice interno, la CGUE dapprima si prefigge di valutare se l’ANF possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento 883/2004. La Corte fa presente che questo tipo di prestazioni dipende soprattutto dalle finalità e dai presupposti di attribuzione, mentre resta irrilevante la qualifica come prestazione di sicurezza sociale realizzata da una normativa nazionale. Più precisamente, una prestazione ricade all’interno del predetto regolamento se viene erogata prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente e, laddove rientri tra le prestazioni familiari, se risulta essere una prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi familiari. Ebbene, l’ANF possiede tutte queste caratteristiche, ragion per cui è riconducibile al regolamento 883/2004 e, di conseguenza, deve essere concesso nel rispetto del regime di parità di trattamento fissato dall’art. 12 dir. 2011/98. Sennonché, la Corte nota che tale direttiva consente limitazioni alla parità di trattamento in via di eccezione e solo qualora lo Stato membro che decida di imporle lo faccia in attuazione della direttiva, esprimendo chiaramente tale intenzione. Non essendo questo il caso, considerato tra l’altro che l’Italia aveva adottato la misura contestata prima ancora di attuare la direttiva 2011/98, la Corte giudica la limitazione che affligge la ricorrente non compatibile con l’art. 12 di questa direttiva.